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Decisione

80.2016.309

Violazione degli obblighi procedurali: multa, invio tardivo della dichiarazione, restituzione dei termini, malattia durata oltre un anno

6 marzo 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel termine

attribuitogli per presentare la dichiarazione d’imposta 2015, prorogato su

richiesta dei contribuenti fino al 30 settembre 2016, i coniugi RI 1 e __________

non hanno adempiuto il loro obbligo di collaborazione.

Il 15 ottobre 2016, l’RS 1

ha indirizzato ai contribuenti una diffida, avvertendoli che in caso di

inosservanza del loro obbligo gli sarebbe stata inflitta una multa per

violazione degli obblighi procedurali.

Non essendo pervenuta la

dichiarazione neppure entro il termine loro attribuito con la diffida, con

decisione del 16 novembre 2016 l’autorità fiscale ha inflitto ai contribuenti

una multa di fr. 1'080.–.

B. RI 1 ha impugnato la

suddetta decisione, con reclamo del 25 novembre 2016, nel quale ha sostenuto di

avere “dei gravi problemi di salute” da agosto 2015, avendo in particolar modo

subito un intervento chirurgico alla cervicale (il 25 novembre 2015) ed altri

interventi al cuore e ad una gamba.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo, con decisione del 6 dicembre 2016, nella quale ha rilevato

in particolare che la multa è stata commisurata anche tenendo conto della

recidiva.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la multa

inflittagli dall’Ufficio di tassazione per il mancato inoltro della dichiarazione

d’imposta 2015 e ribadisce di avere avuto “GRAVI problemi di salute che [gli]

hanno spesso impedito di condurre una vita normale e di dar seguito a vari impegni,

fra cui purtroppo l’inoltro per tempo della [sua] tassazione”. Chiede di rivedere

la decisione, “tenendo anche conto che attualmente oltre che essere in

malattia, [è] disoccupato; visto che il [suo] datore di lavoro [lo] ha

licenziato in seguito alla stessa”.

D. L’autorità di tassazione,

nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2017, propone di respingere il ricorso.

Sottolinea in particolare che il ricorrente è stato ripetutamente multato per

non aver presentato la dichiarazione d’imposta ed è poi stato sottoposto a

tassazione d’ufficio. L’autorità fiscale ritiene poi che, nonostante i motivi

di salute, la moglie del ricorrente avrebbe potuto chiedere una proroga del termine

per inoltrare la dichiarazione. Rileva infine che la dichiarazione è stata inoltrata

il 15 novembre 2016.

Le osservazioni sono state

intimate all’insorgente il 10 gennaio 2017.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la

dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie

all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli

obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il

deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo

253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo.

Di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD.

1.3.

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte

condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

1.4.

1.4.1.

Nel caso in disamina, al

ricorrente è stata inflitta la multa disciplinare per non aver consegnato

all’Autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitogli e nonostante diffida

la dichiarazione per il periodo fiscale 2015.

1.4.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1

LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce

come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227.

Di analogo tenore l’art.

124 LIFD.

1.5.

L’art. 266 cpv. 1 LT

stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.

257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

Secondo il capoverso 4,

alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per

sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e

di ricorso.

Di simile tenore l’art.

182 cpv. 3 LIFD.

1.6.

1.6.1.

Come visto, alle procedure

per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano

– per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

1.6.2.

La procedura di tassazione

attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la

decisione di tassazione.

L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase

LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135

cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/

Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo

1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,

nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a

p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

1.6.3.

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste

addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione

presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e

rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali

ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons.

3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3;

decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III

a, p. 535; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

1.6.4.

La violazione degli

obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art.

174, rientra nelle “disposizioni penali” delle rispettive leggi. Come visto gli

art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio

alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.

Trattandosi quindi di

decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili

elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione

dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda

se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso

affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia

dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di

una multa, la sua commisurazione.

L’autorità è tenuta a

motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione

dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione

giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento,

la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa

all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.

La motivazione deve ad

ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le

circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.

In generale una

motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i

seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex

art. 257 LT e 174 LIFD]:

·

il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·

l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·

la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];

·

la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·

l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono

essere addebitati alla persona interessata;

·

indicazione dei rimedi giuridici;

(Richner /Frei /Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 –

147).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso di specie, i

coniugi __________ hanno omesso di inoltrare la dichiarazione d’imposta 2015

entro il termine loro attribuito con la diffida del 15 ottobre 2016. Il

ricorrente non contesta di non aver adempiuto i suoi obblighi procedurali, ma

ritiene che la multa non si giustifichi a causa dei gravi problemi di salute

che lo hanno colpito dal 2015.

Mentre l’Ufficio di

tassazione non ha preso posizione su questa censura nella decisione impugnata,

lo ha fatto nelle osservazioni del 9 gennaio 2017 al ricorso. L’autorità

fiscale ha sostanzialmente argomentato che, anche volendo ammettere che lo

stato di salute del ricorrente gli abbia impedito di adempiere i suoi obblighi

procedurali, sua moglie avrebbe potuto perlomeno chiedere una ulteriore proroga

del termine.

Con le osservazioni

presentate nell’ambito della procedura di ri-corso, l’autorità fiscale ha dunque

sanato la violazione del diritto di essere sentito dei contribuenti, proponendo

una motivazione esauriente della propria decisione (cfr. p. es. la sentenza del

Tribunale federale n.2A.324/2005 e 2A.325/2005 del 30 novembre 2005; inoltre

ASA 67 p. 722 consid. 3b).

2.2

Nel caso d’invio tardivo della

dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al

contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine

dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o

servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato

impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30

giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD;

per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT).

Secondo costante

giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di

salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il

contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante

contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella

procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il

quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in:

Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,

p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi

[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,

Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.

1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,

in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –

Bungesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,

p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e

commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una

emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un

infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).

2.3

Il fatto stesso che, nel

suo reclamo all’Ufficio di tassazione, il ricorrente abbia addotto “gravi

problemi di salute” che perduravano da oltre un anno (“da agosto 2015”) basta

ad escludere che gli stessi giustifichino una restituzione dei termini.

Un’eventuale malattia idonea a costituire un grave impedimento avrebbe tutt’al

più dovuto insorgere negli ultimi giorni precedenti la scadenza del termine

attribuito ai contribuenti con la diffida. In ogni caso, neppure dalla “lettera

d’uscita”, rilasciatagli dal Cardiocentro il 12 dicembre 2016 ed allegata al

ricorso, risulta che l’insorgente si sia trovato in stato di incoscienza o

immobilizzato, nei giorni in cui avrebbe dovuto adempiere i suoi obblighi

fiscali. Si consideri, del resto, che la diffida era stata intimata a lui e

alla moglie perché già non avevano rispettato il termine (a sua volta

prorogato) del 30 settembre 2016.

È quindi escluso che i

problemi di salute addotti dal contribuente possano costituire un motivo di

restituzione dei termini.

A ciò si aggiunga la

circostanza, rilevata dall’Ufficio di tassazione nelle sue osservazioni, che i

contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione erano il ricorrente stesso

e la moglie. Non si vede come un’eventuale grave malattia del marito potesse

impedire alla moglie, se non di compilare e inoltrare i formulari richiesti,

perlomeno di rivolgersi all’Ufficio di tassazione chiedendo una nuova proroga

del termine.

2.4

Non avendo i contribuenti

ottemperato ai loro obblighi procedurali, il fisco gli ha giustamente inflitto

una multa disciplinare.

2.5

Per quanto attiene

all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente

fatto riferimento ai criteri stabiliti dalla Circolare n. 12/2013 del 22

novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni: in effetti, dalla tabella

relativa alle multe per violazione degli obblighi procedurali, si evince che,

per un dovuto d’imposta per il precedente periodo fiscale tra i fr. 10'000.- ed

i fr. 15'000.- la multa applicabile è di fr. 540.-.

Tale importo è stato poi

moltiplicato per due, sempre secondo le indicazioni risultanti dalla circolare

della Divisione delle contribuzioni, per tener conto della recidiva.

A quest’ultimo riguardo,

va anche sottolineato che, negli ultimi dieci anni, i contribuenti sono stati

sanzionati per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta per i periodi

fiscali 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014 e, appunto, 2015.

È vero che il ricorrente,

nel gravame dinanzi a questa Corte, sostiene per la prima volta di aver perso

l’impiego proprio a causa della malattia. Ci si potrebbe domandare se tale

circostanza, peraltro non documentata, possa giustificare una riduzione della

sanzione, calcolata in base alla tassazione del periodo fiscale 2014. Se si

tiene conto tuttavia dei criteri schematici che caratterizzano il calcolo della

multa e, soprattutto, del fatto che la sanzione è inflitta ad entrambi i

coniugi e, ancora, che la moglie del ricorrente, secondo la dichiarazione

d’imposta poi presentata, risulta aver conseguito i redditi più elevati nel

2015, la multa può comunque essere ritenuta adeguata alla colpevolezza dei

contribuenti ed anche alla loro situazione economica.

2.6

Ne discende che la

decisione di multa disciplinare ed anche la decisione su reclamo sono conformi

al diritto applicabile.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: