80.2016.296
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, mancanza di interesse degno di protezione, irricevibile
18 gennaio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.296
Lugano
18 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 dicembre 2016 contro la decisione del 17 novembre 2016 in materia di IC
e IFD 2014.
Fatti
A. La RI 1 è una società
a garanzia limitata, costituita il 14 giugno 2004, il cui scopo è l’esercizio
di ogni attività di carattere finanziario, commerciale e fiduciario, in
particolare assistenza, consulenza, gestione e amministrazione di patrimoni;
investimenti, intermediazione, commercio e amministrazione di titoli e di quote
di comproprietà; intermediazione di investimenti in divise e altri valori
mobiliari, operazioni di cambio, anche sul mercato delle divise internazionali;
intermediazione e raccolta di fondi per investimenti. Inoltre può costituire ed
amministrare delle fondazioni, dei “Trust” e delle società di qualsiasi genere;
agire a titolo fiduciario o in qualità di “Trustee”, ecc.
Secondo l’estratto del
registro di commercio il signor RI 1 è socio e gerente con diritto di firma
individuale, mentre la società RI 1 di __________ è socia senza diritto di
firma.
B. Per il periodo
fiscale 2014, RI 1 dichiarava una perdita netta d’esercizio pari a fr.
26’978.–.
Con decisione 21 aprile
2016, l’Ufficio di tassazione RS 1 (di seguito RS 1) riprendeva l’importo di
fr. 35’000.- a titolo di “spese non documentate o eccessive”. In considerazione
delle perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti che ammontavano a fr. 40'834.-,
l’RS 1 commisurava l’utile imponibile complessivo, per l’IC e IFD 2014, in una
perdita di fr. 32'812.-. Il capitale imponibile ammontava invece a fr.
175’508.-.
C. Con lettera
raccomandata del 6 maggio 2016, RI 1 interponeva reclamo contro la decisione di
tassazione IC-IFD 2014, contestando la ripresa di fr. 35’000.–.
Il 10 maggio 2016 l’RS 1
scriveva una mail alla società, specificando che la ripresa di fr. 35’000.- era
da ricondurre a “costi per personale ritenuti eccessivi per rapporto
all’attività svolta dalla contribuente” e richiedeva della documentazione
(scheda contabile dei ricavi da commissioni fiduciarie, dettagli dei beni
detenuti fiduciariamente, giustificazione della mancata copertura delle spese
di struttura, ecc.) necessaria per evadere il reclamo presentato.
In data 17 maggio 2016, RI
1 inviava (parte) degli atti richiesti. Non ritenendoli esaustivi, l’RS 1, con
lettera del 23 maggio 2016, inoltrava ulteriore formale richiesta, con
l’avvertenza che in caso di inosservanza, avrebbe inflitto una multa per
violazione degli obblighi procedurali. Il 31 maggio 2016, la reclamante
trasmetteva altra documentazione e informazioni in risposta a quanto richiesto
dall’autorità fiscale.
D. Con decisione 17
novembre 2016, il reclamo presentato da RI 1 veniva respinto. In particolare l’RS
1 confermava la ripresa di fr. 35’000.-, con la seguente argomentazione:
“il
reclamo è respinto in difetto di mancata presentazione di una pertinente
giustificazione della manifesta sproporzione tra i costi di struttura sostenuti
e la cifra d’affari, suffragata dai relativi dettagli, in particolare delle
fatturazioni ai clienti tramite timesheet.”
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata da RA 1, impugna
la decisione su reclamo, chiedendo nuovamente lo stralcio della ripresa di fr.
35’000.-. In merito alla sproporzione dei costi per i dipendenti, la ricorrente
ribadisce la necessità di avere il necessario personale, sia da un punto di
vista qualitativo che quantitativo, così da poter offrire i propri servizi alla
clientela, sottolineando di aver fatto quanto possibile per aumentare il
fatturato senza incorrere in licenziamenti. Per quello che concerne la
fatturazione, rileva che non vi è alcun obbligo di utilizzare il metodo
timesheet e che per politica societaria la fatturazione “viene fatta a
forfait”. Sottolinea infine che, sebbene nel corso degli anni la cifra d’affari
sia sempre rimasta costante, i costi del personale nei periodi fiscali
precedenti erano addirittura maggiori e nonostante ciò sono stati sempre
accettati dall’RS 1.
F. Con osservazioni al
gravame 24 gennaio 2017, l’RS 1 indica dapprima che i costi del personale non
sono giustificati per rapporto alla cifra d’affari conseguita, in particolare
in considerazione dell’attività della contribuente che consiste nella
detenzione a titolo fiduciario di strutture societarie estere, che per
comprovata esperienza, non necessita, di per sé, di personale. La sproporzione
sarebbe manifesta, tanto che i ricavi non coprirebbero nemmeno i costi diretti
del personale, i quali non sono peraltro giustificati da una fatturazione
timesheet. L’RS 1 sottolinea come la ricorrente fa parte di un gruppo di
società che “ruotano attorno al signor RI 1” e pure nelle altre società vicine
sarebbe stata riscontrata la medesima problematica relativa alla mancata
copertura dei costi diretti. In presenza di costi di personale elevati e dei
risultati costantemente in perdita, l’autorità fiscale ipotizza che una delle
varie cause potrebbe essere la mancata fatturazione a terzi o perlomeno alle
società vicine. Tale tesi sarebbe avvalorata dal fatto che, nonostante negli
anni 2013-2014 vi sia stato un “notevolissimo incremento dei beni detenuti
fiduciariamente”, la cifra d’affari non è aumentata in modo proporzionale.
L’RS 1 rileva infine che,
malgrado la ripresa di fr. 35’000.-, non risulta un utile imponibile, bensì una
perdita di fr. - 32'812.-, motivo per cui “non sussiste al momento oggetto del
contendere”.
G. Il 18.12.2017 si è
tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario. I rappresentanti
della contribuente hanno giustificato il ricorso con l’argomento che la ripresa
contestata potrebbe avere ricadute nella tassazione di persone fisiche o in
materia d’imposta preventiva. Hanno inoltre sottolineato che la principale
attività societaria consiste nella consulenza e amministrazione dei Trust, che
normalmente non prevede un onorario in base al tempo, bensì un importo fisso.
L’RS 1 ha posto l’accento
sul fatto che non vi sia alcun interesse attuale ad esaminare il merito della
vertenza, siccome l’utile imponibile è pari a fr. 0.-, motivo per cui il
ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata; ciò indipendentemente dal fatto che, nella decisione su
reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito la questione o si
sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso che qui ci
occupa, RI 1 contesta la decisione dell’PI 1 relativa alla ripresa di fr.
35’000.- per costi del personale ritenuti eccessivi in rapporto all’attività
societaria. In sede di osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione rileva
che, nonostante la ripresa di fr. 35’000.-, risulta un utile imponibile nullo,
sicchè il ricorso sarebbe irricevibile.
Prima di entrare nel
merito delle censure sollevate dalla ricorrente, si tratta pertanto di
verificare la ricevibilità del ricorso.
2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale che concerne la deduzione delle perdite, una decisione
di tassazione ha autorità di cosa giudicata solo per il periodo fiscale in
questione; le circostanze di fatto e di diritto possono essere valutate
diversamente in occasione di un ulteriore periodo fiscale. Esse assumono
unicamente la qualifica di motivi e come tali non partecipano dell’autorità
materiale di cosa giudicata. In particolare quando un contribuente riceve una tassazione
che riporta un reddito nullo, con la conseguenza che non deve pagare alcuna
imposta, l’ammontare delle perdite che hanno condotto alla tassazione su di un
reddito nullo costituisce unicamente un motivo della decisione di tassazione,
con la conseguenza che tale importo non beneficia della forza di cosa
giudicata. Nella misura in cui il contribuente desidera che sia accertato
l’ammontare della perdita da riportare al periodo fiscale seguente, non vi è un
interesse attuale degno di protezione (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_911/2013
e 2C_912/2013 del 26 agosto 2014, in RDAF 2015 II p. 119 consid. 2.2, con
riferimento a: ATF 140 I 114 consid. 2.4.1 p. 119 s.; sentenze 2C_973/2012 del
4.
ottobre 2013 consid. 4.2;2C_91/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.3.3, in RF
68/2013 p. 158; v. anche Danon,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 67 LIFD; Helbing/Felber,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016,
n. 14 ad art. 67 LIFD).
2.3
Ne consegue come l’RS 1 a
ragione, nelle proprie osservazioni al ricorso ha dichiarato irricevibile il
reclamo presentato dalla ricorrente, posto come il debito relativo all’imposta
sull’utile sia, tanto per l’IFD quanto per l’IC 2014, di zero franchi.
Per quanto attiene alle
preoccupazioni formulate dall’insorgente, in merito alle ulteriori conseguenze
fiscali delle decisioni litigiose, sia per la stessa società (imposta
preventiva) sia per le tassazioni di persone fisiche vicine (soci della RI 1),
non si può che ribadire che la motivazione delle decisioni impugnate non
vincola le autorità fiscali competenti per le eventuali altre decisioni. Queste
ultime saranno pertanto impugnabili con i rimedi giuridici previsti dalle rispettive
procedure (cfr. anche la sentenza del TF 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006
consid. 2.2 in fine).
3.
Il ricorso è
irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di RI 1,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.-
per un totale di fr. 700.-
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
;
-;
-;
Divisione
delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: