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Decisione

80.2016.306

Calcolo dell’imposta: aliquota, genitori tassati separatamente, comunione domestica con il figlio, genitore che versa alimenti alla figlia

9 febbraio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, divorziato, è

padre di __________, nata nel 2005, che vive con la madre __________. Il padre

versa a quest’ultima un contributo mensile di fr. 850.– per il mantenimento

della figlia.

Nel periodo fiscale 2014 RI

1 ha convissuto con __________ e con le figlie di quest’ultima, nate

rispettivamente nel 2005 e nel 2006.

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 9 dicembre 2015, l’RS

1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 56'300.– per l’IC ed in fr.

59'600.– per l’IFD. Le imposte sono state calcolate applicando le aliquote per

“altri contribuenti”.

C. Il contribuente ha

interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 8 dicembre 2015,

lamentando la mancata applicazione dell’aliquota per coniugati. Secondo il

reclamante, __________, “accettando la convivenza ha di fatto rinunciato agli

aiuti a lei concessi sottoforma di assegni integrativi”, con la conseguenza che

egli stesso si era assunto gli “oneri derivanti dal mancato introito”. Inoltre,

per il fatto che il padre delle figlie della convivente “con istanza alla pretura

ha chiesto l’esenzione al pagamento degli alimenti (mai versati)”, le bambine

erano a suo carico.

All’udienza del 27 gennaio

2016, il contribuente ha ribadito di non trovare “corretto che da un lato la

signora __________ venga penalizzata per il fatto di convivere con lui (per

esempio perdita dell’assegno integrativo per i figli) mentre dall’altro lato al

contribuente non viene riconosciuta nessuna deduzione quando di fatto provvede

pressoché integralmente al mantenimento della convivente e dei di lei figli”.

Infatti, “per i figli di primo letto la convivente percepiva alimenti

dall’ufficio anticipo alimenti in ragione di fr. 1'100.– mensili, cessati a

dicembre 2014, mentre gli assegni integrativi sono cessati a partire da

dicembre 2013 in conseguenza del fatto che convive con il contribuente”.

D. L’autorità di

tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 30 novembre 2016,

sottolineando la circostanza che la convivente del reclamante aveva ottenuto la

deduzione per figli a carico e l’applicazione dell’aliquota privilegiata.

L’Ufficio di tassazione ha rilevato che non gli competono “le questioni di

diritto civile riguardanti i rapporti della convivente con l’ex marito”,

aggiungendo che “il mantenimento dei figli della convivente da parte

dell’attuale compagno, si configura eventualmente, in un rapporto di debito nei

confronti della madre la quale deve rivalersi, in sede civile per il mancato

pagamento dei contributi alimentari dovuti per le figlie”. Non erano pertanto

adempiuti i presupposti per concedere la deduzione per persone bisognose a

carico, “tanto più che… sono stati comunque percepiti alimenti”. L’autorità

fiscale ha inoltre sottolineato che la convivente del contribuente non era

neppure incapace di esercitare un’attività lucrativa.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale, il

cumulo dei redditi suoi e della convivente e, in via subordinata, l’applicazione

dell’aliquota per coniugati, nel calcolo dell’imposta sul suo reddito.

Ribadisce che, in seguito alla perdita dell’assegno integrativo da parte di __________

i, egli si assume di fatto quanto viene a mancare. A suo avviso, la deduzione

per figli a carico fatta valere dalla convivente non avrebbe alcun effetto sul

debito d’imposta, poiché il suo imponibile sarebbe comunque “pari a zero”. Il

ricorrente ritiene poi che l’autorità di tassazione “avrebbe perlomeno potuto applicare

al qui ricorrente l’art. 32 a lettera a) – cura dei figli da terzi – che risponde

nel caso concreto ad un importo di fr. 20'000.–“.

Diritto

1. Il ricorrente invoca

in primo luogo gli articoli 9 capoversi 1 e 1bis LIFD e 8 capoversi

1 e 1bis LT, che prevedono quanto segue:

·

il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato,

qualunque sia il regime dei beni;

·

il reddito di partner registrati non separati legalmente o di

fatto è cumulato.

Che il contribuente e la

sua convivente non rientrino nella prima ipotesi è evidente, dal momento che

non sono coniugi, non avendo contratto matrimonio. Essi non sono tuttavia

neppure partner registrati. Il capoverso 1bis degli articoli 9 LIFD

e 8 LT è infatti stato introdotto in seguito all’adozione, da parte del parlamento

federale, della Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica

registrata di coppie omosessuali (LUD), la quale prevede che due persone dello

stesso sesso possano far registrare ufficialmente la loro unione domestica

(art. 2 cpv. 1), acquistando in tal modo il seguente stato civile: «in unione domestica

registrata» (art. 2 cpv. 3 LUD). Non essendo persone dello stesso sesso,

l’insorgente e la sua convivente non hanno fatto registrare ufficialmente la

loro unione domestica e non hanno pertanto acquistato lo stato civile

corrispondente.

A differenza delle coppie

coniugate, le coppie che vivono in concubinato sono tassate sempre

individualmente (cfr. Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni [AFC], Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo

la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), p. 5).

È pertanto escluso che il

contribuente e la sua compagna possano essere sottoposti alla tassazione

congiunta.

Considerandi

2.

2.1.

Il contribuente postula, in

via subordinata, il calcolo dell’imposta sul reddito in base alle aliquote per

coniugati.

2.2

Per il calcolo

dell’imposta federale diretta, secondo l’art. 36 cpv. 2bis LIFD,

l’aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica si applica per analogia

ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi,

separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione

domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo

essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251

franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

La concessione della

tariffa per i genitori presuppone che il contribuente viva in comunione

domestica con il figlio o la persona bisognosa al cui sostentamento provvede in

modo essenziale. Le due condizioni sono imperative. La tariffa per i genitori

non può essere suddivisa tra diversi contribuenti. Se i genitori sono separati

legalmente o di fatto, la tariffa per i genitori viene sempre accordata ad una

sola persona. Il trasferimento dell’autorità parentale comune non può dunque

implicare che la tariffa per i genitori sia applicata più volte ai coniugi non

separati e ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi, che vivono in

comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (cfr.

Circolare n. 30 dell’AFC cit., n. 13.4.1, p. 24).

2.3

Per il calcolo

dell’imposta cantonale, secondo l’art. 35 cpv. 2 LT, l’aliquota più favorevole

si applica nel calcolo dell’imposta sul reddito dei coniugi viventi in comunione

domestica, nonché dei contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto,

divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni

o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento

provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo

essenziale.

2.4

Nella fattispecie, come

già ricordato, il ricorrente è padre di una bambina, che tuttavia vive in

comunione domestica con la madre, mentre il padre versa a quest’ultima un

contributo di mantenimento per la figlia. Non sono quindi adempiuti i

presupposti affinché l’insorgente possa beneficiare dell’aliquota per genitori,

né per l’imposta federale diretta né per l’imposta cantonale. Nella sua tassazione,

l’onere dovuto al mantenimento della figlia è già considerato con la deduzione

degli alimenti.

2.5

È vero che il ricorrente

fonda la sua pretesa non tanto sugli oneri di mantenimento di sua figlia quanto

piuttosto su quelli dipendenti dalla convivenza con la sua attuale compagna e

le figlie di quest’ultima. Sottolinea infatti che la sua convivente avrebbe

perso il diritto agli assegni integrativi proprio a causa dell’inizio della

convivenza con lui.

Gli assegni integrativi (AFI)

e di prima infanzia (API), disciplinati dalla legge sugli assegni di famiglia

(art. 1 lett. b LAF; RL 6.4.1.1), sono destinati alle famiglie con figli

e con reddito insufficiente. I primi coprono il fabbisogno dei figli che non

hanno ancora compiuto i quindici anni (spese riconosciute della famiglia meno

tutti i redditi), quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per

assicurare loro l’indispensabile; i secondi coprono invece il fabbisogno

dell’intera famiglia, quando i figli (almeno uno) hanno un’età inferiore ai tre

anni.

L’art. 4 della Legge

cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

(Laps; RL 6.4.1.2) dispone in particolare che l’unità economica di riferimento

per stabilire il diritto alle prestazioni sociali di complemento sia composta

non solo dal coniuge o partner registrato (lett. b) ma anche dal partner

convivente, sempre che la convivenza possa essere considerata stabile (lett. c).

A questo proposito, il relativo regolamento precisa che la convivenza è da considerarsi

stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune, la convivenza procura

gli stessi vantaggi di un matrimonio oppure è durata almeno sei mesi (art. 2a

Reg. Laps; RL 6.4.1.2.1).

Ora, è verosimile che,

applicando i criteri appena evocati, l’autorità cantonale competente abbia

ritenuto che la compagna del ricorrente non adempisse più le condizioni per

essere ritenuta bisognosa di assistenza. Formando un’unica economia domestica

con l’insorgente, il calcolo del reddito disponibile della convivente e della

figlia, in base alla legislazione sugli assegni integrativi, sarà stato

influenzato dai redditi del contribuente.

Questa situazione non ha

però alcun riflesso sulla situazione fiscale del ricorrente. In particolare, il

suo contributo al mantenimento della compagna e delle figlie di quest’ultima non

giustifica l’applicazione dell’aliquota privilegiata.

2.6

Nella misura in cui si

volesse leggere, fra le righe del ricorso, una censura di disparità di

trattamento rispetto ai coniugi, va ricordato che la comparazione fra coniugi e

concubini resta una questione estremamente delicata, nella quale non deve mai essere

dimenticato il principio per cui i concubini non sono considerati dalle leggi

fiscali svizzere una categoria di contribuenti a sé stanti. D’altronde, il

sistema fiscale previsto dal diritto svizzero – nonostante alcuni interventi

del legislatore – continua a penalizzare i coniugi che dispongono entrambi di

redditi elevati, ma si tratta di una situazione che non può essere corretta

dalla giurisprudenza, essendo imposta dal diritto federale. Se anche il ricorrente

dovesse effettivamente essere penalizzato – per il fatto di non poter ottenere

il cumulo dei redditi, riservato ai coniugi, e per il fatto che il calcolo

dell’imposta debba basarsi sull’aliquota per non coniugati – questa Corte

sarebbe comunque obbligata ad applicare le disposizioni di diritto federale

contestate, anche se fossero incostituzionali (art. 190 Cost.).

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: