Lexipedia

Decisione

80.2016.42

Deduzioni sociali: figli agli studi, erogazione di assegno di studio per l’anno accademico in corso alla fine del periodo fiscale

5 novembre 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, celibe, è

domiciliato a __________ e svolge l’attività di istruttore di nuoto e attività

acquatiche. È padre di due figli maggiorenni, __________, nato il 23 febbraio

1991, e __________, nato l’8 settembre 1992.

Notificandogli la tassazione

IC/IFD 2013, con decisione del 9 settembre 2015, l’RS 1 ha commisurato il

reddito imponibile in fr. 27'100.--

per l’imposta cantonale (fr. 29'900.--

reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 21'300.-- (fr. 23'500.--

determinante per l’aliquota). Rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata,

l’autorità fiscale aveva in particolare negato le deduzioni per figli a carico

e per figli agli studi.

B. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo all’Ufficio di tassazione, contestando

in particolare la mancata concessione delle deduzioni per figli a carico e per

figli agli studi, argomentando di provvedere al mantenimento dei suoi figli, insieme

alla loro madre, in base ad una convenzione sottoscritta dai genitori. Ha

inoltre affermato che, “per quanto [gli] risulta[va]”, non beneficiavano di

alcun sussidio di studio.

L’Ufficio di tassazione si

è rivolto al reclamante, con lettera del 17 dicembre 2015, informandolo fra

l’altro che, dall’esame degli atti in suo possesso, risultava che entrambi i

figli avevano beneficiato di assegni di studio.

Il contribuente ha preso

posizione, con scritto del 12 gennaio 2016, nel quale ha affermato di essere

d’accordo con la decisione di non concedergli la deduzione per il figlio __________,

ma di ritenere per contro di avere diritto alla deduzione per il figlio __________,

al quale il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport aveva

negato il sussidio per l’anno accademico 2012-2013, riconoscendoglielo invece

per il successivo anno accademico 2013-2014, per il quale tuttavia la borsa era

stata erogata solo nel 2014.

C. Con decisione del 3

febbraio 2016, l’RS 1 ha accolto parzialmente il reclamo, ammettendo, a titolo

di deduzione per figli a carico, l’importo di fr. 5'500.--, per l’imposta cantonale, e di fr. 6'500.--, per l’imposta federale diretta. Nella

motivazione della decisione, ha spiegato di aver ammesso la deduzione per il

figlio __________, integralmente per l’imposta federale diretta e al 50% per

l’imposta cantonale, ma di avere per contro negato la deduzione per figli agli

studi, “in considerazione della situazione al 31.12.2013 ed all’erogazione da

parte dell’ufficio assegni e borse di studio di assegno di studio per

complessivi CHF 16'000.-- per l’anno

accademico 2013/2014 al figlio __________”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone la richiesta di poter

beneficiare della deduzione per figli agli studi, nella misura del 50%, per il

figlio __________. L’insorgente sottolinea che quest’ultimo, che studia

all’Università di __________, non ha ottenuto la borsa di studio per l’anno accademico

2012/2013, essendo ripetente, mentre l’ha nuovamente ottenuta per l’anno

accademico 2013/2014. Il versamento di quanto gli spettava sarebbe tuttavia

avvenuto solo all’inizio del 2014.

Diritto

1. Sebbene il

ricorrente chieda il riconoscimento della deduzione per figli agli studi ai

fini del calcolo sia dell’imposta cantonale sia dell’imposta federale diretta,

il ricorso deve essere esaminato solo dal punto di vista del diritto cantonale.

La legge sull’imposta federale diretta non prevede infatti una deduzione per

figli agli studi. La deduzione per figli a carico è del resto già stata ammessa

dall’Ufficio di tassazione.

Ne consegue che, nella

misura in cui concerne l’imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Ai sensi dell'art. 34 cpv.

1.

lett. c LT, "sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino

al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e

che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o

corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'400.-- franchi secondo le modalità e nei limiti

fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari

sopportati".

2.2

Il decreto esecutivo del 19

dicembre 2012 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2013, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce, a

tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1.

fr. 1’200.-- se il figlio

frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il

luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di

formazione;

2.

fr. 1’900.-- se il figlio

frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo

di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o

del luogo di formazione non corrispondono;

3.

fr. 4’600.-- se il figlio

frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo

di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della

scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.

fr. 6’400.-- se il figlio

frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o

frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando

giornalmente a domicilio;

5.

fr. 13'400.-- se il figlio

frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il Consiglio

di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a

tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né

indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame

riconosciuto (art. 11 cpv. 2).

L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di

studio fino a fr. 1’000.-- l’anno danno diritto all’intera deduzione del

capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma

solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di

concessione dell’intera deduzione.

2.3

Determinante è l’anno

scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto, indipendentemente dalla

data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del 6.4.1988

in RTT 4/1988, p. 122; cfr. Circolare N. 4/2008 DDC, cap. 1, pag. 2). Non è dunque determinante, per stabilire se

il contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli studi, il momento

in cui l’assegno è stato effettivamente versato, bensì per quale anno

accademico è stato concesso (sentenze CDT n. 80.2008.158 del 3 febbraio 2009 e

n. 80.2011.153 del 29 dicembre 2011).

3.

3.1.

Nella

fattispecie, il ricorrente lamenta la circostanza che l’Ufficio di tassazione

gli avrebbe negato la deduzione per figli agli studi, sulla base del fatto che

il figlio __________ ha beneficiato di un assegno di studio di fr. 16'000.--,

per l’anno accademico 2013/2014. Secondo l’insorgente, ciò lo penalizzerebbe,

poiché la borsa di studio sarebbe stata negata a suo figlio per l’anno

accademico 2012/2013 e, d’altra parte, il versamento dell’assegno per l’anno

accademico 2013/2014 sarebbe intervenuto solo nel corso del 2014.

3.2

Secondo

l’art. 34 cpv. 3 LT, le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione

alla fine del periodo fiscale (art. 50) o dell’assoggettamento.

Con

il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una

schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto

(Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge

und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea

2001, n. 69 ad art. 35 LIFD, p. 885).

Tale

principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto

che nel singolo caso un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato.

Tuttavia, se non è possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta

secondo il principio di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale

federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in

generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

3.3

Come

anticipato, per verificare se un contribuente abbia diritto alla deduzione per

figli agli studi, quando viene erogata una borsa di studio, determinante è

l’anno scolastico o accademico per il quale l’assegno viene riconosciuto e non la

data effettiva di versamento del contributo. In altri termini, si deve

verificare se, al momento determinante per stabilire se il contribuente abbia

diritto alla deduzione sociale, cioè al 31 dicembre del periodo fiscale, il

figlio sia al beneficio di una borsa di studio.

Nel

caso in esame, risulta dagli atti, e del resto non è contestato dal ricorrente,

che il 18 novembre 2013 a __________ è stata concessa una borsa di studio di

fr. 16'000.-- per l’anno accademico 2013/2014. La semplice circostanza che tale

assegno di studio sia stato versato solo all’inizio dell’anno successivo non è

determinante.

3.4

Il

riferimento, proposto dal contribuente, alla sentenza della Camera di diritto

tributario del 6 aprile 1988, non giustifica una diversa conclusione. È vero

che in quella pronuncia era ritenuta determinante la situazione al momento

dell’inizio del periodo fiscale, ma ciò non consente di concludere che nel caso

in esame si debba prendere in considerazione la situazione al 1.1.2013.

Quando

è stata pronunciata la sentenza menzionata, infatti, era ancora in vigore il

cosiddetto sistema di tassazione praenumerando biennale, secondo il quale

l’imposta era calcolata prima della fine del periodo fiscale biennale,

con la conseguenza che, per il calcolo dell’imposta dovuta, si faceva

riferimento ai dati del biennio precedente presumendo che tale reddito

rispecchiasse ancora la situazione esistente nel biennio successivo. Per quanto

attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, era determinante la

situazione all’inizio del periodo fiscale o all’inizio dell’assoggettamento.

L’inizio del periodo fiscale coincideva infatti con la fine del periodo di

computo biennale.

Essendo tuttavia in

vigore, fin dal periodo fiscale 2003, il sistema postnumerando annuale, le

deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo

fiscale.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il ricorso in materia

di imposta federale diretta è irricevibile.

1.2. Il ricorso in

materia di imposta cantonale è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: