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Decisione

80.2016.302

Deduzioni: spese professionali, trasporto, revisore contabile domiciliato a Caslano che lavora a Zurigo, necessità di usare la propria automobile per trasferte di lavoro non comprovata

4 dicembre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel periodo fiscale

qui in esame, RI 1, nato nel __________, domiciliato a __________, di

professione revisore contabile, aveva svolto la propria attività professionale

a __________, nel quartiere di __________, alle dipendenze della __________ (__________).

Il contribuente, per motivi lavorativi, aveva una residenza settimanale, a __________,

nel Canton __________.

Nella dichiarazione

d’imposta 2014, ha fatto valere spese professionali per complessivi fr. 35’757.–.

In particolare, per quanto qui interessa, ha chiesto la deduzione, a titolo di

spese di trasporto, complessivamente di fr. 12'011.–, di cui fr. 7'277.– per

spese di trasferta con i mezzi pubblici [tragitto dal luogo di domicilio (__________)

al luogo di residenza settimanale (__________), una volta la settimana, fr.

151.60 (andata e ritorno) per 48 settimane], fr. 1'979.– per spese di trasferta

con i mezzi pubblici [tragitto dal luogo di residenza settimanale (__________)

al luogo di lavoro (__________), fr. 20.40 (andata e ritorno) per 97 giorni] e

infine fr. 2'755.– per spese veicolo privato [tragitto dal luogo di residenza

settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________) con la propria

autovettura, 32 km al giorno (andata e ritorno) per 123 giorni x 0.70 fr/km].

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 2 marzo 2016, l’RS 1

ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 30'800.– per l’IC e in fr. 33'500.–

per l’IFD. Ha in particolare ammesso in deduzione complessivamente fr. 23'401.–

a titolo di spese professionali, di cui solamente fr. 2'600.– per il costo

annuale dell’abbonamento generale per minori di 25 anni a titolo di spese di trasporto.

Non ha riconosciuto le spese del veicolo privato, con la seguente motivazione:

Deduzione non concessa, visto che viene già dedotto il costo

dell’abbonamento generale delle FFS per minori di 25 anni. In ogni caso le

spese di trasporto dal luogo di soggiorno al luogo di lavoro non sono

deducibili.

C. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo (privo di data) pervenuto all’RS 1

il 21 marzo 2016. Ha lamentato, per quanto qui d’interesse, il mancato

riconoscimento delle spese di trasporto con il veicolo privato dal luogo di

residenza settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________) di fr.

2'755.–, invocando in particolare la violazione del diritto di essere sentito

in difetto, a suo dire, di una motivazione da parte dell’autorità fiscale; il

mancato riconoscimento delle spese di trasporto dal luogo di residenza

settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________) di fr. 1'979.–, censurando

una violazione di alcune norme legali da parte dell’autorità fiscale; il

mancato riconoscimento delle spese di trasporto con i mezzi pubblici dal

domicilio (__________) al luogo di residenza settimanale (__________) di fr.

7'277.–, proponendo al riguardo una nuova deduzione di complessivi fr.

8'557.60, di cui fr. 7'257.60 per l’uso del veicolo privato (432 km per 24

settimane a fr. 0.70 km) per i primi sei mesi dell’anno, in considerazione del

carico di lavoro presso la __________ e l’incompatibilità degli orari di lavoro

con quelli dei mezzi pubblici, e fr. 1'300.– per gli altri sei mesi del 2014 per

il costo dell’abbonamento generale FFS (pro rata temporis).

D. L’RS 1, con decisione

del 14 dicembre 2016, ha respinto il reclamo per quanto concerne le suindicate spese

di trasporto, con le seguenti argomentazioni:

… il contribuente è

domiciliato a __________ ed è impiegato presso la sede di __________ della

spettabile __________ __________. Per poter esercitare la propria professione,

egli soggiorna in un appartamento affittato nel Comune di __________; richiede

quindi in deduzione, oltre alle spese supplementari in caso di rientro

settimanale al domicilio …, il costo del mezzo privato di trasporto per il

tragitto settimanale dal domicilio al luogo di residenza, nonché per il

tragitto giornaliero (per un periodo di tempo limitato) dal luogo di residenza

al luogo di lavoro. A sostegno di quanto richiesto, il contribuente afferma di

non poter utilizzare il mezzo pubblico di trasporto in quanto il mezzo privato

gli è necessario per esercitare la sua professione visti i numerosi spostamenti

dalla sede del datore di lavoro presso i vari clienti (regolarmente rimborsati

dal datore di lavoro stesso), e in quanto non gli sarebbe possibile servirsi

del mezzo pubblico per il rientro settimanale in Ticino il venerdì sera. Su

richiesta dell’autorità fiscale il contribuente ha inoltrato il contratto di

lavoro e il regolamento spese, da aggiungersi a una tabella relativa alle ore

di lavoro effettuate durante il 2014, una riguardante gli spostamenti dalla

sede del datore di lavoro verso i vari clienti e una dichiarazione del datore

di lavoro relativa agli spostamenti di cui sopra effettuati con il proprio

mezzo privato (123 trasferte per 3'804 chilometri). Secondo la giurisprudenza,

il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso del mezzo di

trasporto privato deve costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Nel caso del pendolare settimanale è lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile

dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di

domicilio. Per quanto riguarda la questione dell’utilizzo del mezzo privato per

l’esercizio dell’attività lucrativa, facendo riferimento a quanto prodotto dal

contribuente in merito, si evince unicamente che il datore di lavoro ha

rimborsato i chilometri percorsi con il mezzo privato durante il 2014; non

compare da nessuna parte la richiesta da parte dello stesso che il contribuente

utilizzi il proprio mezzo privato, piuttosto che un mezzo pubblico. Il

regolamento spese prevede infatti il rimborso in caso di utilizzo di mezzi

pubblici, mezzi privati e taxi, nonché di viaggi aerei (classe Economy) qualora

fosse il caso. In relazione al rientro in Ticino, la Camera di diritto

tributario ha già avuto modo di affermare, qualora sia impossibile servirsi

dell’ultima corsa del mezzo di trasporto pubblico il venerdì sera, che non

risulta particolarmente gravoso disporre anche una sola trasferta settimanale

il sabato mattina. Infine, nel caso di pendolari settimanali, la giurisprudenza

ha già avuto modo di sottolineare come dagli stessi si possa pretendere che

scelgano un luogo di settimanale il più vicino possibile al luogo di lavoro, in

virtù del fatto che gli stessi beneficiano già della deduzione delle spese per

una camera al luogo di lavoro. Visto quanto precede l’autorità di tassazione

non può far altro che riconfermare la decisione di prima istanza, e concedere

unicamente il costo dell’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 censura nuovamente il mancato

riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato dal

luogo di residenza settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________) di

fr. 2'755.–, delle spese di trasporto con i mezzi pubblici dal luogo di

residenza (__________) al luogo di lavoro (__________) di fr. 1'979.– e delle

spese di trasporto dal domicilio (__________) al luogo di residenza (__________)

di fr. 7'276.80, riproponendo la deduzione di fr. 8'557.60 e le medesime argomentazioni

esposte nel gravame inoltrato all’RS 1.

F. Con scritto del 26

gennaio 2017, l’RS 1 comunica di non presentare osservazioni e si limita a

produrre il relativo incarto fiscale.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse sono precisate

dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2014 qui in esame è del 23 dicembre 2013),

segnatamente dagli articoli 2 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,

le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr.

articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in

periodo.

Come precisano

ulteriormente l’art. 2 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1

dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,

più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in

rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. E contrario, non sono

quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il

necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento

del relativo reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Come esposto in

narrativa, nel periodo fiscale 2014, RI 1, di professione revisore contabile,

era domiciliato a __________, ma svolgeva la propria attività professionale a __________,

nel Canton __________, alle dipendenze della __________, e aveva la propria

residenza settimanale a __________, nel Canton __________.

Controversa è la deduzione

delle spese di trasporto, e meglio quelle per l’utilizzo del veicolo privato

per il tragitto tra __________ (luogo di residenza settimanale) e __________

(luogo di lavoro) per il periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di giugno

2014, quelle per la trasferta quotidiana dal luogo di residenza (__________)

alla sede di lavoro della __________ a __________ per gli ultimi sei mesi

dell’anno, e quelle per la trasferta dal domicilio ticinese (__________) al

luogo di residenza settimanale (__________). L’RS 1 ha, infatti, riconosciuto al

contribuente unicamente un importo di fr. 2'600.– a titolo di costo annuale

dell’abbonamento generale del mezzo pubblico (per minori di 25 anni), rinviando

– tra l’altro – alla restrittiva giurisprudenza di questa Camera in materia di

pendolari settimanali.

2.2

Secondo

l’art. 3 del decreto esecutivo citato, sono considerate spese di trasporto

quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello

in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa

effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo

su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le

automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65

cts. il km (per la parte che eccede i 15’000 km).

Anche

per l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo

pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5

cpv. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di

un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno

che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole

pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere

dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene

periodicamente aggiornata (nel 2014: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il

motorino, fr. 0.40 al km per la motocicletta e fr. 0.70 al km per

l’automobile).

2.3

La questione di sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:

l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare

la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si

può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è

diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia

obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83).

2.4

Il riconoscimento della

deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve

costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al

tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale

è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio"

supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di

percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che

l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica

fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si

riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi

dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione,

alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

In altre parole, il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996; CDT n. 80.95.00217

del 21 marzo 1996; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004).

3.

3.1.

3.1.1

Nel caso in esame, la

prima questione da esaminare riguarda le spese di trasporto settimanali. L’autorità

fiscale, nella decisione qui impugnata, ha in particolare rilevato che per

quanto concerne il "… rientro in Ticino, la Camera di diritto tributario

ha già avuto modo di affermare, qualora sia impossibile servirsi dell’ultima

corsa del mezzo di trasporto pubblico il venerdì sera, che non risulta

particolarmente gravoso disporre anche una sola trasferta settimanale il sabato

mattina". Il contribuente, dal canto suo, nella dichiarazione d’imposta 2014,

ha dapprima postulato in deduzione fr. 7'277.– per spese di trasferta con i

mezzi pubblici [tragitto da __________ a __________ una volta la settimana, fr.

151.60

(andata e ritorno) per 48 settimane]. Afferma, in questa sede, come già peraltro

dinanzi all’autorità fiscale, di aver domandato detta deduzione, su indicazione

dell’Ufficio di tassazione, nonostante egli non abbia mai utilizzato il treno

per il rientro in Ticino. Propone quindi una nuova deduzione di complessivi fr.

8'557.60, di cui l’importo di fr. 7'257.60 per l’uso del veicolo privato (432

km x 24 settimane a 70 cts. al km) per i primi sei mesi dell’anno, e l’importo

di fr. 1'300.– per il costo dell’abbonamento generale FFS per gli ultimi sei

mesi dell’anno (pro rata temporis). Evidenzia in particolare che, per

rientrare in Ticino, l’ultimo treno parte da __________ alle ore 22:09 e giunge

a __________ alle ore 01:41. Gli orari lavorativi sarebbero stati incompatibili

con quelli dei mezzi pubblici nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il

mese di giugno 2014, considerato come egli, quale revisore contabile, aveva

dovuto far fronte alla cosiddetta busy season. A suo dire, trattasi di

un periodo limitato nei primi sei mesi dell’anno, in cui i revisori contabili

verificano i conti delle aziende, in cui esercitano la propria attività

lavorativa anche 14/15 ore al giorno, direttamente presso la sede dei clienti

sparsi sul territorio svizzero, e in cui egli aveva spesso terminato di

lavorare verso l’una/le due di notte. Di conseguenza, non avrebbe potuto prendere

l’ultimo treno del venerdì sera, avendo pure dovuto concludere il mandato di

revisione l’ultimo giorno della settimana lavorativa. L’uso dell’autovettura sarebbe

stato dunque strettamente necessario per il rientro in Ticino, considerato inoltre

che egli, quale arbitro, dirigerebbe partite di sabato (con inizio alle ore

14:00) sul territorio ticinese.

3.1.2

I comuni di __________ e __________

sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano

meno di tre ore per la trasferta in questione. Il venerdì sera invece l’ultimo

collegamento utile parte da __________, alle ore 22:09, e giunge a __________, alle

ore 01:41, come, in effetti, indicato dallo stesso ricorrente, impiegando più

tempo (3 ore e 32 minuti). Certo, la durata di percorrenza media in automobile

è inferiore a quella impiegata con i mezzi pubblici, almeno quando le condizioni

stradali sono ottimali (poiché occorre tenere conto anche di eventuali

incidenti stradali, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle condizioni

meteorologiche avverse nel periodo invernale, dei flussi turistici di stagione,

ecc.), ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio

in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare

settimanale (“Wochenaufenthalter”), che deve affrontare una sola

trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il ricorso ai mezzi

pubblici non sia la situazione più comoda, non è in se stessa tale da far apparire

più idonea la trasferta con il mezzo privato. È comunque poco credibile che una

persona impiegata come revisore contabile presso una società di __________ e __________

leader in Svizzera come lo è la __________, sottoposta a stress durante la busy

season, si metta ancora al volante all’una/alle due di notte per rientrare

in Ticino, dopo aver lavorato con ritmi estenuanti (a dire dell’insorgente

anche 14-15 ore al giorno). Per gli stessi motivi, è dunque manifestamente

infondata anche l’argomentazione del ricorrente in merito al suo asserito ruolo

di arbitro e alla necessità di dover rientrare in Ticino "già il venerdì

sera per poter riposare ed evitare di partire il sabato mattina prestissimo per

arrivare in orario per la partita". Detto ruolo non può ad ogni modo essere

posto in relazione diretta con il conseguimento del reddito del lavoro. Non

appare in ogni caso particolarmente gravoso dover intraprendere la trasferta il

sabato mattina, senza dimenticare che non esiste alcun diritto codificato a restare

il più possibile al proprio domicilio. Da ultimo, tenuto conto anche della

ripartizione dell’onere della prova, il ricorrente non ha concretamente comprovato

che egli, durante la busy season, aveva effettivamente terminato la sua

attività lavorativa di venerdì alla una/alle due di mattina e l’asserita

incompatibilità degli orari di lavoro con quelli dei mezzi pubblici. Dalla

documentazione prodotta, in particolare dal timesheet, non emergono gli orari

di lavoro quotidiani effettivi. Il fatto poi che egli, dal mese di ottobre

2015, abbia trovato un appartamento più vicino al luogo di lavoro (a __________,

a 3 km da __________), è ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché tale

circostanza non riguarda il periodo fiscale litigioso.

3.2

3.2.1

L’insorgente sostiene altresì

che la sua autovettura privata sarebbe "indispensabile per raggiungere i

vari clienti sparsi nella Svizzera e per garantire un ritorno alla residenza e

al luogo di lavoro". Ha al riguardo prodotto diversa documentazione dinanzi

all’autorità fiscale. Lamenta che l’RS 1 avrebbe violato il diritto di essere

sentito, poiché, a suo dire, nonostante la documentazione prodotta, non avrebbe

indicato il motivo per il quale non è stata riconosciuta la deduzione delle

spese di trasporto per l’utilizzo del veicolo privato in relazione alla sua

attività professionale.

3.2.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono

considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può

ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico.

Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la

fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro

oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con

l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da

un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9

luglio 2012 n.2C_807/2011, consid. 2.3.1 e giurisprudenza

citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i

relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali

criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono

spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des

Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in

particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del

12.

maggio 2003 n.2P.254/2002, consid. 4.2).

3.2.3

Giova anzitutto rilevare

che l’RS 1, nella decisione impugnata, ha in particolare esposto che "… Per

quanto riguarda la questione dell’utilizzo del mezzo privato per l’esercizio dell’attività

lucrativa, facendo riferimento a quanto prodotto dal contribuente in merito, si

evince unicamente che il datore di lavoro ha rimborsato i chilometri percorsi

con il mezzo privato durante il 2014; non compare da nessuna parte la richiesta

da parte dello stesso che il contribuente utilizzi il proprio mezzo privato,

piuttosto che un mezzo pubblico. Il regolamento spese prevede infatti il

rimborso in caso di utilizzo di mezzi pubblici, mezzi privati e taxi, nonché di

viaggi aerei (classe Economy) qualora fosse il caso".

Non si può dunque ritenere

che la decisione impugnata non si sia pronunciata sulla mancata deduzione delle

spese per l’uso del veicolo privato "in merito ai motivi lavorativi".

La motivazione è stata senz’altro compresa dal ricorrente, che l’ha nuovamente

sollevata in questa sede con cognizione di causa, senza però contestare

l’argomentazione dell’autorità fiscale secondo la quale nel caso in disamina

difetta da parte del datore di lavoro la richiesta di far utilizzare al

contribuente il proprio veicolo privato per l’esercizio della professione, come

esatto dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Essa appare dunque

rispettosa dell’obbligo di motivazione dedotto dalla

legge tributaria e dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr., al riguardo, DTF 129 I 232;

decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

3.2.4

A giudizio di questa

Corte, sempre dal punto di vista della ripartizione dell’onere della prova, la

documentazione prodotta dall’insorgente non comprova che egli dipenda necessariamente

da un’autovettura per l’esercizio della professione di revisore contabile in

seno alla __________, come peraltro rettamente rilevato dall’RS 1. In primo

luogo, come detto, nel timesheet del 2014 sono indicate le ore straordinarie

effettuate, ma non gli orari di lavoro quotidiani. In secondo luogo, nemmeno la

dichiarazione rilasciata il 5 marzo 2015 dal datore di lavoro potrebbe supportare

la tesi dell’insorgente. La stessa comprova solamente che la __________, per il

2014, aveva assunto le spese di tragitto dal luogo di lavoro fino al cliente, mentre

quelle concernenti il tragitto dal luogo di residenza settimanale fino al luogo

di lavoro sono rimaste a carico di RI 1. Inoltre il datore di lavoro ha

confermato che quest’ultimo, nell’anno 2014, ha avuto bisogno della propria autovettura

per 123 viaggi e che egli ha al riguardo indicato complessivamente 3'804 km nel

sistema della registrazione delle spese della società. Non emerge però che l’uso

dell’autovettura privata da parte del ricorrente sia strettamente necessario

nell’esercizio della sua professione di revisore contabile. Per gli stessi

motivi, neppure la lista allestita dall’insorgente, con le trasferte effettuate

mediante il veicolo privato nel 2014, è atta a corroborare la sua tesi. Da

ultimo, dal regolamento delle spese del datore di lavoro (edizione 1° luglio

2015) risulta in particolare che la __________ rimborsa, tra l’altro, le spese

di trasporto effettive sulla base di una ricevuta. Se l’utilizzo

dell’autovettura per il cliente o per la società sono più economiche rispetto

all’utilizzo dei mezzi pubblici oppure se particolari circostanze lo

richiedono, può essere utilizzata l’autovettura. Non emerge dunque (e ciò

neppure dal contratto di lavoro), la necessità di fare uso del mezzo di

trasporto privato per trasferte richieste dal datore di lavoro.

3.3

Alla luce di quanto sopra

esposto, l’insorgente non ha il diritto alla deduzione delle spese di trasporto

con il mezzo privato per il rientro in Ticino. Motivo per cui, l’RS 1 ha correttamente

riconosciuto unicamente le spese per l’abbonamento del mezzo pubblico (fr.

2'600.– per l’abbonamento generale annuale FFS per i minori di 25 anni), e ciò

indipendentemente dal fatto che il ricorrente abbia effettivamente fatto uso

dei mezzi pubblici.

4.

4.1.

La seconda

questione invocata dal ricorrente concerne la mancata deduzione delle spese di

trasporto per la trasferta quotidiana dal luogo di residenza settimanale (__________)

al luogo di lavoro (__________), ovverossia nel periodo compreso tra il mese di

gennaio e il mese di giugno 2014 (durante la busy season) con il veicolo

privato, quantificate in fr. 2'755.– e calcolate su 123 giorni (32 km x 123

giorni x 0.70 cts/km), rispettivamente per il resto dell’anno con i mezzi

pubblici, quantificate in fr. 1'979.– [97 giorni x fr. 20.40 (andata e ritorno)].

4.2

Se si utilizza

l’autovettura, le due località distano poco più di 16 km (__________, __________,

e __________, __________, __________; cfr. www.viamichelin.ch). Secondo

costante giurisprudenza, se viene concessa la deduzione delle spese per una

camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo

è discosto dal luogo di domicilio (in Ticino), come nella fattispecie in esame,

il ricorrente non può allora pretendere di ottenere un’altra deduzione poiché

alloggia in un appartamento situato a 16 chilometri di distanza, al di fuori

dell’agglomerato della sede di lavoro. Le argomentazioni proposte dall’insorgente

in merito alla difficoltà di trovare un alloggio vicino al luogo di lavoro con

una pigione moderata (stante anche il suo cognome straniero), e all’asserita

necessità di dover utilizzare l’autovettura per raggiungere i propri clienti

sparsi sul territorio elvetico a causa degli orari di lavoro irregolari,

potrebbero tutt’al più essere prese in considerazione se il Comune di __________

fosse il suo luogo di domicilio; ma la sua condizione di pendolare fa sì che

abbia diritto alla deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretto

a risiedere al luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al

proprio domicilio. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi

al luogo di lavoro e non certo il contrario (CDT n. 80.2013.82 del 9.5.2014;

CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006).

D’altro canto, come visto, il ricorrente non ha prodotto alcuna prova

attestante che l’uso del mezzo privato appare necessario per l’esercizio della

sua professione.

Va da sé che la postulata deduzione

delle spese di trasporto, quantificate dal ricorrente in fr. 1'979.– [97 giorni

x fr. 20.40 (andata e ritorno)], per la trasferta quotidiana dal luogo di

residenza settimanale (__________) al luogo di lavoro (__________) con i mezzi

pubblici, riguardanti la seconda metà dell’anno, non può essere ammessa, considerato

come è già stata riconosciuta la deduzione dell’importo di fr. 2'600.– per

l’abbonamento generale annuale FFS per i minori di 25 anni. La questione non

merita dunque ulteriori approfondimenti. Tenuto conto delle precedenti

considerazioni, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

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Copia per conoscenza:

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municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: