80.2016.302
Deduzioni: spese professionali, trasporto, revisore contabile domiciliato a Caslano che lavora a Zurigo, necessità di usare la propria automobile per trasferte di lavoro non comprovata
4 dicembre 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.302
80.2016.303
Lugano
4 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 dicembre 2016 contro la decisione del 14 dicembre 2016 in materia di IC
e IFD 2014.
Fatti
A. Nel periodo fiscale
qui in esame, RI 1, nato nel __________, domiciliato a __________, di
professione revisore contabile, aveva svolto la propria attività professionale
a __________, nel quartiere di __________, alle dipendenze della __________ (__________).
Il contribuente, per motivi lavorativi, aveva una residenza settimanale, a __________,
nel Canton __________.
Nella dichiarazione
d’imposta 2014, ha fatto valere spese professionali per complessivi fr. 35’757.–.
In particolare, per quanto qui interessa, ha chiesto la deduzione, a titolo di
spese di trasporto, complessivamente di fr. 12'011.–, di cui fr. 7'277.– per
spese di trasferta con i mezzi pubblici [tragitto dal luogo di domicilio (__________)
al luogo di residenza settimanale (__________), una volta la settimana, fr.
151.60 (andata e ritorno) per 48 settimane], fr. 1'979.– per spese di trasferta
con i mezzi pubblici [tragitto dal luogo di residenza settimanale (__________)
al luogo di lavoro (__________), fr. 20.40 (andata e ritorno) per 97 giorni] e
infine fr. 2'755.– per spese veicolo privato [tragitto dal luogo di residenza
settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________) con la propria
autovettura, 32 km al giorno (andata e ritorno) per 123 giorni x 0.70 fr/km].
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 2 marzo 2016, l’RS 1
ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 30'800.– per l’IC e in fr. 33'500.–
per l’IFD. Ha in particolare ammesso in deduzione complessivamente fr. 23'401.–
a titolo di spese professionali, di cui solamente fr. 2'600.– per il costo
annuale dell’abbonamento generale per minori di 25 anni a titolo di spese di trasporto.
Non ha riconosciuto le spese del veicolo privato, con la seguente motivazione:
Deduzione non concessa, visto che viene già dedotto il costo
dell’abbonamento generale delle FFS per minori di 25 anni. In ogni caso le
spese di trasporto dal luogo di soggiorno al luogo di lavoro non sono
deducibili.
C. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo (privo di data) pervenuto all’RS 1
il 21 marzo 2016. Ha lamentato, per quanto qui d’interesse, il mancato
riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato dal luogo di
residenza settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________) di fr.
2'755.–, invocando in particolare la violazione del diritto di essere sentito
in difetto, a suo dire, di una motivazione da parte dell’autorità fiscale; il
mancato riconoscimento delle spese di trasporto dal luogo di residenza
settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________) di fr. 1'979.–, censurando
una violazione di alcune norme legali da parte dell’autorità fiscale; il
mancato riconoscimento delle spese di trasporto con i mezzi pubblici dal
domicilio (__________) al luogo di residenza settimanale (__________) di fr.
7'277.–, proponendo al riguardo una nuova deduzione di complessivi fr.
8'557.60, di cui fr. 7'257.60 per l’uso del veicolo privato (432 km per 24
settimane a fr. 0.70 km) per i primi sei mesi dell’anno, in considerazione del
carico di lavoro presso la __________ e l’incompatibilità degli orari di lavoro
con quelli dei mezzi pubblici, e fr. 1'300.– per gli altri sei mesi del 2014 per
il costo dell’abbonamento generale FFS (pro rata temporis).
D. L’RS 1, con decisione
del 14 dicembre 2016, ha respinto il reclamo per quanto concerne le suindicate spese
di trasporto, con le seguenti argomentazioni:
… il contribuente è
domiciliato a __________ ed è impiegato presso la sede di __________ della
spettabile __________ __________. Per poter esercitare la propria professione,
egli soggiorna in un appartamento affittato nel Comune di __________; richiede
quindi in deduzione, oltre alle spese supplementari in caso di rientro
settimanale al domicilio …, il costo del mezzo privato di trasporto per il
tragitto settimanale dal domicilio al luogo di residenza, nonché per il
tragitto giornaliero (per un periodo di tempo limitato) dal luogo di residenza
al luogo di lavoro. A sostegno di quanto richiesto, il contribuente afferma di
non poter utilizzare il mezzo pubblico di trasporto in quanto il mezzo privato
gli è necessario per esercitare la sua professione visti i numerosi spostamenti
dalla sede del datore di lavoro presso i vari clienti (regolarmente rimborsati
dal datore di lavoro stesso), e in quanto non gli sarebbe possibile servirsi
del mezzo pubblico per il rientro settimanale in Ticino il venerdì sera. Su
richiesta dell’autorità fiscale il contribuente ha inoltrato il contratto di
lavoro e il regolamento spese, da aggiungersi a una tabella relativa alle ore
di lavoro effettuate durante il 2014, una riguardante gli spostamenti dalla
sede del datore di lavoro verso i vari clienti e una dichiarazione del datore
di lavoro relativa agli spostamenti di cui sopra effettuati con il proprio
mezzo privato (123 trasferte per 3'804 chilometri). Secondo la giurisprudenza,
il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso del mezzo di
trasporto privato deve costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Nel caso del pendolare settimanale è lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di
domicilio. Per quanto riguarda la questione dell’utilizzo del mezzo privato per
l’esercizio dell’attività lucrativa, facendo riferimento a quanto prodotto dal
contribuente in merito, si evince unicamente che il datore di lavoro ha
rimborsato i chilometri percorsi con il mezzo privato durante il 2014; non
compare da nessuna parte la richiesta da parte dello stesso che il contribuente
utilizzi il proprio mezzo privato, piuttosto che un mezzo pubblico. Il
regolamento spese prevede infatti il rimborso in caso di utilizzo di mezzi
pubblici, mezzi privati e taxi, nonché di viaggi aerei (classe Economy) qualora
fosse il caso. In relazione al rientro in Ticino, la Camera di diritto
tributario ha già avuto modo di affermare, qualora sia impossibile servirsi
dell’ultima corsa del mezzo di trasporto pubblico il venerdì sera, che non
risulta particolarmente gravoso disporre anche una sola trasferta settimanale
il sabato mattina. Infine, nel caso di pendolari settimanali, la giurisprudenza
ha già avuto modo di sottolineare come dagli stessi si possa pretendere che
scelgano un luogo di settimanale il più vicino possibile al luogo di lavoro, in
virtù del fatto che gli stessi beneficiano già della deduzione delle spese per
una camera al luogo di lavoro. Visto quanto precede l’autorità di tassazione
non può far altro che riconfermare la decisione di prima istanza, e concedere
unicamente il costo dell’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura nuovamente il mancato
riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato dal
luogo di residenza settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________) di
fr. 2'755.–, delle spese di trasporto con i mezzi pubblici dal luogo di
residenza (__________) al luogo di lavoro (__________) di fr. 1'979.– e delle
spese di trasporto dal domicilio (__________) al luogo di residenza (__________)
di fr. 7'276.80, riproponendo la deduzione di fr. 8'557.60 e le medesime argomentazioni
esposte nel gravame inoltrato all’RS 1.
F. Con scritto del 26
gennaio 2017, l’RS 1 comunica di non presentare osservazioni e si limita a
produrre il relativo incarto fiscale.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse sono precisate
dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2014 qui in esame è del 23 dicembre 2013),
segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,
le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.
articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in
periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 2 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,
più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in
rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono
quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il
necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento
del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Come esposto in
narrativa, nel periodo fiscale 2014, RI 1, di professione revisore contabile,
era domiciliato a __________, ma svolgeva la propria attività professionale a __________,
nel Canton __________, alle dipendenze della __________, e aveva la propria
residenza settimanale a __________, nel Canton __________.
Controversa è la deduzione
delle spese di trasporto, e meglio quelle per l’utilizzo del veicolo privato
per il tragitto tra __________ (luogo di residenza settimanale) e __________
(luogo di lavoro) per il periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di giugno
2014, quelle per la trasferta quotidiana dal luogo di residenza (__________)
alla sede di lavoro della __________ a __________ per gli ultimi sei mesi
dell’anno, e quelle per la trasferta dal domicilio ticinese (__________) al
luogo di residenza settimanale (__________). L’RS 1 ha, infatti, riconosciuto al
contribuente unicamente un importo di fr. 2'600.– a titolo di costo annuale
dell’abbonamento generale del mezzo pubblico (per minori di 25 anni), rinviando
– tra l’altro – alla restrittiva giurisprudenza di questa Camera in materia di
pendolari settimanali.
2.2
Secondo
l’art. 3 del decreto esecutivo citato, sono considerate spese di trasporto
quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello
in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa
effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo
su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le
automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65
cts. il km (per la parte che eccede i 15’000 km).
Anche
per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo
pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5
cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di
un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno
che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere
dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (nel 2014: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0.40 al km per la motocicletta e fr. 0.70 al km per
l’automobile).
2.3
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:
l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si
può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83).
2.4
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve
costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al
tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale
è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio"
supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di
percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che
l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica
fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si
riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi
dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione,
alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre parole, il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95.00217
del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).
3.
3.1.
3.1.1
Nel caso in esame, la
prima questione da esaminare riguarda le spese di trasporto settimanali. L’autorità
fiscale, nella decisione qui impugnata, ha in particolare rilevato che per
quanto concerne il "… rientro in Ticino, la Camera di diritto tributario
ha già avuto modo di affermare, qualora sia impossibile servirsi dell’ultima
corsa del mezzo di trasporto pubblico il venerdì sera, che non risulta
particolarmente gravoso disporre anche una sola trasferta settimanale il sabato
mattina". Il contribuente, dal canto suo, nella dichiarazione d’imposta 2014,
ha dapprima postulato in deduzione fr. 7'277.– per spese di trasferta con i
mezzi pubblici [tragitto da __________ a __________ una volta la settimana, fr.
151.60
(andata e ritorno) per 48 settimane]. Afferma, in questa sede, come già peraltro
dinanzi all’autorità fiscale, di aver domandato detta deduzione, su indicazione
dell’Ufficio di tassazione, nonostante egli non abbia mai utilizzato il treno
per il rientro in Ticino. Propone quindi una nuova deduzione di complessivi fr.
8'557.60, di cui l’importo di fr. 7'257.60 per l’uso del veicolo privato (432
km x 24 settimane a 70 cts. al km) per i primi sei mesi dell’anno, e l’importo
di fr. 1'300.– per il costo dell’abbonamento generale FFS per gli ultimi sei
mesi dell’anno (pro rata temporis). Evidenzia in particolare che, per
rientrare in Ticino, l’ultimo treno parte da __________ alle ore 22:09 e giunge
a __________ alle ore 01:41. Gli orari lavorativi sarebbero stati incompatibili
con quelli dei mezzi pubblici nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il
mese di giugno 2014, considerato come egli, quale revisore contabile, aveva
dovuto far fronte alla cosiddetta busy season. A suo dire, trattasi di
un periodo limitato nei primi sei mesi dell’anno, in cui i revisori contabili
verificano i conti delle aziende, in cui esercitano la propria attività
lavorativa anche 14/15 ore al giorno, direttamente presso la sede dei clienti
sparsi sul territorio svizzero, e in cui egli aveva spesso terminato di
lavorare verso l’una/le due di notte. Di conseguenza, non avrebbe potuto prendere
l’ultimo treno del venerdì sera, avendo pure dovuto concludere il mandato di
revisione l’ultimo giorno della settimana lavorativa. L’uso dell’autovettura sarebbe
stato dunque strettamente necessario per il rientro in Ticino, considerato inoltre
che egli, quale arbitro, dirigerebbe partite di sabato (con inizio alle ore
14:00) sul territorio ticinese.
3.1.2
I comuni di __________ e __________
sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano
meno di tre ore per la trasferta in questione. Il venerdì sera invece l’ultimo
collegamento utile parte da __________, alle ore 22:09, e giunge a __________, alle
ore 01:41, come, in effetti, indicato dallo stesso ricorrente, impiegando più
tempo (3 ore e 32 minuti). Certo, la durata di percorrenza media in automobile
è inferiore a quella impiegata con i mezzi pubblici, almeno quando le condizioni
stradali sono ottimali (poiché occorre tenere conto anche di eventuali
incidenti stradali, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni
meteorologiche avverse nel periodo invernale, dei flussi turistici di stagione,
ecc.), ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio
in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare
settimanale (“Wochenaufenthalter”), che deve affrontare una sola
trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il ricorso ai mezzi
pubblici non sia la situazione più comoda, non è in se stessa tale da far apparire
più idonea la trasferta con il mezzo privato. È comunque poco credibile che una
persona impiegata come revisore contabile presso una società di __________ e __________
leader in Svizzera come lo è la __________, sottoposta a stress durante la busy
season, si metta ancora al volante all’una/alle due di notte per rientrare
in Ticino, dopo aver lavorato con ritmi estenuanti (a dire dell’insorgente
anche 14-15 ore al giorno). Per gli stessi motivi, è dunque manifestamente
infondata anche l’argomentazione del ricorrente in merito al suo asserito ruolo
di arbitro e alla necessità di dover rientrare in Ticino "già il venerdì
sera per poter riposare ed evitare di partire il sabato mattina prestissimo per
arrivare in orario per la partita". Detto ruolo non può ad ogni modo essere
posto in relazione diretta con il conseguimento del reddito del lavoro. Non
appare in ogni caso particolarmente gravoso dover intraprendere la trasferta il
sabato mattina, senza dimenticare che non esiste alcun diritto codificato a restare
il più possibile al proprio domicilio. Da ultimo, tenuto conto anche della
ripartizione dell’onere della prova, il ricorrente non ha concretamente comprovato
che egli, durante la busy season, aveva effettivamente terminato la sua
attività lavorativa di venerdì alla una/alle due di mattina e l’asserita
incompatibilità degli orari di lavoro con quelli dei mezzi pubblici. Dalla
documentazione prodotta, in particolare dal timesheet, non emergono gli orari
di lavoro quotidiani effettivi. Il fatto poi che egli, dal mese di ottobre
2015, abbia trovato un appartamento più vicino al luogo di lavoro (a __________,
a 3 km da __________), è ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché tale
circostanza non riguarda il periodo fiscale litigioso.
3.2
3.2.1
L’insorgente sostiene altresì
che la sua autovettura privata sarebbe "indispensabile per raggiungere i
vari clienti sparsi nella Svizzera e per garantire un ritorno alla residenza e
al luogo di lavoro". Ha al riguardo prodotto diversa documentazione dinanzi
all’autorità fiscale. Lamenta che l’RS 1 avrebbe violato il diritto di essere
sentito, poiché, a suo dire, nonostante la documentazione prodotta, non avrebbe
indicato il motivo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione delle
spese di trasporto per l’utilizzo del veicolo privato in relazione alla sua
attività professionale.
3.2.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono
considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può
ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico.
Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la
fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro
oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con
l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da
un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9
luglio 2012 n.2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza
citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i
relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali
criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono
spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des
Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in
particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del
12.
maggio 2003 n.2P.254/2002, consid. 4.2).
3.2.3
Giova anzitutto rilevare
che l’RS 1, nella decisione impugnata, ha in particolare esposto che "… Per
quanto riguarda la questione dell’utilizzo del mezzo privato per l’esercizio dell’attività
lucrativa, facendo riferimento a quanto prodotto dal contribuente in merito, si
evince unicamente che il datore di lavoro ha rimborsato i chilometri percorsi
con il mezzo privato durante il 2014; non compare da nessuna parte la richiesta
da parte dello stesso che il contribuente utilizzi il proprio mezzo privato,
piuttosto che un mezzo pubblico. Il regolamento spese prevede infatti il
rimborso in caso di utilizzo di mezzi pubblici, mezzi privati e taxi, nonché di
viaggi aerei (classe Economy) qualora fosse il caso".
Non si può dunque ritenere
che la decisione impugnata non si sia pronunciata sulla mancata deduzione delle
spese per l’uso del veicolo privato "in merito ai motivi lavorativi".
La motivazione è stata senz’altro compresa dal ricorrente, che l’ha nuovamente
sollevata in questa sede con cognizione di causa, senza però contestare
l’argomentazione dell’autorità fiscale secondo la quale nel caso in disamina
difetta da parte del datore di lavoro la richiesta di far utilizzare al
contribuente il proprio veicolo privato per l’esercizio della professione, come
esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Essa appare dunque
rispettosa dell’obbligo di motivazione dedotto dalla
legge tributaria e dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr., al riguardo, DTF 129 I 232;
decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
3.2.4
A giudizio di questa
Corte, sempre dal punto di vista della ripartizione dell’onere della prova, la
documentazione prodotta dall’insorgente non comprova che egli dipenda necessariamente
da un’autovettura per l’esercizio della professione di revisore contabile in
seno alla __________, come peraltro rettamente rilevato dall’RS 1. In primo
luogo, come detto, nel timesheet del 2014 sono indicate le ore straordinarie
effettuate, ma non gli orari di lavoro quotidiani. In secondo luogo, nemmeno la
dichiarazione rilasciata il 5 marzo 2015 dal datore di lavoro potrebbe supportare
la tesi dell’insorgente. La stessa comprova solamente che la __________, per il
2014, aveva assunto le spese di tragitto dal luogo di lavoro fino al cliente, mentre
quelle concernenti il tragitto dal luogo di residenza settimanale fino al luogo
di lavoro sono rimaste a carico di RI 1. Inoltre il datore di lavoro ha
confermato che quest’ultimo, nell’anno 2014, ha avuto bisogno della propria autovettura
per 123 viaggi e che egli ha al riguardo indicato complessivamente 3'804 km nel
sistema della registrazione delle spese della società. Non emerge però che l’uso
dell’autovettura privata da parte del ricorrente sia strettamente necessario
nell’esercizio della sua professione di revisore contabile. Per gli stessi
motivi, neppure la lista allestita dall’insorgente, con le trasferte effettuate
mediante il veicolo privato nel 2014, è atta a corroborare la sua tesi. Da
ultimo, dal regolamento delle spese del datore di lavoro (edizione 1° luglio
2015) risulta in particolare che la __________ rimborsa, tra l’altro, le spese
di trasporto effettive sulla base di una ricevuta. Se l’utilizzo
dell’autovettura per il cliente o per la società sono più economiche rispetto
all’utilizzo dei mezzi pubblici oppure se particolari circostanze lo
richiedono, può essere utilizzata l’autovettura. Non emerge dunque (e ciò
neppure dal contratto di lavoro), la necessità di fare uso del mezzo di
trasporto privato per trasferte richieste dal datore di lavoro.
3.3
Alla luce di quanto sopra
esposto, l’insorgente non ha il diritto alla deduzione delle spese di trasporto
con il mezzo privato per il rientro in Ticino. Motivo per cui, l’RS 1 ha correttamente
riconosciuto unicamente le spese per l’abbonamento del mezzo pubblico (fr.
2'600.– per l’abbonamento generale annuale FFS per i minori di 25 anni), e ciò
indipendentemente dal fatto che il ricorrente abbia effettivamente fatto uso
dei mezzi pubblici.
4.
4.1.
La seconda
questione invocata dal ricorrente concerne la mancata deduzione delle spese di
trasporto per la trasferta quotidiana dal luogo di residenza settimanale (__________)
al luogo di lavoro (__________), ovverossia nel periodo compreso tra il mese di
gennaio e il mese di giugno 2014 (durante la busy season) con il veicolo
privato, quantificate in fr. 2'755.– e calcolate su 123 giorni (32 km x 123
giorni x 0.70 cts/km), rispettivamente per il resto dell’anno con i mezzi
pubblici, quantificate in fr. 1'979.– [97 giorni x fr. 20.40 (andata e ritorno)].
4.2
Se si utilizza
l’autovettura, le due località distano poco più di 16 km (__________, __________,
e __________, __________, __________; cfr. www.viamichelin.ch). Secondo
costante giurisprudenza, se viene concessa la deduzione delle spese per una
camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo
è discosto dal luogo di domicilio (in Ticino), come nella fattispecie in esame,
il ricorrente non può allora pretendere di ottenere un’altra deduzione poiché
alloggia in un appartamento situato a 16 chilometri di distanza, al di fuori
dell’agglomerato della sede di lavoro. Le argomentazioni proposte dall’insorgente
in merito alla difficoltà di trovare un alloggio vicino al luogo di lavoro con
una pigione moderata (stante anche il suo cognome straniero), e all’asserita
necessità di dover utilizzare l’autovettura per raggiungere i propri clienti
sparsi sul territorio elvetico a causa degli orari di lavoro irregolari,
potrebbero tutt’al più essere prese in considerazione se il Comune di __________
fosse il suo luogo di domicilio; ma la sua condizione di pendolare fa sì che
abbia diritto alla deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretto
a risiedere al luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al
proprio domicilio. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi
al luogo di lavoro e non certo il contrario (CDT n. 80.2013.82 del 9.5.2014;
CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006).
D’altro canto, come visto, il ricorrente non ha prodotto alcuna prova
attestante che l’uso del mezzo privato appare necessario per l’esercizio della
sua professione.
Va da sé che la postulata deduzione
delle spese di trasporto, quantificate dal ricorrente in fr. 1'979.– [97 giorni
x fr. 20.40 (andata e ritorno)], per la trasferta quotidiana dal luogo di
residenza settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________) con i mezzi
pubblici, riguardanti la seconda metà dell’anno, non può essere ammessa, considerato
come è già stata riconosciuta la deduzione dell’importo di fr. 2'600.– per
l’abbonamento generale annuale FFS per i minori di 25 anni. La questione non
merita dunque ulteriori approfondimenti. Tenuto conto delle precedenti
considerazioni, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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Copia per conoscenza:
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municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: