80.2016.266
Imposta sugli utili immobiliari: valore di investimento, provvigioni, prova, mancata produzione del contratto di mediazione e dei giustificativi di pagamento
6 marzo 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.266
Lugano
6 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 ottobre 2016 contro la decisione del 21 settembre 2016 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con atto pubblico del
17 dicembre 2015 RI 1 acquistava da __________, __________ e __________ la
part. n. __________ RFD __________ -__________ al prezzo di fr. 670'500.--. Il
contratto di compravendita immobiliare stipulato prevedeva che le spese
dell’atto, di iscrizione a registro fondiario e le spese dell’importo della provvigione
di fr. 21'000.-- (IVA inclusa) fossero a carico della parte acquirente.
Il fondo n. __________ RFD
__________ è stato successivamente frazionato nelle nuove part. n. __________, __________
e __________ RFD __________.
B. Con atti pubblici del
29 gennaio 2016, iscritti a Registro fondiario il 17 febbraio 2016, RI 1 ha
venduto:
·
a __________, il mappale n. __________ RFD di __________, al
prezzo di fr. 243’034.--;
·
a __________ e __________ il mappale n. __________ RFD __________
al prezzo di fr. 231'244.--;
·
a __________ e __________ il mappale n. __________ RFD __________
al prezzo di fr. 230'723.--.
C. Nella dichiarazione
per l’imposta sugli utili immobiliari, inoltrata il 4 maggio 2016, il venditore
ha indicato di aver conseguito un utile imponibile pari a fr. 1,35,
corrispondente ad un’imposta di fr. 0.00. Il venditore ha infatti inoltrato
un’unica dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, indicando quale
valore di alienazione la somma dei tre prezzi di vendita, per un ammontare
complessivo di fr. 705'001.--, ed indicando un valore di investimento di fr.
670'500.-- (valore di acquisto del fondo originario). Fra i costi ha in
particolar modo fatto valere i costi d’acquisto pari a fr. 13'499,65 (parcella
notarile, tassa di bollo e tassa d’iscrizione al Registro fondiario) ed il
pagamento di una provvigione al mediatore __________, di __________, pari a fr.
21'000.--.
D. In data 27 maggio
2016, l’RS 1 ha notificato a __________ tre decisioni di tassazione separate per
l’imposta sugli utili immobiliari (pratiche 2016 01, 2016 02, 2016 03). Non
potendo infatti accettare un’unica dichiarazione d’imposta per i tre fondi,
l’Ufficio di tassazione ha provveduto a “splittare gli ammontari secondo i
prezzi singoli rogati, rispettivamente a suddividere il prezzo di acquisto
dell’originario fondo ripartito in base ai m2 dei nuovi fondi
frazionati”.
Per la compravendita
intercorsa con __________ (pratica no. 2016 01), è stato stabilito
dall’autorità fiscale un valore di alienazione di fr. 243’034.-- oltre ad altri
elementi imponibili per un importo pari a fr. 457'000.-- (controvalore
contratto generale d’appalto con __________, __________). Da tali valori
l’autorità fiscale deduceva il valore di acquisto (fr. 222'165.--), costi di costruzione
e miglioria (fr. 457'000.--) e costi di acquisto e vendita (fr. 1'180.--). L’utile
imponibile era pertanto stabilito in fr. 19’689.- e l’imposta corrispondente in
fr. 6'103,60 (aliquota d’imposta 31%).
Per la compravendita
intercorsa con __________ (pratica no. 2016 02), è stato stabilito
dall’autorità fiscale un valore di alienazione di fr. 231’244.-- oltre ad altri
elementi imponibili per un importo pari a fr. 420'000.-- (controvalore
contratto generale d’appalto con __________, __________). Da tali valori
l’autorità fiscale deduceva il valore di acquisto (fr. 221'665.--), costi di costruzione
e miglioria (fr. 420'000.--) e costi di acquisto e vendita (fr. 1'178.--). L’utile
imponibile era pertanto stabilito in fr. 8'401.-- e l’imposta corrispondente in
fr. 2'604,30 (aliquota d’imposta 31%).
Per la compravendita
intercorsa con __________ (pratica no. 2016 03), è stato stabilito dall’autorità
fiscale un valore di alienazione di fr. 230’723.-- oltre ad altri elementi
imponibili per un importo pari a fr. 400’000.-- (controvalore contratto
generale d’appalto con __________, __________). Da tali valori l’autorità
fiscale deduceva il valore di acquisto (fr. 226’669.--), costi di costruzione e
miglioria (fr. 400'000.--) e costi di acquisto e vendita (fr. 1'204.--). L’utile
imponibile era pertanto stabilito in fr. 2’850.-- e l’imposta corrispondente in
fr. 883,50 (aliquota d’imposta 31%).
L’autorità fiscale ha, per
tutte e tre le decisioni, negato la deduzione della provvigione, argomentando
che “il giustificativo documentato al nome di __________, __________, __________,
non è ammesso. A quell’indirizzo non risulta il già citato nominativo quale
soggetto fiscale. Inoltre le provvigioni devono essere documentate con il
relativo contratto di intermediazione immobiliare rispettivamente con la
ricevuta di pagamento/avviso di addebito, recante gli estremi del beneficiario”.
E. Il contribuente, rappresentato
dall’RA 1, ha interposto reclamo, in data 27 giugno 2016, contro le suddette
decisioni, sostenendo innanzitutto che l’autorità aveva a torto negato la
deduzione dei costi di acquisto e di vendita per un importo pari a fr. 13'499.--,
poiché oltre ai costi del notaio pari a fr. 3'562.-- dovevano essere dedotti
dal calcolo anche la tassa d’iscrizione a Registro fondiario pari a fr. 7'926.--
e la tassa di bollo pari a fr. 2'012.--.
Egli contestava pure la mancata
deduzione della provvigione. A comprova della sua esistenza, egli produceva una
nuova fattura fr. 21'000.--, indicante, a suo dire, l’indirizzo corretto del
mediatore (via __________, __________).
F. Con lettera del 28
giugno 2016 l’Ufficio di tassazione ha chiesto al contribuente la trasmissione
della documentazione mancante, nello specifico una copia del contratto di
intermediazione immobiliare, sottoscritto dalle parti, e una copia dei
versamenti (acconti e saldo) per l’ammontare complessivo richiesto in deduzione
di fr. 21'000.--.
Con scritto del 18 luglio
2016, il contribuente, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inviato
all’autorità di tassazione unicamente una copia di un addebito bancario
dell’importo di fr. 11'000.-- (datato 18 luglio 2016) “quale acconto sulla
fattura del mediatore signor __________”.
G. Con decisioni 26
settembre 2016, l’autorità di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo
limitatamente ai costi di acquisto. L’autorità fiscale ha infatti riconosciuto
costi di acquisto pari a fr. 13'499,65 (parcella notarile, tassa di bollo e
tassa d’iscrizione a Registro fondiario), ammontare ripartito proporzionalmente
al prezzo di acquisto delle tre tassazioni dell’imposta sugli utili immobiliari
(2016 01, 2016 02, 2016 03). Ha per contro confermato che non era deducibile,
per nessuna delle tre pratiche, la provvigione. Per l’autorità fiscale non
erano infatti adempiute le condizioni della prassi (conclusione di un contratto
di mediazione con una terza persona, attività di indicazione o di
interposizione del mediatore, pagamento dell’onorario dovuto, limitazione della
deduzione della provvigione alla misura usuale).
H. Con tempestivo
ricorso del 24 ottobre 2016 alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone
la richiesta di poter dedurre la provvigione litigiosa, sottolineando in
particolare quanto segue:
Il ricorrente ha concluso con il mediatore un
contratto di mediazione civilisticamente valido.
Il mediatore è con ogni evidenza una terza persona che svolge a tutti gli
effetti tale attività sotto il marchio __________.
Il mediatore ha svolto attività di interposizione grazie alla quale il
ricorrente ha potuto concludere il contratto di compravendita in oggetto.
La provvigione pattuita deve essere pagata dal ricorrente così come risulta
dalla fattura e dall’indicazione sul contratto di compravendita immobiliare che
è stato sottoscritto dal ricorrente quale riconoscimento di debito.
La provvigione, come indicato in precedenza, è stata stabilita nella misura
usuale.
Egli postula
pertanto che la provvigione vada indicata quale costo deducibile, e che dalle
vendite delle part. n. __________, __________ e __________ RFD __________ non
risulti alcun utile imponibile, poiché a suo avviso la perdita derivante dalla
vendita delle particelle n. __________ e __________ deve essere compensata con
l’utile risultante dalla vendita della part. n. __________ RFD __________.
I. Nelle sue
osservazioni del 31 ottobre 2016, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il ricorso. Il ricorrente non avrebbe infatti adempiuto le condizioni richieste
per poter ottenere una deduzione della provvigione, non avendo fornito la
documentazione richiesta.
L. Con scritto del 10
novembre 2016 il ricorrente allega – “a conferma della fondatezza delle
argomentazioni ricorsuali e della crassa violazione del principio della parità
di trattamento da parte dell’Ufficio di tassazione in questione” – la copia
di una decisione di tassazione in materia di imposta sugli utili immobiliari
dell’Ufficio di tassazione __________, in cui erano stati riconosciuti quale
deducibili i costi di una provvigione pagata al mediatore __________. Il
ricorrente constata che “questo mediatore non può essere considerato tale in
una tassazione e non considerato in un’altra”, concludendo che le sue
domande ricorsuali sono fondate e devono dunque essere integralmente accolte.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato preleva
un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
ottenuti con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art.
123 LT).
Questo tributo rientra nella categoria delle imposte sul reddito, in
particolare è classificato quale imposta speciale, e non generale, poiché
colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata: gravando
sull'immobile trasferito, per il calcolo di questa imposta non entra in
considerazione la complessiva capacità contributiva del contribuente ed il
tributo in esame si configura conseguentemente come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli
utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice
sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
1.2.
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest'ultimo si ottiene sommando il valore di acquisto ed i costi
di investimento (art. 128 cpv. 1 LT). Tuttavia, se l’alienante è stato
proprietario dell’immobile per più di vent’anni, può chiedere che il valore di
stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale
valore di investimento sino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame è
litigiosa, in primo luogo, la deducibilità della provvigione dichiarata dal
contribuente. Il ricorrente ritiene infatti che sia deducibile dall’utile immobiliare
l’importo di fr. 21'000.--, a suo dire pagato a __________, mediatore presso __________,
per l’acquisto della part. n. __________ RFD __________. RI 1 sostiene infatti
di aver sufficientemente comprovato le spese della provvigione, grazie alla copia
della fattura inviatagli da __________ e grazie all’indicazione, sul contratto
di compravendita del 17 dicembre 2015, che è stato “sottoscritto dal ricorrente
quale riconoscimento di debito”.
2.2
Secondo l'art. 134 cpv. 1
LT, sono considerati costi di investimento, fra gli altri, i costi di acquisto
e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni
usuali debitamente comprovate versate a un mediatore.
2.3
Il Tribunale federale ha
stabilito che le condizioni, cui la prassi in vigore nel Canton Zurigo
subordina il riconoscimento della deducibilità della provvigione pagata ad un
mediatore, sono conformi sia all’art. 12 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) sia
alla disciplina legislativa federale del contratto di mediazione. Si tratta dei
requisiti che seguono:
·
conclusione di un contratto di mediazione civilisticamente valido
secondo ai sensi degli artt. 412 ss. CO;
·
conclusione del contratto con una terza persona;
·
attività di indicazione o di interposizione del mediatore, che
conduce alla conclusione d’un contratto di compravendita;
·
pagamento dell’onorario dovuto;
·
limitazione della deduzione della provvigione alla misura usuale.
Se tali condizioni non
sono adempiute, non vi è alcun costo deducibile. Trattandosi di un elemento che
riduce l’onere fiscale del contribuente, la prova è a suo carico (sentenza del
Tribunale federale del 28 marzo 2008 n.2C_479/2007 consid. 2.2; v. anche la
sentenza del 29 maggio 2009 n.2C_119/2009, in RF 64/2009 p. 655 = RDAF 2009 II
p. 453, consid. 2.3).
2.4
Come già precedentemente
accennato, con scritto del 27 giugno 2016, l’autorità di tassazione aveva
inutilmente sollecitato il ricorrente a trasmettergli:
·
copia del contratto d’intermediazione immobiliare, sottoscritto
da __________ e __________.
·
copia dei versamenti (acconti e saldo) per l’ammontare
complessivo richiesto in deduzione di fr. 21'000.--.
L’insorgente, tramite il
proprio rappresentante, ha unicamente fornito quale documento una copia del “giustificativo
di pagamento dell’importo di Fr. 11'000.--, quale acconto sulla fattura del
mediatore signor __________”, cioè un addebito di un suo non meglio
precisato conto bancario, datato 18 luglio 2016. Il rappresentante di __________
asseriva che il saldo dell’importo pattuito, pari a fr. 10'000.--, era stato
depositato su un suo conto e sarebbe stato trattenuto sino a conferma “dell’assenza
di imposte a carico del venditore”. Per quanto concerneva il contratto di intermediazione
immobiliare, egli informava che non esisteva alcun documento “scritto e
firmato dalle parti”, avendo questi ultimi concluso un contratto verbale.
In caso di necessità egli avrebbe fatto pervenire “una dichiarazione
sottoscritta dai signori __________ e __________”.
2.5
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata appare ineccepibile.
Infatti, di diversi
requisiti il ricorrente non ha comprovato l’adempimento: per incominciare,
della conclusione di un contratto di mediazione, dell’attività svolta dal
preteso mediatore e del pagamento del suo onorario.
In primo luogo, il
contribuente allegava alla dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari
una fattura emessa dal preteso mediatore, datata 17 dicembre 2015, con indicato
quale indirizzo dello stesso: __________, __________. In sede di reclamo, il ricorrente
ha prodotto un’analoga fattura, indicante la stessa data della prima fattura,
ma un indirizzo differente di __________, e meglio __________, __________. Già
questa circostanza desta non poche perplessità.
__________, sarebbe, a
dire del ricorrente e per riprendere le sue parole un “mediatore immobiliare
con il noto marchio statunitense __________”, e meglio un impiegato della __________,
ma nessuna delle due fatture prodotte riconduce a tale gruppo. In ogni caso,
entrambe le fatture in questione risultano essere estremamente generiche, non
contenendo alcuna indicazione in merito alle prestazioni che il mediatore
avrebbe effettuato, né tantomeno un termine per il versamento dell’importo suindicato.
Il ricorrente asserisce poi
che il contratto di compravendita del 17 dicembre 2015, che a suo dire è stato
“sottoscritto dal ricorrente quale riconoscimento di debito”, proverebbe
che è stata effettivamente prevista una provvigione in favore di un mediatore.
L’indicazione che appare sul contratto di compravendita 17 dicembre 2015 è
tuttavia del tutto generica (“L’importo della provvigione stabilito in
complessivi fr. 21'000 [ventunmila] IVA inclusa è a carico esclusivamente della
parte acquirente”) e non fa emergere in alcun modo elementi utili ad
identificare il mediatore e il contenuto del contratto di mediazione. Dalle
poche parole contenute nel rogito non si comprende neppure se il preteso (e non
nominato) mediatore avrebbe agito per conto dei venditori del terreno – nel
qual caso, con il contratto di compravendita, il ricorrente si sarebbe assunto
il pagamento del compenso, dovuto in sé dai venditori – oppure per conto dello
stesso compratore, che avrebbe in tal caso incaricato un mediatore di trovargli
un terreno da acquistare.
Nessun contratto di mediazione
è stato poi prodotto da RI 1. Il ricorrente si è limitato ad asserire che tra
le parti è stato concluso un contratto verbale. Se è ben vero che la conclusione
del contratto di mediazione non richiede il rispetto di una forma particolare
(art. 11 CO), è anche vero che il ricorrente è tenuto a provare l’esistenza di
tale contratto. Nel caso concreto nessuna precisazione né prova è stata fornita
dalle parti contraenti relativamente all’esistenza di tale contratto,
segnatamente alla loro volontà contrattuali e al contenuto del contratto. Manca
infatti agli atti una qualsiasi prova di un accordo delle parti sugli elementi
essenziali del contratto di mediazione, segnatamente i rispettivi obblighi e
doveri. Le fatture prodotte e l’asserito riconoscimento di debito risultante
dal contratto di compravendita 17 dicembre 2015 non risultano essere prove
sufficienti per comprovare la stipulazione di un contratto di mediazione, né
tantomeno lasciano trasparire la volontà delle parti di concludere un contratto
di mediazione, tanto meno di definirne i punti essenziali. Non è quindi in
alcun modo comprensibile quale possa essere stata la funzione di __________
nell’ambito dell’acquisto, da parte del ricorrente, del mappale n. __________
RFD __________.
Ma soprattutto
l’insorgente non ha apportato alcuna prova concreta dell’avvenuto versamento
della provvigione, che pure era stata sollecitata dall’Ufficio di tassazione.
Il ricorrente si è limitato a fornire un documento attestante un versamento di
fr. 11'000.-- avvenuto in data 18 luglio 2016 sul numero di conto intestato, a
dire del ricorrente, a __________ CCP __________. Tale documento manca tuttavia
di importanti elementi probatori, come già correttamente rilevato dall’autorità
fiscale, quali ad esempio il numero di conto del mandante e il numero di conto
del beneficiario. È da sottolineare che tale versamento è ad ogni modo stato
effettuato proprio il giorno in cui scadeva il termine attribuito al ricorrente
dall’Ufficio di tassazione per presentare la documentazione richiestagli. Se si
tiene conto del fatto che la provvigione si riferirebbe all’acquisto del
terreno – non ancora frazionato – da parte del ricorrente, e che l’acquisto è avvenuto
il 17 dicembre 2015, la data del pagamento (parziale, peraltro) appare in ogni
caso tardiva.
Tale documento non risulta
quindi essere un giustificativo di pagamento valido per la provvigione
litigiosa, oltretutto non rappresentando neppure la totalità dell’importo
richiesto in deduzione.
Per quanto attiene ai
restanti fr. 10'000.--, saldo del pagamento della provvigione, il ricorrente si
limita ad asserire che tale importo è stato depositato presso il suo avvocato,
quale tutela degli acquirenti, che sarebbe stato trattenuto quale “garanzia
per l’eventuale imposta sugli utili immobiliari” e che sarebbe stato
versato al mediatore unicamente in un secondo momento. Tale argomentazione poco
chiara non è atta a dimostrare il pagamento della provvigione. Anzi, proverebbe
tutt’al più che il saldo in questione non è mai stato versato e che, con ogni
verosimiglianza, non è neppure dovuto, perché sottoposto ad una condizione
sospensiva.
Dagli atti non si evince
neppure dove si trovi depositato tale importo e se è stato poi effettivamente
versato al mediatore in un secondo momento.
2.6
In queste circostanze, le
argomentazioni proposte con il ricorso sono ben lungi dal giustificare la
deduzione dei costi litigiosi.
Non è infatti stato
provato quanto asserito dal ricorrente, ossia che egli “ha concluso con il
mediatore un contratto di mediazione civilisticamente valido. Il mediatore è
con ogni evidenza una terza persona che svolge a tutti gli effetti tale
attività sotto il marchio __________. Il mediatore ha svolto attività di
interposizione grazie alla quale il ricorrente ha potuto concludere il
contratto di compravendita in oggetto. La provvigione pattuita deve essere
pagata dal ricorrente così come risulta dalla fattura e dall’indicazione sul
contratto di compravendita immobiliare che è stato sottoscritto dal ricorrente
quale riconoscimento di debito. La provvigione, come indicato in precedenza, è
stata stabilita nella misura usuale.”
2.7
Tutti gli atti prodotti
dal ricorrente sono poco chiari, generici e contradditori; manca quindi, come
si evince sopra, ogni prova del conferimento del mandato, dell’accettazione
dello stesso, del suo contenuto, delle attività svolte del preteso mediatore e
del pagamento dell’onorario dovuto.
2.8
Da ultimo, si rileva che è
del tutto irrilevante ciò che il ricorrente sostiene nella sua replica del 10
novembre 2016, e meglio che, in un’altra decisione di tassazione in materia di
imposta sugli utili immobiliari, lo stesso Ufficio di tassazione avrebbe
riconosciuto quale costo deducibile provvigione pagata al mediatore __________.
A suo avviso, “questo mediatore non può essere considerato tale in una
tassazione e non considerato in un’altra”. Ebbene, quanto asserito dal
ricorrente è totalmente irrilevante ai fini della presente decisione, poiché
non è dato sapere quali fossero le particolarità del caso concreto e che tipo
di documentazione abbiano prodotto i contribuenti nell’ambito della summenzionata
procedura di tassazione in materia di imposta sugli utili immobiliari, che si
riferiva peraltro ad una compravendita tra parti diverse da quelle coinvolte
nel caso in esame. La decisione impugnata non ha infatti negato la deduzione
della pretesa provvigione per il semplice fatto che sarebbe stata pagata a __________,
come lascia intendere la presa di posizione del ricorrente.
Non sussiste quindi alcuna
violazione del principio della parità di trattamento, le due differenti
situazioni di fatto non potendo certo essere comparate.
3.
3.1.
Il ricorrente
chiede infine che le perdite, scaturite dalla vendita delle part. n. __________
e __________ RFD __________, per effetto della deduzione della provvigione, siano
compensate con “l’utile risultante dalla vendita della part. No. __________
RFD”, con la conseguenza che “il contribuente, come risulta dalla dichiarazione
per l’imposta sugli utili immobiliari, ha avuto un utile di soli fr. 1,35 a
seguito del quale a suo carico non può esservi alcuna imposta sugli utili
immobiliari”.
In considerazione del
fatto che la deduzione della provvigione è stata negata, non mette conto
esaminare questa ulteriore censura, che appare comunque del tutto destituita di
fondamento.
3.2
Sebbene l’insorgente non
abbia minimamente spiegato su quale base si fondi la sua pretesa, si ricorda
tuttavia che giusta l’art. 134 cpv. 4 LT possono essere compensate le perdite e
gli utili derivanti da alienazioni di quote di comproprietà o di proprietà per
piani di un unico immobile o di case a schiera facenti parte di un unico
complesso immobiliare a condizione che si riferiscano alle alienazioni avvenute
entro l’anno dal rilascio del primo permesso di abitabilità anche parziale.
3.3
Nel caso di specie, le
particelle vendute, come visto sopra, sono dei fondi ben distinti, venduti in
maniera indipendente a tre differenti acquirenti. Non si tratta pertanto di
quote di comproprietà o di proprietà per piani di un unico complesso
immobiliare, né tantomeno di case a schiera.
Ne discende che, nella
presente fattispecie, la compensazione delle eventuali perdite sarebbe esclusa.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: