80.2016.255
Condono: presupposti, stato di bisogno, disoccupato che contrae debiti e sostiene spese importanti, soprattutto per automobile e telefono
25 novembre 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.255
Lugano
25 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 ottobre 2016 contro la decisione del 31 agosto 2016 in materia di condono
ICantonale IComunale 2012-2013-2014.
Fatti
A.RI 1,
nato nel 1956, è divorziato. Dopo aver svolto, per un periodo, un programma
d’inserimento professionale per il tramite dell’Ufficio di collocamento (che
gli ha permesso di lavorare presso l’Amministrazione cantonale, in particolare
prima presso la Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo del Dipartimento
del territorio [dall’11.4.2011 all’8.7.2011], poi presso l’Ufficio della pianificazione
locale della Sezione dello sviluppo territoriale [dal 1°. gennaio 2012 al
31.12.2012], in seguito presso l’Ufficio del controlling e dei servizi centrali
[dal 1.7.2013 al 31.12.2013] ed infine presso l’Ufficio circondariale di
tassazione di __________ [dall’1.12.2014 al 27.2.2015]) egli ha anche beneficiato
di un periodo di indennità di disoccupazione (dal 1°.1.2014
B. al 31.8.2015).
Dal 1°.9.2015 egli è alle dipendenze della “__________con uno stipendio annuo
lordo di fr. 65'000.- (fr. 5'000.- lordi mensili per 13 mesi).
B. Con istanza
10/11.3.2016 RI 1 presentava all’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC)
una domanda di condono delle imposte cantonali e comunali per i periodi fiscali
2012, 2013 e 2014.
Il dovuto d’imposta per i surriferiti
periodi veniva così indicato: per l’imposta cantonale in fr. 1'711.65 (2012),
in fr. 2'542.75 (2013) e in fr. 1'610.85 (2014), mentre che per l’imposta comunale
in fr. 1'624.70 (2012), in fr. 2'403.70 (2013) e in fr. 1'538.95 (2014) per
complessivi fr. 11'429.-.
A motivo dell’istanza di
condono, il richiedente sosteneva di essere stato sottoposto nel 2015 ad
un’operazione chirurgica alle cervicali (ernia mielosa C5/C6) presso l’Ospedale
Civico di __________, dovendo sostenere personalmente una spesa di fr.
10'457.-, importo non coperto dalla cassa malati. RI 1 precisava inoltre che la
richiesta veniva altresì presentata poiché dal 1°.1.2014 al 31.8.2015 egli aveva
percepito la disoccupazione, ciò che gli aveva procurato un’importante diminuzione
delle entrate.
C. L’UEC con decisione
24.6.2016 respingeva l’istanza presentata da RI 1. A motivazione della
decisione, l’autorità ricapitolava dapprima la situazione lavorativa di RI 1,
costatando come questi aveva, da gennaio 2014 ad agosto 2015, percepito
l’indennità di disoccupazione, che risultava inferiore al precedente salario.
Il contribuente aveva potuto beneficiare delle indennità dopo aver scontato un
periodo di attesa. Al momento dell’istanza, il salario del contribuente era di
fr. 4'602.-.
Secondo il calcolo
operato dall’UEC, le spese ricorrenti mensili, determinate secondo il criterio
per il calcolo delle quote pignorabili del salario, comprese le spese di
malattia dichiarate, ammontavano a fr. 3'624.-. La disponibilità mensile era di
fr. 928.-.
L’UEC ricordava anche che RI
1 possiede sostanza immobiliare a __________ (PPP __________ RFD __________
stimata a fr. 126'756.-, gravata da oneri ipotecari per fr. 287'800.-) e
risulta essere comproprietario, unitamente alla madre __________, di ¼ del
mapp. __________ RFD __________, stimato in fr. 206'630.-. L’UEC precisava come
il valore commerciale degli immobili di cui risulta essere proprietario sia
oggettivamente superiore al loro valore di stima. L’ultima proprietà
immobiliare veniva fiscalmente imposta nella partita fiscale della madre. L’UEC
indicava poi come a nome del richiedente fosse immatricolata una vettura __________
(anno 2011). L’UEC stabiliva come la decisione di tassazione rispecchiava i
redditi effettivamente percepiti e, tenuto conto della disponibilità mensile e
della sostanza posseduta dal richiedente, non si ravvisavano le condizioni previste
dal legislatore per la concessione del condono.
D. Il 25/26.7.2016 RI 1
impugnava la decisione dell’UEC. Il reclamante precisava come il lungo periodo
di disoccupazione (circa 20 mesi) decorrente dal 1.1.2014 al 31.8.2015 aveva provocato
un sensibile peggioramento della sua situazione finanziaria: vi sarebbe stata
una minor entrata quantificabile complessivamente in fr. 21'224.-. Inoltre,
l’importante intervento chirurgico sostenuto nel 2015 avrebbe comportato un
esborso di oltre fr. 10'000.- (franchigie di cassa malati, partecipazione del
10%, fisioterapie supplementari non riconosciute).
Secondo il contribuente il
calcolo del suo fabbisogno corretto sarebbe il seguente, a fronte di un’entrata
netta mensile comprensiva di tredicesima di fr. 4'602.-:
Uscite
fr.
Minimo
esistenziale LEF
1'200
Appartamento
costi condominiali
1'094.-
Appartamento
interessi ipotecari
395.-
Appartamento
manutenzione ordinaria
156.-
Cassa
malati
548.-
Auto
Volvo Leasing
478.-
Auto RC
più casco totale
155.-
Auto
tassa circolazione
55.-
Auto
trasferte Giubiasco - Grancia
756.-
Supplemento
pasti fuori casa
231.-
Assicurazione
economia domestica e RC privata
32.-
Telefono,
internet TV
260.-
Rimborso
mensile debiti
300.-
Totale
5'660.-
Secondo
i calcoli del reclamante, contrariamente a quanto sostenuto dall’UEC
risulterebbe un ammanco di fr. 1'058.-. L’ammanco sarebbe anche più grave, ossia
di fr. 1'390.- se si prendesse parimenti in considerazione il pagamento dei
debiti di imposta arretrati (di ulteriori fr. 332.- mensili).
Secondo
RI 1 egli verserebbe in una condizione di bisogno, poiché le sue risorse non
sarebbero sufficienti per garantire il minimo esistenziale ed anche per il
fatto che l’intero importo dovuto sarebbe sproporzionato rispetto alla sua
capacità contributiva. Tra le cause della condizione di bisogno sarebbero
annoverati parimenti i costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura
non sopportati da terzi, oppure un lungo periodo di disoccupazione. Anche il
pagamento rateale mensile del debito d’imposta (ad esempio di fr. 200.-)
comporterebbe una durata di rimborso di quasi sei anni e risulterebbe quasi
impossibile estinguere i debiti privati.
E. Con decisione
31.8.2016 l’UEC respingeva il reclamo di RI 1. L’autorità stabiliva come il
calcolo della disponibilità mensile debba avvenire in base alle disposizioni in
materia di esecuzione e fallimenti. Alcune spese presentate dal contribuente
già d’acchito non potrebbero essere prese in considerazione, siccome comprese
nell’importo base di fr. 1'200.- per una persona sola (spese di sostentamento,
abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature
e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, spese di
elettricità e/o gas per la luce e la cucina).
In merito alle spese
mediche sostenute, l’UEC rilevava come, a fronte di una richiesta dettagliata
dei costi assunti nel 2015, RI 1 avesse presentato documentazione dalla quale
emergeva che lo stesso avesse sostenuto spese mediche per fr. 6'912.10 e la differenza
con l’importo da lui inizialmente indicato era intesa come differenza per
eventuali controlli futuri.
Per quanto di pertinenza
delle spese di trasferta con l’automobile, l’UEC rilevava come il conteggio del
contribuente fosse generoso (fr. 0.60 al km). Tale somma comprendeva l’insieme
delle spese per l’autovettura, per cui non potrebbero più essere conteggiati
ulteriori costi, quali leasing, ammortamento per uso, targhe ecc.. La Camera di
esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello, nella circolare 39/2015 ha stabilito
come per chi percorre tra i 1'000 e i 1'200 km mensili, il costo da riconoscere
è di 0.36 fr. / km.
In merito alle spese di
manutenzione dell’immobile di sua proprietà, l’UEC rilevava come non tutte le
spese dichiarate potessero essere riconosciute, per esempio i versamenti per il
fondo di rinnovamento.
L’UEC calcolava le
seguenti uscite dal reddito mensile di fr. 4'602.- di RI 1:
Uscite
fr.
Minimo esistenziale LEF
1'200
Appartamento interessi ipotecari
395.-
Spese di riscaldamento
130.-
Spese di manutenzione (tassazione
2014)
109.-
Spese accessorie
50.-
Cassa malati
403.-
Spese mediche e dentarie
100.-
Trasferte
660.-
Pasti fuori domicilio
201.-
Totale
3’248.-
Secondo l’UEC la
disponibilità mensile di RI 1 era pertanto di fr. 1'354.-
In merito ai debiti
privati contratti, l’UEC rilevava come il contribuente avesse fatto fronte al
pagamento di debiti privati – ad esempio la fattura della ditta __________ per
fr. 6'302.- -. L’UEC nella propria decisione stabiliva come si dovesse tener
conto, nel decidere il condono del principio della parità di trattamento tra
creditori, sancito dal Tribunale federale.
L’Autorità indicava come
il ricorrente nel 2012 avesse conseguito in media un reddito mensile di fr.
4'815.-, nel 2013 di fr. 4'858.-, nel 2014 di fr. 3'493.-. L’UEC rilevava come
il contribuente negli anni 2012/2013 lavorando a __________ ed essendo disoccupato
nel 2014 aveva delle spese mensili contenute in fr. 2'500.- per cui si
configurava una disponibilità mensile di fr. 2'300.- negli anni 2012/2013 e di
fr. 990.- nel 2014. Secondo l’Autorità il fatto di non aver pagato e neppure
accantonato quanto necessario per pagare le imposte pur avendone le possibilità
è motivo di diniego del condono conformemente all’art. 167a LIFD. La decisione
veniva direttamente notificata a RI 1.
F. Con ricorso
5/7.10.2016 RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, insorge avverso la
decisione dell’UEC a tenore della quale gli è stato negato il condono delle imposte
cantonali e comunali per il periodo 2012 – 2014. Il ricorrente lamenta sia un
errato accertamento dei fatti, sia l’errata applicazione del diritto. Egli ricapitola
i periodi precedenti e indica come abbia pagato tutti gli arretrati d’imposta,
arrestandosi unicamente nel 2015, quando era in piena disoccupazione, non bastando
l’indennità versata a sopperire al proprio fabbisogno. Per il triennio
2012/2014 il contribuente ha versato pubblici tributi per oltre fr. 16'000.-,
ed addirittura fr. 22'500.- se si prende in considerazione pure il 2011. Una
media di fr. 470.- al mese per 48 mesi. In tal senso sarebbe sbagliato ritenere
che il contribuente non abbia costituito riserve per far fronte al proprio
debito fiscale. Il ricorrente contesta inoltre di aver voluto favorire altri
creditori rispetto al fisco, ricordando come fino ai primi mesi del 2015 egli
si sia fatto carico del pagamento di tutte le imposte arretrate. RI 1 contesta
inoltre il calcolo del fabbisogno e della disponibilità, laddove la decisione
impugnata commisura in soli fr. 684.- le spese per l’alloggio. Nessun
appartamento, ancorché per una sola persona è ottenibile sul mercato a questo
prezzo. I costi mensili dell’appartamento sarebbero di fr. 1'168.- (il
ricorrente dettaglia il calcolo di questa somma).
L’insorgente censura anche
il calcolo operato dall’UEC per le trasferte. Dati alla mano egli indica in fr.
974.- il costo globale mensile per le spese dell’autovettura.
In merito alle spese
mediche sostenute, RI 1 le attesta a fr. 381.- al mese.
Il ricorrente ricapitola le
sue uscite mensili:
Uscite
fr.
Minimo esistenziale LEF
1'200
Appartamento e costi condominiali
1'168.-
Cassa malati
403.-
Automobile
974.-
Spese mediche e dentarie
240.-
Supplementi pasti fuori casa
220.-
Assicurazione economia domestica
32.-
Telefono, internet TV
275.-
Rimborso mensile debiti privati
300.-
Totale
4’812.-
Secondo l’insorgente, a
fronte di un salario netto di fr. 4'602.- mensili, inclusa la quota parte di
tredicesima, risulterebbe un ammanco di fr. 210.-. La situazione sarebbe ancor
più compromessa se si tengono in considerazione i debiti d’imposta arretrati
(2015 e 2016), il premio effettivo di cassa malati, l’impossibilità di comprimere
il rimborso rateale dei debiti privati e l’inattuabilità di altri risparmi.
Diritto
1. 1.1.
A far tempo dal 1.1.2016 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).
Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della
competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.
Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano
gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti
l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune
disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state
inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle
disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che
attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo
art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così
come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del
diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
La domanda tesa al condono
del debito d’imposta per i periodi fiscali 2012–2014 è stata presentata
all’autorità preposta dopo il 1.1.2016. Alla procedura di condono è quindi
applicabile il nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per
analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL
10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016).
1.3.
L’autorità competente a
statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.
1 RLT) e di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1
dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di
applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è
l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue
decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,
nonché art. 167g LIFD).
1.4.
Gli importi, non ancora
corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni
di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di
condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della
notificazione del precetto esecutivo.
Considerandi
2.
2.1.
Nelle proprie osservazioni
l’UEC ha chiesto in via principale di giudicare irricevibile il ricorso per
tardività. In particolare l’autorità sostiene come l’avv. RA 1 si sarebbe, in
sede di reclamo, dichiarato legittimato ad agire per conto di RI 1, rilevando
come la procura fosse a disposizione. Il 26.7.2016, l’UEC avrebbe richiesto al
legale di voler presentare la procura, per via telefonica. In tale occasione,
l’avvocato avrebbe informato l’UEC che la stessa non era stata ancora formalizzata,
motivo per cui l’autorità avrebbe potuto direttamente rivolgersi al reclamante.
Con scritto 27.7.2016
l’UEC si rivolgeva direttamente a RI 1 per ottenere informazioni necessarie a
completare gli accertamenti. In calce a tale atto si leggeva:
“Il 26 luglio 2016 abbiamo contattato l’avv. RA 1
chiedendo la produzione della procura. Lo stesso ci ha informato che la stessa
non era stata ancora formalizzata per cui ci autorizzava a chiedere
direttamente a lei i documenti mancanti”.
Con e-mail 11.8.2016 RI 1
informava la funzionaria dell’UEC che avrebbe ricevuto per posta l’indomani i
documenti richiesti. Nella e-mail, il contribuente specificava: “L’avvocato RA
1.
mi legge in copia in quanto è assente”.
Con e-mail 21.8.2016 –
anch’essa inserita agli atti – del contribuente all’UEC (trasmessa in copia per
conoscenza anche al suo patrocinatore), questi indicava: “Per eventuali
informazioni che ti dovessero necessitare puoi contattare l’avv. RA 1 che mi
legge in copia”.
La decisione su reclamo
31.8.2016
è stata inviata unicamente a RI 1.
2.2
L’art. 190 cpv. 1 LT
prevede – per la rappresentanza contrattuale – che è ammesso come
rappresentante chiunque ha l’esercizio dei diritti civili e gode dei diritti
civici. L’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante
procura scritta (di egual tenore l’art. 117 cpv. 2 LIFD).
La prova dell’esistenza di
un rapporto di rappresentanza e della sua comunicazione alle autorità fiscali
spetta al contribuente. L’autorità può anche esigere dal mandatario che
giustifichi i suoi poteri tramite procura scritta, la cui assenza, in caso di
procedura contenziosa, non può costituire un motivo d’irricevibilità sotto pena
di formalismo eccessivo. Un termine supplementare può infatti essere assegnato
da parte dell’autorità affinché la procura possa essere prodotta. Se tale vizio
non viene riparato entro il termine assegnato, può essere pronunciata
l’irricevibilità (sentenze TF 2C_55/2014 e 2C_56/2014 del 6.6.2014). In assenza
di procura scritta, si può ad ogni modo ammettere l’esistenza di un rapporto di
rappresentanza se si può comunque desumere dalle circostanze che il contribuente
ha manifestato senza alcuna ambiguità la volontà di conferire i suoi poteri di
rappresentanza ad un terzo (Arch. 67, 391 = RDAF 1999 II 440, 443).
2.3
Dagli atti appare chiaro
che RI 1 abbia affidato mandato di rappresentanza all’avv. RA 1 per la
procedura di condono. Ciò si evince dalle e-mail del contribuente all’UEC in
risposta alla richiesta di ulteriori informazioni per procedere all’evasione
dell’istanza di condono. Le e-mail sono sempre state trasmesse in copia per
conoscenza anche all’avv. RA 1. Con e-mail del 21.8.2016 veniva inoltre
espressamente indicato che per ulteriori indicazioni l’autorità avrebbe potuto
rivolgersi al di lui patrocinatore. Non emerge dagli atti che l’UEC abbia
assegnato un ulteriore termine per la presentazione di una procura, sotto comminatoria
d’irricevibilità del gravame.
Mal si comprende, in
queste circostanze, i motivi per i quali l’UEC abbia notificato la decisione a RI
1, anziché al suo rappresentante.
2.4
Stando così le cose, il
ricorso non può essere dichiarato irricevibile per il fatto che sarebbe stato interposto
dopo la scadenza del termine.
Quando il contribuente è
assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto
all'autorità fiscale, gli atti devono infatti essere intimati al o anche al
rappresentante, in virtù delle norme sul mandato. L’autorità fiscale è pertanto
tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del
mandato non le venga comunicata (cfr. p. es. Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 13 ad art.
117.
LIFD, p. 1170). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante
dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr.
DTF 113 Ib 296).
Per economia di giudizio,
si rinuncia ad esigere dall’autorità di tassazione che intraprenda una nuova
notificazione della decisione su reclamo alla rappresentante contrattuale del
contribuente. La Camera entra infatti nel merito del ricorso di quest’ultimo,
come se fosse stato interposto nei termini legali.
3.
3.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,
Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca
l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno
essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue
difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente
tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono
l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,
socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si
ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto
possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
3.2
Il condono non va tuttavia
confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di
garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad
art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito
fiscale.
Tali
concetti sono precisati sia dall’Ordinanza federale (RS 642.121, con nuovo
testo entrato in vigore il 1.1.2016) e dalla Legge federale concernente la
nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 (in vigore dal
1.1
, RU 2015 9), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della
Legge tributaria ticinese (RLT).
3.3
Nel caso in esame
l’istanza di condono è stata presentata unicamente per l’imposta cantonale e
comunale 2012-2014. In questa decisione si farà comunque riferimento al diritto
federale, ritenuto come l’art. 22 cpv. 2 RLT stabilisce che anche per quanto
attiene alle decisioni di condono per ciò che attiene alle imposte cantonali
vanno applicati per analogia i criteri contenuti nelle normative federali.
4.
4.1.
4.1.1
Come già ricordato, per l’art.
167.
cpv. 1 LIFD al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento
dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un
grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in
parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 167 stabilisce che il condono
dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione
economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai
suoi creditori.
4.1.2
L’art.
2.
cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che
una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):
·
quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il
minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento
(lit. a); o
·
quando l’intero importo dovuto è
sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è data
in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando il
debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate
al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro
un termine prevedibile.
4.2
L’art. 3 dell’Ordinanza
concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta
stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non
esaustiva).
In particolare vengono
considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una
persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
·
un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione
economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto
a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento
(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio
o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo
di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).
·
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in
relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è
responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).
Il capoverso 2 dell’art. 3
dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad
altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese
della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano
totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono
nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento
duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono
considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni
immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato;
d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti
un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza
economica della persona e i posti di lavoro.
Secondo il capoverso 3
dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese
in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono
riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni
usuali del reddito del contribuente.
4.3
4.3.1
L’art. 167a LIFD
stabilisce i motivi di diniego.
Il condono dell’imposta
può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:
a. ha violato
gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione
rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria
nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal
periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito
riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza
del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la
propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi
importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo
un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il
periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
4.3.2
In questi ultimi anni, si
è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la
nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012
consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non
esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono
dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono
dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione
economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti
contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi
creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087
del 23.10.2013, p. 7252-7253).
4.4
Quando, nonostante la riduzione
del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere
completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è soltanto la
condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD,
p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347).
Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra,
sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la
seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche
altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità (decisione TAF n.
A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono
ad una situazione di bisogno: un lungo
periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia
oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23
aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
4.5
Secondo l’art. 10
dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda
di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione
delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera
situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione
a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle
prospettive economiche del richiedente; nonché
d. delle misure
adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità
economica.
5.
5.1.
Come visto, il
ricorrente ritiene di essere in stato di bisogno e che il dovuto d’imposta
arretrato, ossia l’importo di complessivi fr 11'429.-, sia sprorporzionato
rispetto alla sua capacità finanziaria.
5.2
5.2.1
Dati alla mano si può
evincere come il ricorrente, dal 1.9.2015 sia stato assunto a tempo pieno
presso la “__________con uno stipendio lordo di fr. 5'000.- mensili (per 13
mensilità). Oggettivamente da tale periodo egli ha potuto consolidare in
maniera positiva la sua situazione economica, contraddistinta in precedenza da
periodi di precarietà e dalla disoccupazione.
5.2.2
Il periodo di
disoccupazione è durato dal 1°.1.2014 al 31.8.2015. Proprio in questo lasso di
tempo, che a dire del contribuente gli avrebbe cagionato un’importante perdita
finanziaria, egli ha sottoscritto un contratto di leasing con la __________ per
un veicolo di occasione __________ del valore di acquisto in contanti di fr.
36'500.- (1.a entrata in circolazione il 2.2011 e con prezzo di listino di fr.
69'400.-). Il contratto di leasing, della durata di 60 mesi (ben 5 anni),
prevede un canone mensile di fr. 478.25 ed una cauzione iniziale di fr. 478.25.
A tale costo mensile vanno anche aggiunte, come indicato dallo stesso
ricorrente l’assicurazione auto casco totale, per un importo di fr. 155.-
mensili, nonché la tassa di circolazione di fr. 55.- mensili. I costi
dell’autovettura sono stati stimati da RI 1 (ivi compresa la benzina per
recarsi al posto di lavoro a __________) in fr. 974.-.
5.2.3
Come correttamente
rilevato dall’UEC il ricorrente ha anche provveduto a saldare, il 5.7.2016, un
debito contratto nei confronti di __________ __________ che inizialmente era di
fr. 6'302.60 e che poi è stato contenuto in via transattiva a fr. 4'500.- ai quali
si vanno ad aggiungere i fr. 1'080.- versati il 15.4.2016 all’avv__________ che
lo ha assistito (e che ha applicato un 30% di sconto sulla nota d’onorario).
Il ricorrente avrebbe
inoltre debiti privati per oltre fr. 15'000.- [__________per fr. 2'942.95; __________
per fr. 3'547.35; Studio legale ____________________ __________ per fr.
7'598.85; avv__________ per la pratica del condono, fr. 3'900.-, v. ricorso p.
6-8].
5.2.4
Ora, dalla lista delle
uscite compilata dal contribuente emergono quali importanti costi mensili fr.
974.
- per l’autovettura, fr. 275.- per telefono, TV internet ed anche fr. 300.-
relativi al pagamento mensile dei debiti privati.
Già solo sommando i costi
di automobile e del telefono, TV, internet si arriva ad un importo di fr.
1'249.- mensili, non giustificato dalla situazione finanziaria concreta del
contribuente.
Se è vero che tra il 2014
ed il 2015 il ricorrente ha percepito un’indennità di disoccupazione, nondimeno
lo stesso ha provveduto – con il suo comportamento – ad incrementare la sua situazione
debitoria sottoscrivendo un contratto di leasing per un’autovettura, molto
oneroso e non consono alla sua decisamente precaria situazione finanziaria.
Lo stesso dicasi per il
contratto di telefonia, internet, TV, il cui importo mensile di fr. 275.-
appare spropositato.
Se RI 1 avesse fatto un
minimo sforzo per contenere le spese per l’automobile e per il telefono (e
internet e TV), egli avrebbe sicuramente ottimizzato le sue uscite mensili, riuscendo
in tal modo ad accantonare un importo sufficiente per far fronte ai debiti da
lui contratti con l’erario, anche eventualmente chiedendo un pagamento dilazionato
del debito d’imposta.
5.2.5
Ne consegue che, visti i
motivi sopra esposti, non si può ritenere che RI 1 sia una persona fisica
caduta nel bisogno ai sensi dell’art. 167 cpv. 1 LIFD: le sue risorse
finanziarie, se gestite altrimenti, gli avrebbero permesso di far fronte, anche
con pagamenti dilazionati, alla corresponsione dell’intero debito d’imposta. Ciò
anche alla luce della sua attuale condizione lavorativa: egli percepisce dal
1.9.2015
un salario lordo mensile di fr. 5'000.-, non ha oneri di mantenimento
verso terzi ed è oltretutto proprietario di immobili.
A titolo abbondanziale va
anche rilevato come, anche se si volesse ritenere RI 1 persona fisica caduta
nel bisogno, nondimeno troverebbero applicazione al caso concreto l’art 167a
lit. b LIFD, secondo cui il condono dell’imposta può essere negato in
tutto o in parte se il contribuente a partire dal periodo fiscale cui si riferisce
la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi,
ed anche 167a lit. d LIFD, secondo cui il condono dell’imposta può
essere negato se il contribuente ha causato la propria incapacità contributiva
rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni,
conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento
imprudente o gravemente negligente (cfr. anche art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza
concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta).
5.2.6
In casu il
ricorrente ha sia privilegiato alcuni creditori per rapporto all’erario (v. per
esempio onorario avv. __________ e fattura __________) sia incrementato la sua
posizione debitoria (v. sottoscrizione di un leasing di elevato tenore per
un’automobile eccessivamente cara per rapporto alla sua situazione finanziaria,
v. abbonamento TV, ...), pregiudicando da sé la propria situazione economica.
5.2.7
Tutti questi elementi,
presi nel loro insieme, conducono questa Camera a negare il condono d’imposta
richiesto per i periodi fiscali 2012, 2013 e 2014 e a confermare la decisione
impugnata.
Decidere diversamente
significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria
volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza,
a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente
il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro
debiti fiscali.
6.
6.1.
Il ricorso deve
essere conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
vengono contenute al minimo, per non aggravare ulteriormente la situazione
debitoria del contribuente e permettergli così di far fronte al debito
d’imposta.
6.2
Con la Legge federale
concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata
parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
(prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso
in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni
concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o
comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso
particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente
importante” p. 521 ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 167g cpv. 4 LIFD, 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è
ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante
(art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).
4. Intimazione a:
-
(per sé e per RI 1);
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: