80.2016.286
Procedura: reclamo, forma, firma manoscritta, non trasmissione via fax, non termine per sanatoria in caso di ricorso dell’ultimo giorno
23 gennaio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.286
Lugano
23 gennaio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 novembre 2016 contro la decisione del 17 maggio 2016 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Per l’inoltro della
dichiarazione d’imposta 2012 l’RS 1 ha concesso a RI 1 tre proroghe del
termine, l’ultima delle quali con scadenza il 31 marzo 2014. Non avendo il
contribuente adempiuto i suoi obblighi procedurali nel termine prorogato, il 15
aprile 2014 l’autorità fiscale gli ha inviato un richiamo e, il 15 maggio 2015,
lo ha diffidato, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per
violazione degli obblighi procedurali.
Il 16 giugno 2014, alle
17.59, il contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione un messaggio
FAX, nel quale ha fatto riferimento ad un precedente scritto del 2 maggio 2014,
con il quale avrebbe chiesto un’ulteriore proroga del termine per inoltrare la
dichiarazione, lamentando l’invio della diffida, con relativa tassa di fr.
50.–.
B. Con decisione del 17
giugno 2014, l’Ufficio di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di
fr. 100.– per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta 2012.
Il 22 agosto 2014,
l’Ufficio esazione e condoni ha inviato al contribuente una “diffida di
pagamento che precede la domanda di esecuzione”, attribuendogli un termine di
30 giorni per provvedere al pagamento della tassa per la diffida del 16 maggio
2014, della multa del 17 giugno 2014 e della tassa per la diffida di pagamento
stessa, per un totale di fr. 200.–.
Il 29 agosto 2014, il
contribuente si è rivolto all’Ufficio esazione e condoni, ritenendo “non
giustificato il pagamento degli importi che [gli] vengono richiesti”, avendo
“sempre giustificato” il ritardo nell’allestimento della dichiarazione
d’imposta, dovuto a problemi del fiduciario __________, “oberato di lavoro”.
C. Non avendo il
contribuente pagato i debiti in questione, l’Ufficio esazione e condoni ha
promosso la procedura esecutiva. Il giudice di pace del Circolo __________ ha
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RI 1, con decisione del
25 gennaio 2016.
Con sentenza del 2 giugno
2016, la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello ha
tuttavia accolto un ricorso dell’escusso, respingendo l’istanza di rigetto
dell’opposizione presentata dall’Ufficio esazione e condoni. Secondo la CEF, l’RS
1 avrebbe “dovuto esaminare lo scritto del 29 agosto 2014 quale reclamo contro
la multa e la diffida almeno dal profilo della sua ricevibilità temporale e
formale, e se del caso emettere una decisione formale d’irricevibilità, ciò che
ammette di non avere fatto”. Di conseguenza, la decisione del 17 giugno 2014,
con cui all’escusso era stata inflitta la multa, non poteva considerarsi passata
in giudicato. Neppure poteva essere rigettata l’opposizione per le tasse di
diffida, non essendo le diffide in questione state allegate all’istanza di
rigetto.
D. Con due distinti
scritti del 21 ottobre 2016, l’RS 1 ha attribuito al contribuente un termine di
dieci giorni “per giustificare e documentare compiutamente i motivi del
ritardo” nell’inoltro del reclamo contro la diffida del 16 maggio 2015 e contro
la multa del 17 giugno 2016.
Il contribuente ha
risposto con lettera del 28 ottobre 2016. Il reclamante ha in particolar modo
ribadito di aver richiesto un’ulteriore proroga, con lettera del 2 maggio 2014,
prima ancora che gli fosse notificata la diffida del 15 maggio 2014. Su
richiesta dello stesso Ufficio di tassazione, aveva trasmesso copia di tale
scritto con e-mail del 19 ottobre 2015.
Con due decisioni del 31
ottobre 2016, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibili i reclami
interposti dal contribuente contro le decisioni relative, rispettivamente, alla
tassa di diffida ed alla multa. In relazione alla prima, ha rilevato che il
reclamo, presentato mediante FAX, non adempiva i requisiti di forma e doveva
pertanto essere dichiarato irricevibile; in ogni caso doveva essere respinto
anche nel merito, per il fatto che il reclamante non aveva saputo provare di
aver chiesto un’ulteriore proroga, non avendo dimostrato di aver inviato lo
scritto del 2 maggio 2014. In relazione alla multa per violazione degli
obblighi di procedura, l’autorità fiscale ha constatato che il reclamo era
tardivo e che il reclamante non aveva addotto alcun motivo di restituzione del
termine.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della
diffida e della multa. Ripercorsa la cronologia dei fatti, sottolinea che
“nessuno dell’Ufficio Tassazioni, al ricevimento del [suo] fax [gli] ha mai
fatto presente la sua non validità” e afferma di non comprendere come mai siano
occorsi due anni per avere una decisione sui reclami.
F. Con scritto del 27 dicembre
2016, questa Corte ha trasmesso al ricorrente copia dell’accertamento,
intrapreso da La Posta il 13 dicembre 2016, in merito al recapito della
decisione del 18 giugno 2014, con cui gli è stata inflitta la multa.
All’insorgente è stato attribuito un termine per prendere posizione, con
l’avvertimento che, in caso di mancato riscontro, la Camera avrebbe deciso
sulla base degli atti.
Il ricorrente ha preso
posizione, con lettera del 3 gennaio 2017, nella quale sostiene di “non aver
mai asserito né contestato di non aver ricevuto l’invio del 18.06.2015, ma
bensì di aver richiesto con il [suo] scritto del 02.05.2014 un’ultima proroga
fino al 30.06.2014 e che a tale richiesta di proroga non h[a] mai ricevuto
nessuna risposta”. Conclude chiedendo “di essere udito”, nel caso in cui questa
Corte lo ritenesse opportuno.
Diritto
1. Diffida
1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l’irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera
confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato
dal contribuente il 16 giugno 2014, a causa dell’inosservanza del requisito
della forma scritta.
Secondo l’art. 206 cpv. 1
LT, applicabile anche al reclamo contro la diffida (art. 198 cpv. 5 LT), il
contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notificazione.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, in effetti, l’esigenza della forma scritta presuppone
che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione
che non è adempiuta da una trasmissione via fax; tale esigenza si giustifica
per motivi di sicurezza e per evitare il rischio di abusi (DTF 121 II 255
consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3).
Il ricorrente ha
contestato la diffida del 15 maggio 2014 con fax trasmesso all’Ufficio di
tassazione alle 17.59 del 16 giugno 2016. Ne consegue che non ha adempiuto il
requisito della forma scritta.
Nel ricorso, sostiene che
“nessuno dell’Ufficio Tassazioni, al ricevimento del [suo] fax [gli] ha mai
fatto presente la sua non validità”. Anche volendo ammettere che, per non
incorrere in un formalismo eccessivo l’autorità debba dare la possibilità al
ricorrente di sanare il vizio, nel caso in cui l’omissione sia involontaria
(sul tema cfr. la sentenza del TF 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3;
DTF 121 II 255 consid. 4a e 4b), va rilevato che l’insorgente ha atteso
l’ultimo giorno per impugnare la decisione, nel qual caso il vizio è
considerato irreparabile (cfr. la sentenza del TF 2C_610/2010 del 21 gennaio
2010, consid. 2.3).
La questione non merita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita, per il fatto che, come
l’autorità fiscale ha rilevato nella decisione impugnata, il reclamo doveva
essere respinto anche nel merito.
1.3.
1.3.1.
Secondo gli art. 198 cpv.
3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine. La legge tributaria precisa, a tale proposito, che per ogni
diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la
diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera
di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
1.3.2.
L’art. 19 del regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al
contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione
d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita
una tassa di fr. 50.–.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,
a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126).
1.3.4.
Nel caso in esame, come
visto, il reclamante ha contestato la diffida, facendo riferimento ad uno
scritto del 2 maggio 2014, con il quale aveva chiesto un’ulteriore proroga del
termine per l’inoltro della dichiarazione.
La lettera in questione
non risulta essere pervenuta all’Ufficio di tassazione, tanto è vero che, come
ricorda lo stesso contribuente nel suo ricorso, ne ha trasmesso copia
all’autorità fiscale solo il 19 ottobre 2015, quando la procedura esecutiva era
ormai in corso. Il ricorrente non ha dunque adempiuto l’onere di provare
l’invio della lettera del 2 maggio 2014.
D’altra parte, se anche la
lettera in discussione fosse stata inviata all’Ufficio a tale data, essa non
avrebbe comportato automaticamente un’ulteriore proroga del termine. A tale
riguardo, va ricordato che, mentre i termini stabiliti dalla legge sono
perentori, quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi
fondati (art. 192 cpv. 1 LT; “motivi sufficienti”, secondo l’art. 119 cpv. 2
LIFD, che esige pure che la domanda di proroga sia presentata prima della
scadenza). In considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni
citate (“possono essere prorogati”), l’autorità gode di un potere di
apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a cura
di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 8 ad
art. 119 LIFD, p. 1178). Se si tiene conto del fatto che il ricorrente aveva
già beneficiato di ben tre proroghe, per una durata complessiva di circa un
anno, è tutt’altro che certo che la quarta gli sarebbe stata concessa.
1.4.
Nella misura in cui si
riferisce alla decisione del 31 ottobre 2016, con la quale è stato dichiarato
irricevibile (subordinatamente respinto) il reclamo contro la diffida del 16
maggio 2014, il ricorso è pertanto respinto.
Considerandi
2.
Multa per violazione
degli obblighi di procedura
2.1
L’art. 206 cpv. 1 LT per
imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli
obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per
l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione
degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che contro
la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare per
iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica.
2.2
Nel caso in esame, la
multa disciplinare è stata inflitta al ricorrente con decisione del 17 giugno
2014, notificata per posta A Plus e recapitata il 20 giugno 2014, come risulta
dall’accertamento del recapito eseguito da La Posta.
Come già ricordato, questa
Corte ha trasmesso all’insorgente copia dell’accertamento in questione, attribuendogli
un termine per prendere posizione. Il contribuente ha affermato di non avere
mai contestato di non aver ricevuto l’invio in questione.
Il ricorrente non ha del
resto invocato alcun motivo di restituzione del termine di reclamo. Gli art.
192.
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano a tale riguardo esiste un motivo di
restituzione in intero del termine quando è provato che l’inosservanza del
termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
La decisione in questione
è stata contestata dal contribuente solo con la lettera del 29 agosto 2014,
indirizzata peraltro all’Ufficio esazione e condoni.
In queste circostanze, la
decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo contro la decisione del 17 giugno 2014, è ineccepibile.
2.3
Nel suo scritto del 2
gennaio 2017 alla Camera di diritto tributario, il contribuente sostiene che
l’annullamento della multa sarebbe giustificato dalla mancata risposta
dell’Ufficio di tassazione alla sua richiesta di proroga del 2 maggio 2014.
È chiaro tuttavia che tale
censura avrebbe dovuto essere sottoposta all’autorità fiscale con un reclamo
interposto nel termine di trenta giorni, come previsto dalla legge. Nel momento
in cui, con la lettera del 29 agosto 2014, egli ha contestato la multa, la relativa
decisione era già passata in giudicato.
In merito alla questione
della lettera del 2 maggio 2014, si rinvia alle considerazioni già proposte con
riferimento al reclamo contro la diffida del 16 maggio 2014 (v. supra,
consid. 1.3.4).
3.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: