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Decisione

80.2016.300

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere nel Canton Grigioni, ufficio in comune con altre 40 società, soci e gerenti domiciliati nel Canton Tic

17 gennaio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9 luglio 1993 è

stata costituita la RI 1, la cui sede era a __________ e lo scopo era il

commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'importazione e l'esportazione di merce

di qualsiasi genere ed in particolare di CD rom, Hardware e Software, nonché la

prestazione di servizi a terzi connessa alle attività menzionate. Soci erano RI

1 e RI 1.

Il 10 dicembre 2013 si è

verificata una cessione del mantello giuridico della società. La ragione

sociale è stata modificata in RI 1 e il nuovo scopo è l’esercizio di ogni

attività di carattere fiduciario, commerciale e finanziario, in particolare

attività di consulenza e pianificazione fiscale e aziendale, nonché l’esercizio

di ogni attività concernente l’organizzazione e la realizzazione di viaggi.

Poco dopo, il 4 luglio 2014, la sede è stata trasferita da __________ a __________,

nel __________. Attuali soci e gerenti sono RI 1 (presidente della gerenza) e RI

1, domiciliati a __________.

B. Con scritto del 28

novembre 2016, RS 1 RS 1 si rivolgeva alla RI 1, comunicandole che, a seguito

di controlli approfonditi, risultava che l’amministrazione effettiva della

società fosse ancora eseguita in Ticino. Per tale motivo l’RS 1, con decisione

pregiudiziale sull’assoggettamento, rivendicava l’imposizione illimitata nel

Canton Ticino sull’utile e sul capitale di RI 1 con effetto a partire da luglio

2014, ovvero la data del trasferimento di sede a __________.

C. La RI 1, interponeva

reclamo con lettera raccomandata del 29 novembre 2016, contestando

l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. La società, regolarmente

iscritta a RC del Canton __________, sarebbe operativa a tutti gli effetti

nell’unica sede a __________, dove lavorerebbe peraltro del personale amministrativo

ed un’apprendista con regolare contratto di tirocinio.

D. Con decisione del 6

dicembre 2016, l’RS 1 respingeva il reclamo e assoggettava la RI 1 all’imposta

cantonale, siccome – secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale sulla

doppia imposizione – la sede civile non è determinante in ambito fiscale, se ad

essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la

direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria.

In questo caso è determinante questo luogo come domicilio fiscale. Secondo l’RS

1 vi sarebbero numerosi indizi a conferma del trasferimento puramente fittizio

di sede della RI 1 nel Canton __________. In primo luogo, la società beneficiava

di un affitto gratuito di un locale a __________, senza neppure disporre di un

contatto di telefonia fissa. Inoltre gli amministratori erano entrambi

domiciliati nel Canton Ticino, precisamente a __________, dove è stato anche

registrato il dominio internet “RI 1.com”. Sul sito web era inoltre presente,

nella pagina dei contatti, un numero di telefono fisso (091 751 51 85) registrato

a nome dei signori RI 1, per l’appunto residenti a __________.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la suddetta decisione,

confermando in sostanza le argomentazioni esposte in sede di reclamo, allegando

oltre a diverse ricevute relative a spese sostenute a __________, i contratti

di lavoro di RI 1 (impiegata dal 08.09.2014 quale apprendista) e di RI 1

(impiegata dal 12.02.2016 al 20% e dal 01.09.2016 al 40% in qualità di

aiuto-contabile). La società precisa inoltre che il dominio “RI 1” è stato

acquistato il 1° febbraio 2014, quindi “prima dell’attività imprenditoriale”,

mentre il numero di telefono fisso registrato a __________, oltre a non essere

più in funzione, era stato inserito nella pagina web della società quando la

sede era ancora a __________. Il ricorrente evidenzia poi che, a decorrere dal

prossimo anno, il sito internet verrà oscurato.

F. Nelle sue

osservazioni del 27 gennaio 2017, l’RS 1 propone di respingere il ricorso.

Oltre a ripresentare le argomentazioni illustrate nella decisione su ricorso,

l’RS 1 sottolinea come presso l’indirizzo di RI 1, sono registrate almeno 40

società, motivo per cui, al luogo di sede vi sarebbe di un mero recapito

postale. In relazione ai giustificativi presentati dalla ricorrente nel

ricorso, l’RS 1 ritiene che non comproverebbero nulla circa il luogo di

amministrazione effettiva della società, tanto più che alcuni scontrini di

supermercati provengono proprio da __________. Il fatto che sul contratto

d’apprendista risulti __________, quale luogo di lavoro, non comproverebbe che

l’amministrazione effettiva sia svolta a __________, e aggiunge che, anche

qualora si volesse ammettere che l’apprendista - quando non a scuola - lavori a

__________, ciò potrebbe al massimo porre la questione sull’esistenza di uno

stabilimento d’impresa nei __________. Infine l’RS 1 si domanda se il

trasferimento di sede non sarebbe piuttosto da ricondurre a problemi legati

all’autorizzazione ad esercitare in ambito fiduciario nel Canton Ticino,

siccome dalla contabilità 2014 figurerebbe un “accantonamento multa autorità

vigilanza fiduciari” pari a fr. 2'000.-.

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente, contestualmente

al trasferimento della sua sede da __________ a __________, avvenuto nel 2014,

è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton __________. In virtù della

decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato

l’assoggettamento in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è

(tuttora) esercitata a __________, presso il domicilio dei soci e gerenti

signori RI 1. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale

(LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù

della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva

nel Cantone.

1.2.

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre

1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;

RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel

Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che

l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di

sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva

deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale

principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova

essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di

commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto

civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate

effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano

alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio

fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da

considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda

alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante

l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del

Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2;

n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.2C_431/2014 del 4 dicembre

2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute,

Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen

Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

1.3.

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura

e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per

svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una

struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza

del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,

consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE

2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale

federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo

del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

1.4.

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in

cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il

Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si

svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo

statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed

economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si

concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,

consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza

della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In

generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva

come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione

a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come

tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e,

dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza

del CdA (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11

novembre 2016, consid. 3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit.,

p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op.

cit., p. 752; Jung, op. cit., p.

172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,

op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

1.5.

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre

il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990

B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale

ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture

(“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di

personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la

prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo,

soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali

infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento

in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”)

in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr.

sentenza del Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio

2008, consid. 2.3; n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

1.6.

Occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami

con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in

locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede

ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,

rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore

della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui

controllata (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre

2016).

Nel caso di

una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente

imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di

gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,

il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è

svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare

se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In

questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di

immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli

utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli

immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)

(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza

citata).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al

Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza

del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

1.7.

La decisione

impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base

legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso concreto, RI 1,

domiciliata nel Canton Ticino sin dalla sua costituzione, ha trasferito la

propria sede a __________ il 4 luglio 2014. Soci e gerenti della società con

diritto di firma individuale sono RI 1 e RI 1.

2.2

Incontestato fra le parti

è che la società dispone di un locale nella __________, in via __________ a __________,

senza tuttavia pagare alcuna pigione come confermato per iscritto da RI 1, locatore

dell’ufficio. Secondo la ricorrente questo locale fungerebbe da vera e propria

sede operativa, dove sarebbe eseguita dunque l’amministrazione e la direzione

corrente della società. A mente dell’RS 1 invece, proprio il fatto che sia

stato messo a disposizione della società un locale senza dover pagare nessuna

pigione, fatto molto insolito in ambito commerciale, e che al medesimo

indirizzo hanno sede altre 40 società, avvalorerebbe la tesi dell’esistenza di

una sede dal carattere puramente formale.

Come menzionato in

precedenza, il Tribunale federale ha stabilito che in mancanza di

importanti infrastrutture al luogo di sede, segnatamente uffici e personale, e

se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone,

allora incombe al contribuente l’onere della prova in relazione all’effettiva

amministrazione alla sede statutaria. Nel caso su cui il TF si è pronunciato

nella sentenza n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, una

società aveva trasferito la propria sede da Zurigo al Canton Nidvaldo, dove

aveva dapprima preso in locazione un ufficio con pigione pari a fr. 400.–

al mese e successivamente aveva preso in locazione altri locali per un totale

di fr. 800.– e infine fr. 1’500.– al mese, i quali venivano sublocati ad altre

società. Nella corrispondenza, la società utilizzava ancora l’indirizzo di

Zurigo e quale contatto figurava un numero di telefono non registrato al luogo

di sede nel Canton Nidvaldo. Il Tribunale aveva pertanto ritenuto che fosse

molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora

eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di

comprovare l’effettivo trasferimento di sede.

Ora,

tornando al caso in esame, RI 1 dispone a __________ di un solo locale,

in cui dovrebbero lavorare 4 persone: i signori RI 1 quali soci e gerenti,

un’apprendista ed una contabile impiegata al 40%. Va considerato inoltre il

fatto - più che anomalo in ambito di affari commerciali - che il locatore ha

rinunciato a riscuotere una pigione e che al medesimo indirizzo hanno sede

altre 40 società. Giova inoltre sottolineare che in Ticino sono domiciliati sia

i signori RI 1 (a __________), sia l’apprendista (ad __________), sia

l’aiuto-contabile (a __________). Inoltre da quanto emerge dagli atti, a __________

non sussiste alcun recapito di telefonia fissa, mentre il dominio internet (www.swissadria.com, nel frattempo chiuso)

come pure il telefono fisso (+41 91 751 51 85), a cui si faceva riferimento nel

sito internet anche dopo il trasferimento di sede nei __________, è stato

registrato in Ticino, presso il domicilio dei signor RI 1. Infine il

trasferimento di sede a __________ non sarebbe avvenuto per motivi commerciali

bensì a causa delle dimissioni dell’ex presidente della gerenza RI 1, unico

dipendente della società che possedeva l’autorizzazione per esercitare

l’attività di fiduciario nel Canton Ticino. Considerato tutto ciò, appare

decisamente verosimile che la direzione corrente della società venga ancora

svolta nel Canton Ticino. Per tale motivo, in applicazione della giurisprudenza

del Tribunale federale, incombeva a RI 1 l’onere della prova in relazione

all’effettivo trasferimento di sede a __________.

Dal canto suo la

ricorrente non è stata in grado di documentare un vero legame con __________,

dove in sostanza dispone unicamente di un piccolo ufficio preso in locazione

gratuitamente. Non sono d’aiuto alla società le pezze giustificative allegate

al ricorso, siccome concernono da un lato spese di posteggio senza intestazione

e dall’altro spese - soprattutto di cibo e bevande - presso supermercati di __________

e __________ (ma pure di alcune località ticinesi). Appare infatti palese che

tali giustificativi non sono atti a dimostrare che la direzione e

l’amministrazione effettiva della RI 1 vengano svolte a __________.

Secondo la ricorrente,

l’occupazione di un’apprendista impiegata di commercio (RI 1, impiegata a

partire dal 08.09.2014) e di un aiuto contabile (RI 1, impiegata dal 12.02.2016

al 20% e dal 1.09.2016 al 40%) comproverebbe che l’amministrazione e la direzione

corrente della società siano eseguite a __________. Anche volendo ammettere che

la semplice indicazione, nel contratto di lavoro, di __________ quale luogo di

formazione o di lavoro, possa bastare a comprovare l’effettivo impiego del

dipendente presso tale sede, è necessario rilevare come dottrina e giurisprudenza

ritengano che, quale luogo di amministrazione effettiva e direzione corrente,

non è inteso il luogo dove vengono svolti lavori puramente amministrativi o

lavori d’importanza minore, bensì il luogo dove si svolgono quelle attività,

che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove viene

dunque svolta l’attività dirigenziale (cfr. la sentenza del Tribunale federale

del 5 settembre 1985, in ASA 56 p. 85 consid. 3b; DTF 50 I 104; DTF 85 I 99

consid. 2; inoltre Heilinger/

Maute, op. cit., p. 752; De le Court, op. cit., p. 412). Rilevante, ai

fini della determinazione del luogo dell’amministrazione effettiva, non è

perciò tanto il luogo di lavoro di un’apprendista e di un aiuto contabile,

quanto piuttosto il luogo in cui i gerenti e amministratori della società, che

possiedono la facoltà di concludere contratti, svolgono l’effettiva attività

aziendale.

2.3

Va poi ricordato che,

secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di

svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente

importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente

l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare

se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il

Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un

lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale

n.2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,

op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries

Reilingh, op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 757; Jung,

op. cit., p. 172).

Il domicilio a __________

di RI 1 e RI 1 assume perciò una portata particolarmente importante siccome, essendo

gli unici soci e gerenti della società con diritto di firma individuale, sono

le persone principalmente incaricate di svolgere l’amministrazione e la

direzione corrente della società.

2.4

Ne consegue che

l’amministrazione effettiva della RI 1 è esercitata nel Canton Ticino, presso

il domicilio di RI 1 e RI 1, in via __________, __________.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Divisione

delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: