80.2016.39
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, onere della prova, ammanco manifestatosi in periodi fiscali precedenti
21 febbraio 2020Italiano31 min
2009 il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 31'257.-
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.39
80.2016.40
Lugano
21 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 febbraio 2016 contro la decisione del 27 gennaio 2016 in materia di IC/IFD
2008-2009.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (classe 1943), divorziato,
è arrivato in Svizzera dall’__________ nel 2005. Il contribuente aveva ottenuto
un permesso di dimora (permesso B). Dal 24.3.2010 egli è a beneficio di un
permesso di domicilio (cfr. banca dati del movimento della popolazione,
www.movpop.ti.ch).
Nei periodi fiscali 2008 e
2009 risiedeva nel Comune di __________. Negli stessi anni, risultava essere,
secondo i dati dichiarati, azionista unico della __________, iscritta a
Registro di commercio dal 12.7.2006, oltre che detentore di quote sociali di
altre società con sede in __________.
a. Periodo
fiscale 2008
Per quanto concerneva il periodo
fiscale 2008 il contribuente dichiarava un reddito imponibile di fr. 30'104.-
ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'515'523.-. Nel 2008 la sostanza
era composta da titoli in società (__________, __________, __________l), nonché
da un credito di fr. 700'426.- nei confronti della __________, di un altro nei
confronti della __________ per un importo di fr. 2'490'000.- (corrispondente
nei passivi del bilancio, ai debiti finanziari a lungo termine; ndr. nel 2007
questa posizione a bilancio della società era pari a fr. 2'725'000.-), nonché
di un credito nei confronti della __________ di fr. 152'834.-. RI 1 dichiarava
poi della liquidità (conti di risparmio nonché conti privati) per fr.
310'263.-. Faceva inoltre valere un debito pari a fr. 1'300'000.- (“prestito da
terzi”).
b. Periodo
fiscale 2009
Per il periodo fiscale
2009 il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 31'257.-
ed una sostanza complessiva di fr. 2'510'527.-. Per quanto concerneva la
sostanza, la stessa era composta da titoli in società (__________, __________, __________)
e da crediti nei confronti della __________ (per un importo di fr. 530'826.-),
della __________ (per fr. 2'595'000.-) e della __________ (per un importo di
fr. 352'882.-). Indicava inoltre della liquidità (composta da conti di
risparmio e privati) per fr. 150'768.-. Faceva valere un debito pari a fr.
1'300'949.-.
B. Con richiesta del
31.3.2011, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), richiedeva al
contribuente di voler produrre, entro il 15.4.2011 (poi prorogato sino al
31.5.2011), della documentazione oppure fornire delle indicazioni in relazione
a:
·
Contratto di prestito relativo al
debito di CHF 1'300'000 e giustificativo capitali/interessi per il 2008;
·
dettaglio giustificativi conteggio
entrate da consulenze tecniche;
·
eventuali certificati di salario
per il periodo 2008 emessi dalle società __________, __________, __________;
·
certificati di salario o
attestazioni relativi a eventuali indennità di consiglio di
amministrazione/gettone di presenza percepite nel 2008;
·
rendiconto economico (bilancio,
conto economico ed allegati) per esercizio 2008 (raffrontato al 2007) delle
società __________, __________, __________.
C. Con scritto
13/16.5.2011, RI 1 allegava copia “fattura del 25.8.2008 per prestazioni
tecniche eseguite per conto della __________” e “copie bilancio, conto
economico ed allegati per esercizio 2008 delle società __________, __________ e
__________”. Il contribuente informava l’UT di non aver percepito salari
nel 2008. In relazione al debito di fr. 1'300'000.- vantato nei confronti del
figlio __________, indicava come non fosse stato sottoscritto alcun contratto,
ed il prestito era stato stipulato senza interessi ed era stato utilizzato per
finanziare, in parte, la costruzione dello stabile di __________ della __________.
D.
a. Periodo
fiscale 2008
Con decisione di
tassazione del 19.10.2011, l’UT aggiungeva, ai soli fini dell’aliquota una
rendita derivante da una pensione estera (__________), di fr. 15'110.- e la
somma di fr. 10'000.- a titolo di valore locativo in relazione a due immobili
detenuti all’estero da parte del contribuente.
Per quanto concerneva la
sostanza, l’autorità fiscale modificava al rialzo il valore dei “Titoli e capitali”
portandolo da fr. 3'815'523.- a fr. 4'815'523.-. La variazione era dovuta ad
un’“aggiunta titoli non quotati esteri, __________ e __________ detenute in
ragione del 50%, valutate globalmente (capitale sociale, plusvalore aziendale,
prestito correntista, ecc…) in complessivi fr. 1'000’000”. Sempre alla sostanza
veniva inoltre aggiunto l’importo di fr. 500'000.-, determinante ai soli fini
dell’aliquota, relativo al valore dei due immobili posseduti in __________ dal
contribuente. Non veniva per contro riconosciuto il debito privato pari a fr.
1'300'000.- fatto valere dal contribuente, siccome non documentato.
Motivo per il quale il
reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in fr. 35'600.- (in fr. 58'200.-
quello determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 38'100.- (quello
determinante per l’aliquota in fr. 62'200.-). Ai soli fini IC la sostanza
veniva stabilita in fr. 4'815'000.- (in fr. 5'315'000.- quella determinante per
l’aliquota).
b. Periodo fiscale 2009
Con decisione del
19.10.2011, l’UT, rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, aggiungeva, nei
redditi, ai soli fini dell’aliquota, la pensione __________ percepita da RI 1
(fr. 15'110.-), i redditi derivanti dagli immobili da lui posseduti in __________
(per un importo di fr. 10'000.-). Per quanto concerneva la sostanza,
analogamente al periodo fiscale precedente, i titoli ed i capitali venivano
modificati al rialzo a seguito dell’aggiunta del valore “(…) dei titoli non
quotati esteri, __________ e __________ detenute in ragione del 50%, valutate
globalmente (capitale sociale, plusvalore aziendale, prestito correntista,
ecc.) in complessivi fr. 1'000'000.-“. Sempre nella sostanza veniva aggiunto
l’importo di fr. 500'000.-, ai soli fini dell’aliquota, in relazione al valore
degli immobili di proprietà del contribuente in __________. Non veniva
riconosciuto il debito estero di fr. 1'300'000.- siccome non documentato.
Motivo per il quale il
reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in fr. 38'400.- (in fr. 61'600.-
quello determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 41'100.- (quello
determinante per l’aliquota in fr. 65'300.-). Ai soli fini IC la sostanza
veniva stabilita in fr. 4'810'000.- (in fr. 5'310'000.- quella determinante per
l’aliquota).
E. Con unico reclamo
15/17.11.2011 per i periodi fiscali 2008 e 2009, il contribuente contestava le
notifiche di tassazione.
a. Periodo fiscale 2008
Per quanto concerneva più nello specifico
l’anno 2008, veniva censurato l’ammontare della sostanza aziendale detenuta
all’estero. Il contribuente precisava che l’importo corretto del valore delle partecipazioni
aziendali estere della____________________ dovesse essere stabilito in fr.
112'559.-. Allegava a comprova della documentazione. Anche per quanto concerneva
la sostanza immobiliare estera, RI 1 precisava che si trattava di un
appartamento all’interno di uno stabile edificato 40 anni prima, abitato dai
suoi figli e dalla loro madre. L’immobile in questione avrebbe avuto un valore
commerciale di al massimo €180'000.- - 190'000.-. Il valore di stima era da
fissare nella metà di tale importo, in fr. 140'000.-.
Sempre per quanto
concerneva la sostanza, l’insorgente lamentava il mancato riconoscimento del
prestito di fr. 1'300'000.- ricevuto da parte del figlio __________ __________,
utilizzato “(…) per finanziare l’acquisto di uno stabile commerciale di __________,
tramite la società __________”. In merito a tale posizione, il contribuente
chiedeva un’udienza dinanzi all’UT.
Per quanto riguardava i
redditi, il contribuente contestava il mancato riconoscimento della deduzione
di fr. 21'600.- all’anno versato a titolo di contributi alimentari alla ex
moglie a seguito della sentenza di divorzio. Allegava la decisione in
questione.
b. Periodo
fiscale 2009
In relazione all’anno
2009, indicava che le partecipazioni estere nelle aziende __________, nonché
nella __________ dovessero essere valutate in fr. 471'834.- ed allegava della
documentazione a riguardo.
In relazione al valore
della sostanza immobiliare estera, ribadiva quanto indicato per il periodo
fiscale precedente, e pertanto chiedeva che il valore fosse accertato in fr.
140'000.-. In relazione alla questione del debito vantato nei confronti del
figlio __________, nonché la mancata deduzione dei contributi alimentari
versati a seguito della sentenza di divorzio __________, il contribuente
riprendeva le argomentazioni relative al 2008.
F. Con
richiesta di documentazione del 31.7.2015, l’autorità fiscale, sulla base del
reclamo presentato, chiedeva a RI 1 di voler trasmettere la documentazione
bancaria attestante gli alimenti versati nel 2008 e nel 2009 entro il
20.8.2015. L’autorità fiscale precisava che, in caso di inosservanza
dell’invito si sarebbe deciso sulla base della documentazione già a disposizione.
Posto come, entro il termine assegnato, il contribuente non trasmetteva quanto
richiesto, l’UT procedeva a richiamarlo il 15.9.2015. Il 21.10.2015, tramite
invio APlus, l’autorità fiscale chiedeva al reclamante di voler produrre della
documentazione a comprova del debito verso terzi dichiarato (avviso di addebito
bancario con evidenza dell’identità del creditore, copia del contratto di debito,
se debito verso una società conferma del beneficiario economico della stessa)
nonché la documentazione a comprova del versamento degli alimenti. La
documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 10.11.2015. Il
23.11.2015 veniva inviato un ulteriore richiamo. In calce al medesimo,
trasmesso sempre per posta APlus, RI 1 veniva avvisato che:
“La
decisione di tassazione 2008 dovrà essere rivista a vostro sfavore (cd. Reformatio
in peius) nei punti seguenti: - verrà aggiunto un reddito d’altra fonte
nella misura del debito verso terzi non comprovato (1'300'000); Pertanto vi è
data la facoltà di esprimervi sulla modifica prospettata fornendoci la
documentazione necessaria, circostanziata da eventuali osservazioni”.
G. a. Periodo
fiscale 2008
Con decisione di tassazione
dopo reclamo del 27.1.2016, il reddito imponibile veniva stabilito per l’IC in
fr. 1'348'200.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 1'358'200.-) e per
l’IFD in fr. 1'352'300.- (quello determinante per l’aliquota in fr.
1'362'200.-). Ai soli fini dell’IC, la sostanza imponibile veniva commisurata
in fr. 3'928'000.- (in fr. 4'068'000.- quella determinante per l’aliquota).
Rispetto ai dati accertati con la tassazione base del 2008, veniva aggiunto
l’importo di fr. 1'300'000.- a titolo di “altri redditi”. Nella motivazione
della decisione s’indicava:
Il reclamo viene ammesso per
le seguenti voci:
·
sostanza aziendale estera
·
sostanza immobiliare estera
Con
lettere datate 31 luglio 2015, il 15 settembre 2015, 21 ottobre 2015 e 23
novembre 2015, quest’ultima con comunicazione della rettifica a sfavore del
contribuente sono stati richiesti:
·
documentazione bancaria a comprova
degli alimenti versati
·
documentazione a comprova del
debito contratto con il figlio.
A
nessuna delle richieste è stato (dato) seguito.
Considerato
quanto sopra:
·
il reclamo per la mancata
deduzione del contributo alimentare viene respinto
·
il reclamo per la mancata
deduzione del debito verso il figlio viene respinto.
Come
da comunicazione nella lettera del 23 novembre 2016 (APlus) la decisione viene
rivista a sfavore del contribuente (reformatio in peius) e viene aggiunto un
reddito d’altra fonte nella misura del debito verso terzi non comprovato
(1'300'000).
b. Periodo
fiscale 2009
Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 27.1.2016, il reddito imponibile veniva stabilito
per l’IC in fr. 52’400.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 61'600.-) e
per l’IFD in fr. 53’700.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 63'300.-).
Ai soli fini dell’IC, la sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 4'282'000.-
(in fr. 4'422'000.- quella determinante per l’aliquota).
Il reclamo veniva ammesso
limitatamente alla sostanza aziendale estera nonché alla sostanza immobiliare
estera. L’autorità specificava di aver richiesto la trasmissione di
documentazione, rispettivamente di informazioni al contribuente, ma che alle
stesse non era mai stato dato seguito. In considerazione di queste circostanze,
il reclamo veniva respinto sia per quanto concerneva la deduzione del
contributo alimentare, sia per la mancata deduzione del debito vantato nei
confronti del figlio. In calce alla decisione, l’autorità fiscale specificava
inoltre: “Nell’anno 2009 era stata applicata erroneamente l’aliquota
coniugati, con la presente decisione viene ripristinata l’aliquota per altri
contribuenti”.
H. Con ricorso
26/29.2.2016 RI 1 si aggrava alla Camera di diritto tributario, rappresentato
dall’avv. RA 1, contestando entrambe le decisioni IC/IFD 2008 e 2009. Il
ricorrente, dopo aver ricordato a livello normativo e giurisprudenziale i
principi che sorreggono la procedura fiscale, tra i quali la massima ufficiale
ed il principio inquisitorio nonché il principio di collaborazione, ha
precisato come nel caso concreto, il contribuente avesse “puntualmente e
correttamente indicato chi fosse il creditore del debito privato richiesto in
deduzione (il figlio __________ (…)” e spiegato, anche se succintamente, le
motivazioni alla base del debito privato (investimento nella spettabile __________,
__________)”.
L’insorgente puntualizza
che il figlio __________ era domiciliato dal 2010 in Svizzera: quest’ultimo aveva
dichiarato il prestito in questione nei confronti del contribuente. In altri
termini il controllo incrociato delle dichiarazioni fiscali sarebbe stato
agevolmente possibile. Inoltre il controllo della dichiarazione fiscale per il
periodo 2007 della __________ avrebbe potuto far emergere che il prestito dei
soci era avvenuto prima del 2008, come indicato nel bilancio. Il contribuente
allega la scheda conto “Prestito azionisti” del 2006/2007. Il contratto di
prestito tra il figlio ed il padre risaliva al 2006.
Da ultimo, il ricorrente
precisa come nella procedura di reclamo l’autorità di tassazione possa
determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il
contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio di quest’ultimo.
Secondo RI 1 la legge prevede che la modifica della tassazione a svantaggio del
contribuente (reformatio in peius) può essere effettuata “(…) alla
condizione che quest’ultimo sia stato sentito”. È direttamente dal diritto
costituzionale che discende il diritto per l’interessato di esprimersi prima
dell’emanazione di una decisione sfavorevole. Tale diritto è inoltre
comprensivo della facoltà di fornire prove circa i fatti suscettibili di
influire sul provvedimento, di poter prendere visione degli atti, di
partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito. RI 1 ritiene che, nonostante la sua espressa
richiesta di essere sentito relativamente al debito privato, l’UT si sarebbe limitato,
a distanza di quattro anni, ad indirizzargli alcune richieste documentali e,
solo nell’ultima di queste, avrebbe poi prospettato la reformatio in peius.
I. Con osservazioni
dell’8.3.2016 l’autorità fiscale chiede che le decisioni su reclamo vengano
confermate. In relazione al prestito tra padre e figlio di fr. 1'300'000.-,
l’UT precisa che nella dichiarazione fiscale di __________ del 2010 (giunto in
Svizzera il 21.11.2010) risulta un prestito__________ di fr. 1'297'500.-. Per
accertare l’effettiva provenienza del prestito l’autorità fiscale ha richiesto
la documentazione bancaria relativa al trasferimento del capitale. Il
contribuente non ha tuttavia mai fornito la documentazione domandata a più
riprese. Secondo l’autorità fiscale, in un caso analogo il Tribunale federale
aveva già rilevato come, quando il contribuente non è in grado di produrre le
prove che gli sono state richieste a riguardo ai debiti da lui esposti,
l’autorità fiscale gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle
regole generali sull’onere della prova ed impone lo stesso importo quale
reddito d’altra fonte (sentenze 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7.2.2003 in RDAT
Considerandi
II – 2003 n. 15t). Per quanto riguarda la violazione del diritto di essere
sentito, l’UT precisa di aver richiesto a RI 1 a più riprese la presentazione
di documentazione atta a definire la sua situazione fiscale: alle domande di
informazioni/documentazione il contribuente non ha mai dato seguito. Copia
delle osservazioni sono state trasmesse all’avv. RA 1, il quale non ha
presentato una replica.
Diritto
1.
Tre sono le censure
esposte dal ricorrente.
RI 1 contesta
preliminarmente la violazione procedurale del suo diritto di essere sentito:
ritiene di aver espressamente richiesto di essere ascoltato oralmente da parte
dell’autorità fiscale sia in relazione al debito professato nei confronti del
figlio __________, che alla reformatio in peius della decisione inerente
l’IC/IFD 2008. L’aggiunta di un reddito di fr. 1'300'000.-, sarebbe stata
infatti prospettata unicamente nell’ultima richiesta di
informazioni/documentazione, senza permettere al contribuente di potersi
esprimere dinanzi all’UT.
Per il resto, il ricorso
verte sul mancato riconoscimento dell’esistenza del debito nei confronti del
figlio __________, per entrambi i periodi fiscali dedotti in giudizio, e sulla
ripresa nei redditi d’altra fonte dell’importo di fr. 1'300'000.- limitatamente
al 2008.
2.
Violazione del
diritto di essere sentito
2.1
L’autorità di tassazione
nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di
tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando
emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art.
207.
cpv. 2 LT). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi
imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a
svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).
La legge federale sull’imposta
federale diretta contiene disposizioni analoghe (articoli 134 e 135 cpv. 1
LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata con il
reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti valere
dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e l’obbligo di
verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata, dal punto di
vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale
federale del 10.11.2006 n. 2A.471/2005 consid. 3.4; inoltre: Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 132 LIFD, p.
573; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea
2017, n. 4 ad art. 135, p. 2294).
2.2
La pretesa del reclamante
di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere
sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul diritto
di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, p. 615, con
riferimento alla sentenza del TF del 27.9.2013 n. 2C_104/2013 e 105/2013
consid. 2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente
dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3 con
riferimenti).
Spetta all’autorità di
tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere posizione
sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i
presupposti per negare il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze
che la tassazione era “inesatta”. Nell’ambito della procedura di ricorso, nella
quale la legge non prevede espressamente che al ricorrente non sia concesso di
ritirare il gravame se la tassazione si rivela inesatta, il Tribunale federale
ha stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale
ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la decisione impugnata è
palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento
si impone in seguito alla verifica della questione controversa (decisione TF n.
2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159). È controverso se questo
riserbo, da parte dell’autorità, nel procedere ad una reformatio in peius,
si imponga solo nella procedura di ricorso (in questo senso Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 7 ad art.
135.
LIFD, p. 2295) o sia richiesto anche in caso di ritiro di un reclamo (di
questo avviso Locher, op. cit., n.
15.
ad art. 134 LIFD, p. 609).
2.3
2.3.1
Dalla disamina degli atti
emerge che l’autorità ha sollecitato, a seguito del reclamo, in quattro
occasioni (missive spedite tramite APlus del 31.7.2015, 15.9.2015, 21.10.2015 e
23.11.2015) il ricorrente a voler produrre della documentazione atta a chiarire
l’esistenza del debito nei confronti di __________. Nessuna delle richieste ha
avuto un riscontro. Nell’ultima missiva del 23.11.2015, l’autorità fiscale aveva
indicato esplicitamente come la decisione di tassazione avrebbe dovuto essere
rivista a sfavore del contribuente. In particolare l’UT rendeva attento
l’insorgente del fatto che sarebbe stato aggiunto, per quanto concerneva il
periodo fiscale 2008, l’importo di fr. 1'300'000.- come reddito d’altra fonte,
nella misura del “debito verso terzi non comprovato”. A RI 1 veniva
espressamente concessa la facoltà di esprimersi sulla modifica prospettata,
fornendo la documentazione necessaria.
2.3.2
Contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente nel gravame, non è necessario che il contribuente debba
essere sentito oralmente da parte dell’autorità di tassazione, neppure se viene
prospettata una reformatio in peius della decisione emanata in precedenza per
il medesimo periodo fiscale. Ciò è stato espressamente indicato anche da parte
del Tribunale federale in più sentenze (cfr. sentenze 2C_104/2013 del 27.9.2013
consid. 2.3.; 2C_596/2012 del 19.3.2013 consid. 3.3.).
2.4
Nel caso di specie il
ricorrente è stato avvisato della reformatio in peius tramite missiva spedita
per posta APlus. Al contribuente è stata concessa la facoltà di esprimersi
sulla prospettata modifica. Come visto, RI 1 non ha presentato alcuna
osservazione. In applicazione della suesposta giurisprudenza del Tribunale
federale non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito del contribuente.
Su questo punto le decisioni meritano pertanto tutela.
3.
Determinazione
della sostanza imponibile complessiva
3.1
Il contribuente
deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta
(articoli 126 cpv. 1 LIFD e 200 cpv. 1 LT). Deve segnatamente fornire, a
domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare
libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti
concernenti le relazioni d'affari (articoli 126 cpv. 2 LIFD e 200 cpv. 2 LT).
La giurisprudenza esige
una collaborazione “particolarmente qualificata” nei rapporti giuridici
internazionali. Si tratta per esempio di prestazioni nei confronti di uno Stato
estero con cui non è in vigore una convenzione per evitare la doppia
imposizione (CDI) oppure con uno Stato estero con cui è in vigore una CDI che
ancora non soddisfa gli standard attuali dell’OCSE in materia di scambio di
informazioni (art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE). Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, le relazioni del beneficiario estero
della prestazione sono sottratte al controllo delle autorità fiscali interne,
ragione per cui un contribuente che voglia trarre un qualsiasi vantaggio da
questa relazione internazionale sottostà all’onere della prova e a un obbligo
di collaborazione accresciuti (cfr. p. es. la sentenza 2C_16/2015 del 6.8.2015,
in RF 70/2015 p. 811, consid. 2.5.2 con riferimenti a dottrina e
giurisprudenza).
3.2
Nella fattispecie, il
ricorrente ha invocato l’esistenza di un cospicuo finanziamento ottenuto nel
2006.
dal figlio __________, il quale si è trasferito dall’__________ alla Svizzera
nell’autunno del 2010.
Il 23 febbraio 2015
Svizzera e Italia hanno firmato un Protocollo che modifica la Convenzione del 9
marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare
le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Con la modifica
è stato integrato nella CDI lo standard internazionale sullo scambio di
informazioni su domanda (art. 27 CDI-I).
Il Protocollo è entrato in
vigore il 13 luglio 2016 dopo che le procedure di ratifica si sono concluse in
entrambi i Paesi.
La nuova disposizione
sullo scambio di informazioni su domanda è applicabile dall’entrata in vigore
del Protocollo (13 luglio 2016) per fatti avvenuti dal 23 febbraio 2015, giorno
della firma (art. III paragrafo 2 del Protocollo del 23 febbraio 2015).
Per i periodi fiscali
litigiosi, l’autorità fiscale svizzera non poteva pertanto fare capo allo
scambio d’informazioni con l’__________, per verificare l’esistenza del preteso
prestito. D’altronde, in __________ non viene riscossa un’imposta patrimoniale
sui beni mobili. È quindi più che giustificata la pretesa dell’autorità fiscale
di una collaborazione particolarmente qualificata, da parte del contribuente.
3.3
Il Tribunale federale ha
avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal
reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei
confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti
prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un
reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese
del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.
2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in
quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito
nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua
decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in
Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i
debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono
all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle
informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore
d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di
trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).
Analogamente, il Tribunale
federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della Camera di
diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei confronti di
un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva prodotto il
contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra fonte
di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In
particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in
discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati
prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla
dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto
difficilmente controllabile (sentenza n. 2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6
ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).
In un altro caso ancora,
l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile di un asserito
debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel frattempo
liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente interpellato in
merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto impossibilitato di
dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della personalità. Nella
stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche rilevato che, quando il
contribuente non è in grado di produrre le prove che gli sono state richieste
riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale gli nega la deduzione di
tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti l’onere
probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra fonte; ciò
costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei contribuenti
dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta
comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un
determinato periodo (sentenza n. 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,
in: RDAT II-2003 n. 15t).
3.4
Nel ricorso il
contribuente sostiene che RI 1 ha “puntualmente e correttamente” indicato chi
fosse il creditore del debito chiesto in deduzione, e meglio il figlio __________,
che dal 2010 era domiciliato in Svizzera. Il ricorrente indica - sulla base
della sentenza CDT 80.2008.18/19 del 21.1.2015 - che se il creditore è
domiciliato in Svizzera, è sufficiente indicare nome e cognome di quest’ultimo,
poiché sulla base di tali dati l’autorità può agevolmente effettuare delle
verifiche. Nel caso di specie sarebbe stato sufficiente procedere al controllo
incrociato della dichiarazione fiscale del figlio __________ per poter
verificare l’esistenza del debito. Inoltre, l’esame della dichiarazione fiscale
risalente al 2007 della __________, avrebbe permesso di accertare che il
prestito soci era avvenuto già prima del 2008.
Sempre il ricorrente
precisa che il prestito con il figlio risalirebbe al 2006 e produce, per la
prima volta in sede ricorsuale, un “contratto di prestito di denaro”,
sottoscritto il 10.7.2006 a __________ (allegato doc. P al ricorso). Ora, in
merito all’attendibilità del contratto in questione, è difficile non nutrire dei
dubbi: è stato proprio lo stesso RI 1, in una lettera del 13.6.2011 all’UT ad
indicare che “In riferimento al debito di CHF 1'300'000 informo che si
tratta di devoluzioni di denaro ricevute da mio figlio __________, con il quale
non è stato stipulato un contratto scritto”.
3.5
Ora, il ricorrente si
appella a principi giurisprudenziali corretti, ma che non possono tuttavia
essere applicati alla presente fattispecie. In particolar modo nel caso sub
judice non sarebbe stato possibile effettuare alcun controllo incrociato,
posto come, nei periodi fiscali dedotti in giudizio __________ era domiciliato
in __________. A ciò si aggiunge pure che, l’autorità fiscale ha comunque
provveduto a verificare quanto dichiarato dal figlio del contribuente
nell’ambito della sua dichiarazione fiscale 2010. Dalla stessa risulta un
credito, ma nei confronti della __________ di fr. 1'297'500.- (cfr.
Osservazioni al ricorso dell’8.3.2016). Nessuna replica è stata presentata su questo
punto dal ricorrente.
3.6
3.6.1
L’art. 13 cpv. 1 LAID
prevede che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta
totale. La definizione della sostanza netta imponibile secondo l’art. 13 LAID
s’impone ai Cantoni, che non possono imporre elementi che non rientrano nella
stessa (sentenza TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.).
Il fatto che l’imposta
sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta implica che il contribuente
possa dedurre dai propri attivi tutti i debiti comprovati. L’art. 47 cpv. 1 LT
prevede in effetti che dalla sostanza siano deducibili i debiti comprovati (sentenza
TF 2C_555/2010 dell’11.3.2011 consid. 2.2.; Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel
/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 3a ediz., Basilea 2017, n.
15-17 ad art. 13 LAID, p. 444).
3.6.2
A giusta ragione
l’autorità fiscale aveva pertanto proceduto correttamente a richiedere al
contribuente (invero a più riprese) la documentazione a comprova del debito
verso terzi dichiarato (avviso di addebito bancario con evidenza dell’identità
del creditore, copia del contratto di debito, se debito verso una società
conferma del beneficiario economico della stessa).
3.6.3
In sede ricorsuale RI 1
produce, come visto per la prima volta il “contratto di prestito di denaro”. In
particolare, dalla pattuizione in parola (che deve essere apprezzata con le
opportune riserve del caso) emergeva come la somma di fr. 1'300'000.- avrebbe
potuto essere versata a RI 1 “(…) mediante bonifici bancari o rimesse in
contanti, da accreditarsi entro il 31 dicembre 2006, anche in più soluzioni”.
Il prestito in questione, s’indicava, sarebbe stato impiegato per l’acquisto di
uno “stabile commerciale in __________ mediante il veicolo societario di
diritto svizzero __________”.
3.6.4
Ora, con ogni evidenza, il
contratto di prestito di denaro, da solo non è sufficiente per poter ammettere
l’esistenza del debito in questione. Il ricorrente non ha prodotto alcun
documento (come per esempio copia dei bonifici bancari [in merito anche
sentenza TF 2P.173/2002 del 7.2.2003, consid. 3.2.]), copia della dichiarazione
fiscale __________ del figlio) tale per cui poter comprovare, ai sensi
dell’art. 47 LT l’esistenza del debito (ASA 55 137 consid. 3a).
Si ricorda che l’onere
della prova in merito al debito competeva al contribuente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, 3a ed., Zurigo 2013, n. 19 ad art. 47).
3.6.5
Si deve pertanto
concludere che non è possibile ammettere l’esistenza del debito in questione né
per il periodo fiscale 2008 né per il 2009.
4.
Reddito d’altra
fonte
4.1
Limitatamente al periodo
fiscale 2008, il contribuente chiede che il reddito d’altra fonte, pari a fr.
1'300'000.-, venga stralciato.
4.2
L’autorità fiscale, aveva ritenuto
corretto aggiungere nei redditi della decisione su reclamo l’importo di fr.
1'300'000.-, limitandosi ad indicare: “(…) viene
aggiunto un reddito d’altra fonte nella misura del debito verso terzi non
comprovato (1'300'000.-)”.
In sede di osservazioni al
gravame, l’UT, basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale (e meglio
le sentenze 2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7.2.2003) aveva specificato, a supporto
del proprio operato, che, nel caso in cui il contribuente non è in grado di
produrre le prove che gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui
esposti, “(…) l’autorità fiscale gli nega la
deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali concernenti
l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito d’altra fonte”.
4.3
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121.
II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Il contribuente deve
provare l’esattezza della sua dichiarazione d’imposta e delle sue ulteriori
spiegazioni. Non si può chiedere al contribuente di provare un fatto negativo,
ossia che non ha altri redditi rispetto a quelli indicati. Spetta all’autorità
fiscale portare la prova dell’esistenza di elementi imponibili che non sono
stati dichiarati. Se le prove raccolte da parte dell’autorità fiscale
permettono di ottenere informazioni a sufficienza per poter stabilire
l’esistenza degli elementi imponibili, spetta nuovamente al contribuente
stabilire l’esattezza delle sue allegazioni e sopportare l’onere della prova
(sentenza TF 2C_63/2014 del 5.11.2014 consid. 3.1.).
4.4
4.4.1
Ora, l’automatica aggiunta
dell’importo di fr. 1'300'000.- nei redditi, come diretta conseguenza del mancato
riconoscimento del debito, appare, così come effettuata, problematica, proprio
in considerazione dell’evocato onere della prova.
Vero è che l’analisi della
dichiarazione del qui contribuente avrebbe dovuto comportare l’espletamento di
alcune verifiche sulla situazione fiscale di RI 1 sin dal suo arrivo in
Svizzera nel 2005.
4.4.2
Dai dati della
dichiarazione fiscale del 2008, emergeva immediatamente la consistenza della
sostanza dichiarata dal qui contribuente. La stessa era comprensiva tra l’altro
di un prestito nei confronti della __________ pari a fr. 2'725'000.-, società
della quale il qui contribuente era azionista unico (cfr. anche scritto 13.6.2011
RI 1 all’UT) nonché amministratore unico sino dalla costituzione della stessa
avvenuta nel 2006 (cfr. www.zefix.ch, consultato il 27.1.2020).
Egli era pure detentore di
quote sociali di altre società svizzere, tra le quali si annovera pure la __________,
costituita nel 2007 (società nei confronti della quale nel 2008 e nel 2009 il
ricorrente pure faceva valere un credito).
Visti gli elementi
imponibili emersi (cfr. ad esempio le considerazioni precedenti in relazione
alla sostanza), appare incomprensibile come unicamente a partire dal 2008 il
qui contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale all’UT di __________.
Come rilevato dalla banca dati del movimento della popolazione (https://movpop.ti.ch, sito consultato il 6.2.2020), RI 1 è
giunto in Svizzera dall’__________ nel 2005 ed era a beneficio di un permesso
B.
4.4.3
La situazione imponeva – per il qui
contribuente - l’attuazione della procedura di tassazione ordinaria
complementare secondo gli art. 112 LT e 90 LIFD, i quali prevedono che le
persone assoggettate alla fonte (cfr. art. 104 e 83 LIFD) siano imponibili
secondo la procedura ordinaria per la sostanza e per i redditi non assoggettati
all’imposta alla fonte. Il capoverso 2 della norma prevede che il contribuente
è, in questi casi, tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta (cfr. anche Jud/Rufener, in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar zum StHG, 3a ed., Basilea 2017, n. 1-2 ad art. 34
LAID).
RI 1 avrebbe dovuto indubbiamente
presentare una dichiarazione d’imposta già a partire dal periodo fiscale 2005.
4.4.4
Già dai soli dati della
sostanza, l’autorità fiscale avrebbe dovuto procedere ad una verifica più
approfondita della modalità di finanziamento e di costituzione delle persone
giuridiche in questione, nonché delle operazioni effettuate che concernevano
direttamente il qui contribuente (e ciò con particolare riferimento ai vari
prestiti e debiti dichiarati nella sostanza). Accertamenti che, da quanto si
può visionare agli atti, non sono stati eseguiti da parte dell’autorità
fiscale, e che invece sarebbero stati necessari proprio per poter stabilire la
disponibilità finanziaria di RI 1 e poter valutare un eventuale ammanco.
4.4.5
In effetti, secondo quanto
desumibile dagli atti, l’importo di fr. 1'300'000.- ricevuto in prestito dal
figlio nel 2006, sarebbe servito al ricorrente per finanziare l’acquisto e la
successiva costruzione dell’immobile di cui al mapp. __________ RFD __________ (costituito
in PPP di cui in parte di proprietà della __________). L’immobile era stato
acquistato nel settembre del 2006 dalla __________: la compera era stata
sovvenzionata tramite un debito ipotecario della società (pari a fr.
3'700'000.- secondo il bilancio societario del 31.12.2007), nonché mezzi propri
per fr. 1'742'000.-. Sarebbero stati poi eseguiti dei lavori di costruzione: il
valore di bilancio dell’immobile al 31.12.2008 era di fr. 6'868'165.- portando
il credito correntista (quello indicato anche da RI 1 nel 2008) a fr.
2'490'000.-.
4.5
Un’analisi più
approfondita della situazione avrebbe comportato – con ogni verosimiglianza - quantomeno
l’apertura di una procedura di sottrazione d’imposta secondo gli art. 175 LIFD
e 258 LT, nonché, in parallelo, una procedura di ricupero d’imposta ai sensi
degli art. 151 LIFD e 236 LT, che tuttavia sono ad oggi escluse essendo
subentrata la prescrizione.
4.6
In conclusione, l’ipotizzato
ammanco di disponibilità finanziaria avrebbe dovuto semmai essere stabilito nei
periodi fiscali nei quali il qui ricorrente aveva costituito le società ed
aveva proceduto ad operazioni immobiliari di un notevole impatto finanziario.
Considerate quindi le
motivazioni addotte in precedenza, nonché la ripartizione dell’onere della
prova - che in casu spettava all’autorità fiscale vista l’aggiunta di un
provento - nulla permette, in base agli atti, di poter ritenere che RI 1 abbia
conseguito, nel 2008, un reddito d’altra fonte di fr. 1'300'000.-.
5.
Il ricorso è
parzialmente ammesso limitatamente allo stralcio dai redditi IC/IFD 2008
dell’importo di fr. 1'300'000.-. Per il resto la decisione deve essere
confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
contribuente in ragione della sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso in materia di IC/IFD 2008 è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 gennaio 2016 è riformata nel senso
che è stralciato il reddito di fr. 1'300'000.-.
1.2. Il
ricorso in materia di IC/IFD 2009 è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico del
ricorrente nella misura di ½ (fr. 2'000.–).
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 2'000.– per ripetibili.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: