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Decisione

80.2016.4

Procedura: reclamo, tempestività dell’invio, onere della prova, scritto non pervenuto all’autorità di tassazione

16 settembre 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. a.

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2010, inoltrata il 12 agosto 2011, RI 1 ha

dichiarato fr. 2'000.– come reddito da attività indipendente (attività

principale). Nell’allegato questionario per indipendenti senza contabilità, ha

indicato quale genere di attività svolta “tuttofare”, a __________ e in __________,

con una cifra d’affari di fr. 3'000.– (cfr. modulo 10).

L’RS 1 gli ha notificato

la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 settembre 2011, commisurando il

reddito da attività indipendente (attività principale) in fr. 25'000.– con la

seguente motivazione “(…) Valori rettificati sulla base degli elementi noti

all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei

coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della

realtà locale”. Inoltre ha aggiunto l’importo di fr. 10'000.– a titolo di

“altri redditi”, precisando che si trattava di “prestazioni valutabili in

denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria”.

b.

Per il periodo fiscale

2011, nella dichiarazione del 21 marzo 2012, il contribuente ha dichiarato un

reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 3'000.–.

Nella decisione di

tassazione IC/IFD 2011, notificata il 13 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione

ha commisurato in fr. 9'000.– il reddito dell’attività indipendente principale,

aggiungendo l’importo di fr. 18'024.–, a titolo di rendite AVS/AI (“Pensioni e

rendite stabilite secondo attestati o tabelle), fr. 66.– come reddito da titoli

e capitali e fr. 10'000.– come “altri redditi” (“Prestazioni valutabili in

denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria”).

c.

Per il periodo fiscale

2012, nella dichiarazione del 26 marzo 2013, il contribuente ha dichiarato un

importo di fr. 10'000.– a titolo di reddito da attività indipendente, oltre a fr.

18'024.– per rendite AVS/AI ed a fr. 271.– quale “reddito titoli e capitali”.

Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 5 giugno 2013, l’Ufficio di

tassazione ha commisurato in fr. 10’950.– il reddito attività indipendente

principale (“Aggiunta prestazioni a proprio favore dell’attività professionale

del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto

ritenute di natura privata”) ed ha aggiunto un importo di fr. 31'017.– quale

“Liquidazione in capitale per prest. ricorrenti” (“Aggiunta delle rendite AI

per il periodo 01.04.2009-31.12.2010 come da decisione dell’Ufficio AI

Ticino”).

B. Nell’ambito della

procedura di reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 4 marzo

2015, il contribuente è stato convocato dall’Ufficio di tassazione. Al termine

dell’udienza tenutasi il 13 ottobre 2015, le parti hanno sottoscritto un

verbale avente il seguente tenore:

In data odierna il contribuente

consegna una lettera datata 30 aprile 2012 nella quale inoltrava reclamo contro

la decisione di tassazione 2011.

Lettera che non risulta mai

arrivata all'ufficio di Tassazione e reclamo che non è pertanto iscritto.

In aggiunta consegna una

seconda lettera datata 14 settembre 2015 indirizzata al Comune di __________

con oggetto "Stralcio dal ruolo dei contribuente — Vostra lettera del

17.08.2015"

Il contribuente comunica di

non aver mai percepito le decisioni di tassazione 2010 e 2012 (ha invece regolarmente

ricevuto la decisione di tassazione 2011 ed i conguagli 2012).

La decisione di tassazione

2012 è stata ritornata all'ufficio di Tassazione.

C. Con scritto del 20

ottobre 2015, il contribuente ha postulato una revisione delle decisioni di tassazione

IC/IFD 2010, 2011 e 2012. Ha affermato che vi sarebbe una differenza tra i dati

accertati dall’Ufficio di tassazione e quelli effettivamente imponibili [“(…)

si tratta di un errore attorno del 50% al 500% per anno (Versamenti AI per gli

anni 2010 e 2011 mi sono arrivati nel 2012 solo e anche se includiamo questi

importi al calcolo finale, rimane una nettissima differenza)”]. Ha inoltre

sostenuto di non aver mai ricevuto le decisioni di tassazione IC/IFD 2010 e IC/IFD

2012, mentre per il periodo fiscale 2011 avrebbe presentato ricorso (recte reclamo)

avverso la decisione di tassazione del 13 aprile 2012.

D. Con (un’unica) decisione

del 27 ottobre 2015, l’RS 1 ha respinto l’istanza di revisione del 20 ottobre

2015 in materia di IC/IFD 2010, 2011 e 2012, non essendo adempiuto alcuno dei

motivi previsti dalla legge. Ha contestualmente ritenuto che il contribuente

avrebbe agito con manifesta negligenza, avendo invocato argomenti che avrebbe

potuto sollevare nell’ambito della procedura ordinaria.

E. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione con reclamo del 27 novembre 2015, contestando,

in sostanza, le argomentazioni sollevate dall’RS 1. A sua mente le decisioni di

tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012 dovrebbero essere sottoposte a revisione

già solo per il fatto di aver percepito nel 2012 delle rendite AI retroattivamente

per gli anni 2010 e 2011. Ha ribadito di non aver ricevuto le decisioni di

tassazione IC/IFD 2010 e 2012 e di aver impugnato la decisione di tassazione IC/IFD

2011.

F. L’autorità fiscale ha

respinto il gravame, con due distinte decisioni del 1° dicembre 2015. Per quanto

concerne (tutte e tre) le decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012 ha rilevato

che il reclamante non aveva presentato nuove obiezioni atte a contrastarle e che

avrebbe potuto far valere, con un minimo di diligenza, tali motivi nell’ambito

della procedura ordinaria. Ha altresì addotto che “(…). Il fatto di aver

percepito una liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti non è motivo

di revisione, in quanto il reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne

può disporre effettivamente (quindi al momento in cui la stessa è percepita) e

va quindi imposto nello stesso anno (…)”. Inoltre per le dichiarazioni di

tassazione IC/IFD 2010 e 2012, ha ritenuto che, anche nell’ipotesi in cui si

dovesse ammettere che non abbia ricevuto le relative decisioni, il contribuente

ha in ogni caso ricevuto i calcoli definitivi dall’Ufficio esazione e condoni

ed ha saldato i relativi conguagli il 22 novembre 2011 e il 20 agosto 2013, da

cui inizia la decorrenza del termine per inoltrare il reclamo. Per quanto

concerne, per contro, la decisione di tassazione IC/IFD 2011, non avrebbe mai

ricevuto alcun reclamo da parte di RI 1. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha

potuto dimostrarne la spedizione. La contestazione sarebbe dunque tardiva.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le summenzionate

decisioni dell’Ufficio di tassazione. In relazione all’affermazione

dell’autorità fiscale, di non aver ricevuto il suo reclamo contro la tassazione

2011, il ricorrente allega una lettera dell’allora sindaco di __________, cui

il reclamo sarebbe stato inviato in copia. Quanto alla pretesa mancata

notificazione delle decisioni relative ai periodi 2010 e 2012, l’insorgente

sottolinea, da un lato, che lo stesso Ufficio di tassazione ha ammesso che la

tassazione 2012 gli è stata ritornata dalla posta e, dall’altro, che è solo la

decisione di tassazione ad essere suscettibile di reclamo e non le bollette per

il pagamento del conguaglio. A comprova delle sue tesi ha allegato diversa

documentazione, anche con i successivi scritti del 6 gennaio 2016 e del 18 febbraio

2016.

Diritto

1. Il ricorrente ha

chiesto la revisione delle decisioni di tassazione relative ai periodi fiscali

2010, 2011 e 2012. Mentre, tuttavia, per due periodi fiscali (2010 e 2012) ha

sostenuto di non aver mai ricevuto le decisioni, per quanto concerne invece il

solo periodo fiscale 2011 ammette di averla ricevuta, ma sostiene di averla

contestata tempestivamente, senza tuttavia aver mai ricevuto una decisione su

reclamo. Per tutti e tre i periodi fiscali, poi, sostiene che una revisione

delle decisioni di tassazione sarebbe imposta dalla successiva erogazione di

una rendita di invalidità con effetto retroattivo.

In parte, gli argomenti

sollevati devono essere esaminati come se si trattasse di un reclamo contro la

decisione di tassazione, piuttosto che come un’istanza di revisione. In

effetti, la revisione presuppone che una decisione o sentenza sia cresciuta in

giudicato (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD), cosa che non si sarebbe

verificata se le decisioni non fossero state notificate all’insorgente o se,

addirittura, quest’ultimo avesse tempestivamente interposto reclamo contro una

decisione di tassazione.

Di seguito, le censure del

ricorrente saranno quindi esaminate a partire da quelle che presuppongono che

le decisioni di tassazione non siano passate in giudicato. In seguito, ci si

confronterà con l’istanza di revisione in senso stretto.

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente lamenta, in

primo luogo, di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione IC/IFD 2010.

2.2

L’art. 206 cpv. 1 LT per

imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

Gli art. 192

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,

è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.3

Va in primo luogo

evidenziato che il 28 settembre 2011 è stata emanata la decisione di tassazione

IC/IFD 2010 da parte dell’RS 1, spedita al contribuente, per posta A,

all’indirizzo indicato sulla dichiarazione d’imposta 2010 (__________). Il 31

ottobre 2011 è stato inviato al contribuente il relativo conguaglio, che è

stato saldato il 22 novembre 2011. Ritenendo la summenzionata decisione regolarmente

passata in giudicato, per il fatto che non era stata impugnata dal contribuente,

l’autorità di tassazione ha archiviato l’incarto fiscale.

L’insorgente soltanto in

occasione dell’udienza tenutasi il 13 ottobre 2015 (per la quale, come visto in

precedenza, è stato convocato dall’Ufficio di tassazione con scritto 23

settembre 2015 a seguito del reclamo del 4 aprile 2015 contro le decisioni di

tassazione IC/IFD 2013) si è lamentato di non aver ricevuto la decisione di

tassazione per l’anno fiscale 2010. Ancora in questa sede, il ricorrente ribadisce

questa circostanza. A comprova della sua tesi ha prodotto copia di uno scritto

del 4 dicembre 2015 dell’RS 1, da cui emerge soltanto che il 3 dicembre 2015 ha

chiesto copia della notifica di tassazione del 2010 (cfr. copia scritto 4

dicembre 2015 dell’RS 1 annesso al presente ricorso), adducendo in particolare

che egli, al momento dell’inoltro del presente ricorso, non era ancora in

possesso della decisione di tassazione 2010 (“di qui la necessità di allegare

un calcolo con “Dati accertati” stimati”).

2.4

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7

febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.

4.

).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità

fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale

raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza

del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396

consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel

caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione

deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa

norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia

in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi

vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve

fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è

avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera

adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in

cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto;

nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze

concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di

tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza

del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio

2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre

1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

2.5

Tornando al caso in esame,

è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta

intimazione della decisione del 28 settembre 2011, non è stata in grado di fornirla,

essendo la stessa avvenuta per posta semplice. L’autorità di

tassazione sottolinea tuttavia che al contribuente è stato inviato,

all’indirizzo di __________ da lui indicato nella dichiarazione di tassazione

2010, il conguaglio dell’imposta cantonale, con l’indicazione della data

della decisione di tassazione, il 31 ottobre 2011. Il conguaglio è stato

saldato il 22 novembre 2011.

2.6

In effetti,

per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione,

l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in

modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente

alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18

febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331

del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta

intimazionehttp://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=20695&nX40_KEY=446553&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw

- ctx7#ctx7 della tassazione: il fatto che il contribuente abbia

ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio

di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo

e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante

una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del

14.

dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).

2.7

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario

di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza

del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3

Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio

di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha

emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza

dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli

venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio

contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione

che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del

Tribunale federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n.

5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n.2P.163/1995 del 13 giugno 1996

consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre

rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere,

anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha

effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130

IV 43 consid. 1.3).

2.8

Alla luce dei principi

enunciati, al più tardi all’inizio del mese di novembre 2011, il ricorrente

doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato una decisione che

lo concerneva e quindi, secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3

Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e domandare in tempo utile una

nuova intimazione. L’attesa di oltre quattro anni prima di intraprendere

alcunché è da considerarsi assolutamente eccessiva.

L’obiezione del ricorrente,

secondo cui le bollette per il pagamento non sono impugnabili, ma lo è solo la

decisione di tassazione su cui si fondano, trascura la portata del principio

della buona fede, che non consente certo al contribuente di lasciar trascorrere

il tempo, dopo aver avuto conoscenza dell’avvenuta intimazione di una

decisione. A maggior ragione, il contribuente che non avesse ricevuto la

decisione di tassazione dovrebbe rivolgersi all’autorità fiscale, se ha

addirittura già pagato il debito d’imposta che contesta.

Del resto –

sia detto per inciso – si deve ritenere altamente inverosimile che

l’insorgente abbia ricevuto la tassazione del periodo fiscale 2011 (come da lui

stesso ammesso) – successivo dunque a quello litigioso – e non si sia perlomeno

posto la domanda se la tassazione del periodo fiscale 2010 non gli fosse già

stata notificata.

3.

3.1.

L’insorgente sostiene poi di

aver interposto reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2011 del 13

aprile 2012, circostanza peraltro sollevata in maniera chiara soltanto durante

l’udienza tenutasi il 13 ottobre 2015 dinanzi all’RS 1. In quell’occasione ha

prodotto copia di una lettera datata 30 aprile 2012, che egli avrebbe spedito

per posta A al predetto ufficio, da cui emerge che egli contesta integralmente

la summenzionata decisione. A dire del ricorrente, il reclamo sarebbe stato

inviato, per conoscenza, anche all’allora sindaco di __________, fatto che

sarebbe comprovato dalla risposta di quest’ultimo, con lettera del 3 maggio

2006.

(recte 2012) (cfr., al proposito, doc. 1c allegato al presente

ricorso). L’RS 1, dal canto, suo afferma di non aver ricevuto alcun reclamo da

parte del contribuente, il quale non è stato in grado di dimostrare la sua

effettiva spedizione.

3.2

La prova dell’interposizione

tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente

(DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in

linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b;

cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre

2008.

consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può

costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato

può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante

testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del

fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente

(cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).

3.3

La copia dello scritto 30

aprile 2012, a valere quale reclamo e prodotto dal ricorrente in sede di

udienza del 13 ottobre 2015, non è sufficiente per dimostrare la sua effettiva

spedizione e ricezione. D’altronde, l’insorgente non è riuscito a comprovare di

averlo inviato, essendosi servito della posta A. La spedizione con la posta

normale, in effetti, non consente in genere di stabilire se la comunicazione

sia pervenuta al destinatario. Se il ricorrente avesse, per contro, scelto la

trasmissione, mediante posta raccomandata oppure Posta A plus, sarebbe stato

possibile verificare il recapito dell’invio. È ben vero che non sussiste

l’obbligo dell’invio secondo queste modalità: spetta tuttavia al singolo contribuente

valutare in quale misura cautelarsi contro il rischio di non poter provare ad

aver adempiuto i propri obblighi.

3.4

L’insorgente pretenderebbe

tuttavia di provare l’invio del reclamo, producendo copia di una lettera che

l’allora sindaco di __________ gli avrebbe indirizzato, dopo aver ricevuto in

copia il reclamo inviato all’Ufficio di tassazione.

In fondo alla lettera, con

cui il ricorrente avrebbe interposto reclamo, risulta la dicitura “copia:

__________, presidente della città di __________”. Tuttavia il ricorrente non

ha potuto dimostrare la spedizione di questa seconda lettera (inviata per

conoscenza tramite posta semplice), per gli stessi motivi di cui sopra. Neppure

la risposta del 3 maggio 2006 (recte 3 maggio 2012), prodotta in copia

dall’insorgente, è atta a dimostrare indirettamente che il reclamo del 30

aprile 2012 sia stato inviato perlomeno all’allora sindaco di __________.

Anzitutto poiché dal suo contenuto non emerge alcun riferimento al reclamo del

30.

aprile 2012 e non si comprende chiaramente a cosa si riferisca. In secondo

luogo, appare piuttosto che l’allora sindaco abbia risposto al contribuente in

relazione ad un altro scritto di medesima data intitolato “Costrizioni

registrate sin dal 2006” (cfr., nel dettaglio, doc. 1c annesso al presente

ricorso).

3.5

Non avendo

sufficientemente comprovato l’invio dello scritto del 30 aprile 2012 a valere

quale reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2011 del 13 aprile 2012,

l’insorgente deve sopportarne le conseguenze giuridiche. In queste circostanze,

la trasmissione dello scritto in questione deve essere considerata come non

avvenuta. Non va infine dimenticato che l’Ufficio di tassazione di regola invia

uno scritto al contribuente, mediante il quale conferma di aver ricevuto il reclamo

inoltrato avverso la decisione di tassazione. Ciò che in casu non è avvenuto.

4.

4.1.

Va poi esaminata la

censura sollevata dal ricorrente secondo la quale egli non avrebbe neppure

ricevuto la decisione di tassazione IC/IFD 2012. A comprova della sua tesi ha

prodotto il verbale di audizione del 13 ottobre 2015, in cui è stato in

particolare precisato che “La decisione di tassazione 2012 è stata ritornata

all’ufficio di Tassazione”.

Dagli atti risulta che la

decisione di tassazione IC/IFD 2012 del 5 giugno 2013 è stata spedita il

medesimo giorno al contribuente all’indirizzo indicato sulla dichiarazione

d’imposta 2012, sottoscritta da quest’ultimo il 26 marzo 2013 (__________;

cfr., al proposito, l’incarto fiscale agli atti). La busta è stata ritornata al

mittente con la menzione “La cassetta delle lettere/la casella postale non

viene più vuotata”. La decisione è stata rispedita, per lettera semplice, il 6

agosto 2013, al medesimo indirizzo, non avendo l’Ufficio di tassazione reperito

un altro recapito.

4.2

Dal sistema informatico

relativo alla banca dati MOVPOP (che gestisce l’anagrafe della popolazione del

Cantone Ticino) risulta, in effetti, che RI 1 ha annunciato la sua partenza per

__________ il 6 settembre 2013. Dall’elenco storico degli indirizzi agli atti

emerge inoltre che il suo nuovo recapito (__________, __________) è stato

modificato soltanto il 31 dicembre 2014, mentre il suo nuovo domicilio è stato

addirittura cambiato il 26 agosto 2015, con effetto retroattivo dal 6 settembre

2013.

(cfr. elenco storico degli indirizzi agli atti). A ciò va aggiunto che il

recapito di __________ appare sia sulla dichiarazione d’imposta 2012, sia su

tutti i documenti prodotti dal contribuente unitamente alla stessa.

Se, quando

gli è stata notificata la decisione di tassazione, egli si era effettivamente

già trasferito in un altro cantone, spettava quindi al ricorrente – il quale peraltro per sua manifesta negligenza

non ha vuotato la casella postale –

comunicare tempestivamente qualsivoglia cambiamento d’indirizzo e di domicilio

all’RS 1.

4.3

Va comunque

rilevato ancora che, indipendentemente dall’eventuale mancato recapito della

decisione di tassazione, il ricorrente risulta aver ricevuto le bollette per il

pagamento del conguaglio dell’imposta cantonale. Il pagamento è infatti stato

da lui eseguito il 20 agosto 2013. Valgono, a tale riguardo, le considerazioni

già proposte in merito alla decisione relativa al periodo fiscale 2010 (v. supra,

consid. 2).

5.

5.1.

Accertato che, per le

ragioni esposte, le decisioni di tassazione erano regolarmente passate in

giudicato, quando il ricorrente, il 20 ottobre 2015, ne ha chiesto la

revisione, resta da verificare l’esistenza di un motivo che possa eventualmente

giustificare la loro revisione.

5.2

Sono tre i motivi di revisione,

a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in

giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale,

l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili

per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto

di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

5.3

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.

147.

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari

e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib

89.

s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.

43, p. 265, IVc; Haesler, Die

Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl

62.

p. 121 s.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher

Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

5.4

L’insorgente, con

riferimento a tutte e tre le decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012,

sostiene che la revisione sarebbe giustificata alla luce della successiva

decisione, intervenuta nel 2012, di concedergli delle rendite AI con effetto

retroattivo. A suo dire i dati accertati (da lui stimati per il 2010 e il 2012

non essendo a suo dire in possesso delle relative decisioni) dall’RS 1 non

sarebbero corretti e dunque l’autorità di tassazione non avrebbe preso in

considerazione “fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi”. Sostiene, tra

l’altro, che “(…) una percezione di qualsiasi guadagno lucrativo di fonte

professionale primaria sarebbe esclusa“, richiamando un rapporto medico e uno

scritto dell’Ufficio AI, e che sarebbe “(…) dunque accertato che almeno dal

2009, (…) non ha più potuto e non ha percepito un qualsiasi guadagno fuori dai

CHF 6'000.00 annui permessi provenienti da fonti esclusivamente secondarie

(…)”.

5.5

Il contribuente, in questa

sede, ha prodotto copia di uno scritto del 19 dicembre 2011 dell’Ufficio AI intitolato

“Progetto d’assegnazione di rendita Attribuzione di una rendita d’invalidità”,

da cui risulta anzitutto che già il 23 luglio 2008 egli aveva inoltrato una

domanda per ottenere una rendita d’invalidità. L’Ufficio AI, nella medesima

lettera, ha in particolare accertato quanto segue:

Da aprile 2008 (inizio

dell’anno d’attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

Secondo la documentazione

medica esaminata dal servizio medico regionale dell’AI si determina che

l’attività abituale quale informatico è proponibile in misura nulla dal

01.04.2008

mentre in una professione adeguata e rispettosa delle limitazioni presentate

dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è nulla dal

01.04.2008

e del 50% dal 21.09.2010.

(…)

Nella sua attività di

informatico indipendente, per l’anno 2010, lei avrebbe potuto percepire un salario

annuo di CHF 29'956.– (…). Si può però ipotizzare un inserimento in ambito

protetto, con un salario annuo che potrebbe raggiungere i CHF 6'000.-- (…),

stimando un grado d’invalidità nella misura dell’80%.

Con decisione del 2 marzo

2012.

l’Ufficio AI ha stabilito che RI 1 ha diritto, con effetto retroattivo dal

1° aprile 2009 al 31 dicembre 2010, ad un versamento di rendite AI di

complessivi fr. 31'017.– (21 mesi a fr. 1'477.– mensili), avendo accertato un

grado d’invalidità nella misura del 100%. Il versamento è stato eseguito nell’anno

fiscale 2012, in cui il relativo importo è stato anche accertato dall’Ufficio

di tassazione e tassato (cfr. decisione di tassazione IC 2012 del 5 giugno 2013

“Liquidazioni in capitale prest. ricorrenti”).

Con altra decisione di

medesima data (2 marzo 2012) l’Ufficio AI ha stabilito che, con effetto

retroattivo dal 1° gennaio 2011, RI 1 ha diritto ad una rendita AI e un

versamento di fr. 18'024.– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (12 mesi a

fr. 1'502.– mensili). Detto importo è stato accertato dall’Ufficio di

tassazione e tassato nell’anno fiscale 2011 (cfr. decisione di tassazione del

IC 2011 del 13 aprile 2012).

5.6

In queste circostanze, l’istanza

di revisione, inoltrata all’Ufficio di tassazione il 20 ottobre 2015, deve

essere dunque considerata tardiva poiché presentata ben oltre il termine di

novanta giorni dalla scoperta del (presunto) motivo di revisione (art. 233 LT).

Infatti, il ricorrente fonda la sua istanza sul progetto d’assegnazione di

rendita del 19 dicembre 2011. La situazione non muterebbe del resto neppure

considerando determinante la data delle due decisioni dell’Ufficio AI, relative

alle rendite, rispettivamente, dal 1.4.2009 al 31.12.2010 e dal 1.1.2011 al

31.12.2011

Ma, anche volendo ignorare

la tardività nell’inoltro della domanda di revisione, quest’ultima dovrebbe

comunque essere respinta, per il fatto che l’istante, ove avesse usato la

diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far

valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato

(art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD). In effetti, già allorquando aveva

compilato la dichiarazione d’imposta dell’anno fiscale 2010 (il 12 agosto 2011),

RI 1 sapeva di aver presentato una domanda per ottenere una rendita AI. A

maggior ragione, non poteva non esserne a conoscenza quando ha inoltrato le

dichiarazioni per i periodi fiscali 2011 (21 marzo 2012) e 2012 (26 marzo

2013), avendo nel frattempo già addirittura ottenuto le decisioni con cui gli

veniva riconosciuto il diritto alla rendita.

6.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito del gravame,

tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: