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Decisione

80.2016.39

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, onere della prova, ammanco manifestatosi in periodi fiscali precedenti

21 febbraio 2020Italiano31 min

2009 il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 31'257.-

Source ti.ch

Incarti n.

80.2016.39

80.2016.40

Lugano

21 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 febbraio 2016 contro la decisione del 27 gennaio 2016 in materia di IC/IFD

2008-2009.

Fatti

Fatti

A. RI 1 (classe 1943), divorziato,

è arrivato in Svizzera dall’__________ nel 2005. Il contribuente aveva ottenuto

un permesso di dimora (permesso B). Dal 24.3.2010 egli è a beneficio di un

permesso di domicilio (cfr. banca dati del movimento della popolazione,

www.movpop.ti.ch).

Nei periodi fiscali 2008 e

2009 risiedeva nel Comune di __________. Negli stessi anni, risultava essere,

secondo i dati dichiarati, azionista unico della __________, iscritta a

Registro di commercio dal 12.7.2006, oltre che detentore di quote sociali di

altre società con sede in __________.

a. Periodo

fiscale 2008

Per quanto concerneva il periodo

fiscale 2008 il contribuente dichiarava un reddito imponibile di fr. 30'104.-

ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'515'523.-. Nel 2008 la sostanza

era composta da titoli in società (__________, __________, __________l), nonché

da un credito di fr. 700'426.- nei confronti della __________, di un altro nei

confronti della __________ per un importo di fr. 2'490'000.- (corrispondente

nei passivi del bilancio, ai debiti finanziari a lungo termine; ndr. nel 2007

questa posizione a bilancio della società era pari a fr. 2'725'000.-), nonché

di un credito nei confronti della __________ di fr. 152'834.-. RI 1 dichiarava

poi della liquidità (conti di risparmio nonché conti privati) per fr.

310'263.-. Faceva inoltre valere un debito pari a fr. 1'300'000.- (“prestito da

terzi”).

b. Periodo

fiscale 2009

Per il periodo fiscale

2009 il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 31'257.-

ed una sostanza complessiva di fr. 2'510'527.-. Per quanto concerneva la

sostanza, la stessa era composta da titoli in società (__________, __________, __________)

e da crediti nei confronti della __________ (per un importo di fr. 530'826.-),

della __________ (per fr. 2'595'000.-) e della __________ (per un importo di

fr. 352'882.-). Indicava inoltre della liquidità (composta da conti di

risparmio e privati) per fr. 150'768.-. Faceva valere un debito pari a fr.

1'300'949.-.

B. Con richiesta del

31.3.2011, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), richiedeva al

contribuente di voler produrre, entro il 15.4.2011 (poi prorogato sino al

31.5.2011), della documentazione oppure fornire delle indicazioni in relazione

a:

·

Contratto di prestito relativo al

debito di CHF 1'300'000 e giustificativo capitali/interessi per il 2008;

·

dettaglio giustificativi conteggio

entrate da consulenze tecniche;

·

eventuali certificati di salario

per il periodo 2008 emessi dalle società __________, __________, __________;

·

certificati di salario o

attestazioni relativi a eventuali indennità di consiglio di

amministrazione/gettone di presenza percepite nel 2008;

·

rendiconto economico (bilancio,

conto economico ed allegati) per esercizio 2008 (raffrontato al 2007) delle

società __________, __________, __________.

C. Con scritto

13/16.5.2011, RI 1 allegava copia “fattura del 25.8.2008 per prestazioni

tecniche eseguite per conto della __________” e “copie bilancio, conto

economico ed allegati per esercizio 2008 delle società __________, __________ e

__________”. Il contribuente informava l’UT di non aver percepito salari

nel 2008. In relazione al debito di fr. 1'300'000.- vantato nei confronti del

figlio __________, indicava come non fosse stato sottoscritto alcun contratto,

ed il prestito era stato stipulato senza interessi ed era stato utilizzato per

finanziare, in parte, la costruzione dello stabile di __________ della __________.

D.

a. Periodo

fiscale 2008

Con decisione di

tassazione del 19.10.2011, l’UT aggiungeva, ai soli fini dell’aliquota una

rendita derivante da una pensione estera (__________), di fr. 15'110.- e la

somma di fr. 10'000.- a titolo di valore locativo in relazione a due immobili

detenuti all’estero da parte del contribuente.

Per quanto concerneva la

sostanza, l’autorità fiscale modificava al rialzo il valore dei “Titoli e capitali”

portandolo da fr. 3'815'523.- a fr. 4'815'523.-. La variazione era dovuta ad

un’“aggiunta titoli non quotati esteri, __________ e __________ detenute in

ragione del 50%, valutate globalmente (capitale sociale, plusvalore aziendale,

prestito correntista, ecc…) in complessivi fr. 1'000’000”. Sempre alla sostanza

veniva inoltre aggiunto l’importo di fr. 500'000.-, determinante ai soli fini

dell’aliquota, relativo al valore dei due immobili posseduti in __________ dal

contribuente. Non veniva per contro riconosciuto il debito privato pari a fr.

1'300'000.- fatto valere dal contribuente, siccome non documentato.

Motivo per il quale il

reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in fr. 35'600.- (in fr. 58'200.-

quello determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 38'100.- (quello

determinante per l’aliquota in fr. 62'200.-). Ai soli fini IC la sostanza

veniva stabilita in fr. 4'815'000.- (in fr. 5'315'000.- quella determinante per

l’aliquota).

b. Periodo fiscale 2009

Con decisione del

19.10.2011, l’UT, rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, aggiungeva, nei

redditi, ai soli fini dell’aliquota, la pensione __________ percepita da RI 1

(fr. 15'110.-), i redditi derivanti dagli immobili da lui posseduti in __________

(per un importo di fr. 10'000.-). Per quanto concerneva la sostanza,

analogamente al periodo fiscale precedente, i titoli ed i capitali venivano

modificati al rialzo a seguito dell’aggiunta del valore “(…) dei titoli non

quotati esteri, __________ e __________ detenute in ragione del 50%, valutate

globalmente (capitale sociale, plusvalore aziendale, prestito correntista,

ecc.) in complessivi fr. 1'000'000.-“. Sempre nella sostanza veniva aggiunto

l’importo di fr. 500'000.-, ai soli fini dell’aliquota, in relazione al valore

degli immobili di proprietà del contribuente in __________. Non veniva

riconosciuto il debito estero di fr. 1'300'000.- siccome non documentato.

Motivo per il quale il

reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in fr. 38'400.- (in fr. 61'600.-

quello determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 41'100.- (quello

determinante per l’aliquota in fr. 65'300.-). Ai soli fini IC la sostanza

veniva stabilita in fr. 4'810'000.- (in fr. 5'310'000.- quella determinante per

l’aliquota).

E. Con unico reclamo

15/17.11.2011 per i periodi fiscali 2008 e 2009, il contribuente contestava le

notifiche di tassazione.

a. Periodo fiscale 2008

Per quanto concerneva più nello specifico

l’anno 2008, veniva censurato l’ammontare della sostanza aziendale detenuta

all’estero. Il contribuente precisava che l’importo corretto del valore delle partecipazioni

aziendali estere della____________________ dovesse essere stabilito in fr.

112'559.-. Allegava a comprova della documentazione. Anche per quanto concerneva

la sostanza immobiliare estera, RI 1 precisava che si trattava di un

appartamento all’interno di uno stabile edificato 40 anni prima, abitato dai

suoi figli e dalla loro madre. L’immobile in questione avrebbe avuto un valore

commerciale di al massimo €180'000.- - 190'000.-. Il valore di stima era da

fissare nella metà di tale importo, in fr. 140'000.-.

Sempre per quanto

concerneva la sostanza, l’insorgente lamentava il mancato riconoscimento del

prestito di fr. 1'300'000.- ricevuto da parte del figlio __________ __________,

utilizzato “(…) per finanziare l’acquisto di uno stabile commerciale di __________,

tramite la società __________”. In merito a tale posizione, il contribuente

chiedeva un’udienza dinanzi all’UT.

Per quanto riguardava i

redditi, il contribuente contestava il mancato riconoscimento della deduzione

di fr. 21'600.- all’anno versato a titolo di contributi alimentari alla ex

moglie a seguito della sentenza di divorzio. Allegava la decisione in

questione.

b. Periodo

fiscale 2009

In relazione all’anno

2009, indicava che le partecipazioni estere nelle aziende __________, nonché

nella __________ dovessero essere valutate in fr. 471'834.- ed allegava della

documentazione a riguardo.

In relazione al valore

della sostanza immobiliare estera, ribadiva quanto indicato per il periodo

fiscale precedente, e pertanto chiedeva che il valore fosse accertato in fr.

140'000.-. In relazione alla questione del debito vantato nei confronti del

figlio __________, nonché la mancata deduzione dei contributi alimentari

versati a seguito della sentenza di divorzio __________, il contribuente

riprendeva le argomentazioni relative al 2008.

F. Con

richiesta di documentazione del 31.7.2015, l’autorità fiscale, sulla base del

reclamo presentato, chiedeva a RI 1 di voler trasmettere la documentazione

bancaria attestante gli alimenti versati nel 2008 e nel 2009 entro il

20.8.2015. L’autorità fiscale precisava che, in caso di inosservanza

dell’invito si sarebbe deciso sulla base della documentazione già a disposizione.

Posto come, entro il termine assegnato, il contribuente non trasmetteva quanto

richiesto, l’UT procedeva a richiamarlo il 15.9.2015. Il 21.10.2015, tramite

invio APlus, l’autorità fiscale chiedeva al reclamante di voler produrre della

documentazione a comprova del debito verso terzi dichiarato (avviso di addebito

bancario con evidenza dell’identità del creditore, copia del contratto di debito,

se debito verso una società conferma del beneficiario economico della stessa)

nonché la documentazione a comprova del versamento degli alimenti. La

documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 10.11.2015. Il

23.11.2015 veniva inviato un ulteriore richiamo. In calce al medesimo,

trasmesso sempre per posta APlus, RI 1 veniva avvisato che:

“La

decisione di tassazione 2008 dovrà essere rivista a vostro sfavore (cd. Reformatio

in peius) nei punti seguenti: - verrà aggiunto un reddito d’altra fonte

nella misura del debito verso terzi non comprovato (1'300'000); Pertanto vi è

data la facoltà di esprimervi sulla modifica prospettata fornendoci la

documentazione necessaria, circostanziata da eventuali osservazioni”.

G. a. Periodo

fiscale 2008

Con decisione di tassazione

dopo reclamo del 27.1.2016, il reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in

fr. 1'348'200.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 1'358'200.-) e per

l’IFD in fr. 1'352'300.- (quello determinante per l’aliquota in fr.

1'362'200.-). Ai soli fini dell’IC, la sostanza imponibile veniva commisurata

in fr. 3'928'000.- (in fr. 4'068'000.- quella determinante per l’aliquota).

Rispetto ai dati accertati con la tassazione base del 2008, veniva aggiunto

l’importo di fr. 1'300'000.- a titolo di “altri redditi”. Nella motivazione

della decisione s’indicava:

Il reclamo viene ammesso per

le seguenti voci:

·

sostanza aziendale estera

·

sostanza immobiliare estera

Con

lettere datate 31 luglio 2015, il 15 settembre 2015, 21 ottobre 2015 e 23

novembre 2015, quest’ultima con comunicazione della rettifica a sfavore del

contribuente sono stati richiesti:

·

documentazione bancaria a comprova

degli alimenti versati

·

documentazione a comprova del

debito contratto con il figlio.

A

nessuna delle richieste è stato (dato) seguito.

Considerato

quanto sopra:

·

il reclamo per la mancata

deduzione del contributo alimentare viene respinto

·

il reclamo per la mancata

deduzione del debito verso il figlio viene respinto.

Come

da comunicazione nella lettera del 23 novembre 2016 (APlus) la decisione viene

rivista a sfavore del contribuente (reformatio in peius) e viene aggiunto un

reddito d’altra fonte nella misura del debito verso terzi non comprovato

(1'300'000).

b. Periodo

fiscale 2009

Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 27.1.2016, il reddito imponibile veniva stabilito

per l’IC in fr. 52’400.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 61'600.-) e

per l’IFD in fr. 53’700.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 63'300.-).

Ai soli fini dell’IC, la sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 4'282'000.-

(in fr. 4'422'000.- quella determinante per l’aliquota).

Il reclamo veniva ammesso

limitatamente alla sostanza aziendale estera nonché alla sostanza immobiliare

estera. L’autorità specificava di aver richiesto la trasmissione di

documentazione, rispettivamente di informazioni al contribuente, ma che alle

stesse non era mai stato dato seguito. In considerazione di queste circostanze,

il reclamo veniva respinto sia per quanto concerneva la deduzione del

contributo alimentare, sia per la mancata deduzione del debito vantato nei

confronti del figlio. In calce alla decisione, l’autorità fiscale specificava

inoltre: “Nell’anno 2009 era stata applicata erroneamente l’aliquota

coniugati, con la presente decisione viene ripristinata l’aliquota per altri

contribuenti”.

H. Con ricorso

26/29.2.2016 RI 1 si aggrava alla Camera di diritto tributario, rappresentato

dall’avv. RA 1, contestando entrambe le decisioni IC/IFD 2008 e 2009. Il

ricorrente, dopo aver ricordato a livello normativo e giurisprudenziale i

principi che sorreggono la procedura fiscale, tra i quali la massima ufficiale

ed il principio inquisitorio nonché il principio di collaborazione, ha

precisato come nel caso concreto, il contribuente avesse “puntualmente e

correttamente indicato chi fosse il creditore del debito privato richiesto in

deduzione (il figlio __________ (…)” e spiegato, anche se succintamente, le

motivazioni alla base del debito privato (investimento nella spettabile __________,

__________)”.

L’insorgente puntualizza

che il figlio __________ era domiciliato dal 2010 in Svizzera: quest’ultimo aveva

dichiarato il prestito in questione nei confronti del contribuente. In altri

termini il controllo incrociato delle dichiarazioni fiscali sarebbe stato

agevolmente possibile. Inoltre il controllo della dichiarazione fiscale per il

periodo 2007 della __________ avrebbe potuto far emergere che il prestito dei

soci era avvenuto prima del 2008, come indicato nel bilancio. Il contribuente

allega la scheda conto “Prestito azionisti” del 2006/2007. Il contratto di

prestito tra il figlio ed il padre risaliva al 2006.

Da ultimo, il ricorrente

precisa come nella procedura di reclamo l’autorità di tassazione possa

determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il

contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio di quest’ultimo.

Secondo RI 1 la legge prevede che la modifica della tassazione a svantaggio del

contribuente (reformatio in peius) può essere effettuata “(…) alla

condizione che quest’ultimo sia stato sentito”. È direttamente dal diritto

costituzionale che discende il diritto per l’interessato di esprimersi prima

dell’emanazione di una decisione sfavorevole. Tale diritto è inoltre

comprensivo della facoltà di fornire prove circa i fatti suscettibili di

influire sul provvedimento, di poter prendere visione degli atti, di

partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito. RI 1 ritiene che, nonostante la sua espressa

richiesta di essere sentito relativamente al debito privato, l’UT si sarebbe limitato,

a distanza di quattro anni, ad indirizzargli alcune richieste documentali e,

solo nell’ultima di queste, avrebbe poi prospettato la reformatio in peius.

I. Con osservazioni

dell’8.3.2016 l’autorità fiscale chiede che le decisioni su reclamo vengano

confermate. In relazione al prestito tra padre e figlio di fr. 1'300'000.-,

l’UT precisa che nella dichiarazione fiscale di __________ del 2010 (giunto in

Svizzera il 21.11.2010) risulta un prestito__________ di fr. 1'297'500.-. Per

accertare l’effettiva provenienza del prestito l’autorità fiscale ha richiesto

la documentazione bancaria relativa al trasferimento del capitale. Il

contribuente non ha tuttavia mai fornito la documentazione domandata a più

riprese. Secondo l’autorità fiscale, in un caso analogo il Tribunale federale

aveva già rilevato come, quando il contribuente non è in grado di produrre le

prove che gli sono state richieste a riguardo ai debiti da lui esposti,

l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle

regole generali sull’onere della prova ed impone lo stesso importo quale

reddito d’altra fonte (sentenze 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7.2.2003 in RDAT

Considerandi

II – 2003 n. 15t). Per quanto riguarda la violazione del diritto di essere

sentito, l’UT precisa di aver richiesto a RI 1 a più riprese la presentazione

di documentazione atta a definire la sua situazione fiscale: alle domande di

informazioni/documentazione il contribuente non ha mai dato seguito. Copia

delle osservazioni sono state trasmesse all’avv. RA 1, il quale non ha

presentato una replica.

Diritto

1.

Tre sono le censure

esposte dal ricorrente.

RI 1 contesta

preliminarmente la violazione procedurale del suo diritto di essere sentito:

ritiene di aver espressamente richiesto di essere ascoltato oralmente da parte

dell’autorità fiscale sia in relazione al debito professato nei confronti del

figlio __________, che alla reformatio in peius della decisione inerente

l’IC/IFD 2008. L’aggiunta di un reddito di fr. 1'300'000.-, sarebbe stata

infatti prospettata unicamente nell’ultima richiesta di

informazioni/documentazione, senza permettere al contribuente di potersi

esprimere dinanzi all’UT.

Per il resto, il ricorso

verte sul mancato riconoscimento dell’esistenza del debito nei confronti del

figlio __________, per entrambi i periodi fiscali dedotti in giudizio, e sulla

ripresa nei redditi d’altra fonte dell’importo di fr. 1'300'000.- limitatamente

al 2008.

2.

Violazione del

diritto di essere sentito

2.1

L’autorità di tassazione

nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando

emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art.

207.

cpv. 2 LT). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi

imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a

svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).

La legge federale sull’imposta

federale diretta contiene disposizioni analoghe (articoli 134 e 135 cpv. 1

LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata con il

reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti valere

dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e l’obbligo di

verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata, dal punto di

vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale

federale del 10.11.2006 n. 2A.471/2005 consid. 3.4; inoltre: Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 132 LIFD, p.

573; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea

2017, n. 4 ad art. 135, p. 2294).

2.2

La pretesa del reclamante

di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere

sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul diritto

di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, p. 615, con

riferimento alla sentenza del TF del 27.9.2013 n. 2C_104/2013 e 105/2013

consid. 2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente

dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3 con

riferimenti).

Spetta all’autorità di

tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere posizione

sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i

presupposti per negare il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze

che la tassazione era “inesatta”. Nell’ambito della procedura di ricorso, nella

quale la legge non prevede espressamente che al ricorrente non sia concesso di

ritirare il gravame se la tassazione si rivela inesatta, il Tribunale federale

ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale

ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la decisione impugnata è

palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento

si impone in seguito alla verifica della questione controversa (decisione TF n.

2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159). È controverso se questo

riserbo, da parte dell’autorità, nel procedere ad una reformatio in peius,

si imponga solo nella procedura di ricorso (in questo senso Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 7 ad art.

135.

LIFD, p. 2295) o sia richiesto anche in caso di ritiro di un reclamo (di

questo avviso Locher, op. cit., n.

15.

ad art. 134 LIFD, p. 609).

2.3

2.3.1

Dalla disamina degli atti

emerge che l’autorità ha sollecitato, a seguito del reclamo, in quattro

occasioni (missive spedite tramite APlus del 31.7.2015, 15.9.2015, 21.10.2015 e

23.11.2015) il ricorrente a voler produrre della documentazione atta a chiarire

l’esistenza del debito nei confronti di __________. Nessuna delle richieste ha

avuto un riscontro. Nell’ultima missiva del 23.11.2015, l’autorità fiscale aveva

indicato esplicitamente come la decisione di tassazione avrebbe dovuto essere

rivista a sfavore del contribuente. In particolare l’UT rendeva attento

l’insorgente del fatto che sarebbe stato aggiunto, per quanto concerneva il

periodo fiscale 2008, l’importo di fr. 1'300'000.- come reddito d’altra fonte,

nella misura del “debito verso terzi non comprovato”. A RI 1 veniva

espressamente concessa la facoltà di esprimersi sulla modifica prospettata,

fornendo la documentazione necessaria.

2.3.2

Contrariamente a quanto

preteso dal ricorrente nel gravame, non è necessario che il contribuente debba

essere sentito oralmente da parte dell’autorità di tassazione, neppure se viene

prospettata una reformatio in peius della decisione emanata in precedenza per

il medesimo periodo fiscale. Ciò è stato espressamente indicato anche da parte

del Tribunale federale in più sentenze (cfr. sentenze 2C_104/2013 del 27.9.2013

consid. 2.3.; 2C_596/2012 del 19.3.2013 consid. 3.3.).

2.4

Nel caso di specie il

ricorrente è stato avvisato della reformatio in peius tramite missiva spedita

per posta APlus. Al contribuente è stata concessa la facoltà di esprimersi

sulla prospettata modifica. Come visto, RI 1 non ha presentato alcuna

osservazione. In applicazione della suesposta giurisprudenza del Tribunale

federale non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito del contribuente.

Su questo punto le decisioni meritano pertanto tutela.

3.

Determinazione

della sostanza imponibile complessiva

3.1

Il contribuente

deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a

domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare

libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti

concernenti le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).

La giurisprudenza esige

una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici

internazionali. Si tratta per esempio di prestazioni nei confronti di uno Stato

estero con cui non è in vigore una convenzione per evitare la doppia

imposizione (CDI) oppure con uno Stato estero con cui è in vigore una CDI che

ancora non soddisfa gli standard attuali dell’OCSE in materia di scambio di

informazioni (art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE). Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, le relazioni del beneficiario estero

della prestazione sono sottratte al controllo delle autorità fiscali interne,

ragione per cui un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da

questa relazione internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo

di collaborazione accresciuti (cfr. p. es. la sentenza 2C_16/2015 del 6.8.2015,

in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e

giurisprudenza).

3.2

Nella fattispecie, il

ricorrente ha invocato l’esistenza di un cospicuo finanziamento ottenuto nel

2006.

dal figlio __________, il quale si è trasferito dall’__________ alla Svizzera

nell’autunno del 2010.

Il 23 febbraio 2015

Svizzera e Italia hanno firmato un Protocollo che modifica la Convenzione del 9

marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare

le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di

imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Con la modifica

è stato integrato nella CDI lo standard internazionale sullo scambio di

informazioni su domanda (art. 27 CDI-I).

Il Protocollo è entrato in

vigore il 13 luglio 2016 dopo che le procedure di ratifica si sono concluse in

entrambi i Paesi.

La nuova disposizione

sullo scambio di informazioni su domanda è applicabile dall’entrata in vigore

del Protocollo (13 luglio 2016) per fatti avvenuti dal 23 febbraio 2015, giorno

della firma (art. III paragrafo 2 del Protocollo del 23 febbraio 2015).

Per i periodi fiscali

litigiosi, l’autorità fiscale svizzera non poteva pertanto fare capo allo

scambio d’informazioni con l’__________, per verificare l’esistenza del preteso

prestito. D’altronde, in __________ non viene riscossa un’imposta patrimoniale

sui beni mobili. È quindi più che giustificata la pretesa dell’autorità fiscale

di una collaborazione particolarmente qualificata, da parte del contribuente.

3.3

Il Tribunale federale ha

avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal

reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei

confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti

prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un

reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese

del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.

2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in

quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito

nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua

decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in

Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i

debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono

all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle

informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore

d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di

trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).

Analogamente, il Tribunale

federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di

diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di

un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il

contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte

di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In

particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in

discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati

prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla

dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto

difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6

ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).

In un altro caso ancora,

l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito

debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo

liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in

merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di

dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella

stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il

contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste

riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di

tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere

probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò

costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti

dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta

comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un

determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,

in: RDAT II-2003 n. 15t).

3.4

Nel ricorso il

contribuente sostiene che RI 1 ha “puntualmente e correttamente” indicato chi

fosse il creditore del debito chiesto in deduzione, e meglio il figlio __________,

che dal 2010 era domiciliato in Svizzera. Il ricorrente indica - sulla base

della sentenza CDT 80.2008.18/19 del 21.1.2015 - che se il creditore è

domiciliato in Svizzera, è sufficiente indicare nome e cognome di quest’ultimo,

poiché sulla base di tali dati l’autorità può agevolmente effettuare delle

verifiche. Nel caso di specie sarebbe stato sufficiente procedere al controllo

incrociato della dichiarazione fiscale del figlio __________ per poter

verificare l’esistenza del debito. Inoltre, l’esame della dichiarazione fiscale

risalente al 2007 della __________, avrebbe permesso di accertare che il

prestito soci era avvenuto già prima del 2008.

Sempre il ricorrente

precisa che il prestito con il figlio risalirebbe al 2006 e produce, per la

prima volta in sede ricorsuale, un “contratto di prestito di denaro”,

sottoscritto il 10.7.2006 a __________ (allegato doc. P al ricorso). Ora, in

merito all’attendibilità del contratto in questione, è difficile non nutrire dei

dubbi: è stato proprio lo stesso RI 1, in una lettera del 13.6.2011 all’UT ad

indicare che “In riferimento al debito di CHF 1'300'000 informo che si

tratta di devoluzioni di denaro ricevute da mio figlio __________, con il quale

non è stato stipulato un contratto scritto”.

3.5

Ora, il ricorrente si

appella a principi giurisprudenziali corretti, ma che non possono tuttavia

essere applicati alla presente fattispecie. In particolar modo nel caso sub

judice non sarebbe stato possibile effettuare alcun controllo incrociato,

posto come, nei periodi fiscali dedotti in giudizio __________ era domiciliato

in __________. A ciò si aggiunge pure che, l’autorità fiscale ha comunque

provveduto a verificare quanto dichiarato dal figlio del contribuente

nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2010. Dalla stessa risulta un

credito, ma nei confronti della __________ di fr. 1'297'500.- (cfr.

Osservazioni al ricorso dell’8.3.2016). Nessuna replica è stata presentata su questo

punto dal ricorrente.

3.6

3.6.1

L’art. 13 cpv. 1 LAID

prevede che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta

totale. La definizione della sostanza netta imponibile secondo l’art. 13 LAID

s’impone ai Cantoni, che non possono imporre elementi che non rientrano nella

stessa (sentenza TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.).

Il fatto che l’imposta

sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta implica che il contribuente

possa dedurre dai propri attivi tutti i debiti comprovati. L’art. 47 cpv. 1 LT

prevede in effetti che dalla sostanza siano deducibili i debiti comprovati (sentenza

TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.; Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel

/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ediz., Basilea 2017, n.

15-17 ad art. 13 LAID, p. 444).

3.6.2

A giusta ragione

l’autorità fiscale aveva pertanto proceduto correttamente a richiedere al

contribuente (invero a più riprese) la documentazione a comprova del debito

verso terzi dichiarato (avviso di addebito bancario con evidenza dell’identità

del creditore, copia del contratto di debito, se debito verso una società

conferma del beneficiario economico della stessa).

3.6.3

In sede ricorsuale RI 1

produce, come visto per la prima volta il “contratto di prestito di denaro”. In

particolare, dalla pattuizione in parola (che deve essere apprezzata con le

opportune riserve del caso) emergeva come la somma di fr. 1'300'000.- avrebbe

potuto essere versata a RI 1 “(…) mediante bonifici bancari o rimesse in

contanti, da accreditarsi entro il 31 dicembre 2006, anche in più soluzioni”.

Il prestito in questione, s’indicava, sarebbe stato impiegato per l’acquisto di

uno “stabile commerciale in __________ mediante il veicolo societario di

diritto svizzero __________”.

3.6.4

Ora, con ogni evidenza, il

contratto di prestito di denaro, da solo non è sufficiente per poter ammettere

l’esistenza del debito in questione. Il ricorrente non ha prodotto alcun

documento (come per esempio copia dei bonifici bancari [in merito anche

sentenza TF 2P.173/2002 del 7.2.2003, consid. 3.2.]), copia della dichiarazione

fiscale __________ del figlio) tale per cui poter comprovare, ai sensi

dell’art. 47 LT l’esistenza del debito (ASA 55 137 consid. 3a).

Si ricorda che l’onere

della prova in merito al debito competeva al contribuente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, n. 19 ad art. 47).

3.6.5

Si deve pertanto

concludere che non è possibile ammettere l’esistenza del debito in questione né

per il periodo fiscale 2008 né per il 2009.

4.

Reddito d’altra

fonte

4.1

Limitatamente al periodo

fiscale 2008, il contribuente chiede che il reddito d’altra fonte, pari a fr.

1'300'000.-, venga stralciato.

4.2

L’autorità fiscale, aveva ritenuto

corretto aggiungere nei redditi della decisione su reclamo l’importo di fr.

1'300'000.-, limitandosi ad indicare: “(…) viene

aggiunto un reddito d’altra fonte nella misura del debito verso terzi non

comprovato (1'300'000.-)”.

In sede di osservazioni al

gravame, l’UT, basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale (e meglio

le sentenze 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7.2.2003) aveva specificato, a supporto

del proprio operato, che, nel caso in cui il contribuente non è in grado di

produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui

esposti, “(…) l’autorità fiscale gli nega la

deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti

l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito d’altra fonte”.

4.3

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121.

II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Il contribuente deve

provare l’esattezza della sua dichiarazione d’imposta e delle sue ulteriori

spiegazioni. Non si può chiedere al contribuente di provare un fatto negativo,

ossia che non ha altri redditi rispetto a quelli indicati. Spetta all’autorità

fiscale portare la prova dell’esistenza di elementi imponibili che non sono

stati dichiarati. Se le prove raccolte da parte dell’autorità fiscale

permettono di ottenere informazioni a sufficienza per poter stabilire

l’esistenza degli elementi imponibili, spetta nuovamente al contribuente

stabilire l’esattezza delle sue allegazioni e sopportare l’onere della prova

(sentenza TF 2C_63/2014 del 5.11.2014 consid. 3.1.).

4.4

4.4.1

Ora, l’automatica aggiunta

dell’importo di fr. 1'300'000.- nei redditi, come diretta conseguenza del mancato

riconoscimento del debito, appare, così come effettuata, problematica, proprio

in considerazione dell’evocato onere della prova.

Vero è che l’analisi della

dichiarazione del qui contribuente avrebbe dovuto comportare l’espletamento di

alcune verifiche sulla situazione fiscale di RI 1 sin dal suo arrivo in

Svizzera nel 2005.

4.4.2

Dai dati della

dichiarazione fiscale del 2008, emergeva immediatamente la consistenza della

sostanza dichiarata dal qui contribuente. La stessa era comprensiva tra l’altro

di un prestito nei confronti della __________ pari a fr. 2'725'000.-, società

della quale il qui contribuente era azionista unico (cfr. anche scritto 13.6.2011

RI 1 all’UT) nonché amministratore unico sino dalla costituzione della stessa

avvenuta nel 2006 (cfr. www.zefix.ch, consultato il 27.1.2020).

Egli era pure detentore di

quote sociali di altre società svizzere, tra le quali si annovera pure la __________,

costituita nel 2007 (società nei confronti della quale nel 2008 e nel 2009 il

ricorrente pure faceva valere un credito).

Visti gli elementi

imponibili emersi (cfr. ad esempio le considerazioni precedenti in relazione

alla sostanza), appare incomprensibile come unicamente a partire dal 2008 il

qui contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale all’UT di __________.

Come rilevato dalla banca dati del movimento della popolazione (https://movpop.ti.ch, sito consultato il 6.2.2020), RI 1 è

giunto in Svizzera dall’__________ nel 2005 ed era a beneficio di un permesso

B.

4.4.3

La situazione imponeva – per il qui

contribuente - l’attuazione della procedura di tassazione ordinaria

complementare secondo gli art. 112 LT e 90 LIFD, i quali prevedono che le

persone assoggettate alla fonte (cfr. art. 104 e 83 LIFD) siano imponibili

secondo la procedura ordinaria per la sostanza e per i redditi non assoggettati

all’imposta alla fonte. Il capoverso 2 della norma prevede che il contribuente

è, in questi casi, tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta (cfr. anche Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a cura

di], Kommentar zum StHG, 3a ed., Basilea 2017, n. 1-2 ad art. 34

LAID).

RI 1 avrebbe dovuto indubbiamente

presentare una dichiarazione d’imposta già a partire dal periodo fiscale 2005.

4.4.4

Già dai soli dati della

sostanza, l’autorità fiscale avrebbe dovuto procedere ad una verifica più

approfondita della modalità di finanziamento e di costituzione delle persone

giuridiche in questione, nonché delle operazioni effettuate che concernevano

direttamente il qui contribuente (e ciò con particolare riferimento ai vari

prestiti e debiti dichiarati nella sostanza). Accertamenti che, da quanto si

può visionare agli atti, non sono stati eseguiti da parte dell’autorità

fiscale, e che invece sarebbero stati necessari proprio per poter stabilire la

disponibilità finanziaria di RI 1 e poter valutare un eventuale ammanco.

4.4.5

In effetti, secondo quanto

desumibile dagli atti, l’importo di fr. 1'300'000.- ricevuto in prestito dal

figlio nel 2006, sarebbe servito al ricorrente per finanziare l’acquisto e la

successiva costruzione dell’immobile di cui al mapp. __________ RFD __________ (costituito

in PPP di cui in parte di proprietà della __________). L’immobile era stato

acquistato nel settembre del 2006 dalla __________: la compera era stata

sovvenzionata tramite un debito ipotecario della società (pari a fr.

3'700'000.- secondo il bilancio societario del 31.12.2007), nonché mezzi propri

per fr. 1'742'000.-. Sarebbero stati poi eseguiti dei lavori di costruzione: il

valore di bilancio dell’immobile al 31.12.2008 era di fr. 6'868'165.- portando

il credito correntista (quello indicato anche da RI 1 nel 2008) a fr.

2'490'000.-.

4.5

Un’analisi più

approfondita della situazione avrebbe comportato – con ogni verosimiglianza - quantomeno

l’apertura di una procedura di sottrazione d’imposta secondo gli art. 175 LIFD

e 258 LT, nonché, in parallelo, una procedura di ricupero d’imposta ai sensi

degli art. 151 LIFD e 236 LT, che tuttavia sono ad oggi escluse essendo

subentrata la prescrizione.

4.6

In conclusione, l’ipotizzato

ammanco di disponibilità finanziaria avrebbe dovuto semmai essere stabilito nei

periodi fiscali nei quali il qui ricorrente aveva costituito le società ed

aveva proceduto ad operazioni immobiliari di un notevole impatto finanziario.

Considerate quindi le

motivazioni addotte in precedenza, nonché la ripartizione dell’onere della

prova - che in casu spettava all’autorità fiscale vista l’aggiunta di un

provento - nulla permette, in base agli atti, di poter ritenere che RI 1 abbia

conseguito, nel 2008, un reddito d’altra fonte di fr. 1'300'000.-.

5.

Il ricorso è

parzialmente ammesso limitatamente allo stralcio dai redditi IC/IFD 2008

dell’importo di fr. 1'300'000.-. Per il resto la decisione deve essere

confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

contribuente in ragione della sua soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di IC/IFD 2008 è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 27 gennaio 2016 è riformata nel senso

che è stralciato il reddito di fr. 1'300'000.-.

1.2. Il

ricorso in materia di IC/IFD 2009 è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 4’000.–

sono a carico del

ricorrente nella misura di ½ (fr. 2'000.–).

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 2'000.– per ripetibili.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: