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Decisione

80.2016.253

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, semplice richiesta di essere convocato in udienza, reclamo irricevibile

22 settembre 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisioni dell’8

giugno 2016, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 2 ed RI 1 le tassazioni IC e

IFD per i periodi fiscali 2010, 2011 e 2012, allestite d’ufficio a causa del

mancato inoltro delle rispettive dichiarazioni d’imposta. Nelle rispettive

motivazioni, l’autorità fiscale ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe

potuto essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e

che un eventuale reclamo doveva essere motivato e indicare i mezzi di prova,

mediante la produzione della dichiarazione d’imposta debitamente compilata e

della relativa documentazione. I contribuenti sono stati avvertiti che un

eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato dichiarato

irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata

definitiva.

B. Con (un unico)

reclamo del 7 luglio 2016, il rappresentante dei coniugi RI 2 ed RI 1, avv. RA

1, ha – tra l’altro – contestato le summenzionate decisioni di tassazione operate

d’ufficio. Ha in particolare sostenuto che l’RS 1 avrebbe aggiunto dei redditi mai

conseguiti dai suoi assistiti (fr. 400'000.– quale reddito da attività indipendente

principale del contribuente per l’anno 2010; fr. 80'000.– per l’anno 2011 e fr.

60'000.– per l’anno 2012, entrambi a titolo di altri redditi), essendo al

beneficio di una rendita AVS dal 2009 e avendo gli stessi avuto un’attività indipendente

nel frattempo fallita. Ha postulato la trasmissione dei formulari della dichiarazione

d’imposta per l’anno 2010, 2011 e 2012, e di essere sentito personalmente "allo

scopo di definire le tassazioni in sede di audizione".

L’autorità fiscale si è

rivolta al rappresentante dei reclamanti, con scritto del 15 luglio 2016,

avvertendolo che il reclamo non era conforme ai requisiti legali, in quanto non

comprovava la manifesta inesattezza delle tassazioni d’ufficio. Di conseguenza,

gli ha attribuito un termine fino al 25 luglio 2016, poi prorogato fino al 31

agosto 2016, per "presentare le dichiarazioni d’imposta debitamente

compilate e corredate dei relativi allegati, motivando e comprovando la

manifesta inesattezza delle tassazioni operate d’ufficio", avvertendolo

che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Con scritto del 31 agosto

2016, l’avv. RA 1 ha trasmesso all’RS 1 le dichiarazioni d’imposta 2010, 2011 e

2012, precisando parimenti che avrebbe prodotto i giustificativi delle rendite

AVS e della cassa pensione di cui beneficiano i suoi assistiti, non appena ne

sarebbe venuto in possesso.

C. Con decisioni del 5

settembre 2016, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo dei

contribuenti, argomentando in particolare che la documentazione presentata

unitamente allo scritto del 31 agosto 2016, non sarebbe "sufficiente a

sanare il vizio di forma", considerato come alle dichiarazioni d’imposta 2010,

2011 e 2012, sarebbero stati allegati unicamente gli estratti dell’assicurazione

malattia.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 ed RI 1 postulano

l’annullamento delle decisioni impugnate riguardanti le tassazioni per i

periodi fiscali 2010, 2011 e 2012, il contestuale rinvio degli atti all’RS 1 "per

una nuova decisione sulla base degli atti prodotti" e l’esonero dal

pagamento delle spese di giustizia. Lamentano una violazione del diritto di

essere sentiti e un formalismo eccessivo da parte dell’autorità fiscale. A loro

dire, le tassazioni operate d’ufficio sarebbero in ogni caso "manifestamente

inesatte in quanto riportano redditi decisamente fantasiosi per i quali neppure

si comprende dove siano le basi e dove l’autorità di tassazione si sarebbe

ispirata". Ritengono che quanto da loro prodotto in sede di reclamo comproverebbe

l’inesattezza delle decisioni di tassazione. Asseriscono infine di versare in

una situazione finanziaria "estremamente difficile" e di non essere

in grado di far fronte alle spese di questa procedura, chiedendo dunque

l’assistenza giudiziaria. Al gravame sono state allegate, in copia, le

attestazioni delle rendite AVS e della cassa pensione percepite negli anni 2010,

2011 e 2012.

E. Con le proprie

osservazioni del 20 ottobre 2016, l’RS 1 ha comunicato di non presentare

osservazioni, producendo i relativi incarti fiscali.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie in esame,

con le multe disciplinari inflitte il 20 gennaio 2012 per il periodo fiscale 2010,

il 17 agosto 2012 per il periodo fiscale 2011 e il 16 luglio 2013 per il

periodo fiscale 2012, l’RS 1 ha assegnato ai contribuenti un termine (di trenta

giorni per il periodo fiscale 2010 e di venti giorni per i due periodi fiscali

successivi) e al contempo ha avvertito loro che, in caso di mancata

ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla tassazione

d’ufficio. Nei termini impartiti, i coniugi RI 2 ed RI 1 non hanno dato seguito

a quanto intimato loro da parte dell’Ufficio di tassazione. Motivo per cui l’autorità fiscale ha proceduto con una tassazione

d’ufficio, ricordando ai contribuenti le condizioni restrittive cui è

subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento. Non va peraltro

dimenticato che con lettera del 17 febbraio 2012, l’avv. RA 1 ha espressamente

domandato all’autorità fiscale di tassare d’ufficio i suoi assistiti per il

periodo fiscale 2010.

1.3.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione

di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa,

se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

1.4.

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la

tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente

inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali

mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le

norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta

inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente

che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti

del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione

della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame,

in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza

del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,

sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.

3, 121 I 117 consid. 3a, 122

I 70 consid. 1c).

1.5.

La prova della manifesta

inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il

contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar

modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.

DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).

1.6.

Nel caso qui posto

a giudizio, nella motivazione delle decisioni di tassazione dell’8 giugno 2016 operate

d’ufficio, l’RS 1 ha espressamente indicato come le stesse fossero censurabili

unicamente se manifestamente inesatte e mediante un reclamo motivato, che

indicasse eventuali mezzi di prova. Ha al riguardo persino precisato che "Ciò

significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta

debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,

documenti ecc.".

Tuttavia i contribuenti, rappresentati

dall’avv. RA 1, nel reclamo del 7 luglio 2016 (ndr. nell’ambito del quale sono

state contestate anche le decisioni di tassazione dei periodi fiscali 2009 e

2013, che però non sono state impugnate dinanzi a questa Camera), non si sono

confrontati con la manifesta inesattezza delle decisioni di tassazione

d’ufficio. Il rappresentante si è in particolar modo limitato a criticare, in

modo generico, la valutazione dei redditi operata dall’autorità di tassazione,

a chiedere la trasmissione dei formulari della dichiarazione d’imposta che si

riferiscono agli anni 2010, 2011 e 2012 per completare il reclamo con tutta la

documentazione e ad essere sentito "allo scopo di definire le tassazioni

in sede di audizione". Ha affermato che, sin dal 2009, i suoi patrocinati

sarebbero al beneficio di una rendita AVS quale unico reddito (circostanza che

non corrisponde alla realtà dei fatti, come si vedrà in seguito). RI 1 avrebbe

inoltre avuto un’attività indipendente, il cui fallimento sarebbe stato

pronunciato il 7 aprile 2011. A comprova delle sue argomentazioni non ha però

prodotto alcunché.

In un simile caso,

l’autorità fiscale avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo

irricevibile, limitandosi a constatare che le decisioni di tassazione d’ufficio

erano passate in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per

contestarle.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che

non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per

apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al

reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,

in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n.

80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre

2016 consid. 1.6). Ciò sarebbe stato ancor più giustificato nella fattispecie,

essendo i ricorrenti rappresentati da un legale.

1.7.

Tuttavia, con scritto del

15 luglio 2016, l’RS 1 ha assegnato al rappresentante dei contribuenti un

ulteriore termine fino al 25 luglio 2016, poi prorogato fino al 31 agosto 2016,

per conformarsi ai requisiti previsti dalla legge per contestare le tassazioni

d’ufficio per i periodi fiscali 2010, 2011 e 2012.

Neppure con lettera del 31

agosto 2016 sono stati ottemperati gli obblighi procedurali. In primo luogo,

alle dichiarazioni d’imposta 2010, 2011 e 2012, trasmesse all’autorità fiscale

unitamente al predetto scritto, non sono stati allegati i relativi moduli. In

secondo luogo, le dichiarazioni sono state sottoscritte, per procura, dallo

stesso rappresentante (e non dai contribuenti). Va infine e soprattutto tenuto

presente che le dichiarazioni sono prive di qualsiasi giustificativo (per il

periodo fiscale 2010) oppure presentano una documentazione manifestamente incompleta

(per i periodi fiscali 2011 e 2012 sono stati allegati unicamente i giustificativi

riguardanti gli oneri assicurativi).

In queste circostanze, si

può senz’altro ritenere che le tre decisioni impugnate, con le quali l’Ufficio

di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, sono conformi al diritto

federale e cantonale.

1.8.

Ne consegue che la censura

sollevata dai ricorrenti, secondo i quali l’autorità avrebbe violato il loro

diritto di essere sentiti e avrebbe agito con formalismo eccessivo ("laddove

ha dichiarato irricevibile un reclamo malgrado l’espressa richiesta di

audizione dei reclamanti i quali avrebbero così potuto completare la documentazione

richiesta"), è priva di qualsiasi fondamento.

Per quanto concerne, in

particolare, la censura secondo cui l’autorità fiscale non avrebbe convocato i

reclamanti, va ricordato che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD

stabiliscono che, nella procedura di reclamo contro una decisione di tassazione

ordinaria, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi

imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio

del medesimo. Né la legge tributaria cantonale né la legge federale

sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto

di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo.

Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo

il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito

in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito

oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

Come ha ricordato il

Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di

massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per

le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]

l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente;

sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006 consid. 3.2).

Se il reclamante non ha

diritto di essere convocato dall’Ufficio di tassazione quando interpone reclamo

contro una tassazione ordinaria, non si può certo pretendere che abbia un

simile diritto quando impugna una decisione di tassazione d’ufficio, a maggior

ragione se ha presentato un reclamo che non adempie neppure le prescrizioni di

validità del gravame.

Considerandi

2.

2.1.

Il rappresentante degli

insorgenti ritiene in particolare che le tassazioni d’ufficio inerenti ai

periodi fiscali 2010, 2011 e 2012 sarebbero "manifestamente inesatte in

quanto riportano redditi decisamente fantasiosi per i quali neppure si comprende

dove siano le basi e dove l’autorità di tassazione si sarebbe ispirata",

circostanza che risulterebbe già dalle cifre astronomiche indicate

dall’autorità fiscale. A suo dire, la documentazione prodotta sarebbe

sufficiente per comprovare la manifesta inesattezza delle tassazioni operate

d’ufficio.

2.2

A tale riguardo, dal

momento che a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito

del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si

possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione

d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale,

procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di

un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti

alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione

d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze

formali previste dall’art.132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente

che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato

sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato,

potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2

febbraio 2016 n.2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016

p. 455, consid. 6.2.1 con riferimenti).

Non è pertanto possibile

verificare le tassazioni d’ufficio alla luce delle dichiarazioni d’imposta

presentate, come visto poc’anzi, in maniera incompleta in sede di reclamo.

2.3

Alla luce di quanto sopra

esposto, si tratta ancora solo di verificare se la valutazione compiuta

dall’autorità fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia stata palesemente

eccessiva.

A questo proposito, il

Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori

di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se

ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità

fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1;

Fenners/Looser, Besonderheiten bei

der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).

2.3.1

In sede di reclamo, come

detto, il rappresentante dei contribuenti aveva, tra l’altro, contestato anche

la tassazione d’ufficio del periodo fiscale 2009, in particolar modo riguardo

alla somma di fr. 400'000.– aggiunta per apprezzamento dall’Ufficio di

tassazione in mancanza di documentazione, come per il periodo fiscale

successivo. La relativa decisione è passata in giudicato, non essendo stata

impugnata presso la Camera di diritto tributario.

Per il periodo fiscale

2010, i redditi stabiliti per apprezzamento includono il reddito dell’attività

indipendente del marito (fr. 400'000.–), la pensione della moglie (fr. 2'980.–),

la rendita AVS del marito (fr. 20'196.–), la rendita AVS della moglie (fr.

20'844.–) e il valore locativo (fr. 9'111.–). Le deduzioni includono gli oneri

assicurativi (fr. 14'600.–), le spese di gestione e manutenzione immobili (fr.

2'278.–) e gli interessi passivi privati (fr. 20'000.–). Come detto, con

lettera del 17 febbraio 2012, gli stessi contribuenti (per il tramite del loro

rappresentante) hanno postulato all’Ufficio di tassazione di essere sottoposti

ad una tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2010 ["in quanto non è

possibile produrre la relativa documentazione contabile essendo stata oggetto

di appropriazione non autorizzata da parte di una ex dipendente. Per la

tassazione d’ufficio vi chiedo se è necessario inoltrare comunque il formulario

per la dichiarazione d’imposta semplicemente datato e firmato" (lettera

del 17 febbraio 2012 dell’incarto fiscale 2010)].

Sia come sia, va in ogni

caso rilevato che RI 1, agli inizi degli anni novanta, ha intrapreso l’attività

di gestione del __________, ubicato __________, di proprietà __________. Egli è

stato titolare della ditta individuale __________, con sede a __________, dal mese

__________ (dalla sua iscrizione a registro di commercio) fino alla sua

radiazione attuata, d’ufficio, il __________. La gestione __________ da parte

di RI 1 è terminata il __________ (cfr. scritto del 17 marzo 2011 dell’Ufficio

delle contribuzioni di Bellinzona; cfr., tra tanti, __________ "). RI 1 è

stato dichiarato in fallimento con decreto del __________ della CEF a far tempo

dal __________, mentre la procedura di fallimento è stata chiusa con decreto

del __________ della Pretura di __________ (cfr. estratto registro di commercio

del Cantone Ticino). Con diffida del 23 agosto 2010 è stata aperta una procedura

di ricupero d’imposta a carico di RI 1 in relazione alla denuncia sporta da una

ex dipendente __________ in questione per un presunto conseguimento di una

cifra d’affari non dichiarata ("incassi in nero") nel 2008, nel 2009

e nel 2010 (un’asserita non contabilizzazione di entrate provenienti da __________,

__________ ed __________ versata "parzialmente e/o interamente sul conto

bancario privato __________ …"). Nell’ambito di quella procedura, sono in

particolare emerse delle irregolarità nella gestione della contabilità (costi e

ricavi) e incassi non dichiarati dell’ammontare di fr. 506'930.– per il 2008,

fr. 400'341.– per il 2009 e fr. 54'400.– per i primi quattro mesi del 2010

(cfr., nel dettaglio, rapporto del 6 ottobre 2010 dell’Ispettorato fiscale e decisione

del 23 maggio 2013 dell’Ufficio delle procedure speciali, nell’incarto fiscale

2010).

In queste circostanze,

avendo cessato l’attività di gestione dell’esercizio pubblico il 31 dicembre

2010, i dati indicati (in parti-colare anche riguardo all’ipotetico reddito da

attività indipendente principale del contribuente per l’anno 2010 pari a fr.

400'000.–) appaiono dunque verosimili anche per l’anno fiscale 2010, in

mancanza di collaborazione da parte dei contribuenti.

2.3.2

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2011, i redditi stabiliti per apprezzamento includono la

pensione della moglie (fr. 2'980.–), la rendita AVS del marito (fr. 20'196.–),

la rendita AVS della moglie (fr. 20'844.–), il valore locativo (fr. 9'111.–) e

altri redditi (fr. 80'000.–). Le deduzioni includono gli oneri assicurativi

(fr. 14'600.–), le spese di gestione e manutenzione immobili (fr. 2'278.–) e

gli interessi passivi privati (fr. 18'000.–). La sostanza stabilita per

apprezzamento include le assicurazioni private sulla vita/rendite vitalizie

(fr. 50'000.–), i veicoli a motore (fr. 1'000.–) e la sostanza immobiliare (fr.

161'790.–). Le deduzioni includono debiti privati (fr. 460'000.–) e la

deduzione per coniugati (fr. 60'000.–).

Per il periodo fiscale

2012, i redditi stabiliti per apprezzamento includono la pensione della moglie

(fr. 2'980.–), la rendita AVS del marito (fr. 20'700.–) e la rendita AVS della moglie

(fr. 21'300.–), il valore locativo (fr. 9'111.–) e altri redditi (fr. 60'000.–).

Le deduzioni includono gli oneri assicurativi (fr. 14'600.–), le spese di

gestione e manutenzione immobili (fr. 2'278.–) e gli interessi passivi privati

(fr. 15'000.–). La sostanza stabilita per apprezzamento include, come per il

2011, le assicurazioni private sulla vita/rendite vitalizie (fr. 50'000.–), i

veicoli a motore (fr. 1'000.–) e la sostanza immobiliare (fr. 161'790.–). Le

deduzioni includono debiti privati (fr. 460'000.–) e la deduzione per coniugati

(fr. 60'000.–).

La circostanza certa che RI

1.

abbia cessato la sua attività di titolare del __________ __________ dal __________,

non basta per escludere che i ricorrenti abbiano avuto ancora nei due anni

successivi dei redditi, provenienti da altre attività o da capitali. È infatti

poco verosimile che abbiano mantenuto il loro tenore di vita grazie unicamente

alle rendite delle assicurazioni sociali. In queste circostanze, anche i dati

indicati per i periodi fiscali 2011 e 2012 appaiono attendibili, e comunque non

si possono considerare viziati da errori palesi, in assenza di collaborazione

da parte dei contribuenti, i quali non hanno (tra l’altro) nemmeno prodotto gli

estratti dei loro conti bancari/postali.

Secondo la giurisprudenza,

peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è

obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a

scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si

deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli

elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica

debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica

per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p.

670.

consid. 3b).

Le stime su cui si fondano

le decisioni impugnate non presentano dunque errori manifesti, tali da farle

apparire manifestamente inesatte.

3.

3.1.

I ricorrenti hanno chiesto

di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria, rilevando in

particolare di trovarsi in una situazione finanziaria precaria.

3.2

L’assistenza giudiziaria è

concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la

procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3

cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del

15.

marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]).

Quest’ultima precisazione

conferma quanto già contemplato nell’art. 14 cpv. 1 della previgente legge e

oggi ancorato nell’art. 117 lett. b del nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero. La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto

modo di precisare che il cosiddetto “fumus boni iuris” difetta quando le

probabilità di successo sono significativamente più ridotte rispetto ai rischi

di una sconfitta, tanto da non potersi definire serie. Per contro, una causa

non è priva di speranza quando le possibilità di vittoria e di sconfitta sono

equivalenti oppure le prime sono soltanto un poco minori delle seconde.

Determinante è il quesito a sapere se una parte che dispone dei mezzi

finanziari necessari si determinerebbe ad intraprendere quel processo in base

ad una valutazione di ragionevolezza (Trezzini,

in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 466).

3.3

Alla luce delle

considerazioni che precedono e stante, in particolare, l’esito della precedente

decisione, non sono adempiuti i presupposti per il riconoscimento

dell’assistenza giudiziaria gratuita, considerato come il ricorso appariva sin

dall’inizio privo di probabilità di successo. È quindi superfluo l’esame della

situazione economica degli insorgenti.

4.

Tenuto conto di

quanto sopra esposto, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a

carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei

ricorrenti.

4. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

5. Intimazione a:

-

-

-

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: