80.2016.283
Imposta comunale: decisione di riparto intercomunale, reclamo, termine di trenta giorni dalla notificazione, non dal ricevimento delle bollette dell’imposta comunale
20 marzo 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.283
Lugano
20 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 novembre 2016 contro la decisione del 18 novembre 2016 in materia di
riparto intercomunale dell’imposta 2015.
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta 2015, RI 1, __________, già domiciliata a __________ e, dal 1°
ottobre 2014, domiciliata a __________ (quartiere di __________), ha dichiarato
l’importo di fr. 65’218.-- come reddito da attività indipendente (attività
principale) e fr. 57'439.-- come sostanza aziendale. La contribuente ha in
particolare prodotto il bilancio riguardante l’anno 2015 della sua attività
professionale, su cui figura su ogni pagina, il seguente indirizzo “__________”.
B. Notificandole la
tassazione IC 2015, con decisione del 14 settembre 2016, l’RS 1 ha commisurato
il reddito imponibile in fr. 53'400.-- e la sostanza imponibile in fr.
42'000.-- per l’IC. Nell’allegato riparto intercomunale, l’autorità fiscale ha,
tra l’altro, attribuito al Comune di __________ la sostanza imponibile e il
reddito da attività indipendente della contribuente nella misura di un mezzo.
L’altra metà è stata invece assegnata al Comune di __________, che corrisponde,
come visto, al domicilio di RI 1.
C. Con lettera del 6
novembre 2016, la contribuente ha dichiarato di interporre reclamo contro la
decisione di tassazione cantonale, affermando di non risiedere più nel Comune
di __________ dal mese di ottobre del 2014. Ha quindi postulato di annullare il
riparto intercomunale, sostenendo in particolare di non avere uno stabilimento
d’impresa (poiché eserciterebbe la sua professione di __________ presso il suo
domicilio) e domandando di appurare se vi sarebbe stato “un simile errore negli
ultimi 3 mesi dell’anno 2014”, chiedendo l’eventuale rimborso.
D. Con scritto dell’11
novembre 2016, l’autorità fiscale ha attribuito alla reclamante un termine
scadente il 21 novembre 2016 per “giustificare e documentare compiutamente i
motivi del ritardo” nella presentazione del reclamo, avvertendola che
altrimenti quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
E. In data 14 novembre
2016 la contribuente ha risposto, scusandosi anzitutto per non aver presentato
tempestivamente la sua opposizione riguardo alla decisione di tassazione del 14
settembre 2016. Ha poi ammesso di essersi accorta alla fine del mese di ottobre
che la predetta decisione non fosse corretta, quando voleva saldare la fattura
del calcolo del conguaglio dell’imposta comunale 2015, intestata al Municipio
della Città di __________. Ha inoltre addotto di essere di formazione __________
e non contabile, di non essersi “accorta di aver creato questo empasse e per
questo sono dispiaciuta”, ripresentando le sue richieste formulate nel suo
precedente scritto del 6 novembre 2016.
F. Con decisione del 18
novembre 2016, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo, argomentando che
la motivazione del ritardo presentata della contribuente (poiché si sarebbe
“accorta della tassazione errata solo quando a fine ottobre volevo regolarmente
saldare i conti mensili”) non sarebbe un motivo di restituzione del termine giusta
l’art. 195 cpv. 5 LT.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene anzitutto che nella
decisione di riparto del 14 settembre 2016 non verrebbe “menzionato il Comune
di __________” e che pertanto questa decisione sarebbe stata da lei “interpretata
come decisione di Tassazione inerente alla mia attività professionale nella
regione di __________ e non di __________, a cui non ho dato seguito di
reclamo”. Le sarebbe sorto il dubbio soltanto nel momento in cui voleva saldare
l’imposta comunale, la cui fattura era intestata al Municipio di __________. Ritiene
non corretto che essa debba versare un’imposta al Comune di __________ per
l’anno 2015, considerato come dal 28 ottobre 2014 non vi risiede più e non vi
esercita più la sua attività professionale. Evidenzia di aver sempre lavorato
come ergoterapista presso il proprio domicilio e di non aver mai avuto uno stabilimento
d’impresa, producendo diversa documentazione a sostegno delle sue motivazioni.
H. Nelle proprie
osservazioni del 1° dicembre 2016, il Municipio di __________, per il tramite
dell’Ufficio delle contribuzioni, conferma che RI 1, con riferimento all’anno
fiscale 2015, “non ha esercitato alcuna attività aziendale nel nostro Comune;
in quanto, con la sua partenza per __________ il 30 settembre 2014, ha
trasferito anche la sua attività quale ergoterapista c/o il nuovo domicilio”.
L’RS 1, dal canto suo, comunica di non presentare osservazioni in merito al
ricorso.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione
che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo, inoltrato
dalla contribuente con scritto del 6 novembre 2016, per tardività. L’autorità
di tassazione non è invece entrata nel merito delle contestazioni della
ricorrente. In queste circostanze, a questa Camera è precluso l’esame del merito
della tassazione contestata, dovendo essa limitarsi a verificare la legittimità
della decisione con cui l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo.
2.2
Secondo l’art. 279 LT, se
le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un
riparto intercomunale, riservate le disposizioni speciali degli articoli
seguenti, secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di
doppia imposizione intercantonale.
L’art. 285 LT prevede che
il riparto sia eseguito su rivendicazione dei comuni interessati e che la
rivendicazione sia tempestiva se viene inoltrata all’autorità di tassazione
entro sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che
la relativa tassazione sia passata in giudicato (cpv. 1). Il riparto deve
essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso
dell’autorità di tassazione (cpv. 2). Il riparto è intimato al contribuente e
ai comuni interessati (cpv. 3).
Per l’art. 286 cpv. 1 LT,
contro il riparto, il contribuente e i comuni interessati possono inoltrare
reclamo all’autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati,
più una, entro trenta giorni dalla notifica.
Contro la decisione su
reclamo, gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto
tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro il
termine di trenta giorni dalla notifica (art. 287 cpv. 1 LT).
2.3
Nel caso in esame,
come detto, l’Ufficio di tassazione ha notificato alle parti il riparto
intercomunale unitamente alla decisione di tassazione dell’imposta cantonale
2015, cioè il 14 settembre 2016. La contribuente lo ha tuttavia impugnato con
reclamo solo il 7 novembre 2016.
L’autorità fiscale non è
dunque entrata nel merito del reclamo della contribuente, poiché non è stato
rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione della
decisione impugnata.
2.4
2.4.1
Richiesta dall’RS 1 di
giustificare l’inosservanza del termine di reclamo, la contribuente ha ammesso
di aver inoltrato tardivamente la propria opposizione, scusandosi. Ha asserito
di essersi accorta solo alla fine del mese di ottobre 2016 della decisione errata
quando si è resa conto che la fattura dell’imposta comunale da saldare (pari a
fr. 840.-- a titolo d’imposta sul reddito) proveniva dal Municipio di __________,
e non dal Municipio di __________.
2.4.2
Secondo l’art. 192 cpv. 1
LT, i termini stabiliti dalla legge sono perentori. La restituzione dei termini
è data tuttavia se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad
altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
192.
cpv. 5 LT).
In presenza di un motivo
di restituzione del termine, il rimedio giuridico deve comunque essere esperito
entro trenta giorni dal momento in cui esso è venuto meno (presupposto formale;
cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale 2C_451/2016 e 2C_452/2016 dell’8
luglio 2016 consid. 2.2.1;2C_318/2016 e 2C_319/2016 del 18 aprile 2016 consid.
2.3
).
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile
(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.
220; inoltre DTF 106 II 173).
2.4.3
Il fatto che la ricorrente
sostenga di essersi “accorta della tassazione errata solo quando a fine ottobre
volev[a] regolarmente saldare i conti mensili, in quanto è menzionato il comune
di __________ e l’anno 2015 (v. allegato 1)” non costituisce un valido motivo
di restituzione dei termini, come rettamente rilevato dall’autorità fiscale. In
effetti, dalla decisione di riparto intercomunale del 14 settembre 2016 emerge chiaramente,
anche per una persona non esperta del diritto tributario, che la sostanza e il
reddito della contribuente sono stati suddivisi tra il Comune di __________ e
il Comune di __________ (cfr., nel dettaglio, la decisione di riparto del 14
settembre 2016). Detta decisione, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente
in questa sede, non può dunque dar adito a diversa interpretazione. A ciò va aggiunto
che è proprio la stessa contribuente che ha allegato alla dichiarazione
d’imposta 2015 il bilancio dell’anno 2015 della sua attività professionale,
indicando su tutte le pagine l’indirizzo di __________ (e non quello di __________)
[cfr., al proposito, il relativo incarto fiscale]. In queste circostanze, è
difficile imputare all’autorità di tassazione l’errore lamentato dalla
ricorrente. D’altronde, alla luce del fatto che nessuno dei due comuni interessati
abbia contestato il riparto intercomunale, ci si potrebbe anche domandare se la
contribuente abbia informato le autorità in questione del trasferimento della
sua attività lucrativa indipendente.
2.5
La decisione con cui l’RS
1.
ha dichiarato irricevibile il reclamo per inosservanza del termine legale è
pertanto conforme al diritto.
Ne discende che la
decisione di tassazione IC 2015 e la decisione di riparto IC 2015 sono passate
in giudicato, non essendo state impugnate tempestivamente con reclamo
dall’insorgente presso l’RS 1.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e
le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: