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Decisione

80.2016.280

Reddito della sostanza mobiliare: distribuzione dissimulata di utile, garanzia bancaria a favore dell’amministratore, pagamento del debito da parte della società

29 ottobre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliata a __________,

ha lavorato per il periodo fiscale 2014 alle dipendenze della __________ SA di __________.

Dal 6 novembre 2012 al 24 aprile 2015 ha inoltre ricoperto il ruolo di

amministratrice unica della __________ SA di __________.

Con decisione del 16

dicembre 2015 l’RS 1 notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2014, commisurando,

per l’IC, il reddito imponibile in fr. 117’900.- e la sostanza imponibile in

fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile era di fr. 118'400.-.

B. Con reclamo del 18/21

dicembre 2015 la contribuente impugnava la decisione di tassazione, contestando

integralmente la ripresa di altri redditi da sostanza mobiliare per fr.

93'880.- operata dall’UT. In particolare negava di aver ricevuto prestazioni

valutabili in denaro da parte della __________, affermando di aver fatto

l’amministratrice senza aver “mai incassato un centesimo”.

C. Con decisione del 2

novembre 2016, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, confermando

l’imposizione del reddito di fr. 93'880.- a titolo di distribuzione dissimulata

di utile. La decisione si basava sul rapporto dell’Ispettorato fiscale della

Divisione delle contribuzioni, datato 18 marzo 2015, relativo alla __________

SA, da cui risultava che quest’ultima aveva rinunciato ad un credito per

l’importo di fr. 93'880.- (€ 80’000.-) nei confronti della contribuente.

D. Mediante tempestivo

ricorso del 18/23 novembre 2016, RI 1 chiede nuovamente lo stralcio del reddito

di fr. 93'880.- ripreso dall’UT, precisando di aver assunto il mandato di

amministratrice unica della __________ SA (anche) per via della collaborazione

di quest’ultima con la __________ SA, società di proprietà di __________, padre

della contribuente. La ricorrente giustifica l’operazione in discussione come

segue:

Nel

2010 la __________ SA necessitava di liquidità e la __________ SA del signor __________

ha finanziato un prestito di fr. 112'000.-, pagato a rate, ma anziché essere

girato direttamente dalla __________ SA alla __________ SA, è stato dato alla

sottoscritta che ha provveduto a riversarli alla __________ SA.

E. Con osservazioni del

13 dicembre 2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città propone di respingere

il ricorso. La ricorrente ha replicato con scritto del 27 dicembre 2016.

Diritto

1. 1.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta

sull’utile delle persone giuridiche, che:

1 Costituiscono

utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le distribuzioni palesi o dissimulate di

utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro

che:

1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

c. i

dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

1.2.

La dottrina ha così

riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può

ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,

Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.;

Oberson, Droit fiscal suisse,

Basilea/Francoforte 1998, n. 28 ad § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031

del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t; sentenza TF 2C_798/2015 del

26.9.2016, consid. 2.1.):

Ø

una prestazione da parte della società, senza una corrispondente

controprestazione;

Ø

il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un

terzo alle stesse condizioni;

Ø

il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli

organi societari.

1.3.

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate

di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati

proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente

riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa

forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento

anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio

2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica

alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati

direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce

la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad esempio la

vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di favore. La differenza

fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore

pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione mascherata di utile (Bernardoni/ Bortolotto, op. cit., p.

423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6;

sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660, consid. 2.2;

sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

Considerandi

2.

2.1.

L’UT ritiene che RI 1, per

il periodo fiscale 2014, abbia beneficiato di una distribuzione dissimulata di

utile da parte della società __________. Tale conclusione emerge dal rapporto

relativo alla __________ SA, stilato dall’Ispettorato fiscale il 18 marzo 2015,

secondo cui la società in questione avrebbe concesso una garanzia bancaria alla

contribuente per un finanziamento privato ricevuto dalla banca __________ SA.

Verosimilmente a causa del

mancato pagamento degli interessi sul prestito in questione, la banca __________

SA ha successivamente fatto valere la garanzia nei confronti della __________

SA. In data 15.01.2013, la banca ha comunicato, infatti, alla società garante di:

“aver revocato formalmente il credito alla Signora RI

1.

e, a seguito impossibilità da parte del debitore di far fronte al rimborso

del finanziamento concesso, provvediamo ad escutere l’importo di Euro 80'000.-,

l’atto di pegno da voi [__________ SA] sottoscritto”.

Dagli atti emerge che

l’allora amministratore unico della __________ SA, __________, ha avviato una

procedura esecutiva nei confronti diRI 1, la quale tuttavia, una volta

subentrata proprio al posto di Ortelli con l’incarico di amministratrice unica

della società, ha ritirato la citata esecuzione (nr. 1558185) nei suoi

confronti.

2.2

Secondo l’autorità di

tassazione, la citata revoca equivale ad una remissione di debito compiuta

dalla __________ SA in favore della contribuente, e va pertanto qualificata

quale distribuzione dissimulata di utile.

Di seguito verranno dunque

esaminati i requisiti esposti in precedenza, sviluppati dalla giurisprudenza

del Tribunale Federale.

2.3

Il primo presupposto è la

fornitura di una prestazione da parte della società, senza una corrispondente

controprestazione. Come emerge chiaramente dal rapporto dell’Ispettorato

fiscale, la prestazione fornita dalla società è rappresentata dalla garanzia

bancaria e dalla successiva remissione di debito in favore della contribuente.

L’Ispettorato ha pragmaticamente qualificato il ritiro formale dell’esecuzione

nei confronti della contribuente (e non già la garanzia concessa) quale atto determinante,

rinunciando così a riprendere anche gli interessi derivanti dal prestito.

Come già ricordato, una

distribuzione dissimulata di utile presuppone anche che la prestazione si

traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina. Nel caso in

esame, l’azionista unico della __________ SA è il signor __________, mentre –

sempre secondo il rapporto dell’Ispettorato – la __________ SA, società di

proprietà di __________, è considerata una società vicina. Ciò è stato pure

confermato dalla contribuente stessa nel ricorso interposto a questa Camera,

nel quale dichiara che le due società “collaboravano strettamente a livello

svizzero” e che il padre (__________) era “sempre in stretto contatto col

signor __________”. Appare pertanto corretto considerare la ricorrente come una

persona vicina all’azionista.

In ogni caso, la questione

non merita di essere ulteriormente approfondita. Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, non è infatti necessaria la prova diretta del fatto che il

beneficiario della prestazione sia un azionista o una persona vicina. Ciò può

essere presunto, nel caso in cui non sia possibile trovare alcuna altra

spiegazione dello svolgimento dell’operazione insolita e questa conclusione si

imponga (cfr. p. es. la sentenza 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14 gennaio

2015.

consid. 6.4 e riferimenti).

Nel caso in esame,

l’iniziale concessione di una garanzia bancaria per un finanziamento privato e

la successiva rinuncia al credito nei confronti della contribuente, operazioni

non giustificate dall’uso commerciale, possono essere unicamente spiegate con

il rapporto di vicinanza illustrato in precedenza.

2.4

Secondo la ricorrente, la

prestazione ottenuta dalla __________ SA sarebbe in realtà un prestito

finanziato da quest’ultima alla __________ SA, il quale anziché essere stato

versato direttamente alla società, sarebbe stato dapprima versato

all’insorgente, che avrebbe poi provveduto ad riversare il denaro alla __________

SA. A supporto di questa tesi la ricorrente allega al ricorso le copie dei

conti bancari da cui risultano i versamenti in favore della __________ SA.

La versione dei fatti

sostenuta con il ricorso si scontra in modo evidente con quanto emerge dai

documenti contabili su cui si è fondato il rapporto dell’Ispettorato fiscale,

da cui risulta che il credito bancario è stato concesso alla ricorrente

personalmente e garantito dalla __________ SA, senza che la __________ SA sia

mai stata menzionata. Né l’insorgente ha contestato di essere debitrice, quando

la società ha promosso una procedura esecutiva nei suoi confronti.

Quest’argomentazione è in

ogni caso irrilevante ai fini della decisione sul ricorso in esame, in quanto

si tratta di due rapporti giuridici distinti. Oggetto del ricorso è unicamente

la determinazione della prestazione da parte della __________ SA in favore

della contribuente. In che modo quest’ultima abbia in seguito utilizzato tali

fondi (se, come plausibile, per finanziare la società del padre o per altri

motivi) non può incidere sulla precedente qualificazione di distribuzione

dissimulata di utile.

2.5

Si deve così concludere

che a giusto titolo l’RS 1 ha considerato l’importo di fr. 93'880.- quale

distribuzione dissimulata di utile.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: