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Decisione

80.2016.259

Deduzioni: investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente, non quota di partecipazione al finanziamento di installazioni fotovoltaiche nel comprensorio dell’azienda ele

11 ottobre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, coniugato con RI

2 e padre di due figli, è impiegato alle dipendenze della __________ SA di

Lugano, in qualità di direttore amministrativo.

Nei periodi fiscali 2014 e 2015, il contribuente ha percepito un salario netto

da attività dipendente di, rispettivamente, fr. 193'083.70 nel 2014 e fr.

204'439.– nel 2015.

Nelle dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali in questione, i contribuenti

chiedevano, fra l’altro, una deduzione per contributi di legge di,

rispettivamente, fr. 1'464.– nel 2014 (fr. 995.– per AVS/AI/IPG/AD e fr. 469.–

per assicurazione obbligatoria per infortuni non professionali) e fr. 1’515.–

nel 2015 (fr. 1’046.– per AVS/AI/IPG/AD e fr. 469.– per assicurazione

obbligatoria per infortuni non professionali)

I coniugi __________ sono inoltre comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno,

di un’abitazione in proprietà per piani, sita sul fondo base n. __________ RFD

di __________. Nella dichiarazione fiscale 2014, i contribuenti hanno attribuito

all’abitazione un valore di stima ufficiale di fr. 289'796.– ed un valore locativo

di fr. 18’642.–. Da quest’ultimo importo hanno chiesto la deduzione di fr.

14’457.– a titolo di spese di manutenzione e di investimenti destinati al

risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente. Nella misura di fr.

7'000.– le spese in questione erano riconducibili all’acquisto di due quote di

partecipazione al progetto “Sole per tutti” delle Aziende Industriali di Lugano

(AIL) SA.

B. Notificando ai

contribuenti le tassazioni IC-IFD 2014 e 2015, con decisioni del 19 maggio

2016, l’RS 1 commisurava il reddito imponibile per l’anno 2014 in 192’300.– per

l’IC e 197'400.– per l’IFD, mentre per l’anno 2015 in 175’400.– per l’IC e

181'900.– per l’IFD.

Per ambedue i periodi fiscali in oggetto, l’UT non ammetteva le deduzioni per i

contributi di legge e, per il solo periodo fiscale 2014, riduceva le deduzioni

richieste a titolo di spese di manutenzione e d’investimenti destinati al

risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente all’importo di fr.

7’457.–, non ammettendo in particolare le quote di partecipazione al progetto “Sole

per tutti”.

C. I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 9 giugno 2016, chiedendo il

riconoscimento delle deduzioni per i contributi versati all’assicurazione per

la perdita di guadagno dovuta a malattia e per i contributi all’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni non professionali, sia per l’anno 2014 sia

per il 2015.

Inoltre, a mente dei contribuenti, la deduzione di fr. 7'000.– per l’iniziativa

“Sole per tutti” era dovuta, “perché si colloca appieno negli investimenti

destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente”.

D. L’ufficio di

tassazione, con decisioni del 28 settembre 2016, respingeva il reclamo,

argomentando che i premi indicati sui certificati di salario non sono

contributi di legge, bensì spese deducibili unicamente in aggiunta agli oneri

assicurativi versati e fino al raggiungimento dell’importo massimo di fr.

10’500.–, ammontare già raggiunto e concesso in sede di tassazione.

Inoltre l’UT affermava che i costi intesi come “quote Sole per tutti” non sono

considerate spese di manutenzione o di risparmio energetico e dunque non deducibili

ai fini fiscali.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 insorgono avverso le

decisioni su reclamo per l’IC/IFD 2014 e 2015, ripresentando in sostanza le

medesime tesi esposte dinanzi all’autorità di tassazione. I ricorrenti sottolineano

in particolare che gli oneri assicurativi oggetto del ricorso non sarebbero

contributi versati volontariamente dal contribuente, bensì sarebbero stati

trattenuti direttamente dal datore di lavoro, trattandosi di assicurazioni

stipulate da quest’ultimo con le istituzioni sociali.

Per quanto concerne

l’iniziativa “Sole per tutti”, i ricorrenti ritengono inoltre che, nonostante

l’installazione dei pannelli solari non sia avvenuta direttamente sulla loro

abitazione, l’acquisto di quote di partecipazione in installazioni fotovoltaiche

situate nel comprensorio delle aziende elettriche debba essere considerato un

investimento destinato al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente.

Diritto

1. 1.1.

La prima contestazione si

riferisce ai periodi fiscali 2014 e 2015 e concerne la mancata deduzione, dal

reddito del lavoro di RI 1, oltre ai contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP, anche di quelli

versati ad un’assicurazione per la per la perdita di guadagno in caso di malattia

e quelli relativi alla “complementare LAINF”, indicati nel certificato di

salario rilasciato dal datore di lavoro.

1.2.

Secondo l’art. 33 cpv. 1

lett. f-g LIFD e l’art. 32 cpv. 1 lett. f-g LT sono deducibili

dal reddito imponibile:

·

i premi e i contributi versati per le indennità per

la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (lett. f);

·

i versamenti, premi e contributi per assicurazioni

sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f,

contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del

contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede (lett. g);

la deduzione è peraltro limitata ad un importo di 3’500.–

franchi per l’IFD e di 10'500 franchi per l’IC, per i coniugi che vivono in

comunione domestica, e di 1’700 franchi per l’IFD e di 5'200.– franchi per l’IC, per gli altri contribuenti.

1.3.

In tutti i casi in cui il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, il

datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario (art. 324a cpv.

1 CO). Si tratta della rimunerazione che il lavoratore avrebbe ricevuto se non

fosse stato impedito di lavorare durante tale lasso di tempo. L’obbligo di

pagare il salario non é tuttavia assoluto, quale che sia la durata

dell’incapacità lavorativa; invece, il lasso di tempo durante il quale il

datore di lavoro deve pagare il salario integrale varia in funzione della durata

dei rapporti di lavoro.

Il cpv. 4 dell’art. 324a CO consente di prevedere per iscritto accordi derogatori;

in particolare, si può convenire di affiliare i lavoratori a un sistema di

assicurazione che copra la perdita di guadagno in caso di malattia e

invalidità. Numerose convenzioni collettive di lavoro hanno fatto uso di tale

facoltà ed organizzano imperativamente l’affiliazione dei lavoratori ad

assicurazioni collettive che coprono la perdita di guadagno, secondo le disposizioni

imposte dalla convenzione collettiva di lavoro. Altri settori non soggetti a

disciplina convenzionale, concludono pure assicurazioni collettive per i loro

dipendenti. In simili casi, l’affiliazione, la designazione dell’assicurazione,

la natura e l’estensione delle prestazioni, nonché l’ammontare e la

ripartizione dei contributi devono figurare in un accordo scritto, firmato dal

lavoratore, o in un allegato che accompagna il contratto di lavoro. La

sostituzione dell’obbligo legale di pagare il salario con una copertura assicurativa

giova sia al datore di lavoro, che può preventivare esattamente gli oneri

dovuti alle assenze per malattia, sia al lavoratore, che può cambiare lavoro

senza perdere i vantaggi legati all’anzianità e può affrontare senza problemi

impedimenti lavorativi ripetuti o prolungati (cfr. p. es. Longchamp, Commentaire

du contrat de travail, Berna 2013; n. 39 ss. ad art. 324a CO, p. 219

ss.; Streiff / von Kaenel / Rudolph, Arbeitsvertrag

- Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a ediz., Zurigo 2012, n. 13

ad art.324a CO, p. 428 ss.).

1.4.

Questa corte ha già avuto modo di decidere che non possono essere dedotti dal

reddito a titolo di contributi di legge – e in particolare quali premi e

contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno ai sensi

dell’art. 33 cpv. 1 lett. f LIFD e 32 cpv. 1 lett. f LT – i premi

per l’assicurazione per la perdita di guadagno a causa di malattia, poichè tale

assicurazione non rientra nel campo delle assicurazioni sociali bensì in quello

dell’assicurazione complementare contro la malattia (CDT n. 80.96.00159

dell’11.10.1996, in RDAT I-1997 n. 7t).

I premi pagati dal lavoratore

per l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera sono dunque deducibili

entro i limiti previsti dagli art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD e 32 cpv. 1

lett. g LT, poiché rientrano fra i “versamenti, premi e contributi per

assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la

lettera f), contro gli infortuni” (cfr. sentenza del

Tribunale Federale n.2C_36/2011 del 24.5.2011 consid. 3.2; inoltre Maute / Steiner / Rufener / Lang,

Steuern und Versicherungen, 3a ediz., Muri/Berna 2011, p. 268 e p.

283; Laffely Maillard, in: Noël /

Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz.. Basilea 2017, n. 81 ad art. 33 LIFD, p. 754).

Lo stesso

vale per le deduzioni relative alla cosiddetta assicurazione “complementare

LAINF”. Si tratta infatti di un’assicurazione che eroga prestazioni che integrano

quelle della LAINF e che sottostà a sua volta alla Legge federale del 2 aprile

1908 sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1). I relativi premi non rientrano

pertanto fra quelli per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,

deducibili secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. f LIFD e 32 cpv. 1 lett.

f LT, ma sono invece deducibili unicamente entro il limite massimo

previsto dagli art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD e 32 cpv. 1 lett. g

LT (v. anche Maute / Steiner / Rufener /

Lang, op. cit., p. 282 s.).

1.5.

Nella fattispecie in esame l’UT ha dunque qualificato correttamente

le deduzioni oggetto del gravame, ammettendo peraltro l’importo massimo di fr.

10’500.– per l’IC e fr. 3'500 per l’IFD come previsto dalla legge

cantonale e federale. Ne consegue che da questo punto di vista la decisione

dell’Ufficio di tassazione di Lugano-Città non presta il fianco a critiche e va

confermata.

Considerandi

2.

2.1.

In secondo luogo, i

ricorrenti postulano la deduzione delle spese di fr. 7’000.– relative

all’acquisto di quote di partecipazione in installazioni fotovoltaiche situate

nel comprensorio di aziende elettriche cantonali, asserendo che le stesse siano

da considerarsi quale investimento destinato al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente.

2.2

Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il

contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di

manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i

premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Il

Dipartimento federale delle finanze stabilisce in quale misura gli investimenti

destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente possono essere

assimilati alle spese di manutenzione. Analoga disposizione esiste a livello

cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese

di riattazione di immobili di nuova acquisizione.

Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manu-tenzione quelle che,

senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano

l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a

ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli,

Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66).

Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece

essere dedotte le spese di investimento, segnatamente di miglioria di

beni patrimoniali (cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d

LT). Fanno eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di

energia e alla protezione dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2

LT), per i quali s’intendono le spese sostenute per provvedimenti che

contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie

rinnovabili e che tali provvedimenti riguardano l’installazione di nuovi

elementi di costruzione o di impianti nonchè la sostituzione di quelli vecchi,

in edifici esistenti (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi

di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS

642.

). Questa norma conferma, al di là di ogni dubbio, che la deduzione si riferisce

unicamente a costruzioni esistenti e non anche alle nuove costruzioni o alle

ricostruzioni. Come già ripetutamente rilevato dalla giurisprudenza di questa

Camera, è evidente che lo scopo della normativa sia quello di consentire ai proprietari

di vecchie costruzioni di adeguarle agli standard costruttivi, in materia di

risparmio energetico, che la legislazione edilizia impone alle nuove

costruzioni (RDAT I-1998 n. 18t, consid. 6.3.).

2.3

Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione alla quale è giunto l’UT di Lugano

Città, secondo cui i costi per l’acquisto di quote di partecipazione al progetto

“Sole per tutti” non possono essere ammessi in deduzione, è corretta.

Come accennato in

precedenza e come confermato anche dall’elenco esemplificativo dei

provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far

uso di energie rinnovabili (art. 1 dell’Ordinanza concernente i provvedimenti

per un’utilizzazione razionale dell’energia e per l’impiego di energie rinnovabili,

del 24 agosto 1992, RS 642.116.1), si richiede in ogni caso che vi sia un

intervento che concerne l’immobile appartenente al contribuente. Nel caso concreto

non è stato attuato alcun intervento che riguarda direttamente o indirettamente

l’immobile a cui si riferiscono le deduzioni fatte valere. Non siamo dunque in

presenza né di spese di manutenzione né di investimenti assimilati a spese di

manutenzione come richiesto dagli articoli 32 cpv. 2 LIFD e 31 cpv. 2 LT.

A titolo abbondanziale va costatato che - come spiegato dalla stessa AIL SA sul

suo sito internet – le quote acquistate corrispondono ad un certo quantitativo

di kWh, i quali verrano poi dedotti annualmente dal consumo di energia sulla

fattura. Ciò significa che l’importo chiesto in deduzione di fr. 7’000.–

corrisponde, quasi integralmente, ad un anticipo per la spesa di energia che

verrà consumata durante gli anni successivi. Si tratta di conseguenza di spese

per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, la cui deduzione è

esclusa dagli articoli 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: