80.2016.288
Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, cessione di quote fra terzi indipendenti poco più di un anno prima, successiva modifica della situazione economica, non riferimento a valore di mercato
4 marzo 2020Italiano31 min
coniugati, nel periodo fiscale 2013 erano alle dipendenze della società __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.288
80.2016.289
Lugano
4 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2 (
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° dicembre 2016 contro la decisione del 2 novembre 2016 in materia di IC
e IFD 2013.
Fatti
Fatti
A. RI 1 e RI 2,
coniugati, nel periodo fiscale 2013 erano alle dipendenze della società __________
(attiva nella fabbricazione ed il commercio di quadranti d’orologio, cfr. www.zefix.ch,
sito consultato il 20.1.2020), della quale detenevano 49 azioni, da loro
dichiarate al valore nominale di fr. 1'000.- cadauna. Sino al 19.12.2012 - data
della vendita del 51% del pacchetto azionario alla __________ - RI 1 deteneva
l’intero pacchetto azionario della società.
Nella dichiarazione
fiscale 2013, datata 31.3.2015 e trasmessa all’UT il 20.4.2015, indicavano un
reddito imponibile complessivo di fr. 56'741.- ed una sostanza imponibile
complessiva di fr. 1'370'788.-.
B. Con decisione di
tassazione del 12.5.2015, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT)
commisurava per l’IC, il reddito imponibile in fr. 278'800.- (determinante per
l’aliquota in fr. 286'400.-) e la sostanza imponibile in fr. 7'941'000.- (in
fr. 8'226'000.- quella determinante per l’aliquota). Tra le modifiche intraprese
da parte dell’autorità fiscale, rispetto alla dichiarazione, nei redditi vi era
una ripresa di vantaggi economici pari a fr. 10'000.- nell’ambito della
gestione della __________. Nel calcolo dell’imposta sulla sostanza, l’autorità
fiscale aveva aumentato il valore dei “Titoli e capitali da fr. 2'748'102.- a
fr. 9'495'402.- indicando, come motivazione: “Valore
imponibile delle azioni __________ rettificato in fr. 6'796'300.-“.
C. Con reclamo
9/11.6.2015 RI 1 insorgevano contro la decisione di tassazione IC/IFD 2013,
rappresentati da __________. Gli insorgenti censuravano la ripresa nei redditi
dei vantaggi economici derivanti dalla __________ nonché la valutazione delle
azioni di questa società. Per quanto riguardava, in particolare, la stima del
valore delle azioni della __________, il calcolo intrapreso dall’autorità fiscale
era definito “chimerico”, in ragione del fatto che i coniugi RI 1 detenevano il
pacchetto azionario di minoranza. I reclamanti indicavano anche: “Per la
vendita del 51% del pacchetto azionario come a vostra conoscenza hanno
incassato fr. 1'800'000.-, al limite per l’anno 2013, si potrebbe utilizzare
questa base”.
D. Il 27.6.2016, in
risposta ad una richiesta di precisazioni rivolta dall’UT ai contribuenti, __________
forniva degli elementi aggiuntivi al reclamo.
Secondo i contribuenti,
valore delle azioni della __________, stabilito in fr. 6'796'300.- per la quota
di minoranza, sarebbe stato il frutto di un calcolo “teorico”, che non teneva
in considerazione nessuna delle realtà che avevano condotto alla determinazione
del valore della società e ciò con riferimento alla vendita di azioni avvenuta
pochi mesi prima. A loro avviso, non sarebbe stato necessario riferirsi alla
Circolare n. 28, ritenuto come nel caso di specie pochi mesi prima vi fosse
stata una vendita di azioni ed era quindi possibile “fondarsi sul valore di
mercato constatato, venendo meno la giustificazione di dover ricorrere alla
stima del valore intrinseco delle azioni”.
Gli insorgenti definivano
inoltre “anomalo” il risultato conseguito dalla società nel 2013, in quanto si scostava
considerevolmente da quello sia del 2012 che del 2014.
Secondo i reclamanti, la
vendita del 51% del pacchetto azionario al prezzo di fr. 1'800'000.- era stata
preceduta da un’analisi approfondita della situazione patrimoniale e reddituale
dell’azienda da parte degli acquirenti. Il valore pattuito doveva pertanto “essere
assimilato e considerato a tutti gli effetti una vera e propria «quotazione»”.
In considerazione del
fatto che detenevano una partecipazione minoritaria nella __________ e che non
esercitavano alcuna influenza determinante nella società, ritenevano
giustificata una riduzione del valore del pacchetto azionario del 30%.
E. Il 30.6.2016 l’UT si
rivolgeva all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG)
sottoponendo la questione del valore delle azioni della __________. Con scritto
del 5.9.2016, l’UTPG trasmetteva al Consiglio di amministrazione della __________
(nel quale al tempo RI 1 sedeva in veste di delegato, con diritto di firma
individuale) una “valutazione dei titoli non quotati per l’imposta sulla
sostanza al 31.12.2013”. Secondo la stima effettuata dall’UTPG, il singolo
valore di un’azione della __________ al 31.12.2013 era pari a fr. 138'100.-. Il
risultato era stato ottenuto applicando il “Modello 1 secondo CM 7 e 8 (motivo:
valore standard Cantone)”.
F. Con decisione del
2.11.2016, l’UT accoglieva il reclamo limitatamente alla ripresa dei vantaggi provenienti
dalla __________ per fr. 10'000.-. Per quanto concerneva invece la
determinazione del valore dei titoli della __________, l’autorità fiscale
riteneva corretta la stima di fr. 138'100.- per azione, così come calcolato
dall’UTPG. In particolare l’autorità fiscale indicava che la valutazione era
stata effettuata sulla base della Circolare CSI n. 28 del 28 agosto 2008
concernente la stima dei titoli non quotati.
Nel merito della richiesta
dei contribuenti, di stimare il valore delle azioni sulla base della
compravendita intervenuta con la __________, secondo l’UT la data del contratto
di vendita era di molto antecedente alla valutazione della sostanza, tanto più
che il prezzo di vendita era stato fissato sulla base delle risultanze del
bilancio al 31.12.2011. Secondo le stesse Istruzioni (art. 2 cpv. 5), inoltre, ci
si poteva basare sul prezzo di vendita effettivo solo “aussi longtemps que
la situation économique de la société n’aura pas considérablement changé”. Nel
caso della __________, la cifra d’affari era aumentata considerevolmente tra il
2011 e il 2012 (+ 50.8%) e tra il 2012 e il 2013 (+ 34.8%). Anche l’utile netto
aveva seguito la medesima evoluzione. Motivo per il quale, per determinare il
valore venale delle azioni della __________, bisognava, secondo l’UT applicare
la Circolare 28, secondo cui “la valeur vénale correspond à la valeur
intrinsèque et se détermine en règle générale d’après les règles d’estimation
des présentes Instructions”.
Per le società operative
quali la __________, le Istruzoni imponevano il metodo di calcolo misto, che
pondera due volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza.
Da ultimo, in merito alla
possibilità per i detentori di quote minoritarie di beneficiare di una
riduzione forfettaria del 30% sul valore delle azioni, l’UT specificava come
tale riduzione non fosse ammessa quando la società distribuisce un dividendo
adeguato, come nel caso di specie.
G. Con ricorso del 1.12.2016,
i coniugi RI 1, sempre per il tramite di __________, contestano la decisione su
reclamo. Ribadiscono di aver venduto il 51% delle azioni della __________, a
fine dicembre 2012, alla __________), che da tempo era il principale cliente
della società ticinese (nel 2010 e nel 2011 il 97% della cifra d’affari della __________
era stata realizzata con il cliente in questione). Il contratto di
compravendita, come già indicato in sede di reclamo, prevedeva un prezzo di fr.
1'800'000.- per l’acquisto del 51% delle azioni. Le parti avevano anche
sottoscritto un patto parasociale, secondo cui il trasferimento del residuo 49%
delle azioni avrebbe dovuto essere effettuato tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2020.
Secondo il contratto parasociale, __________ avrebbe avuto l’obbligo di
acquistare tramite diritto di opzione put concesso a RI 1 il 49% delle azioni
di __________ e, nel contempo, il contribuente avrebbe avuto l’obbligo di
vendere tramite opzione call concessa a __________ la totalità delle azioni
ancora in suo possesso. Il prezzo avrebbe dovuto essere stabilito come segue:
patrimonio netto al 31.12.2018 + EBIT medio dei tre esercizi fiscali
precedenti. Ad ogni modo, il prezzo non avrebbe potuto essere inferiore a fr.
1'400'000.-.
Gli insorgenti contestano
l’applicazione alla fattispecie della Circolare n. 28, ma ritengono che
“l’accettazione della valutazione fiscale di tali azioni come da circolare 28
implic[hi] una passività a carico del sig. __________ in data 31.12.2013”,
proprio perché i venditori hanno concesso agli acquirenti un’opzione call.
Chiedono subordinatamente
che venga riconosciuta la riduzione forfettaria del 30% per le partecipazioni
minoritarie (il valore del 49% di __________ dovrebbe pertanto essere fissato,
ai fini dell’imposta sulla sostanza al 31.12.2013 in fr. 4'736'830.-).
H. Nelle sue
osservazioni del 12.12.2016, l’UT si riconferma nella decisione dedotta in
giudizio e precisa che i patti parasociali tra azionisti non hanno alcuna
influenza sul valore intrinseco della società e quindi sul valore delle azioni
ai fini dell’imposta sulla sostanza.
Con replica del
2.1.2017 i ricorrenti ritengono per contro che si debba tenere in
considerazione il patto parasociale ed il diritto di opzione, in quanto, per
valutare il valore della sostanza, si applica l’art. 47 LT, secondo il quale
oggetto dell’imposta è la sostanza netta.
I. Con scritto
23.1.2020, la Camera ha chiesto all’UTPG di trasmettere la valutazione dei
titoli della __________ al 31.12.2012 e copia degli incarti fiscali e delle
relative decisioni dal 2011 ad oggi. Ai ricorrenti, è stata invece richiesta copia
del contratto di compravendita della rimanente parte delle azioni di __________.
Il 27/28.1.2020
l’UTPG ha inviato gli incarti fiscali richiesti relativi alla __________ come
pure la “Valutazione dei titoli non quotati per l’imposta sulla sostanza al
31.12.2012”, secondo la quale il valore fiscale di un’azione era pari a fr.
70'400.-.
Con missiva 11/12.2.2020 __________
ha trasmesso copia del contratto di vendita del 28.11.2017, con cui RI 1 ha
venduto, al prezzo di fr. 2'375'000.-, le rimanenti 49 azioni al portatore del
valore di nominali fr. 1'000.- cadauna della __________ alla __________
(società alla quale la __________ si era fusa, il 26.6.2013; ndr. la __________
f ).
Diritto
1. Il ricorso
deve preliminarmente essere dichiarato irricevibile in quanto presentato in
materia di IFD: l’oggetto del contendere è l’imposta sulla sostanza delle
persone fisiche, imposta non prelevata a livello federale. Motivo per cui, in
quanto presentato anche per l’IFD il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Regolata dagli art. 13 e
14.
LAID, l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche ha per oggetto la
sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che si determina secondo le regole
di stima previste dall’art. 14 LAID. Giusta l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza
è stimata al suo valore venale; il valore di reddito può essere preso in
considerazione in modo appropriato. La LAID non prescrive un metodo di
valutazione preciso. In questo contesto, i Cantoni dispongono pertanto di un
importante spazio di manovra: sia nella scelta del metodo di calcolo
applicabile per determinare il valore venale stesso che per definire, visto il
carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura
occorra considerare anche il valore di reddito (sentenza 2C_826/2015 del 5
gennaio 2017 consid. 4.1.).
2.2
Secondo la Legge
tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), nella versione applicabile alla
fattispecie, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale
(art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari
(art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le
disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a
società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto
di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del
loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).
2.3
La Circolare n. 28, che
contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista
dell’imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte,
che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l’Amministrazione federale
delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l’ultima
delle quali è datata 28 agosto 2008. In base alla giurisprudenza resa dopo
l’entrata in vigore della LAID, prevedendo delle regole unificate di stima dei
titoli non quotati in un ambito nel quale i Cantoni hanno un ampio potere di
apprezzamento, le menzionate istruzioni sono uno strumento di armonizzazione
orizzontale, che concretizza l’art. 14 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_826/2015 del 5
gennaio 2017 consid. 4.1.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3;
2C_952/2010 del 29 marzo 2011 consid. 2.1.; 2C_800/2008 del 12 giugno 2009
consid. 5.2., Dzamko-Locher/Teuscher,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ediz., Basilea
2016, n. 11 ad art. 14 LAID). Nel merito, la giurisprudenza precisa
inoltre che queste istruzioni prendono in considerazione gli elementi
determinanti per la valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per
stimare le società in vista dell’imposizione dei loro azionisti (sentenza
2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013
consid. 3.1.3 e 2C_504/2009 del 15 aprile 2010 consid. 3.3.). In via di
principio, è quindi corretto riferirsi a tale Circolare per la valutazione dei
titoli non quotati (sentenze 2C_1173/2016 del 22.5.2017, 2C_11/2017 dell’11
gennaio 2017 consid. 5.1. e 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.;
sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019).
3.
3.1.
3.1.1
Oggetto del ricorso è
l’applicabilità o meno delle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera delle
imposte concernente la valutazione dei titoli non quotati (Circolare 28 del 28
agosto 2008) in merito alla società __________. In sostanza i ricorrenti
ritengono che, vista l’esistenza di un contratto di compravendita del 51% delle
azioni stipulato il 19.12.2012, si debba prendere come riferimento il prezzo di
fr. 1'800'000.- corrisposto dalla __________, nell’ambito di una vendita tra
terzi indipendenti.
3.1.2
Di
avviso contrario l’UT secondo cui due sarebbero le ragioni che si oppongono a
prendere come riferimento il prezzo relativo al trasferimento del 51% del
pacchetto azionario di __________. Una è legata al lasso di tempo intercorso
tra la vendita e la data determinante per la valutazione (e meglio il
31.12.2013). Infatti, secondo l’autorità fiscale: “Nel
caso in esame la data del contratto è parecchio antecedente alla data
determinante (più di un anno), senza dimenticare che il prezzo di vendita è
stato fissato sulla base delle risultanze del bilancio al 31.12.2011 (quindi
addirittura due anni prima della data determinante)”.
Inoltre, sempre secondo
l’UT, per poter prendere come valore determinante il prezzo reale di
trasferimento può essere mantenuto come riferimento a patto che la situazione
economica della società non sia considerevolmente modificata. In questo senso,
il fisco precisava, sempre basandosi sulle citate Istruzioni alla Circolare n.
28:
“Per l’applicazione di questa direttiva i parametri
indicati dal Commentario, sia dal profilo pratico che della giurisprudenza,
sono alquanto chiari: determinante per conoscere se la situazione economica di
una società si sia modificata o meno, sono le variazioni della cifra d’affari e
dell’utile netto. Il
Commentario, a titolo di esempio, indica che: « Une augmentation du
chiffre d’affaires de 8% avec, dans le même temps, une augmentation du bénéfice
net à hauteur de 107%, représente un changement essentiel. Dans un tel cas, le
prix du trasfert, qui avait été payé il y a plus de deux ans entre tiers
indépendants, n’est alors plus applicable ». Nel caso della __________ la cifra d’affari è
aumentata considerevolmente tra il 2011 e il 2012 (+ 50.8%) e tra il 2012 e il
2013.
(+ 34.8%); anche l’utile netto segue la stessa evoluzione: aumento del
471.0% tra il 2011 ed il 2012 e dell’89% tra il 2012 e il 2013”.
3.1.3
Si tratta pertanto
preliminarmente di verificare se l’UT ha correttamente ritenuto che, nel caso
di specie non si dovesse far capo, per la valutazione dei titoli di __________,
al prezzo di trasferimento pattuito tra i contribuenti e la __________.
3.2
Le già evocate istruzioni
della Conferenza fiscale svizzera stabiliscono che, per i titoli non quotati
per i quali non è noto alcun corso, il valore venale si determina in base alle
regole di valutazione previste dalle istruzioni stesse. Si può derogare all’applicazione
delle disposizioni contenute nella Circolare n. 28, nel caso in cui vi è una
migliore conoscenza del valore di mercato oppure le circostanze del caso
concreto lo impongono (cfr. sentenze TF 2C_1168/2013 consid. 3.5. e 3.6. del
30.6.2014, 2C_309/2013 del 18.9.2013 consid. 3.6.).
Nelle Istruzioni viene anche
precisato che, se tali titoli sono stati oggetto di una cessione importante fra
terzi indipendenti, il valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto.
Tale valore sarà mantenuto fintantoché la situazione economica della società
non sarà cambiata in modo rilevante. La stessa regola vale per i prezzi pagati
dagli investitori per ragioni di finanziamento o in occasione di un aumento di
capitale (cfr. Istruzioni citate, n. 2).
In altri termini, in linea
di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore
intrinseco delle azioni, cioè la valutazione non viene intrapresa dall’esterno
(sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla
rispettiva quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima o
poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi
indipendenti, si può rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si
conosce proprio il valore venale dei titoli (Sramek,
in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a
ediz., Muri-Berna 2015, n. 11 ad § 50, p. 824).
La condizione perché possa
essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si
tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del
prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le
parti contraenti (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo del 14 maggio 2008 n. SB.2007.00097, in StE 2009 B 52.42 n. 5, consid.
2.4).
Questa Camera ha già avuto
occasione di decidere che un contribuente, che nel mese di aprile dell’anno
seguente il periodo fiscale determinante ha venduto le proprie azioni ad un
prezzo nettamente superiore al valore intrinseco precedentemente determinato
dall’autorità fiscale, non può contestare l’applicazione del valore di mercato,
ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, tanto più che nel contratto di
compravendita le parti si riferivano proprio al valore alla fine del periodo
fiscale (sentenza CDT n. 80.2008.54 del 6 dicembre 2010, in RtiD I-2011 n.
11t). In un altro caso, ricordato che ci si può discostare dal valore calcolato
dall’autorità fiscale se si è verificata in prossimità del giorno determinante
una cessione fra terzi indipendenti, questa Corte ha escluso che basti, a tal
fine, un trasferimento di quote fra azionisti; nel caso concreto, era avvenuta
nell’ambito di una divisione ereditaria (sentenza CDT n. 80.2012.127 del 6
febbraio 2013, in RtiD II-2013 n. 9t).
3.3
3.3.1
Emerge dalla
giurisprudenza e dalle Istruzioni (Circolare n. 28) che queste ultime non
vengono applicate nel caso in cui il valore venale dei titoli può essere
determinato tramite un trasferimento rappresentativo oppure sostanziale tra terzi.
La transazione può essere posteriore alla data determinante. Il Tribunale
federale ha applicato tale principio per delle transazioni realizzate sino a
sette mesi dopo la data determinante (sentenze TF 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013
del 14.1.2015 consid. 5.3.2.; 2C_504/2009 del 15.4.2010; 2A_590/2002 del
22.5.2003).
3.3.2
Nel Commentario 2019 alle
Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati (cfr. sito
internet https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Dokumente/Kreisschreiben/KS28_Kommentar_2019_V20191213_FR_20200210.pdf,
consultato il 24.2.2020), viene fatto il punto della situazione – a livello
giurisprudenziale – in relazione alla cifra 2 punto 5, secondo la quale nel
caso in cui i titoli di società non quotate in borsa e delle quali non si
conosce alcuna valutazione, sono stati oggetto di un trasferimento sostanziale
degli stessi tra terzi indipendenti, allora il valore venale da prendere in
considerazione corrisponde al prezzo di acquisto. Si può derogare a tale
principio in casi particolari ove ciò è giustificato dall’analisi dell’insieme
delle circostanze determinanti. Il valore così determinato sarà mantenuto sino
a che la situazione economica della società non viene considerevolmente
modificata.
Nel commentario si
spiegano i concetti di “trasferimento sostanziale”, di “cambiamento considerevole
della situazione economica”, di “titoli regolarmente negoziati”, di
“trasferimento tra terzi indipendenti”, di “presa in considerazione del prezzo
fissato nell’ambito di una transazione anteriore oppure posteriore alla data
determinante”.
3.4
3.4.1
Come
già ricordato in precedenza, l’autorità fiscale ritiene che il prezzo del 51%
del pacchetto azionario, venduto il 19.12.2012 a fr. 1'800'000.- non possa
essere preso in considerazione, a motivo che, dal trasferimento in questione
alla data determinante, e meglio il 31.12.2013, sia passato un lasso di tempo
eccessivo.
3.4.2
Nel Commentario 2019 si
può leggere, a pagina 6 della versione francese, che né la Circolare n. 28, né
la giurisprudenza del Tribunale federale hanno precisato cosa si debba
intendere per tempo massimo da ritenere tra la data determinante per la
valutazione del valore dei titoli e la data della vendita. Tale lacuna non
permette ad ogni modo di poter concludere che il lasso di tempo possa essere
illimitato e ciò in considerazione del fatto che il passaggio di un lungo
periodo di tempo comporta, in regola generale, una modifica sostanziale della
situazione economia di un’impresa come pure del contesto economico. Per ragioni
sistematiche è parso dunque opportuno fissare un termine massimo e considerare
che le vendite di titoli che vengono operate all’infuori di tale lasso di tempo
– stabilito in 1 anno - non devono essere prese in considerazione, e ciò senza
esaminarne i dettagli.
Nelle Istruzioni si cita,
a sostegno di tale termine, una sentenza del Tribunale amministrativo del
Canton Zurigo (SB.2017.00116 del 21.2.2018), nella quale i giudici zurighesi
hanno considerato che il periodo di 15 mesi tra la data determinante e la
vendita della partecipazione fosse un lasso di tempo troppo lungo, mentre
sarebbe stato adeguato uno di 12 mesi (cfr. sentenza citata consid. 3.1.3).
3.4.3
Nel caso in esame, si può
lasciare aperta la questione se sia eccessivo il lasso di tempo intercorso tra
la vendita effettuata il 19.12.2012 e la data determinante, ovvero 31.12.2013 –
invero di pochi giorni superiore all’anno – poiché nel caso concreto, come si
dirà di seguito, è intervenuta una modifica nella situazione economica della
società, tale per cui il prezzo pattuito il 19.12.2012 non può più essere preso
in considerazione.
3.5
3.5.1
Come visto, l’altro motivo
per il quale l’autorità fiscale ha ritenuto che non sia più determinante il
prezzo di vendita pagato è il fatto che, dalla vendita del 19.12.2012, la
situazione economica della __________ è notevolmente mutata. Vi sarebbe stato
un incremento sia dell’utile sia della cifra d’affari. In particolar modo, il
fisco ha citato l’esempio esposto nella Circolare n. 28, nella quale si ritiene
che l’aumento della cifra d’affari dell’8%, con, allo stesso tempo un aumento
dell’utile del 107%, rappresenti una modifica essenziale della situazione
economica della società. Nella decisione su reclamo, l’autorità fiscale sostanzia,
dati alla mano, la modifica sostanziale della cifra d’affari e dell’utile tra
il 2011 ed il 2012, come anche tra il 2012 ed il 2013 di __________.
Occorre pertanto comparare
i dati di bilancio del 2012 (anno della vendita di una parte del pacchetto
azionario) e del 2013.
3.5.2
Paragone cifra d’affari
2012.
– 2013
Dal conto economico del
2012.
emerge come i ricavi da forniture e prestazioni erano stati di fr. 6'516'794.-.
Dai dati del 2013, i ricavi erano di fr. 8'786'556.-. Nel 2013 si ha pertanto
un aumento della cifra d’affari del 34.8 %, come rettamente accertato da parte
dell’autorità fiscale.
3.5.3
Paragone utile
d’esercizio 2012 - 2013
Dal conto economico del
2012, si evince come l’utile d’esercizio sia stato indicato in fr. 966'269.-.
Nel 2013 l’utile era stato di fr. 1'827'228.-. Nel 2013 si ha pertanto un
aumento dell’utile, secondo i dati di bilancio dell’89.1%.
3.5.4
Si deve pertanto
concludere come sia intervenuta, nel 2013, un’importante modifica della
situazione economica della __________ – molto verosimilmente condizionata anche
all’acquisto del pacchetto azionario da parte di una società legata al marchio __________
(cfr. articolo tratto dal quotidiano online la __________ del 3, consultato il
22.1.2020) -, tale per cui, come giustamente rilevato dall’UT non si poteva più
prendere quale riferimento, per la valutazione da compiere il 31.12.2013, il
prezzo pattuito il 19.12.2012 per la vendita del 51% delle azioni della
società.
4.
4.1.
Si tratta infine di
verificare se la valutazione dei titoli al 31.12.2013 sia stata effettuata
correttamente da parte dell’autorità fiscale che ha applicato la Circolare n.
28.
I ricorrenti ritengono in
sostanza che, seguendo quanto indicato dalla precitata Circolare, dovrebbero
poter far valere, nella sostanza, una passività di fr. 5'048'521.-. Per motivare
questa richiesta ricorsuale si appoggiano al patto parasociale concluso con la
controparte.
In particolar modo, nel
ricorso specificano che l’accettazione della valutazione fiscale eseguita in
applicazione della Circolare 28 implicherebbe una “passività a carico del
sig. RI 1 in data 31.12.2013. (…) L’Ufficio di tassazione considera un valore
venale per azione di __________ di CHF 138'100, per un valore totale imponibile
in capo al sig. RI 1 di CHF 6'766'900.-. Tuttavia il sig. RI 1 si è impegnato
concedendo un’opzione call a cedere il restante 49% ad un prezzo prefissato
come segue: Patrimonio netto a 31.12.2018 + EBIT medio dei tre esercizi fiscali
precedenti. In base al metodo di valutazione definito nell’accordo parasociale
risulta al 31.12.2013 un valore del 49% delle azioni di CHF 1'718'378.-“.
Secondo i ricorrenti, la
concessione di un’opzione call (che avrebbe potuto essere esercitata dalla
società __________ nel caso in cui al 31.12.2018 il valore venale del 49% di __________
fosse stato superiore rispetto al valore determinato dalla formula contenuta
nel contratto) corrisponderebbe ad una passività al 31.12.2013 di CHF
5'048'521.-, pari alla “(…) differenza tra la valutazione fiscale del 49% di
__________ di CHF 6'766'900.- e l’obbligo di vendere in base all’opzione call
ceduta a CHF 1'718'378.- calcolati in base alla formula prevista nel
contratto”. Motivo per il quale, gli insorgenti ritengono che l’importo di
fr. 5'048'521.- debba essere dedotto dalla sostanza.
4.2
Patto parasociale del
19.12.2012
4.2.1
Ora, come correttamente
rilevato altresì dall’UT in sede di osservazioni al ricorso, facendo
riferimento alla Circolare n. 28, i patti parasociali fra azionisti non hanno
alcuna influenza sul valore intrinseco della società e quindi sul valore delle
azioni ai fini dell’imposta sulla sostanza.
Al punto 2 capoverso 4
delle Istruzioni viene infatti esplicitamente indicato come, per i titoli non
quotati per i quali non si conosce alcun corso, il valore venale corrisponde al
valore intrinseco e si determina secondo le regole di stima delle Istruzioni. I
contratti di diritto privato, come ad esempio i patti parasociali, che
restringono la trasmissibilità dei titoli, non hanno alcuna influenza sulla
valutazione dei titoli.
Pure nel Commentario alla
Circolare n. 28, nella sua versione 2019, viene ribadito il concetto e viene menzionata
della giurisprudenza cantonale in merito, che illustra i motivi per i quali non
devono essere presi in considerazione (tra i quali pure quello che tali patti
parasociali possono essere sciolti in qualsiasi momento mediante un accordo
corrispondente). Nel Commentario si indica che prescindere dai patti
parasociali per la valutazione dei titoli è corretto dal punto di vista legale.
Questa conclusione viene pure basata su una sentenza del Tribunale di ricorso
fiscale (Steuerrekursgericht) del Canton Zurigo (ST.2015.35 del
21.10.2015), nella quale i giudici zurighesi hanno respinto la richiesta degli
azionisti di valutare i titoli secondo quanto stabilito nel patto parasociale, argomentando
che in tali accordi non viene preso in considerazione il valore intrinseco
della società (consid. 2 d bb).
4.2.2
Come già ricordato in
precedenza, questa Camera non vede motivo di scostarsi dalla Circolare n. 28 e
dal relativo Commentario, ritenuto come il Tribunale federale, nella propria
giurisprudenza (cfr. sentenza TF 2C_309/2013 del 18.9.2013, consid. 3.5.) ha
indicato che è corretto riferirsi alle Circolari, a condizione che queste
contengano una concretizzazione convincente delle normative legali. Tale
situazione esiste in ambito di valutazione fiscale, motivo per il quale il
Tribunale federale, nella sua prassi, si riferisce nelle proprie valutazioni
alla Circolare n. 28, quantomeno in ambito di imposizione delle persone fisiche
(cfr. anche sentenze 2C_881/2008 del 24.6.2010 consid. 2.3.; 2C_504/2009 del
15.4.2010
consid. 3.3.).
Ne discende pertanto come
non possa essere seguita la tesi dei ricorrenti che chiedono di dedurre una
“passività” sulla sostanza al 31.12.2013, ritenuto che nella Circolare viene
espressamente indicato che nella valutazione dei titoli non ci si deve riferire
ai patti parasociali ed agli accordi di acquisto/vendita stipulati tra gli
azionisti a dipendenza dell’andamento economico della società.
4.3
Correttezza della
valutazione dei titoli effettuata dall’UT sulla base della Circolare 28.
4.3.1
I ricorrenti non censurano
di per sé il metodo di valutazione seguito da parte dell’autorità fiscale per
la determinazione del valore dei titoli.
Dalla disamina della
valutazione della __________ effettuata da parte dell’UTPG emerge che è stato
applicato il “modello 1 secondo CM 7 e 8 (motivo: valore standard Cantone)”.
4.3.2
Secondo la nota marginale
nr. 7 della Circolare 28 delle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera
delle imposte, i conti annuali servono come base per stabilire il valore di reddito.
Per determinare il valore di reddito, vi sono a disposizione due modelli:
·
Modello 1: I conti annuali (n) e (n-1) servono da base per il
calcolo;
·
Modello 2: I conti annuali (n), (n-1) e (n-2) servono da base per
il calcolo.
Ogni Cantone sceglie uno
dei due modelli come standard cantonale. La società stimata ha il diritto di
richiedere l’applicazione dell’altro modello al Cantone competente per la
stima. La società rimane poi legata al modello scelto per i cinque anni
seguenti.
4.3.3
Nel commentario alla
Circolare (edizione 2019, consultabile sul sito internet
http://www.steuerkonferenz.ch) in merito alla nota marginale nr. 7,
relativamente alla possibilità di scelta tra i modelli di stima viene indicato
come la possibilità di optare per uno dei due modelli non deve avere come scopo
quello di aumentare oppure di ridurre il valore venale da determinare. Tale
possibilità non è infatti data ai detentori dei diritti di partecipazione. La
società deve essere, invece, in grado di scegliere costantemente il metodo di
stima che si rivela essere il più appropriato alla sua situazione reale. Se la
società non fa uso del suo diritto di scelta, si reputa che la stessa abbia
optato per il modello standard del Cantone di domicilio. Il detentore della
totalità dei diritti di partecipazione non dispone di per sé di alcun diritto
di scelta in relazione al modello di stima, sino a che non riesce a dimostrare
che il modello utilizzato conduce ad un valore venale oggettivamente
insostenibile. Se il detentore riesce ad apportare la prova, il metodo di stima
può essere rivisto, con la collaborazione della società, secondo la nota
marginale 5 della Circolare 28.
La nota marginale 5 della
Circolare indica che le istruzioni sono applicabili unicamente nel caso in cui
l’insieme degli elementi necessari per stabilire la stima è conosciuto. È
raccomandato all’autorità che procede alla stima di negoziarla con la
direzione, un membro del Consiglio di amministrazione oppure ogni altra persona
preposta nel caso in cui i documenti messi a disposizione (conti annuali,
dossier di tassazione) non permettono di valutare la situazione economica di
una società.
4.3.4
Il Canton Ticino ha adottato
come standard cantonale il modello 1 (v. Commentario alla Circolare nr. 28
versione 2019, p. 13).
4.4
4.4.1
La nota marginale n. 8
della Circolare n. 28 prevede che il valore di reddito si ottiene
capitalizzando l’utile netto degli esercizi determinanti aumentato oppure
diminuito delle riprese oppure delle deduzioni menzionate alla nota marginale
n. 9. Nel modello n. 1 l’utile netto dell’ultimo esercizio (n) è preso in
considerazione due volte.
4.4.2
Non risulta dagli atti che
la società abbia fatto richiesta di applicazione del modello n. 2, secondo cui
si prendono in considerazione i tre esercizi precedenti (cfr. nota marginale 8
punto 2). Dagli atti richiamati dall’UTPG emerge invero che la valutazione dei
titoli non quotati per l’imposta sulla sostanza, trasmessi al Consiglio di
Amministrazione della __________, è sempre stata effettuata secondo il modello
1.
(cfr. anni dal 2012 al 2017).
4.5
Motivo per il quale non vi
è ragione di scostarsi dalla valutazione fiscale operata applicando la
Circolare n. 28, così come preconizzato dalla costante giurisprudenza dell’Alta
Corte.
5.
5.1.
5.1.1
Da ultimo i ricorrenti
chiedono, in via subordinata, la riduzione forfettaria del 30% sulle azioni a
favore del contribuente, detentore della quota minoritaria di __________ al
31.12.2013, in applicazione delle cifre 61 e seguenti della Circolare n. 28.
5.1.2
In merito a tale
richiesta, già sottoposta all’UT, l’autorità fiscale si era così espressa nella
decisione su reclamo:
“Per quanto riguarda invece la possibilità, per i
detentori di quote minoritarie, di beneficiare di una riduzione forfetaria del
30% sul valore delle azioni, si osserva che tale riduzione non è ammessa quando
la società distribuisce un dividendo adeguato. Un dividendo è considerato
adeguato quando il rapporto tra il rendimento del titolo e il suo valore venale
è almeno pari al tasso di riferimento calcolato sulla base di quanto previsto
dalla marginale 63 delle citate Istruzioni. Nella fattispecie, per il calcolo
del rendimento alla data della valutazione delle azioni (31.12.2013), ci si
deve basare sulla media dei dividendi distribuiti nel corso dell’ultimo anno
(2013) e dell’anno precedente (2012). Nel 2012 la società ha distribuito un
dividendo di fr. 11'050 per azione, mentre nel 2013 non ne ha distribuiti. Il
dividendo medio distribuito nei due anni risulta quindi essere di fr. 5'225.-
per azione. Considerato come il valore venale di un’azione sia di fr. 138'100,
il relativo rendimento che ne deriva è pari al 4% (superiore al tasso di
riferimento dell’1.6% valido per il 2013). Di conseguenza, il dividendo
incassato non può essere qualificato come non adeguato ai sensi della Circolare
CSI no. 28 (…), ragione per cui la riduzione forfetaria del 30% non può essere
concessa”.
5.2
5.2.1
Secondo la cifra 61
capoverso 1 della Circolare n. 28, si tiene conto, tramite una riduzione
forfettaria, dell’influenza ridotta esercitata da parte di un azionista
minoritario nella direzione della società oppure nell’adozione delle decisioni
durante l’assemblea generale, come anche della trasmissibilità ristretta delle quote
sociali. Il capoverso 2 della cifra 61 prevede ad ogni modo che contratti di
diritto privato, quali i patti parasociali fra azionisti che ostacolano la trasmissibilità
dei titoli, rimangono senza influenza sulla valutazione degli stessi. Se il
valore dei titoli viene calcolato applicando la cifra 2, capoverso 4 della
Circolare, si può far valere – riservato quanto disposto alle cifre seguenti -
una deduzione forfettaria del 30%.
5.2.2
Alla cifra 62 capoverso 1 viene
in particolar modo indicato che la deduzione forfettaria viene accordata a
tutte le partecipazioni inferiori oppure uguali al 50% del capitale sociale.
Determinanti sono i rapporti di partecipazione alla fine del periodo fiscale.
Il capoverso 3 della cifra 62 specifica che la deduzione forfettaria non viene
accordata dal momento in cui il detentore di una partecipazione minoritaria
esercita un’influenza determinante (diritto d’amministrazione comune [v. in
caso di coniugi e partner registrati], addizione dei titoli [p. es. in caso di
titoli trasferiti fiduciariamente a terzi, titoli sui quali il contribuente ha
un diritto di usufrutto, ecc.], diritto di veto in una Sagl).
5.3
5.3.1
Secondo la cifra 63
capoverso 1 della Circolare, nel caso in cui il contribuente riceve un adeguato
dividendo, la deduzione non viene accordata. Al capoverso 2 della Cifra 63 come
pure nel Commentario alla Circolare n. 28 viene illustrato come si fa a
stabilire se un dividendo è adeguato.
5.3.2
Si tratta pertanto di
verificare se il dividendo, ricevuto nel 2012 da RI 1, pari a fr. 1'105'000.-,
sia o meno adeguato ai sensi della Circolare ed impedisca l’applicazione della
riduzione forfettaria del 30%.
5.3.3
Secondo la Circolare un
dividendo è considerato adeguato quando il rapporto tra il rendimento del
titolo e il suo valore venale è almeno pari al tasso di riferimento calcolato
sulla base della Cifra 63 della Circolare.
Nella decisione su reclamo
l’UT ha correttamente mostrato il calcolo per stabilire l’adeguatezza del
dividendo.
L’autorità fiscale, per
determinare il rendimento del titolo, ha ritenuto che nel 2012 era stato
distribuito un dividendo pari a fr. 1'105'000.- (e meglio fr. 11'050.- per
azione) mentre che, nel 2013 __________ non aveva distribuito alcun dividendo.
L’UT ha pertanto correttamente ritenuto che il rendimento medio (cfr. cifra 63
cpv. 3 della Circolare) fosse pari a fr. 5'525.- per azione. Considerato come,
nel 2013, il valore venale di ogni singola azione era stato stabilito, secondo
i criteri della Circolare in fr. 138'100.- per azione, il rendimento che ne
deriva è del 4%: è perciò superiore al tasso di riferimento dell’1.6% per il
2013.
(cfr. Commentario alla Circolare, versione in francese 2014, p. 75).
5.4
Per i motivi sovra
esposti, l’UT ha applicato in maniera corretta la Circolare n. 28, concludendo
come non potesse essere concessa la deduzione forfettaria del 30%. La decisione
su reclamo merita pertanto piena tutela.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella misura in cui
concerne l’IFD, il ricorso è irricevibile.
1.2. Nella
misura in cui concerne l’imposta cantonale, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 5’500.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: