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Decisione

80.2016.269

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, non costi per frequentare Accademia militare, conseguimento di bachelor in scienze politiche e diploma di ufficiale di professione, spese di formazione

23 gennaio 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 27

luglio 2016 l’RS 1 (di seguito UT) commisurava - per il periodo fiscale 2015 -

il reddito imponibile di RI 1 in CHF 42’700.– per l’imposta cantonale ed in CHF

44’900.– per l’imposta federale diretta. Per quanto atteneva alle spese professionali,

il contribuente aveva dichiarato un totale di CHF 63’805.--, mentre che

l’autorità di tassazione ne ammetteva in deduzione CHF 17’700.--. In

particolare RI 1 aveva fatto valere un importo di CHF 56’875.-- a titolo di

“Spese di riqualifica professionale contribuente”, che non venivano

riconosciute dall’UT con la motivazione “Deduzione non ammessa difettando i

requisiti di legge”.

B. Con reclamo 11 agosto

2016 RI 1 insorgeva avverso la decisione di tassazione per l’anno 2015 (IC ed

IFD). Egli precisava come la deduzione per “spese professionali del contribuente”

fosse riconducibile alla formazione proposta dall’Accademia militare

dell’Esercito svizzero (di seguito ACMIL), che gli aveva permesso di conseguire

il diploma federale di ufficiale di professione. La formazione, intrapresa dal

2010 al 2013, avrebbe modificato il suo statuto all’interno dell’Esercito

svizzero, passando da militare a contratto temporaneo a ufficiale di

professione a contratto indeterminato. Nel contempo, la suddetta formazione

avrebbe anche permesso di ottenere un Bachelor ETH in Public Affairs rilasciato

dal Politecnico Federale di Zurigo (di seguito ETHZ).

C. Con decisione su

reclamo del 5 ottobre 2016 l’UT respingeva il gravame presentato dal

contribuente con la seguente motivazione:

Conformemente alle vigenti

disposizioni sono deducibili tutte le spese di perfezionamento che sono

oggettivamente in rapporto con la professione e che permettono al contribuente

di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo alle nuove esigenze

della professione svolta. Per spese oggettivamente in rapporto con la

professione, occorre comprendere tutte le spese in relazione con la professione

imparata ed esercitata. Esse si contrappongono a quelle sostenute per

l’apprendimento di una prima formazione professionale, di una nuova formazione

o di una formazione supplementare e, nel contempo, si distinguono dalle spese

per una formazione continua seguita per progredire in una posizione

professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta, assimilabili

a quelle conseguite nell’ambito di una nuova formazione.

Dall’esame

della documentazione queste formazioni ulteriori non rientrano nel novero delle

spese di perfezionamento bensì in quelle di formazione professionale,

fiscalmente non deducibili.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava – sia per l’IC sia

per l’IFD – contro la decisione su reclamo relativa al periodo fiscale 2015.

L’insorgente specifica che le spese che intende dedurre sarebbero chiaramente orientate

al perfezionamento professionale e che l’accademia militare è senza dubbio

oggettivamente in rapporto con la professione, in quanto, prima di accedervi,

era militare a contratto temporaneo. Ciò significherebbe che, nel caso egli non

avesse svolto un perfezionamento professionale, il suo contratto annuale non

sarebbe potuto “essere rinnovato più di quattro volte per una durata massima

complessiva di cinque anni”. In effetti, l’insorgente, alla fine del 2010 dopo

tre anni di contratto, si sarebbe guadagnato la possibilità di accedere

all’accademia militare. Il ricorrente sostiene che, se non avesse firmato il

nuovo contratto, e se non avesse partecipato alla formazione propostagli dal

datore di lavoro, il contratto di lavoro sarebbe scaduto alla fine dell’anno e

sarebbe stato potenzialmente rinnovabile solo fino al 2012. Il perfezionamento

avrebbe inoltre permesso al ricorrente di incrementare costantemente il reddito

annuo.

Diritto

1.1.1.

L’entrata in vigore, il 1.

gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle

spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato

l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d LT e 34 lett. b LIFD.

Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto

come lo stesso concerna la tassazione del periodo fiscale 2015 e come non esista

alcuna disposizione transitoria che preveda una soluzione differente (v.

sentenza TF 2C_588/2015 del 1.2.2016, consid. 4.1; sentenza TF 2C_660/2014 del

6.7.2015 consid. 5).

1.2.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal

reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi

con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri costi e spese

non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.3.

Dal chiaro tenore

letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo del 10 dicembre 2014 concernente

l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2015). Non è

invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella

delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2

del decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).

Anche per l’IFD le spese

per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se

connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in

cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza federale del 10 febbraio

1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la

formazione vera e propria (art. 8 dell’ordinanza federale; art. 34 lett. b

LIFD).

1.4.

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per

acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio

il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.

(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).

Sono invece spese di

perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato

nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti

esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare

nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento

propri del settore, seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di

lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre

deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa

ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito

contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).

2.2.1.

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di

perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che

permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

La qualifica di spese di

perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della

situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e

le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre

necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta

formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio

2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,

in: StR 61/2006 p. 41).

2.2.

Il tema della

delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con

l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.

2.3.

Recentemente il Tribunale

federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio

di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e

assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,

aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies

(MAS) in International Taxation (cfr. sentenza n.2C_1073/2013 del 25 giugno

2014, in: RF 69/2014 p. 645).

La sentenza in questione

rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi

perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame concreto della

situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato

delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera

professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione ed il

contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3).

Il Tribunale federale ha

quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché

beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi

datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel

diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale

del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,

proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur

non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per

Considerandi

una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce

la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili

quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso

concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale

del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera

professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso

(sentenza cit., consid. 2.3).

2.4

2.4.1

Non sono deducibili le

spese di una formazione continua che consentono di progredire in una posizione

professionale di grado gerarchico più elevato, che si distingue chiaramente

dalla professione attuale (spese di ascesa professionale) oppure permettono di

accedere ad un’altra professione.

In questo senso, le spese

di una formazione continua intraprese in vista di un’ascesa professionale

oppure che hanno permesso oppure favorito un tale progresso sono assimilate a

quelle di una nuova formazione.

Un tale avanzamento si

traduce – in regola generale – nell’ottenimento di un posto gerarchico

superiore, comprensivo di responsabilità più estese ed una rimunerazione più

elevata. In questo caso, la formazione seguita dal contribuente, non serve ad

un semplice ripasso oppure all’attualizzazione delle conoscenze. I principi

enunciati valgono in particolare per gli studi postdiploma (sentenza TF

2C_588/2015 del 1.2.2016, consid 4.2. e 4.3.).

2.4.2

Il Tribunale federale ha a

più riprese vagliato la questione delle spese per l’ottenimento di un Master of

Business Administration (MBA). Di principio la deduzione delle spese per una

tale formazione è rifiutata per il motivo che l’MBA permette principalmente di

aumentare le possibilità di ottenere una promozione, anche se la formazione è

intrapresa durante l’impiego lavorativo e che il titolo è ottenuto a seguito di

una solida esperienza professionale. L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito

come i costi della formazione, come pure l’assenza di esperienza professionale

e di conoscenze acquisite nell’ambito della formazione costituiscono indizi

importanti in favore della sussistenza di spese di formazione non deducibili

(sentenza TF 2C_588/2015 del 1.2.2016, consi. 4.3.1.).

2.4.3

L’Alta Corte ha quindi

ritenuto come convenga esaminare caso per caso per comprendere quale era la

natura dell’attività professionale svolta prima della frequentazione della

formazione oggetto di contenzioso e comparare quella esercitata in seguito, o a

medio termine, dopo aver ottenuto il titolo di formazione (sentenza TF

2C_588/2015 del 1.2.2016, consid. 4.3.1. e segg.).

2.4.4

Le spese che servono ad

acquisire le conoscenze e le capacità necessarie all’esercizio di una

professione (v. ad esempio gli studi superiori in particolare universitari e

postdiploma) sono delle spese cosiddette “preparatorie” (art. 34 lett. b

LIFD) che non possono essere dedotte (sentenza TF 2C_1073/2013, consid.

2.2.1

).

3.

3.1.

Nella presente fattispecie

si ha che RI 1, nato il 15.09.1985:

·

ha ottenuto l’attestato complementare di maturità rilasciato dal

Liceo cantonale di __________ il 28 giugno 2010;

·

dal 2010 al 2013 ha frequentato l’ACMIL presso l’ETHZ;

·

ha ottenuto, il 23 settembre 2013, il Bachelor of Arts ETH in

Staatswissenschaften rilasciato dall’ETHZ;

·

il 18 ottobre 2013 ha ottenuto il Diploma federale di ufficiale

di professione dell’Esercito svizzero rilasciato dall’ACMIL in collaborazione

con l’ETHZ;

·

il 18 agosto 2015 riceve la comunicazione dallo Stato maggiore

dell’Esercito secondo cui la somma di CHF 56'875.--, relativa alla spese da

esso anticipate per la frequentazione della formazione presso l’ ACMIL, è stata

da egli interamente rimborsata;

·

viene immatricolato, il 7 settembre 2015, per il semestre autunnale

presso l’Università della svizzera italiana (USI) nella facoltà di Scienze

economiche, nell’ambito del Master in Economics and International Policies

(Master in Economia e Politiche internazionali MEPIN);

·

il 22 febbraio 2016 viene immatricolato presso l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per l’anno accademico 2015/2016,

nell’ambito dello stesso MEPIN.

3.2

Nel caso di specie non è

dato sapere quale sia la formazione professionale di base del ricorrente, che gli

ha permesso di ottenere la maturità professionale nel 2010. Nel reclamo e nel

ricorso, egli afferma unicamente che dal 2009 al 2010 ha frequentato i corsi

per ottenere la maturità liceale (anno passerella). In seguito, afferma che,

riferendosi all’ACMIL, “prima di accedervi, er[a] militare a contratto

temporaneo”.

L’insorgente sostiene

inoltre che “dal 2010 al 2013 h[a] frequentato l’accademia militare ottenendo

il diploma federale di ufficiale di professione. Così facendo h[a] modificato

il [su]o statuto interno all’Esercito Svizzero, passando da militare a

contratto temporaneo a ufficiale di professione a contratto indeterminato”.

È quindi difficile, se non

impossibile, stabilire con certezza quale fosse la natura della formazione di

base e dell’occupazione del ricorrente, prima di intraprendere la formazione la

cui deducibilità dei costi è oggetto del presente ricorso. Tuttavia, come si

dirà più avanti, tale accertamento non è comunque strettamente necessario ai

fini del presente giudizio.

3.3

Si tratta ora di esaminare

la natura e i contenuti della formazione intrapresa dal ricorrente, ossia la

frequentazione dell’ACMIL in cui è anche integrato un Bachelor of Arts ETH

presso l’ETHZ. Leggendo la pagina internet dell’ACMIL (consultata il

30.11

), si apprende che “l’Accademia militare presso il PF

di Zurigo è il centro per la formazione e il perfezionamento degli ufficiali di

professione dell’Esercito svizzero, un centro di competenza per le scienze

militari riconosciuto a livello internazionale e un centro di competenza per

gli Assessment Center dell’esercito. […] È l’istituzione leader in Svizzera

attiva nella ricerca in campo scientifico-militare a livello universitario e si

prefigge di promuovere le conoscenze scientifiche e l’insegnamento”. L’ACMIL offre principalmente tre ambiti formativi: le scienze militari, le

scienze umanistiche, sociali e politiche e la formazione specialistica militare.

Fra gli obiettivi della formazione si legge che “nella formazione

universitaria viene posto l’accento sulla trasmissione di conoscenze specialistiche

e di competenze nelle materie militari fondamentali nonché nelle principali

discipline di riferimento nell’ambito delle scienze politiche attinenti al contesto

lavorativo e d’impiego politico-sociale”. Riguardo al piano di carriera

all’interno dell’ACMIL si legge che “gli aspiranti ufficiali di professione

titolari di una maturità riconosciuta a livello federale o di una maturità

professionale con esame complementare assolvono quale formazione di base il

corso di formazione bachelor (Cfo bachelor) della durata di 3 anni e mezzo, in

cui è integrato il «Bachelor of Arts ETH in scienze politiche»”.

3.4

Già solo alla lettura di

queste informazioni si deduce che la formazione proposta dall’ACMIL va oltre il

mero perfezionamento professionale. In effetti, quella proposta è una vera e

propria formazione di base che permette un’ascesa professionale all’interno

dell’Esercito, consentendo di entrare a far parte dei quadri. La formazione non

si limita ad un aggiornamento o ad un approfondimento delle conoscenze già

acquisite dai militi prima di intraprendere tale percorso formativo, bensì

permette di fare carriera all’interno dell’Esercito ed allarga considerevolmente

le conoscenze anche ad ambiti che esulano da quello militare. Inoltre, come già

visto, in tale formazione è integrato un Bachelor of Arts in scienze politiche,

in collaborazione con l’ETHZ. Come si legge dal sito internet dell’ateneo federale

(consultato il 30.11.2016), il diploma di Bachelor, rilasciato al termine della

formazione, è riconosciuto dal sistema europeo di trasferimento ed accumulo di

crediti (ECTS). Ciò permette quindi l’accesso a dei corsi di Master e non preclude

nemmeno così la possibilità di carriera universitaria e professionale

all’esterno dell’Esercito svizzero. A livello di contenuti, si ribadisce che la

formazione è pluridisciplinare con corsi che variano dal diritto, all’economia,

alle lingue, alle scienze politiche, alla storia ed alla psicologia-pedagogia

militare.

Ne discende pertanto che si

tratta di una formazione universitaria di base, a livello di Bachelor, che

permette in seguito l’accesso anche ad altri corsi universitari di livello superiore.

3.5

Il Tribunale federale ha

già avuto modo di considerare come spese professionali non deducibili i costi

sostenuti per la frequentazione di un Bachelor of Science in Business

Administration (BBA), formazione universitaria comparabile con quella oggetto

del presente ricorso. In quel caso, si trattava di un fiduciario contabile, in

possesso di una maturità di tipo E, che, avendo già frequentato un anno di una

scuola universitaria professionale, ha ottenuto un Bachelor presso la Scuola

universitaria professionale di economia di Zurigo, nel contempo lavorando a

tempo parziale presso l’ufficio di tassazione del Canton Zurigo. Il

contribuente sosteneva che i costi di CHF 21'072.-- per l’ottenimento del BBA

fossero deducibili a titolo di spese professionali. L’Alta Corte ha sì

considerato che la formazione potesse certamente anche essere intrapresa

nell’interesse del datore di lavoro. Tuttavia, la formazione ha permesso non

solo un ampliamento delle conoscenze che andasse ben oltre il campo d’attività

del contribuente nella sua qualità di tassatore fiscale, ma anche un’estensione

delle prospettive professionali. Il diploma è servito inoltre alla propria

carriera professionale e non solo al mantenimento delle conoscenze

professionali sino ad allora acquisite. Pertanto, le spese in questione non

erano da considerarsi spese di perfezionamento deducibili, bensì spese per la

formazione di base, al pari di una prima formazione (sentenza TF 2C_589/2007

del 9.4.2008, consid. 4.1 e 4.2).

3.6

In seguito, è necessario anche

analizzare l’occupazione del ricorrente dopo aver conseguito i due diplomi

rilasciati dall’ACMIL e dall’ETHZ. Si apprende così che, per sua stessa

ammissione, il ricorrente ha abbandonato l’impiego professionale presso

l’Esercito svizzero due anni dopo aver conseguito i diplomi. In effetti, a

partire dal 2015 egli si è iscritto all’USI ad una formazione Master, in

particolare il Master in Economics and International Policies, (organizzato

in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).

Ciò dimostra come la

formazione intrapresa dal 2010 al 2013 presso l’ACMIL desse proprio la

possibilità di accedere ad altri percorsi formativi esterni all’Esercito. Ne

discende che il Bachelor conseguito nel 2013 non è stato semplicemente un aggiornamento

o un ripasso di conoscenze militari già acquisite. Si è trattato, invece, di

uno studio universitario che ha permesso al ricorrente, da un lato, di

progredire in una posizione professionale di grado gerarchico più elevato

(spese di ascesa professionale) all’interno dell’Esercito stesso, e dall’altro,

ha permesso di accedere ad una formazione universitaria superiore, Master,

esterna all’ambito militare. Ciò che conta è comunque che il

corso frequentato ed il relativo diploma ottenuto abbiano migliorato le

possibilità di carriera dell'insorgente sul lungo periodo, ossia in termini di

anni futuri, e ne abbiano aumentato in misura considerevole il valore sul

mercato del lavoro interno ed internazionale (sentenza TF 2A.424/2005

del 28.4.2005, consid. 4.3; cfr. sentenza del Tribunale cantonale

di Basilea Campagna del 26 novembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 78).

Viste le

considerazioni sopraesposte ed indipendentemente dalla formazione ottenuta e

dall’attività svolta precedentemente l’inizio dell’ACMIL presso l’ETHZ, si ha

che la formazione in questione rappresenta una formazione universitaria di

base.

3.7

È anche opportuno rilevare

l’entità delle spese professionali in questione, pari a CHF 56’875.--. Un

importo di tale valore attesta come si sia trattato di un investimento a lungo

termine e non un semplice aggiornamento delle conoscenze già acquisite (sentenza

TF 2C_588/2015 del 1.2.2016, consid. 4.4; TF 2C_28/2011 del 15.11.2011, consid.

4.

; TF 2A.424/2005 del 28.4.2006, consid. 4.2; TF 2A.623/2004 del 6.7.2005,

consid. 3.3).

3.8

Tutto ben ponderato,

questa Camera ritiene che la decisione dell’UT di non riconoscere le spese

professionali legate all’ottenimento del “Diploma federale di ufficiale di

professione dell’Esercito svizzero” e del “Bachelor of Arts ETH in Staatswissenschaften”

sia corretta, per tutte le motivazioni sopra indicate.

4.

Il ricorso è

respinto. La tasse di giustizia e le spese sono poste a carico di Adrian

Spiess, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: