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Decisione

80.2016.33

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, solo prestazioni gratuite, non mantenimento della propria convivente, lavori domestici considerati controprestazione

13 dicembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Per il periodo 2014,

inseriva nella propria dichiarazione fiscale la somma di fr. 5'700.- relativa a

“deduzione per ogni persona a carico”. Con decisione 30.9.2015 l’Ufficio di

tassazione di __________ (di seguito UT) non ammetteva la deduzione richiesta, indicando

come non fossero adempiuti i requisiti di legge per “persone bisognose a

carico”. Il reddito imponibile veniva fissato in fr. 66'200.- per l’IC ed in

70'500.- per l’IFD.

La sostanza imponibile

veniva commisurata in fr. 236'000.-.

B. Con reclamo

28.10.2015 RI 1 contestava la decisione IC/IFD relativa al periodo fiscale 2014

limitatamente alla mancata deduzione per persona bisognosa a carico. In

particolare spiegava che __________, classe 1963, sua convivente dal 2000, dal

2009 era disoccupata e, a far tempo dal 2010 non poteva più esercitare alcuna

attività lucrativa, a causa di problemi di salute. Nel 2013, __________ aveva

richiesto un sussidio per le spese di cassa malati all’Istituto delle assicurazioni

sociali. Il sussidio era stato respinto vista la stabile convivenza con il reclamante.

RI 1, riteneva inspiegabile la prassi adottata da due Uffici

dell’amministrazione cantonale: da un lato veniva negato il sussidio per la

cassa malati a motivo della convivenza, e dall’altro l’UT non riconosceva la

deduzione per persona bisognosa a carico, nonostante fosse proprio il

reclamante ad accollarsi tutte le spese di mantenimento della propria

convivente. RI 1 postulava pertanto il riconoscimento della deduzione per

persona bisognosa a carico, così come contemplato dalla LIFD e dalla LT.

C. Con decisione del

27.1.2016 l’UT di __________ respingeva il reclamo di RI 1 con la seguente

motivazione:

“La rinuncia a chiedere

l’erogazione di rendite dell’Assicurazione d’invalidità da parte della persona

assistita non permette il riconoscimento della deduzione per persona bisognosa

a carico richiesta. Si richiamano le considerazioni espresse nell’audizione del

12 gennaio 2016 con il reclamante”.

D. Con tempestivo

ricorso 15.2.2016 RI 1 insorge avverso la decisione di tassazione su reclamo

per l’IC/IFD 2014, riproponendo le medesime tesi esposte dinanzi all’autorità

di tassazione. In merito alla motivazione della decisione dell’UT, il ricorrente

ritiene che per ammettere la deduzione per persona bisognosa a carico, l’art.

34 LT parla di “incapacità comprovata al lavoro” e non di “persona incapace al

lavoro al beneficio di una rendita AI”. Secondo il ricorrente, l’UT

interpreterebbe a torto l’incapacità comprovata al lavoro: la stessa sarebbe dimostrata,

secondo il contribuente da un certificato medico, non dal fatto di beneficiare

di una rendita AI. RI 1 specifica inoltre che il fatto di non richiedere una

rendita AI possa dipendere da motivazioni personali e private tali da spingere

un soggetto a non richiedere una rendita invalidità (grave stato depressivo,

senso di frustrazione, vergogna, volontà di non voler vivere sulle spalle della

comunità,...). Il ricorrente precisa inoltre che durante il colloquio tenutosi

il 12.1.2016, il tassatore non gli aveva fatto presente che un criterio

oggettivo per poter beneficiare della deduzione per persona bisognosa a carico

fosse legato ad una procedura di richiesta della rendita d’invalidità.

Diritto

1. 1.1.

Per l’imposta cantonale,

l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di

un importo da 5'700.– franchi a 11’100.– franchi al massimo (importi validi per

il 2014), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente

o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento

il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.–

franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i

quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

Analogamente, per

l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la

deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'400.– franchi (importo valido

per l’IFD 2014) per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di

esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente

provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa

deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già

accordata la deduzione giusta la lettera a.

1.2.

Secondo la Circolare n. 30

del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i

contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace

al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art.

35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su un

obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC,

bensì può essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente.

Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione

stabilita, questa deduzione sociale decade.

La deduzione è concessa a

condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o

definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. Ciò è il caso

qualora una persona - indipendentemente dalla propria volontà - sia

parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare un'attività

lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado

di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da

attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con

figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. Non vi è

invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente

e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I

contributi di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza

controprestazione. I contributi di sostentamento compensati con prestazioni

economicamente misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il

disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento

ai sensi dell'articolo 35 cpv.1 lit. b LIFD.

L'esigenza di

sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri

oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto

il costo della vita varia a seconda delle regioni.

Così come per tutte le

deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il

sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o

dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC

n. 30, n. 11).

1.3.

Secondo la lettera sia

della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona

assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige

Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla

definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni

sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta

sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere

limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita,

malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di

impedimenti di ordine fisico o psichico. La dottrina e la giurisprudenza più

recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata

è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una

madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und

Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht , p. 195; decisione CDT n.

80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora

in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da

sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità

o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es.

la sentenza CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

1.4.

Oltre al requisito della

parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge

subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione

all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e

di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che

abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione

(Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre

decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).

Tanto

la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate Bosshard/Bosshard/Lüdin in, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia

adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a

causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo

sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma

piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si

considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o

prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più

ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di

regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.

192).

1.5.

Per

stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di

mantenersi, occorre riferirsi, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla

tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti

del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:

RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

In

altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri

obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si

domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia

esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire

criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito

imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere

negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.-- di reddito netto o a

fr. 50'000.-- di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr.

13'000.-- di reddito netto e a fr. 46'000.-- di sostanza imponibile per le

persone sole e a fr. 19'000.-- di reddito netto e a fr. 92'000.-- di sostanza

imponibile per le persone coniugate (Locher,

Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, p. 883).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso che qui ci

occupa, RI 1 e __________ vivono in concubinato dal 2000, e dal 2009 la

convivente è disoccupata. Agli atti, il contribuente apporta un certificato

medico attestante come __________, a far tempo dal periodo fiscale 2013, sia

inabile al lavoro per un periodo indeterminato. L’insorgente spiega di provvedere

al sostentamento della convivente e postula la deduzione di cui agli art. 34

cpv. 1 lit. b LT e 35 cpv. 1 lit. b LIFD.

2.2

La dottrina e la

giurisprudenza hanno stabilito come il contribuente, per poter beneficiare

della deduzione sociale, debba fornire una prestazione di tipo gratuito alla

persona bisognosa. Tale non è il caso quando la persona bisognosa vive presso

il contribuente e partecipa alle faccende domestiche, come nel caso di una

relazione di concubinato (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale amministrativo

del Canton Ginevra del 23 marzo 2010, in RF 66/2011, p. 156 ss., p.160; la sentenza

del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2012.00146 del 23 settembre

2013.

consid. 3.2). Il disbrigo dei lavori casalinghi da parte del convivente,

al quale il contribuente provvede finanziariamente, viene ritenuto come una retribuzione

in natura (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 195; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_331/2009 del

14.

ottobre 2009 consid. 2.2 e riferimenti citati) e non può quindi dar luogo

alla deduzione sociale (si veda in merito anche la Circolare AFC n. 30 citata,

n. 11).

2.3

Nel caso concreto, poco

importa che __________ non abbia fatto richiesta di una rendita AI. La semplice

convivenza in concubinato con il ricorrente e la sua partecipazione usuale alle

faccende domestiche impedisce il riconoscimento della deduzione auspicata.

Il certificato medico agli

atti datato 21.10.2015, che attesta un’inabilità al lavoro nella misura del

100% a causa di una non meglio specificata malattia a partire dal periodo

fiscale 2013 e per un periodo di tempo indeterminato, in particolare, non basta

per escludere che la convivente dell’insorgente abbia comunque potuto prestare

un aiuto domestico tale da compensare le prestazioni fornite dal contribuente

per il suo mantenimento.

L’esistenza del

concubinato e la partecipazione all’usuale ménage quotidiano fanno sì che l’assunzione

dei costi di sostentamento di __________ da parte di RI 1, non possa essere definita

di tipo gratuito.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di RI 1,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: