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Decisione

80.2016.29

Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, non per lontananza dal domicilio in seguito a separazione dal coniuge

27 giugno 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- nel termine, prorogato al

30 settembre 2015, i coniugi RI 1 e __________ non hanno inoltrato la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014;

- dopo aver inviato ai

contribuenti un richiamo (16 ottobre 2015) e una diffida (17 novembre 2015),

con decisione del 16 dicembre 2015 l’RS 1 ha inflitto loro una multa

disciplinare di fr. 300.– per violazione degli obblighi di procedura;

- il 5 gennaio 2016 RI 1 ha

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2014, sottoscritta anche dalla moglie, ed

ha interposto reclamo contro la multa disciplinare, argomentando che il ritardo

non era dovuto a cattiva volontà, “ma a una situazione familiare complessa che

non [gli] consentiva l’accesso ai documenti di cui avev[a] bisogno”;

- l’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo con decisione del 15 gennaio 2016, nella quale ha rilevato

che, nel termine assegnato tramite diffida, non era “stata presentata la

dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere una proroga” e

che la dichiarazione era stata inoltrata solo dopo la scadenza del termine e

dopo la multa;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della sanzione,

ammettendo di aver “consegnato con colpevole ritardo la dichiarazione d’imposta

2014”, ma ribadendo che la causa era da ricondurre ad “una situazione famigliare

a dir poco complessa” e cioè alla separazione dalla moglie, in corso in quei

mesi;

- l’insorgente sottolinea

che nello stesso periodo l’Ufficio di tassazione gli ha inviato i conguagli per

le imposte dei periodi fiscali 2012 e 2013 e osserva che nessuno ha

giustificato il ritardo dell’Ufficio di tassazione e soprattutto nessuno è

stato multato per questo.

Diritto

- chiunque, nonostante

diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe

giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.

10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché l'autorità fiscale

possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte

condizioni:

• l'una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

Considerandi

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;

Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996

p. 483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se

compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nella fattispecie, il

ricorrente non contesta di avere violato i suoi obblighi di collaborazione, ma

riconosce al contrario di aver “consegnato con colpevole ritardo la

dichiarazione d’imposta 2014”;

- il contribuente riconduce

tuttavia il ritardo ad “una situazione famigliare a dir poco complessa”, cioè alla

separazione dalla moglie, che l’avrebbe tenuto lontano da casa nel periodo

determinante;

- pur comprendendo i disagi

legati alla situazione familiare, gli stessi non sono tuttavia sufficienti per

giustificare l’annullamento della sanzione: in primo luogo, come ha rilevato

anche l’autorità di tassazione nella decisione impugnata, i problemi descritti non

hanno certo impedito al ricorrente o alla moglie di chiedere un’ulteriore

proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione; in secondo luogo, non

risulta neppure che l’insorgente abbia comunicato all’autorità di tassazione l’intervenuta

separazione e l’eventuale trasferimento di domicilio;

- si ricorda poi al ricorrente

che, secondo la legge, i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano

in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo le

leggi sulle imposte dirette (cfr. art. 113 cpv. 1 LIFD e art. 186 cpv. 1 LT);

- non era dunque

esclusivamente a suo carico l’obbligo di redigere e inoltrare la dichiarazione

d’imposta e, d’altronde, proprio per questa ragione anche la multa è stata

inflitta ad entrambi i coniugi;

- per quanto attiene infine

al ritardo nella notificazione delle tassazioni dei periodi precedenti, che il

ricorrente rimprovera all’Ufficio di tassazione, basti considerare che la legge

non prevede alcun termine entro il quale l’autorità deve concludere l’esame

delle dichiarazioni inoltrate ed adottare una decisione di tassazione, con il

solo limite della prescrizione del diritto di tassare, che sopravviene in

cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD e art. 193

cpv. 1 LT);

- il ricorso si rivela

pertanto infondato e come tale deve essere respinto;

- tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: