80.2016.280
Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, garanzia bancaria a favore dell’amministratore, pagamento del debito da parte della società
29 ottobre 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.280
80.2016.281
Lugano
29 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 novembre 2016 contro la decisione del 2 novembre 2016 in materia di IC
e IFD 2014.
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________,
ha lavorato per il periodo fiscale 2014 alle dipendenze della __________ SA di __________.
Dal 6 novembre 2012 al 24 aprile 2015 ha inoltre ricoperto il ruolo di
amministratrice unica della __________ SA di __________.
Con decisione del 16
dicembre 2015 l’RS 1 notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2014, commisurando,
per l’IC, il reddito imponibile in fr. 117’900.- e la sostanza imponibile in
fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile era di fr. 118'400.-.
B. Con reclamo del 18/21
dicembre 2015 la contribuente impugnava la decisione di tassazione, contestando
integralmente la ripresa di altri redditi da sostanza mobiliare per fr.
93'880.- operata dall’UT. In particolare negava di aver ricevuto prestazioni
valutabili in denaro da parte della __________, affermando di aver fatto
l’amministratrice senza aver “mai incassato un centesimo”.
C. Con decisione del 2
novembre 2016, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, confermando
l’imposizione del reddito di fr. 93'880.- a titolo di distribuzione dissimulata
di utile. La decisione si basava sul rapporto dell’Ispettorato fiscale della
Divisione delle contribuzioni, datato 18 marzo 2015, relativo alla __________
SA, da cui risultava che quest’ultima aveva rinunciato ad un credito per
l’importo di fr. 93'880.- (€ 80’000.-) nei confronti della contribuente.
D. Mediante tempestivo
ricorso del 18/23 novembre 2016, RI 1 chiede nuovamente lo stralcio del reddito
di fr. 93'880.- ripreso dall’UT, precisando di aver assunto il mandato di
amministratrice unica della __________ SA (anche) per via della collaborazione
di quest’ultima con la __________ SA, società di proprietà di __________, padre
della contribuente. La ricorrente giustifica l’operazione in discussione come
segue:
Nel
2010 la __________ SA necessitava di liquidità e la __________ SA del signor __________
ha finanziato un prestito di fr. 112'000.-, pagato a rate, ma anziché essere
girato direttamente dalla __________ SA alla __________ SA, è stato dato alla
sottoscritta che ha provveduto a riversarli alla __________ SA.
E. Con osservazioni del
13 dicembre 2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città propone di respingere
il ricorso. La ricorrente ha replicato con scritto del 27 dicembre 2016.
Diritto
1. 1.1.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta
sull’utile delle persone giuridiche, che:
1 Costituiscono
utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le distribuzioni palesi o dissimulate di
utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.
Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro
che:
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
1.2.
La dottrina ha così
riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può
ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.;
Oberson, Droit fiscal suisse,
Basilea/Francoforte 1998, n. 28 ad § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031
del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t; sentenza TF 2C_798/2015 del
26.9.2016, consid. 2.1.):
Ø
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente
controprestazione;
Ø
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un
terzo alle stesse condizioni;
Ø
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli
organi societari.
1.3.
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate
di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati
proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente
riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa
forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento
anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio
2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica
alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati
direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce
la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad esempio la
vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza
fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore
pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/ Bortolotto, op. cit., p.
423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6;
sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2;
sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
Considerandi
2.
2.1.
L’UT ritiene che RI 1, per
il periodo fiscale 2014, abbia beneficiato di una distribuzione dissimulata di
utile da parte della società __________. Tale conclusione emerge dal rapporto
relativo alla __________ SA, stilato dall’Ispettorato fiscale il 18 marzo 2015,
secondo cui la società in questione avrebbe concesso una garanzia bancaria alla
contribuente per un finanziamento privato ricevuto dalla banca __________ SA.
Verosimilmente a causa del
mancato pagamento degli interessi sul prestito in questione, la banca __________
SA ha successivamente fatto valere la garanzia nei confronti della __________
SA. In data 15.01.2013, la banca ha comunicato, infatti, alla società garante di:
“aver revocato formalmente il credito alla Signora RI
1.
e, a seguito impossibilità da parte del debitore di far fronte al rimborso
del finanziamento concesso, provvediamo ad escutere l’importo di Euro 80'000.-,
l’atto di pegno da voi [__________ SA] sottoscritto”.
Dagli atti emerge che
l’allora amministratore unico della __________ SA, __________, ha avviato una
procedura esecutiva nei confronti diRI 1, la quale tuttavia, una volta
subentrata proprio al posto di Ortelli con l’incarico di amministratrice unica
della società, ha ritirato la citata esecuzione (nr. 1558185) nei suoi
confronti.
2.2
Secondo l’autorità di
tassazione, la citata revoca equivale ad una remissione di debito compiuta
dalla __________ SA in favore della contribuente, e va pertanto qualificata
quale distribuzione dissimulata di utile.
Di seguito verranno dunque
esaminati i requisiti esposti in precedenza, sviluppati dalla giurisprudenza
del Tribunale Federale.
2.3
Il primo presupposto è la
fornitura di una prestazione da parte della società, senza una corrispondente
controprestazione. Come emerge chiaramente dal rapporto dell’Ispettorato
fiscale, la prestazione fornita dalla società è rappresentata dalla garanzia
bancaria e dalla successiva remissione di debito in favore della contribuente.
L’Ispettorato ha pragmaticamente qualificato il ritiro formale dell’esecuzione
nei confronti della contribuente (e non già la garanzia concessa) quale atto determinante,
rinunciando così a riprendere anche gli interessi derivanti dal prestito.
Come già ricordato, una
distribuzione dissimulata di utile presuppone anche che la prestazione si
traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina. Nel caso in
esame, l’azionista unico della __________ SA è il signor __________, mentre –
sempre secondo il rapporto dell’Ispettorato – la __________ SA, società di
proprietà di __________, è considerata una società vicina. Ciò è stato pure
confermato dalla contribuente stessa nel ricorso interposto a questa Camera,
nel quale dichiara che le due società “collaboravano strettamente a livello
svizzero” e che il padre (__________) era “sempre in stretto contatto col
signor __________”. Appare pertanto corretto considerare la ricorrente come una
persona vicina all’azionista.
In ogni caso, la questione
non merita di essere ulteriormente approfondita. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, non è infatti necessaria la prova diretta del fatto che il
beneficiario della prestazione sia un azionista o una persona vicina. Ciò può
essere presunto, nel caso in cui non sia possibile trovare alcuna altra
spiegazione dello svolgimento dell’operazione insolita e questa conclusione si
imponga (cfr. p. es. la sentenza 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14 gennaio
2015.
consid. 6.4 e riferimenti).
Nel caso in esame,
l’iniziale concessione di una garanzia bancaria per un finanziamento privato e
la successiva rinuncia al credito nei confronti della contribuente, operazioni
non giustificate dall’uso commerciale, possono essere unicamente spiegate con
il rapporto di vicinanza illustrato in precedenza.
2.4
Secondo la ricorrente, la
prestazione ottenuta dalla __________ SA sarebbe in realtà un prestito
finanziato da quest’ultima alla __________ SA, il quale anziché essere stato
versato direttamente alla società, sarebbe stato dapprima versato
all’insorgente, che avrebbe poi provveduto ad riversare il denaro alla __________
SA. A supporto di questa tesi la ricorrente allega al ricorso le copie dei
conti bancari da cui risultano i versamenti in favore della __________ SA.
La versione dei fatti
sostenuta con il ricorso si scontra in modo evidente con quanto emerge dai
documenti contabili su cui si è fondato il rapporto dell’Ispettorato fiscale,
da cui risulta che il credito bancario è stato concesso alla ricorrente
personalmente e garantito dalla __________ SA, senza che la __________ SA sia
mai stata menzionata. Né l’insorgente ha contestato di essere debitrice, quando
la società ha promosso una procedura esecutiva nei suoi confronti.
Quest’argomentazione è in
ogni caso irrilevante ai fini della decisione sul ricorso in esame, in quanto
si tratta di due rapporti giuridici distinti. Oggetto del ricorso è unicamente
la determinazione della prestazione da parte della __________ SA in favore
della contribuente. In che modo quest’ultima abbia in seguito utilizzato tali
fondi (se, come plausibile, per finanziare la società del padre o per altri
motivi) non può incidere sulla precedente qualificazione di distribuzione
dissimulata di utile.
2.5
Si deve così concludere
che a giusto titolo l’RS 1 ha considerato l’importo di fr. 93'880.- quale
distribuzione dissimulata di utile.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: