80.2016.277
Assoggettamento: cambiamenti durante il periodo fiscale, cessazione, assoggettamento per appartenenza economica per l’intero periodo fiscale nonostante la sua soppressione
9 novembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.277
Lugano
9 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 novembre 2016 contro la decisione del 19 ottobre 2016 in materia di IC
2014.
Fatti
A. RI 1, classe __________,
celibe, cittadino __________, di professione __________, dal 1° dicembre 2010
fino al 30 novembre 2014, è stato domiciliato a __________ (cfr. il sistema
informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della
popolazione del Cantone Ticino). Dal 1° dicembre 2014, ha trasferito il proprio
domicilio a __________ (__________) [cfr. "Meldebestätigung" del 2
dicembre 2014 rilasciato dall’Ufficio abitanti del Comune di __________]. Il
contribuente è titolare della __________ (di seguito __________), il cui scopo
è la consulenza e l’assistenza nel campo del __________ applicate a prodotti di
genere mobiliare e immobiliare compreso l’ottenimento di certificati di
esclusività. La sede della ditta individuale, costituita l’__________ era dapprima
a __________ ed è poi stata trasferita, il __________, a __________ (__________)
[cfr. estratto del registro di commercio del Canton Ticino e del Canton __________].
B. Per il periodo
fiscale litigioso (2014), il contribuente ha presentato la relativa dichiarazione
d’imposta al Canton __________. Per quanto concerne il Canton Ticino, non ha invece
dichiarato alcunché (cfr., nel dettaglio, l’incarto fiscale 2014).
C. Notificando la
tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 19 agosto 2014, il contribuente è stato tassato limitatamente nel Canton Ticino. L’RS
1 ha in particolare accertato il reddito imponibile
in CHF 466’400.– (determinante per l’aliquota fr. 461'400) per l’IC e in CHF
468'800.–
(determinante per l’aliquota fr. 461'400) per l’IFD. Nella decisione di riparto
di medesima data, il reddito dell’attività indipendente è stato attribuito al
Canton Ticino (fr. 479'656.–), mentre al __________ è stata attribuita solo la
sostanza mobiliare.
D. Il contribuente, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
impugnato le suddette decisioni, con reclamo del 15 settembre 2015, domandando
il loro annullamento, poiché sarebbe "… già assoggettato personalmente
alle imposte del Canton __________ ". Ha contestato l’assoggettamento nel
Canton Ticino, asserendo in particolare di essere domiciliato nel Comune di __________
dal 2 dicembre 2014 (recte 1° dicembre 2014) e di essere dunque imponibile,
in base all’appartenenza personale, nel Canton __________ per l’intero periodo
fiscale litigioso, e ciò anche con riferimento al reddito conseguito nel Canton
Ticino
L’RS 1, per l’IC, ha
respinto il reclamo, con decisione del 19 ottobre 2016. Nelle motivazioni
allegate, ha in particolare esposto quanto segue:
… benché il contribuente
sia partito per il Canton __________ a fine novembre 2014 la sede della ditta
individuale di cui è titolare risultava al 31.12.2014 ancora a __________.
L’assoggettamento è quindi limitato in virtù dell’appartenenza economica alla
parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel
Cantone (art. 5 cpv. 2 LT). Per tale motivo il reclamo viene respinto.
Per l’IFD, ha invece
ammesso la richiesta, azzerando il reddito imponibile ("Reclamo ammesso
come a domanda").
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite dell’avv. RA 1,
postula l’annullamento della decisione impugnata e l’assoggettamento illimitato
nel Canton __________ per il periodo fiscale litigioso. Ribadisce in particolare
di essere domiciliato nel Comune di __________ dal 1° dicembre 2014. Per quanto
concerne la ditta individuale, di cui egli è titolare, sostiene, tra l’altro, di
aver "…sempre e prevalentemente svolto", dall’anno 2011, la propria
attività presso l’ufficio ubicato nell’appartamento in cui ha vissuto/in cui
vive (dapprima in __________, poi nel Canton __________). A suo dire, l’iscrizione
a registro di commercio del Canton __________ della __________ avvenuta soltanto
il __________, avrebbe in ogni caso un mero effetto dichiarativo, trattandosi di
una ditta individuale.
F. Con le proprie
osservazioni del 23 gennaio 2017, l’PI 1 propone, in via principale, di
confermare la decisione su reclamo del 19 ottobre 2016 (IC) in relazione
all’assoggettamento di RI 1 in base all’appartenenza economica in Ticino per
l’intero periodo fiscale 2014; in via subordinata, propone "…
l’assoggettamento degli elementi imponibili in Ticino per gli 11/12 dell’anno
fiscale in discussione, ossia fino al 30 novembre 2014", senza assegnazione
di spese e ripetibili. Delle puntuali motivazioni si dirà, laddove necessario,
in seguito.
Diritto
1. 1.1.
L’assoggettamento
nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (art. 2 LT) o per
appartenenza economica (art. 3 LT).
Nel
primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno
domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche
senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in
virtù della loro appartenenza economica, fra l’altro, se sono titolari di
imprese nel Cantone (art. 3 cpv. 1 lett. a LT).
1.2.
Contrariamente
all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato
(art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è
limitato alle parti di reddito e di sostanza per le quali sussiste un obbligo
fiscale nel Cantone secondo l’art. 3 LT e l’art. 4 LT (art. 5 cpv. 2 LT). Nelle
relazioni intercantonali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti
il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 frase 1 LT).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LT, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi
imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi
e della sostanza.
1.3.
1.3.1.
Giusta l’art. 4b
cpv. 1 LAID, in caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della
Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza
per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla
fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale di cui all’art. 11 cpv. 3 LAID
sono tuttavia imponibili nel Cantone in cui il contribuente era domiciliato al
momento della loro scadenza. È fatto salvo l’art. 38 cpv. 4 LAID.
L’assoggettamento in un
Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell’appartenenza
economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato
o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore degli elementi
della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell’appartenenza. Per
il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati
sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia
imposizione intercantonale, applicabili per analogia (art. 4b cpv. 2
LAID).
1.3.2.
Per il Canton Ticino, l’art.
54 LT ha lo stesso tenore dell’art. 4b LAID. Il suo cpv. 1 sancisce che
in caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera,
l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero
periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale
periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all’art. 38 LT sono tuttavia
imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro
scadenza. È riservato l’art. 122 cpv. 4 LT.
L’assoggettamento
in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù
dell’appartenenza economica vale per l’intero periodo fiscale anche se è cominciato,
è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell’anno. In tal caso, il valore
degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata
dell’appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti
fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale
concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per
analogia (art. 54 cpv. 2 LT).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso concreto, come
detto in narrativa, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2010 e il 30
novembre 2014, RI 1 aveva il proprio domicilio nel Comune di __________, in __________
(cfr. il sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe
della popolazione del Cantone Ticino). Il ricorrente ha al proposito allegato copia
di uno scritto del 22 agosto 2014, mediante il quale ha comunicato a __________,
pure domiciliato a __________, in Via __________, di rescindere il contratto di
locazione, avente quale oggetto una "casetta/dependance", per il 30
novembre 2014 (cfr. doc. 7 annesso al presente ricorso). Il 1° dicembre 2014, RI
1.
ha, in effetti, spostato il proprio domicilio, nel Canton __________, a __________,
in __________ (cfr. doc. 3 allegato al presente ricorso). A comprova di ciò,
egli ha in particolare prodotto, oltre alla conferma di registrazione presso
l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ del 2 dicembre 2014,
copia del relativo contratto di locazione sottoscritto il 20 novembre 2014, con
inizio dal 1° dicembre 2014, avente quale oggetto un appartamento di 3½ locali
per una persona adulta [con una durata minima fino al 31 marzo 2016, una
pigione mensile di fr. 1'730.– mensili (spese incluse), oltre a fr. 120.– per
un parcheggio coperto, e la ripresa della maggior parte dei mobili degli
inquilini precedenti (cfr. doc. 6 allegato al presente ricorso)]. È dunque
pacifico che il ricorrente, dal 1° gennaio 2014 al 30 novembre 2014, sia stato
domiciliato a __________, mentre dal 1° dicembre 2014 al 31 dicembre 2014 abbia
avuto il proprio domicilio a __________. Tale circostanza non è del resto mai
stata messa in discussione dall’RS 1. Ne discende che, per l’intero periodo
fiscale litigioso (dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014), RI 1 è illimitatamente imponibile nel Canton __________, in virtù della sua
appartenenza personale, difettando il requisito del domicilio nel Canton
Ticino al 31 dicembre 2014, in applicazione dell’art. 4b cpv. 1 frase 1
LAID e dell’art. 54 cpv. 1 frase 1 LT (di ugual tenore; cfr., anche consid.
1.3
della presente decisione).
2.2
Occorre ora stabilire, se
e in quale misura il ricorrente sia limitatamente imponibile nel Canton Ticino per
l’anno 2014, sulla base della sua appartenenza economica, riguardo al reddito conseguito
tramite la __________, di cui egli è titolare con diritto di firma individuale.
Come visto, trattasi di una ditta individuale, costituita l’__________, il cui
scopo è la consulenza e l’assistenza nel campo del __________ applicate a
prodotti di genere mobiliare e immobiliare compreso l’ottenimento di
certificati di esclusività. La sua sede era a __________ fino al __________
(data della sua radiazione dal registro di commercio del Canton Ticino per trasferimento
della sede a __________), dapprima in __________ (che corrisponde all’indirizzo
della sua dipendente, __________), poi in __________ [che corrisponde
all’indirizzo del suo (allora) domicilio e dei locatori (i genitori di __________)].
A __________ (quindi nel periodo fiscale successivo), la sede della __________ è
stata trasferita nel Canton __________, a __________, in __________, che
coincide con l’indirizzo del nuovo domicilio di RI 1 (cfr., al proposito, i
relativi estratti del registro di commercio).
Nel riassunto delle
entrate e delle uscite della __________ inerente all’anno 2014 (agli atti
dell’incarto fiscale 2014), intitolato __________ Riassuntivo esercizio
dall’01.01.2014 al 31.12.2014”, emergono in particolare un “ricavo netto” della
società di ben fr. 478'938.– ed entrate pari a fr. 565'522.92 (“Fatture emesse
di consulenza”). __________, domiciliata a __________, è stata dipendente della
__________ durante l’intero periodo fiscale 2014, mansione per la quale ha percepito,
dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014, uno stipendio annuo lordo di fr.
12'000.– (cfr. certificato di salario del 31 marzo 2015 rilasciato dalla __________
agli atti dell’incarto fiscale 2014; cfr. inoltre __________ Riassuntivo
esercizio dall’01.01.2014 al 31.12.2014”, alla voce “uscite”). Infine, come
detto poc’anzi, il 20 novembre 2014, l’insorgente ha sottoscritto un contratto
di locazione, con inizio dal 1° dicembre 2014, avente quale oggetto un
appartamento di 3½ locali nel Comune di __________.
2.3
Alla luce degli indizi
elencati sopra, non è contestato che il ricorrente abbia esercitato la propria
attività professionale, come titolare della ditta individuale __________ a __________,
perlomeno nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 novembre 2014. Del
resto, lo stesso insorgente lo riconosce in modo esplicito, laddove afferma che
“al momento in cui il ricorrente si è annunciato al Comune di __________ non
solo non aveva più un tetto sotto cui dormire, ma non aveva nemmeno più la
possibilità di lavorare in Ticino, non avendo più a disposizione un ufficio”.
Poiché gli effetti del contratto di locazione decorrono dal 1° dicembre 2014,
si impone la conclusione che, prima di tale data, il contribuente non avesse
“un tetto sotto cui dormire” né “un ufficio” nel Canton __________. In altre
parole, il ricorrente non sostiene di aver trasferito la sua attività lucrativa
indipendente nel Canton __________ prima di avervi trasferito il domicilio.
Ne consegue che, volendo
seguire le argomentazioni dello stesso contribuente, si dovrebbe ammettere che,
in applicazione dell’art. 54 cpv. 2 LT e dell’art. 4b cpv. 2 LAID, siano
adempiuti i presupposti per il suo assoggettamento (limitato) per appartenenza
economica durante tutto il periodo fiscale, anche se il reddito dovrebbe poi
essere ripartito fra i Cantoni Ticino e __________ sulla base delle regole del
diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale,
applicabili per analogia. Tenuto conto del trasferimento intervenuto il 1° dicembre,
al Canton __________ sarebbe attribuito tutt’al più un dodicesimo del reddito
dell’attività lucrativa indipendente (cfr. anche la circolare n. 18 del
27.11.2001
della Conferenza svizzera delle imposte, Répartitions
intercantonales en cas de modification de l’assujettissement en cours de
période fiscale dans le système de la taxation annuelle postnumerando
[personnes physiques], par. 34 e 35, in particolare esempi 15 e 19; inoltre Bernardoni/Bortolotto, Le basi temporali
per l’imposizione delle persone fisiche nel diritto federale e cantonale ticinese,
Mendrisio 2015, p. 149 ss.).
2.4
Contrariamente a quanto
sostenuto nel ricorso, il trasferimento dell’attività lucrativa indipendente
dal 1° dicembre 2014 non è provato in alcun modo.
Il ricorrente è stato, in
effetti, domiciliato a __________, dal 1° gennaio 2014 fino al 30 novembre
2014, luogo in cui ha preso in locazione una "casetta/dependance", in
cui ha vissuto e in cui ha "sempre e prevalentemente svolto" la propria
attività professionale, come da lui stesso confermato in questa sede (cfr. p. 3
del presente ricorso).
Tuttavia, sussistono
sufficienti elementi per ritenere che il ricorrente abbia esercitato la propria
attività lavorativa nel Canton Ticino, come titolare della __________, anche
nel corso del mese di dicembre 2014. È pacifico che RI 1 ha trasferito il
proprio domicilio a __________ (__________) dal 1° dicembre 2014 e ha sottoscritto
un contratto di locazione avente quale oggetto un appartamento di tre locali e
mezzo, con validità da quella data. Ciononostante, detto contratto non è atto a
comprovare che la __________ sia stata concretamente operativa nel Canton __________
già dal 1° dicembre 2014, considerato (tra l’altro) come l’ente locato non è adibito
ad uso commerciale ("für 1 Erwachsener").
A ciò va in particolar
modo aggiunto che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (durante l’intero
periodo fiscale litigioso):
·
__________ è stata alle dipendenze della __________, a __________
(cfr. copia certificato di salario del 31 marzo 2015 agli atti dell’incarto
fiscale 2014), e si è occupata delle "gestioni amministrative-contabili"
della ditta (cfr. osservazioni del 23 gennaio 2017 dell’PI 1, p. 5);
·
la __________ è stata attiva a __________, non a __________, come
attesta il "Riassuntivo esercizio dall’01.01.2014 al 31.12.2014" (agli
atti dell’incarto fiscale 2014, alla cui lettura si rimanda per brevità), e ciò
anche in assenza di prove concrete attestanti il contrario;
·
la sede della __________ – la cui iscrizione a registro di
commercio, pur essendo una ditta individuale, è obbligatoria (poiché la cifra
d’affari è superiore a fr. 100’000.–) – si trovava a __________, ovverossia nel
Comune in cui ha avuto luogo l’esercizio dell’attività della ditta individuale (cfr.
estratto del registro di commercio del Canton Ticino).
Va anche tenuto presente
che:
·
sugli attestati degli interessi e del capitale al 31 dicembre
2014.
del 1° gennaio 2015, rilasciati dal __________ e riguardanti i conti
intestati alla __________, figura l’indirizzo "__________, __________ "
(cfr. i relativi attestati agli atti dell’incarto fiscale 2014);
·
nell’avviso di mutazione dell’Ufficio controllo abitanti di __________
del 1° dicembre 2014, è stato indicato che in data 30 novembre 2014, RI 1 è
partito per __________ (__________), ma tra le "altre mutazioni" è
stato precisato che "L’attività quale indipendente __________ al momento
rimane a __________: c/o __________ " (cfr., al proposito, il relativo
avviso di mutazione agli atti dell’incarto fiscale 2014);
·
dalla copia della notifica della nuova iscrizione della ditta individuale
del Canton __________ ("Anmeldung zur Neueintragung einer Einzelunternehmung")
risulta che il formulario è stato firmato (soltanto) il 16 dicembre 2014 dal
titolare, RI 1, a __________ e autenticato da un notaio __________ (cfr. doc. 4
allegato al presente ricorso).
Da ultimo, tenuto conto
anche della ripartizione dell’onere della prova, l’insorgente, dal canto suo, non
ha in alcun modo comprovato di aver iniziato concretamente l’esercizio dell’attività
della __________, dal 1° dicembre 2014, presso l’appartamento da lui preso in
locazione, nel Canton __________, allegando la relativa documentazione a
sostegno della propria tesi (come, ad esempio, i giustificativi delle spese
telefoniche/internet, delle spese postali, delle spese amministrative, delle eventuali
spese di trasloco, della sua attività di consulenza, ecc.).
2.5
L’assoggettamento
limitato del contribuente nel Canton Ticino per appartenenza economica si è
quindi protratto per l’intero 2014. Una persona fisica che trasferisce il
domicilio all’interno della Svizzera, ma che conserva un’appartenenza economica
nel cantone di partenza nello stesso periodo fiscale, è assoggettata
limitatamente all’imposta in quest’ultimo cantone per l’intero periodo fiscale
(cfr. Circolare n. 18 della Conferenza svizzera delle imposte cit., par. 351).
In
conclusione, come ha deciso l’autorità fiscale, per l’intero periodo fiscale
litigioso (2014), il ricorrente è illimitatamente imponibile nel Canton __________,
sulla base della sua appartenenza personale, mentre è imponibile nel Canton
Ticino, in maniera limitata, sulla base della sua appartenenza economica.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: