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Decisione

80.2016.41

Procedura: reclamo contro multa, violazione degli obblighi procedurali, carenza di motivazione, violazione diritto di essere sentito, annullamento

16 settembre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 19.1.2016, dopo un

precedente richiamo, i coniugi RI 1 e RI 2 venivano diffidati a presentare la

dichiarazione di tassazione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta

federale diretta per il periodo fiscale 2014, entro il 7.2.2016.

B. Il 16.2.2016,

l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) infliggeva ai

contribuenti una multa disciplinare di fr. 400.-- ed al contempo li diffidava

nuovamente a voler presentare la dichiarazione di tassazione entro 20 giorni.

C. Con reclamo

19/22.2.2016 i contribuenti, per il tramite del loro rappresentante fiscale, RA

1, si aggravavano avverso la decisione di multa disciplinare. In particolare

gli insorgenti indicavano di aver inviato il 3.2.2016, per posta A, la dichiarazione

fiscale per il periodo 2014. Gli stessi ritenevano di non poter escludere lo

smarrimento degli atti trasmessi da parte della Posta. Per tale ragione allegavano

al gravame copia della dichiarazione e degli allegati.

D. Il 22.2.2016, l’UT

inviava uno scritto ad RA 1, chiedendo che venisse compiegata agli atti

regolare procura di rappresentanza, sotto comminatoria di dichiarare irricevibile

il gravame. Con medesimo scritto l’Autorità fiscale invitava i ricorrenti a

voler presentare un “giustificativo postale che

comprovi l’avvenuto invio della dichiarazione d’imposta 2014 al nostro

indirizzo o una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna della documentazione

presso i nostri sportelli entro i termini, poiché in caso di contestazione

circa la ricezione, l’onere della prova spetta al contribuente (o al suo

rappresentante)”.

Con scritto

25.2.2016, oltre a consegnare la procura, RA 1 allegava un ulteriore

complemento al reclamo, spiegando di non poter fornire un giustificativo atto a

dimostrare come la Posta potesse aver smarrito l’invio del 3.2.2016.

E. Il 26.2.2016 l’UT

emanava la decisione su reclamo. In particolare, secondo l’Autorità fiscale, le

motivazioni addotte nell’impugnativa non erano tali da giustificare

l’annullamento del provvedimento disciplinare. Motivo per cui il reclamo veniva

respinto e la decisione di multa disciplinare confermata.

F. Con ricorso 29.2.2016

RA 1, in nome e per conto dei contribuenti, si aggrava contro la decisione su

reclamo dell’UT. In particolare viene ribadito l’argomento secondo cui la dichiarazione

di tassazione per il periodo fiscale 2014 sarebbe stata trasmessa il 3.2.2016,

entro il termine assegnato. Inoltre viene indicato che la decisione su reclamo

non è motivata. Motivo per cui i ricorrenti postulano l’annullamento della

decisione su reclamo e della multa disciplinare di fr. 400.--.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare è

stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, no-nostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un ob-bligo che gli incombe giusta la presente legge oppure

una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la

dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie all’obbligo

di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli obblighi che

gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il deposito o

non presta la garanzia bancaria irre-vocabile previsti dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1000.- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo.

Di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD.

1.3.

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte

condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito

anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del

termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

1.4.

1.4.1.

Nel caso in disamina ai

ricorrenti è stata inflitta la multa disci-plinare per non aver consegnato

all’Autorità fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione per il periodo

fiscale 2014.

1.4.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1

LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo perso-nalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità compe-tente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il contribuente,

che omette di inviare la di-chiarazione d’imposta o che presenta un modulo

completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce

come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di

ricorso alla Camera di diritto tribu-tario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227.

Di analogo tenore l’art.

124 LIFD.

1.5.

L’art. 266 cpv. 1 LT

stabilisce che le multe per violazione di ob-blighi di procedura di cui

all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

Secondo il capoverso 4

alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per

sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e

di ricorso.

Di simile tenore l’art.

182 cpv. 3 LIFD.

1.6.

1.6.1.

Come visto, alle procedure

per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano

– per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

1.6.2.

La procedura di tassazione

attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la

decisione di tassazione.

L’autorità di tassazione

deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima

frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art.

135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti).

1.6.3.

L’art. 29 Cost. fed.

impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle

allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli

argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli

principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia

1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.;

Imboden/ Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

1.6.4.

La violazione degli

obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art.

174, rientra nelle “disposizioni pe-nali” delle rispettive leggi. Come visto

gli art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio

alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.

Trattandosi quindi di

decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili

elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione

dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda

se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso

affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia

dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di

una multa, la sua commisurazione.

L’autorità è tenuta a

motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione

dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione

giuridica della perso-na interessata. Ad esempio in caso di abbandono del

procedi-mento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella

relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.

La motivazione deve ad

ogni modo permettere alla persona inte-ressata di comprendere appieno tutte le

circostanze così da po-tere, se del caso, impugnare la decisione.

In generale una

motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i

seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex art.

257 LT e 174 LIFD]:

·

il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·

l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·

la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];

·

la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·

l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono

essere addebitati alla persona interessata;

·

l’indicazione dei rimedi giuridici;

(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 –

147).

1.7.

1.7.1.

I ricorrenti censurano la

mancata motivazione della decisione emessa a seguito del reclamo da loro

interposto, ritenuto come dalla stessa non si può evincere per quali ragioni

l’Autorità ha deliberato in un senso piuttosto che in un altro.

1.7.2.

La decisione su reclamo ha

il seguente tenore:

“Contro la multa disciplinare del 16.02.2016 numero __________

comminata per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta 2014 è stato

presentato reclamo in data 19.02.2016.

Considerato

che:

Le argomentazioni presentate non giustificano l’annullamento del provvedimento

disciplinare. L’autorità di tassazione decide il reclamo è respinto e la multa

è confermata.”

1.7.3.

1.7.3.1.

Orbene, i ricorrenti si dolgono

- a ragione - del fatto che la deci-sione su reclamo, che ha confermato la

precedente decisione, con cui era loro stata inflitta una multa disciplinare,

sia carente di motivazione.

In effetti l’autorità

fiscale ha omesso:

• di indicare la tipologia

di comportamento posto in atto dai ri-correnti e se esso sia stato commesso per

dolo o per negli-genza;

• di confrontarsi compiutamente

con le argomentazioni addotte dai contribuenti nel proprio allegato e di

esporre per quali ragioni esse non apparivano “giustificate”;

• di indicare – in

violazione del principio di proporzionalità – su quali basi e parametri sia

stata quantificata in fr. 400.-- la multa disciplinare [in base ai criteri di

commisurazione definiti dalla circolare n. 12/2009 della Divisione delle contribuzioni

in ambito di “multa per violazione di obblighi procedurali”].

1.7.3.2.

Va anche precisato come lo

scritto 22.2.2016, inviato dall’UT ai contribuenti, mediante il quale è stato

richiesto l’invio di un giustificativo postale a comprova dell’avvenuta

trasmissione della dichiarazione fiscale entro i termini impartiti non può

assurgere a motivazione implicita della decisione su reclamo, stante come nella

medesima non vi è alcun accenno all’onere della prova quo alla tempestività

dell’invio degli atti.

1.7.4.

In casu deve essere

accertata una carente motivazione della de-cisione 26.2.2016 contrastante con le

esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito che,

già solo per questo motivo, deve essere annullata.

1.7.5.

A titolo abbondanziale va rilevato come,

neppure nelle successive osservazioni al gravame, l’UT abbia sanato il vizio

formale della decisione, ciò che avrebbe eventualmente messo i ricorrenti in

condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure

ritirarlo.

Considerandi

2.

Il gravame è

conseguentemente accolto ai sensi dei considerandi. Non vengono prelevate né

tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 26.2.2016 è an-nullata e gli atti sono

rinviati all’Ufficio di tassazione affinché provveda ad adottare una decisione

motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: