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Decisione

80.2016.296

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, mancanza di interesse degno di protezione, irricevibile

18 gennaio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1 è una società

a garanzia limitata, costituita il 14 giugno 2004, il cui scopo è l’esercizio

di ogni attività di carattere finanziario, commerciale e fiduciario, in

particolare assistenza, consulenza, gestione e amministrazione di patrimoni;

investimenti, intermediazione, commercio e amministrazione di titoli e di quote

di comproprietà; intermediazione di investimenti in divise e altri valori

mobiliari, operazioni di cambio, anche sul mercato delle divise internazionali;

intermediazione e raccolta di fondi per investimenti. Inoltre può costituire ed

amministrare delle fondazioni, dei “Trust” e delle società di qualsiasi genere;

agire a titolo fiduciario o in qualità di “Trustee”, ecc.

Secondo l’estratto del

registro di commercio il signor RI 1 è socio e gerente con diritto di firma

individuale, mentre la società RI 1 di __________ è socia senza diritto di

firma.

B. Per il periodo

fiscale 2014, RI 1 dichiarava una perdita netta d’esercizio pari a fr.

26’978.–.

Con decisione 21 aprile

2016, l’Ufficio di tassazione RS 1 (di seguito RS 1) riprendeva l’importo di

fr. 35’000.- a titolo di “spese non documentate o eccessive”. In considerazione

delle perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti che ammontavano a fr. 40'834.-,

l’RS 1 commisurava l’utile imponibile complessivo, per l’IC e IFD 2014, in una

perdita di fr. 32'812.-. Il capitale imponibile ammontava invece a fr.

175’508.-.

C. Con lettera

raccomandata del 6 maggio 2016, RI 1 interponeva reclamo contro la decisione di

tassazione IC-IFD 2014, contestando la ripresa di fr. 35’000.–.

Il 10 maggio 2016 l’RS 1

scriveva una mail alla società, specificando che la ripresa di fr. 35’000.- era

da ricondurre a “costi per personale ritenuti eccessivi per rapporto

all’attività svolta dalla contribuente” e richiedeva della documentazione

(scheda contabile dei ricavi da commissioni fiduciarie, dettagli dei beni

detenuti fiduciariamente, giustificazione della mancata copertura delle spese

di struttura, ecc.) necessaria per evadere il reclamo presentato.

In data 17 maggio 2016, RI

1 inviava (parte) degli atti richiesti. Non ritenendoli esaustivi, l’RS 1, con

lettera del 23 maggio 2016, inoltrava ulteriore formale richiesta, con

l’avvertenza che in caso di inosservanza, avrebbe inflitto una multa per

violazione degli obblighi procedurali. Il 31 maggio 2016, la reclamante

trasmetteva altra documentazione e informazioni in risposta a quanto richiesto

dall’autorità fiscale.

D. Con decisione 17

novembre 2016, il reclamo presentato da RI 1 veniva respinto. In particolare l’RS

1 confermava la ripresa di fr. 35’000.-, con la seguente argomentazione:

“il

reclamo è respinto in difetto di mancata presentazione di una pertinente

giustificazione della manifesta sproporzione tra i costi di struttura sostenuti

e la cifra d’affari, suffragata dai relativi dettagli, in particolare delle

fatturazioni ai clienti tramite timesheet.”

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata da RA 1, impugna

la decisione su reclamo, chiedendo nuovamente lo stralcio della ripresa di fr.

35’000.-. In merito alla sproporzione dei costi per i dipendenti, la ricorrente

ribadisce la necessità di avere il necessario personale, sia da un punto di

vista qualitativo che quantitativo, così da poter offrire i propri servizi alla

clientela, sottolineando di aver fatto quanto possibile per aumentare il

fatturato senza incorrere in licenziamenti. Per quello che concerne la

fatturazione, rileva che non vi è alcun obbligo di utilizzare il metodo

timesheet e che per politica societaria la fatturazione “viene fatta a

forfait”. Sottolinea infine che, sebbene nel corso degli anni la cifra d’affari

sia sempre rimasta costante, i costi del personale nei periodi fiscali

precedenti erano addirittura maggiori e nonostante ciò sono stati sempre

accettati dall’RS 1.

F. Con osservazioni al

gravame 24 gennaio 2017, l’RS 1 indica dapprima che i costi del personale non

sono giustificati per rapporto alla cifra d’affari conseguita, in particolare

in considerazione dell’attività della contribuente che consiste nella

detenzione a titolo fiduciario di strutture societarie estere, che per

comprovata esperienza, non necessita, di per sé, di personale. La sproporzione

sarebbe manifesta, tanto che i ricavi non coprirebbero nemmeno i costi diretti

del personale, i quali non sono peraltro giustificati da una fatturazione

timesheet. L’RS 1 sottolinea come la ricorrente fa parte di un gruppo di

società che “ruotano attorno al signor RI 1” e pure nelle altre società vicine

sarebbe stata riscontrata la medesima problematica relativa alla mancata

copertura dei costi diretti. In presenza di costi di personale elevati e dei

risultati costantemente in perdita, l’autorità fiscale ipotizza che una delle

varie cause potrebbe essere la mancata fatturazione a terzi o perlomeno alle

società vicine. Tale tesi sarebbe avvalorata dal fatto che, nonostante negli

anni 2013-2014 vi sia stato un “notevolissimo incremento dei beni detenuti

fiduciariamente”, la cifra d’affari non è aumentata in modo proporzionale.

L’RS 1 rileva infine che,

malgrado la ripresa di fr. 35’000.-, non risulta un utile imponibile, bensì una

perdita di fr. - 32'812.-, motivo per cui “non sussiste al momento oggetto del

contendere”.

G. Il 18.12.2017 si è

tenuta un’udienza presso la Camera di diritto tributario. I rappresentanti

della contribuente hanno giustificato il ricorso con l’argomento che la ripresa

contestata potrebbe avere ricadute nella tassazione di persone fisiche o in

materia d’imposta preventiva. Hanno inoltre sottolineato che la principale

attività societaria consiste nella consulenza e amministrazione dei Trust, che

normalmente non prevede un onorario in base al tempo, bensì un importo fisso.

L’RS 1 ha posto l’accento

sul fatto che non vi sia alcun interesse attuale ad esaminare il merito della

vertenza, siccome l’utile imponibile è pari a fr. 0.-, motivo per cui il

ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata; ciò indipendentemente dal fatto che, nella decisione su

reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito la questione o si

sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso che qui ci

occupa, RI 1 contesta la decisione dell’PI 1 relativa alla ripresa di fr.

35’000.- per costi del personale ritenuti eccessivi in rapporto all’attività

societaria. In sede di osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione rileva

che, nonostante la ripresa di fr. 35’000.-, risulta un utile imponibile nullo,

sicchè il ricorso sarebbe irricevibile.

Prima di entrare nel

merito delle censure sollevate dalla ricorrente, si tratta pertanto di

verificare la ricevibilità del ricorso.

2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale che concerne la deduzione delle perdite, una decisione

di tassazione ha autorità di cosa giudicata solo per il periodo fiscale in

questione; le circostanze di fatto e di diritto possono essere valutate

diversamente in occasione di un ulteriore periodo fiscale. Esse assumono

unicamente la qualifica di motivi e come tali non partecipano dell’autorità

materiale di cosa giudicata. In particolare quando un contribuente riceve una tassazione

che riporta un reddito nullo, con la conseguenza che non deve pagare alcuna

imposta, l’ammontare delle perdite che hanno condotto alla tassazione su di un

reddito nullo costituisce unicamente un motivo della decisione di tassazione,

con la conseguenza che tale importo non beneficia della forza di cosa

giudicata. Nella misura in cui il contribuente desidera che sia accertato

l’ammontare della perdita da riportare al periodo fiscale seguente, non vi è un

interesse attuale degno di protezione (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_911/2013

e 2C_912/2013 del 26 agosto 2014, in RDAF 2015 II p. 119 consid. 2.2, con

riferimento a: ATF 140 I 114 consid. 2.4.1 p. 119 s.; sentenze 2C_973/2012 del

4.

ottobre 2013 consid. 4.2;2C_91/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.3.3, in RF

68/2013 p. 158; v. anche Danon,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

edizione, Basilea 2017, n. 17 ad art. 67 LIFD; Helbing/Felber,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016,

n. 14 ad art. 67 LIFD).

2.3

Ne consegue come l’RS 1 a

ragione, nelle proprie osservazioni al ricorso ha dichiarato irricevibile il

reclamo presentato dalla ricorrente, posto come il debito relativo all’imposta

sull’utile sia, tanto per l’IFD quanto per l’IC 2014, di zero franchi.

Per quanto attiene alle

preoccupazioni formulate dall’insorgente, in merito alle ulteriori conseguenze

fiscali delle decisioni litigiose, sia per la stessa società (imposta

preventiva) sia per le tassazioni di persone fisiche vicine (soci della RI 1),

non si può che ribadire che la motivazione delle decisioni impugnate non

vincola le autorità fiscali competenti per le eventuali altre decisioni. Queste

ultime saranno pertanto impugnabili con i rimedi giuridici previsti dalle rispettive

procedure (cfr. anche la sentenza del TF 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006

consid. 2.2 in fine).

3.

Il ricorso è

irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di RI 1,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.-

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.-

per un totale di fr. 700.-

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

;

-;

-;

Divisione

delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: