80.2016.264
Imposta preventiva: rimborso, presupposti, aggiunta del dividendo dalla dichiarazione da parte dell’Ufficio di tassazione, perenzione
23 ottobre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.264
80.2016.265
Lugano
23 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 ottobre 2016 contro la decisione del 28 settembre 2016 in materia di IC-IFD
2014.
Fatti
A. In data 1° giugno
2016 l’RS 1 ha intimato ai coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati __________, le decisioni
di tassazione IC/IFD 2014. Con le stesse l’Autorità fiscale ha accertato
redditi da sostanza divergenti da quanto dichiarato dai contribuenti. In
particolare è stato aggiunto ai redditi da sostanza mobiliare il dividendo
lordo di CHF 25'000.–, ripreso al 60%, per l’importo di CHF 15’000.–,
riconosciuto ai contribuenti dalla società __________ Sagl, __________, di cui
dispongono della totalità delle azioni, e scaduto il 12 agosto 2014.
B. I
contribuenti hanno interposto reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD
2014 in data 22 giugno 2016, contestando fra l’altro l’aumento del valore del
reddito di titoli e capitali, rispetto alla dichiarazione presentata.
Con scritto del 27 luglio
2016, l’Ufficio di tassazione si è rivolto ai reclamanti, spiegando loro che la
differenza rispetto alla dichiarazione presentata era riconducibile
all’aggiunta del dividendo di fr. 25'000.– delle quote di ________e chiedeva
loro di produrre copia del verbale di delibera del dividendo di fr. 25'000.–
scaduto il 12.08.2014 e copia del modulo 110 inviato all’Amministrazione federale
delle contribuzioni.
L’Ufficio di tassazione,
con successiva decisione 28 settembre 2016, ha respinto il reclamo in relazione
all’imposizione del reddito della sostanza mobiliare, precisando che non era
ammesso il rimborso dell’imposta preventiva 2014 trattenuta sul dividendo della
________ “siccome non sono adempiuti i presupposti della dichiarazione corretta
ai sensi dell’art. 23 LIP”.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 si aggravano ora contro
la predetta decisione. I ricorrenti non contestano di avere omesso nella
dichiarazione d’imposta 2014 il dividendo in scadenza il 12 agosto 2014, riconosciuto
loro da __________ Sagl, ma negano qualsiasi intenzionalità al riguardo. A
mente dei ricorrenti si è trattato di una “semplice dimenticanza”, l’intenzione
di esporlo nella dichiarazione d’imposta risulterebbe tuttavia dalla
presentazione da parte della società del modulo 103 e dal pagamento in favore
dell’AFC dell’importo di fr. 8’750.–, corrispondente al 35% del dividendo
lordo. La decisione impugnata andrebbe quindi in sostanza riformata, con conseguente
concessione del diritto al rimborso dell’imposta preventiva.
D. L’RS 1 con osservazioni
28 ottobre 2016 ribadisce la correttezza del proprio operato, e conferma la
perdita del diritto al rimborso del dividendo accordato da __________ Sagl
stante la sua mancata esposizione nella dichiarazione dei redditi 2014.
Diritto
1.Nel loro
ricorso, i contribuenti dichiarano di impugnare la decisione su reclamo per
l’imposta cantonale 2014 e per l’imposta federale diretta 2014. Tuttavia, la
sola contestazione si riferisce al mancato rimborso dell’imposta preventiva,
che non ha peraltro alcun riflesso sul calcolo dell’imposta sul reddito.
Ne consegue che il
ricorso si rivela privo d’oggetto, nella misura in cui concerne la tassazione
IC e IFD 2014.
Sarà pertanto esaminata
unicamente la questione del diritto al rimborso dell’imposta preventiva.
Considerandi
2.
2.1.
I ricorrenti chiedono la
riforma della decisione impugnata che nega loro la restituzione dell’imposta
preventiva, per l’importo di fr. 8'750.– in quanto perenta per mancata
dichiarazione spontanea ex art. 23 LIP.
Nella
fattispecie occorre quindi determinare se si giustifica la perdita del diritto
al rimborso ex art. 23 LIP.
2.2
Secondo l’art. 23 LIP,
chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle Autorità
fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva, o la sostanza da
cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta
da tale reddito.
Secondo il Tribunale
federale le prescrizioni legali di cui l’art. 23 LIP sanziona la violazione
sono, in particolare, gli articoli 124 cpv. 2 e 125 cpv. 1 LIFD, norme che
impongono al contribuente di dichiarare egli stesso i suoi elementi imponibili
(“Pflicht zur Selbstdeklaration”; cfr. Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 18 ad art. 124 LIFD), coerentemente con
la procedura di tassazione mista applicabile in materia di imposta sul
reddito e sulla sostanza (cfr. Zwahlen,
in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, vol. II/2, 2a ediz., Basilea 2012, n. 3 ad art. 23 LIP,
secondo cui l’art. 23 LIP si fonda sul principio dell’autodichiarazione [“Grundsatz
der Selbstdeklaration”] proprio del sistema delle imposte dirette).
Ne consegue che il
contribuente che voglia salvaguardare il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva, deve dichiarare egli stesso gli elementi di reddito e di sostanza
(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_538/2016 dell’8 dicembre
2016.
consid. 4.3.3). In generale, quest’obbligo è adempiuto menzionando gli
elementi in questione nell’elenco dei titoli allegato alla dichiarazione
d’imposta (sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza
2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 5 e 7.3; sentenza dell’11 ottobre 2011
n.2C_95/2011, in ASA 81 p. 71 = RF 66/2011 p. 963 = RDAF 2012 II p. 72,
consid. 3; cfr. decisione CDT dell’ 8 settembre 2014, consid. 2.2, inc.
80.2014
; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.2, inc.
80.2014
/77).
2.3
Il contribuente deve
inoltre dichiarare spontaneamente i redditi sottoposti all'imposta
preventiva.
Come già ricordato in
precedenti decisioni della Camera, poco importa – ad esempio - che le Autorità
fiscali possano rendersi conto del carattere incompleto della dichiarazione e
avere accesso alle informazioni mancanti, domandandole o effettuando un
paragone con incarti fiscali di terzi. Di principio, il fisco deve in effetti
poter presupporre che il contribuente abbia compilato la sua dichiarazione in
maniera esatta e completa, in conformità agli obblighi che gli incombono, segnatamente
giusta l'art. 124 cpv. 2 LIFD e l’art. 42 cpv. 1 della Legge federale del 14
dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
(LAID; RS 642.14). Un dovere di indagine ulteriore da parte del fisco è dato di
regola solo se la dichiarazione fiscale contiene degli errori evidenti
(sentenza 2C_1083/2014 del 20 novembre 2015 consid. 2.2.1; sentenza 2C_949/2014
del 24 aprile 2015 consid. 3.2, con riferimento alla sentenza 2C_95/2011
dell'11 ottobre 2011 consid. 2.1 e ulteriori rinvii).
2.4
In seguito all’evoluzione
della giurisprudenza del Tribunale federale, ed in particolar modo a due
sentenze (2C_95/2011 dell’11 ottobre 2011 e 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013),
che avevano negato la conformità di due circolari dell’ AFC con l’art. 23 LIP,
l’AFC ha adottato la nuova Circolare n. 40 dell’11 marzo 2014 (“Perdita del
diritto delle persone fisiche al rimborso dell’imposta preventiva secondo
l’art. 23 LIP”). La stessa non ha forza di legge e non vincola né i contribuenti
né i Tribunali, ma nella misura in cui riflette il testo reale del testo di
legge e ne propone un’interpretazione corretta ed adeguata al caso di specie, anche
le istanze di ricorso ne possono tenere conto. L’Alta Corte ha peraltro già
ritenuto conforme ad una corretta interpretazione dell’art. 23 LIP la circolare
in parola (sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 4.2 ed ulteriori
riferimenti; decisione CDT del 29 dicembre 2015, consid. 2.3, inc.
80.2015
/77).
Al paragrafo 3.1, la
Circolare n. 40 dell’AFC considera dichiarata correttamente, ex art. 23
LIP, l’esposizione, nella prima dichiarazione d’imposta, dei redditi
colpiti dall’imposta preventiva o la sostanza da cui essi provengono. Inoltre,
i redditi dichiarati successivamente dal contribuente, ma prima
della crescita in giudicato della decisione di tassazione ordinaria, possono
essere ancora considerati dichiarati spontaneamente ai sensi della predetta
norma, a condizione che il contribuente non abbia omesso l’esposizione dei
redditi o della sostanza intenzionalmente o con l’intento di commettere una
sottrazione d’imposta, e questo comportamento è stato scoperto dalle Autorità fiscali.
Al fine di evitare la
perenzione del diritto al rimborso, ex art. 23 LIP, non è comunque
sufficiente la sola dichiarazione della sostanza da cui il reddito proviene
(cfr. Fischer/Ramp, Kreisschreiben
40.
der ESTV – Verwirkung der Verrechnungssteuer-Rückerstattung – Trend zu
Formalisierung und zur Bürokratisierung?, in ST 2014 p. 503 ss., in particolare
510-511).
2.5
Nella fattispecie, è
pacifico che la dichiarazione d’imposta 2014 presentata dai contribuenti il 31 dicembre
2015.
non espone il dividendo erogato da __________ Sagl e scaduto il 12 agosto
2014.
Pure risulta pacifico che
l’aggiunta ai redditi dei contribuenti del predetto dividendo è stata operata,
in sede di tassazione, non a seguito di indicazioni dei contribuenti successive
alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, ma autonomamente
dall’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona, con decisione 1° giugno
2016.
Su tale aspetto i
ricorrenti contestano semmai di avere voluto evitare la tassazione del
dividendo, sostenendo che la mancata esposizione dei dividendi sarebbe stata una
“semplice dimenticanza”, tanto che il dividendo sarebbe stato dichiarato nel
modulo 103 indirizzato dalla società all’Amministrazione Federale delle
Contribuzioni.
2.6
Alla luce di quanto
precede, richiamata la prassi e la giurisprudenza esposte ai consid. 2.1, 2.2 e
2.3
che precedono in merito all’applicazione dell’art. 23 LIP, si ritengono
integrate le condizioni per ammettere la perenzione del diritto al rimborso,
con conseguente conferma della decisione impugnata.
A tale riguardo, poco importa che i
contribuenti non abbiano avuto l’intenzione di commettere una sottrazione
d’imposta.
Benché non si sia fino ad
ora espresso in maniera definitiva sulla questione se la perdita del diritto al
rimborso presupponga una colpa, il Tribunale federale ha già più volte rilevato
che, in caso di risposta affermativa a questa domanda, una negligenza sarebbe
sufficiente (sentenze 2C_538/2016 dell’8 dicembre 2016 consid. 4.3.3;
2C_896/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.1;2C_85/2015 del 16 settembre 2015
consid. 2.5;2C_172/2015 del 27 agosto 2015 consid. 4.2;2C_95/2011 dell'11
ottobre 2011 consid. 2.1).
La “semplice dimenticanza”,
che secondo i ricorrenti sarebbe alla base della mancata dichiarazione del
reddito, è dunque certamente atta a fondare la decisione dell’Ufficio di
tassazione oggetto del presente gravame.
Lascia in ogni caso
perplessi la tesi della “dimenticanza”, se si tiene conto del fatto che,
all’assemblea del 30 maggio 2014, nella quale i soci della __________ Sagl
hanno deliberato il versamento del dividendo litigioso, hanno preso parte RI 1
in qualità di presidente e RI 2 in qualità di segretaria, i quali tuttavia non
hanno neppure indicato la relativa partecipazione nell’elenco titolo allegato
alla dichiarazione d’imposta 2014.
2.7
Anche la presentazione del
modulo 103 da parte della società non è di supporto ai ricorrenti. Il Tribunale
federale ha già avuto modo di stabilire che la mancata dichiarazione spontanea
del dividendo, nella dichiarazione d’imposta personale dell’azionista, non può
essere sanata nemmeno attraverso la trasmissione da parte della società del
modulo 103 indirizzato all’Amministrazione federale delle contribuzioni
(sentenza 2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.1). L’Alta Corte ha in
particolare ricordato che la richiesta di restituzione dell’IP va rivolta alle
Autorità fiscali cantonali e non all’Amministrazione Federale delle
Contribuzioni (art. 30 cpv. 1 LIP; art. 4 cpv. 1 Regolamento cantonale di
applicazione concernente la Legge federale sull’imposta preventiva, il computo
globale d’imposta e la trattenuta supplementare USA del 18 ottobre 1994). Verso
le Autorità fiscali cantonali inoltre vige in sede di istanza di rimborso
l’obbligo del contribuente di compilare una dichiarazione esatta e completa,
rispettivamente di notificare i redditi sottoposti all’imposta preventiva. In
caso contrario il diritto è perento. A tale riguardo, la trasmissione del
modulo 103 non è atta ad ovviare ad una mancanza del contribuente in sede di
dichiarazione d’imposta od istanza di rimborso dell’imposta preventiva (sentenza
2C_949/2014 del 24 aprile 2015 consid. 7.2 e 7.3).
2.8
In considerazione della
giurisprudenza del Tribunale federale ricordata, la mancata indicazione del
reddito in sede di dichiarazione d’imposta 2014 antecedente alla decisione di
tassazione 1° giugno 2016 comporta la perdita, ex art. 23 LIP, del
diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Ne consegue che la decisione
dell’Ufficio di tassazione, che nega il rimborso per intervenuta perenzione, è
ineccepibile.
3.
Per
quanto precede si deve concludere che il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese sono a carico dei ricorrenti,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
per le spese l’art. 1 del Regolamento cantonale di applicazione concernente la
Legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la
trattenuta supplementare USA (del 18 ottobre 1994), nonché l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 56 LIP; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: