80.2016.273
Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, valore di reddito, scelta fra due modelli previsti dalle Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, diritto di optare per l’altro model
23 ottobre 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.273
80.2016.274
Lugano
23 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 novembre 2016 contro la decisione del 12 ottobre 2016 in materia di IC
2014.
Fatti
A. RI 1, nel periodo
fiscale 2014 era azionista unico della __________ (di cui era anche unico
membro del CdA), società che deteneva l’intera partecipazione nella __________ (della
quale era anche unico membro del CdA) ed il 60% della società __________ (della
quale era anche unico membro del CdA). Nella propria dichiarazione fiscale egli
indicava “Titoli e capitali” per fr. 2'261'108.-, una sostanza imponibile
complessiva di fr. 1'968'408.- ed un reddito imponibile di fr. 129'267.-.
B. Con decisione di
tassazione dell’8.6.2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT)
commisurava il reddito imponibile in fr. 136'500.- per l’IC (in fr. 138'500 per
l’IFD) e modificava l’ammontare nella sostanza dei “Titoli e capitali”
quantificandoli in fr. 4'061'108.-. La sostanza imponibile complessiva per l’IC
veniva accertata in fr. 3'768'000.-. A motivazione della decisione l’UT
indicava: “Valore imponibile delle azioni
rettificato (fr. 1'000.-/azione)”.
C. Il 4/8.7.2016 RI 1
interponeva reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014 ed in
particolare censurava l’aggiunta ai valori da lui dichiarati, nella posizione
“Titoli e capitali”, di fr. 1'800'000.-.
Nel gravame il contribuente
contestava il valore imponibile delle azioni della società __________ stabilito
in fr. 1'000.- cadauna, per un valore complessivo detenuto dall’insorgente di
fr. 2'000'000.-. Dopo aver analizzato il documento allestito da parte della
Divisione delle contribuzioni, in merito al valore delle partecipazioni, RI 1
rilevava che – relativamente alla partecipazione nella società __________ –
sarebbero state calcolate riserve non tassate per fr. 1'448'000.-. Il valore
contabile di fr. 1'742'000.- sarebbe stato portato ad un valore venale di fr.
3'190'000.-: tale valore è parte integrante del calcolo del valore di sostanza
di __________ di fr. 2'002'764.-. Il contribuente, dopo aver preso atto che la
valutazione dei titoli in questione era stata effettuata sulla base delle
Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera delle imposte concernente la valutazione
dei titoli non quotati censurava l’aver scelto il modello nr. 1 per la determinazione
del valore di rendimento della partecipata __________. In particolare il reclamante
precisava che analizzando il risultato degli ultimi 7 anni (incluso il 2015)
erano stati prodotti sia utili che perdite: ne discendeva che i risultati erano
stati variabili ed altalenanti. In particolare gli utili degli anni 2013 e 2014
erano stati superiori agli anni precedenti, ed alle medie conseguite. Secondo RI
1 in questa situazione l’aver applicato il modello nr. 1 avrebbe prodotto come
risultato un valore della partecipata ben al di sopra della media degli ultimi
7 anni. Il reclamante non considerava equo prendere in considerazione il valore
di rendimento unicamente del 2013/2014 (modello nr. 1), ma si sarebbe dovuto
utilizzare il modello nr. 2. Applicando tale modello, l’insorgente riteneva che
il calcolo da lui elaborato portava ad un ammontare delle riserve non tassate
per la partecipata __________ di fr. 104'322.- contro fr.1'448'000.-
determinati dall’UT. RI 1 concludeva il proprio reclamo postulando che il valore
delle azioni di __________ venisse rivisto applicando il modello nr. 2 delle Istruzioni
della Conferenza svizzera delle imposte.
D. Con decisione di
tassazione dopo reclamo per l’IC 2014, l’UT respingeva il gravame di RI 1,
confermando gli elementi imponibili contestati, con la seguente motivazione:
“(...) Il 1.7.2016 veniva interposto tempestivo
reclamo seguito da un secondo scritto del 7.7.2016. Il contribuente chiedeva
che il valore delle azioni della __________ venisse calcolato applicando il
“metodo / modello 2 previsto nella Circolare 28” per stabilire il valore
fiscale di rendimento della partecipata __________. La riduzione delle riserve
tassate diminuiva il valore fiscale dei titoli della __________. L’UT Locarno
ha chiesto all’UTPG, quale ufficio preposto alla valutazione dei titoli non
quotati, le proprie osservazioni e di preavvisare la decisione che l’UT __________
avrebbe emesso. Osservazioni UTPG sul valore calcolato: - il valore dell’azione
è stato calcolato applicando le Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera
delle imposte (...), in vigore dal 1. gennaio 2008. Queste direttive traggono
origine dalle vecchie Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non
quotati, edizione 1995, dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Osservazioni UTPG in relazione alle motivazioni sollevate nel reclamo: - il contribuente
contesta in modo generico il valore esposto dall’UT di __________. Le
Istruzioni concernenti la stima dei titoli non quotati, valide ai fini del
calcolo dell’imposta sulla sostanza, sono applicabili allorquando non esiste
una diversa possibilità per stabilirne il valore (quotazione di borsa o prezzo
di trapasso fra terze persone) ed hanno come scopo quello di utilizzare un
metodo di valutazione uniforme in tutta la Svizzera. Queste direttive sono
tutt’ora in vigore a livello federale e permettono di stabilire un valore fiscale
oltremodo prudenziale. Nel caso della __________ ci troviamo di fronte ad una
società holding che, di conseguenza deve essere valutata secondo la cifra
marginale 38 delle Istruzioni (sul solo valore di sostanza). Il valore di
sostanza è composto, oltre che dal capitale proprio (capitale azionario
liberato, riserve aperte e tassate, utili), anche dalle riserve occulte, nel
nostro caso sulle partecipazioni. Sempre in ottemperanza alle direttive, e più
precisamente alla cifra marginale 24, paragrafo 1 delle stesse, pure le
partecipazioni in possesso della società alla data determinante devono essere
valutate secondo i criteri definiti dalle Istruzioni, onde stabilire la riserva
occulta risultante dalla differenza fra valore fiscale della partecipazione e
calore contabile registrato nella società madre. Nel bilancio della __________
risultano due società partecipate. __________, detenuta al 60%, e la __________,
posseduta al 100%. Nel caso della prima società non risulta la presenza di
riserve occulte mentre nella seconda società la riserva occulta ammonta a fr.
1'448'000.-. Per le società operative qual’è la __________ è previsto di base,
l’utilizzazione del metodo di calcolo misto che pondera due volte il valore di
reddito ed una volta il valore di sostanza (vedi modello di calcolo alla cifra
marginale 34 delle sopraccitate direttive). Di regola devono essere utilizzati
i dati riportati nella notifica di tassazione per il calcolo dell’imposta
federale diretta siccome essi sono determinanti anche per il calcolo del valore
dei titoli non quotati ai sensi della Circolare (...). Tuttavia, nel nostro
caso il valore di reddito è stato calcolato, in via del tutto eccezionale visto
che le notifiche per le tassazioni 2013 e 2014 non sono ancora state emesse,
capitalizzando il risultato d’esercizio derivante dal conto economico e non
quello dichiarato dalla società; quest’ultimo valore risulta, oltretutto, essere
superiore al primo e dunque a favore del contribuente. Da ultimo, più in generale,
si fa pure notare che la valutazione dei titoli viene effettuata ad un determinato
momento considerando, di regola, gli elementi degli anni precedenti, perciò indipendentemente
dall’andamento attuale del mercato, delle aspettative e dal management futuri (elementi,
questi, che avranno un influsso solamente nella successiva valutazione) e della
facilità o meno (peraltro difficilmente quantificabile) dell’alienazione del
titolo. Visto quanto precede il valore di un’azione della __________, al
31.12.2014, viene confermato in fr. 1'000-. La sostanza esposta al pto. 26.1.
“titoli e capitali” viene confermata come a decisione di tassazione dell’8 giugno
2016.
E. Con tempestivo
ricorso 11/14.11.2016 RI 1 insorge avverso la decisione su reclamo. Nel proprio
allegato ricorsuale propone gli stessi argomenti esposti nella precedente fase
contenziosa. In particolare il ricorrente ritiene che, per le società non
quotate in borsa, la Circolare 28 prevede la possibilità, per quest’ultima di
chiedere l’applicazione dell’altro modello presso il Cantone competente per la
valutazione (ogni Cantone sceglie uno dei due modelli come standard cantonale:
il Canton Ticino ha scelto di applicare il modello nr. 1 per stabilire il
calcolo del valore di rendimento della società). Anche il Commentario della
Circolare n. 28 (anno 2015) farebbe riferimento alla possibilità di scegliere
costantemente tra i modelli di valutazione quello che si rivela più appropriato
alla sua situazione reale. Il ricorrente precisa che, per una società partecipata
come __________ i cui risultati annuali risultano altalenanti, il modello 2 è
più rappresentativo per il calcolo del valore venale, mentre il modello 1
sarebbe più corretto da applicare quando ci si trova in presenza di redditi
costanti negli anni. Il contribuente rimprovera all’UT di non essersi neppure
chinato, nella decisione su reclamo, sulla sua richiesta di applicazione del
metodo nr. 2. Il ricorrente postula l’emissione di una nuova decisione di
tassazione IC/IFD 2014 con un valore delle azioni della società __________ pari
a fr. 330.- cadauna.
F. Il 16.11.2016 la “Divisione
delle contribuzioni – UTPG Servizio valutazione titoli” trasmetteva al
Consiglio di amministrazione di __________ (ad __________) e al CdA di __________
(di cui il ricorrente è unico membro) la valutazione dei titoli non quotati per
l’imposta sulla sostanza al 31.12.2014. Il valore fiscale dei titoli della __________
veniva stabilito in fr. 320.- (cadauna), mentre quello della __________ in fr.
18'400.-. Nella valutazione si indicava di comunicare il valore fiscale a tutti
i detentori dei titoli, legittimati ad interporre reclamo. In merito al dettaglio
della valutazione della __________ veniva espressamente indicata l’applicazione
– per la valutazione dei titoli – del modello 2.
G. Con osservazioni al
ricorso 30.11.2016, l’UT propone di accogliere il ricorso nel senso di ridurre
la posizione “Titoli e capitali” da fr. 4'016'108.- a fr. 2'713'868.-.
L’autorità fiscale, dopo aver riesaminato i motivi del ricorso, ritiene fondata
la critica circa la scelta del modello per il calcolo del valore di rendimento
della società partecipata. L’UT precisa pertanto di accettare, dal periodo
fiscale 2014, il modello di calcolo nr. 2, che prevede per la determinazione
del valore di reddito, l’utilizzo fiscale degli ultimi tre anni, anziché due
come finora. L’UT indica anche che il modello di calcolo 2 avrebbe dovuto
essere mantenuto per almeno cinque esercizi contabili consecutivi; in mancanza
di una richiesta specifica di modifica anche dopo la fine di tale termine, l’UT
indica che si sarebbe proceduto ad utilizzare il modello di calcolo nr. 2.
L’autorità fiscale aggiunge infine che tale nuova procedura sarà anche
applicata ad eventuali società operative controllate in misura superiore al 50%
da __________ (per tutte dovrà essere utilizzato lo stesso modello di calcolo).
In allegato l’UT trasmette il nuovo calcolo delle azioni al 31.12.2014 (già
trasmesso al Consiglio di amministrazione di __________ e __________ il
16.11.2016).
H. Le osservazioni
dell’UT sono state trasmesse per conoscenza al ricorrente, il quale non ha replicato.
Diritto
1. Il ricorso deve
preliminarmente essere dichiarato irricevibile in quanto presentato in materia
di IFD. In effetti, nessuna decisione su reclamo per l’IFD è stata emessa, in
quanto l’oggetto del contendere è l’imposta sulla sostanza delle persone
fisiche, imposta non prelevata a livello federale. Motivo per cui, in quanto
presentato anche per l’IFD il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Oggetto del ricorso è
l’applicabilità del modello nr. 2 (per il calcolo del valore di rendimento di
un’impresa) delle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera delle imposte
concernente la valutazione dei titoli non quotati (Circolare 28 del 28 agosto
2008) in merito alla società partecipata __________ (detenuta in maniera
integrale da __________).
Il ricorrente richiede che
il valore di rendimento della società venga stabilito sulla base dei conti
annuali degli ultimi tre anni (modello 2) anziché su quello degli ultimi due
anni (modello 1) (punto 7 della Circolare 28).
2.2
Regolata dagli art. 13 e
14.
LAID, l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche ha per oggetto la
sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che si determina secondo le regole
di stima previste dall’art. 14 LAID. Giusta l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza
è stimata al suo valore venale; il valore di reddito può essere preso in
considerazione in modo appropriato. La LAID non prescrive un metodo di valutazione
preciso. In questo contesto, i Cantoni dispongono pertanto di un importante
spazio di manovra: sia nella scelta del metodo di calcolo applicabile per determinare
il valore venale stesso che per definire, visto il carattere potestativo
dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura occorra considerare anche
il valore di reddito (sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1.). Secondo
la Legge tributaria ticinese (RL/TI 10.2.1.1), nella versione applicabile alla
fattispecie, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale
(art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari
(art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le
disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a società
cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di
transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro
valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).
2.3
La Circolare n. 28, che
contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista
dell’imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte,
che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l’Amministrazione federale
delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l’ultima
delle quali è datata 28 agosto 2008. In base alla giurisprudenza resa dopo
l’entrata in vigore della LAID, prevedendo delle regole unificate di stima dei
titoli non quotati in un ambito nel quale i Cantoni hanno un ampio potere di
apprezzamento, le menzionate istruzioni sono uno strumento di armonizzazione
orizzontale, che concretizza l’art. 14 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_826/2015 del 5
gennaio 2017 consid. 4.1.;2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3;
2C_952/2010 del 29 marzo 2011 consid. 2.1.;2C_800/2008 del 12 giugno 2009
consid. 5.2.). Nel merito, la giurisprudenza precisa inoltre che queste
istruzioni prendono in considerazione gli elementi determinanti per la
valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in
vista dell’imposizione dei loro azionisti (sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio
2017.
consid. 4.3.;2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3 e 2C_504/2009
del 15 aprile 2010 consid. 3.3.). In via di principio, è quindi corretto riferirsi
a tale Circolare per la valutazione dei titoli non quotati (sentenze 2C_11/2017
dell’11 gennaio 2017 consid. 5.1. e 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid.
4.3
).
2.4
Il ricorrente ha richiesto
che per determinare il valore delle azioni non quotate in borsa della
partecipata __________ (detenuta in maniera integrale da __________) venisse
applicato il modello nr. 2 anziché il modello nr. 1. In un primo tempo l’UT ha
negato tale possibilità di scelta di un altro modello, per poi tornare sui propri
passi ed accettare, in sede di osservazioni, di applicare per la valutazione il
modello nr. 2, come richiesto da RI 1.
2.5
2.5.1
Secondo la nota marginale
nr. 7 della Circolare 28 delle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera
delle imposte, i conti annuali servono come base per stabilire il valore di
rendimento. Per determinare il valore di rendimento, vi sono a disposizione due
modelli:
Modello 1: I
conti annuali (n) e (n-1) servono da base per il cal- colo;
Modello 2: I conti annuali
(n), (n-1) e (n-2) servono da base per il calcolo.
Ogni Cantone sceglie uno
dei due modelli come standard cantonale. La società stimata ha il diritto di
richiedere l’applicazione dell’altro modello presso il Cantone competente per
la stima. La società rimane poi legata al modello scelto per i cinque anni seguenti.
2.5.2
Nel commentario alla
Circolare (edizione 2016, consultabile sul sito internet
http://www.steuerkonferenz.ch) in merito alla nota marginale nr. 7,
relativamente alla possibilità di scelta tra i modelli di stima viene indicato
come la possibilità di optare per uno dei due modelli non deve avere come scopo
quello di aumentare oppure di ridurre il valore venale da determinare. Tale
possibilità non è infatti aperta per i detentori dei diritti di partecipazione.
La società deve essere, invece, in grado di scegliere costantemente il metodo
di stima che si rivela essere il più appropriato alla sua situazione reale. Se
la società non fa uso del suo diritto di scelta, si reputa che la stessa abbia
optato per il modello standard del Cantone di domicilio. Il detentore della
totalità dei diritti di partecipazione non dispone di per sé di alcun diritto
di scelta in relazione al modello di stima sino a che non riesce a stabilire
che il modello utilizzato conduce ad un valore venale oggettivamente insostenibile.
Se il detentore riesce ad apportare la prova, il metodo di stima può essere
rivisto, con la collaborazione della società, secondo la nota marginale 5 della
Circolare 28.
La nota marginale 5 della
Circolare, indica che le istruzioni sono applicabili unicamente nel caso in cui
l’insieme degli elementi necessari per stabilire la stima è riconosciuto. È
raccomandato all’autorità che procede alla stima di negoziarla con la
direzione, un membro del Consiglio di amministrazione oppure ogni altra persona
preposta nel caso in cui i documenti messi a disposizione (conti annuali,
dossier di tassazione) non permettono di valutare la situazione economica di
una società.
2.5.3
Il Canton Ticino ha preso
come standard cantonale il modello 1 (v. Commentario alla Circolare nr. 28
versione 2016, p. 12).
2.6
La nota marginale nr. 8
della Circolare nr. 28 prevede che il valore di rendimento si ottiene
capitalizzando l’utile netto degli esercizi determinanti aumentato oppure
diminuito delle riprese oppure dalle deduzioni menzionate alla nota marginale
nr. 9. Nel modello nr. 1 l’utile netto dell’ultimo esercizio (n) è preso in
considerazione due volte. Nel modello nr. 2, gli utili netti di ciascuno dei
tre esercizi (n, n -1 e n – 2) sono presi in considerazione un’unica volta.
2.7
Ora, nel caso che qui ci
occupa si ha come “l’UTPG – Servizio valutazione titoli” ha ritenuto corretto
valutare la società partecipata __________ seguendo il modello nr. 2 previsto
dalla Circolare nr. 28.
Nel dettaglio della
valutazione viene espressamente indicato: “Per la valutazione è stato
applicato il modello 2 secondo CM 7 e 8 (motivo: decisione della società)”.
Per stabilire il valore di reddito sono stati presi gli esercizi dal 2012 al
2014.
compresi (quindi 3 anni proprio come previsto dal modello nr. 2).
2.8
2.8.1
Questa Camera ha
verificato d’ufficio gli argomenti indicati dal ricorrente per il passaggio dal
modello nr. 1 al modello nr. 2 della Circolare nr. 28 ed ha valutato la
correttezza della procedura seguita dall’UT, che in sede di osservazioni ha
proposto di modificare la decisione, nel senso auspicato dal ricorrente.
2.8.2
Nel caso di specie, la
possibilità di modificare il modello di valutazione per la partecipata __________
– su richiesta della stessa – era data, conformemente alla Circolare nr. 28.
Il calcolo del valore di rendimento
è stato eseguito correttamente, seguendo le note marginali nr. 7 e 8 della
Circolare nr. 28, ossia prendendo il considerazione gli utili netti di ciascuno
dei tre esercizi precedenti (2014 – 2012).
2.9
Per quanto concerne la __________
il valore determinante dei titoli è stato stabilito in fr. 320.- (cadauno) a
fronte dei precedenti fr. 1'000.- (cadauno). In particolare è stato ridotto
l’importo delle riserve occulte non tassate relative alla __________ da fr.
1'448'000.- a fr. 98'000.-.
L’autorità fiscale ha
pertanto accolto su tutta la linea la tesi ricorsuale esposta dal ricorrente.
Questa Camera ritiene che correttamente l’UT ha stabilito in sede di
osservazioni che fosse lecito modificare il modello di valutazione per __________
e modificare di conseguenza anche il valore determinante dei titoli di __________.
2.10
Ne discende come, anche
per quanto attiene alla sostanza del ricorrente, ed in particolare la posizione
“Titoli e capitali” la stessa deve essere ridotta di conseguenza.
3.
Il ricorso è
accolto. La decisione su reclamo è riformata nel senso che il valore fiscale
delle azioni della __________ è di fr. 320.- cadauna. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese. Non vengono assegnate ripetibili, in quanto il ricorrente
non è patrocinato in questa sede processuale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo per l’IC 2014 è riformata nel senso che il
valore fiscale delle azioni della __________ è di fr. 320.- cadauna.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Al ricorrente, non
rappresentato, non vengono riconosciute ripetibili.
4. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
5. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: