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Decisione

80.2016.286

Procedura: reclamo, forma, firma manoscritta, non trasmissione via fax, non termine per sanatoria in caso di ricorso dell’ultimo giorno

23 gennaio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Per l’inoltro della

dichiarazione d’imposta 2012 l’RS 1 ha concesso a RI 1 tre proroghe del

termine, l’ultima delle quali con scadenza il 31 marzo 2014. Non avendo il

contribuente adempiuto i suoi obblighi procedurali nel termine prorogato, il 15

aprile 2014 l’autorità fiscale gli ha inviato un richiamo e, il 15 maggio 2015,

lo ha diffidato, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per

violazione degli obblighi procedurali.

Il 16 giugno 2014, alle

17.59, il contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione un messaggio

FAX, nel quale ha fatto riferimento ad un precedente scritto del 2 maggio 2014,

con il quale avrebbe chiesto un’ulteriore proroga del termine per inoltrare la

dichiarazione, lamentando l’invio della diffida, con relativa tassa di fr.

50.–.

B. Con decisione del 17

giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di

fr. 100.– per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012.

Il 22 agosto 2014,

l’Ufficio esazione e condoni ha inviato al contribuente una “diffida di

pagamento che precede la domanda di esecuzione”, attribuendogli un termine di

30 giorni per provvedere al pagamento della tassa per la diffida del 16 maggio

2014, della multa del 17 giugno 2014 e della tassa per la diffida di pagamento

stessa, per un totale di fr. 200.–.

Il 29 agosto 2014, il

contribuente si è rivolto all’Ufficio esazione e condoni, ritenendo “non

giustificato il pagamento degli importi che [gli] vengono richiesti”, avendo

“sempre giustificato” il ritardo nell’allestimento della dichiarazione

d’imposta, dovuto a problemi del fiduciario __________, “oberato di lavoro”.

C. Non avendo il

contribuente pagato i debiti in questione, l’Ufficio esazione e condoni ha

promosso la procedura esecutiva. Il giudice di pace del Circolo __________ ha

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RI 1, con decisione del

25 gennaio 2016.

Con sentenza del 2 giugno

2016, la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello ha

tuttavia accolto un ricorso dell’escusso, respingendo l’istanza di rigetto

dell’opposizione presentata dall’Ufficio esazione e condoni. Secondo la CEF, l’RS

1 avrebbe “dovuto esaminare lo scritto del 29 agosto 2014 quale reclamo contro

la multa e la diffida almeno dal profilo della sua ricevibilità temporale e

formale, e se del caso emettere una decisione formale d’irricevibilità, ciò che

ammette di non avere fatto”. Di conseguenza, la decisione del 17 giugno 2014,

con cui all’escusso era stata inflitta la multa, non poteva considerarsi passata

in giudicato. Neppure poteva essere rigettata l’opposizione per le tasse di

diffida, non essendo le diffide in questione state allegate all’istanza di

rigetto.

D. Con due distinti

scritti del 21 ottobre 2016, l’RS 1 ha attribuito al contribuente un termine di

dieci giorni “per giustificare e documentare compiutamente i motivi del

ritardo” nell’inoltro del reclamo contro la diffida del 16 maggio 2015 e contro

la multa del 17 giugno 2016.

Il contribuente ha

risposto con lettera del 28 ottobre 2016. Il reclamante ha in particolar modo

ribadito di aver richiesto un’ulteriore proroga, con lettera del 2 maggio 2014,

prima ancora che gli fosse notificata la diffida del 15 maggio 2014. Su

richiesta dello stesso Ufficio di tassazione, aveva trasmesso copia di tale

scritto con e-mail del 19 ottobre 2015.

Con due decisioni del 31

ottobre 2016, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibili i reclami

interposti dal contribuente contro le decisioni relative, rispettivamente, alla

tassa di diffida ed alla multa. In relazione alla prima, ha rilevato che il

reclamo, presentato mediante FAX, non adempiva i requisiti di forma e doveva

pertanto essere dichiarato irricevibile; in ogni caso doveva essere respinto

anche nel merito, per il fatto che il reclamante non aveva saputo provare di

aver chiesto un’ulteriore proroga, non avendo dimostrato di aver inviato lo

scritto del 2 maggio 2014. In relazione alla multa per violazione degli

obblighi di procedura, l’autorità fiscale ha constatato che il reclamo era

tardivo e che il reclamante non aveva addotto alcun motivo di restituzione del

termine.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della

diffida e della multa. Ripercorsa la cronologia dei fatti, sottolinea che

“nessuno dell’Ufficio Tassazioni, al ricevimento del [suo] fax [gli] ha mai

fatto presente la sua non validità” e afferma di non comprendere come mai siano

occorsi due anni per avere una decisione sui reclami.

F. Con scritto del 27 dicembre

2016, questa Corte ha trasmesso al ricorrente copia dell’accertamento,

intrapreso da La Posta il 13 dicembre 2016, in merito al recapito della

decisione del 18 giugno 2014, con cui gli è stata inflitta la multa.

All’insorgente è stato attribuito un termine per prendere posizione, con

l’avvertimento che, in caso di mancato riscontro, la Camera avrebbe deciso

sulla base degli atti.

Il ricorrente ha preso

posizione, con lettera del 3 gennaio 2017, nella quale sostiene di “non aver

mai asserito né contestato di non aver ricevuto l’invio del 18.06.2015, ma

bensì di aver richiesto con il [suo] scritto del 02.05.2014 un’ultima proroga

fino al 30.06.2014 e che a tale richiesta di proroga non h[a] mai ricevuto

nessuna risposta”. Conclude chiedendo “di essere udito”, nel caso in cui questa

Corte lo ritenesse opportuno.

Diritto

1. Diffida

1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

Se l’irricevibilità del

reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera

confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato

dal contribuente il 16 giugno 2014, a causa dell’inosservanza del requisito

della forma scritta.

Secondo l’art. 206 cpv. 1

LT, applicabile anche al reclamo contro la diffida (art. 198 cpv. 5 LT), il

contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta

giorni dalla notificazione.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, in effetti, l’esigenza della forma scritta presuppone

che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione

che non è adempiuta da una trasmissione via fax; tale esigenza si giustifica

per motivi di sicurezza e per evitare il rischio di abusi (DTF 121 II 255

consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3).

Il ricorrente ha

contestato la diffida del 15 maggio 2014 con fax trasmesso all’Ufficio di

tassazione alle 17.59 del 16 giugno 2016. Ne consegue che non ha adempiuto il

requisito della forma scritta.

Nel ricorso, sostiene che

“nessuno dell’Ufficio Tassazioni, al ricevimento del [suo] fax [gli] ha mai

fatto presente la sua non validità”. Anche volendo ammettere che, per non

incorrere in un formalismo eccessivo l’autorità debba dare la possibilità al

ricorrente di sanare il vizio, nel caso in cui l’omissione sia involontaria

(sul tema cfr. la sentenza del TF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3;

DTF 121 II 255 consid. 4a e 4b), va rilevato che l’insorgente ha atteso

l’ultimo giorno per impugnare la decisione, nel qual caso il vizio è

considerato irreparabile (cfr. la sentenza del TF 2C_610/2010 del 21 gennaio

2010, consid. 2.3).

La questione non merita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per il fatto che, come

l’autorità fiscale ha rilevato nella decisione impugnata, il reclamo doveva

essere respinto anche nel merito.

1.3.

1.3.1.

Secondo gli art. 198 cpv.

3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine. La legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni

diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la

diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera

di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

1.3.2.

L’art. 19 del regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al

contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione

d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita

una tassa di fr. 50.–.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,

a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti

di diritto tributario ticinese, p. 126).

1.3.4.

Nel caso in esame, come

visto, il reclamante ha contestato la diffida, facendo riferimento ad uno

scritto del 2 maggio 2014, con il quale aveva chiesto un’ulteriore proroga del

termine per l’inoltro della dichiarazione.

La lettera in questione

non risulta essere pervenuta all’Ufficio di tassazione, tanto è vero che, come

ricorda lo stesso contribuente nel suo ricorso, ne ha trasmesso copia

all’autorità fiscale solo il 19 ottobre 2015, quando la procedura esecutiva era

ormai in corso. Il ricorrente non ha dunque adempiuto l’onere di provare

l’invio della lettera del 2 maggio 2014.

D’altra parte, se anche la

lettera in discussione fosse stata inviata all’Ufficio a tale data, essa non

avrebbe comportato automaticamente un’ulteriore proroga del termine. A tale

riguardo, va ricordato che, mentre i termini stabiliti dalla legge sono

perentori, quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi

fondati (art. 192 cpv. 1 LT; “motivi sufficienti”, secondo l’art. 119 cpv. 2

LIFD, che esige pure che la domanda di proroga sia presentata prima della

scadenza). In considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni

citate (“possono essere prorogati”), l’autorità gode di un potere di

apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 8 ad

art. 119 LIFD, p. 1178). Se si tiene conto del fatto che il ricorrente aveva

già beneficiato di ben tre proroghe, per una durata complessiva di circa un

anno, è tutt’altro che certo che la quarta gli sarebbe stata concessa.

1.4.

Nella misura in cui si

riferisce alla decisione del 31 ottobre 2016, con la quale è stato dichiarato

irricevibile (subordinatamente respinto) il reclamo contro la diffida del 16

maggio 2014, il ricorso è pertanto respinto.

Considerandi

2.

Multa per violazione

degli obblighi di procedura

2.1

L’art. 206 cpv. 1 LT per

imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli

obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per

l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione

degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che contro

la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare per

iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla

notifica.

2.2

Nel caso in esame, la

multa disciplinare è stata inflitta al ricorrente con decisione del 17 giugno

2014, notificata per posta A Plus e recapitata il 20 giugno 2014, come risulta

dall’accertamento del recapito eseguito da La Posta.

Come già ricordato, questa

Corte ha trasmesso all’insorgente copia dell’accertamento in questione, attribuendogli

un termine per prendere posizione. Il contribuente ha affermato di non avere

mai contestato di non aver ricevuto l’invio in questione.

Il ricorrente non ha del

resto invocato alcun motivo di restituzione del termine di reclamo. Gli art.

192.

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano a tale riguardo esiste un motivo di

restituzione in intero del termine quando è provato che l’inosservanza del

termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o

altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

La decisione in questione

è stata contestata dal contribuente solo con la lettera del 29 agosto 2014,

indirizzata peraltro all’Ufficio esazione e condoni.

In queste circostanze, la

decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile

il reclamo contro la decisione del 17 giugno 2014, è ineccepibile.

2.3

Nel suo scritto del 2

gennaio 2017 alla Camera di diritto tributario, il contribuente sostiene che

l’annullamento della multa sarebbe giustificato dalla mancata risposta

dell’Ufficio di tassazione alla sua richiesta di proroga del 2 maggio 2014.

È chiaro tuttavia che tale

censura avrebbe dovuto essere sottoposta all’autorità fiscale con un reclamo

interposto nel termine di trenta giorni, come previsto dalla legge. Nel momento

in cui, con la lettera del 29 agosto 2014, egli ha contestato la multa, la relativa

decisione era già passata in giudicato.

In merito alla questione

della lettera del 2 maggio 2014, si rinvia alle considerazioni già proposte con

riferimento al reclamo contro la diffida del 16 maggio 2014 (v. supra,

consid. 1.3.4).

3.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: