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Decisione

80.2016.37

Deduzioni sociali: figli a carico, genitori non coniugati che vivono in un’unica economia domestica, ripartizione della deduzione, non se un solo genitore percepisce redditi

23 gennaio 2018Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, celibe, vive ad

__________, insieme alla sua convivente __________, nubile, e ai loro figli __________

(nata nel 2003) e __________ (nata nel 2006).

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2013, il contribuente ha fatto valere una

deduzione per figli a carico di fr. 11'100.– per ciascuna delle figlie.

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 10 dicembre 2014, l’RS

1 ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 84'800.– per l’IC ed in fr.

93'100.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione d’imposta, l’autorità fiscale

ha in particolar modo ammesso la deduzione per figli a carico solo nella misura

di fr. 11'100.–.

C. Il contribuente ha

interposto reclamo contro la suddetta decisione, il 22 dicembre 2014,

contestando la decisione dell’autorità fiscale di ripartire la deduzione per

figli al 50% con la sua convivente, in considerazione del fatto che egli era il

solo apportatore di reddito. A suo avviso, la ripartizione della deduzione fra

i genitori si giustificava solo, nel caso dei concubini, in presenza di un effettivo

doppio reddito.

D. L’Ufficio di

tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 27 gennaio 2016.

Constatato che il reclamante viveva in comunione domestica con la madre delle

figlie, che i genitori esercitavano l’autorità parentale congiunta e che non vi

era alcun versamento di alimenti, l’autorità fiscale ha richiamato gli articoli

34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett. a LIFD, secondo cui, se i

genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale

congiunta e non sono versati alimenti, la deduzione è ripartita per metà fra i

genitori. La decisione ha altresì fatto riferimento alla circolare n. 30 del 21

dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ed in particolare

al punto 14.8 della stessa, che si riferisce ad un caso come quello del

reclamante.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il

riconoscimento della deduzione per figli integrale, per complessivi fr.

22'200.–. Il ricorrente lamenta una discriminazione rispetto a coniugi nella

stessa situazione. Fa inoltre riferimento ad una sentenza della Camera di diritto

tributario del 30 marzo 2015 (n. 80.2015.14), in cui la deduzione sociale è

stata riconosciuta all’unico genitore che provvedeva al sostentamento dei figli

con il suo reddito.

Diritto

I. Imposta federale

diretta (IFD)

1. 1.1.

Secondo l’art. 213 cpv. 1

lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (che dal 1° gennaio 2014 è divenuto

l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), sono dedotti dal reddito netto, per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati

separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non

sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la

deduzione per i figli è ripartita per metà.

Le deduzioni sociali sono

stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o

dell’assoggettamento (art. 213 cpv. 2 LIFD).

1.2.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote

differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti

in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di

loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.

In

particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi,

sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui

sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione

domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se

provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha

diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare

per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se,

oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo

contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche

all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD). Inoltre, se

esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato

è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f

LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che

versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32

cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo

regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di

comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle

tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n.2A.683/2006, in

RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3;

StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

1.3.

Il Tribunale

federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto,

per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può di

principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate,

le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi, detta

tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati,

che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131

Considerandi

II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a

carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a

quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.2).

1.4

Per la

circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”) – entrata in vigore il 1° gennaio 2011 – nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica,

con un figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente

l’autorità parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del

figlio secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far

valere la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e

14.8

, p. 35).

Al genitore che provvede

in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che

percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori.

L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr. circolare

cit., cifra 14.8.2, p. 36).

1.5

Nel periodo fiscale in

questione, RI 1, celibe, viveva in comunione domestica con la sua compagna __________,

nubile, e le figlie minorenni __________ e __________, nate dalla loro unione

rispettivamente nel 2003 e nel 2006. Secondo le affermazioni del ricorrente,

egli e la convivente esercitano in comune l’autorità parentale sulle figlie

minorenni e nessuno dei due versa all’altro dei contributi di mantenimento. Al

contrario, l’intero nucleo familiare si sostenterebbe con il solo reddito

dell’insorgente.

Ne discende che,

conformemente all’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (in vigore nel 2013) e

alla summenzionata circolare, l’RS 1 ha riconosciuto all’insorgente la

deduzione per figli a carico di fr. 3'250.– per ognuna delle due figlie, vale a

dire nella misura del 50%.

2.

2.1.

Il contribuente ritiene

tuttavia che la decisione dell’autorità fiscale sia discriminatoria, per

rapporto ad una coppia coniugata nella stessa situazione.

2.2

Per inquadrare la

questione, è opportuno ricordare dapprima che l’art. 213 cpv. 1 lett. a

LIFD è stato modificato in tempi recenti.

Il 1° gennaio 2011 la

disposizione concernente la deduzione per figli è stata modificata, per effetto

dell’entrata in vigore della Legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio

fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455). In questo contesto, il

legislatore federale si è infatti occupato fra l’altro della questione di

stabilire chi abbia diritto alla deduzione per figli quando i genitori sono

separati o divorziati. In precedenza, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, erano escluse tanto la concessione della deduzione ad entrambi i

genitori quanto la divisione della stessa fra questi ultimi. Anche in caso di

custodia alternata, solo il genitore che riceveva una pensione alimentare

dall’altro per sopperire ai bisogni del figlio era considerato il contribuente

che provvede al sostentamento del figlio. Se non vi era alcun versamento di

alimenti, la deduzione era attribuita al coniuge che aveva il ruolo più

importante nella custodia o, se l’importanza era uguale, il genitore con il

reddito più elevato, che si presumeva contribuire in misura più importante al

sostentamento del figlio.

Come già visto, la nuova

versione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (dal 1°

gennaio 2014 è divenuto l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), prevede che, se

i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità

parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso

1.

lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

Secondo il messaggio del Consiglio federale che accompagnava il disegno di legge,

la ripartizione per metà della deduzione si intraprende a prescindere dal fatto

che la custodia del figlio sia alternata, perché il governo ha ritenuto che non

si possa pretendere che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di

autorità parentale di ogni genitore (cfr. Messaggio del 20 maggio 2009 concernente

la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in: FF 2009

4025, p. 4122; v. anche Pedroli,

Novità e tendenze legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2009,

p. 564).

2.3

La modifica di legge in

discussione trae origine da una mozione, depositata in Consiglio nazionale il

15.

giugno 2005 dall’allora deputato Guy Parmelin (mozione n. 05.3319). Nella

mozione, si chiedeva al Consiglio federale di “modificare le prescrizioni di

legge in modo da correggere le disparità di trattamento sotto il profilo

fiscale dei contribuenti divorziati o separati in caso di autorità parentale in

comune (custodia alternata)”, con la seguente motivazione:

Nel nuovo diritto del

divorzio, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, l'interesse dei figli è

primordiale e il legislatore ha intrapreso tutto il possibile affinché la

separazione dei genitori perturbi il meno possibile i figli (ad es. la

convenzione di separazione o di divorzio non deve penalizzare i figli e,

laddove possibile, deve privilegiare la custodia alternata). La legislazione

fiscale federale non ha seguito questa evoluzione, tanto meno lo ha fatto

quella dei Cantoni. Di conseguenza, il genitore che versa all'altro genitore

gli alimenti per i figli può dedurre dalle imposte soltanto questo importo;

inoltre, in caso di custodia alternata dei figli, ad esempio tre giorni per

ogni genitore, egli non beneficia delle deduzioni per figli, nonostante se ne

occupi durante tre giorni. Questa disparità di trattamento comporta sovente

difficoltà finanziarie per il genitore penalizzato, difficoltà che diventano

pressoché insormontabili per le famiglie ricostituite, peraltro sempre più

frequenti. Di fatto, nella prassi la legislazione fiscale contraddice gli

obiettivi a cui mira il nuovo diritto del divorzio.

Per correggere questa situazione sarebbe quindi opportuno tenere conto, nel

caso della custodia alternata, degli oneri effettivi di mantenimento, indipendentemente

dall'eventuale versamento di alimenti.

Il 19 ottobre 2005 il

Consiglio federale aveva proposto di accogliere la mozione. Ricordate le

disposizioni legali che presiedono alla deduzione degli alimenti ed

all’attribuzione della deduzione sociale per figli, con le precisazioni

contenute nella circolare n. 7 del 20 gennaio 2000 dell’AFC, il governo

concludeva con le seguenti considerazioni:

Per il Consiglio federale è evidente che i genitori

separati o divorziati non debbano essere svantaggiati rispetto alle famiglie intatte.

D'altro canto essi non possono nemmeno essere avvantaggiati. Il tema oggetto

della presente mozione rientra nell'ambito ben più ampio dell'imposizione dei

coniugi e della famiglia. Il Consiglio federale è pertanto disposto, nel quadro

degli ulteriori lavori concernenti la riforma dell'imposizione dei coniugi e

della famiglia, a rivedere l'attribuzione della deduzione per figli e la

concessione della tariffa più mite in caso di autorità parentale comune ed

eventualmente a estendere per analogia anche ai figli minorenni la

regolamentazione prevista nel pacchetto fiscale per la custodia alternata di

figli maggiorenni.

Il tema è poi confluito

nel disegno di legge del 20 maggio 2009 concernente la legge federale sullo

sgravio fiscale delle famiglie con figli. Nel relativo messaggio, il Consiglio

federale ricorda dapprima che l’accoglimento della mozione Parmelin (05.3319)

“esige l’eliminazione della disparità di trattamento fiscale dei contribuenti

divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui figli e

ne hanno a turno la custodia” (Messaggio del 20 maggio 2009 concernente la

legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in FF 2009 4095,

p. 4121). Circa la proposta di modifica delle leggi federali, il Consiglio federale

così si esprime:

Se, nel quadro del divorzio o

della separazione giudiziaria, i genitori gli hanno sottoposto una convenzione

per omologazione che stabilisce la loro partecipazione alla cura del figlio e

fissa la ripartizione delle spese del suo mantenimento, a istanza comune dei

genitori il giudice dispone la prosecuzione dell’esercizio in comune

dell’autorità parentale purché ciò sia compatibile con il bene del figlio (art.

133.

cpv. 3 CC). Nel caso di genitori non coniugati l’autorità tutoria attribuisce

loro su richiesta congiunta l’autorità parentale (in comune) (art. 298a cpv. 1

CC). Si prevede tuttavia una futura regolamentazione dell’autorità parentale

comune nell’interesse del bene del figlio sia per i coniugi divorziati sia per

quelli non sposati tra di loro.

Per questi casi abbiamo proposto nella procedura di consultazione una modifica

nell’attribuzione della deduzione per figli. Entrambi i genitori dovranno poter

far valere per metà la deduzione per figli a condizione che non vengano chieste

ulteriori deduzioni per alimenti ai sensi dell’articolo 33 LIFD. Quest’ultima

esigenza è necessaria per evitare un doppio sgravio (deduzione per figli e deduzione

per alimenti).

Nell’intento di trovare una soluzione che possa essere applicata, tale deduzione

ripartita a metà dovrebbe essere concessa a prescindere dal fatto che la

custodia dei figli sia alternata o meno, questo perché non si può pretendere

che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale

di ogni genitore. La ripartizione della deduzione per figli, come proposta

nella procedura di consultazione, è stata respinta dai Cantoni e da molti altri

partecipanti alla consultazione sia per motivi di fattibilità sia perché si

sollecitano soluzioni individuali. Tuttavia, per motivi di parità di

trattamento sul piano giuridico, appare opportuno introdurre a determinate

condizioni compatibili con l’esecuzione una ripartizione a metà della deduzione

per figli come proposto nel progetto posto in consultazione.

(Messaggio cit., in FF

2009.

4095, p. 4121 s.).

2.4

La modifica di legge è

nata dunque da una mozione che faceva esplicito riferimento ai “contribuenti

divorziati o separati in caso di autorità parentale in comune”. Del resto,

la motivazione della mozione insiste sulla contraddizione esistente fra gli

obiettivi del nuovo diritto del divorzio e la legislazione fiscale. Lo stesso

Consiglio federale, proponendo l’accoglimento della mozione, sottolinea come

sia “evidente che i genitori separati o divorziati non debbano essere

svantaggiati rispetto alle famiglie intatte”.

È solo nell’avamprogetto

posto in consultazione l’11 febbraio 2009 e, in seguito, nel disegno di legge,

e nel relativo messaggio del 20 maggio 2009, che ai genitori divorziati o

separati vengono assimilati i “genitori non coniugati”.

La prassi in vigore fino

alla fine del 2010 prevedeva di distinguere fra genitori non coniugati che

vivono in comunione domestica, da un lato, e genitori separati, genitori

divorziati e genitori non coniugati che vivono in due economie domestiche

distinte, dall’altro. Per il primo gruppo, la circolare n. 7 del 20 gennaio

2000.

dell’AFC attribuiva il diritto alla deduzione per figli al genitore che

versava il contributo finanziario più elevato. Tuttavia, se un solo genitore

percepiva un reddito, la deduzione spettava a lui (cfr. Circolare n. 7 del 20

gennaio 2000, “Imposizione della famiglia secondo la legge federale

sull'imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell'autorità parentale

congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell'esercizio in comune

dell'autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati”, cifra 3

I).

D’altra parte, secondo la

dottrina vi sarebbero dei motivi fondati per sottoporre ad un trattamento

diverso i genitori divorziati o separati e quelli non coniugati che convivono. Proprio

il fatto che questi ultimi vivano in un’unica economia domestica giustificherebbe

che, nei loro accordi concernenti il mantenimento dei figli, le condizioni

siano definite in modo meno rigoroso. In particolare, dovrebbero poter

rinunciare a fissare il contributo di mantenimento in franchi, limitandosi a

suddividere fra loro l’onere del mantenimento in modo proporzionale oppure in

proporzione al reddito di ciascuno (cfr. Jaques,

Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les

allégements fiscaux en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 243 e dottrina

citata).

Ora, come già anticipato

(v. supra, consid. 1.4.), la nuova circolare dell’AFC, adottata dopo

l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge federale, prevede che,

nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica, con un

figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente l’autorità

parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del figlio

secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far valere

la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e 14.8.1,

p. 35). La conseguenza di questo cambiamento di prassi è che, se un solo

genitore dispone di un reddito, la metà della deduzione per figli e

assicurazioni del figlio resta senza effetti fiscali, per il fatto che non

possono essere compensati fra loro redditi, perdite e deduzioni dei genitori.

La soluzione della ripartizione della deduzione si rivela in tal caso meno

favorevole di quella che risultava dalla circolare del 2000, che attribuiva le

deduzioni al contribuente che disponeva dell’unico reddito della coppia (Jaques, op. cit., p. 248).

2.5

2.5.1

Ci si domanda, a questo

punto, se l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD imponga effettivamente la

ripartizione per metà della deduzione per figli anche fra i genitori che vivono

nella stessa economia domestica.

2.5.2

Per costante

giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore

letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è assolutamente

chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto a ricercare

il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che intercorrono

tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui si inserisce

(interpretazione sistematica), dal fine che la norma persegue o

dall’interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla

volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa

traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità

chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono

motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente

il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali

legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra

quest’ultima e altre disposizioni (sentenza CDT n. 80.2007.121 del 22 ottobre

2008, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid.

4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).

2.5.3

L’interpretazione

letterale dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD conduce effettivamente

all’inclusione, entro il campo di applicazione della disposizione, anche del

caso dei genitori conviventi. Sebbene il testo della disposizione non sia molto

preciso al riguardo, si deve ritenere che anche i genitori che vivono in regime

di concubinato rientrino fra “i genitori… tassati separatamente”.

Per quanto concerne l’interpretazione

sistematica, la seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD è

chiaramente pensata come un’eccezione al regime previsto dalla prima frase, che

presuppone che i genitori siano imposti insieme. Ne discende la conseguenza che

la seconda frase dovrebbe riferirsi a tutti i casi in cui i genitori sono

“tassati separatamente”, ivi compresi dunque i genitori che convivono, ma che

non sono sottoposti alla tassazione congiunta, per il fatto che non sono

coniugati.

Venendo all’interpretazione

teleologica, si può ritenere che il campo d’applicazione della seconda

frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD sia stato formulato in modo

troppo ampio, rispetto allo scopo perseguito dal legislatore. In effetti, si è

già ricordato come la modifica della legge abbia preso avvio da una mozione che

sottolineava l’incongruenza fra gli obiettivi del nuovo diritto del divorzio ed

il regime fiscale delle deduzioni sociali. Nella mozione si prende in

considerazione in particolar modo la custodia alternata, stabilita dai genitori

separati o divorziati. È evidente che la custodia alternata non entra in

considerazione nel caso di genitori che convivono. Si è inoltre già

sottolineato come la dottrina ritenga giustificato un trattamento diverso dei

genitori divorziati o separati, da un lato, e di quelli non coniugati che

convivono, dall’altro. Non sarà effettivamente molto frequente che dei genitori

che convivono stipulino una convenzione, con la quale pattuiscono il versamento

di alimenti.

Circa l’interpretazione

storica, è già stato sottolineato come la volontà del legislatore fosse

quella di tenere in considerazione la situazione dei genitori divorziati o

separati, che si suddividono equamente l’onere di mantenimento del figlio e che,

per questa ragione, non pattuiscono il versamento di alcun contributo di mantenimento

e si accordano per la custodia alternata.

2.5.4

È solo nell’avamprogetto

di legge, prima, e nel disegno di legge, poi, che il Consiglio federale ha

fatto dipendere l’applicazione della nuova disposizione, che ammette la

ripartizione per metà della deduzione fra i genitori, dal criterio

dell’autorità parentale in comune, anziché da quello della custodia alternata.

Come pure è già stato

anticipato, l’adozione del criterio dell’auto-rità parentale è dipesa

essenzialmente da ragioni di praticabilità.

Nel rapporto esplicativo

dell’avamprogetto, posto in consultazione l’11 febbraio 2009, il governo

spiegava che “nell’intento di trovare una soluzione che possa essere applicata,

tale deduzione per metà dovrà essere concessa a prescindere dal fatto che la

cura dei figli sia alternata o meno, questo perché non si può pretendere che

l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale di

ogni genitore” (cfr. rapporto esplicativo, p. 32).

Nella lettera che

accompagnava l’avamprogetto posto in consultazione, il capo del Dipartimento

federale delle finanze spiegava che “nel caso delle persone separate occorre

prendere in considerazione la mozione Parmelin che, in quanto accolta, esige

l’eliminazione della disparità di trattamento fiscale dei contribuenti

divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui

figli e li curano alternativamente”, precisando poi che “per motivi

pratici si rinuncia a una produzione delle prove concernenti la custodia

alternata”.

Nel messaggio del 20

maggio 2009, infine, il governo ha ripreso la frase già esistente nel rapporto

esplicativo dell’11 febbraio (cfr. Messaggio cit., in: FF 2009 4025, p. 4122).

2.5.5

Dalla ricostruzione della

genesi della seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD e dalla considerazione

della sua ratio legis, si deve concludere che la disposizione in

discussione non è stata concepita pensando al caso dei coniugi che convivono in

un’unica economia domestica. Infatti, la casistica per cui è stata proposta la

modifica di legge è quella dei coniugi separati o divorziati, che si assumono

paritariamente gli oneri di mantenimento dei figli e che, per questa ragione,

pattuiscono la custodia alternata. Se nella formulazione della disposizione in

questione fosse stato inserito il criterio della custodia alternata, anziché

quello dell’autorità parentale in comune, i genitori conviventi sarebbero automaticamente

stati tagliati fuori dal suo campo d’applicazione. Ma si è visto come la scelta

del criterio dell’auto-rità parentale sia dipesa esclusivamente da considerazioni

pratiche. Non è ravvisabile alcun elemento che permetta di ritenere che il

legislatore abbia voluto, con questa opzione, estendere il campo d’applicazione

della disposizione e, soprattutto, penalizzare i genitori conviventi che

mantengono la famiglia con un unico reddito.

In queste circostanze, ci

sono buoni elementi per ritenere che la formulazione dell’art. 213 cpv. 1 lett.

a LIFD non rispecchi completamente il vero senso della norma.

2.6

2.6.1

Nella situazione

descritta, vi sono le condizioni per verificare se sia possibile

un’interpretazione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD conforme alla

Costituzione.

2.6.2

Un’interpretazione

conforme alla Costituzione di una legge federale è ammessa infatti se i metodi

ordinari di interpretazione lasciano sussistere dei dubbi in merito al suo

senso (DTF 131 II 710 consid. 5.4 p. 721; DTF 129 II 249 consid. 5.4 p. 263 e

riferimenti). L’interpretazione conforme alla Costituzione trova tuttavia i

suoi limiti in una disposizione legale il cui tenore ed il cui senso sono

assolutamente chiari, sebbene in contrasto con la Costituzione (DTF 137 I 128

consid. 4.3.1; DTF 133 II 305 consid. 5.2; 131 II 710 consid. 4.1 p. 716).

2.6.3

Le deduzioni sociali e le aliquote

hanno lo scopo di adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla

situazione personale ed economica specifica di ogni categoria di contribuenti, conformemente

al principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Introducendo

deduzioni sociali e aliquote differenziate per diverse categorie di

contribuenti, il legislatore ha tenuto conto della loro specifica capacità

contributiva, in modo tale da stabilire fra loro, sotto questo profilo, una

certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5, con riferimento a DTF

133.

II 305 consid. 5.1 e 5.3).

La disciplina legale in

materia di deduzioni prevede necessariamente un certo schematismo, in considerazione

della molteplicità delle situazioni individuali da considerare, cosa che, in

generale, è tuttavia compatibile con i principi stabiliti dall’art. 127 Cost.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è realizzabile, per

ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico di ogni contribuente, dal

punto di vista matematico, ed il legislatore è autorizzato ad adottare

soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare un’uguaglianza assoluta,

basta che la disciplina non comporti in modo generale un onere sensibilmente

più elevato o una ineguaglianza sistematica nei confronti di determinate categorie

di contribuenti. D’altra parte, le possibilità di paragonare le diverse

situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e giurisprudenza

citata).

2.6.4

A partire dalla sentenza

Hegetschweiler (DTF 110 Ia 7 = RF 39 p. 443 = ASA 53 p. 365), il Tribunale

federale ha affermato il principio che alle coppie coniugate ed ai concubini

dev'essere assicurata la parità di trattamento ed ha prescritto al legislatore

cantonale di non imporre i coniugi in modo più oneroso di due concubini che

guadagnano ciascuno la metà del reddito.

In una sentenza del 30

giugno 2010 (2C_242/2010), l’Alta Corte si è occupata del caso di un

contribuente, che aveva convissuto con la madre della figlia per alcuni anni e

che aveva chiesto la deduzione del contributo di mantenimento che sosteneva di

aver pagato, sulla base di una convenzione approvata dall’autorità tutoria, in

virtù della quale si era impegnato a provvedere al pieno mantenimento della

figlia. Il Tribunale federale ha confermato la decisione dell’autorità

cantonale, che aveva concesso al ricorrente non la deduzione degli alimenti

(commisurati dal contribuente in fr. 23'812.–) bensì la deduzione sociale per

figli (fr. 6'300.–). Pur ammettendo che, in linea di principio, la deduzione

degli alimenti è ammessa anche se il genitore che li versa e quello che li

riceve vivono nella stessa economia domestica, i giudici federali hanno

ritenuto determinante la circostanza secondo cui il contratto di mantenimento

non aveva commisurato in franchi il contributo dovuto dal padre. La sentenza

sottolinea, in questo contesto, come anche il principio della parità di trattamento

fra coniugi e concubini, imposto dall’art. 127 cpv. 2 Cost., imponga di

ammettere la deduzione degli alimenti solo in presenza di una prova chiara

dell’avvenuto versamento di un importo precisamente definito. La possibilità

del genitore che versa il contributo di mantenimento all’altro genitore, con

cui convive, lo pone infatti in una situazione privilegiata rispetto a quella

di un genitore coniugato, a maggior ragione in un caso, come quello litigioso,

in cui la convivente non ha alcun reddito né patrimonio. L’imposta sul reddito

di un genitore viene infatti ridotta in modo sensibile, per effetto della

deduzione degli alimenti, mentre quella dell’altro viene aumentata in misura

irrisoria. Il Tribunale federale ha infine sottolineato come, con la decisione

contestata, al ricorrente fossero state riconosciute le stesse deduzioni che sarebbero

state concesse ad un padre coniugato, che vive nella stessa economia domestica

con la moglie e col figlio (sentenza 2C_242/2010 cit., consid. 2.3.1).

2.6.5

Se due conviventi,

assoggettati alla tassazione separata, mantengono la loro famiglia con il solo

reddito di uno dei due, il principio di capacità contributiva impone di

riconoscere la deduzione sociale per figli a carico a questo unico apportatore

di reddito. Altrimenti, subirebbero una penalizzazione fiscale nei confronti di

due coniugi nella stessa situazione, i quali avrebbero diritto all’intera

deduzione dallo stesso reddito imponibile. Se, per contro, il secondo genitore

avesse un reddito, superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, la

ripartizione di quest’ultima potrebbe essere giustificata, poiché la (lieve)

penalizzazione che ne discenderebbe sarebbe compensata dal (lieve) vantaggio determinato

dal mancato cumulo degli elementi imponibili.

Un’interpretazione

conforme alla Costituzione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD impone

pertanto di ammettere che, in sé, anche i genitori conviventi rientrino nel

campo d’applicazione della disposizione in discussione. Se, dunque, essi sono

tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune

e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli è ripartita per metà.

Tuttavia, se un genitore non percepisce alcun reddito, la deduzione è

attribuita interamente all’altro, che si deve presumere provveda da solo al

mantenimento del figlio.

In altre parole, dal campo

di applicazione della seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD

vengono esclusi, in via di interpretazione, i genitori che provvedono al

mantenimento del figlio mediante un unico reddito. Per effetto della prima frase

dello stesso articolo, la deduzione spetta al genitore che provvede al sostentamento

del figlio, cioè quello che ha un reddito.

2.6.6

C’è un ulteriore elemento

che avvalora la soluzione appena suggerita.

Nel caso in cui dei

genitori non coniugati vivono in comunione domestica, con figlio minorenne in

comune, ma senza esercitare l’autorità parentale in comune, chiaramente

non sono adempiuti i presupposti per l’applicazione della seconda frase

dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, che presuppone l’autorità parentale

in comune. Se uno dei genitori non fa valere la deduzione per gli alimenti a

favore del figlio, la Circolare n. 30 dell’AFC prevede che la deduzione per

figli (come pure quella dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a

risparmio) sia concessa al genitore che detiene l’autorità parentale; allo

stesso genitore viene anche applicata l’aliquota per i genitori. Tuttavia, la

stessa circolare conclude con la seguente riserva:

Se

il genitore che detiene l’autorità parentale non percepisce proventi e pertanto

è l’altro genitore che si prende carico del mantenimento del figlio, a

quest’ultimo possono essere concesse le deduzioni rilevanti per i figli e la tariffa

per genitore per ragioni di equità

(Circolare n. 30 del 21 dicembre

2000, cifra 14.6).

Tale eccezione è pensata

proprio per il caso in cui la sola madre detiene l’autorità parentale, ma solo

il padre dispone di un reddito e provvede di conseguenza praticamente al

mantenimento della famiglia (Jaques,

op. cit., p. 243).

Dal punto di vista del

principio costituzionale di capacità contributiva, non vi è alcuna differenza

fra il caso appena menzionato e quello in cui i genitori detengono l’autorità

parentale in comune. Se uno solo di essi provvede al mantenimento della

famiglia, le stesse “ragioni di equità” dovrebbero imporre anche in que-st’ultimo

caso di concedergli la deduzione sociale. L’autorità parentale non si confonde

infatti con il fatto di provvedere al mantenimento del figlio, anche se le due

cose coincidono nella maggior parte dei casi (DTF 133 II 305 consid. 8.2 in

fine).

2.7

Nonostante il tenore

letterale dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, si deve pertanto escludere

una ripartizione per metà della deduzione per figli, fra i genitori non

coniugati che convivono in un’unica economia domestica e che esercitano

l’autorità parentale in comune, quando non vi è alcun versamento di alimenti ed

uno dei due genitori non percepisce redditi. A tale conclusione conduce

l’interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione in questione.

3.

Nella fattispecie, __________,

compagna del ricorrente e madre dei suoi due figli, nella dichiarazione

d’imposta 2013 ha indicato di aver conseguito esclusivamente un reddito della

sostanza mobiliare di fr. 397.– e su tale base è stata imposta (cfr. decisione

di tassazione del 10 dicembre 2014 e decisione su reclamo del 27 gennaio 2016).

Avendole l’autorità fiscale concesso d’ufficio metà delle deduzioni sociali, il

suo reddito netto è risultato negativo.

Dai due contratti –

conclusi in occasione della nascita delle due figlie – per la regolamentazione

dell’obbligo di mantenimento di minori, dell’autorità parentale e del diritto

alle relazioni personali, stipulati da RI 1 e __________ – quest’ultima anche

in rappresentanza delle figlie –, si evince che il ricorrente ha riconosciuto

entrambe le figlie avute da __________ e che i genitori hanno convenuto di

esercitare in comune l’autorità parentale. I contratti sono stati omologati

dalla Commissione tutoria regionale.

Sebbene, con le

convenzioni in questione, l’insorgente si sia impegnato a pagare alle figlie un

contributo alimentare mensile, egli non ha mai sostenuto di aver effettivamente

versato tali importi. Non ha del resto mai fatto valere la deduzione per alimenti.

In queste circostanze, si

può ritenere che effettivamente sia solo il ricorrente a provvedere al

mantenimento della famiglia ed in particolare dei figli.

All’insorgente deve

conseguentemente essere riconosciuta la deduzione integrale per figli a carico

(fr. 6'500.– per ciascun figlio).

II. Imposta cantonale

4.

4.1.

Le deduzioni sociali non

sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi

disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio

o agli studi fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 11’100.– franchi.

Dal 1° gennaio 2012 pure

nella legge cantonale è stata inserita la precisazione secondo cui, se i

genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità

parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. c

LT, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

Per figli a

carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale

interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi

fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

4.2

Fino al periodo fiscale

2012, era in vigore la Circolare n. 18 del luglio 2009 della Divisione delle

contribuzioni concernente l’imposizione della famiglia. Nel caso di genitori

divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono

però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, la

circolare prevedeva che una sola persona avesse diritto alla deduzione per

figli a carico: quella che provvedeva al sostentamento. Se però entrambi i

genitori provvedevano in modo importante al mantenimento dei figli, la

deduzione poteva essere ripartita fra i genitori. Per il caso dei “genitori

celibi e nubili che vivono in comunione domestica”, l’Allegato C della

Circolare n. 18 riconosceva il diritto alla deduzione per figli minorenni

all’unico genitore che aveva un reddito oppure a quello che versava il contributo

finanziario più elevato.

Non risulta che finora la

Divisione delle contribuzioni abbia adottato una nuova circolare, che tenga

conto del diritto in vigore dal periodo fiscale 2012.

4.3

Tornando al caso in esame,

anche per l’IC 2013 l’autorità fiscale ha accordato all’insorgente la metà

della deduzione per figli (fr. 5'550.– per ciascun figlio).

Vista l’analogia della

base legale, le considerazioni proposte in merito all’imposta federale diretta

possono essere estese anche all’imposta cantonale.

Ne consegue che al

ricorrente è riconosciuta la deduzione integrale per figli, cioè un importo di

fr. 11'000.– per ciascun figlio.

5.

Il ricorso è conseguentemente

accolto. Non si prelevano pertano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 27 gennaio 2016 è riformata nel senso

che al ricorrente è riconosciuta la deduzione integrale per figli a carico, sia

per l’IC (fr. 22'200.– per due figli) sia per l’IFD (fr. 13'000.– per due

figli).

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

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-

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-

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Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: