80.2016.29
Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, non per lontananza dal domicilio in seguito a separazione dal coniuge
27 giugno 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.29
Lugano
27 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 febbraio 2016 contro la decisione del 15 gennaio 2016 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
- nel termine, prorogato al
30 settembre 2015, i coniugi RI 1 e __________ non hanno inoltrato la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014;
- dopo aver inviato ai
contribuenti un richiamo (16 ottobre 2015) e una diffida (17 novembre 2015),
con decisione del 16 dicembre 2015 l’RS 1 ha inflitto loro una multa
disciplinare di fr. 300.– per violazione degli obblighi di procedura;
- il 5 gennaio 2016 RI 1 ha
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, sottoscritta anche dalla moglie, ed
ha interposto reclamo contro la multa disciplinare, argomentando che il ritardo
non era dovuto a cattiva volontà, “ma a una situazione familiare complessa che
non [gli] consentiva l’accesso ai documenti di cui avev[a] bisogno”;
- l’Ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo con decisione del 15 gennaio 2016, nella quale ha rilevato
che, nel termine assegnato tramite diffida, non era “stata presentata la
dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga” e
che la dichiarazione era stata inoltrata solo dopo la scadenza del termine e
dopo la multa;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della sanzione,
ammettendo di aver “consegnato con colpevole ritardo la dichiarazione d’imposta
2014”, ma ribadendo che la causa era da ricondurre ad “una situazione famigliare
a dir poco complessa” e cioè alla separazione dalla moglie, in corso in quei
mesi;
- l’insorgente sottolinea
che nello stesso periodo l’Ufficio di tassazione gli ha inviato i conguagli per
le imposte dei periodi fiscali 2012 e 2013 e osserva che nessuno ha
giustificato il ritardo dell’Ufficio di tassazione e soprattutto nessuno è
stato multato per questo.
Diritto
- chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.
10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché l'autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte
condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
Considerandi
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se
compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella fattispecie, il
ricorrente non contesta di avere violato i suoi obblighi di collaborazione, ma
riconosce al contrario di aver “consegnato con colpevole ritardo la
dichiarazione d’imposta 2014”;
- il contribuente riconduce
tuttavia il ritardo ad “una situazione famigliare a dir poco complessa”, cioè alla
separazione dalla moglie, che l’avrebbe tenuto lontano da casa nel periodo
determinante;
- pur comprendendo i disagi
legati alla situazione familiare, gli stessi non sono tuttavia sufficienti per
giustificare l’annullamento della sanzione: in primo luogo, come ha rilevato
anche l’autorità di tassazione nella decisione impugnata, i problemi descritti non
hanno certo impedito al ricorrente o alla moglie di chiedere un’ulteriore
proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione; in secondo luogo, non
risulta neppure che l’insorgente abbia comunicato all’autorità di tassazione l’intervenuta
separazione e l’eventuale trasferimento di domicilio;
- si ricorda poi al ricorrente
che, secondo la legge, i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano
in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo le
leggi sulle imposte dirette (cfr. art. 113 cpv. 1 LIFD e art. 186 cpv. 1 LT);
- non era dunque
esclusivamente a suo carico l’obbligo di redigere e inoltrare la dichiarazione
d’imposta e, d’altronde, proprio per questa ragione anche la multa è stata
inflitta ad entrambi i coniugi;
- per quanto attiene infine
al ritardo nella notificazione delle tassazioni dei periodi precedenti, che il
ricorrente rimprovera all’Ufficio di tassazione, basti considerare che la legge
non prevede alcun termine entro il quale l’autorità deve concludere l’esame
delle dichiarazioni inoltrate ed adottare una decisione di tassazione, con il
solo limite della prescrizione del diritto di tassare, che sopravviene in
cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD e art. 193
cpv. 1 LT);
- il ricorso si rivela
pertanto infondato e come tale deve essere respinto;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: