80.2016.24
Procedura: reclamo, tempestività, prova dell’avvenuta intimazione della decisione, verosimiglianza preponderante, invio dei conguagli d’imposta
13 luglio 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.24
80.2016.25
Lugano
13 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 febbraio 2016 contro la decisione del 20 gennaio 2016 in materia di IC
e IFD 2013.
Fatti
- con decisione del 29
luglio 2015, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013,
commisurando il reddito imponibile in fr. 23'400.– per l’IC ed in fr. 27'400.–
per l’IFD;
- il 10 dicembre 2015 la
figlia del contribuente, __________ ha indirizzato all’Ufficio di tassazione un
e-mail, nel quale chiedeva di inviare al padre una copia della sua decisione di
tassazione, allegando una ricevuta postale del pagamento della tassa di fr.
30.– per il rilascio della copia della decisione;
- l’11 dicembre 2015
l’autorità di tassazione ha inviato al contribuente copia della decisione del
29 luglio 2015;
- con reclamo del 22
dicembre 2015, il contribuente ha contestato il fatto che l’Ufficio di
tassazione avesse ammesso in deduzione gli alimenti versati alla figlia __________
limitatamente all’importo di fr. 5'688.–, invece di quello effettivamente
pagato (fr. 7'548.–), sottolineando che il versamento non era avvenuto “a
titolo volontario” ma gli era stato trattenuto dallo stipendio in base ad una
decisione giudiziaria;
- il 13 gennaio 2016
l’Ufficio di tassazione si è rivolto al reclamante, invitandolo a giustificare
e documentare i motivi del ritardo nella presentazione del reclamo,
avvertendolo che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il contribuente ha
risposto con scritto del 18 gennaio 2016, argomentando di aver ricevuto la
decisione di tassazione solo il 10 dicembre 2015 ed invitando l’autorità
fiscale ad inviargli in futuro solo raccomandate;
- con decisione del 20
gennaio 2016, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, in
quanto tardivo;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la tardività del suo reclamo e
ribadisce di aver ricevuto la decisione di tassazione solo il 10 dicembre 2015,
sottolineando che sui fogli che la componevano compariva la stampigliatura
“copia per l’UT”;
- nelle sue osservazioni del
24 febbraio 2016, l’autorità di tassazione ha proposto di respingere il
ricorso, rilevando che effettivamente quella inviata l’11 dicembre 2015 al
contribuente era una copia della decisione di tassazione del 29 luglio 2015 e
che la relativa richiesta era stata inoltrata dalla figlia;
- il ricorrente ha replicato
in data 3 marzo 2016, affermando di non avere precedentemente avuto conoscenza
dello scambio di corrispondenza fra l’Ufficio di tassazione e sua figlia,
precisando di non avere “mai conosciuto questa figlia” né di aver “mai ricevuto
una telefonata”;
- l’Ufficio di tassazione,
con scritto dell’8 marzo 2016, ha ribadito di aver inviato la copia della
decisione al ricorrente solo dopo che la figlia aveva pagato la tassa
amministrativa di fr. 30.–.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione
che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
in considerazione del fatto che non ha rispettato il termine di trenta giorni
per contestare la decisione di tassazione;
- contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132 cpv. 1 LIFD);
- nel caso in esame, è
controversa la data dell’avvenuta notificazione della decisione di tassazione;
- l’autorità fiscale infatti
non è entrata nel merito del reclamo del contribuente, per il fatto che non è
stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione
della decisione impugnata;
- il ricorrente sostiene
tuttavia di aver preso conoscenza del contenuto della decisione solo il 10
dicembre 2015, quando l’autorità di tassazione gli ha inviato la copia della
decisione;
- le decisioni sono
notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici
(art. 189 cpv. 1 LT);
- se il contribuente è
d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in
Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante
pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone (art. 189 cpv. 2 LT);
- per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);
- il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione
ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o
è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT
e art. 133 LIFD);
Considerandi
- notoriamente nell’ambito
dell’amministrazione di massa le decisioni vengono, per motivi di costo,
unicamente comunicate per posta semplice: in tal caso, è l’autorità che deve
sopportare il rischio dell’assenza di prova della data di notificazione (cfr.
p. es. la sentenza del Tribunale federale del 4 aprile 2008, n.2C_637/2007, in
RDAF 2008 II 197 consid. 2.1 e giurisprudenza citata);
- se la notificazione in sé
o la sua data sono contestate e sussiste effettivamente un dubbio a tale
riguardo, ci si deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio
(ibidem);
- la giurisprudenza non
richiede tuttavia la prova piena della notificazione da parte dell’autorità,
qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza
preponderante che la decisione sia stata effettivamente notificata (DTF 124 V
400.
consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza
5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., art. 138 CPC, p. 579);
- tornando al caso in esame,
l’autorità fonda essenzialmente la propria decisione sulla circostanza che la
figlia del ricorrente le abbia chiesto di inviare al padre una copia della
decisione di tassazione (nell’e-mail del 10 dicembre 2015 di __________
all’Ufficio di tassazione si legge: “Darf ich Sie bitten mir eine Kopie der
Staatssteuerveranlagung von meinem Vater zu schicken”);
- da parte sua, l’insorgente
sostiene per contro di non aver saputo nulla della richiesta di sua figlia (nella
replica del 3 marzo 2016 alle osservazioni dell’Ufficio di tassazione afferma
addirittura di non aver “mai conosciuto questa figlia”) e di aver preso conoscenza
della decisione di tassazione solo quando ne ha ricevuto la copia del 10
dicembre 2015;
- è certamente in sé
insolito che l’autorità di tassazione proceda all’invio di una copia di una
decisione di tassazione sulla base di una richiesta proveniente da una persona
diversa dal contribuente, anche se si tratta della figlia;
- l’Ufficio di tassazione ha
comunque trasmesso il documento richiesto allo stesso contribuente e non alla
figlia;
- non è il caso di
approfondire la questione se effettivamente il ricorrente fosse a conoscenza
della richiesta rivolta dalla figlia all’autorità di tassazione o se __________
abbia preso l’iniziativa;
- in ogni caso, sebbene l’autorità
fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta intimazione della decisione
del 29 luglio 2015, non sia stata in grado di fornirla, essendo la stessa
avvenuta per posta semplice, le circostanze concrete permettono tuttavia di
concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata effettivamente
notificata al ricorrente;
- al contribuente sono
infatti stati inviati i conguagli dell’imposta cantonale e dell’imposta
federale diretta, con l’indicazione della data della decisione di tassazione,
il 31 agosto 2015, e sono poi seguiti dei richiami (il 31 ottobre 2015);
- ne consegue che, anche
volendo ammettere che non abbia ricevuto la decisione di tassazione del 29
luglio 2015, al più tardi al momento della notifica dei conguagli o tutt’al più
dei richiami, il ricorrente doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse
emanato una decisione che lo concerneva e quindi, secondo il principio della
buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e
domandare in tempo utile una nuova intimazione;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, infatti, se in caso di omessa o anomala notifica il
destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche
dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona
fede non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio
di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha
emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza
dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli
venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare
i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende
di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale
federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n.5P.190/1999 del 25
agosto 1999 consid. 4a; n.2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, in RDAT
I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3);
- in linea di principio il
termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica
formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza
della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3);
- la decisione impugnata,
con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è pertanto
legittima;
- si può aggiungere che, se
anche il reclamo fosse stato tempestivo, non si vede come avrebbe potuto essere
accolto;
- il ricorrente contestava
infatti la circostanza che, dell’ammontare totale degli alimenti pagati alla
figlia (fr. 7'548.–), l’Ufficio di tassazione ne avesse ammesso in deduzione solo
una parte (fr. 5'688.–)
- la ragione per cui
l’Ufficio di tassazione ha ridotto l’importo della deduzione, come spiegato
nella motivazione della decisione di tassazione, va ricercata nella circostanza
che __________ è nata il 27 settembre 1995 ed è pertanto diventata maggiorenne
durante il periodo fiscale litigioso;
- secondo gli articoli 32
cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, sono dedotti dal
reddito imponibile gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato
legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto
la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di
un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
- per quanto concerne i
contributi a figli maggiorenni, ciò implica che, da una parte, né il genitore
presso il quale il figlio maggiorenne vive né il figlio stesso devono pagare le
imposte su tali redditi, e dall’altra, il debitore della prestazione non può
dedurli dal suo reddito (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n.
2C.439/2007 del 12 settembre 2007 consid. 2.1);
- per questa ragione,
l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione solo gli alimenti versati nei
primi nove mesi del 2013;
- in questo contesto, non si
vede quale significato possa avere il fatto, addotto dal ricorrente, che il
versamento degli alimenti non sia avvenuto “a titolo volontario” ma che i
contributi per la figlia gli siano stati trattenuti dallo stipendio in base ad
una decisione giudiziaria;
- il fatto che il datore di
lavoro del ricorrente sia stato obbligato dall’autorità giudiziaria del Canton __________
a trattenere gli alimenti ed a versarli al rappresentante legale della figlia,
come previsto dall’art. 291 CC per il caso in cui i genitori trascurano i
propri doveri verso il figlio, non implica certamente che cambi la natura
giuridica dei contributi di mantenimento, che rimangono per contro deducibili
dal reddito imponibile solo nella misura in cui previsto dalla legge;
- ne consegue che, se anche
il reclamo fosse stato tempestivo, ben difficilmente sarebbe stato accolto;
- visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: