80.2016.253
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, semplice richiesta di essere convocato in udienza, reclamo irricevibile
22 settembre 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.253
80.2016.254
Lugano
22 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 ottobre 2016 contro le decisioni del 5 settembre 2016 in materia di IC
e IFD 2010, 2011 e 2012.
Fatti
A. Con decisioni dell’8
giugno 2016, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 2 ed RI 1 le tassazioni IC e
IFD per i periodi fiscali 2010, 2011 e 2012, allestite d’ufficio a causa del
mancato inoltro delle rispettive dichiarazioni d’imposta. Nelle rispettive
motivazioni, l’autorità fiscale ha indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe
potuto essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e
che un eventuale reclamo doveva essere motivato e indicare i mezzi di prova,
mediante la produzione della dichiarazione d’imposta debitamente compilata e
della relativa documentazione. I contribuenti sono stati avvertiti che un
eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato dichiarato
irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata
definitiva.
B. Con (un unico)
reclamo del 7 luglio 2016, il rappresentante dei coniugi RI 2 ed RI 1, avv. RA
1, ha – tra l’altro – contestato le summenzionate decisioni di tassazione operate
d’ufficio. Ha in particolare sostenuto che l’RS 1 avrebbe aggiunto dei redditi mai
conseguiti dai suoi assistiti (fr. 400'000.– quale reddito da attività indipendente
principale del contribuente per l’anno 2010; fr. 80'000.– per l’anno 2011 e fr.
60'000.– per l’anno 2012, entrambi a titolo di altri redditi), essendo al
beneficio di una rendita AVS dal 2009 e avendo gli stessi avuto un’attività indipendente
nel frattempo fallita. Ha postulato la trasmissione dei formulari della dichiarazione
d’imposta per l’anno 2010, 2011 e 2012, e di essere sentito personalmente "allo
scopo di definire le tassazioni in sede di audizione".
L’autorità fiscale si è
rivolta al rappresentante dei reclamanti, con scritto del 15 luglio 2016,
avvertendolo che il reclamo non era conforme ai requisiti legali, in quanto non
comprovava la manifesta inesattezza delle tassazioni d’ufficio. Di conseguenza,
gli ha attribuito un termine fino al 25 luglio 2016, poi prorogato fino al 31
agosto 2016, per "presentare le dichiarazioni d’imposta debitamente
compilate e corredate dei relativi allegati, motivando e comprovando la
manifesta inesattezza delle tassazioni operate d’ufficio", avvertendolo
che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con scritto del 31 agosto
2016, l’avv. RA 1 ha trasmesso all’RS 1 le dichiarazioni d’imposta 2010, 2011 e
2012, precisando parimenti che avrebbe prodotto i giustificativi delle rendite
AVS e della cassa pensione di cui beneficiano i suoi assistiti, non appena ne
sarebbe venuto in possesso.
C. Con decisioni del 5
settembre 2016, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo dei
contribuenti, argomentando in particolare che la documentazione presentata
unitamente allo scritto del 31 agosto 2016, non sarebbe "sufficiente a
sanare il vizio di forma", considerato come alle dichiarazioni d’imposta 2010,
2011 e 2012, sarebbero stati allegati unicamente gli estratti dell’assicurazione
malattia.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 ed RI 1 postulano
l’annullamento delle decisioni impugnate riguardanti le tassazioni per i
periodi fiscali 2010, 2011 e 2012, il contestuale rinvio degli atti all’RS 1 "per
una nuova decisione sulla base degli atti prodotti" e l’esonero dal
pagamento delle spese di giustizia. Lamentano una violazione del diritto di
essere sentiti e un formalismo eccessivo da parte dell’autorità fiscale. A loro
dire, le tassazioni operate d’ufficio sarebbero in ogni caso "manifestamente
inesatte in quanto riportano redditi decisamente fantasiosi per i quali neppure
si comprende dove siano le basi e dove l’autorità di tassazione si sarebbe
ispirata". Ritengono che quanto da loro prodotto in sede di reclamo comproverebbe
l’inesattezza delle decisioni di tassazione. Asseriscono infine di versare in
una situazione finanziaria "estremamente difficile" e di non essere
in grado di far fronte alle spese di questa procedura, chiedendo dunque
l’assistenza giudiziaria. Al gravame sono state allegate, in copia, le
attestazioni delle rendite AVS e della cassa pensione percepite negli anni 2010,
2011 e 2012.
E. Con le proprie
osservazioni del 20 ottobre 2016, l’RS 1 ha comunicato di non presentare
osservazioni, producendo i relativi incarti fiscali.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie in esame,
con le multe disciplinari inflitte il 20 gennaio 2012 per il periodo fiscale 2010,
il 17 agosto 2012 per il periodo fiscale 2011 e il 16 luglio 2013 per il
periodo fiscale 2012, l’RS 1 ha assegnato ai contribuenti un termine (di trenta
giorni per il periodo fiscale 2010 e di venti giorni per i due periodi fiscali
successivi) e al contempo ha avvertito loro che, in caso di mancata
ottemperanza agli obblighi fiscali, avrebbe proceduto alla tassazione
d’ufficio. Nei termini impartiti, i coniugi RI 2 ed RI 1 non hanno dato seguito
a quanto intimato loro da parte dell’Ufficio di tassazione. Motivo per cui l’autorità fiscale ha proceduto con una tassazione
d’ufficio, ricordando ai contribuenti le condizioni restrittive cui è
subordinato il reclamo contro una tassazione per apprezzamento. Non va peraltro
dimenticato che con lettera del 17 febbraio 2012, l’avv. RA 1 ha espressamente
domandato all’autorità fiscale di tassare d’ufficio i suoi assistiti per il
periodo fiscale 2010.
1.3.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa,
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
1.4.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente
inesatta". Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della "manifesta
inesattezza" della tassazione d’ufficio e richiede espressamente
che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti
del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione
della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame,
in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza
del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122
I 70 consid. 1c).
1.5.
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.
DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
1.6.
Nel caso qui posto
a giudizio, nella motivazione delle decisioni di tassazione dell’8 giugno 2016 operate
d’ufficio, l’RS 1 ha espressamente indicato come le stesse fossero censurabili
unicamente se manifestamente inesatte e mediante un reclamo motivato, che
indicasse eventuali mezzi di prova. Ha al riguardo persino precisato che "Ciò
significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni,
documenti ecc.".
Tuttavia i contribuenti, rappresentati
dall’avv. RA 1, nel reclamo del 7 luglio 2016 (ndr. nell’ambito del quale sono
state contestate anche le decisioni di tassazione dei periodi fiscali 2009 e
2013, che però non sono state impugnate dinanzi a questa Camera), non si sono
confrontati con la manifesta inesattezza delle decisioni di tassazione
d’ufficio. Il rappresentante si è in particolar modo limitato a criticare, in
modo generico, la valutazione dei redditi operata dall’autorità di tassazione,
a chiedere la trasmissione dei formulari della dichiarazione d’imposta che si
riferiscono agli anni 2010, 2011 e 2012 per completare il reclamo con tutta la
documentazione e ad essere sentito "allo scopo di definire le tassazioni
in sede di audizione". Ha affermato che, sin dal 2009, i suoi patrocinati
sarebbero al beneficio di una rendita AVS quale unico reddito (circostanza che
non corrisponde alla realtà dei fatti, come si vedrà in seguito). RI 1 avrebbe
inoltre avuto un’attività indipendente, il cui fallimento sarebbe stato
pronunciato il 7 aprile 2011. A comprova delle sue argomentazioni non ha però
prodotto alcunché.
In un simile caso,
l’autorità fiscale avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo
irricevibile, limitandosi a constatare che le decisioni di tassazione d’ufficio
erano passate in giudicato, non essendo stati adempiuti i requisiti per
contestarle.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che
non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per
apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al
reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n.
80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre
2016 consid. 1.6). Ciò sarebbe stato ancor più giustificato nella fattispecie,
essendo i ricorrenti rappresentati da un legale.
1.7.
Tuttavia, con scritto del
15 luglio 2016, l’RS 1 ha assegnato al rappresentante dei contribuenti un
ulteriore termine fino al 25 luglio 2016, poi prorogato fino al 31 agosto 2016,
per conformarsi ai requisiti previsti dalla legge per contestare le tassazioni
d’ufficio per i periodi fiscali 2010, 2011 e 2012.
Neppure con lettera del 31
agosto 2016 sono stati ottemperati gli obblighi procedurali. In primo luogo,
alle dichiarazioni d’imposta 2010, 2011 e 2012, trasmesse all’autorità fiscale
unitamente al predetto scritto, non sono stati allegati i relativi moduli. In
secondo luogo, le dichiarazioni sono state sottoscritte, per procura, dallo
stesso rappresentante (e non dai contribuenti). Va infine e soprattutto tenuto
presente che le dichiarazioni sono prive di qualsiasi giustificativo (per il
periodo fiscale 2010) oppure presentano una documentazione manifestamente incompleta
(per i periodi fiscali 2011 e 2012 sono stati allegati unicamente i giustificativi
riguardanti gli oneri assicurativi).
In queste circostanze, si
può senz’altro ritenere che le tre decisioni impugnate, con le quali l’Ufficio
di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, sono conformi al diritto
federale e cantonale.
1.8.
Ne consegue che la censura
sollevata dai ricorrenti, secondo i quali l’autorità avrebbe violato il loro
diritto di essere sentiti e avrebbe agito con formalismo eccessivo ("laddove
ha dichiarato irricevibile un reclamo malgrado l’espressa richiesta di
audizione dei reclamanti i quali avrebbero così potuto completare la documentazione
richiesta"), è priva di qualsiasi fondamento.
Per quanto concerne, in
particolare, la censura secondo cui l’autorità fiscale non avrebbe convocato i
reclamanti, va ricordato che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD
stabiliscono che, nella procedura di reclamo contro una decisione di tassazione
ordinaria, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi
imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio
del medesimo. Né la legge tributaria cantonale né la legge federale
sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto
di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo.
Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo
il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito
in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito
oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).
Come ha ricordato il
Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di
massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per
le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]
l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente;
sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006 consid. 3.2).
Se il reclamante non ha
diritto di essere convocato dall’Ufficio di tassazione quando interpone reclamo
contro una tassazione ordinaria, non si può certo pretendere che abbia un
simile diritto quando impugna una decisione di tassazione d’ufficio, a maggior
ragione se ha presentato un reclamo che non adempie neppure le prescrizioni di
validità del gravame.
Considerandi
2.
2.1.
Il rappresentante degli
insorgenti ritiene in particolare che le tassazioni d’ufficio inerenti ai
periodi fiscali 2010, 2011 e 2012 sarebbero "manifestamente inesatte in
quanto riportano redditi decisamente fantasiosi per i quali neppure si comprende
dove siano le basi e dove l’autorità di tassazione si sarebbe ispirata",
circostanza che risulterebbe già dalle cifre astronomiche indicate
dall’autorità fiscale. A suo dire, la documentazione prodotta sarebbe
sufficiente per comprovare la manifesta inesattezza delle tassazioni operate
d’ufficio.
2.2
A tale riguardo, dal
momento che a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito
del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si
possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione
d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale,
procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di
un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti
alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione
d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze
formali previste dall’art.132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente
che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato
sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato,
potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2
febbraio 2016 n.2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016
p. 455, consid. 6.2.1 con riferimenti).
Non è pertanto possibile
verificare le tassazioni d’ufficio alla luce delle dichiarazioni d’imposta
presentate, come visto poc’anzi, in maniera incompleta in sede di reclamo.
2.3
Alla luce di quanto sopra
esposto, si tratta ancora solo di verificare se la valutazione compiuta
dall’autorità fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia stata palesemente
eccessiva.
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1;
Fenners/Looser, Besonderheiten bei
der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).
2.3.1
In sede di reclamo, come
detto, il rappresentante dei contribuenti aveva, tra l’altro, contestato anche
la tassazione d’ufficio del periodo fiscale 2009, in particolar modo riguardo
alla somma di fr. 400'000.– aggiunta per apprezzamento dall’Ufficio di
tassazione in mancanza di documentazione, come per il periodo fiscale
successivo. La relativa decisione è passata in giudicato, non essendo stata
impugnata presso la Camera di diritto tributario.
Per il periodo fiscale
2010, i redditi stabiliti per apprezzamento includono il reddito dell’attività
indipendente del marito (fr. 400'000.–), la pensione della moglie (fr. 2'980.–),
la rendita AVS del marito (fr. 20'196.–), la rendita AVS della moglie (fr.
20'844.–) e il valore locativo (fr. 9'111.–). Le deduzioni includono gli oneri
assicurativi (fr. 14'600.–), le spese di gestione e manutenzione immobili (fr.
2'278.–) e gli interessi passivi privati (fr. 20'000.–). Come detto, con
lettera del 17 febbraio 2012, gli stessi contribuenti (per il tramite del loro
rappresentante) hanno postulato all’Ufficio di tassazione di essere sottoposti
ad una tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2010 ["in quanto non è
possibile produrre la relativa documentazione contabile essendo stata oggetto
di appropriazione non autorizzata da parte di una ex dipendente. Per la
tassazione d’ufficio vi chiedo se è necessario inoltrare comunque il formulario
per la dichiarazione d’imposta semplicemente datato e firmato" (lettera
del 17 febbraio 2012 dell’incarto fiscale 2010)].
Sia come sia, va in ogni
caso rilevato che RI 1, agli inizi degli anni novanta, ha intrapreso l’attività
di gestione del __________, ubicato __________, di proprietà __________. Egli è
stato titolare della ditta individuale __________, con sede a __________, dal mese
__________ (dalla sua iscrizione a registro di commercio) fino alla sua
radiazione attuata, d’ufficio, il __________. La gestione __________ da parte
di RI 1 è terminata il __________ (cfr. scritto del 17 marzo 2011 dell’Ufficio
delle contribuzioni di Bellinzona; cfr., tra tanti, __________ "). RI 1 è
stato dichiarato in fallimento con decreto del __________ della CEF a far tempo
dal __________, mentre la procedura di fallimento è stata chiusa con decreto
del __________ della Pretura di __________ (cfr. estratto registro di commercio
del Cantone Ticino). Con diffida del 23 agosto 2010 è stata aperta una procedura
di ricupero d’imposta a carico di RI 1 in relazione alla denuncia sporta da una
ex dipendente __________ in questione per un presunto conseguimento di una
cifra d’affari non dichiarata ("incassi in nero") nel 2008, nel 2009
e nel 2010 (un’asserita non contabilizzazione di entrate provenienti da __________,
__________ ed __________ versata "parzialmente e/o interamente sul conto
bancario privato __________ …"). Nell’ambito di quella procedura, sono in
particolare emerse delle irregolarità nella gestione della contabilità (costi e
ricavi) e incassi non dichiarati dell’ammontare di fr. 506'930.– per il 2008,
fr. 400'341.– per il 2009 e fr. 54'400.– per i primi quattro mesi del 2010
(cfr., nel dettaglio, rapporto del 6 ottobre 2010 dell’Ispettorato fiscale e decisione
del 23 maggio 2013 dell’Ufficio delle procedure speciali, nell’incarto fiscale
2010).
In queste circostanze,
avendo cessato l’attività di gestione dell’esercizio pubblico il 31 dicembre
2010, i dati indicati (in parti-colare anche riguardo all’ipotetico reddito da
attività indipendente principale del contribuente per l’anno 2010 pari a fr.
400'000.–) appaiono dunque verosimili anche per l’anno fiscale 2010, in
mancanza di collaborazione da parte dei contribuenti.
2.3.2
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2011, i redditi stabiliti per apprezzamento includono la
pensione della moglie (fr. 2'980.–), la rendita AVS del marito (fr. 20'196.–),
la rendita AVS della moglie (fr. 20'844.–), il valore locativo (fr. 9'111.–) e
altri redditi (fr. 80'000.–). Le deduzioni includono gli oneri assicurativi
(fr. 14'600.–), le spese di gestione e manutenzione immobili (fr. 2'278.–) e
gli interessi passivi privati (fr. 18'000.–). La sostanza stabilita per
apprezzamento include le assicurazioni private sulla vita/rendite vitalizie
(fr. 50'000.–), i veicoli a motore (fr. 1'000.–) e la sostanza immobiliare (fr.
161'790.–). Le deduzioni includono debiti privati (fr. 460'000.–) e la
deduzione per coniugati (fr. 60'000.–).
Per il periodo fiscale
2012, i redditi stabiliti per apprezzamento includono la pensione della moglie
(fr. 2'980.–), la rendita AVS del marito (fr. 20'700.–) e la rendita AVS della moglie
(fr. 21'300.–), il valore locativo (fr. 9'111.–) e altri redditi (fr. 60'000.–).
Le deduzioni includono gli oneri assicurativi (fr. 14'600.–), le spese di
gestione e manutenzione immobili (fr. 2'278.–) e gli interessi passivi privati
(fr. 15'000.–). La sostanza stabilita per apprezzamento include, come per il
2011, le assicurazioni private sulla vita/rendite vitalizie (fr. 50'000.–), i
veicoli a motore (fr. 1'000.–) e la sostanza immobiliare (fr. 161'790.–). Le
deduzioni includono debiti privati (fr. 460'000.–) e la deduzione per coniugati
(fr. 60'000.–).
La circostanza certa che RI
1.
abbia cessato la sua attività di titolare del __________ __________ dal __________,
non basta per escludere che i ricorrenti abbiano avuto ancora nei due anni
successivi dei redditi, provenienti da altre attività o da capitali. È infatti
poco verosimile che abbiano mantenuto il loro tenore di vita grazie unicamente
alle rendite delle assicurazioni sociali. In queste circostanze, anche i dati
indicati per i periodi fiscali 2011 e 2012 appaiono attendibili, e comunque non
si possono considerare viziati da errori palesi, in assenza di collaborazione
da parte dei contribuenti, i quali non hanno (tra l’altro) nemmeno prodotto gli
estratti dei loro conti bancari/postali.
Secondo la giurisprudenza,
peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è
obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli
elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica
debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica
per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p.
670.
consid. 3b).
Le stime su cui si fondano
le decisioni impugnate non presentano dunque errori manifesti, tali da farle
apparire manifestamente inesatte.
3.
3.1.
I ricorrenti hanno chiesto
di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria, rilevando in
particolare di trovarsi in una situazione finanziaria precaria.
3.2
L’assistenza giudiziaria è
concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la
procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3
cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del
15.
marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]).
Quest’ultima precisazione
conferma quanto già contemplato nell’art. 14 cpv. 1 della previgente legge e
oggi ancorato nell’art. 117 lett. b del nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero. La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto
modo di precisare che il cosiddetto “fumus boni iuris” difetta quando le
probabilità di successo sono significativamente più ridotte rispetto ai rischi
di una sconfitta, tanto da non potersi definire serie. Per contro, una causa
non è priva di speranza quando le possibilità di vittoria e di sconfitta sono
equivalenti oppure le prime sono soltanto un poco minori delle seconde.
Determinante è il quesito a sapere se una parte che dispone dei mezzi
finanziari necessari si determinerebbe ad intraprendere quel processo in base
ad una valutazione di ragionevolezza (Trezzini,
in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 466).
3.3
Alla luce delle
considerazioni che precedono e stante, in particolare, l’esito della precedente
decisione, non sono adempiuti i presupposti per il riconoscimento
dell’assistenza giudiziaria gratuita, considerato come il ricorso appariva sin
dall’inizio privo di probabilità di successo. È quindi superfluo l’esame della
situazione economica degli insorgenti.
4.
Tenuto conto di
quanto sopra esposto, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei
ricorrenti.
4. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
5. Intimazione a:
-
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: