80.2016.241
Deduzioni: spese di malattia e infortunio, aiuti alla riproduzione, solo la donna che si sottopone ai trattamenti, non il convivente che ha partecipato alla spesa
4 dicembre 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.241
80.2016.242
Lugano
4 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1 Alto Malcantone,
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 settembre 2016 contro la decisione del 31 agosto 2016 in materia di IC/IFD
2014.
Fatti
A. RI 1 abita con la
convivente, __________, e con il figlio comune __________ (nato nel 2013) ad __________
(Comune di __________). Il ricorrente e __________, non essendo coniugati,
presentavano due dichiarazioni fiscali separate per il periodo 2014.
Il contribuente, nella
propria dichiarazione fiscale faceva valere, fra le deduzioni, l’importo di fr.
11'338.- a titolo di “spese malattia e infortunio”.
B. Con decisione
16.3.2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) non riconosceva
le deduzioni relative a spese di malattia e infortunio fatte valere da RI 1. Per
l’IC il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 43'200.- (determinante per
l’aliquota anche in fr. 43'200.-) e la sostanza commisurata in fr. 0.-. Per quanto
riguarda l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 48'700.- (medesimo
importo determinante per l’aliquota).
C. Con reclamo 14.4.2016
RI 1 insorgeva contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014, censurando
l’adeguamento delle spese di gestione degli immobili, e postulando anche il
riconoscimento in deduzione delle spese da lui sostenute, per fr. 11'338.-,
relative alle cure d’infertilità alle quali si era sottoposta la compagna __________.
A motivazione della deduzione, il contribuente indicava che nel 2014 viveva già
da 7 anni in concubinato con la compagna, con la quale aveva un figlio in
comune ed una casa in comproprietà. A livello fiscale indicava che tutte le
spese della vita quotidiana (deduzione per figlio a carico, spese di manutenzione
della casa, ...) venivano divise a metà nelle due partite fiscali. Riteneva
pertanto corretto che anche le spese legate “alla ricerca del secondogenito”
fossero suddivise per metà, tenuto conto di come anche egli avesse partecipato
alle stesse, non coperte dalla cassa malati.
D. Con decisione su
reclamo del 31.8.2016 l’UT accoglieva parzialmente il gravame presentato da RI
1 limitatamente alle spese di manutenzione dell’immobile. Per il resto,
l’autorità fiscale riconfermava la precedente decisione, non riconoscendo le
spese per malattia ed infortunio chieste in deduzione dall’insorgente:
“(...) Secondo l’art. 32 cpv.
1 let. i LT, rispettivamente art. 33 cpv. 1 let. h LIFD sono dedotte dai
proventi le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al
cui sostentamento egli provvede, quando le medesime sono sopportate dallo
stesso, e se superano il 5% dei proventi imponibili dopo le deduzioni di cui
agli art. da 25 a 32 LT (risp. da 26 a 33 per la LIFD). Poiché nel caso in esame
la partner del contribuente non è persona a carico dello stesso, ovvero il
contribuente non provvede al sostentamento della partner, non è ammessa la
deduzione per le spese richieste”.
E. Con ricorso
30.9./3.10.2016 RI 1 impugna la decisione su reclamo. L’insorgente censura la
decisione con cui non sono state riconosciute – a titolo di deduzione – le
spese sostenute anche da lui nel tentativo di concepimento del secondogenito.
Il contribuente non condivide la motivazione dell’UT laddove indica che egli
non provvedeva al mantenimento di __________: egli ritiene che determinante –
per la concessione della postulata deduzione – sia la sua posizione di attuale
padre e futuro padre che aiuta e contribuisce, come già nel primo caso, al concepimento
di un figlio, del quale si assumerebbe l’autorità parentale congiunta.
Diritto
1. 1.1.
In virtù dell’art. 9 cpv.
Considerandi
2.
lett. h LAID, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, dai proventi
imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle
persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate
dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto
cantonale.
L’art. 33 cpv. 1 lett. h
LIFD, per l’imposta federale diretta, affermato lo stesso principio, stabilisce la franchigia nel 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33.
La stessa disciplina è
prevista, per l’imposta cantonale ticinese, dall’art. 32 cpv. 1 lett. i
LT (ancora in vigore nel periodo fiscale in disamina, ora art. 32b LT), secondo
cui sono deducibili le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle
persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate
dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo
le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32 (ora 32b).
1.2
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, di principio, con la nozione di spese
per malattia si intendono i costi delle misure per il mantenimento ed il ripristino
della salute propriamente dette, in particolare per i trattamenti medici, i soggiorni
in ospedale, i medicinali, le vaccinazioni e le apparecchiature mediche, gli
occhiali, le terapie o le misure di disintossicazione (cfr. sentenza del 3
novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.2.2).
D’altra parte, nella sistematica della legge,
le spese per malattia rientrano nelle deduzioni generali, dette anche
anorganiche o economico-sociali, le quali comprendono spese che in sé consistono
nell’utilizzazione del reddito e che come tali non sarebbero deducibili (cfr.
art. 34 LIFD e 33 LT); tuttavia, la loro deduzione è stata ammessa dal
legislatore per motivi di politica fiscale, cioè per perseguire obiettivi extra
fiscali (Oberson, Droit fiscal
suisse, 2a ediz., Basilea 2002, p. 130/131 e riferimenti; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 32/33 ad art. 25, p. 638). Per questa ragione, devono
essere interpretate in modo restrittivo. Del resto, la deduzione delle spese
per malattia è stata introdotta dal legislatore nell’intento di venire incontro
a quei contribuenti per i quali le spese mediche, che eccedono l’ammontare
rimborsato dall’assicurazione contro le malattie, rappresentano un onere
difficile da sopportare (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 28
novembre 2006, in RDAF 2006 II p. 409,
consid. 5.1, con riferimento a: Messaggio
del Consiglio federale del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta
federale diretta, in FF 1983 III p. 110; inoltre DTF 128 II 66 consid. 4c).
1.3
Sempre secondo il Tribunale federale, il
requisito secondo cui le spese chieste in deduzione siano state prescritte da
un medico è un criterio semplice da applicare e coerente, che consente di distinguere
in modo oggettivo i trattamenti destinati a mantenere lo stato di salute, le
cui spese sono deducibili, dalle misure preventive generali o finalizzate al
miglioramento del benessere, le cui spese non sono deducibili. In effetti,
perché le spese sostenute per mantenere o ripristinare la salute siano
considerate “spese provocate dalla malattia”, deve esservi un nesso causale
diretto tra il trattamento intrapreso e il mantenimento dello stato di salute.
La giurisprudenza ha anche sottolineato che,
in generale, si può ritenere che i trattamenti che non sono rimborsati
dall’assicurazione contro le malattie non sono necessari dal punto di vista
medico (cfr. RDAF 2006 II p. 409, consid.
6.
, con riferimento a : Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la
loi sur l'impôt fédéral direct, Zurigo 2001, n. 23 ad art. 33, p. 140).
1.4
La
giurisprudenza del Tribunale federale precisa ancora che spetta al contribuente
l’onere di provare le spese di malattia, infortunio o invalidità, in virtù del
consolidato principio secondo cui è compito del contribuente dimostrare i fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n.2C.722/2007 del 14 aprile 2008, consid. 3.2; n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, consid. 4;
n.2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n.2A.209/2005 del
3.
novembre 2005, consid. 4.1, in: RtiD I-2006 n. 11t.; n.2A.84/2005
del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher,
op. cit., n. 82 ad art. 33 LIFD).
1.5
Sia l’AFC sia la Divisione
delle contribuzioni hanno emanato delle specifiche Circolari in quest’ambito.
1.5.1
Per quanto riguarda l’IC, la
Circolare n. 9/2005 (“Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per
disabilità”) del gennaio 2006, applicabile anche nel periodo fiscale in
questione, specifica come le spese che generalmente entrano in considerazione
ai fini di questa deduzione siano “quelle di tipo medico, farmaceutico e
ospedaliero riferite a malattia o infortunio secondo le disposizioni della
relativa legislazione federale, per la parte assunta direttamente dal
contribuente per sé stesso o per le persone al cui sostentamento egli provvede”
(Circolare n. 9/2005, p. 4).
Nella Circolare si fa
anche riferimento alle “persone interessate alla deduzione”. Secondo la
Circolare, legittimato alla deduzione è il contribuente per le spese di
malattia e infortunio che lo concernono personalmente e per quelle che riguardano
le persone al cui sostentamento egli provvede. Per contribuente si intendono le
persone sole e, nel caso di coniugi (non separati legalmente o di fatto), il
marito e la moglie. Rientrano invece nella categoria delle persone a carico le
cui spese di malattia e/o infortunio sono dedotte nella partita fiscale del
contribuente i figli minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di
età, al cui sostentamento il contribuente provvede (art. 34 cpv. 1 lett. a
LT), come anche le persone residenti in Svizzera, totalmente o parzialmente
incapaci di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il
contribuente provvede (art. 34 cpv. 1 lett. b LT). Fanno parte di
quest’ultima categoria unicamente le persone in riferimento alle quali è data
la deduzione per persone bisognose a carico dell’art. 34 cpv. 1 lett. b
LT.
A pagina 12 della
circolare viene indicato che le spese per aiuti alla riproduzione sono
deducibili. Sono considerate tali le spese sostenute per trattamenti ormonali,
d’inseminazione artificiale e di fecondazione in vitro. La deduzione è ammessa
anche quando è il coniuge “sano” a sottoporsi all’intervento. Come giustificativo
va allegata la prescrizione medica, la fattura ed il conteggio della cassa malati.
1.5.2
Per quanto concerne l’IFD,
l’AFC ha emanato la Circolare n. 11 inerente la “Deduzione delle spese di
malattia e infortunio nonché delle spese per disabilità” del 31 agosto 2005. La
Circolare indica – analogamente a quella ticinese – la possibilità di dedurre
le spese dei trattamenti ormonali, sia quelle dovute a inseminazioni
artificiali o a fecondazioni in vitro. La deducibilità è ammessa anche quando è
il coniuge “sano” a sottoporsi all’intervento (Circolare, pag. 5, punto 3.2.8).
Anche nella Circolare dell’AFC viene ribadito il concetto secondo cui possono essere
dedotte le spese del contribuente oppure delle persone alle quali il contribuente
provvede.
1.5.3
Se le Circolari
considerano deducibili a titolo di spese di malattia sia le spese dei
trattamenti ormonali sia quelle dovute a inseminazioni artificiali o a
fecondazioni in vitro, la dottrina sembrerebbe mettere delle condizioni più
restrittive: ha per esempio indicato che sono deducibili i costi per trattamenti
ormonali come pure per l’inseminazione omologa [ossia con il seme del
partner; che si contrappone all’eterologa, ossia con il seme di un
donatore] oppure alla fecondazione in vitro (Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel /Beusch [a cura di], Kommentar zum DGB, 3a ed., Basilea
2017, n. 32h ad art. 33 LIFD). Anche la giurisprudenza delle autorità
giudiziarie cantonali – tuttavia in ambito di fecondazione in vitro –, citata
ad esempio in Hunziker/Mayer-Knobel,
loc. cit., non risulta concorde nel dedurre le spese del trattamento di fecondazione
in vitro e di trasferimento d’embrione (si vedano in particolare una sentenza
del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, in cui i costi delle cure sono
stati ammessi in deduzione [StE 2003 B 27.5 n. 5], e una del Tribunale
cantonale del Canton Giura, nella quali i costi legati alla FIV non sono stati
riconosciuti in deduzione [StE 2006 B 27.5 n. 10]).
1.5.4
Ora, nel caso che qui ci
occupa, non merita di essere approfondita ulteriormente la questione della tipologia
di trattamento (FIV, inseminazione eterologa/omologa) cui si è sottoposta la
compagna del ricorrente, poiché i costi per i trattamenti subiti da __________,
non possono comunque essere dedotti da parte del convivente, qui ricorrente,
per i motivi che qui di seguito verranno esplicitati.
A questo proposito si
rileva comunque che tutti i costi per le cure prestate a __________ sono stati
riconosciuti e dedotti nella decisione fiscale riguardante quest’ultima.
2.
2.1.
Il testo di legge (sia quello
della LT, sia quello della LIFD) prevede espressamente che dai proventi
imponibili sono dedotte le spese per malattia e infortunio del contribuente o
delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate
dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto
cantonale.
Come visto, __________ non
è persona bisognosa ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lit. b LT e 35 cpv. 1
lit. b LIFD e non può essere ritenuta persona al cui sostentamento il
contribuente provvede. Del resto neppure il ricorrente sostiene questa tesi, né
ha postulato una deduzione su simili presupposti.
Vi è quindi da chiedersi se
le spese mediche legate all’inseminazione intrauterina subite dalla convivente
del ricorrente, possano essere considerate “spese per malattia del contribuente”,
ovvero spese di malattia dello stesso RI 1.
2.2
Ora dall’analisi della
documentazione medica prodotta da parte del ricorrente – e meglio i
giustificativi di rimborso per la cassa malati – si constata che tutti i trattamenti
medici hanno interessato la convivente __________.
La stessa ha poi trasmesso
i giustificativi di rimborso alla propria cassa malati, la __________, la quale
ritornava le fatture trasmesse indicando come, di norma, la stimolazione
follicolare con gonadotropine, come pure un certo numero di inseminazioni
omologhe costituissero di per sé una prestazione obbligatoria a carico degli
assicuratori contro la malattia. Tuttavia, per donne con un’età superiore ai 40
anni, tali prestazioni non erano più a carico dell’assicuratore, dato che i
criteri dell’adeguatezza e dell’economicità non sono più adempiuti. Motivo per
cui la cassa malati rifiutava l’assunzione di qualsiasi costo per trattamenti
inerenti o in concomitanza con l’infertilità.
2.3
Pur potendo comprendere le
argomentazioni del ricorrente, secondo cui parte di queste spese sono state da
lui assunte in vista della nascita di un secondogenito, tuttavia bisogna strettamente
attenersi al testo di legge ed alla documentazione prodotta agli atti.
Le spese mediche litigiose
sono tutte relative a __________ e non possono quindi essere considerate spese
di malattia del qui ricorrente. Del resto, nessun trattamento lo ha riguardato
personalmente ed egli non si è rivolto alla propria cassa malati per chiedere un’assunzione,
neppure parziale, delle spese.
Ad ogni modo, anche la
Circolare cantonale sulla Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per
disabilità (9/2005), in merito alle persone legittimate a richiedere la
deduzione prevede espressamente: “Legittimato alla deduzione è il contribuente
per le spese di malattia e infortunio che lo concernono personalmente”
(in merito si veda anche la dottrina, che sottolinea come la deduzione
presupponga che il contribuente sia “selbst krank”: Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 154 ad art. 33
LIFD).
Va inoltre ricordato che,
affinché le spese sostenute per mantenere o ripristinare la
salute siano considerate “spese provocate dalla malattia”, deve esservi un
nesso causale diretto tra il trattamento intrapreso e il mantenimento dello
stato di salute. Va da sé che la gravidanza, allo stato attuale della medicina,
interessi la donna.
2.4
La deduzione
per spese di malattia è inoltre una deduzione generale e pertanto il suo campo
di applicazione deve essere definito ricorrendo ad una interpretazione
restrittiva. In altre parole il testo di legge è chiaro: possono unicamente
essere dedotte le spese di malattia che riguardano il contribuente oppure una
persona al quale sostentamento egli provvede.
Del resto, questa
situazione non è paragonabile a quella prevista espressamente dalla legge per le
deduzioni sociali, all’art. 34 cpv. 1 lit. a LT, secondo cui sono
dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi
fino al 28esimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede,
11'100.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà
all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo
32.
capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per figli è ripartita per metà. A
livello federale, l’art. 35 cpv. 1 lit. a LIFD prevede a sua volta la
suddivisione a metà della deduzione per i genitori tassati separatamente.
Nel campo di applicazione
di queste disposizioni rientra anche il caso di genitori concubini che hanno
entrambi l’autorità parentale (se non vengono versati alimenti): in tal caso la
deduzione deve essere ripartita per metà.
Nell’ambito della
deduzione per spese di malattia, il legislatore non ha previsto alcuna
possibilità di una suddivisione. Non potendo questa Camera interpretare in
maniera diversa il testo di legge, ne discende che la deduzione delle spese di
malattia (legate alla procreazione medicalmente assistita) non può essere dedotta
nella partita fiscale del qui contribuente, ma unicamente in quella della convivente,
come ha fatto l’autorità fiscale.
2.5
A titolo meramente
abbondanziale (non muterebbe comunque il giudizio) si deve inoltre ricordare che
spetta al contribuente l’onere di provare le spese di malattia, infortunio o invalidità, in virtù del consolidato principio secondo cui è compito del contribuente
dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l'erario. Oltre ad aver presentato i giustificativi di rimborso relativi a __________,
il ricorrente non ha mostrato alcun estratto bancario o bonifico di versamento
a comprova dell’assunzione dei costi medici in parola.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-;
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: