80.2016.269
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, non costi per frequentare Accademia militare, conseguimento di bachelor in scienze politiche e diploma di ufficiale di professione, spese di formazione
23 gennaio 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.269
80.2016.270
Lugano
23 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 novembre 2016 contro la decisione del in materia di IC e IFD 2015.
Fatti
A. Con decisione 27
luglio 2016 l’RS 1 (di seguito UT) commisurava - per il periodo fiscale 2015 -
il reddito imponibile di RI 1 in CHF 42’700.– per l’imposta cantonale ed in CHF
44’900.– per l’imposta federale diretta. Per quanto atteneva alle spese professionali,
il contribuente aveva dichiarato un totale di CHF 63’805.--, mentre che
l’autorità di tassazione ne ammetteva in deduzione CHF 17’700.--. In
particolare RI 1 aveva fatto valere un importo di CHF 56’875.-- a titolo di
“Spese di riqualifica professionale contribuente”, che non venivano
riconosciute dall’UT con la motivazione “Deduzione non ammessa difettando i
requisiti di legge”.
B. Con reclamo 11 agosto
2016 RI 1 insorgeva avverso la decisione di tassazione per l’anno 2015 (IC ed
IFD). Egli precisava come la deduzione per “spese professionali del contribuente”
fosse riconducibile alla formazione proposta dall’Accademia militare
dell’Esercito svizzero (di seguito ACMIL), che gli aveva permesso di conseguire
il diploma federale di ufficiale di professione. La formazione, intrapresa dal
2010 al 2013, avrebbe modificato il suo statuto all’interno dell’Esercito
svizzero, passando da militare a contratto temporaneo a ufficiale di
professione a contratto indeterminato. Nel contempo, la suddetta formazione
avrebbe anche permesso di ottenere un Bachelor ETH in Public Affairs rilasciato
dal Politecnico Federale di Zurigo (di seguito ETHZ).
C. Con decisione su
reclamo del 5 ottobre 2016 l’UT respingeva il gravame presentato dal
contribuente con la seguente motivazione:
Conformemente alle vigenti
disposizioni sono deducibili tutte le spese di perfezionamento che sono
oggettivamente in rapporto con la professione e che permettono al contribuente
di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo alle nuove esigenze
della professione svolta. Per spese oggettivamente in rapporto con la
professione, occorre comprendere tutte le spese in relazione con la professione
imparata ed esercitata. Esse si contrappongono a quelle sostenute per
l’apprendimento di una prima formazione professionale, di una nuova formazione
o di una formazione supplementare e, nel contempo, si distinguono dalle spese
per una formazione continua seguita per progredire in una posizione
professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta, assimilabili
a quelle conseguite nell’ambito di una nuova formazione.
Dall’esame
della documentazione queste formazioni ulteriori non rientrano nel novero delle
spese di perfezionamento bensì in quelle di formazione professionale,
fiscalmente non deducibili.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava – sia per l’IC sia
per l’IFD – contro la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2015.
L’insorgente specifica che le spese che intende dedurre sarebbero chiaramente orientate
al perfezionamento professionale e che l’accademia militare è senza dubbio
oggettivamente in rapporto con la professione, in quanto, prima di accedervi,
era militare a contratto temporaneo. Ciò significherebbe che, nel caso egli non
avesse svolto un perfezionamento professionale, il suo contratto annuale non
sarebbe potuto “essere rinnovato più di quattro volte per una durata massima
complessiva di cinque anni”. In effetti, l’insorgente, alla fine del 2010 dopo
tre anni di contratto, si sarebbe guadagnato la possibilità di accedere
all’accademia militare. Il ricorrente sostiene che, se non avesse firmato il
nuovo contratto, e se non avesse partecipato alla formazione propostagli dal
datore di lavoro, il contratto di lavoro sarebbe scaduto alla fine dell’anno e
sarebbe stato potenzialmente rinnovabile solo fino al 2012. Il perfezionamento
avrebbe inoltre permesso al ricorrente di incrementare costantemente il reddito
annuo.
Diritto
1.1.1.
L’entrata in vigore, il 1.
gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle
spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato
l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d LT e 34 lett. b LIFD.
Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto
come lo stesso concerna la tassazione del periodo fiscale 2015 e come non esista
alcuna disposizione transitoria che preveda una soluzione differente (v.
sentenza TF 2C_588/2015 del 1.2.2016, consid. 4.1; sentenza TF 2C_660/2014 del
6.7.2015 consid. 5).
1.2.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal
reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi
con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese
non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.3.
Dal chiaro tenore
letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la
riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo del 10 dicembre 2014 concernente
l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2015). Non è
invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella
delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2
del decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se
connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in
cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza federale del 10 febbraio
1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la
formazione vera e propria (art. 8 dell’ordinanza federale; art. 34 lett. b
LIFD).
1.4.
Non sono quindi deducibili
le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per
acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio
il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.
(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).
Sono invece spese di
perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato
nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti
esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare
nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento
propri del settore, seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di
lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre
deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa
ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito
contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).
2.2.1.
Secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di
perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che
permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,
soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non
appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale
acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del
6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
La qualifica di spese di
perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della
situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e
le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre
necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta
formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio
2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,
in: StR 61/2006 p. 41).
2.2.
Il tema della
delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con
l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione
vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale
federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,
per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una
tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua
formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60
p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un
centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui
affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di
un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.
2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di
un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,
conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un
Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente
aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e
con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua
preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.
2.3.
Recentemente il Tribunale
federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio
di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e
assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,
aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies
(MAS) in International Taxation (cfr. sentenza n.2C_1073/2013 del 25 giugno
2014, in: RF 69/2014 p. 645).
La sentenza in questione
rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi
perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della
situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato
delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera
professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione ed il
contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3).
Il Tribunale federale ha
quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché
beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi
datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel
diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale
del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,
proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur
non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per
Considerandi
una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce
la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili
quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso
concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale
del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera
professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso
(sentenza cit., consid. 2.3).
2.4
2.4.1
Non sono deducibili le
spese di una formazione continua che consentono di progredire in una posizione
professionale di grado gerarchico più elevato, che si distingue chiaramente
dalla professione attuale (spese di ascesa professionale) oppure permettono di
accedere ad un’altra professione.
In questo senso, le spese
di una formazione continua intraprese in vista di un’ascesa professionale
oppure che hanno permesso oppure favorito un tale progresso sono assimilate a
quelle di una nuova formazione.
Un tale avanzamento si
traduce – in regola generale – nell’ottenimento di un posto gerarchico
superiore, comprensivo di responsabilità più estese ed una rimunerazione più
elevata. In questo caso, la formazione seguita dal contribuente, non serve ad
un semplice ripasso oppure all’attualizzazione delle conoscenze. I principi
enunciati valgono in particolare per gli studi postdiploma (sentenza TF
2C_588/2015 del 1.2.2016, consid 4.2. e 4.3.).
2.4.2
Il Tribunale federale ha a
più riprese vagliato la questione delle spese per l’ottenimento di un Master of
Business Administration (MBA). Di principio la deduzione delle spese per una
tale formazione è rifiutata per il motivo che l’MBA permette principalmente di
aumentare le possibilità di ottenere una promozione, anche se la formazione è
intrapresa durante l’impiego lavorativo e che il titolo è ottenuto a seguito di
una solida esperienza professionale. L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito
come i costi della formazione, come pure l’assenza di esperienza professionale
e di conoscenze acquisite nell’ambito della formazione costituiscono indizi
importanti in favore della sussistenza di spese di formazione non deducibili
(sentenza TF 2C_588/2015 del 1.2.2016, consi. 4.3.1.).
2.4.3
L’Alta Corte ha quindi
ritenuto come convenga esaminare caso per caso per comprendere quale era la
natura dell’attività professionale svolta prima della frequentazione della
formazione oggetto di contenzioso e comparare quella esercitata in seguito, o a
medio termine, dopo aver ottenuto il titolo di formazione (sentenza TF
2C_588/2015 del 1.2.2016, consid. 4.3.1. e segg.).
2.4.4
Le spese che servono ad
acquisire le conoscenze e le capacità necessarie all’esercizio di una
professione (v. ad esempio gli studi superiori in particolare universitari e
postdiploma) sono delle spese cosiddette “preparatorie” (art. 34 lett. b
LIFD) che non possono essere dedotte (sentenza TF 2C_1073/2013, consid.
2.2.1
).
3.
3.1.
Nella presente fattispecie
si ha che RI 1, nato il 15.09.1985:
·
ha ottenuto l’attestato complementare di maturità rilasciato dal
Liceo cantonale di __________ il 28 giugno 2010;
·
dal 2010 al 2013 ha frequentato l’ACMIL presso l’ETHZ;
·
ha ottenuto, il 23 settembre 2013, il Bachelor of Arts ETH in
Staatswissenschaften rilasciato dall’ETHZ;
·
il 18 ottobre 2013 ha ottenuto il Diploma federale di ufficiale
di professione dell’Esercito svizzero rilasciato dall’ACMIL in collaborazione
con l’ETHZ;
·
il 18 agosto 2015 riceve la comunicazione dallo Stato maggiore
dell’Esercito secondo cui la somma di CHF 56'875.--, relativa alla spese da
esso anticipate per la frequentazione della formazione presso l’ ACMIL, è stata
da egli interamente rimborsata;
·
viene immatricolato, il 7 settembre 2015, per il semestre autunnale
presso l’Università della svizzera italiana (USI) nella facoltà di Scienze
economiche, nell’ambito del Master in Economics and International Policies
(Master in Economia e Politiche internazionali MEPIN);
·
il 22 febbraio 2016 viene immatricolato presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per l’anno accademico 2015/2016,
nell’ambito dello stesso MEPIN.
3.2
Nel caso di specie non è
dato sapere quale sia la formazione professionale di base del ricorrente, che gli
ha permesso di ottenere la maturità professionale nel 2010. Nel reclamo e nel
ricorso, egli afferma unicamente che dal 2009 al 2010 ha frequentato i corsi
per ottenere la maturità liceale (anno passerella). In seguito, afferma che,
riferendosi all’ACMIL, “prima di accedervi, er[a] militare a contratto
temporaneo”.
L’insorgente sostiene
inoltre che “dal 2010 al 2013 h[a] frequentato l’accademia militare ottenendo
il diploma federale di ufficiale di professione. Così facendo h[a] modificato
il [su]o statuto interno all’Esercito Svizzero, passando da militare a
contratto temporaneo a ufficiale di professione a contratto indeterminato”.
È quindi difficile, se non
impossibile, stabilire con certezza quale fosse la natura della formazione di
base e dell’occupazione del ricorrente, prima di intraprendere la formazione la
cui deducibilità dei costi è oggetto del presente ricorso. Tuttavia, come si
dirà più avanti, tale accertamento non è comunque strettamente necessario ai
fini del presente giudizio.
3.3
Si tratta ora di esaminare
la natura e i contenuti della formazione intrapresa dal ricorrente, ossia la
frequentazione dell’ACMIL in cui è anche integrato un Bachelor of Arts ETH
presso l’ETHZ. Leggendo la pagina internet dell’ACMIL (consultata il
30.11
), si apprende che “l’Accademia militare presso il PF
di Zurigo è il centro per la formazione e il perfezionamento degli ufficiali di
professione dell’Esercito svizzero, un centro di competenza per le scienze
militari riconosciuto a livello internazionale e un centro di competenza per
gli Assessment Center dell’esercito. […] È l’istituzione leader in Svizzera
attiva nella ricerca in campo scientifico-militare a livello universitario e si
prefigge di promuovere le conoscenze scientifiche e l’insegnamento”. L’ACMIL offre principalmente tre ambiti formativi: le scienze militari, le
scienze umanistiche, sociali e politiche e la formazione specialistica militare.
Fra gli obiettivi della formazione si legge che “nella formazione
universitaria viene posto l’accento sulla trasmissione di conoscenze specialistiche
e di competenze nelle materie militari fondamentali nonché nelle principali
discipline di riferimento nell’ambito delle scienze politiche attinenti al contesto
lavorativo e d’impiego politico-sociale”. Riguardo al piano di carriera
all’interno dell’ACMIL si legge che “gli aspiranti ufficiali di professione
titolari di una maturità riconosciuta a livello federale o di una maturità
professionale con esame complementare assolvono quale formazione di base il
corso di formazione bachelor (Cfo bachelor) della durata di 3 anni e mezzo, in
cui è integrato il «Bachelor of Arts ETH in scienze politiche»”.
3.4
Già solo alla lettura di
queste informazioni si deduce che la formazione proposta dall’ACMIL va oltre il
mero perfezionamento professionale. In effetti, quella proposta è una vera e
propria formazione di base che permette un’ascesa professionale all’interno
dell’Esercito, consentendo di entrare a far parte dei quadri. La formazione non
si limita ad un aggiornamento o ad un approfondimento delle conoscenze già
acquisite dai militi prima di intraprendere tale percorso formativo, bensì
permette di fare carriera all’interno dell’Esercito ed allarga considerevolmente
le conoscenze anche ad ambiti che esulano da quello militare. Inoltre, come già
visto, in tale formazione è integrato un Bachelor of Arts in scienze politiche,
in collaborazione con l’ETHZ. Come si legge dal sito internet dell’ateneo federale
(consultato il 30.11.2016), il diploma di Bachelor, rilasciato al termine della
formazione, è riconosciuto dal sistema europeo di trasferimento ed accumulo di
crediti (ECTS). Ciò permette quindi l’accesso a dei corsi di Master e non preclude
nemmeno così la possibilità di carriera universitaria e professionale
all’esterno dell’Esercito svizzero. A livello di contenuti, si ribadisce che la
formazione è pluridisciplinare con corsi che variano dal diritto, all’economia,
alle lingue, alle scienze politiche, alla storia ed alla psicologia-pedagogia
militare.
Ne discende pertanto che si
tratta di una formazione universitaria di base, a livello di Bachelor, che
permette in seguito l’accesso anche ad altri corsi universitari di livello superiore.
3.5
Il Tribunale federale ha
già avuto modo di considerare come spese professionali non deducibili i costi
sostenuti per la frequentazione di un Bachelor of Science in Business
Administration (BBA), formazione universitaria comparabile con quella oggetto
del presente ricorso. In quel caso, si trattava di un fiduciario contabile, in
possesso di una maturità di tipo E, che, avendo già frequentato un anno di una
scuola universitaria professionale, ha ottenuto un Bachelor presso la Scuola
universitaria professionale di economia di Zurigo, nel contempo lavorando a
tempo parziale presso l’ufficio di tassazione del Canton Zurigo. Il
contribuente sosteneva che i costi di CHF 21'072.-- per l’ottenimento del BBA
fossero deducibili a titolo di spese professionali. L’Alta Corte ha sì
considerato che la formazione potesse certamente anche essere intrapresa
nell’interesse del datore di lavoro. Tuttavia, la formazione ha permesso non
solo un ampliamento delle conoscenze che andasse ben oltre il campo d’attività
del contribuente nella sua qualità di tassatore fiscale, ma anche un’estensione
delle prospettive professionali. Il diploma è servito inoltre alla propria
carriera professionale e non solo al mantenimento delle conoscenze
professionali sino ad allora acquisite. Pertanto, le spese in questione non
erano da considerarsi spese di perfezionamento deducibili, bensì spese per la
formazione di base, al pari di una prima formazione (sentenza TF 2C_589/2007
del 9.4.2008, consid. 4.1 e 4.2).
3.6
In seguito, è necessario anche
analizzare l’occupazione del ricorrente dopo aver conseguito i due diplomi
rilasciati dall’ACMIL e dall’ETHZ. Si apprende così che, per sua stessa
ammissione, il ricorrente ha abbandonato l’impiego professionale presso
l’Esercito svizzero due anni dopo aver conseguito i diplomi. In effetti, a
partire dal 2015 egli si è iscritto all’USI ad una formazione Master, in
particolare il Master in Economics and International Policies, (organizzato
in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).
Ciò dimostra come la
formazione intrapresa dal 2010 al 2013 presso l’ACMIL desse proprio la
possibilità di accedere ad altri percorsi formativi esterni all’Esercito. Ne
discende che il Bachelor conseguito nel 2013 non è stato semplicemente un aggiornamento
o un ripasso di conoscenze militari già acquisite. Si è trattato, invece, di
uno studio universitario che ha permesso al ricorrente, da un lato, di
progredire in una posizione professionale di grado gerarchico più elevato
(spese di ascesa professionale) all’interno dell’Esercito stesso, e dall’altro,
ha permesso di accedere ad una formazione universitaria superiore, Master,
esterna all’ambito militare. Ciò che conta è comunque che il
corso frequentato ed il relativo diploma ottenuto abbiano migliorato le
possibilità di carriera dell'insorgente sul lungo periodo, ossia in termini di
anni futuri, e ne abbiano aumentato in misura considerevole il valore sul
mercato del lavoro interno ed internazionale (sentenza TF 2A.424/2005
del 28.4.2005, consid. 4.3; cfr. sentenza del Tribunale cantonale
di Basilea Campagna del 26 novembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 78).
Viste le
considerazioni sopraesposte ed indipendentemente dalla formazione ottenuta e
dall’attività svolta precedentemente l’inizio dell’ACMIL presso l’ETHZ, si ha
che la formazione in questione rappresenta una formazione universitaria di
base.
3.7
È anche opportuno rilevare
l’entità delle spese professionali in questione, pari a CHF 56’875.--. Un
importo di tale valore attesta come si sia trattato di un investimento a lungo
termine e non un semplice aggiornamento delle conoscenze già acquisite (sentenza
TF 2C_588/2015 del 1.2.2016, consid. 4.4; TF 2C_28/2011 del 15.11.2011, consid.
4.
; TF 2A.424/2005 del 28.4.2006, consid. 4.2; TF 2A.623/2004 del 6.7.2005,
consid. 3.3).
3.8
Tutto ben ponderato,
questa Camera ritiene che la decisione dell’UT di non riconoscere le spese
professionali legate all’ottenimento del “Diploma federale di ufficiale di
professione dell’Esercito svizzero” e del “Bachelor of Arts ETH in Staatswissenschaften”
sia corretta, per tutte le motivazioni sopra indicate.
4.
Il ricorso è
respinto. La tasse di giustizia e le spese sono poste a carico di Adrian
Spiess, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: