80.2016.46
Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, anche in caso di mancata notificazione della decisione di tassazione del periodo precedente
13 luglio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.46
Lugano
13 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 marzo 2016 contro la decisione del 1° febbraio 2016 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
- nel termine, prorogato al
31 dicembre 2015, RI 1 non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il
periodo fiscale 2014;
- dopo che già aveva inviato
al contribuente un richiamo (15 ottobre 2015) e una diffida (17 novembre 2015),
con decisione del 19 gennaio 2016 l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare
di fr. 300.– per violazione degli obblighi di procedura;
- il 25 gennaio 2016 il
contribuente ha interposto reclamo contro la multa disciplinare, argomentando
che gli serviva la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013 per
completare quella del 2014 e chiedendo a quanto sarebbe ammontata la multa che
l’autorità fiscale avrebbe pagato a lui per i ritardi nelle decisioni di sua
competenza;
- l’Ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo con decisione del 1° febbraio 2016, nella quale ha rilevato
che ogni periodo fiscale è a sé stante e che “la circostanza che non siano
ancora state notificate al contribuente le decisioni di tassazione per i
periodi fiscali precedenti non è un motivo sufficiente a giustificare
un’inosservanza dei termini per l’adempimento degli obblighi di collaborazione”;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della sanzione e
l’attribuzione di un termine di dieci giorni per inoltrare la dichiarazione
d’imposta 2014, che decorra “dal ricevimento della decisione di tassazione del
2013”;
- il ricorrente sostiene che
la decisione di tassazione 2013 “è parte della serie di documenti che dev[e]
consultare per poter stilare una corretta dichiarazione 2014, evitando poi
inutili strascichi, che sovraccaricherebbero di lavoro evitabile, uffici già
sicuramente oberati di lavoro e sicuramente carenti di personale attivo”.
Diritto
- chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
Considerandi
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché l'autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte
condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella fattispecie, il
ricorrente non contesta di avere violato i suoi obblighi di collaborazione, ma giustifica
l’inadempienza con la mancata notificazione, da parte dell’autorità di
tassazione, della decisione relativa al periodo fiscale precedente;
- questa Camera ha già avuto
modo di decidere che è legittimo infliggere una multa disciplinare ad un
contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale, argomentando
che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi fiscali precedenti
(cfr. le sentenze CDT n. 80.1997.132 dell’8 ottobre 1997; CDT 80.2001.85 del 14
settembre 2001);
- infatti, l’obbligo di
dichiarare redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo
fiscale non può minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni
relative a tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in
ogni periodo fiscale sono indipendenti fra loro;
- nella misura in cui il ricorrente
rimprovera all’Ufficio di tassazione un ritardo nella notificazione della
tassazione dei periodi precedenti, si ricorda che la legge non prevede alcun
termine entro il quale l’autorità deve concludere l’esame delle dichiarazioni
inoltrate ed adottare una decisione di tassazione, con il solo limite della
prescrizione del diritto di tassare, che sopravviene in cinque anni dalla fine
del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD e art. 193 cpv. 1 LT);
- il ricorso si rivela
pertanto infondato e come tale deve essere re-spinto;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorren-te, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: