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Decisione

80.2016.47

Procedura: ricorso, lingua ufficiale, mancata traduzione nel termine di grazia, irricevibile

3 maggio 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, domiciliato a

Lucerna, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di

sostanza immobiliare a Brissago;

- con scritto del 25

febbraio 2016, redatto in tedesco e indirizzato al Dipartimento delle finanze e

dell’economia, il rappresentante del contribuente ha impugnato la decisione del

15 febbraio 2016, con la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno

aveva respinto un reclamo da lui interposto contro la multa disciplinare del 19

gennaio 2016 di fr. 100.-, inflitta a RI 1 per non aver inoltrato la

dichiarazione d’imposta 2014;

- il 7 marzo 2016, la Camera

di diritto tributario, cui la lettera in questione è stata trasmessa per

competenza, si è rivolta al rap-presentante, attribuendogli un termine di 15

giorni per confermare l’intenzione di interporre ricorso e, in tal caso, per

proporre il gravame in lingua italiana;

- l’insorgente era avvertito

che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- il rappresentante del

contribuente non ha dato seguito all’invito in questione.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1.1), la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un

Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera di diritto

Considerandi

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pro-nunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- nella fattispecie, il

ricorso è stato redatto in lingua tedesca;

- nei rapporti con le

autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della

lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es.

gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio

alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella

ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- in particolare l'art. 70

cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territo-rialità, per il quale i Cantoni

designano le loro lingue ufficiali;

- l’art. 8 LOG stabilisce

che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano;

- pertanto, l'osservanza

della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una

esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i

settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana

non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p.

302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- come già ricordato, al

rappresentante è stato attribuito un termi-ne di 15 giorni per riproporre il

ricorso in lingua italiana o per in-viarne una traduzione ed è stato avvertito

che, in caso di inos-servanza dell’invito, il ricorso sarebbe stato dichiarato

irricevibile;

- non essendo pervenuta

alcuna risposta, il ricorso è irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: