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Decisione

80.2016.48

Deduzione spese professionali: spese di perfezionamento, consulente assicurativo che frequenta master in gestione delle risorse umane, rinvio degli atti per verifica della sua situazione professionale

20 marzo 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella

dichiarazione d’imposta 2010 RI 1, domiciliato nelle __________, il quale in

quel periodo fiscale esercitava la professione di consulente assicurativo, ha

dichiarato un reddito da attività principale di fr. 96'891.-- e da attività

accessoria di fr. 9'770.--. Fra le deduzioni ha fatto valere le seguenti spese

professionali:

trasporto (veicolo privato) fr. 26’490.–

pasti

principali fuori casa fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2’500.–

spese

di perfezionamento fr. 18’000.–

spese

per attività accessoria dip. fr. 800.–

totale fr. 50'990.–

Il

contribuente ha, fra l’altro, chiesto la deduzione di alimenti per figli nella

misura di fr. 10'800.--.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 16 dicembre 2015, l’RS 1 ha ripartito

le spese professionali nel seguente modo:

trasporto (veicolo privato) fr. 26’490.–

pasti

principali fuori casa fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2’500.–

spese

di perfezionamento fr. 0.–

spese

per attività accessoria dip. fr. 800.–

totale fr. 32’990.–

L’autorità

ha, tra l’altro, ridotto gli alimenti per figli minorenni a fr. 9'600.-- e ha

aumentato il reddito da attività dipendente principale alla somma di fr. 111'291.--.

C. Il contribuente ha impugnato

la suddetta decisione, con reclamo del 15 gennaio 2016, nel quale ha contestato

l’aumento del reddito lordo da attività dipendente principale (essendo stato

preso in considerazione il reddito lordo e non quello netto, postulando una sua

diminuzione a fr. 96'891.--), il mancato riconoscimento delle spese di

perfezionamento di complessivi fr. 18'000.-- (evidenziando che trattasi di un

master “di livello inferiore … e legato alla professione svolta come attività

principale e attività accessoria”) e la riduzione degli alimenti per figli

minorenni (rilevando che la figlia nell’anno fiscale 2010 aveva più di dodici

anni). Ha inoltre postulato il riconoscimento di un ulteriore importo di fr.

7'500.-- a titolo di spese di consulente assicurativo (non essendo state “prese

in considerazione le spese reali che i consulenti assicurativi possono dedurre,

anche in relazione alla speciale circolare e tabella fatta dall’associazione

degli assicuratori privati, i quali danno diritto a spese più ampie …”).

D. Con decisione dopo

reclamo del 10 febbraio 2016, l’autorità di tassazione ha accolto la rettifica

degli alimenti per figli minorenni e ha respinto le altre richieste, con le

seguenti motivazioni:

Il sig. __________, di

professione consulente assicurativo, ha percepito uno stipendio netto di fr.

96891 ed una rifusione di spese di fr. 14400 (basata su un regolamento delle

spese approvato dall’Amministrazione cantonale del canton __________). A titolo

di spese professionali dei dipendenti ha chiesto le deduzioni seguenti (cfr.

modulo 4 ha chiesto: fr. 26490 per spese di viaggio, fr. 3200 per pasti fuori

casa, fr. 2500 per altre spese, fr. 18000 per spese di formazione e fr. 800 per

l’attività accessoria. Altri costi non sono stati elencati.

Tranne le spese di formazione

tutte le altre deduzioni sono state concesse e di conseguenza il rimborso spese

di fr. 14400 è stato aggiunto allo stipendio netto di 96891. I costi ammessi in

deduzione e richiesti (fr. 32190) rappresentano circa il 30% degli introiti

lordi complessivi (stipendio netto + rimborso spese), percentuale che si

allinea con i costi normalmente ammessi per consulenti assicurativi. Pertanto

l’ulteriore richiesta di deduzione di fr. 7500, per altro senza la minima

indicazione e documentazione, non può essere ammessa. Per quanto riguarda la

tassa d’iscrizione MAS Human Capital Management della durata di 2 anni, si

osserva quanto segue. A giudizio dell’ufficio di tassazione, malgrado che esso

possa sicuramente permettere al contribuente di meglio svolgere la sua funzione

di consulente assicurativo, in considerazione della durata, del dispendio

finanziario e della sua particolarità (incento maggiormente su tematiche

relative allo sviluppo delle risorse, alla leadership e allo sviluppo del

personale) è da considerare quale spesa di formazione e non di solo

perfezionamento. Inoltre va ricordato che ai frequentatori al termine del ciclo

formativo è data la possibilità di presentare una tesi che se accolta, permette

di ottenere un diploma dal Dipartimento federale dell’economia quale Master of

Advanced Studies SUPSI in Human Capital Management. Per questi motivi l’ufficio

si riconferma nella propria decisione. (…).

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula “il riconoscimento

delle riduzioni e del resoconto” indicati nel proprio reclamo del 15 gennaio

2016, esclusi gli alimenti per i figli.

Afferma, con riferimento

alle spese professionali, che non sarebbero, in effetti, state menzionate le

spese di trasporto (“Parchimetri ed assicurazione casco totale 2/3”), le spese

di trasferta (“le spese inerenti pasti e bibite con i clienti”), le spese per

ufficio fuori dal proprio appartamento [“affitto garage e spese, spese

telefoniche (natel 100%, privato 60%), le spese luce e riscaldamento, ecc.”],

diverse spese professionali (“spese postali, stampati, quote associazioni,

regali in occasioni di matrimoni, nascite anniversari, materiale di

cancelleria, ecc.”) e le spese di ammortamento inventario [“Queste spese,

inserite nel mio reclamo del 15 gennaio 2016 (come forfait) erano in relazione

alla diminuzione del reddito (viste le spese) e a spese di consulente. Le

stesse sono estrapolate dal formulario di riferimento (AATA), al quale molti

altri consulenti avevano (e forse) fanno ancora riferimento e a cui sono stati

riconosciute le deduzioni”].

Evidenzia, per le spese di

perfezionamento, che il percorso formativo in questione sarebbe “legato al

perfezionamento e utilissimo nella funzione di consulente. D’altronde come da

osservazioni dell’ufficio di tassazione: “…è da considerare quale spesa di

formazione e non solo perfezionamento.”, anche lo stesso cita e dà

un’importanza (anche se diminuita) al perfezionamento”.

F. Con scritto del 14

marzo 2016, l’RS 1 ha trasmesso a questa Camera il relativo incarto fiscale,

senza presentare osservazioni in merito al ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse sono precisate

dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2010 qui in esame è del 9 dicembre 2009),

segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,

di doppia economia domestica, di alloggio, di lavoro a turno o notturno, di

perfezionamento e riqualifica professionale. Analoghe deduzioni sono previste,

per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali

delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993

(cfr. articoli 5, 6, 8 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo

in periodo.

Come precisano

ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo e l’art. 1 dell’Ordinanza

federale, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle

necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo

stesso. E contrario, non sono invece deducibili le spese che eccedono il

necessario e che non sono direttamente connesse con il conseguimento del relativo

reddito.

Considerandi

2.

Quo alle spese di

perfezionamento

2.1

L’entrata in vigore, il 1°

gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle

spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato

l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD.

Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto

come lo stesso concerna la tassazione del periodo fiscale 2010 e come non

esista alcuna disposizione di diritto transitorio che preveda una soluzione

differente (cfr. sentenza TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1.;

sentenza TF n.2C_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.).

2.2

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1.

lett. d LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal

reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri costi e spese

non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

2.3

Dal chiaro tenore

letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 9 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione

delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2010, del 9 dicembre 2009).

Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e

quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9

cpv. 2 del citato decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).

Anche per l’IFD le spese

per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se

connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in

cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese

professionali del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta

ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’Ordinanza

federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b

LIFD).

2.4

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per

acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.

(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1).

Sono invece spese di

perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze.

In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,

seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami

che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese inerenti

al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso

dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà

gli esami di maestria (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).

2.5

2.5.1

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di

perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che

permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

La qualifica di spese di

perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della

situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e

le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre

necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta

formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio

2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,

in: StR 61/2006 p. 41).

2.5.2

Il tema della

delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con

l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.

2.5.3

Recentemente il Tribunale

federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio

di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e

assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,

aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies

(MAS) in International Taxation (cfr. sentenza TF n.2C_1073/2013 del 25 giugno

2014, in: RF 69/2014 p. 645).

La sentenza in questione

rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi

perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere a un esame concreto della

situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato

delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera

professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione e il

contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3.).

Il Tribunale federale ha

quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché

beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi

datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel

diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale

del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,

proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur

non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per

una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce

la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono

deducibili quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel

caso concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale

del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera

professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso

(sentenza cit., consid. 2.3).

2.6

2.6.1

Venendo al caso in esame,

dall’incarto fiscale 2010 emerge solamente che RI 1, dal 1° gennaio 2010 al 31

dicembre 2010, è stato alle dipendenze, come consulente assicurativo, della

Compagnia di assicurazione __________. Inoltre, durante lo stesso periodo

fiscale, il contribuente è stato __________ per il Comune delle __________.

Infine, sempre per l’anno 2010, è stato amministratore della __________ [già

con sede a __________ e a __________, di cui RI 1 è stato membro con firma

collettiva a due fino al mese di agosto 2015; la predetta società è stata

cancellata d’ufficio il 6 maggio 2016 dal registro di commercio del Cantone

Ticino per trasferimento della sede a __________ con una nuova ragione sociale

(cfr. estratto RC)]. Ora, l’insorgente ha in particolare chiesto in deduzione

spese di perfezionamento connesse con l’attività professionale per complessivi

fr. 18'000.--, corrispondenti alla quota d’iscrizione per il MAS Human Capital

Management, da lui pagati, in sei rate, nel corso dell’anno 2010 [cfr. i giustificativi

(fatture e ricevute) dell’incarto fiscale]. Nel proprio reclamo del 15 gennaio

2016, il contribuente ha al proposito precisato che si tratterebbe “di un

Master, ma lo stesso è di livello inferiore (e non di 1° livello quale invece

sarebbe un Master completo universitario) e legato alla professione svolta come

attività principale e attività accessoria. Infatti, le trattande inserite nello

stesso di conoscenza dei contratti lavorativi, salari, oneri Sociali, struttura

e rischi aziende, sono sicuramente gli argomenti di perfezionamento a Livello

assicurativo; per ciò che concerne la gestione del personale, problemsolving,

gestione del Rischio certamente improntati all’attività accessoria (come da

circolari)”. In questa sede ribadisce che si tratterebbe di un percorso di

“perfezionamento e utilissimo nella funzione di consulente” e che le spese

sostenute sarebbero qualificabili come spese di perfezionamento, e nulla di

più.

2.6.2

Dalla documentazione

reperibile su internet si evince che il Master of Advanced Studies (MAS) in

Human Capital Management, organizzato dalla SUPSI, è costituito da tre corsi

postdiploma (Certificate of Advanced Studies, CAS). I primi due sono comuni a

tutti i partecipanti, mentre il terzo ha carattere opzionale, poiché il

partecipante ha la possibilità di scegliere un approfondimento riguardo

all’offerta formativa della SUPSI o di un istituto universitario partner. Al

termine dei CAS il candidato redige un lavoro di tesi su un progetto aziendale

(Project Work). La durata globale del master è di due anni. Il MAS in Human

Capital Management si propone di formare professionisti in grado di intervenire

sulle organizzazioni complesse con una visione ampia e completa delle

problematiche di gestione delle risorse umane. Tale prospettiva richiede un

approccio multidisciplinare nell’ambito del quale saranno sviluppate le

tematiche istituzionali, sociali, giuridiche ed economiche del mondo del lavoro

e dell’organizzazione aziendale (cfr., per altri dettagli, www.supsi.ch).

2.6.3

Come visto, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, per valutare se l’importo complessivo di

fr. 18'000.--, pagato da RI 1, in sei rate nel corso dell’anno 2010, quale

quota d’iscrizione per il MAS in Human Capital Management, sia qualificabile

come spesa di perfezionamento o no, occorre vagliare la sua situazione

personale. Dagli atti su cui si è basata la decisione dell’Ufficio di

tassazione è impossibile stabilire, in particolar modo, quale sia la formazione

iniziale/di base dell’insorgente, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere

il nuovo percorso formativo di MAS in Human Capital Management e la sua

carriera professionale in seno alla __________ e all’__________ SA prima e dopo

il conseguimento del diploma. Non è neppure dato sapere nel dettaglio la

formazione effettivamente conseguita da RI 1 in seno alla SUPSI e il contenuto

del relativo diploma (quando è stato rilasciato il diploma? Quale titolo ha

conseguito? Ha presentato una tesi?). In assenza di documentazione attestante

tali aspetti, questa Corte non può esprimersi sulle spese chieste in deduzione

dall’insorgente a titolo di spese di perfezionamento. In simili circostanze,

appare quindi opportuno retrocedere gli atti all’autorità fiscale affinché si

pronunci nuovamente sulla deducibilità delle postulate spese di perfezionamento

e sulla loro eventuale entità, in base alle informazioni e ai principi

giurisprudenziali suesposti, non senza prima di aver impartito un congruo

termine al ricorrente per produrre la documentazione necessaria (come ad

esempio, curriculum vitae, diplomi, attestati rilasciati dal proprio

datore di lavoro, ecc.) comprovante la sua situazione personale, come esatto

dal Tribunale federale.

3.

Quo alle indennità

per spese / spese forfettarie

3.1

Un’altra censura sollevata

dall’insorgente concerne che l’RS 1, nella voce “reddito da attività dipendente

principale”, abbia sommato al reddito netto pari a fr. 96'891.--, l’importo di

fr. 14'400.--, corrispondente alle indennità spese risarcite dal datore di

lavoro __________ __________ a favore di RI 1 quali spese forfettarie, con la

seguente precisazione: “Diverse spese, Automobile, Pasto, Abiti”, sulla base

del “Regolamento d’impresa approvato dall’__________ il 7 luglio 2006” (cfr.,

al proposito, certificato di salario del 28 gennaio 2011, cifra 13.2, dell’incarto

fiscale).

3.2

Nell’ambito della

compilazione del certificato di salario, alle cifre 13.1 e 13.2, il datore di

lavoro deve indicare gli importi che considera quali rimborsi delle spese che

non fanno parte del salario lordo secondo la cifra 8 del citato certificato

(cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp.

dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate

dalla CFS e dall’AFC, p. 11; Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 88,

90, 98). Sono considerati “rimborsi delle spese” tutte le indennità

accordate dal datore di lavoro per le spese che ne derivano al dipendente

nell’ambito della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di

viaggi di lavoro. Non rientrano nel rimborso delle spese le indennità del

datore di lavoro a copertura delle spese sostenute al di fuori dell’orario di

lavoro effettivo. Queste indennità per spese professionali sono, ad esempio, le

spese di trasporto (tragitto verso il luogo di lavoro), come pure le spese per

l’utilizzazione di locali privati per l’attività professionale o quale

deposito. Simili indennità sono sempre da aggiungere al salario lordo (cfr.

cifre da 1 a 7 del certificato di salario). Il dipendente può eventualmente

dedurle, quali spese professionali, nella dichiarazione d’imposta. Il rimborso delle

spese viene suddiviso in tre categorie: il rimborso delle spese effettive

(sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait come, ad

esempio, fr. 30.-- per pasto esterno), il rimborso forfetario delle spese per

un determinato periodo (ad esempio, spese auto o di rappresentanza mensili), il

rimborso delle spese nell’ambito di un regolamento spese approvato. L’ammontare

del rimborso forfetario delle spese (escluso quello che si fonda su singoli

forfait) è da indicare nel certificato di salario, anche in presenza di un

regolamento delle spese approvato. I rimborsi delle spese forfetarie devono

corrispondere all’incirca alle spese effettive. I datori di lavoro che

dispongono di una regolamentazione delle spese hanno la facoltà di presentare

all’autorità fiscale del Cantone della propria sede un’istanza per ottenere

l’approvazione del regolamento delle spese, che riguarda sia il rimborso delle spese

effettive, sia il rimborso delle spese forfetarie. Alla presenza di un

regolamento delle spese approvato, nel certificato di salario occorre indicare

soltanto le spese forfetarie (cfr. cifra 13.2 del certificato). Nell’ambito

della tassazione del dipendente si esamina unicamente la corrispondenza

dell’ammontare del rimborso spese riconosciuto con quello del relativo forfait

approvato. Il regolamento spese approvato dal Cantone sede è di principio

riconosciuto da tutti i cantoni. I datori di lavoro che hanno un proprio

regolamento delle spese approvato devono indicare, alla cifra 15, quanto segue:

“Regolamento delle spese approvato dal Cantone x, il (inserire data)“ [cfr.

Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione

delle rendite (Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate dalla CFS e dall’AFC,

p. 11 e 12]. Giova al proposito ricordare che, dal periodo fiscale 2007, si

applica un nuovo modello di certificato di salario (Form. 11), che consente di

verificare meglio la natura delle prestazioni del datore di lavoro e in

particolar modo delle prestazioni accessorie (“fringe benefits”). In tal

modo è anche semplificato il controllo dei rimborsi di spese, per il fatto che

le autorità fiscali cantonali riconoscono reciprocamente i regolamenti spese

approvati dall’autorità fiscale del Cantone di sede dell’azienda, a condizione che i regolamenti siano allestiti conformemente al modello di regolamento spese per le

imprese, nonché al modello di regolamento spese complementare per il personale

dirigente preparati dalla Conferenza fiscale svizzera (cfr. circolare n. 25 del

18.

gennaio 2008 della Conferenza fiscale svizzera).

Come detto, le spese

forfetarie sono escluse dal salario lordo e vengono dichiarate dal datore di lavoro

quali spese, all’incirca dello stesso ammontare delle spese effettive e devono

essere dichiarate secondo il loro importo; di principio non possono più essere verificate

e compensate dall’autorità di tassazione del dipendente (Bosshard/Mösli, op. cit.,

p. 89).

3.3

Tornando al caso in esame,

il ricorrente nella dichiarazione d’imposta 2010, ha chiesto in deduzione, a

titolo di spese professionali, l’importo complessivo di fr. 50'990.--, di cui

fr. 26'490.-- per il veicolo privato, fr. 3'200.-- per ogni pasto principale fuori

casa, fr. 2'500.-- per altre spese professionali (forfait), fr. 800.-- per

spese per attività accessoria (forfait) e fr. 18'000.-- per spese di

perfezionamento connesse con l’attività professionale, di cui si è detto sopra.

In sede di reclamo, ha inoltre postulato il riconoscimento di un ulteriore

importo di fr. 7'500.-- a titolo di spese di consulente assicurativo (non

essendo state “prese in considerazione le spese reali che i consulenti

assicurativi possono dedurre, anche in relazione alla speciale circolare e

tabella fatta dall’associazione degli assicuratori privati, i quali danno

diritto a spese più ampie …”), precisando dinanzi a questa Corte che le spese

professionali, che non sono state menzionate sarebbero le spese di trasporto

(“Parchimetri ed assicurazione casco totale 2/3”), le spese di trasferta (“le

spese inerenti pasti e bibite con i clienti”), le spese per ufficio fuori dal

proprio appartamento [“affitto garage e spese, spese telefoniche (natel 100%,

privato 60%), le spese luce e riscaldamento, ecc.”], diverse spese

professionali (“spese postali, stampati, quote associazioni, regali in

occasioni di matrimoni, nascite anniversari, materiale di cancelleria, ecc.”) e

le spese di ammortamento inventario [“Queste spese, inserite nel mio reclamo

del 15 gennaio 2016 (come forfait) erano in relazione alla diminuzione del

reddito (viste le spese) e a spese di consulente. Le stesse sono estrapolate

dal formulario di riferimento (AATA), al quale molti altri consulenti avevano (e

forse) fanno ancora riferimento e a cui sono stati riconosciute le deduzioni”].

3.4

In primo luogo, l’RS 1,

sia nella decisione del 16 dicembre 2015, sia nella successiva decisione dopo

reclamo del 10 febbraio 2016 ha accertato, come reddito da attività dipendente

principale, la somma di fr. 111'291.--, con la seguente motivazione:

Il sig. __________, di

professione consulente assicurativo, ha percepito uno stipendio netto di fr.

96891.

ed una rifusione di spese di fr. 14400 (basata su un regolamento delle

spese approvato dall’Amministrazione cantonale del canton __________). A titolo

di spese professionali dei dipendenti ha chiesto le deduzioni seguenti (cfr.

modulo 4 ha chiesto: fr. 26490 per spese di viaggio, fr. 3200 per pasti fuori

casa, fr. 2500 per altre spese, fr. 18000 per spese di formazione e fr. 800 per

l’attività accessoria. Altri costi non sono stati elencati. Tranne le spese di

formazione tutte le altre deduzioni sono state concesse e di conseguenza il

rimborso spese di fr. 14400 è stato aggiunto allo stipendio netto di 96891. I

costi ammessi in deduzione e richiesti (fr. 32190) rappresentano circa il 30%

degli introiti lordi complessivi (stipendio netto + rimborso spese),

percentuale che si allinea con i costi normalmente ammessi per consulenti

assicurativi. Pertanto l’ulteriore richiesta di deduzione di fr. 7500, per

altro senza la minima indicazione e documentazione, non può essere ammessa.

Sennonché, come visto

poc’anzi, le spese forfetarie di cui alla cifra 13.2 del certificato di salario

devono essere escluse dal salario lordo e vengono dichiarate dal datore di

lavoro quali spese, all’incirca dello stesso ammontare delle spese effettive e

devono essere dichiarate secondo il loro importo. Ne discende che

la decisione impugnata deve essere annullata (anche) riguardo al calcolo effettuato

dall’autorità fiscale del reddito da attività indipendente principale (cfr. punto

1.1

della decisione impugnata), considerato come le spese forfetarie di fr.

14'400.-- riconosciute dal datore di lavoro al contribuente a titolo d’indennità

per spese, in base al regolamento dell’impresa approvato (cfr. punto 13.2 del

certificato di salario del 28 gennaio 2011 dell’incarto fiscale), non possono

essere inglobate nel salario lordo.

In secondo

luogo, giova rilevare che l’RS 1 nella decisione qui impugnata ha

ammesso tutte le spese professionali postulate dal contribuente (eccetto che

per quanto attiene alla somma di fr. 18'000.-- a titolo di spese di

perfezionamento, di cui si è detto sopra), e meglio l’importo complessivo di

fr. 32'990.--, di cui fr. 26'490.-- per “Veicolo privato del contribuente”, fr.

3'200.-- “Spese per pasto principale fuori casa contribuente”, fr. 2'500.-- per

“Spese professionali forfait contribuente” e fr. 800.-- per “Spese attività

accessoria dipendente contribuente”. Il datore di lavoro di RI 1, la __________,

ha versato a suo favore un’indennità per spese forfetarie l’importo di fr.

14'400.--, con la seguente motivazione “Diverse spese, Automobile, Pasto,

Abiti”, sulla base del “Regolamento d’impresa approvato dall’ACI/VD il 7 luglio

2006”.

L’insorgente ha postulato

la deduzione di fr. 26'490.-- per veicolo privato, indicando di aver percorso

dal luogo di domicilio (__________) al luogo di lavoro (Canton Ticino) 180 km

al giorno, per un totale di 39'600 km, corrispondenti a fr. 26'490.-- per

l’anno 2010 (cfr. modulo 4 dell’incarto fiscale). Questa Corte non può esprimersi

su tali spese postulate in deduzione dal ricorrente, poiché occorre conoscere anzitutto

il contenuto del Regolamento della __________ __________ approvato dall’ACI/VD

il 7 luglio 2006 in merito alla rifusione delle indennità a favore del

dipendente per l’uso dell’autovettura e valutare se l’ulteriore deduzione da

lui richiesta sia effettivamente giustificata, confrontandola poi con le

deduzioni che si riconoscono, di principio, ai consulenti assicurativi nel

Canton Ticino.

La stessa cosa vale anche a

proposito della postulata deduzione di fr. 3'200.-- per pasto principale fuori

casa e a proposito della postulata deduzione di fr. 2'500.-- per spese

professionali forfait, considerato come nelle spese forfetarie il datore di

lavoro di RI 1 ha incluso anche il “Pasto” rispettivamente “Abiti” e “Spese

diverse”, di cui però non si conoscono i dettagli.

Va inoltre rilevato che il

ricorrente ha domandato la deduzione di fr. 800.-- quali spese per attività

accessoria dipendente (forfait). A giudizio di questa Corte la predetta deduzione

non va, di principio, ammessa e deve essere conseguentemente cancellata, poiché

il Comune delle __________ ha riconosciuto a RI 1 un’indennità per spese pari a

fr. 700.--, a titolo di spese forfettarie (rappresentanza), salvo che

quest’ultimo comprovi (mediante la produzione di giustificativi) che egli abbia

dovuto sostenere ulteriori fr. 800.-- in relazione alla sua attività dipendente

accessoria. Anche per questi motivi si giustifica di rinviare gli atti all’RS 1,

affinché addotti una nuova decisione, dopo aver verificato, in contraddittorio

con RI 1, tali aspetti. In particolare l’RS 1 dovrà invitare il contribuente,

assegnandogli un congruo termine, a produrre il regolamento della __________ __________

approvato nel 2006 e a produrre i giustificativi delle spese professionali che

eccedono i fr. 14'400.-- già versati in suo favore dal datore di lavoro, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, e trarne

le debite conclusioni. Giova al proposito ricordare che nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Da ultimo va evidenziato

che l’insorgente solamente in sede di reclamo ha domandato il riconoscimento di

un ulteriore importo di fr. 7'500.-- a titolo di “spese di consulente

assicurativo” e ha ribadito tale richiesta in questa sede, asseritamente composta

dalle spese di trasporto (“Parchimetri ed assicurazione casco totale 2/3”),

dalle spese di trasferta (“le spese inerenti pasti e bibite con i clienti”),

dalle spese per ufficio fuori dal proprio appartamento [“affitto garage e

spese, spese telefoniche (natel 100%, privato 60%), le spese luce e

riscaldamento, ecc.”], da diverse spese professionali (“spese postali,

stampati, quote associazioni, regali in occasioni di matrimoni, nascite

anniversari, materiale di cancelleria, ecc.”) e dalle spese di ammortamento

inventario [“Queste spese, inserite nel mio reclamo del 15 gennaio 2016 (come

forfait) erano in relazione alla diminuzione del reddito (viste le spese) e a

spese di consulente. Le stesse sono estrapolate dal formulario di riferimento (AATA),

al quale molti altri consulenti avevano (e forse) fanno ancora riferimento e a

cui sono stati riconosciute le deduzioni”], senza tuttavia allegare un

giustificativo. In considerazione della ripartizione dell’onere della prova e

in assenza di prove atte a sostanziare la predetta richiesta, la stessa non può

essere accolta da questa Camera.

4.

Alla luce di quanto

sopra esposto, la decisione su reclamo del 10 febbraio 2016 è annullata ai

sensi dei precedenti considerandi e gli atti sono rinviati RS 1 per ulteriori

accertamenti e per nuova decisione. Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a

porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

10 febbraio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati RS 1 per ulteriori

accertamenti e per nuova decisione ai sensi della presente decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

-

municipio delle.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: