80.2016.306
Calcolo dell’imposta: aliquota, genitori tassati separatamente, comunione domestica con il figlio, genitore che versa alimenti alla figlia
9 febbraio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.306
80.2016.307
Lugano
9 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 dicembre 2016 contro la decisione del 30 novembre 2016 in materia di IC
e IFD 2014.
Fatti
A. RI 1, divorziato, è
padre di __________, nata nel 2005, che vive con la madre __________. Il padre
versa a quest’ultima un contributo mensile di fr. 850.– per il mantenimento
della figlia.
Nel periodo fiscale 2014 RI
1 ha convissuto con __________ e con le figlie di quest’ultima, nate
rispettivamente nel 2005 e nel 2006.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2014, con decisione del 9 dicembre 2015, l’RS
1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 56'300.– per l’IC ed in fr.
59'600.– per l’IFD. Le imposte sono state calcolate applicando le aliquote per
“altri contribuenti”.
C. Il contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 8 dicembre 2015,
lamentando la mancata applicazione dell’aliquota per coniugati. Secondo il
reclamante, __________, “accettando la convivenza ha di fatto rinunciato agli
aiuti a lei concessi sottoforma di assegni integrativi”, con la conseguenza che
egli stesso si era assunto gli “oneri derivanti dal mancato introito”. Inoltre,
per il fatto che il padre delle figlie della convivente “con istanza alla pretura
ha chiesto l’esenzione al pagamento degli alimenti (mai versati)”, le bambine
erano a suo carico.
All’udienza del 27 gennaio
2016, il contribuente ha ribadito di non trovare “corretto che da un lato la
signora __________ venga penalizzata per il fatto di convivere con lui (per
esempio perdita dell’assegno integrativo per i figli) mentre dall’altro lato al
contribuente non viene riconosciuta nessuna deduzione quando di fatto provvede
pressoché integralmente al mantenimento della convivente e dei di lei figli”.
Infatti, “per i figli di primo letto la convivente percepiva alimenti
dall’ufficio anticipo alimenti in ragione di fr. 1'100.– mensili, cessati a
dicembre 2014, mentre gli assegni integrativi sono cessati a partire da
dicembre 2013 in conseguenza del fatto che convive con il contribuente”.
D. L’autorità di
tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 30 novembre 2016,
sottolineando la circostanza che la convivente del reclamante aveva ottenuto la
deduzione per figli a carico e l’applicazione dell’aliquota privilegiata.
L’Ufficio di tassazione ha rilevato che non gli competono “le questioni di
diritto civile riguardanti i rapporti della convivente con l’ex marito”,
aggiungendo che “il mantenimento dei figli della convivente da parte
dell’attuale compagno, si configura eventualmente, in un rapporto di debito nei
confronti della madre la quale deve rivalersi, in sede civile per il mancato
pagamento dei contributi alimentari dovuti per le figlie”. Non erano pertanto
adempiuti i presupposti per concedere la deduzione per persone bisognose a
carico, “tanto più che… sono stati comunque percepiti alimenti”. L’autorità
fiscale ha inoltre sottolineato che la convivente del contribuente non era
neppure incapace di esercitare un’attività lucrativa.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale, il
cumulo dei redditi suoi e della convivente e, in via subordinata, l’applicazione
dell’aliquota per coniugati, nel calcolo dell’imposta sul suo reddito.
Ribadisce che, in seguito alla perdita dell’assegno integrativo da parte di __________
i, egli si assume di fatto quanto viene a mancare. A suo avviso, la deduzione
per figli a carico fatta valere dalla convivente non avrebbe alcun effetto sul
debito d’imposta, poiché il suo imponibile sarebbe comunque “pari a zero”. Il
ricorrente ritiene poi che l’autorità di tassazione “avrebbe perlomeno potuto applicare
al qui ricorrente l’art. 32 a lettera a) – cura dei figli da terzi – che risponde
nel caso concreto ad un importo di fr. 20'000.–“.
Diritto
1. Il ricorrente invoca
in primo luogo gli articoli 9 capoversi 1 e 1bis LIFD e 8 capoversi
1 e 1bis LT, che prevedono quanto segue:
·
il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato,
qualunque sia il regime dei beni;
·
il reddito di partner registrati non separati legalmente o di
fatto è cumulato.
Che il contribuente e la
sua convivente non rientrino nella prima ipotesi è evidente, dal momento che
non sono coniugi, non avendo contratto matrimonio. Essi non sono tuttavia
neppure partner registrati. Il capoverso 1bis degli articoli 9 LIFD
e 8 LT è infatti stato introdotto in seguito all’adozione, da parte del parlamento
federale, della Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domestica
registrata di coppie omosessuali (LUD), la quale prevede che due persone dello
stesso sesso possano far registrare ufficialmente la loro unione domestica
(art. 2 cpv. 1), acquistando in tal modo il seguente stato civile: «in unione domestica
registrata» (art. 2 cpv. 3 LUD). Non essendo persone dello stesso sesso,
l’insorgente e la sua convivente non hanno fatto registrare ufficialmente la
loro unione domestica e non hanno pertanto acquistato lo stato civile
corrispondente.
A differenza delle coppie
coniugate, le coppie che vivono in concubinato sono tassate sempre
individualmente (cfr. Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni [AFC], Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo
la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), p. 5).
È pertanto escluso che il
contribuente e la sua compagna possano essere sottoposti alla tassazione
congiunta.
Considerandi
2.
2.1.
Il contribuente postula, in
via subordinata, il calcolo dell’imposta sul reddito in base alle aliquote per
coniugati.
2.2
Per il calcolo
dell’imposta federale diretta, secondo l’art. 36 cpv. 2bis LIFD,
l’aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica si applica per analogia
ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi,
separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione
domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo
essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251
franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
La concessione della
tariffa per i genitori presuppone che il contribuente viva in comunione
domestica con il figlio o la persona bisognosa al cui sostentamento provvede in
modo essenziale. Le due condizioni sono imperative. La tariffa per i genitori
non può essere suddivisa tra diversi contribuenti. Se i genitori sono separati
legalmente o di fatto, la tariffa per i genitori viene sempre accordata ad una
sola persona. Il trasferimento dell’autorità parentale comune non può dunque
implicare che la tariffa per i genitori sia applicata più volte ai coniugi non
separati e ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi, che vivono in
comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento (cfr.
Circolare n. 30 dell’AFC cit., n. 13.4.1, p. 24).
2.3
Per il calcolo
dell’imposta cantonale, secondo l’art. 35 cpv. 2 LT, l’aliquota più favorevole
si applica nel calcolo dell’imposta sul reddito dei coniugi viventi in comunione
domestica, nonché dei contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto,
divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento
provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo
essenziale.
2.4
Nella fattispecie, come
già ricordato, il ricorrente è padre di una bambina, che tuttavia vive in
comunione domestica con la madre, mentre il padre versa a quest’ultima un
contributo di mantenimento per la figlia. Non sono quindi adempiuti i
presupposti affinché l’insorgente possa beneficiare dell’aliquota per genitori,
né per l’imposta federale diretta né per l’imposta cantonale. Nella sua tassazione,
l’onere dovuto al mantenimento della figlia è già considerato con la deduzione
degli alimenti.
2.5
È vero che il ricorrente
fonda la sua pretesa non tanto sugli oneri di mantenimento di sua figlia quanto
piuttosto su quelli dipendenti dalla convivenza con la sua attuale compagna e
le figlie di quest’ultima. Sottolinea infatti che la sua convivente avrebbe
perso il diritto agli assegni integrativi proprio a causa dell’inizio della
convivenza con lui.
Gli assegni integrativi (AFI)
e di prima infanzia (API), disciplinati dalla legge sugli assegni di famiglia
(art. 1 lett. b LAF; RL 6.4.1.1), sono destinati alle famiglie con figli
e con reddito insufficiente. I primi coprono il fabbisogno dei figli che non
hanno ancora compiuto i quindici anni (spese riconosciute della famiglia meno
tutti i redditi), quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per
assicurare loro l’indispensabile; i secondi coprono invece il fabbisogno
dell’intera famiglia, quando i figli (almeno uno) hanno un’età inferiore ai tre
anni.
L’art. 4 della Legge
cantonale sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps; RL 6.4.1.2) dispone in particolare che l’unità economica di riferimento
per stabilire il diritto alle prestazioni sociali di complemento sia composta
non solo dal coniuge o partner registrato (lett. b) ma anche dal partner
convivente, sempre che la convivenza possa essere considerata stabile (lett. c).
A questo proposito, il relativo regolamento precisa che la convivenza è da considerarsi
stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune, la convivenza procura
gli stessi vantaggi di un matrimonio oppure è durata almeno sei mesi (art. 2a
Reg. Laps; RL 6.4.1.2.1).
Ora, è verosimile che,
applicando i criteri appena evocati, l’autorità cantonale competente abbia
ritenuto che la compagna del ricorrente non adempisse più le condizioni per
essere ritenuta bisognosa di assistenza. Formando un’unica economia domestica
con l’insorgente, il calcolo del reddito disponibile della convivente e della
figlia, in base alla legislazione sugli assegni integrativi, sarà stato
influenzato dai redditi del contribuente.
Questa situazione non ha
però alcun riflesso sulla situazione fiscale del ricorrente. In particolare, il
suo contributo al mantenimento della compagna e delle figlie di quest’ultima non
giustifica l’applicazione dell’aliquota privilegiata.
2.6
Nella misura in cui si
volesse leggere, fra le righe del ricorso, una censura di disparità di
trattamento rispetto ai coniugi, va ricordato che la comparazione fra coniugi e
concubini resta una questione estremamente delicata, nella quale non deve mai essere
dimenticato il principio per cui i concubini non sono considerati dalle leggi
fiscali svizzere una categoria di contribuenti a sé stanti. D’altronde, il
sistema fiscale previsto dal diritto svizzero – nonostante alcuni interventi
del legislatore – continua a penalizzare i coniugi che dispongono entrambi di
redditi elevati, ma si tratta di una situazione che non può essere corretta
dalla giurisprudenza, essendo imposta dal diritto federale. Se anche il ricorrente
dovesse effettivamente essere penalizzato – per il fatto di non poter ottenere
il cumulo dei redditi, riservato ai coniugi, e per il fatto che il calcolo
dell’imposta debba basarsi sull’aliquota per non coniugati – questa Corte
sarebbe comunque obbligata ad applicare le disposizioni di diritto federale
contestate, anche se fossero incostituzionali (art. 190 Cost.).
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: