80.2016.26
Procedura: ricorso, tempestività, prova della notificazione della decisione, invio tramite posta A Plus, ordine di trattenere la corrispondenza
21 aprile 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.26
80.2016.27
Lugano
21 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Raffaele Guffi in sostituzione di Stefano
Bernasconi,
assente
segretaria
Sabrina
Gianola, vicecancelliera,
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 febbraio 2016 contro la decisione del 18 dicembre 2015 in materia di IC-IFD
2014.
Fatti
A. Mediante
dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2014, RI 1 indicava un
reddito da attività indipendente pari a CHF 14'200.--.
Nel questionario
complementare per indipendenti senza contabilità (modulo 10), la contribuente
segnalava una cifra d’affari di CHF 54'000.-- e dichiarava parimenti spese
generali per un importo di CHF 39'800.--.
B. Con decisione di
tassazione 16.9.2015 l’Autorità di tassazione (di seguito UT) accertava un
reddito da attività indipendente pari a CHF 42'000.-- [determinante per
l’aliquota CHF 60'000.--] commisurando in CHF 2'978.65 l’imposta cantonale,
mentre in CHF 507.30 l’imposta federale.
C. Con scritto
6.11.2015, RI 1 – per il tramite della propria rappresentante la RA 1 - interponeva
reclamo avverso la decisione di tassazione del 16.9.2015, adducendo come la
stessa fosse manifestamente inesatta, tenuto conto della ripresa effettuata da
parte del fisco in merito al reddito da attività indipendente della contribuente,
moltiplicato di tre volte rispetto alla somma dichiarata. La rappresentante
specificava inoltre “(...) la notifica ci è stata resa nota solo ora (...)”.
D. Mediante scritto
10.11.2015, il fisco si rivolgeva alla rappresentante della contribuente,
indicando come il reclamo presentato contro la decisione di tassazione del
16.9.2015 si appalesasse tardivo. In tal senso l’Autorità accordava un termine
scadente il 20.11.2015 per giustificare e documentare compiutamente i motivi
del ritardo del gravame.
E. Il 12.11.2015 RA 1
chiedeva una proroga di almeno 30 giorni per l’inoltro della documentazione richiesta,
che veniva concessa, il 17.11.2015 sino al 14.12.2015.
F. Mediante presa di
posizione del 14.12.2015, la rappresentante di RI 1 ribadiva i contenuti del
reclamo, sostenendo come alla stessa fossero state accollate – ingiustificatamente
– delle riprese fiscali, senza alcuna ragione. Non entrava nel merito della
tempestività del gravame.
G. Con decisione
18.12.2015, l’UT notificava la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale
2014, dichiarando irricevibile il gravame interposto dalla contribuente,
siccome tardivo.
H. Con ricorso 9.2.2016,
la RA 1 si aggrava contro la decisione 18.12.2015 dell’UT. D’ingresso precisa di
aver interposto ricorso alla Camera di diritto tributario unicamente in data
9.2.2016, tenuto conto del fatto che aveva dato ordine alla Posta di voler trattenere
la corrispondenza nel periodo compreso tra il 17.12.2015 e l’11.1.2016. Nel
merito solleva le medesime doglianze quo all’operato dell’UT, in
particolare per quanto attiene alla ripresa di reddito. La rappresentante ha
chiesto di poter essere sentita.
I. Con osservazioni
22.2.2016 al ricorso, l’UT sottolinea che la ricorrente non ha motivato la
tardività del reclamo. Pertanto, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un
motivo di restituzione dei termini di reclamo, l’autorità di tassazione afferma
di non aver potuto fare altro che dichiarare irricevibile il gravame.
L. Con scritto 7.3.2016,
il rappresentante di RI 1 precisa: “Facciamo inoltre presente che il
sottoscritto, che rappresenta la contribuente, verso metà settembre ha dovuto
subire un intervento per calcoli renali. La conseguenza di questo intervento è
stata che esso ha causato, e ancora causa, un non indifferente cumulo di arretrati,
ostacolando il rappresentante nell’entrare in contatto con la contribuente che
nel frattempo era all’estero”.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona
legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi
all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario,
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1
Nella
fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo di RI
1, contribuente, sostenendone la tardività.
Parimenti il ricorso
9.2.2016
avverso la decisione 18.12.2015 appare tardivo, tenuto conto del fatto
che la rappresentante della contribuente ha richiesto un “fermo posta” dal
17.12.2015
all’11.1.2016.
2.2
2.2.1
Occorre in primis stabilire
se il ricorso dinanzi a questo Tribunale possa essere ritenuto tempestivo. In
effetti, difettando questo presupposto, la Camera di diritto tributario deve
decretare l’irricevibilità del gravame.
Per quanto attiene la
tempestività del ricorso alla Camera di diritto tributario si deve osservare
quanto segue.
Nel ricorso del 9.2.2016
avverso la decisione 18.12.2015, la rappresentante della ricorrente ha
precisato: “Rispondiamo ora in quanto fino al giorno 11 gennaio 2016 non
eravamo in grado di rispondere, avendo chiesto di trattenere la corrispondenza”.
2.2.2
L’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge sull’imposta
federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede
delle disposizioni analoghe.
2.2.3
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che i termini, stabiliti dalla legge, sono perentori, essendo prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
2.2.4
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.
581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre
dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se
l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per
lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla
posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi
in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di
ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta
egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
2.2.5
La prova
dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del
reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2).
Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109
Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008
del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è
leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine
legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in
particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247
consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte
interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008
consid. 3.1).
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre
DTF 106 II 173).
2.2.6
Essendo la notificazione
della decisione avvenuta mediante posta A Plus, è possibile verificare che
l’invio in discussione è stato recapitato il 19 dicembre 2015. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, non è determinante il momento in cui il
destinatario ha preso effettivamente conoscenza della decisione notificatagli,
bensì il momento in cui ha potuto prenderne conoscenza, cioè quello del
recapito nella casella postale (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 24
gennaio 2012, in RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Per quanto attiene all’ordine
di trattenere gli invii postali, quest’ultimo non è un modo di distribuzione
previsto dal servizio postale, che per le condizioni in cui deve svolgersi può
influire sulla notifica di un atto con rilevanza giuridica; esso dipende unicamente
dagli interessi del destinatario che per un motivo qualunque e un certo tempo
non è in grado di ricevere la posta, ed impedisce la presentazione al suo
recapito per la durata da lui scelta (cfr. art. 29 cpv. 4 dell’Ordinanza sulle
Poste [OPO]). Se non si pone il problema di un ostacolo indipendente dalla volontà,
resta un compito di chi si assenta nel corso di un processo di disporre le
precauzioni opportune affinché la corrispondenza gli sia rispedita o l’autorità
prenda nota del nuovo indirizzo. L’ordine conferito all’ufficio postale di
conservare gli invii non costituisce una misura appropriata affinché le
comunicazioni dell’autorità possano essere notificate. In effetti, degli
accordi particolari con la Posta non permettono di procrastinare la data della
notifica (DTF 141 II 429 consid. 3.1.; sentenza TF 6B_463/2014 del 18.9.2014
consid. 1.1.; DTF 113 Ib 87, consid. 2b).
2.2.7
Nel caso in disamina si ha
che la decisione su reclamo è stata inviata dall’Ufficio di tassazione il
18.12.2015
ed è stata recapitata il 19.12.2015 presso la casella postale della
rappresentante della ricorrente.
Come indicato nei
precedenti considerandi, la RA 1 ha dato ordine di trattenere la corrispondenza
tra il 17.12.2015 e l’11.1.2016. La corrispondenza inviata dovrebe pertanto
esserle stata recapitata il 12.1.2016.
Come visto, l’ordine di
trattenuta della posta è una disposizione presa dal destinatario della
corrispondenza, che non influenza il decorrere dei termini.
Il ricorso, inviato il
9.2
, è pertanto manifestamente intempestivo.
2.2.8
In sede di udienza –
tenutasi avanti alla Camera di diritto tributario il 7.4.2016 – è stato
espressamente chiesto alla rappresentante della ricorrente di volersi esprimere
sulla tardività del ricorso.
La rappresentante non ha
però sostanziato alcun motivo di restituzione del termine, limitandosi a
ribadire di aver ordinato la trattenuta della posta siccome assente all’estero.
Una costante
giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non
costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo
di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni,
il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi
in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista
vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
Secondo la
stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è
limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non
permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali,
che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30
aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre
1986.
in re H.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).
2.3
Anche volendo ignorare
l’irricevibilità del ricorso, dipendente dal suo inoltro tardivo, si deve
ancora considerare che già l’Ufficio di tassazione aveva a sua volta dichiarato
irricevibile, siccome tardivo, il gravame presentato avverso la decisione di
tassazione.
2.3.1
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132
LIFD).
2.3.2
Contro la decisione di
tassazione del 16 settembre 2015 il rappresentante della contribuente ha
interposto reclamo solo il 6 novembre 2015, senza addurre alcun motivo di
restituzione del termine. Neppure nel successivo scritto del 14 dicembre 2015,
con il quale ha risposto ad una lettera, con la quale l’autorità di tassazione
l’aveva invitata a giustificare e documentare i motivi del ritardo nel
reclamare, la rappresentante della reclamante ha invocato uno dei motivi di
restituzione dei termini.
Ne consegue che la
decisione, con l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,
si rivela ineccepibile.
3.
Ne discende pertanto
che il ricorso presentato dinanzi alla Camera di diritto tributario è
irricevibile siccome intempestivo.
Le spese e la tassa di
giustizia sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: