80.2016.37
Deduzioni sociali: figli a carico, genitori non coniugati che vivono in un’unica economia domestica, ripartizione della deduzione, non se un solo genitore percepisce redditi
23 gennaio 2018Italiano31 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.37
80.2016.38
Lugano
23 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 febbraio 2016 contro la decisione del 27 gennaio 2016 in materia di IC
e IFD 2013.
Fatti
A. RI 1, celibe, vive ad
__________, insieme alla sua convivente __________, nubile, e ai loro figli __________
(nata nel 2003) e __________ (nata nel 2006).
Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2013, il contribuente ha fatto valere una
deduzione per figli a carico di fr. 11'100.– per ciascuna delle figlie.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 10 dicembre 2014, l’RS
1 ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 84'800.– per l’IC ed in fr.
93'100.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione d’imposta, l’autorità fiscale
ha in particolar modo ammesso la deduzione per figli a carico solo nella misura
di fr. 11'100.–.
C. Il contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione, il 22 dicembre 2014,
contestando la decisione dell’autorità fiscale di ripartire la deduzione per
figli al 50% con la sua convivente, in considerazione del fatto che egli era il
solo apportatore di reddito. A suo avviso, la ripartizione della deduzione fra
i genitori si giustificava solo, nel caso dei concubini, in presenza di un effettivo
doppio reddito.
D. L’Ufficio di
tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 27 gennaio 2016.
Constatato che il reclamante viveva in comunione domestica con la madre delle
figlie, che i genitori esercitavano l’autorità parentale congiunta e che non vi
era alcun versamento di alimenti, l’autorità fiscale ha richiamato gli articoli
34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett. a LIFD, secondo cui, se i
genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale
congiunta e non sono versati alimenti, la deduzione è ripartita per metà fra i
genitori. La decisione ha altresì fatto riferimento alla circolare n. 30 del 21
dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ed in particolare
al punto 14.8 della stessa, che si riferisce ad un caso come quello del
reclamante.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il
riconoscimento della deduzione per figli integrale, per complessivi fr.
22'200.–. Il ricorrente lamenta una discriminazione rispetto a coniugi nella
stessa situazione. Fa inoltre riferimento ad una sentenza della Camera di diritto
tributario del 30 marzo 2015 (n. 80.2015.14), in cui la deduzione sociale è
stata riconosciuta all’unico genitore che provvedeva al sostentamento dei figli
con il suo reddito.
Diritto
I. Imposta federale
diretta (IFD)
1. 1.1.
Secondo l’art. 213 cpv. 1
lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (che dal 1° gennaio 2014 è divenuto
l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), sono dedotti dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati
separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non
sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la
deduzione per i figli è ripartita per metà.
Le deduzioni sociali sono
stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento (art. 213 cpv. 2 LIFD).
1.2.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote
differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti
in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di
loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.
In
particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi,
sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui
sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione
domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se
provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha
diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare
per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se,
oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo
contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche
all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD). Inoltre, se
esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato
è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f
LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che
versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32
cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo
regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di
comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle
tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n.2A.683/2006, in
RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3;
StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).
1.3.
Il Tribunale
federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto,
per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può di
principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate,
le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi, detta
tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati,
che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131
Considerandi
II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a
carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a
quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.2).
1.4
Per la
circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge
federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”) – entrata in vigore il 1° gennaio 2011 – nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica,
con un figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente
l’autorità parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del
figlio secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far
valere la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e
14.8
, p. 35).
Al genitore che provvede
in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che
percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori.
L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr. circolare
cit., cifra 14.8.2, p. 36).
1.5
Nel periodo fiscale in
questione, RI 1, celibe, viveva in comunione domestica con la sua compagna __________,
nubile, e le figlie minorenni __________ e __________, nate dalla loro unione
rispettivamente nel 2003 e nel 2006. Secondo le affermazioni del ricorrente,
egli e la convivente esercitano in comune l’autorità parentale sulle figlie
minorenni e nessuno dei due versa all’altro dei contributi di mantenimento. Al
contrario, l’intero nucleo familiare si sostenterebbe con il solo reddito
dell’insorgente.
Ne discende che,
conformemente all’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD (in vigore nel 2013) e
alla summenzionata circolare, l’RS 1 ha riconosciuto all’insorgente la
deduzione per figli a carico di fr. 3'250.– per ognuna delle due figlie, vale a
dire nella misura del 50%.
2.
2.1.
Il contribuente ritiene
tuttavia che la decisione dell’autorità fiscale sia discriminatoria, per
rapporto ad una coppia coniugata nella stessa situazione.
2.2
Per inquadrare la
questione, è opportuno ricordare dapprima che l’art. 213 cpv. 1 lett. a
LIFD è stato modificato in tempi recenti.
Il 1° gennaio 2011 la
disposizione concernente la deduzione per figli è stata modificata, per effetto
dell’entrata in vigore della Legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio
fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455). In questo contesto, il
legislatore federale si è infatti occupato fra l’altro della questione di
stabilire chi abbia diritto alla deduzione per figli quando i genitori sono
separati o divorziati. In precedenza, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, erano escluse tanto la concessione della deduzione ad entrambi i
genitori quanto la divisione della stessa fra questi ultimi. Anche in caso di
custodia alternata, solo il genitore che riceveva una pensione alimentare
dall’altro per sopperire ai bisogni del figlio era considerato il contribuente
che provvede al sostentamento del figlio. Se non vi era alcun versamento di
alimenti, la deduzione era attribuita al coniuge che aveva il ruolo più
importante nella custodia o, se l’importanza era uguale, il genitore con il
reddito più elevato, che si presumeva contribuire in misura più importante al
sostentamento del figlio.
Come già visto, la nuova
versione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (dal 1°
gennaio 2014 è divenuto l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), prevede che, se
i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità
parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso
1.
lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Secondo il messaggio del Consiglio federale che accompagnava il disegno di legge,
la ripartizione per metà della deduzione si intraprende a prescindere dal fatto
che la custodia del figlio sia alternata, perché il governo ha ritenuto che non
si possa pretendere che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di
autorità parentale di ogni genitore (cfr. Messaggio del 20 maggio 2009 concernente
la legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in: FF 2009
4025, p. 4122; v. anche Pedroli,
Novità e tendenze legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2009,
p. 564).
2.3
La modifica di legge in
discussione trae origine da una mozione, depositata in Consiglio nazionale il
15.
giugno 2005 dall’allora deputato Guy Parmelin (mozione n. 05.3319). Nella
mozione, si chiedeva al Consiglio federale di “modificare le prescrizioni di
legge in modo da correggere le disparità di trattamento sotto il profilo
fiscale dei contribuenti divorziati o separati in caso di autorità parentale in
comune (custodia alternata)”, con la seguente motivazione:
Nel nuovo diritto del
divorzio, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, l'interesse dei figli è
primordiale e il legislatore ha intrapreso tutto il possibile affinché la
separazione dei genitori perturbi il meno possibile i figli (ad es. la
convenzione di separazione o di divorzio non deve penalizzare i figli e,
laddove possibile, deve privilegiare la custodia alternata). La legislazione
fiscale federale non ha seguito questa evoluzione, tanto meno lo ha fatto
quella dei Cantoni. Di conseguenza, il genitore che versa all'altro genitore
gli alimenti per i figli può dedurre dalle imposte soltanto questo importo;
inoltre, in caso di custodia alternata dei figli, ad esempio tre giorni per
ogni genitore, egli non beneficia delle deduzioni per figli, nonostante se ne
occupi durante tre giorni. Questa disparità di trattamento comporta sovente
difficoltà finanziarie per il genitore penalizzato, difficoltà che diventano
pressoché insormontabili per le famiglie ricostituite, peraltro sempre più
frequenti. Di fatto, nella prassi la legislazione fiscale contraddice gli
obiettivi a cui mira il nuovo diritto del divorzio.
Per correggere questa situazione sarebbe quindi opportuno tenere conto, nel
caso della custodia alternata, degli oneri effettivi di mantenimento, indipendentemente
dall'eventuale versamento di alimenti.
Il 19 ottobre 2005 il
Consiglio federale aveva proposto di accogliere la mozione. Ricordate le
disposizioni legali che presiedono alla deduzione degli alimenti ed
all’attribuzione della deduzione sociale per figli, con le precisazioni
contenute nella circolare n. 7 del 20 gennaio 2000 dell’AFC, il governo
concludeva con le seguenti considerazioni:
Per il Consiglio federale è evidente che i genitori
separati o divorziati non debbano essere svantaggiati rispetto alle famiglie intatte.
D'altro canto essi non possono nemmeno essere avvantaggiati. Il tema oggetto
della presente mozione rientra nell'ambito ben più ampio dell'imposizione dei
coniugi e della famiglia. Il Consiglio federale è pertanto disposto, nel quadro
degli ulteriori lavori concernenti la riforma dell'imposizione dei coniugi e
della famiglia, a rivedere l'attribuzione della deduzione per figli e la
concessione della tariffa più mite in caso di autorità parentale comune ed
eventualmente a estendere per analogia anche ai figli minorenni la
regolamentazione prevista nel pacchetto fiscale per la custodia alternata di
figli maggiorenni.
Il tema è poi confluito
nel disegno di legge del 20 maggio 2009 concernente la legge federale sullo
sgravio fiscale delle famiglie con figli. Nel relativo messaggio, il Consiglio
federale ricorda dapprima che l’accoglimento della mozione Parmelin (05.3319)
“esige l’eliminazione della disparità di trattamento fiscale dei contribuenti
divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui figli e
ne hanno a turno la custodia” (Messaggio del 20 maggio 2009 concernente la
legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in FF 2009 4095,
p. 4121). Circa la proposta di modifica delle leggi federali, il Consiglio federale
così si esprime:
Se, nel quadro del divorzio o
della separazione giudiziaria, i genitori gli hanno sottoposto una convenzione
per omologazione che stabilisce la loro partecipazione alla cura del figlio e
fissa la ripartizione delle spese del suo mantenimento, a istanza comune dei
genitori il giudice dispone la prosecuzione dell’esercizio in comune
dell’autorità parentale purché ciò sia compatibile con il bene del figlio (art.
133.
cpv. 3 CC). Nel caso di genitori non coniugati l’autorità tutoria attribuisce
loro su richiesta congiunta l’autorità parentale (in comune) (art. 298a cpv. 1
CC). Si prevede tuttavia una futura regolamentazione dell’autorità parentale
comune nell’interesse del bene del figlio sia per i coniugi divorziati sia per
quelli non sposati tra di loro.
Per questi casi abbiamo proposto nella procedura di consultazione una modifica
nell’attribuzione della deduzione per figli. Entrambi i genitori dovranno poter
far valere per metà la deduzione per figli a condizione che non vengano chieste
ulteriori deduzioni per alimenti ai sensi dell’articolo 33 LIFD. Quest’ultima
esigenza è necessaria per evitare un doppio sgravio (deduzione per figli e deduzione
per alimenti).
Nell’intento di trovare una soluzione che possa essere applicata, tale deduzione
ripartita a metà dovrebbe essere concessa a prescindere dal fatto che la
custodia dei figli sia alternata o meno, questo perché non si può pretendere
che l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale
di ogni genitore. La ripartizione della deduzione per figli, come proposta
nella procedura di consultazione, è stata respinta dai Cantoni e da molti altri
partecipanti alla consultazione sia per motivi di fattibilità sia perché si
sollecitano soluzioni individuali. Tuttavia, per motivi di parità di
trattamento sul piano giuridico, appare opportuno introdurre a determinate
condizioni compatibili con l’esecuzione una ripartizione a metà della deduzione
per figli come proposto nel progetto posto in consultazione.
(Messaggio cit., in FF
2009.
4095, p. 4121 s.).
2.4
La modifica di legge è
nata dunque da una mozione che faceva esplicito riferimento ai “contribuenti
divorziati o separati in caso di autorità parentale in comune”. Del resto,
la motivazione della mozione insiste sulla contraddizione esistente fra gli
obiettivi del nuovo diritto del divorzio e la legislazione fiscale. Lo stesso
Consiglio federale, proponendo l’accoglimento della mozione, sottolinea come
sia “evidente che i genitori separati o divorziati non debbano essere
svantaggiati rispetto alle famiglie intatte”.
È solo nell’avamprogetto
posto in consultazione l’11 febbraio 2009 e, in seguito, nel disegno di legge,
e nel relativo messaggio del 20 maggio 2009, che ai genitori divorziati o
separati vengono assimilati i “genitori non coniugati”.
La prassi in vigore fino
alla fine del 2010 prevedeva di distinguere fra genitori non coniugati che
vivono in comunione domestica, da un lato, e genitori separati, genitori
divorziati e genitori non coniugati che vivono in due economie domestiche
distinte, dall’altro. Per il primo gruppo, la circolare n. 7 del 20 gennaio
2000.
dell’AFC attribuiva il diritto alla deduzione per figli al genitore che
versava il contributo finanziario più elevato. Tuttavia, se un solo genitore
percepiva un reddito, la deduzione spettava a lui (cfr. Circolare n. 7 del 20
gennaio 2000, “Imposizione della famiglia secondo la legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD); attribuzione dell'autorità parentale
congiuntamente a genitori non coniugati e prosecuzione dell'esercizio in comune
dell'autorità parentale da parte dei genitori separati o divorziati”, cifra 3
I).
D’altra parte, secondo la
dottrina vi sarebbero dei motivi fondati per sottoporre ad un trattamento
diverso i genitori divorziati o separati e quelli non coniugati che convivono. Proprio
il fatto che questi ultimi vivano in un’unica economia domestica giustificherebbe
che, nei loro accordi concernenti il mantenimento dei figli, le condizioni
siano definite in modo meno rigoroso. In particolare, dovrebbero poter
rinunciare a fissare il contributo di mantenimento in franchi, limitandosi a
suddividere fra loro l’onere del mantenimento in modo proporzionale oppure in
proporzione al reddito di ciascuno (cfr. Jaques,
Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les
allégements fiscaux en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 243 e dottrina
citata).
Ora, come già anticipato
(v. supra, consid. 1.4.), la nuova circolare dell’AFC, adottata dopo
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge federale, prevede che,
nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica, con un
figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente l’autorità
parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del figlio
secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far valere
la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e 14.8.1,
p. 35). La conseguenza di questo cambiamento di prassi è che, se un solo
genitore dispone di un reddito, la metà della deduzione per figli e
assicurazioni del figlio resta senza effetti fiscali, per il fatto che non
possono essere compensati fra loro redditi, perdite e deduzioni dei genitori.
La soluzione della ripartizione della deduzione si rivela in tal caso meno
favorevole di quella che risultava dalla circolare del 2000, che attribuiva le
deduzioni al contribuente che disponeva dell’unico reddito della coppia (Jaques, op. cit., p. 248).
2.5
2.5.1
Ci si domanda, a questo
punto, se l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD imponga effettivamente la
ripartizione per metà della deduzione per figli anche fra i genitori che vivono
nella stessa economia domestica.
2.5.2
Per costante
giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore
letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è assolutamente
chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto a ricercare
il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che intercorrono
tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui si inserisce
(interpretazione sistematica), dal fine che la norma persegue o
dall’interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla
volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa
traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità
chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono
motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente
il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali
legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra
quest’ultima e altre disposizioni (sentenza CDT n. 80.2007.121 del 22 ottobre
2008, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid.
4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).
2.5.3
L’interpretazione
letterale dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD conduce effettivamente
all’inclusione, entro il campo di applicazione della disposizione, anche del
caso dei genitori conviventi. Sebbene il testo della disposizione non sia molto
preciso al riguardo, si deve ritenere che anche i genitori che vivono in regime
di concubinato rientrino fra “i genitori… tassati separatamente”.
Per quanto concerne l’interpretazione
sistematica, la seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD è
chiaramente pensata come un’eccezione al regime previsto dalla prima frase, che
presuppone che i genitori siano imposti insieme. Ne discende la conseguenza che
la seconda frase dovrebbe riferirsi a tutti i casi in cui i genitori sono
“tassati separatamente”, ivi compresi dunque i genitori che convivono, ma che
non sono sottoposti alla tassazione congiunta, per il fatto che non sono
coniugati.
Venendo all’interpretazione
teleologica, si può ritenere che il campo d’applicazione della seconda
frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD sia stato formulato in modo
troppo ampio, rispetto allo scopo perseguito dal legislatore. In effetti, si è
già ricordato come la modifica della legge abbia preso avvio da una mozione che
sottolineava l’incongruenza fra gli obiettivi del nuovo diritto del divorzio ed
il regime fiscale delle deduzioni sociali. Nella mozione si prende in
considerazione in particolar modo la custodia alternata, stabilita dai genitori
separati o divorziati. È evidente che la custodia alternata non entra in
considerazione nel caso di genitori che convivono. Si è inoltre già
sottolineato come la dottrina ritenga giustificato un trattamento diverso dei
genitori divorziati o separati, da un lato, e di quelli non coniugati che
convivono, dall’altro. Non sarà effettivamente molto frequente che dei genitori
che convivono stipulino una convenzione, con la quale pattuiscono il versamento
di alimenti.
Circa l’interpretazione
storica, è già stato sottolineato come la volontà del legislatore fosse
quella di tenere in considerazione la situazione dei genitori divorziati o
separati, che si suddividono equamente l’onere di mantenimento del figlio e che,
per questa ragione, non pattuiscono il versamento di alcun contributo di mantenimento
e si accordano per la custodia alternata.
2.5.4
È solo nell’avamprogetto
di legge, prima, e nel disegno di legge, poi, che il Consiglio federale ha
fatto dipendere l’applicazione della nuova disposizione, che ammette la
ripartizione per metà della deduzione fra i genitori, dal criterio
dell’autorità parentale in comune, anziché da quello della custodia alternata.
Come pure è già stato
anticipato, l’adozione del criterio dell’auto-rità parentale è dipesa
essenzialmente da ragioni di praticabilità.
Nel rapporto esplicativo
dell’avamprogetto, posto in consultazione l’11 febbraio 2009, il governo
spiegava che “nell’intento di trovare una soluzione che possa essere applicata,
tale deduzione per metà dovrà essere concessa a prescindere dal fatto che la
cura dei figli sia alternata o meno, questo perché non si può pretendere che
l’autorità di tassazione accerti la quota effettiva di autorità parentale di
ogni genitore” (cfr. rapporto esplicativo, p. 32).
Nella lettera che
accompagnava l’avamprogetto posto in consultazione, il capo del Dipartimento
federale delle finanze spiegava che “nel caso delle persone separate occorre
prendere in considerazione la mozione Parmelin che, in quanto accolta, esige
l’eliminazione della disparità di trattamento fiscale dei contribuenti
divorziati o separati che esercitano in comune l’autorità parentale sui
figli e li curano alternativamente”, precisando poi che “per motivi
pratici si rinuncia a una produzione delle prove concernenti la custodia
alternata”.
Nel messaggio del 20
maggio 2009, infine, il governo ha ripreso la frase già esistente nel rapporto
esplicativo dell’11 febbraio (cfr. Messaggio cit., in: FF 2009 4025, p. 4122).
2.5.5
Dalla ricostruzione della
genesi della seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD e dalla considerazione
della sua ratio legis, si deve concludere che la disposizione in
discussione non è stata concepita pensando al caso dei coniugi che convivono in
un’unica economia domestica. Infatti, la casistica per cui è stata proposta la
modifica di legge è quella dei coniugi separati o divorziati, che si assumono
paritariamente gli oneri di mantenimento dei figli e che, per questa ragione,
pattuiscono la custodia alternata. Se nella formulazione della disposizione in
questione fosse stato inserito il criterio della custodia alternata, anziché
quello dell’autorità parentale in comune, i genitori conviventi sarebbero automaticamente
stati tagliati fuori dal suo campo d’applicazione. Ma si è visto come la scelta
del criterio dell’auto-rità parentale sia dipesa esclusivamente da considerazioni
pratiche. Non è ravvisabile alcun elemento che permetta di ritenere che il
legislatore abbia voluto, con questa opzione, estendere il campo d’applicazione
della disposizione e, soprattutto, penalizzare i genitori conviventi che
mantengono la famiglia con un unico reddito.
In queste circostanze, ci
sono buoni elementi per ritenere che la formulazione dell’art. 213 cpv. 1 lett.
a LIFD non rispecchi completamente il vero senso della norma.
2.6
2.6.1
Nella situazione
descritta, vi sono le condizioni per verificare se sia possibile
un’interpretazione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD conforme alla
Costituzione.
2.6.2
Un’interpretazione
conforme alla Costituzione di una legge federale è ammessa infatti se i metodi
ordinari di interpretazione lasciano sussistere dei dubbi in merito al suo
senso (DTF 131 II 710 consid. 5.4 p. 721; DTF 129 II 249 consid. 5.4 p. 263 e
riferimenti). L’interpretazione conforme alla Costituzione trova tuttavia i
suoi limiti in una disposizione legale il cui tenore ed il cui senso sono
assolutamente chiari, sebbene in contrasto con la Costituzione (DTF 137 I 128
consid. 4.3.1; DTF 133 II 305 consid. 5.2; 131 II 710 consid. 4.1 p. 716).
2.6.3
Le deduzioni sociali e le aliquote
hanno lo scopo di adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla
situazione personale ed economica specifica di ogni categoria di contribuenti, conformemente
al principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Introducendo
deduzioni sociali e aliquote differenziate per diverse categorie di
contribuenti, il legislatore ha tenuto conto della loro specifica capacità
contributiva, in modo tale da stabilire fra loro, sotto questo profilo, una
certa parità di trattamento (DTF 141 II 338 consid. 4.5, con riferimento a DTF
133.
II 305 consid. 5.1 e 5.3).
La disciplina legale in
materia di deduzioni prevede necessariamente un certo schematismo, in considerazione
della molteplicità delle situazioni individuali da considerare, cosa che, in
generale, è tuttavia compatibile con i principi stabiliti dall’art. 127 Cost.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è realizzabile, per
ragioni pratiche, un trattamento esattamente identico di ogni contribuente, dal
punto di vista matematico, ed il legislatore è autorizzato ad adottare
soluzioni schematiche. Se non è possibile realizzare un’uguaglianza assoluta,
basta che la disciplina non comporti in modo generale un onere sensibilmente
più elevato o una ineguaglianza sistematica nei confronti di determinate categorie
di contribuenti. D’altra parte, le possibilità di paragonare le diverse
situazioni restano limitate (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e giurisprudenza
citata).
2.6.4
A partire dalla sentenza
Hegetschweiler (DTF 110 Ia 7 = RF 39 p. 443 = ASA 53 p. 365), il Tribunale
federale ha affermato il principio che alle coppie coniugate ed ai concubini
dev'essere assicurata la parità di trattamento ed ha prescritto al legislatore
cantonale di non imporre i coniugi in modo più oneroso di due concubini che
guadagnano ciascuno la metà del reddito.
In una sentenza del 30
giugno 2010 (2C_242/2010), l’Alta Corte si è occupata del caso di un
contribuente, che aveva convissuto con la madre della figlia per alcuni anni e
che aveva chiesto la deduzione del contributo di mantenimento che sosteneva di
aver pagato, sulla base di una convenzione approvata dall’autorità tutoria, in
virtù della quale si era impegnato a provvedere al pieno mantenimento della
figlia. Il Tribunale federale ha confermato la decisione dell’autorità
cantonale, che aveva concesso al ricorrente non la deduzione degli alimenti
(commisurati dal contribuente in fr. 23'812.–) bensì la deduzione sociale per
figli (fr. 6'300.–). Pur ammettendo che, in linea di principio, la deduzione
degli alimenti è ammessa anche se il genitore che li versa e quello che li
riceve vivono nella stessa economia domestica, i giudici federali hanno
ritenuto determinante la circostanza secondo cui il contratto di mantenimento
non aveva commisurato in franchi il contributo dovuto dal padre. La sentenza
sottolinea, in questo contesto, come anche il principio della parità di trattamento
fra coniugi e concubini, imposto dall’art. 127 cpv. 2 Cost., imponga di
ammettere la deduzione degli alimenti solo in presenza di una prova chiara
dell’avvenuto versamento di un importo precisamente definito. La possibilità
del genitore che versa il contributo di mantenimento all’altro genitore, con
cui convive, lo pone infatti in una situazione privilegiata rispetto a quella
di un genitore coniugato, a maggior ragione in un caso, come quello litigioso,
in cui la convivente non ha alcun reddito né patrimonio. L’imposta sul reddito
di un genitore viene infatti ridotta in modo sensibile, per effetto della
deduzione degli alimenti, mentre quella dell’altro viene aumentata in misura
irrisoria. Il Tribunale federale ha infine sottolineato come, con la decisione
contestata, al ricorrente fossero state riconosciute le stesse deduzioni che sarebbero
state concesse ad un padre coniugato, che vive nella stessa economia domestica
con la moglie e col figlio (sentenza 2C_242/2010 cit., consid. 2.3.1).
2.6.5
Se due conviventi,
assoggettati alla tassazione separata, mantengono la loro famiglia con il solo
reddito di uno dei due, il principio di capacità contributiva impone di
riconoscere la deduzione sociale per figli a carico a questo unico apportatore
di reddito. Altrimenti, subirebbero una penalizzazione fiscale nei confronti di
due coniugi nella stessa situazione, i quali avrebbero diritto all’intera
deduzione dallo stesso reddito imponibile. Se, per contro, il secondo genitore
avesse un reddito, superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, la
ripartizione di quest’ultima potrebbe essere giustificata, poiché la (lieve)
penalizzazione che ne discenderebbe sarebbe compensata dal (lieve) vantaggio determinato
dal mancato cumulo degli elementi imponibili.
Un’interpretazione
conforme alla Costituzione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD impone
pertanto di ammettere che, in sé, anche i genitori conviventi rientrino nel
campo d’applicazione della disposizione in discussione. Se, dunque, essi sono
tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune
e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Tuttavia, se un genitore non percepisce alcun reddito, la deduzione è
attribuita interamente all’altro, che si deve presumere provveda da solo al
mantenimento del figlio.
In altre parole, dal campo
di applicazione della seconda frase dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD
vengono esclusi, in via di interpretazione, i genitori che provvedono al
mantenimento del figlio mediante un unico reddito. Per effetto della prima frase
dello stesso articolo, la deduzione spetta al genitore che provvede al sostentamento
del figlio, cioè quello che ha un reddito.
2.6.6
C’è un ulteriore elemento
che avvalora la soluzione appena suggerita.
Nel caso in cui dei
genitori non coniugati vivono in comunione domestica, con figlio minorenne in
comune, ma senza esercitare l’autorità parentale in comune, chiaramente
non sono adempiuti i presupposti per l’applicazione della seconda frase
dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, che presuppone l’autorità parentale
in comune. Se uno dei genitori non fa valere la deduzione per gli alimenti a
favore del figlio, la Circolare n. 30 dell’AFC prevede che la deduzione per
figli (come pure quella dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a
risparmio) sia concessa al genitore che detiene l’autorità parentale; allo
stesso genitore viene anche applicata l’aliquota per i genitori. Tuttavia, la
stessa circolare conclude con la seguente riserva:
Se
il genitore che detiene l’autorità parentale non percepisce proventi e pertanto
è l’altro genitore che si prende carico del mantenimento del figlio, a
quest’ultimo possono essere concesse le deduzioni rilevanti per i figli e la tariffa
per genitore per ragioni di equità
(Circolare n. 30 del 21 dicembre
2000, cifra 14.6).
Tale eccezione è pensata
proprio per il caso in cui la sola madre detiene l’autorità parentale, ma solo
il padre dispone di un reddito e provvede di conseguenza praticamente al
mantenimento della famiglia (Jaques,
op. cit., p. 243).
Dal punto di vista del
principio costituzionale di capacità contributiva, non vi è alcuna differenza
fra il caso appena menzionato e quello in cui i genitori detengono l’autorità
parentale in comune. Se uno solo di essi provvede al mantenimento della
famiglia, le stesse “ragioni di equità” dovrebbero imporre anche in que-st’ultimo
caso di concedergli la deduzione sociale. L’autorità parentale non si confonde
infatti con il fatto di provvedere al mantenimento del figlio, anche se le due
cose coincidono nella maggior parte dei casi (DTF 133 II 305 consid. 8.2 in
fine).
2.7
Nonostante il tenore
letterale dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, si deve pertanto escludere
una ripartizione per metà della deduzione per figli, fra i genitori non
coniugati che convivono in un’unica economia domestica e che esercitano
l’autorità parentale in comune, quando non vi è alcun versamento di alimenti ed
uno dei due genitori non percepisce redditi. A tale conclusione conduce
l’interpretazione conforme alla Costituzione della disposizione in questione.
3.
Nella fattispecie, __________,
compagna del ricorrente e madre dei suoi due figli, nella dichiarazione
d’imposta 2013 ha indicato di aver conseguito esclusivamente un reddito della
sostanza mobiliare di fr. 397.– e su tale base è stata imposta (cfr. decisione
di tassazione del 10 dicembre 2014 e decisione su reclamo del 27 gennaio 2016).
Avendole l’autorità fiscale concesso d’ufficio metà delle deduzioni sociali, il
suo reddito netto è risultato negativo.
Dai due contratti –
conclusi in occasione della nascita delle due figlie – per la regolamentazione
dell’obbligo di mantenimento di minori, dell’autorità parentale e del diritto
alle relazioni personali, stipulati da RI 1 e __________ – quest’ultima anche
in rappresentanza delle figlie –, si evince che il ricorrente ha riconosciuto
entrambe le figlie avute da __________ e che i genitori hanno convenuto di
esercitare in comune l’autorità parentale. I contratti sono stati omologati
dalla Commissione tutoria regionale.
Sebbene, con le
convenzioni in questione, l’insorgente si sia impegnato a pagare alle figlie un
contributo alimentare mensile, egli non ha mai sostenuto di aver effettivamente
versato tali importi. Non ha del resto mai fatto valere la deduzione per alimenti.
In queste circostanze, si
può ritenere che effettivamente sia solo il ricorrente a provvedere al
mantenimento della famiglia ed in particolare dei figli.
All’insorgente deve
conseguentemente essere riconosciuta la deduzione integrale per figli a carico
(fr. 6'500.– per ciascun figlio).
II. Imposta cantonale
4.
4.1.
Le deduzioni sociali non
sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi
disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio
o agli studi fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 11’100.– franchi.
Dal 1° gennaio 2012 pure
nella legge cantonale è stata inserita la precisazione secondo cui, se i
genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità
parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. c
LT, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
Per figli a
carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del periodo fiscale
interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi
fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.
4.2
Fino al periodo fiscale
2012, era in vigore la Circolare n. 18 del luglio 2009 della Divisione delle
contribuzioni concernente l’imposizione della famiglia. Nel caso di genitori
divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono
però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, la
circolare prevedeva che una sola persona avesse diritto alla deduzione per
figli a carico: quella che provvedeva al sostentamento. Se però entrambi i
genitori provvedevano in modo importante al mantenimento dei figli, la
deduzione poteva essere ripartita fra i genitori. Per il caso dei “genitori
celibi e nubili che vivono in comunione domestica”, l’Allegato C della
Circolare n. 18 riconosceva il diritto alla deduzione per figli minorenni
all’unico genitore che aveva un reddito oppure a quello che versava il contributo
finanziario più elevato.
Non risulta che finora la
Divisione delle contribuzioni abbia adottato una nuova circolare, che tenga
conto del diritto in vigore dal periodo fiscale 2012.
4.3
Tornando al caso in esame,
anche per l’IC 2013 l’autorità fiscale ha accordato all’insorgente la metà
della deduzione per figli (fr. 5'550.– per ciascun figlio).
Vista l’analogia della
base legale, le considerazioni proposte in merito all’imposta federale diretta
possono essere estese anche all’imposta cantonale.
Ne consegue che al
ricorrente è riconosciuta la deduzione integrale per figli, cioè un importo di
fr. 11'000.– per ciascun figlio.
5.
Il ricorso è conseguentemente
accolto. Non si prelevano pertano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 gennaio 2016 è riformata nel senso
che al ricorrente è riconosciuta la deduzione integrale per figli a carico, sia
per l’IC (fr. 22'200.– per due figli) sia per l’IFD (fr. 13'000.– per due
figli).
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: