80.2016.309
Violazione degli obblighi procedurali: multa, invio tardivo della dichiarazione, restituzione dei termini, malattia durata oltre un anno
6 marzo 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.309
Lugano
6 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 dicembre 2016 contro la decisione del 6 dicembre 2016 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
A. Nel termine
attribuitogli per presentare la dichiarazione d’imposta 2015, prorogato su
richiesta dei contribuenti fino al 30 settembre 2016, i coniugi RI 1 e __________
non hanno adempiuto il loro obbligo di collaborazione.
Il 15 ottobre 2016, l’RS 1
ha indirizzato ai contribuenti una diffida, avvertendoli che in caso di
inosservanza del loro obbligo gli sarebbe stata inflitta una multa per
violazione degli obblighi procedurali.
Non essendo pervenuta la
dichiarazione neppure entro il termine loro attribuito con la diffida, con
decisione del 16 novembre 2016 l’autorità fiscale ha inflitto ai contribuenti
una multa di fr. 1'080.–.
B. RI 1 ha impugnato la
suddetta decisione, con reclamo del 25 novembre 2016, nel quale ha sostenuto di
avere “dei gravi problemi di salute” da agosto 2015, avendo in particolar modo
subito un intervento chirurgico alla cervicale (il 25 novembre 2015) ed altri
interventi al cuore e ad una gamba.
L’Ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo, con decisione del 6 dicembre 2016, nella quale ha rilevato
in particolare che la multa è stata commisurata anche tenendo conto della
recidiva.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la multa
inflittagli dall’Ufficio di tassazione per il mancato inoltro della dichiarazione
d’imposta 2015 e ribadisce di avere avuto “GRAVI problemi di salute che [gli]
hanno spesso impedito di condurre una vita normale e di dar seguito a vari impegni,
fra cui purtroppo l’inoltro per tempo della [sua] tassazione”. Chiede di rivedere
la decisione, “tenendo anche conto che attualmente oltre che essere in
malattia, [è] disoccupato; visto che il [suo] datore di lavoro [lo] ha
licenziato in seguito alla stessa”.
D. L’autorità di tassazione,
nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2017, propone di respingere il ricorso.
Sottolinea in particolare che il ricorrente è stato ripetutamente multato per
non aver presentato la dichiarazione d’imposta ed è poi stato sottoposto a
tassazione d’ufficio. L’autorità fiscale ritiene poi che, nonostante i motivi
di salute, la moglie del ricorrente avrebbe potuto chiedere una proroga del termine
per inoltrare la dichiarazione. Rileva infine che la dichiarazione è stata inoltrata
il 15 novembre 2016.
Le osservazioni sono state
intimate all’insorgente il 10 gennaio 2017.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il
deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo
253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte
condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
1.4.1.
Nel caso in disamina, al
ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato
all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e nonostante diffida
la dichiarazione per il periodo fiscale 2015.
1.4.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art.
124 LIFD.
1.5.
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.
257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4,
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per
sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e
di ricorso.
Di simile tenore l’art.
182 cpv. 3 LIFD.
1.6.
1.6.1.
Come visto, alle procedure
per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano
– per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.
1.6.2.
La procedura di tassazione
attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la
decisione di tassazione.
L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase
LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135
cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/
Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo
1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,
nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a
p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
1.6.3.
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste
addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione
presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e
rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.
3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;
decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III
a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
1.6.4.
La violazione degli
obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art.
174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi. Come visto gli
art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio
alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.
Trattandosi quindi di
decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili
elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione
dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda
se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso
affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia
dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di
una multa, la sua commisurazione.
L’autorità è tenuta a
motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione
dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione
giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento,
la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa
all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.
La motivazione deve ad
ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le
circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.
In generale una
motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i
seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex
art. 257 LT e 174 LIFD]:
·
il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;
·
l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;
·
la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];
·
la menzione dei criteri di commisurazione della pena;
·
l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono
essere addebitati alla persona interessata;
·
indicazione dei rimedi giuridici;
(Richner /Frei /Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 –
147).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso di specie, i
coniugi __________ hanno omesso di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2015
entro il termine loro attribuito con la diffida del 15 ottobre 2016. Il
ricorrente non contesta di non aver adempiuto i suoi obblighi procedurali, ma
ritiene che la multa non si giustifichi a causa dei gravi problemi di salute
che lo hanno colpito dal 2015.
Mentre l’Ufficio di
tassazione non ha preso posizione su questa censura nella decisione impugnata,
lo ha fatto nelle osservazioni del 9 gennaio 2017 al ricorso. L’autorità
fiscale ha sostanzialmente argomentato che, anche volendo ammettere che lo
stato di salute del ricorrente gli abbia impedito di adempiere i suoi obblighi
procedurali, sua moglie avrebbe potuto perlomeno chiedere una ulteriore proroga
del termine.
Con le osservazioni
presentate nell’ambito della procedura di ri-corso, l’autorità fiscale ha dunque
sanato la violazione del diritto di essere sentito dei contribuenti, proponendo
una motivazione esauriente della propria decisione (cfr. p. es. la sentenza del
Tribunale federale n.2A.324/2005 e 2A.325/2005 del 30 novembre 2005; inoltre
ASA 67 p. 722 consid. 3b).
2.2
Nel caso d’invio tardivo della
dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al
contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine
dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o
servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato
impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30
giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD;
per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT).
Secondo costante
giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di
salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il
contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante
contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente, nella
procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il
quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in:
Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,
p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi
[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,
Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.
1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,
in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –
Bungesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,
p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e
commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una
emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un
infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).
2.3
Il fatto stesso che, nel
suo reclamo all’Ufficio di tassazione, il ricorrente abbia addotto “gravi
problemi di salute” che perduravano da oltre un anno (“da agosto 2015”) basta
ad escludere che gli stessi giustifichino una restituzione dei termini.
Un’eventuale malattia idonea a costituire un grave impedimento avrebbe tutt’al
più dovuto insorgere negli ultimi giorni precedenti la scadenza del termine
attribuito ai contribuenti con la diffida. In ogni caso, neppure dalla “lettera
d’uscita”, rilasciatagli dal Cardiocentro il 12 dicembre 2016 ed allegata al
ricorso, risulta che l’insorgente si sia trovato in stato di incoscienza o
immobilizzato, nei giorni in cui avrebbe dovuto adempiere i suoi obblighi
fiscali. Si consideri, del resto, che la diffida era stata intimata a lui e
alla moglie perché già non avevano rispettato il termine (a sua volta
prorogato) del 30 settembre 2016.
È quindi escluso che i
problemi di salute addotti dal contribuente possano costituire un motivo di
restituzione dei termini.
A ciò si aggiunga la
circostanza, rilevata dall’Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni, che i
contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione erano il ricorrente stesso
e la moglie. Non si vede come un’eventuale grave malattia del marito potesse
impedire alla moglie, se non di compilare e inoltrare i formulari richiesti,
perlomeno di rivolgersi all’Ufficio di tassazione chiedendo una nuova proroga
del termine.
2.4
Non avendo i contribuenti
ottemperato ai loro obblighi procedurali, il fisco gli ha giustamente inflitto
una multa disciplinare.
2.5
Per quanto attiene
all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente
fatto riferimento ai criteri stabiliti dalla Circolare n. 12/2013 del 22
novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni: in effetti, dalla tabella
relativa alle multe per violazione degli obblighi procedurali, si evince che,
per un dovuto d’imposta per il precedente periodo fiscale tra i fr. 10'000.- ed
i fr. 15'000.- la multa applicabile è di fr. 540.-.
Tale importo è stato poi
moltiplicato per due, sempre secondo le indicazioni risultanti dalla circolare
della Divisione delle contribuzioni, per tener conto della recidiva.
A quest’ultimo riguardo,
va anche sottolineato che, negli ultimi dieci anni, i contribuenti sono stati
sanzionati per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta per i periodi
fiscali 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 e, appunto, 2015.
È vero che il ricorrente,
nel gravame dinanzi a questa Corte, sostiene per la prima volta di aver perso
l’impiego proprio a causa della malattia. Ci si potrebbe domandare se tale
circostanza, peraltro non documentata, possa giustificare una riduzione della
sanzione, calcolata in base alla tassazione del periodo fiscale 2014. Se si
tiene conto tuttavia dei criteri schematici che caratterizzano il calcolo della
multa e, soprattutto, del fatto che la sanzione è inflitta ad entrambi i
coniugi e, ancora, che la moglie del ricorrente, secondo la dichiarazione
d’imposta poi presentata, risulta aver conseguito i redditi più elevati nel
2015, la multa può comunque essere ritenuta adeguata alla colpevolezza dei
contribuenti ed anche alla loro situazione economica.
2.6
Ne discende che la
decisione di multa disciplinare ed anche la decisione su reclamo sono conformi
al diritto applicabile.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: