80.2016.3
Procedura: ricorso contro decisione su reclamo in materia di condono, termini, non sospensione per ferie giudiziarie
30 novembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.3
Lugano
30 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 gennaio 2016 contro la decisione del 20 novembre 2015 in materia di condono
dell’imposta cantonale e dell’imposta comunale 2010-2014.
Fatti
A. RI 1, classe 1963, è
celibe, convive con la compagna __________ con la quale ha avuto due figli nati
rispettivamente nel 2003 e nel 2008. Il contribuente ha avuto, il 25.4.2012 un
grave incidente della circolazione stradale, a seguito del quale è rimasto
invalido nella misura del 100%. Mensilmente percepisce una rendita
dall’assicurazione invalidità (AI) di fr. 895.- ed un’altra rendita di fr.
1006.- dalla __________.
B. Con istanza
1.6/12.6.2015 RI 1 presentava all’UEC una domanda di condono per le imposte
federali, cantonali e comunali arretrate dal 2010 al 2014. Allegata all’istanza
egli compiegava anche la dichiarazione d’imposta della convivente. Lo stesso sosteneva
che l’assicurazione responsabilità civile in merito all’incidente di cui era
stato vittima non aveva ancora liquidato il caso, motivo per cui non era in
grado di far fronte alle imposte arretrate. Egli dichiarava di non poter
saldare i debiti fiscali accumulati, posto come quanto percepito dalle assicurazioni
gli permetteva a malapena di far fronte al suo sostentamento.
C. L’Ufficio esazione e
condoni con separate decisioni 18.9.2015 respingeva l’istanza di condono delle
imposte federali, cantonali e comunali 2010 – 2014. L’Autorità rilevava come
per i periodi fiscali 2010 e 2011 l’Ufficio di tassazione avesse valutato
d’ufficio il reddito derivante da attività lucrativa in proprio poiché non erano
stati chiariti i fatti essenziali per la determinazione del medesimo. Non era
stato presentato reclamo contro le relative decisioni. L’autorità, ha precisato
che l’istituto del condono non serve ad ogni modo per correggere errori di tassazione
o ad ovviare alla mancata impugnativa contro le decisioni di tassazione. L’UEC
indicava che dal 1991 al 2002 risultavano diversi scoperti d’imposta sfociati
in attestati carenza beni. Dopo aver ricapitolato la disponibilità mensile del
contribuente e della convivente, l’autorità precisava come risultava
l’esistenza di attestati carenza beni e esecuzioni per pretese di diritto
privato e pubblico per complessivi fr. 146'732.60. L’UEC riteneva che vista la
situazione, già chiaramente pregiudicata, non si giustificava l’accoglimento
della domanda, giacché il condono delle imposte non risolverebbe il disagio.
D. RI 1 impugnava
mediante reclamo del 20.9.2015 le decisioni dell’UEC. Il reclamante ribadiva la
situazione di difficoltà finanziaria in cui si trovava a seguito dell’incidente
che lo aveva coinvolto, con conseguenze permanenti sulla salute. Il
contribuente contestava l’operato dell’UEC laddove, per stabilire la sua situazione
finanziaria, aveva preso in considerazione quella della convivente __________.
La convivenza sarebbe iniziata unicamente a seguito dell’incidente, rilevato
come si sarebbe offerta di prestargli le cure del caso. Non sussisterebbe alcun
obbligo di mantenimento tra i due poiché a dire dell’insorgente non costituirebbero
un “nucleo” famigliare. RI 1 spiegava inoltre di trovarsi in uno stato di
precarietà finanziaria non a causa di dissolutezza od assenza di impegno o
rispetto verso gli obblighi fiscali. Secondo lui l’esistenza di ACB per fr.
146'732.60 dimostrerebbe la precarietà della situazione finanziaria in cui
versa. Senza il condono delle imposte egli ritiene di non potersi rifare
un’esistenza.
E. Con decisioni
20.11.2015 l’UEC respingeva il reclamo presentato da RI 1 con la seguente
motivazione:
(...). La disponibilità mensile valutata in prima
istanza di fr. 173.--- deve essere confermata. Tuttavia la domanda non è stata
respinta per tale motivo ma per l’insieme dell’indebitamento accertato di complessivi
fr. 146'732.60. Infatti la concessione del condono delle sole imposte
2012/2013/2014 sarebbe in antitesi con lo scopo del condono in quanto non
porterebbe ad un risanamento stabile e duraturo. Da rammentare che per le
imposte precedenti al 2012 non possono rientrare in una procedura di condono
essendo per le stesse già stato rilasciato un attestato di carenza beni. L’Ente
pubblico potrebbe per contro prendere in considerazione una proposta di liquidazione
per compromesso debito fiscale alla condizione del rispetto del principio di
parità di trattamento tra i creditori di diritto privato e di diritto pubblico.
F. Con ricorso 4.1.2016 RI
1 impugna le decisioni dell’UEC con cui è stata respinta l’istanza di condono
per l’IC e per l’imposta comunale per i periodi 2010 – 2014. Il ricorrente
ripropone gli argomenti sollevati in sede di reclamo. Lo stesso sostiene di
voler – appena possibile – risanare la propria situazione debitoria, caratterizzata
da attestati carenza beni ed esecuzioni per oltre fr. 146'000.-. Secondo il contribuente,
senza la concessione del condono sarebbe per lui “impossibile rifarsi
un’attività che possa permettergli di provvedere al proprio sostentamento”.
Tuttavia rileva che le sue possibilità di reinserimento del mondo del lavoro
appaiono limitate a seguito delle conseguenze riportate alla sua salute a causa
dell’incidente.
Diritto
1. 1.1.
A far tempo dal 1.1.2016 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).
Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della
competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.
Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano
gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti
l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune
disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state
inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle
disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che
attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo
art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così
come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del
diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
La domanda tesa al condono
del debito d’imposta per i periodi fiscali 2010 – 2014 è stata presentata all’autorità
preposta prima del 1.1.2016. Secondo l’art. 205e cpv. 2 LIFD (applicabile per
analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL
10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016), la procedura di reclamo e
la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in
vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal diritto anteriore.
Alla procedura di condono
è quindi applicabile il vecchio diritto.
1.3.
L’autorità competente a
statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.
1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali
dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza
federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale
diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e
condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue
decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta
per l’imposta federale diretta).
Considerandi
2.
2.1.
Va rilevato
anzitutto che, con il ricorso del 4/5.1.2016, il ricorrente impugna unicamente
la decisione su reclamo dell’UEC del 20.11.2015 relativa all’IC ed all’imposta
comunale (v. allegato doc. A). Ne consegue che la decisione su reclamo dell’UEC
del 20.11.2015 relativa all’IFD è cresciuta in giudicato.
2.2
2.2.1
La Camera di diritto
tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi contro le
decisioni su reclamo emesse dall’Ufficio esazione e condoni a condizione che il
gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente
se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato,
spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche
se una eventuale decisione del fisco, che abbia dichiarato irricevibile il
reclamo del contribuente, sia fondata.
L’art. 227 cpv. 1 LT, applicabile anche nella procedura di condono (per
rinvio dell’art. 246 cpv. 3 LT), stabilisce che il contribuente può impugnare
con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione (o di
condono), entro 30 giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1
LT): è prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in
intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine
è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri
gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv.
5.
LT).
2.2.2
Nel caso che
qui ci occupa RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo dell’UEC datata
20.11.2015
(relativa al condono IC ed imposta comunale) con ricorso 4.1.2016.
In merito
alla tempestività del gravame dinanzi alla Camera di diritto tributario, il
ricorrente ritiene che il termine di ricorso, interrotto dalle ferie
giudiziarie, pervenga a scadenza il 5.1.2016. Nel ricorso precisa che la
decisione su reclamo dell’UEC, gli è stata notificata il 21.11.2015.
2.2.3
La legge
federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale
che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il
Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute
in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo
in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre la sentenza
del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 22 ad art.
140.
LIFD, p. 1311).
Neppure la
legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le
norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un
calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.); del resto, questa Camera ha già avuto modo di
escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie
previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm).
2.2.4
Nel caso che
qui ci occupa, il termine per impugnare la decisione su reclamo 20.11.2015
dell’UEC, spedita per posta A e notificata al contribuente il 21.11.2015 (cfr.
ricorso p. 1) ha iniziato a decorrere il 22.11.2015, giorno successivo alla
notifica per effetto dell’art. 192 cpv. 2 LT, ed è pervenuto a scadenza il
21.12.2015
Il ricorso, inoltrato il 4.1.2016 è pertanto irricevibile, poiché
trasmesso dopo il termine di 30 giorni. Il contribuente non ha fatto valere
motivi di restituzione del termine (cfr. art. 192 cpv. 5 LT).
3.
A titolo
abbondanziale si rileva comunque che, anche qualora il ricorso fosse stato
giudicato tempestivo, il ricorrente ha presentato l’estratto del registro delle
esecuzioni dove emerge una situazione debitoria molto compromessa (stato
estratto al 29.7.2015), con esecuzioni pendenti e attestati carenza beni già
rilasciati per un totale contabilizzato dall’UEC in fr. 146'732.60.
Secondo il previgente art.
1.
cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta (applicabile al caso di specie per applicazione
dell’art. 205e LIFD e dell’art. 22 RLT), che ha comunque medesimo tenore del
vigente art. 167 cpv. 2 LIFD (applicabile anche al condono dell’imposta
cantonale per rinvio dell’art. 22 RLT), il condono dell’imposta ha lo scopo di
contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente.
Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
Ora, come giustamente
rilevato dall’UEC il condono dell’imposta richiesto non contribuirebbe in alcun
caso a risanare in maniera duratura la situazione economica del contribuente,
tenuto conto degli importanti debiti pregressi accumulati, di oltre fr.
146'000.-.
4.
4.1.
Il ricorso deve essere
conseguentemente dichiarato irricevibile.
Vista l’attuale disponibilità
mensile del ricorrente, non si prelevano tassa di giustizia e spese
processuali.
4.2
Con la Legge federale
concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata
parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
(prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m della Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) il ricorso in
materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni
concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o
comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente
importante (in merito si veda anche Vorpe,
op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p.
521.
ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).
L’art. 132a LTF, in vigore
dal 1.1.2016, prevede che la procedura di ricorso contro le decisioni
pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sia
retta dal diritto anteriore”.
Ora, ritenuto come la
decisione relativa al caso di specie venga pronunciata da questa Camera dopo il
1.1
, alla procedura di ricorso al Tribunale federale si applica il nuovo
art. 83 lett. m LTF (cfr. anche Messaggio concernente la Legge sul
condono dell’imposta, in FF 2013 7239, p. 7249).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è ammissibile,
entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante
(art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).
4. Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: