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Decisione

80.2016.290

Reddito imponibile o esente: sussidio a giovane medico per ricerca e formazione all’estero, non sussidio d’assistenza

23 ottobre 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe __________,

nel periodo fiscale litigioso, era padre di due figli minorenni (nati nel 2005

e nel 2008), ai quali, oltre alla coniuge separata, doveva versare i contributi

di mantenimento. Di formazione medico specialista FMH in __________, dal 1°

gennaio al 30 giugno 2013, ha esercitato la sua attività professionale come medico

capo clinica presso l’__________ (di seguito __________), percependo un reddito

netto di fr. 114’960. Dal 1° luglio 2013 fino al 30 giugno 2015, ha intrapreso una

formazione complementare della durata di due anni, e meglio un’attività di

ricerca e di formazione continua, presso l’__________, __________ (senza un

rapporto di lavoro), finalizzata ad assumere in seguito un ruolo nell’ambito

della chirurgia pediatrica presso l’__________ e all’avanzamento della propria

carriera accademica. Per il soggiorno di ricerca e di formazione, ha ottenuto una

borsa di studio dell’ammontare di complessivi fr. 120'000.–, finanziati dall’__________

di __________ (fr. 40'000.–), dall’__________ (fr. 30'000.–) e dall’__________ __________

__________ (__________) (fr. 50'000.–), da cui sono stati esclusi i contributi sociali

(in assenza di un rapporto di lavoro tra le parti). RI 1, dal canto suo, si è

impegnato a pubblicare tre ricerche con il nome di __________ (al più tardi

entro il 30 giugno 2016) e ad assumere, al termine della formazione a __________,

l’incarico di medico capo clinica del reparto di __________ __________ presso

l’__________, della durata minima di tre anni e in stretta collaborazione con

l’__________ (con il diritto di rimborso, in caso di inottemperanza) [cfr.

convenzione del 21 giugno 2013 tra l’__________ e RI 1]. Il finanziamento della

formazione a __________, oltre alla borsa di studio di cui sopra, prevedeva anche

che il contribuente facesse capo a "fondi propri" (cfr. copia convenzione

d’intenti del 15 maggio 2013 annessa allo scritto del 20 dicembre 2016 del dr.

med. RI 1). Nel 2013, il contribuente, a tale titolo, ha ricevuto l’importo di

fr. 49'975.– da parte dell’__________ (cfr. certificato di salario 2013 del 2

aprile 2014 nell’incarto fiscale 2013).

B. Nella dichiarazione

d’imposta 2013, il contribuente ha in particolare dichiarato di non aver

percepito alcun reddito da attività dipendente e di non esercitare alcuna

attività, indicando "studente" come attività accessoria. Ha postulato

diverse deduzioni.

Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 9 marzo 2016, l’RS 1 ha in

particolare aggiunto, sia per l’IC, sia per l’IFD, quale reddito da attività

dipendente principale fr. 164'935.– ("Valori secondo certificato di

salario al netto dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e II° pilastro").

C. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 29 marzo 2016, nel quale ha evidenziato

di aver beneficiato, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 31 giugno

2015, di un congedo non pagato e, per l’anno 2013, di una borsa di studio, dell’ammontare

di fr. 50'000.–, postulandone la deduzione.

L’autorità fiscale ha

respinto il reclamo, con decisione del 2 novembre 2016. Nella motivazione

allegata, valida sia per l’IC, sia per l’IFD, ha precisato quanto segue:

Nel

2013 oltre ad uno stipendio netto di fr. 114960 versato dall’__________ il

dott. RI 1 ha ricevuto un compenso di (fr.) 49975 dallo stesso istituto quale

borsa di studio per lo svolgimento di due anni di ricerca e formazione presso

l’__________.

Con

reclamo del 29 marzo 2016 il dott. RI 1 ha chiesto l’esonero delle imposte per

il versamento citato.

Secondo

dottrina e giurisprudenza l’esenzione delle borse di studio dipende dalle

seguenti condizioni: l’esistenza o meno di una controprestazione, la situazione

d’indigenza del beneficiario e che quindi la prestazione versata abbia lo scopo

di sostenerlo.

A

giudizio dell’ufficio di tassazione nel caso in esame non sono dati i

presupposti per ottenere l’esenzione. Infatti gli accordi presi con l’__________

prevedono una serie di controprestazioni: pubblicare almeno tre ricerche in

nome dell’__________ entro il 30.06.2016, e lavorare due anni (recte tre

anni) presso l’__________ in stretta collaborazione con l’__________. Per

questi motivi l’ufficio di tassazione conferma la decisione del 09.03.2016.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, completato con scritto del 20

dicembre 2016, RI 1 chiede, in via principale, di considerare la somma di fr.

49'975.– come reddito esente da imposta ai sensi dell’art. 23 lett. d

LT, di riconoscere in deduzione l’importo complessivo di fr. 80'350.– a titolo

di spese professionali e non, come indicato nel gravame, e di riformare di

conseguenza la decisione impugnata, con protesta di tasse e spese; in via

subordinata, di riconoscere l’importo complessivo di fr. 93'994.– a titolo di "spese

legate alla formazione effettuata oltre alle altre spese indicate nei

considerandi" da porre in deduzione dal reddito imponibile, con protesta

di tasse e spese. Ritiene in particolare che la sua indigenza sarebbe pacifica,

che nell’ambito degli accordi presi non sarebbe prevista alcuna

controprestazione e che detti accordi non sarebbero, ad oggi, adempiuti.

Postula inoltre la deduzione delle spese professionali e non, riguardo ai primi

sei mesi dell’anno, avendo svolto un’attività professionale presso l’__________.

Nell’ipotesi in cui non si dovesse ammettere la postulata deduzione, chiede di

riconoscere le spese sostenute in relazione al soggiorno di ricerca e di

formazione e di altre spese dell’ammontare di complessivi fr. 93'994.–.

E. Nelle proprie

osservazioni del 6 febbraio 2017, l’Ufficio giuridico della Divisione delle

contribuzioni, ha in particolare proposto di accogliere parzialmente il ricorso

e di modificare la decisione impugnata, ammettendo un’ulteriore somma di fr. 14'400.–

a titolo di deduzione dal reddito imponibile, e indicando, nel dettaglio, le spese

riconosciute.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 15 cpv. 1

LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e

unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di

uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione

del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).

L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una

clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un

elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644

= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Ne consegue che ogni

reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

1.2.

L’art. 24 lett. d

LIFD menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta, i sussidi

d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati.

Per l’imposta cantonale,

l’art. 23 lett. d LT esenta dall’imposta i sussidi d’assistenza

provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di

prima infanzia, le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per

conseguire un titolo di studio o professionale.

2. 2.1.

L’Ufficio di tassazione ha

considerato imponibile il compenso di fr. 49'975.–, versato nel 2013 dall’__________

a favore del dr. med. RI 1, a titolo di borsa di studio, per il soggiorno di

formazione e ricerca presso un ente ospedaliero di __________. Secondo il

contribuente, invece, tale finanziamento rientrerebbe fra i sussidi

d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, che la legge esenta

dall’imposta.

2.2.

Il Tribunale federale si è

occupato dell’imposizione dei sussidi del Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca

scientifica (di seguito FNS) in una sentenza del 28 aprile 2008 (n.2A.103/2007

e 2C_715/2007, in StE 2008 B 26.23 n. 1 = RF 2008 p. 773 = RDAF 2008 II 364 =

ZStP 2008 p. 291), che concerneva il caso di una giurista, che aveva ottenuto

un finanziamento di 225'000.– franchi per tre anni, perché realizzasse un

progetto di ricerca finalizzato all’abilitazione per l’insegnamento.

Essenzialmente, la

sentenza dell’Alta Corte lascia aperta la questione della qualifica precisa

della natura di reddito di cui si tratta, limitandosi ad escludere che

l’importo ricevuto dalla ricorrente potesse essere esentato dall’imposta sul

reddito quale sussidio d'assistenza proveniente da fondi pubblici o privati

(articoli 24 cpv. 1 lett. d LIFD e 7 cpv. 4 lett. f LAID).

Infatti, perché un

sussidio sia esente occorre che sia finalizzato all’assistenza, cioè che sia

erogato ad una persona indigente. Vi rientrano pertanto solo le borse di studio

in senso stretto (cfr. la sentenza citata, consid. 2.1).

Nel caso esaminato, il Tribunale

federale ha rilevato che si trattava di un sussidio versato ad una ricercatrice

in vista della sua carriera scientifica e che la situazione finanziaria della

richiedente non era un criterio per l’attribuzione del finanziamento (consid.

2.2).

La sentenza si confronta

poi con la Circolare n. 8 del 25 febbraio 1971 dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni (AFC), che sottolinea essere ancora applicabile e secondo

cui sono imponibili “i sussidi personali, per quanto costituiscano degli stipendi”;

essi “consentono alle Università svizzere e ad altre istituzioni di assicurarsi

i servizi di scienziati particolarmente qualificati per lo sviluppo della

ricerca scientifica”. La circolare considera per contro non imponibili “le

borse, designate talvolta anche contributi per le giovani leve”.

L’Alta Corte giustifica la

differenza di regime prevista per le borse di studio in senso stretto, da una

parte, e i sussidi personali per ricercatori, dall’altra. Le prime sono infatti

versate a giovani, che di solito hanno meno di 33 anni e che vogliono terminare

la tesi di dottorato o uno studio postdiploma (p. es. LL.M.); essendo

all’inizio della loro carriera professionale, non dispongono di solito di

redditi e pertanto i sussidi ricevuti servono essenzialmente a coprire le loro

spese di mantenimento piuttosto modeste. Si tratta dunque di borse in senso

stretto, che possono essere qualificate “sussidi d’assistenza provenienti da

fondi pubblici”. I sussidi personali invece sono versati a ricercatori progrediti,

solitamente più anziani, che dispongono di un’esperienza professionale e di

migliori competenze scientifiche; il loro scopo è di incoraggiare i candidati

idonei ad affrontare la carriera accademica; l’ammontare delle prestazioni è

anche superiore a quello delle borse; non si tratta pertanto di sussidi

d’assistenza (sentenza cit., consid. 2.3.2).

Il Tribunale federale rinuncia

dunque a qualificare i sussidi come reddito dell’attività lucrativa dipendente

(o indipendente), ma osserva che ciò non basta ancora ad escludere che si

tratti di un reddito imponibile secondo la clausola generale. Sottolinea

comunque lo stretto legame che il regolamento dei sussidi del FNS stabilisce

fra il finanziamento e la prestazione del ricercatore, per concludere che i

contributi erogati non possono essere considerati versamenti gratuiti o “a

fondo perso” e neppure delle borse, dal momento che i beneficiari

particolarmente qualificati non sono in linea di principio indigenti. Stabilito

che il contributo erogato alla ricorrente dal FNS rientra fra i redditi

imponibili secondo la clausola generale, l’Alta Corte conclude affermando che,

in considerazione della corrispondenza del regime fiscale in materia di imposta

cantonale e di imposta federale diretta, le disposizioni delle leggi cantonali

devono essere interpretate conformemente a quelle della legge federale, poiché

altrimenti sarebbe violato il postulato dell’armonizzazione verticale (sentenza

cit., consid. 2.3.4).

2.3.

In un’altra sentenza, di

poco più recente, il Tribunale federale ha poi precisato il campo

d’applicazione delle disposizioni legali che esentano dall’imposta sul reddito

i sussidi d’assistenza (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF

66/2011 p. 506).

I giudici hanno

sottolineato dapprima che dalle versioni tedesca e italiana della legge risulta

in modo più chiaro che la disposizione in questione mira anzitutto a esentare

dall’imposta l’aiuto alle persone svantaggiate o bisognose, i relativi sussidi

provenienti in generale da fondazioni, associazioni caritative o altre entità

che perseguono fini disinteressati di pura utilità pubblica. Si tratta pertanto

di un’esenzione fondata su motivazioni di carattere socio-politico, che si

prefigge di far pervenire integralmente al destinatario le prestazioni versate

allo scopo di sfuggire ad una situazione di indigenza o di bisogno (“Notlage”).

La sentenza prende poi

atto delle critiche rivolte in dottrina all’esenzione in questione, che sarebbe

causa di ineguaglianze. Immaginando due contribuenti che si trovassero in una

simile situazione economica precaria, quello che percepisce redditi provenienti

da prestazioni d’assistenza sarebbe indebitamente avvantaggiato rispetto a

quello che consegue redditi professionali, poiché questi ultimi sono

imponibili. Gli autori in questione auspicano pertanto, de lege ferenda,

l’esenzione generale di un importo corrispondente al minimo vitale, mediante

deduzioni sociali o mediante l’aliquota. Il Tribunale federale ha concluso

lasciando aperta la questione, in quanto l’art. 190 Cost. lo obbliga comunque

ad applicare il diritto federale vigente. Ha tuttavia sottolineato che,

nell’interpretazione dell’art. 24 lett. d LIFD, avrebbe cercato di

ridurre il più possibile le disparità di trattamento che questa norma poteva

generare (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506,

consid. 4.1).

In seguito, la Corte ha

stabilito a quali condizioni è data l’esenzione:

·

il beneficiario deve trovarsi in una situazione di disagio (stato

di bisogno, Bedürftigkeit);

·

l’entità (di diritto pubblico o privato) che eroga le prestazioni

lo deve fare allo scopo di venire in aiuto del beneficiario (motivo di

assistenza, Unterstützung);

·

il versamento deve avere un carattere disinteressato e non

oneroso, cioè dal beneficiario non deve essere pretesa alcuna controprestazione

o contropartita (gratuità, Unentgeltlichkeit)

(DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506, consid. 4.3; v. anche RtiD I-2012 p. 677 ss.).

2.4.

Nella sentenza del 26

maggio 2014 (decisione TF n.2C_74/2014 e n.2C_78/2014), l’Alta Corte,

richiamando le summenzionate decisioni, ha in particolar modo riconfermato, quali

motivi di esenzione dell’imposta sul reddito, i criteri cumulativi dello stato

di bisogno, del motivo di assistenza e della gratuità, in relazione al versamento

di una borsa di studio dal FNS, dell’ammontare di fr. 21'350.–, a favore del

ricorrente. In quello specifico caso, dopo aver analizzato alcune disposizioni

del regolamento del FNS sulla concessione dei sussidi, il Tribunale federale è

giunto alla conclusione che il sussidio erogato dal FNS soggiaceva a un numero

importante di condizioni che impedivano di considerare gratuito il versamento.

L’art. 24 lett. d LIFD non poteva dunque trovare applicazione (sentenza

cit., consid. 3.1. e 3.2.).

2.5.

Tornando al caso qui posto

a giudizio, il 15 maggio 2013 l’__________, __________, e il dr. med. RI 1, hanno

concluso una "convenzione d’intenti in merito al co-finanziamento della

formazione complementare" che quest’ultimo si apprestava ad affrontare "…

presso l’__________ durante il periodo giugno 2013 - giugno 2015". Dalla

convenzione emerge in particolare la durata della formazione (due anni, di cui

dodici mesi di ricerca e dodici mesi di esperienza clinica), il finanziamento

mediante fondi propri del dr. med. RI 1 e fondi elargiti dall’__________ (fr.

40'000.–), dall’__________ e dall’__________ __________ (Dipartimento di __________).

Da parte sua, il dr. med. RI 1 si è impegnato "…a portare a buon fine la

propria formazione presso l’__________ e, a formazione conclusa, a trasferirsi

a __________ con un incarico di medico capo clinica, presso l’__________,

servizio di __________ __________ per una durata minima di 3 anni". In

caso di inottemperanza, il medico si è impegnato, a determinate condizioni, al

rimborso del finanziamento (cfr. copia convenzione d’intenti del 15 maggio 2013

annessa allo scritto del 20 dicembre 2016 del dr. med. RI 1).

Il 21 giugno 2013, l’__________

e il dr. med. RI 1 hanno pattuito un accordo intitolato "__________",

avente per oggetto una formazione complementare della durata di due anni, e

meglio un soggiorno di ricerca e di formazione continua, presso il predetto

ente ospedaliero __________ (senza un rapporto di lavoro), dal 1° luglio 2013

fino al 30 giugno 2015, allo scopo di assumere in seguito un ruolo nell’ambito

della __________ __________ presso l’__________ e di avanzare nella propria

carriera accademica. Come visto in narrativa, per tale periodo di ricerca e di

formazione, è stato pattuito un finanziamento a favore dell’insorgente di

complessivi fr. 120'000.–, elargiti dall’__________ di __________ (fr. 40'000.–),

dall’__________ (fr. 30'000.–) e dall’__________ (__________) (fr. 50'000.–),

esclusi i contributi sociali (in assenza di un rapporto di lavoro tra le parti).

RI 1, dal canto suo, si è impegnato a pubblicare tre ricerche con il nome di __________

(al più tardi entro il 30 giugno 2016) e ad assumere, al termine della

formazione, l’incarico di medico capo clinica del reparto di __________ __________

presso l’__________, per la durata minima di tre anni e in stretta

collaborazione con l’__________ (con il diritto di rimborso, in caso d’inottemperanza)

[cfr. convenzione del 21 giugno 2013 tra l’__________ e RI 1]. Dal certificato

di salario riguardante l’anno 2013, rilasciato il 2 aprile 2014 dall’__________,

risulta che il ricorrente, nel periodo fiscale litigioso, ha percepito un

salario netto di fr. 164'935.–, di cui fr. 49'975.– inerenti alla summenzionata

borsa di studio ("Stipendium"), mentre l’importo restante è in

connessione con l’attività lavorativa da lui svolta, come medico capo clinica,

dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 presso l’__________ (cfr. ricorso del 2

dicembre 2016, p. 2). L’insorgente ha prodotto uno scritto dell’8 dicembre

2015, attestante che egli ha lavorato come ricercatore presso l’ente ospedaliero

__________ dal mese di luglio 2013 al mese di luglio 2014. Dall’atto di

assunzione per medici capi-clinica del 25 febbraio 2015, risulta inoltre (in considerazione

degli accordi raggiunti) che il dr. med. RI 1 è stato assunto a tempo

determinato, dal 1° luglio 2015 con scadenza il 30 giugno 2018, come medico

capo clinica presso l’__________ di __________.

In queste circostanze – tenuto

conto della summenzionata giurisprudenza del Tribunale federale e ritenuto in

particolare che il ricorrente ha percepito nel 2013 un contributo

dell’ammontare di fr. 49'975.– in stretta connessione con il soggiorno di

formazione e di ricerca a __________, impegnandosi contrattualmente a fornire

una controprestazione (in particolare mediante la conclusione della formazione __________,

la pubblicazione di tre ricerche in nome dell’__________ e l’assunzione

dell’incarico di medico capo clinica presso l’__________ di __________ per la

durata minima di tre anni) – in casu non è adempiuta la condizione

cumulativa della gratuità, come peraltro rettamente rilevato dall’Ufficio

giuridico nelle proprie osservazioni del 6 febbraio 2016. Già solo per questo

motivo, il contributo in questione elargito all’insorgente non può beneficiare

dell’esenzione giusta l’art. 24 lett. d LIFD.

A ciò va aggiunto che, nel

periodo fiscale litigioso, il ricorrente, oltre al suindicato importo, ha percepito

un reddito da attività dipendente di ben fr. 114'960.– (reddito peraltro da lui

nemmeno indicato nella relativa dichiarazione d’imposta). Non si può dunque

ritenere, nonostante abbia dovuto versare alimenti a favore del coniuge

separato (fr. 38'400.–) e a favore dei due figli minorenni (fr. 24'000.–), che

egli si trovava in una situazione di disagio (stato di bisogno). Non si può neppure

sostenere che l’__________ abbia erogato l’importo di fr. 49'975.– perseguendo

uno scopo di assistenza, per prestare aiuto al dr. med. RI 1 (quale terza

condizione cumulativa), il quale, nel 2013, non si trovava agli inizi della sua

carriera professionale. Trattasi, come detto, di un sussidio finalizzato

all’assunzione di ruolo di medico capo clinica presso l’ente ospedaliero di __________

e all’avanzamento della carriera accademica, mediante il finanziamento di una

formazione continua e di ricerca della durata di due anni. Giova del resto

ricordare che nella "convenzione d’intenti" del 15 maggio 2013, le

parti avevano pattuito il finanziamento della formazione anche da parte

dell’insorgente mediante fondi propri. Ne discende che la prestazione erogata,

nel 2013, dall’__________ di fr. 49'975.– a favore del dr. med. RI 1 non può

beneficiare dell’esenzione, non essendo adempiute le condizioni cumulative di

cui all’art. 24 lett. a LIFD.

Nell’ambito del diritto

fiscale armonizzato che regola l’imposizione diretta a livello federale,

cantonale e comunale, la nozione di esonero corrisponde ai concetti utilizzati

dalla LIFD. L’art. 7 cpv. 4 lett. f LAID e, per il Canton Ticino, l’art.

23 lett. d LT, esonerano dall’imposta i sussidi d’assistenza che

provengono da fondi pubblici o privati. Ne consegue che le considerazioni

sviluppate per l’IFD, si applicano, in ugual modo, all’IC (decisione TF n.

2C_74/2014 e 2C_78/2014 del 26 maggio 2014 consid. 4., applicabile per analogia).

Sotto questo profilo, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.

Nell’ipotesi in cui

l’insorgente dovesse disattendere le condizioni pattuite nella convenzione del

21 giugno 2013 e nell’ipotesi in cui dovesse rimborsare all’__________ una

parte della quota della borsa di studio percepita, egli avrà, se del caso, la

facoltà di presentare un’istanza di revisione (a determinate condizioni) della

relativa decisione di tassazione.

3. Il dr. med. RI 1

chiede l’ammissione della deduzione delle spese sostenute in connessione con la

sua attività professionale esercitata come medico capo clinica presso l’__________

dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 e con la formazione eseguita a __________ dal

1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013. Postula la deduzione forfettaria di fr.

12'000.– per gli appartamenti presi in locazione a __________ (fr. 800.–

mensili) e a __________ (€ 1'760.– / fr. 2'112.– mensili), la deduzione di fr.

3'000.– per spese per i pasti (sia a __________, sia a __________), la

deduzione di fr. 2'000.– per le spese per il rientro a domicilio a __________ da

__________ per esercitare il diritto di visita con i figli presso i nonni (fr.

80.– per ogni trasferta in treno sull’arco di sei mesi), la deduzione di fr.

528.– per spese di trasporto domicilio-luogo di lavoro (__________) e le spese

per il rientro a domicilio da __________ (ogni due settimane/diritto di visita

con i figli) di fr. 4'416.– (andata e ritorno __________, fr. 368.– x 12), la

deduzione di altre spese professionali effettive ["non necessariamente

legate al periodo di permanenza a __________, ma non considerate nella

tassazione 2013 (non dichiarate poiché l’esenzione era data come presupposto di

base)"], ovverossia l’importo di fr. 3'000.– per il conseguimento dell’attestato

FMH ("già considerato nella decisione di tassazione") e fr. 600.– per

"le tasse ricorrenti, sempre relative all’esercizio della professione

medica". Postula inoltre la deduzione di fr. 5'200.– per oneri

assicurativi, cui vanno aggiunte le deduzioni già riconosciute nella decisione

impugnata, per un ammontare complessivo di fr. 93'994.–.

3.1.

L’autorità fiscale, nella

decisione del 2 novembre 2016 (IC 2013), ha riconosciuto all’insorgente, a

titolo di spese professionali, complessivamente fr. 3'850.–, di cui fr. 150.–

per spese abbonamento metà prezzo, fr. 700.– per spese bicicletta, ciclomotore,

motoleggera e fr. 3'000.– per spese professionali effettive. Ha inoltre ammesso

fr. 38'400.– per gli alimenti versati al coniuge separato e fr. 24'000.– per

alimenti per figli minorenni. Le deduzioni concesse dall’autorità fiscale

ammontano dunque a complessivi fr. 66'250.–.

3.2.

Per quanto concerne l’attività

professionale esercitata dall’insorgente come medico capo clinica presso l’__________,

nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2013, nelle osservazioni

del relativo certificato di salario risulta che egli ha lavorato al 60% ["Teilzeitbeschäftigung

(60.00%)"].

Vengono riconosciuti, come

postulato, fr. 4'800.– (fr. 800.– mensili x 6 mesi) per spese supplementari per

doppia economia domestica in applicazione dell’art. 6 cpv. 1 e cpv. 2 del Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2013 (del 19 dicembre 2012) [di seguito Decreto].

Il datore di lavoro del

ricorrente, nel certificato di salario dell’anno 2013, ha crociato la casella G

"Pasti alla mensa / buoni pasto". Il ricorrente, allora medico capo

clinica alle dipendenze dell’__________, svolgeva un lavoro a turni (diurni e notturni).

Il dipendente ha dunque beneficiato di agevolazioni legate ai pasti, che impone

di dimezzare la deduzione forfettaria, calcolata su sei mesi (fr. 1'600.–), a

fr. 800.–, in applicazione dell’art. 5 cpv. 3 del Decreto (spese supplementari

per doppia economia domestica) [cfr., anche, decisione del 27 ottobre 2015, inc.

CDT 80.2014.337/338]. Vengono inoltre ammessi fr. 2'000.– per spese di

trasporto (in treno) per il rientro settimanale al domicilio, come postulato e come

ammesso dall’Ufficio giuridico, nonostante non abbia prodotto i relativi

giustificativi. Per quanto attiene alla postulata deduzione di fr. 600.– per le

tasse ricorrenti in connessione con l’esercizio della sua professione medica,

sono ammessi fr. 230.– per il pagamento della tassa annuale quale membro

dell’associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica (“VSAO

Jahresmitgliedschaft”) e fr. 405.– per il pagamento della tassa annuale quale

membro FMH (“FMH Jahresmitgliedschaft”) [cfr. doc. 3 e doc. 5 annessi allo

scritto del 20 dicembre 2016].

3.3.

Per quanto concerne invece

il soggiorno di ricerca e di formazione a __________, dal 1° luglio 2013 al 31

dicembre 2013, vengono riconosciuti fr. 6’000.– (fr. 1’000.– mensili x 6 mesi)

per spese supplementari per doppia economia domestica in applicazione dell’art.

6 cpv. 2 del Decreto (secondo cui è ammessa in particolare la deduzione

dell’effettivo costo fino a un massimo di fr. 1'000.– per l’affitto di un

monolocale o di un appartamento munito di cucina).

Non viene invece ammesso nulla

a titolo di spese supplementari per doppia economia domestica in applicazione dell’art.

5 cpv. 4 del decreto (secondo cui se al luogo di lavoro il contribuente dispone

di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti

o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non

ha alcuna spesa supplementare), tenuto anche conto della ripartizione

dell’onere della prova, per cui è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Dal mese di luglio

2013.

fino al 31 dicembre 2013 il dr. med. RI 1 ha esercitato la sua attività

lavorativa come ricercatore in un laboratorio presso l’__________ (cfr., nel

dettaglio, doc. D, copia scritto dell’8 dicembre 2015 annesso al presente

ricorso). Da ciò si può desumere, in assenza di un documento rilasciato dal

proprio datore di lavoro attestante il contrario, che egli abbia lavorato a turni

regolari. Inoltre l’appartamento preso in locazione dall’insorgente (doc. L

annesso al presente ricorso) si trovava a meno di un chilometro di distanza a

piedi dall’ente ospedaliero (secondo ViaMichelin: 0.6 km). Egli poteva dunque

consumare un pasto principale al proprio domicilio.

Non vengono neppure

riconosciute le spese di trasporto dall’appartamento preso in locazione al

luogo di lavoro (__________), quantificati dal ricorrente in fr. 528.– (€ 73.–

mensili, pari a fr. 88.– mensili), essendo, come visto, l’appartamento in

questione, poco distante dall’ente ospedaliero e raggiungibile a piedi. Tale

deduzione non può del resto essere ammessa, in considerazione anche della

ripartizione dell’onere della prova, poiché non è stato comprovato l’acquisto

dell’abbonamento mensile. Non si può neppure ammettere l’importo di (ben) fr.

4'416.– (fr. 368.– 2 volte al mese x 6 mesi), per il rientro in __________ da __________,

ogni due settimane per l’esercizio del diritto di visita con i figli, in

assenza di documentazione attestante tale spesa. Infine la postulata deduzione

di fr. 5'200.– a titolo di oneri assicurativi non può essere riconosciuta, non

avendo prodotto alcun giustificativo in merito.

Di conseguenza, vengono

riconosciuti, a titolo di deduzione dal reddito imponibile, oltre a quelle già concesse

in sede di reclamo dall’autorità fiscale di fr. 66'250.–, ulteriori fr. 14'235.–,

e meglio fr. 10'800.– per spese supplementari per doppia economia domestica, fr.

800.

– forfait per pasti, fr. 2'000.– per spese di trasporto e fr. 635.– per

altre spese professionali.

4.

Il ricorso è

parzialmente accolto. Nonostante l’esito del ricorso sia almeno parzialmente a

favore dell’insorgente, si giustifica di porre a suo carico la tassa di

giustizia e le spese processuali. Secondo l’art. 231 cpv. 3 LT, infatti, esse

sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se

questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere

soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha

ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario. Nello

stesso senso si pronuncia, per l’imposta federale diretta, l’art. 144 cpv. 2

LIFD. Nel caso in esame, l’insorgente, nella dichiarazione d’imposta, avrebbe,

in effetti, già dovuto e potuto dichiarare il reddito percepito, così come le

spese sostenute, perlomeno in relazione all’attività svolta come capo clinica a

__________ nei primi sei mesi del periodo fiscale litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 2 novembre 2016 è riformata nel senso

che è ammessa una deduzione di complessivi fr. 14'235.– per spese professionali

del contribuente ai sensi della presente decisione.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

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-

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Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: