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Decisione

80.2016.46

Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, anche in caso di mancata notificazione della decisione di tassazione del periodo precedente

13 luglio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- nel termine, prorogato al

31 dicembre 2015, RI 1 non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il

periodo fiscale 2014;

- dopo che già aveva inviato

al contribuente un richiamo (15 ottobre 2015) e una diffida (17 novembre 2015),

con decisione del 19 gennaio 2016 l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare

di fr. 300.– per violazione degli obblighi di procedura;

- il 25 gennaio 2016 il

contribuente ha interposto reclamo contro la multa disciplinare, argomentando

che gli serviva la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013 per

completare quella del 2014 e chiedendo a quanto sarebbe ammontata la multa che

l’autorità fiscale avrebbe pagato a lui per i ritardi nelle decisioni di sua

competenza;

- l’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo con decisione del 1° febbraio 2016, nella quale ha rilevato

che ogni periodo fiscale è a sé stante e che “la circostanza che non siano

ancora state notificate al contribuente le decisioni di tassazione per i

periodi fiscali precedenti non è un motivo sufficiente a giustificare

un’inosservanza dei termini per l’adempimento degli obblighi di collaborazione”;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della sanzione e

l’attribuzione di un termine di dieci giorni per inoltrare la dichiarazione

d’imposta 2014, che decorra “dal ricevimento della decisione di tassazione del

2013”;

- il ricorrente sostiene che

la decisione di tassazione 2013 “è parte della serie di documenti che dev[e]

consultare per poter stilare una corretta dichiarazione 2014, evitando poi

inutili strascichi, che sovraccaricherebbero di lavoro evitabile, uffici già

sicuramente oberati di lavoro e sicuramente carenti di personale attivo”.

Diritto

- chiunque, nonostante

diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe

giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste

ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,

viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di

inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o

Considerandi

di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché l'autorità fiscale

possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte

condizioni:

• l'una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;

Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996

p. 483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nella fattispecie, il

ricorrente non contesta di avere violato i suoi obblighi di collaborazione, ma giustifica

l’inadempienza con la mancata notificazione, da parte dell’autorità di

tassazione, della decisione relativa al periodo fiscale precedente;

- questa Camera ha già avuto

modo di decidere che è legittimo infliggere una multa disciplinare ad un

contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale, argomentando

che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi fiscali precedenti

(cfr. le sentenze CDT n. 80.1997.132 dell’8 ottobre 1997; CDT 80.2001.85 del 14

settembre 2001);

- infatti, l’obbligo di

dichiarare redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo

fiscale non può minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni

relative a tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in

ogni periodo fiscale sono indipendenti fra loro;

- nella misura in cui il ricorrente

rimprovera all’Ufficio di tassazione un ritardo nella notificazione della

tassazione dei periodi precedenti, si ricorda che la legge non prevede alcun

termine entro il quale l’autorità deve concludere l’esame delle dichiarazioni

inoltrate ed adottare una decisione di tassazione, con il solo limite della

prescrizione del diritto di tassare, che sopravviene in cinque anni dalla fine

del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD e art. 193 cpv. 1 LT);

- il ricorso si rivela

pertanto infondato e come tale deve essere re-spinto;

- tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorren-te, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: