80.2016.282
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, abitazione secondaria, applicazione del valore di reddito stabilito dall’Ufficio cantonale di stima, prassi illegale, annullamento della decisione
11 ottobre 2017Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.282
Lugano
11 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 dicembre 2015 contro la decisione del 18 novembre 2015 in materia di IC
2014.
Fatti
A. RI 1, è limitatamente
imponibile nel Canton Ticino, in ragione della sua proprietà immobiliare
acquistata nel 2010 (in comproprietà in ragione di ½ con la moglie __________)
ubicata nel Comune di __________ (mapp. __________ RFD __________). Sul suolo
sorgono la casa ed il portico (154 mq), il giardino (529 mq) e la piscina (32
mq). Egli è anche comproprietario dei mapp. __________ e __________ RFD __________
(proprietà coattive).
B. Per il periodo
fiscale 2014, in relazione alla proprietà immobiliare di __________ egli faceva
valere spese di manutenzione per fr. 51'902.- ed un valore locativo di fr.
17'007.-. Indicava anche che il valore di stima dell’immobile era di fr.
331'472.-.
C. Con decisione di
tassazione datata 4.11.2015 (ma giunta già precedentemente a tale data al
contribuente), l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava
il valore locativo dell’immobile di __________ in fr. 31'239.- e le spese di
manutenzione ad esso relazionate in fr. 10'899.-. Il reddito imponibile veniva
fissato in fr. 12'900.- e quello determinante per l’aliquota in fr. 299'200.-.
La sostanza imponibile veniva accertata in fr. 382'000.- e quella determinante
per l’aliquota in fr. 3'772'000.-. A motivazione della propria decisione l’UT
indicava:
“Il valore locativo delle abitazioni secondarie
corrisponde al valore di mercato delle pigioni della zona. L’agevolazione
fiscale prevista per le abitazioni primarie non può essere ammessa”.
In
merito al reddito imponibile complessivo l’UT indicava:
“Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi
imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta
federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e imposta federale):
elementi che possono essere stati rettificati o valutati secondo dati accertati
o presunti”.
D. Il 2/3.11.2015 RI 1
interponeva reclamo contro la decisione di tassazione IC/2014. Egli contestava
il calcolo del valore di locativo relativo all’immobile di __________ accertato
dall’autorità fiscale (fr. 31'239.-). Il contribuente censurava inoltre il
mancato riconoscimento di tutte le spese di manutenzione relative all’immobile
da lui fatte valere tramite dichiarazione fiscale.
E. Con decisione su
reclamo del 18.11.2015 l’UT respingeva il gravame presentato da,
riconfermandosi nella precedente decisione con la seguente motivazione:
“Reclamo deciso come a calcolo dell’imponibile: a
norma dell’art. 20 della legge tributaria cantonale il valore locativo delle
residenze secondarie viene valutato in base agli affitti reperibili sul mercato
(100%) in caso di locazione a terzi dell’immobile. Per immobile si intende, per
prassi, solo la casa d’abitazione esclusi la piscina, giardino e terreno
circostante. L’importo di fr. 31'239.- (valore di reddito fr. 24'297 x 90% :
70%) rappresenta per confronti con oggetti simili e posti nella medesima zona,
l’affitto reperibile sul mercato. A norma di legge, giurisprudenza e prassi
sono deducibili le spese effettive di manutenzione degli immobili che ne
conservano il valore. Come già precisato per immobile va intesa la sola casa
d’abitazione e di conseguenza le spese per il giardino e terreno non sono
deducibili, elementi non considerati nel valore locativo. Non sono pure ammesse
in deduzione le tasse varie (acqua, rifiuti, turistica, canalizzazione ecc.),
elettricità, spese piscina, acquisto attrezzi vari, abbonamenti, spese per
viaggi del proprietario per la sorveglianza degli artigiani, ecc. Le spese di
manutenzione dell’immobile di __________ vengono di conseguenza confermate in
fr. 10'899.-“.
F. Con ricorso 9.12.2015
RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo proponendo i medesimi argomenti
avanzati già nella precedente fase contenziosa e postulando il riconoscimento
integrale delle spese di manutenzione dell’immobile di __________, nonché la
modifica del valore della sostanza immobiliare di __________ ed anche il valore
locativo ad essa rapportato. Il ricorso è stato trasmesso all’UT con invito a
trasmetterlo alla Camera di diritto tributario. Con scritto 11.12.2015, trasmesso
per posta A Plus, l’UT comunica al ricorrente di aver inviato il ricorso a
questa Camera. Con missiva del 21.11.2016 RI 1 si è rivolto all’UT per
informare l’autorità di non aver ancora ricevuto alcuna risposta da parte del
Tribunale in relazione al ricorso. L’UT ha informato il ricorrente, con lettera
del 24.11.2016, che purtroppo, malgrado la lettera di conferma di trasmissione
del ricorso alla Camera di diritto tributario dell’11.12.2015, il gravame non
era ancora stato inviato. Il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il
24/28.11.2016.
G. Con raccomandata
28.11.2016 la Camera ha invitato il ricorrente a voler presentare – entro un
termine perentorio di 15 giorni – il ricorso in lingua italiana, sotto la
comminatoria di dichiarare, in caso contrario, irricevibile il gravame.
Diritto
I. Valore della sostanza
immobiliare
1. 1.1.
Nel proprio ricorso, RI 1
contesta in primo luogo il valore di fr. 421'619.-, conferito all’immobile di __________
(mapp. __________ RFD __________) da parte dell’autorità fiscale. Egli, nella
propria dichiarazione fiscale indicava un valore di stima dell’immobile di fr.
331'472.-. In sede di ricorso produce in allegato al gravame un documento
dell’Ufficio di stima (stima calcolata il 21.10.2013) dal quale emerge che il
valore globale di stima del mapp. 2495 RFD __________ è di fr. 372'203.-
(valore 21.10.2013).
1.2.
L’art. 42 cpv. 1 LT (testo
in vigore nel periodo fiscale 2014) prevede che gli immobili e i loro accessori
sono imposti per il valore di stima ufficiale.
1.3.
Ora agli atti non vi è
alcun documento che attesti ufficialmente il valore di stima del mapp. __________
RFD __________ per il periodo fiscale 2014. Invero, neppure l’autorità fiscale,
sebbene la questione fosse già stata sollevata con il reclamo, ha speso due
parole per spiegare al contribuente su quale atto si sia basata per accertare
il proprio dato fiscale.
D’altra parte il
contribuente dimentica che nel Canton Ticino egli non è solo comproprietario
con la moglie del mapp. __________ RFD __________, ma anche del mapp. __________
RFD __________ (“proprietà coattiva part. __________ RFD __________”), come
anche è comproprietario della strada coattiva di cui al mapp. __________ __________
(in ragione di 1/8 proprietà del mapp. __________ RFD __________). Non bisogna
pertanto unicamente prendere in considerazione il valore di stima del mapp. __________
RFD __________, ma anche le comproprietà su questi altri fondi.
Ciò non toglie che la
decisione impugnata deve essere annullata su questo punto per carenza di
motivazione. Spetterà all’UT indicare ai contribuenti su quali atti si sia
basata per stabilire il valore di stima complessivo degli immobili di loro proprietà.
Considerandi
II. Valore locativo
2.
2.1.
Il ricorrente contesta poi
il calcolo del valore locativo per la sua abitazione di Minusio. Egli ha dichiarato
infatti un reddito di fr.17'007.- mentre l’autorità fiscale lo ha commisurato
in fr. 31'239.-. In particolare l’UT indicava, in merito alla commisurazione
del valore locativo:
“Il valore locativo delle abitazioni secondarie
corrisponde al valore di mercato delle pigioni della zona. L’agevolazione
fiscale prevista per le abitazioni primarie non può essere ammessa”.
2.2
Secondo l’ art. 20 cpv. 1
lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare
il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo
gratuito.
2.3
La legge
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo
(in virtù del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art.
7.
cpv. 1 LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità
di accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore di
mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non
quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I
65.
consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). L’Alta Corte ha
stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF
124.
I 145, consid. 4d p. 156), precisando poi che il 60% del valore di mercato
rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.).
2.4
Per quanto qui di
interesse, l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo, tenuto conto
della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è
stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni e che per il
suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
Dal 1° gennaio 2009 è
entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al
capoverso 2 non è invece ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a
scopo di vacanza. La modifica è stata proposta dal Consiglio di Stato nel
quadro delle misure di risanamento dei conti adottate con il preventivo 2009 ed
è stata così motivata:
Nella misura in cui la residenza di vacanza resta a
disposizione del titolare, il relativo vantaggio deve essere calcolato in forma
piena. Secondo il Governo non vi sono motivi oggettivi tali da condurre
all'adozione di misure che promuovano l'accesso della proprietà di residenze
secondarie di vacanza. Di conseguenza, il valore locativo delle residenze di
vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o provvedimenti
nell’ottica di favorire l’accesso alla proprietà. Nemmeno deve essere
dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze di vacanza, i quali devono
assumersi oneri di infrastrutture comunali senza importanti ricadute in termini
di gettito fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo, attuata tramite una
modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale supplementare a carico di
soggetti fiscali titolari di una residenza secondaria e quindi, presumibilmente,
contribuenti facenti parte della classe media superiore. Osserviamo inoltre che
una parte importante di questi contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori
cantone o all’estero.
(cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009 e
obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
3.
3.1.
Per quanto riguarda le
modalità di determinazione del valore locativo, secondo l’art. 1 del decreto
esecutivo del 23 dicembre 2013 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2014 (RL 10.2.2.1.1), esso corrisponde al valore
di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima
posizione (cpv. 1). Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde
mediamente al 60-70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri
elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore
di reddito determinato dall’Ufficio di stima nella decisione di stima (cpv. 2).
3.2
In una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha
esaminato nel dettaglio la nuova prassi, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo
per la sua illegalità.
In primo luogo, il Canton
Ticino non rientra nel novero dei cantoni in cui i valori locativi sono
“accertati individualmente” nella procedura di stima ufficiale degli immobili.
Ciò presupporrebbe infatti che la legge sulla stima ufficiale prevedesse
espressamente l’accertamento individuale non solo del valore di stima in sé ma
anche del valore locativo dell’immobile, come avviene, per esempio, nel Canton
Argovia oppure Svitto. La sola circostanza che dalla decisione dell’Ufficio
stima si possa ricavare anche il valore di reddito non significa invece che
essa accerti anche il valore locativo dell’immobile, ove si pensi appena che l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di una decisione ma solo al dispositivo.
D’altra
parte, anche volendo sostenere che la decisione dell’Ufficio stima, nella
misura in cui accerta il valore di reddito, non passa in giudicato scaduto il
termine per impugnarla dinanzi allo stesso Ufficio, ugualmente non vi sarebbero
le condizioni perché tale valore possa essere riesaminato nell’ambito di una
procedura di reclamo prima, e di ricorso poi, contro la decisione di tassazione
dell’imposta sul reddito. In primo luogo, nel rispetto delle regole sull’onere probatorio, non si può pretendere che sia il contribuente a portare la prova dell’inesattezza del valore
locativo indicato nella decisione in questione. Quindi, si dovrebbe stabilire a
chi competa l’eventuale esame dei reclami e dei ricorsi contro il valore
locativo. Contrariamente alla soluzione adottata nel Canton Berna, in cui
l’autorità competente per l’accertamento della stima ufficiale, da una parte, e
per la tassazione dell’imposta sul reddito, dall’altra, è sempre l’autorità di
tassazione, in Ticino le competenti autorità ed i successivi rimedi giuridici
non si identificano: la stima ufficiale è di pertinenza dell’Ufficio stima,
mentre l’accertamento dell’imposta sul reddito è attribuito agli uffici
circondariali di tassazione, così come la decisione sulla stima è impugnabile
dapprima dinanzi allo stesso Ufficio stima e poi al Tribunale di espropriazione, mentre la decisione di tassazione dell’imposta sul reddito è suscettibile di reclamo
all’Ufficio di tassazione e di ricorso alla Camera di diritto tributario.
Inoltre, perché si possa entrare nel merito di un reclamo o di un ricorso,
dovrebbe essere disponibile una decisione motivata, cioè una decisione in cui l’autorità di stima indichi in quale modo ha intrapreso l’accertamento del valore
locativo, in modo da consentire al contribuente di valutare se contestarlo o
meno. Le decisioni dell’Ufficio stima si limitano invece ad indicare il reddito
(presunto o dichiarato), il tasso di capitalizzazione ed il valore di reddito
che ne deriva, senza aggiungere ulteriori precisazioni.
A titolo abbondanziale,
questa Camera ha infine sollevato i propri dubbi in merito alla circostanza che
il valore di reddito – ma anche il 90% del valore di reddito – accertato nel
quadro della procedura di stima ufficiale corrisponda effettivamente al 60-70%
del valore medio delle pigioni di mercato (cfr. anche CDT n. 80.2006.173 del 21
dicembre 2006; 80.2007.18 del 9 marzo 2007).
3.3
In merito al valore
locativo, nella decisione impugnata l’Ufficio di tassazione si è limitato a
sostenere che “l’importo di fr. 31'239 (valore di reddito fr. 24'297 x 90% : 70%)
rappresenta, per confronti con oggetti simili e posti nella medesima zona,
l’affitto reperibile sul mercato”, senza tuttavia fornire alcuna indicazione ai
termini di paragone di cui si sarebbe servito a tal fine.
Nella misura in cui,
tuttavia, l’autorità di tassazione si è servita, per calcolare il valore
locativo, del valore di reddito risultante dal calcolo della stima ufficiale,
per le ragioni poc’anzi illustrate la decisione non può essere condivisa.
Anche su questo aspetto,
la decisione deve conseguentemente essere annullata. L’autorità fiscale dovrà
pertanto ripronunciarsi in merito al valore locativo, nel rispetto delle norme
legali applicabili.
III. Spese
di manutenzione
4.
4.1.
Nel proprio
gravame il ricorrente censura il mancato riconoscimento delle spese di
manutenzione in relazione a lavori che hanno interessato l’immobile di __________,
il valore locativo di tale proprietà, come anche il valore immesso della
sostanza immobiliare per l’IC.
4.2
Secondo
l’art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre
le spese di manutenzione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione
da parte di terzi.
Sono considerate
spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne
preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219
s.; Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano
1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22
febbraio 1983 in re A.D.R.).
4.3
Per facilitare il lavoro
sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio
di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria
del 18 ottobre 1994).
La deduzione complessiva
ammonta:
Ø al 10% del reddito lordo (pigioni o
valore locativo), se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al
massimo a 10 anni prima;
Ø al 20% del reddito lordo (pigioni o
valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10
anni
(cfr. art. 2 cpv. 1
Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in
vigore dal 1.1.2014).
4.4
Le spese di gestione di un
immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il
riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e
la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente
e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente,
alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su
una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come
si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e
riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi
accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel
quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito
compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la
propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p.
es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e
giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale
del 15 luglio 2005, n.2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 =
RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).
4.5
Anche la Circolare della
Divisione cantonale delle contribuzioni dell’aprile 2011 (valida anche per il
periodo fiscale in disamina, cfr. consultabile al seguente sito internet: http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2011_07.pdf)
distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della
sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo)
e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore
locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili
utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la
deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del
proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle
spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di
amministrazione (cfr. Circolare n. 7/2010, cifra 5.4).
Ma anche nel caso in cui
l’immobile è ceduto in locazione, le spese di gestione non dovrebbero figurare
fra le spese chieste in deduzione. Infatti, di regola non sono comprese nella
pigione ma vengono pagate separatamente dagli inquilini. In caso contrario sarà
necessario chiedere al contribuente la presentazione del conteggio delle spese
accessorie accollate agli inquilini al fine di verificare quali costi siano
stati recuperati e quali siano rimasti a carico del proprietario.
4.6
In linea di principio non
sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,
climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e
depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del
giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia,
sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3;
inoltre art. 1 dell’Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992).
4.7
4.7.1
Nel caso in disamina, in
merito alle spese di manutenzione relative alla proprietà di __________,
denominata “__________”, il ricorrente ha prodotto una lista, allestita, in
lingua __________, dei lavori effettuati. Negli atti trasmessi dall’UT non sono
reperibili i giustificativi: non è dato sapere se il ricorrente non li abbia prodotti
oppure se li abbia consegnati e se siano stati ritornati dopo la conclusione
della procedura di tassazione. Nel caso in cui non li avesse ancora presentati,
l’Ufficio di tassazione, cui gli atti sono rinviati per nuova decisione, ne
esigerà la produzione.
I lavori sono stati di
diversa natura.
L’autorità fiscale ha
riconosciuto unicamente (sulla base della lista allegata) le seguenti opere di
manutenzione: la sostituzione del motore della tenda da sole (per fr. 774.20),
un neon per la cucina (per fr. 14.--), l’aumento della cifra assicurata
relativa assicurazione per la casa (per fr. 132.30.-), pittura per le finestre
della cucina (per fr. 26.70), sostituzione di parti della doccia (fr. 878.40),
la sostituzione dell’isolazione termica del pavimento del sottotetto,
l’assicurazione dello stabile (per fr. 2'299.10).
Per quanto attiene alle
spese non riconosciute dall’autorità fiscale, le stesse verranno esaminate qui
di seguito.
4.7.2
Spese di manutenzione
inerenti il giardino e la piscina
Il contribuente fa valere
fr. 1'582.60 relativi a diversi lavori che hanno interessato il giardino (in
particolare potatura ed eliminazione dei detriti), l’acquisto di una viola
cornuta (fr. 4.85), l’acquisto della vignetta rifiuti verdi (per fr. 110.-), l’eliminazione
difetti della copertura della piscina (per fr. 492.50), l’acquisto di scotch e
spazzola per piscina (fr. 14.15), di una rete di protezione dalla caduta del
fogliame per la piscina (fr. 69.-), la sostituzione della copertura della
piscina (per fr. 24'993.90), diversi lavori elettrici per la piscina (per fr.
2'537.70), l’irrigazione per il giardino (per fr. 24.-), la compera di un carrello
avvolgibile per il giardino (per fr. 55.-), di accessori per la copertura della
piscina (per fr. 101.90), di un computer per l’irrigazione del giardino (per
fr. 68.85), la riparazione della scala in granito del giardino (per fr. 4'248.-),
l’acquisto della vignetta rifiuti verdi per il 2015 (per fr. 110.-).
Problematica è la
questione della deducibilità delle spese per il giardino e la piscina. Con la
motivazione proposta dalla decisione dell’UT, infatti, le spese fatte valere in
deduzione dall’insorgente, nella misura in cui riguardano piscina e giardino,
non andrebbero comunque tenute in considerazione, per il fatto che né l’una né
l’altro sono stati computati nel calcolo del valore locativo dell’abitazione.
4.7.3
Le spese di manutenzione
per il giardino o per piscine, campi da gioco o da tennis ecc. non sono in
effetti deducibili quando il valore del giardino o della piscina non si
riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 36 ad art. 32 LIFD, p. 517; nello stesso senso Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p. 789).
Lo stesso Tribunale
federale ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre quali costi di
manutenzione le spese di manutenzione del giardino solo se il giardino stesso è
stato effettivamente considerato nel calcolo del valore locativo (Tribunale federale,
6.
dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44).
Di conseguenza, il rifiuto
di dedurre le spese di manutenzione del giardino e della piscina è pienamente
giustificato, quando il valore locativo è calcolato escludendo il giardino
rispettivamente la piscina.
4.7.4
L’autorità fiscale, nella
decisione impugnata e nelle osservazioni al ricorso, indica che per immobile va
intesa per prassi solo la casa d’abitazione, esclusi la piscina, il giardino ed
il terreno circostante. Il valore locativo, come già ricordato (v. supra,
consid. 3.3) rappresenterebbe, per confronto ad oggetti simili e posti nella
medesima zona, l’affitto reperibile sul mercato. L’UT ha escluso tutte le spese
di manutenzione afferenti il giardino e la piscina per il semplice fatto che
nel valore locativo né piscina né giardino sarebbero stati considerati.
Come da questa premessa
discenda la conclusione che il valore locativo non comprenda né il giardino né
la piscina non è tuttavia evidente come l’Ufficio di tassazione sembra
supporre. In particolar modo, non essendo note le modalità di calcolo del
valore locativo, questa Corte non dispone di elementi che le consentano di
escludere che tale valore non si riferisca ad una casa con giardino, se non
anche con piscina.
In queste circostanze,
anche a questo proposito la decisione impugnata deve essere annullata e gli
atti rinviati all’Ufficio di tassazione per un nuovo giudizio.
4.7.5
Ciò non significa ancora
che, se si dovesse arrivare alla conclusione che il calcolo del valore locativo
abbia tenuto conto anche del giardino e della piscina, tutte le spese sostenute
a tale riguardo potrebbero essere dedotte dal reddito dei contribuenti. In tal
caso, si devono esaminare nel dettaglio le singole spese sostenute dalla
ricorrente, per verificare se si tratti di costi assimilabili a quelli di gestione
– come tali non deducibili – oppure se rientrino nella nozione di spese di
manutenzione in senso tecnico.
Per quanto concerne in
particolar modo il giardino, la prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea, 2016, n. 82 ad art. 32 LIFD, p. 693 s.; inoltre la sentenza del TF
2C_279/2015 del 30.10.2015) prevede, a tale proposito, che si intraprenda la
seguente distinzione:
·
le spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di
vita supera un anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri
costituiscono spese di manutenzione in senso stretto, che il proprietario
dovrebbe assumersi nel caso in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che
sono pertanto ammesse in deduzione secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;
·
le spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione
di muri o recinzioni costituiscono invece costi d’investimento immobiliare, la
cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. d LT;
·
infine, le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura
e manutenzione del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore
all’anno (come i fiori), costituiscono costi per il mantenimento del contribuente
e della sua famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. a
LT.
4.7.6
Una volta risolta la
questione dei criteri di calcolo del valore locativo, qualora si dovesse
concludere che lo stesso tiene conto anche del giardino e della piscina, si
dovrebbero dunque estrapolare dalle fatture prodotte le spese di manutenzione
in senso stretto, che potrebbero essere ammesse in deduzione dal reddito imponibile
della contribuente. In effetti, già dalla prima lettura delle spese inerenti
giardino e piscina, alcune di esse risultano manifestamente essere di primo acchito
spese di gestione o spese per il mantenimento del contribuente e della sua
famiglia, come tali non deducibili [cfr. p. es. viola cornuta (fr. 4.85), l’acquisto
della vignetta rifiuti verdi (due volte per fr. 110.-), l’acquisto di scotch e
spazzola per piscina (fr. 14.15), di una rete di protezione dalla caduta del
fogliame per la piscina (fr. 69.-), carrello avvolgibile per il giardino (per
fr. 55.-) computer per l’irrigazione del giardino (per fr. 68.85)].
4.8
Altre spese di
manutenzione
Il ricorrente chiede in
deduzione: la tassa dei rifiuti per fr. 48.60 e la tassa di soggiorno (dell’__________
di fr. 392.-). Quest’ultime non sono deducibili in quanto spese di gestione
(cfr. Circolare 7/2010, punto 46).
Domanda anche in deduzione
fr. 4.85 per un tester delle batterie e fr. 19.90 per la benzina del tosaerba:
si tratta di spese di mantenimento privato non deducibili.
In deduzione vengono pure
postulati i costi relativi ai lavori da spazzacamino (per fr. 156.60), che
tuttavia non sono deducibili in quanto spese di gestione (cfr. Circolare
7/2010, punto 8). Vengono pure richiesti in deduzione complessivi fr. 706.70
relativi a contributi di costruzione riguardanti l’ampliamento delle canalizzazioni
dei mapp. __________ e __________ RFD __________: queste spese non possono
essere dedotte in quanto spese di miglioria (cfr. Circolare 7/2010, punto 9).
Viene anche richiesta in
deduzione la spesa relativa ad una “chiave triangolare” per fr. 7.-: nessun
riferimento viene dato dal ricorrente in merito, ma si può annoverare tra le
spese di mantenimento privato del contribuente – non deducibile –, al pari
della Carta Sim per l’accensione automatica del riscaldamento (per fr. 50.-) e
dell’acquisto un compressore di marca __________ (per fr. 134.-), come i fr.
44.45
spesi all’__________ di __________ per un rivestimento da esterno verde
(3x5 m), per una corda con ganci, per una corda normale, per un utensile per il
tosaerba, come anche fr. 23.25 per l’acquisto di 75 kg di ghiaia, di fr. 30.-
relativi all’acquisto del 23.10.2014 presso l’__________ di __________ di una
corda.
L’insorgente richiede
anche in deduzione l’abbonamento annuale di servizio revisione impianti
stipulato con la ditta __________ relativo al controllo degli impianti di
riscaldamento (per fr. 594.-) e quello relativo al controllo degli impianti
solari (per fr. 540.-): tali spese non possono essere dedotte in quanto spese
di gestione (cfr. Circolare 7/2010, punto 1).
Il ricorrente chiede anche
in deduzione 4 accessori angolari (Verstellwinkel, per complessivi fr.
7.
): anche in questo caso trattasi di spese di mantenimento privato del
contribuente non deducibili.
Anche il set di viti con
rivestimento (per fr. 3.70), ed altre viti per fr. 7.80 possono essere
annoverate fra le spese di mantenimento privato del contribuente e come tali
non deducibili.
Infine anche la tassa
relativa alla fornitura di energia elettrica per complessivi fr. 230.- non può
essere dedotta: pronunciandosi sulla deducibilità delle tasse per l’acqua, per
l’energia elettrica e per lo smaltimento dei rifiuti, il Tribunale federale ha escluso
che sia giustificata una distinzione fra tassa di base e tassa per il consumo.
Secondo l’Alta Corte, è il legislatore stesso che, optando per una deduzione
complessiva delle spese di manutenzione degli immobili (cfr., per l’imposta
federale diretta, l’art. 32 cpv. 4 LIFD), ha manifestato di preferire un approccio
forfetario. Anche se la fatturazione propone una separazione delle tasse di
base da quelle per il consumo, ai fini della deduzione fiscale si procede
invece ad una valutazione uniforme. Non potendo essere considerate nella loro
totalità come spese per il conseguimento del reddito, esse costituiscono
pertanto spese per il mantenimento privato del contribuente e non sono dunque
deducibili. Il fatto che, dal punto di vista del diritto della locazione, tali tasse
possano essere messe a carico degli inquilini è stato considerato un ulteriore
indizio del loro carattere di spese di mantenimento (ASA 77 p. 161 = StE 2006 B
25.6
n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 3).
Da ultimo RI 1 richiede
anche fr. 3'571.20 per la supervisione ed il
coordinamento degli artigiani, del trasporto di materiali in relazione ai
lavori di ristrutturazione di __________. Egli postula anche in deduzione le
trasferte andata e ritorno da __________ – __________ per 12 volte. Il
ricorrente si attesta un compenso in relazione al monitoraggio dei lavori da
lui svolti. I lavori di manutenzione fatti dallo stesso proprietario sul suo
immobile, non sono tuttavia deducibili dal reddito imponibile, almeno per la
parte che concerne la mano d’opera (Merlino,
op. cit., n. 78 ad art. 32 LIFD, p. 693; v. anche 2C_393/2012 dell’8.11.2012 consid.
2.3
e 3.1).
Ora, a prescindere dal
fatto che il ricorrente non ha svolto alcun lavoro da artigiano, neppure
risulta che egli disponga di conoscenze quale architetto, e in ogni caso egli
non ha dichiarato alcun reddito in ragione della supervisione dei lavori. Anche
tali spese risultano spese di mantenimento del contribuente che non si rivelano
essere in stretta connessione con l’immobile: pertanto non possono essere
dedotte.
5.
Ne consegue che la
decisione deve essere annullata in relazione alla commisurazione del valore
locativo e della sostanza immobiliare in Ticino e per quanto concerne le spese
di manutenzione fatte valere per il giardino e per la piscina.
Di conseguenza gli atti
verranno ritornati all’UT affinché proceda nei propri incombenti.
Per tutte le altre spese
di manutenzione richieste in deduzione (fatta eccezione di quelle già riconosciute
dall’UT e non oggetto di contestazione), il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le
spese processuali, verranno poste in parte a carico del ricorrente,
parzialmente soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. La
decisione su reclamo del 18 novembre 2015 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione in merito alla
commisurazione del valore locativo e della sostanza immobiliare come pure sulle
spese di manutenzione fatte valere per il giardino e per la piscina.
1.2. Il
ricorso è respinto per tutte le altre spese di manutenzione richieste in
deduzione.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono poste a carico del
ricorrente in ragione di 1/3 (fr. 300.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: