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Decisione

80.2016.294

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, appartamento ceduto in locazione per vacanze, verifica pigioni incassate e spese accessorie accollate agli inquilini

18 gennaio 2018Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliato nel

Granducato del __________, coniugato e di professione ingegnere è limitatamente

imponibile nel Canton Ticino, in ragione della sua proprietà immobiliare, la

PPP __________ di cui al fondo __________ RFD __________ (un appartamento

composto da due camere, soggiorno, cucina-pranzo, atrio, bagno, doccia, 2 logge

al pian terreno), la quale, per il periodo fiscale in disamina, oltre a fungere

da casa di vacanza (sua residenza secondaria) è stata anche affittata a terzi,

per brevi periodi, per il tramite di agenzie specializzate (__________e __________).

B. Per il periodo

fiscale 2014, RI 1 dichiarava un reddito di € 4'500.- e – per quanto concerne

il Canton Ticino – un reddito immobiliare di fr. 30'984.-. Faceva inoltre

valere fr. 20'539.- a titolo di spese di gestione e di manutenzione immobili,

deduzioni per figli a carico, indicando un reddito complessivo di fr. 0.-. Non

dichiarava alcuna sostanza imponibile.

C. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2014 del 16.12.2015, l’Ufficio di tassazione di __________

(di seguito UT), stabiliva, per l’IC, un reddito determinante per l’aliquota di

fr. 289'400.- (in particolare venivano aggiunti altri redditi per fr. 300'000.-

[attribuiti al __________]), ed il reddito imponibile in fr. 20'400.-. Per

quanto atteneva agli elementi imponibili nel Canton Ticino venivano riconosciuti

in deduzione fr. 8'198.- per spese di manutenzione degli immobili (venivano accordati:

fr. 6'000.- per spese di amministrazione, riscaldamento, acqua; fr. 133.- per

l’assicurazione privata; fr. 1'300.- e fr. 216.- per “marketing”, fr. 350.- per

l’elettricità, fr. 199.- per un forno microonde) e fr. 2'351.- come deduzioni

sociali sul reddito. Per quanto concerne la sostanza, l’autorità fiscale

accertava una sostanza determinante per l’aliquota in fr. 3'094'000.- (in

particolare veniva aggiunto l’importo di fr. 3'000'000.- a titolo di sostanza

mobiliare [attribuita al __________]) ed una sostanza imponibile di fr.

232'000.- (legata al valore di stima della proprietà immobiliare).

Per l’IFD il

reddito imponibile veniva accertato in fr. 21'200.- e quello determinante per

l’aliquota in fr. 300'600.-.

D. Contro la decisione

di tassazione IC/IFD 2014 RI 1 presentava il 12/15.1.2016 un reclamo. Il

contribuente contestava l’aggiunta a titolo di altri redditi per fr. 300'000.-.

Indicava che il reddito conseguito nel __________, da attività indipendente, era

di € 4'500.-, così come indicato nelle dichiarazioni fiscali del Paese di residenza.

In allegato al gravame, l’insorgente presentava la contabilità della __________,

dalla quale si evincevano i costi relativi alle prestazioni svolte da RI 1

Veniva anche presentata la decisione di tassazione __________. In particolare,

il reclamante precisava di mantenere sé e la famiglia grazie al salario percepito

da __________, dai redditi provenienti dall’immobile sito a __________ e dai

risparmi. Precisava inoltre, che dal 2015, la moglie aveva cominciato

un’attività lucrativa, dopo un lungo congedo di maternità.

Per quanto

concerneva le spese di gestione e di manutenzione degli immobili, il reclamante

contestava che il fisco non avesse ritenuto in deduzione l’intera cifra da lui

fatta valere – ossia i costi effettivi – pari a fr. 17'535.28. Veniva allegata

al gravame una lista comprensiva di tutti i costi sostenuti con i relativi

documenti.

Da ultimo, veniva

censurata anche l’aggiunta pari a fr. 3'000'000.- a titolo di sostanza

mobiliare. In particolare si spiegava come nel __________ non venisse prelevata

alcuna imposta sulla sostanza e come non disponesse, per tale ragione, di

alcuna dichiarazione dettagliata in merito alla consistenza della stessa. RI 1

indicava che la propria sostanza, al 31.12.2014 era di fr. 267'000.-.

E. Con scritto 18/23.3.2016

il reclamante trasmetteva all’UT la decisione del fisco lussemburghese, in

relazione ai redditi percepiti durante il 2014, pari ad € 4'517.-.

F. Mediante invio

postale eseguito dapprima mediante APlus del 16/19.9.2016, e poi con

raccomandata (all’indirizzo di __________, a __________), l’UT convocava il

contribuente al fine di chiarire i motivi che avevano portato alla vertenza. L’invio

veniva ritornato poiché non ritirato.

G. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 9.11.2016, l’autorità fiscale confermava la

precedente decisione di tassazione IC/IFD 2014. In particolare per l’IC il

reddito imponibile veniva commisurato in fr. 20'400.- (determinante per

l’aliquota in fr. 289'400.-). Sempre per l’IC la sostanza veniva accertata, in

fr. 232'000.- quella imponibile ed in fr. 3'094'000.- quella determinante per

l’aliquota.

Per l’IFD il reddito

imponibile veniva stabilito in fr. 21'200.- e quello determinante per

l’aliquota in fr. 300'600.-.

In particolare, l’UT,

indivava, a suffragio della propria decisione:

“Il contribuente con reclamo tempestivo chiede

ragguagli in merito alla tassazione 2014 intimata in data 16.12.2015. Convocato

dall’autorità di tassazione con “Posta A Plus” del 16.9.2016 e con raccomandata

del 12.10.2016 il contribuente non si è presentato. Alla luce di quanto

indicato il reclamo viene pertanto respinto”.

H. Con tempestivo

ricorso 7/9.12.2016 si aggrava contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014.

In particolare, il contribuente censura i medesimi punti già contestati dinanzi

all’autorità fiscale: in particolare l’aggiunta di altri redditi per fr.

300'000.- determinanti ai fini dell’aliquota, le spese di manutenzione (ridotte

senza motivazione), nonché l’aggiunta alla sostanza, sempre ai fini

dell’importo determinante per l’aliquota, di beni mobiliari per fr.

3'000'000.-.

Da ultimo critica l’invio

delle convocazioni presso l’indirizzo a Pregassona: specifica come, negli

ultimi 6 anni, tutta la corrispondenza fiscale gli sia stata inviata in __________,

suo domicilio legale, fatta eccezione per le due missive contenenti la citazione.

Il ricorrente spiega anche di essere raramente a __________, motivo per cui la

bucalettere non viene svuotata regolarmente. Indica inoltre di preferire la

procedura scritta, ritenuto come un viaggio dal __________ sia molto costoso.

I. Con osservazioni al

ricorso 13/17.1.2017 l’UT, l’autorità fiscale indica di aver trasmesso la

convocazione all’indirizzo risultante dalla dichiarazione fiscale, ossia quello

di via __________, a __________. L’UT specifica anche che tale indirizzo è

quello utilizzato dai contribuenti per la fatturazione dei servizi prestati da

terzi.

Nel merito del ricorso,

relativamente al reddito ed alla sostanza determinanti per l’aliquota,

l’autorità fiscale indica che i dati presentati dal contribuente non sono

sufficienti per definire in maniera chiara la totalità dei redditi e la

sostanza in Svizzera ed all’estero. Gli unici dati a disposizione sono le

decisioni di tassazione degli anni 2007 e 2009, periodi fiscali in cui egli era

illimitatamente imponibile nel Canton __________. Dalle decisioni si evince

come il reddito da attività dipendente, per quei periodi fiscali, fosse di

circa fr. 100'000.-, ed al 31.12.2009 egli possedeva titoli per fr. 297'639.-

(diminuiti negli anni in maniera sostanziale). Motivo per cui, secondo

l’autorità fiscale, l’indicazione di redditi da attività lucrativa per € 4'500.-

ed una liquidità di fr. 267'000.- non sembrano sufficienti per garantire il

sostentamento di una famiglia con tre figli.

In merito alle spese di

gestione e di manutenzione degli immobili, il fisco rileva che l’immobile di __________

era parzialmente adibito a casa di vacanza e parzialmente affittato a terzi

tramite __________ e __________

L’autorità fiscale rileva,

in merito a questo punto:

“Le spese richieste in deduzione sono comprensive

di spese di manutenzione, spese di gestione immobile e forfait (1‰ reddito

lordo). Essendo l’immobile parzialmente utilizzato come casa di vacanza le

spese di gestione vanno considerate di conseguenza, attribuzione che, in base

ai dati a disposizione, non è possibile definire con precisione. Il forfait chiesto

in deduzione è una doppia deduzione, quindi non rientra tra le spese

considerabili nel caso in questione”.

L. Con replica

9/13.2.2017, il contribuente indica che, per quanto concerne il reddito da

sostanza immobiliare, fr. 2'000.- sono da considerare quale valore locativo

(per il fatto che l’appartamento viene anche utilizzato come casa di vacanza),

mentre fr. 28'984.- derivano dall’affitto dell’immobile, che viene ceduto in locazione

a terzi per quasi tutto l’anno. Le spese richieste in deduzione comprendono le

spese di manutenzione per la parte generale del condominio, le spese di

gestione dell’immobile legate alla messa in locazione del medesimo (ed anche i

costi legati alle spese di pulizia, la tassa di soggiorno, ecc.) ed il forfait

del 10% (spese di manutenzione legate alla parte privata dell’utilizzo

dell’appartamento).

In merito agli elementi

determinanti per l’aliquota, il ricorrente spiega di aver fornito tutta la

documentazione necessaria all’autorità fiscale. Inoltre non vi sarebbe alcun

legame tra la dichiarazione dei redditi del 2007 e quella del 2014. Tra il 2007

ed il 2009, RI 1 spiega di aver lavorato, come la moglie, in Svizzera, percependo

dei salari da attività lucrativa dipendente. Nel 2014 egli precisa di aver lavorato

come indipendente nel __________, mentre la moglie non era attiva professionalmente,

per via della maternità. Il ricorrente indica anche che le sue entrate erano sufficienti

per il sostentamento suo e della sua famiglia: in particolare oltre al reddito

di € 4'500.- (confermato anche dalla decisione di tassazione __________),

godeva anche dell’entrata di fr. 14'500 derivante dall’affitto

dell’appartamento a __________. Indica inoltre che il costo della vita nel __________

è più basso. Il ricorrente conclude indicando che per il loro sostentamento avevano

anche fatto capo a risparmi.

Diritto

1. 1.1.

Si rileva anzitutto come

l’UT non è entrato nel merito delle censure sollevate con reclamo da parte del

ricorrente, indicando, nella motivazione, come RI 1, convocato ad un’udienza

indetta per discutere in merito al gravame non si era presentato. Per tali

ragioni respingeva il reclamo.

Unicamente dopo la

presentazione del ricorso, nelle proprie osservazioni 13/17.1.2017 l’autorità

fiscale si è espressa in merito alle censure di merito sollevate dal

contribuente, in particolare esponendo i motivi per i quali non ha considerato

le doglianze del ricorrente.

Bisogna quindi anzitutto

verificare se non è stato violato il diritto di essere sentito del ricorrente

in relazione alla motivazione della decisione su reclamo.

1.2.

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.

3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione

CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/

Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p.

249).

1.3.

La motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

1.4.

Ai sensi della

giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in

cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora

l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso

che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque

avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29 cpv. 2 Cost.

offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale

diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF

126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

1.5.

Appare d’acchito

problematica la motivazione su reclamo: la reiezione del gravame è legata

infatti alla mancata comparsa del ricorrente ad un’udienza convocata per

discutere della vertenza.

Ora, il ricorrente è unicamente

limitatamente imponibile in Svizzera ed ha il proprio domicilio all’estero e –

per inciso – anche la decisione di tassazione gli è stata intimata nel __________.

Non risulta dagli atti all’incarto che il contribuente sia stato reso attento,

da parte dell’autorità fiscale, della necessità di eleggere un rappresentante

in Svizzera (art. 191 LT e art. 118 LIFD). In particolare, secondo tale norma:

“Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede

all’estero designi un rappresentante in Svizzera”. Non si vede come si possa

respingere il ricorso unicamente sulla base della mancata comparsa del ricorrente

all’udienza, considerato come l’autorità fiscale non ha preteso la designazione

di un rappresentante in Svizzera e la convocazione non è stata inviata in __________,

come la precedente corrispondenza fiscale (e come indicato pure nel reclamo),

ma a __________, all’indirizzo dell’immobile di sua proprietà, ceduto in

locazione a terzi per la maggior parte dell’anno (in merito al principio del

rispetto della buona fede si veda anche Masmejean/Berthoud,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 2; v. anche sentenza CDT 80.2014.250 del 13.11.2014).

A prescindere da quanto

sopra esposto, anche in caso di mancata comparsa di RI 1, non si comprende per

quale ragione l’autorità fiscale non sia entrata nel merito delle censure

materiali da lui sollevate in sede di reclamo.

Ne discende che, di per sé

la motivazione della decisione su reclamo viola il diritto di essere sentito

del ricorrente.

1.6.

Tuttavia si rileva che,

con osservazioni 17/18.1.2017 l’UT ha preso posizione in relazione alle censure

sollevate sia nel gravame, sia nel ricorso.

Si può pertanto affermare

come la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente sia stata

sanata, con la conseguenza che la Camera entrerà nel merito del ricorso, non

dovendo annullare, già a titolo preliminare unicamente per tale ragione, la

decisione su reclamo e ritornare gli atti all’autorità precedente.

I. Determinazione del

reddito imponibile

2. 2.1.

L’assoggettamento

in Svizzera, rispettivamente nel Cantone Ticino, avviene per appartenenza

personale (art. 3 LIFD; art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 4 LIFD;

art. 3 LT).

Nel

primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno

domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le

persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie

di fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali

o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 4

cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

2.2.

Contrariamente

all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato

(art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza economica è limitato alle parti di reddito e di sostanza per

le quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone (art. 6 cpv. 2

LIFD; art. 5 cpv. 2 LT).

2.3.

Il ricorrente censura il

mancato riconoscimento delle spese di gestione e di manutenzione dell’immobile

di sua proprietà. Ritiene che debbano essere riconosciuti – a questo titolo –

fr. 17'535.28 e non unicamente fr. 8'198.-.

L’autorità fiscale precisa

che l’immobile è parzialmente adibito a casa di vacanza e parzialmente

affittato a terzi tramite __________ e __________. Le spese richieste in

deduzione sarebbero comprensive di spese di manutenzione, spese di gestione

dell’immobile e forfait (10% del reddito lordo). L’UT indica che, essendo

l’immobile parzialmente utilizzato come casa di vacanza le spese di gestione andrebbero

considerate di conseguenza, attribuzione che, in base ai dati a disposizione

non è possibile definire con precisione. Inoltre il forfait richiesto in deduzione

sarebbe equivalente ad una doppia deduzione.

2.4.

Nello specifico il ricorrente

fa valere le seguenti spese legate all’immobile di __________:

·

Spese condominiali, riparto allestito dall’amministrazione __________:

Fr. 5'719.30;

·

Pulizia e cura dell’appartamento: fr. 6'441.75;

·

Pulizia scarichi del WC (otturato): fr. 162.-;

·

Premio d’assicurazione per l’economia domestica: fr.132.90;

·

Fattura per il consumo di elettricità, __________: fr. 361.93;

·

Spese legate alla gestione della locazione dell’appartamento a

terzi da parte di __________ (piattaforma internet): fr. 1'066;

·

Spese legate alla gestione della locazione dell’appartamento a

terzi da parte di __________ fr. 216.-;

· Acquisto di un microonde presso __________: fr. 199.-;

· Forfait del 10% sul totale del reddito immobiliare:

fr. 3'098.40.

2.5.

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, nella loro

formulazione in vigore nel periodo fiscale in discussione, il contribuente che

possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi

d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (circolare 7/2010 della Divisione delle contribuzioni, n. 2.1; cfr.

Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p.

219 s.; Känzig, Direkte

Bundessteuer, 2° ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano

1977, p. 66, CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n.52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

2.6.

2.6.1.

Per facilitare il lavoro

sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma

effettiva delle spese e dei pre-mi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio

federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta

cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:

·

al 10% per l’IFD e per l’IC del reddito lordo delle pigioni e/o

del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al

massimo a 10 anni prima;

·

al 20% per l’IFD e per l’IC del reddito lordo delle pigioni e/o

del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10

anni

(cfr. art. 2 cpv. 1 del

regolamento della legge tributaria del 18 ot-tobre 1994; art. 2 cpv. 2

dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio

privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

2.6.2.

Nel caso in cui venga

scelta la deduzione complessiva secondo i parametri fissati dal Consiglio di

Stato per l’IC e dall’Ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di

immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, il

contribuente non deve presentare i giustificativi di spesa (cfr. Circolare

7/2010 della Divisione delle contribuzioni, pto. 5 “Deduzione effettiva o

forfettaria”).

2.7.

Le spese di gestione di un

immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il

riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e

la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente

e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente,

alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su

una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come

si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e

riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi

accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel

quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito

compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la

propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p.

es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15

luglio 2005, n.2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF

2005 II 502 consid. 2.5).

2.8.

Anche la Circolare della

Divisione cantonale delle contribuzioni dell’aprile 2011 distingue, nell'ambito

della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata

concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili

abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso

di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal

proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle

spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non

possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione

e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr.

Circolare n. 7/2010, cifra 5.4).

Ma anche nel caso in cui

l’immobile è ceduto in locazione, le spese di gestione non dovrebbero figurare

fra le spese chieste in deduzione. Infatti, di regola non sono comprese nella

pigione ma vengono pagate separatamente dagli inquilini. In caso contrario sarà

necessario chiedere al contribuente la presentazione del conteggio delle spese

accessorie accollate agli inquilini al fine di verificare quali costi siano

stati recuperati e quali siano rimasti a carico del proprietario.

2.9.

In linea di principio non

sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,

climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e

depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del

giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia,

sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3;

inoltre art. 1 dell’Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992).

3. 3.1.

Ci si trova confrontati ad

un caso particolare di locazione: l’appartamento viene infatti ceduto in

locazione – già arredato - per brevi periodi tramite piattaforma internet (in

particolare __________, sito consultato il 13.12.2017, ed il prezzo per

l’appartamento è di € 202.- per notte).

3.2.

Ora,

secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la locazione di

immobili rientra tipicamente nell’amministrazione ordinaria del patrimonio

privato. Non vi è attività lucrativa indipendente nemmeno nel caso in cui il

patrimonio è di proporzioni rilevanti, viene amministrato in modo professionale e vengono tenuti libri contabili (ASA 74 p. 737). I proventi si considerano

essenzialmente reddito della sostanza e non dell’attività lucrativa

indipendente, nonostante i lavori che il proprietario deve intraprendere in

vista della loro locazione, anche qualora si tratti della locazione di appartamenti arredati; la giurisprudenza federale ritiene infatti che simili prestazioni

servono principalmente, come gli usuali lavori di manutenzione, a rendere

l’oggetto di locazione atto a produrre reddito (ASA 63 p. 656 consid. 2c; RDAT

I-2000 n. 19t consid. 3c/bb e giurisprudenza citata).

Su quest’ultimo aspetto, è

anche vero che la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali considera

invece la locazione di appartamenti ammobiliati come reddito dell’attività

lucrativa indipendente (RCC 1987 p. 554 consid. 3a; DTF 111 V 81 consid. 2-5),

determinando in tal modo una difformità con il diritto tributario, criticata dalla dottrina (Böhi, Der

unterschiedliche Einkommensbegriff im Steuerrecht und im

Sozialversicherungsrecht und seine Auswirkungen auf die Beitragserhebung, Berna

2001, p. 239, in particolare p. 284) e deplorata anche dallo stesso Tribunale

federale, il quale auspica un allineamento alla giurisprudenza in materia di

assicurazioni sociali, in considerazione proprio del fatto che nel caso della

locazione di appartamenti arredati la componente di attività non puramente

immobiliare è molto più significativa rispetto al caso degli appartamenti vuoti

(sentenza del 27 giugno 2008 n.2C_135/2008 consid. 3.3; v. anche sentenza TF

9C_591/2016 del 21.3.2017, consid. 7.1.).

3.3.

Nel caso che qui ci

occupa, a dire del contribuente l’appartamento è, in prevalenza, occupato da terzi,

siccome ceduto in locazione, e, per il rimanente, funge da abitazione secondaria

per la sua famiglia. Ora, in assenza di documentazione comprovante in che

misura effettivamente sia ceduto a terzi dietro rimunerazione e quali costi

vengano posti concretamente a carico di terzi, questa Camera non è in grado di

valutare l’ampiezza delle spese fatte valere in deduzione da RI 1.

3.4.

L’autorità fiscale ha

riconosciuto, a titolo di spese di manutenzione fr. 8'198.-. In particolare,

dagli atti all’incarto si è potuto accertare che l’UT ha concesso in deduzione

le spese condominiali per fr. 6'000.-, fr. 133.- per l’assicurazione, fr.

1'300.- per il marketing, fr. 350.- di elettricità, fr. 199.- legati alla spesa

per il microonde, fr. 216.- per marketing.

Il contribuente, in sede

di reclamo, oltre a contestare il mancato riconoscimento di tutto l’importo da

lui fatto valere a titolo di spese di manutenzione, ha anche presentato

ulteriori costi legati all’otturazione di un gabinetto, ed altre spese di marketing

legate alla piattaforma __________.

3.5.

Ora la situazione, proprio

in ragione del fatto che l’appartamento ha un utilizzo misto, comporta

un’analisi dei costi più approfondita di quella operata con la prima decisione

(la questione è infatti stata sollevata anche dalla stessa autorità fiscale

nelle osservazioni al ricorso).

Spese condominiali

In particolar modo, per

quanto riguarda i costi di fr. 5'719.30 legati alle spese condominiali, a

prescindere dal fatto che il contribuente non ha prodotto i giustificativi di

pagamento degli acconti e rilevato altresì che questi avevano scadenza, per il

loro versamento, in diversi momenti del 2015 (la fattura presentata con la

dichiarazione si riferisce ad un acconto del 2013 e non è corredata dal giustificativo

di pagamento), non si sa quali spese vengano effettivamente coperte da tali

importi. È pertanto necessario richiedere un dettaglio completo delle spese condominiali.

Per poterle se del caso

dedurre è poi ancora indispensabile comprendere se, ed in quale misura vengano

o meno accollate agli occupanti e di conseguenza se vengano o meno sopportate

dal proprietario.

Nessuna documentazione è

stata prodotta dal contribuente in merito all’occupazione dell’immobile durante

l’arco dell’anno (ad esempio producendo una lista contenente nominativi, durata

del soggiorno, e tariffe pagate [comprensive di dettaglio della fatturazione];

in merito si veda anche Merlino, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 128 e 129 ad art. 32 LIFD).

Quest’ultima documentazione

è fondamentale per distinguere la proporzione tra il valore locativo

dell’appartamento dalla parte legata agli affitti incamerati e per poi

considerare le spese deducibili o meno.

Spese di custodia e di

pulizia dell’appartamento e di elettricità

Medesimo discorso vale

anche per le spese di custodia e pulizia dell’appartamento (fattura emessa da __________

per fr. 6'441.75) e per la fattura dell’elettricità (AIL, fr. 361.93): non si

sa in che misura siano state accollate agli occupanti. Per la fattura AIL si

rileva comunque che il periodo a cui questa si riferisce si estende in parte al

2015 (già di primo acchito la parte relativa al 2015 non può essere presa in

considerazione). In effetti, nella misura in cui tali spese di gestione non sono

state imputate agli occupanti potrebbero essere ritenute spese di gestione

deducibili (in merito si veda anche Merlino,

op. cit., n. 128 e 129 ad art. 32 LIFD; anche Circolare della DdC n. 7/2010 p.

6).

Per quanto concerne le

spese di pulizia e di custodia si potrebbe – nel caso in cui le spese non

fossero già accollate agli occupanti – applicare per analogia l’art. 1 cpv. 1

lit. a par. 3 dell’Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili

d’immobili del patrimonio privato in materia d’imposta federale diretta (RS

642.116.2), che annovera tra le spese di gestione le “indennità versate al

portinaio”. In effetti è ipotizzabile, nel caso di specie, che la fattura

emessa da __________ sia proprio relativa alle mansioni da questi svolte per

permettere la locazione alle persone reperite tramite internet per i soggiorni.

Spese di marketing

In ragione del fatto che

il reddito immobiliare è legato in gran parte alla locazione del bene a terzi,

reperiti tramite le apposite piattaforme internet, la Camera ritiene che le

stesse siano deducibili – dietro presentazione dei necessari giusitificativi di

pagamento – analogamente a quanto indicato all’art. 1 cpv. 1 lit. c

dell’Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili d’immobili del

patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, in relazione ai costi

di amministrazione, a titolo di spese per inserzioni (v. anche Circolare n.

7/2010 “Deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata” del mese di aprile

2011, p. 7 “Spese d’amministrazione”).

Spese legate

all’assicurazione e alla riparazione del WC

Le assicurazioni stipulate

e relative alla responsabilità civile privata, economia domestica e mobilia

sono considerate come spese private, di mantenimento e pertanto non sono

deducibili (cfr. Allegato alla Circolare n. 7/2010 “Deduzioni sui provendit

della sostanza immobiliare privata” del mese di aprile 2011, p. 13). Ora, come

visto questa polizza assicurativa è stata stipulata con la “Basler Versicherungen”

e riguarda l’economia domestica “Privathausalt”.

Di per sé questa spesa non

è deducibile e normalmente, anche in caso di locazione è l’inquilino che se ne

assume i costi. Il contribuente non prova d’altronde che in caso di danno

provocato da terzi sia comunque la sua assicurazione privata a rispondere.

Per quanto concerne la

fattura relativa alla pulizia degli scarichi del WC otturato, di fr. 162.-, la

stessa deve essere riconosciuta, a meno che non sia stata già corrisposta da

parte di un’assicurazione oppure da un occupante.

Spese legate

all’acquisto di un forno a microonde

Questa spesa non è

dedicibile in quanto trattasi di spesa di mantenimento privato del ricorrente

secondo gli art. 34 lit. a e d LIFD e 33 lit. a e d

LT (v. Merlino, op. cit., n. 120

ad art. 32 LIFD).

Richiesta di una

deduzione supplementare del 10% (forfait)

Di principio sono, come

visto, deducibili le spese effettive di manutenzione. Tuttavia il legislatore

ha previsto, per semplificare i lavori di accertamento la possibilità, per il

contribuente, di avvalersi di una deduzione complessiva che è stata fissata dal

Consiglio di Stato (cfr. Circolare 7/2010 della Divisione delle contribuzioni,

p. 7 e segg.).

Ora è chiaro che il

contribuente non può chiedere in deduzione sia le spese effettive di

manutenzione, sia il forfait. Egli può scegliere una delle due modalità di

calcolo delle spese. Avendo, in casu, optato per le spese effettive, il

qui ricorrente non può vedersi riconosciuta una doppia deduzione. La deduzione

legata al forfait non può pertanto essere riconosciuta.

3.6.

Ne consegue come, su

questo punto, la decisione debba essere annullata e gli atti ritornati

all’Ufficio di tassazione affinché provveda a richiedere la documentazione

indicata, a stabilire l’effettiva somma incassata dal ricorrente a titolo di pigioni

nel 2014, e a verificare se ed in quale misura le spese da lui fatte valere

siano o meno già state accollate o corrisposte da parte degli inquilini. Nel

caso in cui le spese di gestione, legate alla parte dei proventi incamerati con

la locazione a terzi, non siano state già addossate a quest’ultimi, le stesse

potrebbero – in linea di principio – essere dedotte.

Considerandi

II. Determinazione del

reddito e della sostanza determinanti per l’aliquota

4.

4.1.

Secondo

l’art. 7 cpv. 1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta

sul reddito in Svizzera devono l’imposta sugli elementi imponibili in Svizzera

al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello stesso senso si

esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone fisiche parzialmente assoggettate

all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli

elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei

loro redditi e della sostanza.

4.2

L’art. 23 cpv. 2 della

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il granducato del __________ per

evitare le doppie imposizoni in materia di imposte sul reddito e sul

patrimonio (RS 0.672.951.81) prevede una riserva espressa, che consente alla

Svizzera di “applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o

all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione”.

Certo, tale disposizione,

ricalcata sull’art. 23A paragrafo 3 del modello di Convenzione fiscale

dell’OCSE, è indirizzata allo Stato di residenza. Come ammesso dal relativo

commentario e dalla dottrina più recente, essa va tuttavia interpretata nel

senso che anche lo Stato della fonte o lo Stato di situazione di un bene può

far capo al cosiddetto principio della progressione dell’aliquota (de Vries Reilingh, Manuel de droit

fiscal International, Berna 2012, p. 246; v. anche OCSE, Modèle de Convention

fiscale concernant le revenu et la fortune – version abrégée, Parigi 2010, n.

56.

ad art. 23A).

Tuttavia, il contestato

calcolo dell’imposta si imporrebbe già per effetto dell’art. 7 cpv. 1 LIFD e

della corrispondente disposizione della legge tributaria cantonale (art. 6 cpv.

1.

LT). Come ha affermato lo stesso Tribunale federale, anche se la convenzione

applicabile nei rapporti bilaterali non contenesse una esplicita riserva della

progressione dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base

all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un

aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal

diritto interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle

convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere

o limitare gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr.

decisione TF n.2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con riferimento a: Locher, Einführung in das internationale

Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).

5.

5.1.

Assodati

i principi svizzeri della progressione delle aliquote, restano ora da esaminare

gli importi rispettivamente di, fr.

300'000.– e fr. 3'000'000.– stimati dall’autorità di tassazione a titolo di reddito

e di sostanza esteri.

Per sua parte, il

contribuente contesta il punto di vista dell’autorità fiscale e produce, a

sostegno della sua versione la decisione fiscale __________.

In particolare inoltra

anche un “certificat de revenu”, “annee d’imposition 2014” dal

quale si evince che il reddito imponibile in tale Stato, per i coniugi RI 1 era

di Eur 2'390.98.

5.2

5.2.1

Il

reddito globale estero deve essere commisurato secondo le regole della LIFD (Oesterhelt/Schreiber, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 11 ad art. 7

LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DGB, 3a ed., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 7 LIFD).

5.2.2

Secondo

gli art. 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD;

art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera

esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in:

StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di

reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo

ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di

più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla

loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, op. cit. n. 7 ad art. 7 LIFD), ritenuto che in mancanza

di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote

massime (cfr., fra le altre, decisione TF n.2C_340/2007 del 22 gennaio 2008;

decisione TF n.2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).

5.3

Per quanto concerne i

redditi, si rileva che, se da una parte il contribuente ha prodotto la

dichiarazione dei redditi del __________, d’altra parte l’importo di € 4'500.-

guadagnato in __________, ed in generale l’importo di complessivi fr. 18'355.-

di reddito complessivi da lui dichiarati (cfr. calcolo dell’imponibile della

decisione di tassazione del 16.12.2015) appaiono assai esigui.

Dai dati estrapolati dal sito

internet dell'Organizzazione per la cooperazione e

lo sviluppo economico (OCSE, cfr. https://data.oecd.org/fr/earnwage/salaires-moyens.htm,

sito consultato il 14.12.2017) si evince peraltro

di come il salario medio annuo del __________ sia in linea con quello svizzero,

e sia pari a US 62'636.-.

Ora se è vero che il

contribuente indica di aver fatto capo ai propri risparmi per poter mantenere sé

e la famiglia, d’altro canto non comprova – tramite documenti giustificativi -

quali fossero i suoi risparmi ed in quale misura gli stessi siano stati erosi

per far fronte alle proprie spese di sostentamento.

La Camera ritiene

opportuno che anche su questo punto la decisione venga annullata e che venga assegnato

al ricorrente un termine entro il quale comprovare il sostentamento suo e della

famiglia nel 2014. Nel caso in cui tali elementi non venissero sufficientemente

sostanziati, si ricorda come in mancanza di indicazioni concrete la prassi

ammette l’utilizzazione delle aliquote massime.

5.4

Medesimo discorso vale

anche per la sostanza: il ricorrente non comprova l’entità della stessa. Ora,

il fatto che nel Paese in cui risiede non venga prelevata l’imposta sulla

sostanza non lo esenta dall’obbligo di presentare il suo stato patrimoniale per

determinare l’aliquota applicabile. Ciò a maggior ragione se si pensa che,

seguendo il ragionamento esposto in sede ricorsuale, ha indicato di essersi

sostentato con i risparmi.

Motivo per cui, anche su

questo punto, gli atti devono essere ritornati all’UT affinché provveda a

richiedere dal contribuente la documentazione necessaria per definire la sua

situazione patrimoniale globale mondiale nel 2014. Si ricorda come in mancanza

di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote massime.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo per l’IC/IFD 2014 è annullata e gli atti

sono ritornati all’Ufficio di tassazione affinché proceda nei propri incombenti.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. L’acconto, versato come

anticipo per le per le spese processuali, di fr. 810.- viene restituito al

contribuente.

4. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

5. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: