80.2016.41
Procedura: reclamo contro multa, violazione degli obblighi procedurali, carenza di motivazione, violazione diritto di essere sentito, annullamento
16 settembre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.41
Lugano
16 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
tutti
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 febbraio 2016 contro la decisione del 26 febbraio 2016 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Il 19.1.2016, dopo un
precedente richiamo, i coniugi RI 1 e RI 2 venivano diffidati a presentare la
dichiarazione di tassazione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta
federale diretta per il periodo fiscale 2014, entro il 7.2.2016.
B. Il 16.2.2016,
l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) infliggeva ai
contribuenti una multa disciplinare di fr. 400.-- ed al contempo li diffidava
nuovamente a voler presentare la dichiarazione di tassazione entro 20 giorni.
C. Con reclamo
19/22.2.2016 i contribuenti, per il tramite del loro rappresentante fiscale, RA
1, si aggravavano avverso la decisione di multa disciplinare. In particolare
gli insorgenti indicavano di aver inviato il 3.2.2016, per posta A, la dichiarazione
fiscale per il periodo 2014. Gli stessi ritenevano di non poter escludere lo
smarrimento degli atti trasmessi da parte della Posta. Per tale ragione allegavano
al gravame copia della dichiarazione e degli allegati.
D. Il 22.2.2016, l’UT
inviava uno scritto ad RA 1, chiedendo che venisse compiegata agli atti
regolare procura di rappresentanza, sotto comminatoria di dichiarare irricevibile
il gravame. Con medesimo scritto l’Autorità fiscale invitava i ricorrenti a
voler presentare un “giustificativo postale che
comprovi l’avvenuto invio della dichiarazione d’imposta 2014 al nostro
indirizzo o una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna della documentazione
presso i nostri sportelli entro i termini, poiché in caso di contestazione
circa la ricezione, l’onere della prova spetta al contribuente (o al suo
rappresentante)”.
Con scritto
25.2.2016, oltre a consegnare la procura, RA 1 allegava un ulteriore
complemento al reclamo, spiegando di non poter fornire un giustificativo atto a
dimostrare come la Posta potesse aver smarrito l’invio del 3.2.2016.
E. Il 26.2.2016 l’UT
emanava la decisione su reclamo. In particolare, secondo l’Autorità fiscale, le
motivazioni addotte nell’impugnativa non erano tali da giustificare
l’annullamento del provvedimento disciplinare. Motivo per cui il reclamo veniva
respinto e la decisione di multa disciplinare confermata.
F. Con ricorso 29.2.2016
RA 1, in nome e per conto dei contribuenti, si aggrava contro la decisione su
reclamo dell’UT. In particolare viene ribadito l’argomento secondo cui la dichiarazione
di tassazione per il periodo fiscale 2014 sarebbe stata trasmessa il 3.2.2016,
entro il termine assegnato. Inoltre viene indicato che la decisione su reclamo
non è motivata. Motivo per cui i ricorrenti postulano l’annullamento della
decisione su reclamo e della multa disciplinare di fr. 400.--.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, no-nostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un ob-bligo che gli incombe giusta la presente legge oppure
una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo
di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che
gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o
non presta la garanzia bancaria irre-vocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1000.- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte
condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del
termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
1.4.1.
Nel caso in disamina ai
ricorrenti è stata inflitta la multa disci-plinare per non aver consegnato
all’Autorità fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione per il periodo
fiscale 2014.
1.4.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo perso-nalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità compe-tente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente,
che omette di inviare la di-chiarazione d’imposta o che presenta un modulo
completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tribu-tario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art.
124 LIFD.
1.5.
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di ob-blighi di procedura di cui
all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per
sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e
di ricorso.
Di simile tenore l’art.
182 cpv. 3 LIFD.
1.6.
1.6.1.
Come visto, alle procedure
per violazione degli obblighi procedurali [art. 257 LT; 174 LIFD] si applicano
– per analogia – le norme della procedura di tassazione e di ricorso.
1.6.2.
La procedura di tassazione
attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la
decisione di tassazione.
L’autorità di tassazione
deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima
frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art.
135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
1.6.3.
L’art. 29 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli
principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia
1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.;
Imboden/ Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).
1.6.4.
La violazione degli
obblighi procedurali, sanzionata nella LT all’art. 257 e nella LIFD all’art.
174, rientra nelle “disposizioni pe-nali” delle rispettive leggi. Come visto
gli art. 266 LT e 182 LIFD disciplinano la procedura applicabile facendo rinvio
alle norme della procedura di tassazione e di ricorso.
Trattandosi quindi di
decisioni di natura penale esse implicano la menzione di alcuni indispensabili
elementi quali ad esempio le generalità delle persone implicate, la descrizione
dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda
se la fattispecie legale è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso
affermativo con quale tipo di colpa (dolo / negligenza), pronuncia
dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di
una multa, la sua commisurazione.
L’autorità è tenuta a
motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione
dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione
giuridica della perso-na interessata. Ad esempio in caso di abbandono del
procedi-mento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella
relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.
La motivazione deve ad
ogni modo permettere alla persona inte-ressata di comprendere appieno tutte le
circostanze così da po-tere, se del caso, impugnare la decisione.
In generale una
motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i
seguenti elementi [per i casi di violazione degli obblighi procedurali ex art.
257 LT e 174 LIFD]:
·
il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;
·
l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;
·
la valutazione della colpevolezza [dolo /negligenza];
·
la menzione dei criteri di commisurazione della pena;
·
l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono
essere addebitati alla persona interessata;
·
l’indicazione dei rimedi giuridici;
(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ed., Zurigo 2009, art. 182 LIFD n. 146 –
147).
1.7.
1.7.1.
I ricorrenti censurano la
mancata motivazione della decisione emessa a seguito del reclamo da loro
interposto, ritenuto come dalla stessa non si può evincere per quali ragioni
l’Autorità ha deliberato in un senso piuttosto che in un altro.
1.7.2.
La decisione su reclamo ha
il seguente tenore:
“Contro la multa disciplinare del 16.02.2016 numero __________
comminata per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta 2014 è stato
presentato reclamo in data 19.02.2016.
Considerato
che:
•
Le argomentazioni presentate non giustificano l’annullamento del provvedimento
disciplinare. L’autorità di tassazione decide il reclamo è respinto e la multa
è confermata.”
1.7.3.
1.7.3.1.
Orbene, i ricorrenti si dolgono
- a ragione - del fatto che la deci-sione su reclamo, che ha confermato la
precedente decisione, con cui era loro stata inflitta una multa disciplinare,
sia carente di motivazione.
In effetti l’autorità
fiscale ha omesso:
• di indicare la tipologia
di comportamento posto in atto dai ri-correnti e se esso sia stato commesso per
dolo o per negli-genza;
• di confrontarsi compiutamente
con le argomentazioni addotte dai contribuenti nel proprio allegato e di
esporre per quali ragioni esse non apparivano “giustificate”;
• di indicare – in
violazione del principio di proporzionalità – su quali basi e parametri sia
stata quantificata in fr. 400.-- la multa disciplinare [in base ai criteri di
commisurazione definiti dalla circolare n. 12/2009 della Divisione delle contribuzioni
in ambito di “multa per violazione di obblighi procedurali”].
1.7.3.2.
Va anche precisato come lo
scritto 22.2.2016, inviato dall’UT ai contribuenti, mediante il quale è stato
richiesto l’invio di un giustificativo postale a comprova dell’avvenuta
trasmissione della dichiarazione fiscale entro i termini impartiti non può
assurgere a motivazione implicita della decisione su reclamo, stante come nella
medesima non vi è alcun accenno all’onere della prova quo alla tempestività
dell’invio degli atti.
1.7.4.
In casu deve essere
accertata una carente motivazione della de-cisione 26.2.2016 contrastante con le
esigenze della legge tributaria e del diritto costituzionale di essere sentito che,
già solo per questo motivo, deve essere annullata.
1.7.5.
A titolo abbondanziale va rilevato come,
neppure nelle successive osservazioni al gravame, l’UT abbia sanato il vizio
formale della decisione, ciò che avrebbe eventualmente messo i ricorrenti in
condizione di valutare se fosse opportuno mantenere il ricorso oppure
ritirarlo.
Considerandi
2.
Il gravame è
conseguentemente accolto ai sensi dei considerandi. Non vengono prelevate né
tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26.2.2016 è an-nullata e gli atti sono
rinviati all’Ufficio di tassazione affinché provveda ad adottare una decisione
motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: