80.2016.300
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere nel Canton Grigioni, ufficio in comune con altre 40 società, soci e gerenti domiciliati nel Canton Tic
17 gennaio 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.300
Lugano
17 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 dicembre 2016 contro la decisione del 6 dicembre 2016 in materia di
assoggettamento all’imposta cantonale.
Fatti
A. Il 9 luglio 1993 è
stata costituita la RI 1, la cui sede era a __________ e lo scopo era il
commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'importazione e l'esportazione di merce
di qualsiasi genere ed in particolare di CD rom, Hardware e Software, nonché la
prestazione di servizi a terzi connessa alle attività menzionate. Soci erano RI
1 e RI 1.
Il 10 dicembre 2013 si è
verificata una cessione del mantello giuridico della società. La ragione
sociale è stata modificata in RI 1 e il nuovo scopo è l’esercizio di ogni
attività di carattere fiduciario, commerciale e finanziario, in particolare
attività di consulenza e pianificazione fiscale e aziendale, nonché l’esercizio
di ogni attività concernente l’organizzazione e la realizzazione di viaggi.
Poco dopo, il 4 luglio 2014, la sede è stata trasferita da __________ a __________,
nel __________. Attuali soci e gerenti sono RI 1 (presidente della gerenza) e RI
1, domiciliati a __________.
B. Con scritto del 28
novembre 2016, RS 1 RS 1 si rivolgeva alla RI 1, comunicandole che, a seguito
di controlli approfonditi, risultava che l’amministrazione effettiva della
società fosse ancora eseguita in Ticino. Per tale motivo l’RS 1, con decisione
pregiudiziale sull’assoggettamento, rivendicava l’imposizione illimitata nel
Canton Ticino sull’utile e sul capitale di RI 1 con effetto a partire da luglio
2014, ovvero la data del trasferimento di sede a __________.
C. La RI 1, interponeva
reclamo con lettera raccomandata del 29 novembre 2016, contestando
l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. La società, regolarmente
iscritta a RC del Canton __________, sarebbe operativa a tutti gli effetti
nell’unica sede a __________, dove lavorerebbe peraltro del personale amministrativo
ed un’apprendista con regolare contratto di tirocinio.
D. Con decisione del 6
dicembre 2016, l’RS 1 respingeva il reclamo e assoggettava la RI 1 all’imposta
cantonale, siccome – secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale sulla
doppia imposizione – la sede civile non è determinante in ambito fiscale, se ad
essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la
direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria.
In questo caso è determinante questo luogo come domicilio fiscale. Secondo l’RS
1 vi sarebbero numerosi indizi a conferma del trasferimento puramente fittizio
di sede della RI 1 nel Canton __________. In primo luogo, la società beneficiava
di un affitto gratuito di un locale a __________, senza neppure disporre di un
contatto di telefonia fissa. Inoltre gli amministratori erano entrambi
domiciliati nel Canton Ticino, precisamente a __________, dove è stato anche
registrato il dominio internet “RI 1.com”. Sul sito web era inoltre presente,
nella pagina dei contatti, un numero di telefono fisso (091 751 51 85) registrato
a nome dei signori RI 1, per l’appunto residenti a __________.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la suddetta decisione,
confermando in sostanza le argomentazioni esposte in sede di reclamo, allegando
oltre a diverse ricevute relative a spese sostenute a __________, i contratti
di lavoro di RI 1 (impiegata dal 08.09.2014 quale apprendista) e di RI 1
(impiegata dal 12.02.2016 al 20% e dal 01.09.2016 al 40% in qualità di
aiuto-contabile). La società precisa inoltre che il dominio “RI 1” è stato
acquistato il 1° febbraio 2014, quindi “prima dell’attività imprenditoriale”,
mentre il numero di telefono fisso registrato a __________, oltre a non essere
più in funzione, era stato inserito nella pagina web della società quando la
sede era ancora a __________. Il ricorrente evidenzia poi che, a decorrere dal
prossimo anno, il sito internet verrà oscurato.
F. Nelle sue
osservazioni del 27 gennaio 2017, l’RS 1 propone di respingere il ricorso.
Oltre a ripresentare le argomentazioni illustrate nella decisione su ricorso,
l’RS 1 sottolinea come presso l’indirizzo di RI 1, sono registrate almeno 40
società, motivo per cui, al luogo di sede vi sarebbe di un mero recapito
postale. In relazione ai giustificativi presentati dalla ricorrente nel
ricorso, l’RS 1 ritiene che non comproverebbero nulla circa il luogo di
amministrazione effettiva della società, tanto più che alcuni scontrini di
supermercati provengono proprio da __________. Il fatto che sul contratto
d’apprendista risulti __________, quale luogo di lavoro, non comproverebbe che
l’amministrazione effettiva sia svolta a __________, e aggiunge che, anche
qualora si volesse ammettere che l’apprendista - quando non a scuola - lavori a
__________, ciò potrebbe al massimo porre la questione sull’esistenza di uno
stabilimento d’impresa nei __________. Infine l’RS 1 si domanda se il
trasferimento di sede non sarebbe piuttosto da ricondurre a problemi legati
all’autorizzazione ad esercitare in ambito fiduciario nel Canton Ticino,
siccome dalla contabilità 2014 figurerebbe un “accantonamento multa autorità
vigilanza fiduciari” pari a fr. 2'000.-.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente, contestualmente
al trasferimento della sua sede da __________ a __________, avvenuto nel 2014,
è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton __________. In virtù della
decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato
l’assoggettamento in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è
(tuttora) esercitata a __________, presso il domicilio dei soci e gerenti
signori RI 1. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale
(LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù
della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva
nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale
principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova
essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di
commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto
civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate
effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano
alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio
fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da
considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda
alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante
l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del
Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2;
n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.2C_431/2014 del 4 dicembre
2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute,
Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen
Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura
e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per
svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una
struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza
del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,
consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE
2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo
del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il
Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo
statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed
economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si
concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione
a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come
tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e,
dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza
del CdA (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11
novembre 2016, consid. 3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit.,
p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op.
cit., p. 752; Jung, op. cit., p.
172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,
op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre
il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990
B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale
ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture
(“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di
personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la
prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo,
soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali
infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento
in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”)
in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr.
sentenza del Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio
2008, consid. 2.3; n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,
il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è
svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare
se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In
questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di
immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli
utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli
immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)
(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso concreto, RI 1,
domiciliata nel Canton Ticino sin dalla sua costituzione, ha trasferito la
propria sede a __________ il 4 luglio 2014. Soci e gerenti della società con
diritto di firma individuale sono RI 1 e RI 1.
2.2
Incontestato fra le parti
è che la società dispone di un locale nella __________, in via __________ a __________,
senza tuttavia pagare alcuna pigione come confermato per iscritto da RI 1, locatore
dell’ufficio. Secondo la ricorrente questo locale fungerebbe da vera e propria
sede operativa, dove sarebbe eseguita dunque l’amministrazione e la direzione
corrente della società. A mente dell’RS 1 invece, proprio il fatto che sia
stato messo a disposizione della società un locale senza dover pagare nessuna
pigione, fatto molto insolito in ambito commerciale, e che al medesimo
indirizzo hanno sede altre 40 società, avvalorerebbe la tesi dell’esistenza di
una sede dal carattere puramente formale.
Come menzionato in
precedenza, il Tribunale federale ha stabilito che in mancanza di
importanti infrastrutture al luogo di sede, segnatamente uffici e personale, e
se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone,
allora incombe al contribuente l’onere della prova in relazione all’effettiva
amministrazione alla sede statutaria. Nel caso su cui il TF si è pronunciato
nella sentenza n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, una
società aveva trasferito la propria sede da Zurigo al Canton Nidvaldo, dove
aveva dapprima preso in locazione un ufficio con pigione pari a fr. 400.–
al mese e successivamente aveva preso in locazione altri locali per un totale
di fr. 800.– e infine fr. 1’500.– al mese, i quali venivano sublocati ad altre
società. Nella corrispondenza, la società utilizzava ancora l’indirizzo di
Zurigo e quale contatto figurava un numero di telefono non registrato al luogo
di sede nel Canton Nidvaldo. Il Tribunale aveva pertanto ritenuto che fosse
molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora
eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di
comprovare l’effettivo trasferimento di sede.
Ora,
tornando al caso in esame, RI 1 dispone a __________ di un solo locale,
in cui dovrebbero lavorare 4 persone: i signori RI 1 quali soci e gerenti,
un’apprendista ed una contabile impiegata al 40%. Va considerato inoltre il
fatto - più che anomalo in ambito di affari commerciali - che il locatore ha
rinunciato a riscuotere una pigione e che al medesimo indirizzo hanno sede
altre 40 società. Giova inoltre sottolineare che in Ticino sono domiciliati sia
i signori RI 1 (a __________), sia l’apprendista (ad __________), sia
l’aiuto-contabile (a __________). Inoltre da quanto emerge dagli atti, a __________
non sussiste alcun recapito di telefonia fissa, mentre il dominio internet (www.swissadria.com, nel frattempo chiuso)
come pure il telefono fisso (+41 91 751 51 85), a cui si faceva riferimento nel
sito internet anche dopo il trasferimento di sede nei __________, è stato
registrato in Ticino, presso il domicilio dei signor RI 1. Infine il
trasferimento di sede a __________ non sarebbe avvenuto per motivi commerciali
bensì a causa delle dimissioni dell’ex presidente della gerenza RI 1, unico
dipendente della società che possedeva l’autorizzazione per esercitare
l’attività di fiduciario nel Canton Ticino. Considerato tutto ciò, appare
decisamente verosimile che la direzione corrente della società venga ancora
svolta nel Canton Ticino. Per tale motivo, in applicazione della giurisprudenza
del Tribunale federale, incombeva a RI 1 l’onere della prova in relazione
all’effettivo trasferimento di sede a __________.
Dal canto suo la
ricorrente non è stata in grado di documentare un vero legame con __________,
dove in sostanza dispone unicamente di un piccolo ufficio preso in locazione
gratuitamente. Non sono d’aiuto alla società le pezze giustificative allegate
al ricorso, siccome concernono da un lato spese di posteggio senza intestazione
e dall’altro spese - soprattutto di cibo e bevande - presso supermercati di __________
e __________ (ma pure di alcune località ticinesi). Appare infatti palese che
tali giustificativi non sono atti a dimostrare che la direzione e
l’amministrazione effettiva della RI 1 vengano svolte a __________.
Secondo la ricorrente,
l’occupazione di un’apprendista impiegata di commercio (RI 1, impiegata a
partire dal 08.09.2014) e di un aiuto contabile (RI 1, impiegata dal 12.02.2016
al 20% e dal 1.09.2016 al 40%) comproverebbe che l’amministrazione e la direzione
corrente della società siano eseguite a __________. Anche volendo ammettere che
la semplice indicazione, nel contratto di lavoro, di __________ quale luogo di
formazione o di lavoro, possa bastare a comprovare l’effettivo impiego del
dipendente presso tale sede, è necessario rilevare come dottrina e giurisprudenza
ritengano che, quale luogo di amministrazione effettiva e direzione corrente,
non è inteso il luogo dove vengono svolti lavori puramente amministrativi o
lavori d’importanza minore, bensì il luogo dove si svolgono quelle attività,
che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove viene
dunque svolta l’attività dirigenziale (cfr. la sentenza del Tribunale federale
del 5 settembre 1985, in ASA 56 p. 85 consid. 3b; DTF 50 I 104; DTF 85 I 99
consid. 2; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 752; De le Court, op. cit., p. 412). Rilevante, ai
fini della determinazione del luogo dell’amministrazione effettiva, non è
perciò tanto il luogo di lavoro di un’apprendista e di un aiuto contabile,
quanto piuttosto il luogo in cui i gerenti e amministratori della società, che
possiedono la facoltà di concludere contratti, svolgono l’effettiva attività
aziendale.
2.3
Va poi ricordato che,
secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di
svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente
importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente
l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare
se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il
Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un
lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale
n.2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,
op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries
Reilingh, op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 757; Jung,
op. cit., p. 172).
Il domicilio a __________
di RI 1 e RI 1 assume perciò una portata particolarmente importante siccome, essendo
gli unici soci e gerenti della società con diritto di firma individuale, sono
le persone principalmente incaricate di svolgere l’amministrazione e la
direzione corrente della società.
2.4
Ne consegue che
l’amministrazione effettiva della RI 1 è esercitata nel Canton Ticino, presso
il domicilio di RI 1 e RI 1, in via __________, __________.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Divisione
delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: