80.2016.5
Procedura: revisione, istanza, termine di 90 giorni, motivo di revisione costituito da una decisione di assegnazione di una rendita risalente a quattro anni prima
16 settembre 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.4
80.2016.5
Lugano
16 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 gennaio 2016 contro le decisioni del 1° dicembre 2015 in materia di revisione
IC e IFD 2010-2011-2012.
Fatti
A. a.
Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2010, inoltrata il 12 agosto 2011, RI 1 ha
dichiarato fr. 2'000.– come reddito da attività indipendente (attività
principale). Nell’allegato questionario per indipendenti senza contabilità, ha
indicato quale genere di attività svolta “tuttofare”, a __________ e in __________,
con una cifra d’affari di fr. 3'000.– (cfr. modulo 10).
L’RS 1 gli ha notificato
la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 28 settembre 2011, commisurando il
reddito da attività indipendente (attività principale) in fr. 25'000.– con la
seguente motivazione “(…) Valori rettificati sulla base degli elementi noti
all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei
coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della
realtà locale”. Inoltre ha aggiunto l’importo di fr. 10'000.– a titolo di
“altri redditi”, precisando che si trattava di “prestazioni valutabili in
denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria”.
b.
Per il periodo fiscale
2011, nella dichiarazione del 21 marzo 2012, il contribuente ha dichiarato un
reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 3'000.–.
Nella decisione di
tassazione IC/IFD 2011, notificata il 13 aprile 2012, l’Ufficio di tassazione
ha commisurato in fr. 9'000.– il reddito dell’attività indipendente principale,
aggiungendo l’importo di fr. 18'024.–, a titolo di rendite AVS/AI (“Pensioni e
rendite stabilite secondo attestati o tabelle), fr. 66.– come reddito da titoli
e capitali e fr. 10'000.– come “altri redditi” (“Prestazioni valutabili in
denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria”).
c.
Per il periodo fiscale
2012, nella dichiarazione del 26 marzo 2013, il contribuente ha dichiarato un
importo di fr. 10'000.– a titolo di reddito da attività indipendente, oltre a fr.
18'024.– per rendite AVS/AI ed a fr. 271.– quale “reddito titoli e capitali”.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 5 giugno 2013, l’Ufficio di
tassazione ha commisurato in fr. 10’950.– il reddito attività indipendente
principale (“Aggiunta prestazioni a proprio favore dell’attività professionale
del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto
ritenute di natura privata”) ed ha aggiunto un importo di fr. 31'017.– quale
“Liquidazione in capitale per prest. ricorrenti” (“Aggiunta delle rendite AI
per il periodo 01.04.2009-31.12.2010 come da decisione dell’Ufficio AI
Ticino”).
B. Nell’ambito della
procedura di reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2013 del 4 marzo
2015, il contribuente è stato convocato dall’Ufficio di tassazione. Al termine
dell’udienza tenutasi il 13 ottobre 2015, le parti hanno sottoscritto un
verbale avente il seguente tenore:
In data odierna il contribuente
consegna una lettera datata 30 aprile 2012 nella quale inoltrava reclamo contro
la decisione di tassazione 2011.
Lettera che non risulta mai
arrivata all'ufficio di Tassazione e reclamo che non è pertanto iscritto.
In aggiunta consegna una
seconda lettera datata 14 settembre 2015 indirizzata al Comune di __________
con oggetto "Stralcio dal ruolo dei contribuente — Vostra lettera del
17.08.2015"
Il contribuente comunica di
non aver mai percepito le decisioni di tassazione 2010 e 2012 (ha invece regolarmente
ricevuto la decisione di tassazione 2011 ed i conguagli 2012).
La decisione di tassazione
2012 è stata ritornata all'ufficio di Tassazione.
C. Con scritto del 20
ottobre 2015, il contribuente ha postulato una revisione delle decisioni di tassazione
IC/IFD 2010, 2011 e 2012. Ha affermato che vi sarebbe una differenza tra i dati
accertati dall’Ufficio di tassazione e quelli effettivamente imponibili [“(…)
si tratta di un errore attorno del 50% al 500% per anno (Versamenti AI per gli
anni 2010 e 2011 mi sono arrivati nel 2012 solo e anche se includiamo questi
importi al calcolo finale, rimane una nettissima differenza)”]. Ha inoltre
sostenuto di non aver mai ricevuto le decisioni di tassazione IC/IFD 2010 e IC/IFD
2012, mentre per il periodo fiscale 2011 avrebbe presentato ricorso (recte reclamo)
avverso la decisione di tassazione del 13 aprile 2012.
D. Con (un’unica) decisione
del 27 ottobre 2015, l’RS 1 ha respinto l’istanza di revisione del 20 ottobre
2015 in materia di IC/IFD 2010, 2011 e 2012, non essendo adempiuto alcuno dei
motivi previsti dalla legge. Ha contestualmente ritenuto che il contribuente
avrebbe agito con manifesta negligenza, avendo invocato argomenti che avrebbe
potuto sollevare nell’ambito della procedura ordinaria.
E. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione con reclamo del 27 novembre 2015, contestando,
in sostanza, le argomentazioni sollevate dall’RS 1. A sua mente le decisioni di
tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012 dovrebbero essere sottoposte a revisione
già solo per il fatto di aver percepito nel 2012 delle rendite AI retroattivamente
per gli anni 2010 e 2011. Ha ribadito di non aver ricevuto le decisioni di
tassazione IC/IFD 2010 e 2012 e di aver impugnato la decisione di tassazione IC/IFD
2011.
F. L’autorità fiscale ha
respinto il gravame, con due distinte decisioni del 1° dicembre 2015. Per quanto
concerne (tutte e tre) le decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012 ha rilevato
che il reclamante non aveva presentato nuove obiezioni atte a contrastarle e che
avrebbe potuto far valere, con un minimo di diligenza, tali motivi nell’ambito
della procedura ordinaria. Ha altresì addotto che “(…). Il fatto di aver
percepito una liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti non è motivo
di revisione, in quanto il reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne
può disporre effettivamente (quindi al momento in cui la stessa è percepita) e
va quindi imposto nello stesso anno (…)”. Inoltre per le dichiarazioni di
tassazione IC/IFD 2010 e 2012, ha ritenuto che, anche nell’ipotesi in cui si
dovesse ammettere che non abbia ricevuto le relative decisioni, il contribuente
ha in ogni caso ricevuto i calcoli definitivi dall’Ufficio esazione e condoni
ed ha saldato i relativi conguagli il 22 novembre 2011 e il 20 agosto 2013, da
cui inizia la decorrenza del termine per inoltrare il reclamo. Per quanto
concerne, per contro, la decisione di tassazione IC/IFD 2011, non avrebbe mai
ricevuto alcun reclamo da parte di RI 1. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha
potuto dimostrarne la spedizione. La contestazione sarebbe dunque tardiva.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le summenzionate
decisioni dell’Ufficio di tassazione. In relazione all’affermazione
dell’autorità fiscale, di non aver ricevuto il suo reclamo contro la tassazione
2011, il ricorrente allega una lettera dell’allora sindaco di __________, cui
il reclamo sarebbe stato inviato in copia. Quanto alla pretesa mancata
notificazione delle decisioni relative ai periodi 2010 e 2012, l’insorgente
sottolinea, da un lato, che lo stesso Ufficio di tassazione ha ammesso che la
tassazione 2012 gli è stata ritornata dalla posta e, dall’altro, che è solo la
decisione di tassazione ad essere suscettibile di reclamo e non le bollette per
il pagamento del conguaglio. A comprova delle sue tesi ha allegato diversa
documentazione, anche con i successivi scritti del 6 gennaio 2016 e del 18 febbraio
2016.
Diritto
1. Il ricorrente ha
chiesto la revisione delle decisioni di tassazione relative ai periodi fiscali
2010, 2011 e 2012. Mentre, tuttavia, per due periodi fiscali (2010 e 2012) ha
sostenuto di non aver mai ricevuto le decisioni, per quanto concerne invece il
solo periodo fiscale 2011 ammette di averla ricevuta, ma sostiene di averla
contestata tempestivamente, senza tuttavia aver mai ricevuto una decisione su
reclamo. Per tutti e tre i periodi fiscali, poi, sostiene che una revisione
delle decisioni di tassazione sarebbe imposta dalla successiva erogazione di
una rendita di invalidità con effetto retroattivo.
In parte, gli argomenti
sollevati devono essere esaminati come se si trattasse di un reclamo contro la
decisione di tassazione, piuttosto che come un’istanza di revisione. In
effetti, la revisione presuppone che una decisione o sentenza sia cresciuta in
giudicato (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD), cosa che non si sarebbe
verificata se le decisioni non fossero state notificate all’insorgente o se,
addirittura, quest’ultimo avesse tempestivamente interposto reclamo contro una
decisione di tassazione.
Di seguito, le censure del
ricorrente saranno quindi esaminate a partire da quelle che presuppongono che
le decisioni di tassazione non siano passate in giudicato. In seguito, ci si
confronterà con l’istanza di revisione in senso stretto.
Considerandi
2.
2.1.
Il ricorrente lamenta, in
primo luogo, di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione IC/IFD 2010.
2.2
L’art. 206 cpv. 1 LT per
imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Gli art. 192
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.3
Va in primo luogo
evidenziato che il 28 settembre 2011 è stata emanata la decisione di tassazione
IC/IFD 2010 da parte dell’RS 1, spedita al contribuente, per posta A,
all’indirizzo indicato sulla dichiarazione d’imposta 2010 (__________). Il 31
ottobre 2011 è stato inviato al contribuente il relativo conguaglio, che è
stato saldato il 22 novembre 2011. Ritenendo la summenzionata decisione regolarmente
passata in giudicato, per il fatto che non era stata impugnata dal contribuente,
l’autorità di tassazione ha archiviato l’incarto fiscale.
L’insorgente soltanto in
occasione dell’udienza tenutasi il 13 ottobre 2015 (per la quale, come visto in
precedenza, è stato convocato dall’Ufficio di tassazione con scritto 23
settembre 2015 a seguito del reclamo del 4 aprile 2015 contro le decisioni di
tassazione IC/IFD 2013) si è lamentato di non aver ricevuto la decisione di
tassazione per l’anno fiscale 2010. Ancora in questa sede, il ricorrente ribadisce
questa circostanza. A comprova della sua tesi ha prodotto copia di uno scritto
del 4 dicembre 2015 dell’RS 1, da cui emerge soltanto che il 3 dicembre 2015 ha
chiesto copia della notifica di tassazione del 2010 (cfr. copia scritto 4
dicembre 2015 dell’RS 1 annesso al presente ricorso), adducendo in particolare
che egli, al momento dell’inoltro del presente ricorso, non era ancora in
possesso della decisione di tassazione 2010 (“di qui la necessità di allegare
un calcolo con “Dati accertati” stimati”).
2.4
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7
febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.
4.
).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità
fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale
raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza
del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396
consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel
caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione
deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa
norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia
in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se la notificazione è
avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera
adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in
cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto;
nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze
concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di
tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza
del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio
2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre
1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).
2.5
Tornando al caso in esame,
è vero che l’autorità fiscale, che aveva l’onere di provare l’avvenuta
intimazione della decisione del 28 settembre 2011, non è stata in grado di fornirla,
essendo la stessa avvenuta per posta semplice. L’autorità di
tassazione sottolinea tuttavia che al contribuente è stato inviato,
all’indirizzo di __________ da lui indicato nella dichiarazione di tassazione
2010, il conguaglio dell’imposta cantonale, con l’indicazione della data
della decisione di tassazione, il 31 ottobre 2011. Il conguaglio è stato
saldato il 22 novembre 2011.
2.6
In effetti,
per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione,
l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in
modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente
alla data indicata dall’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale del 18
febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331
del 27 agosto 1984 in re P.). Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta
intimazionehttp://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.183.14:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=20695&nX40_KEY=446553&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw
- ctx7#ctx7 della tassazione: il fatto che il contribuente abbia
ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio
di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo
e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante
una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del
14.
dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).
2.7
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario
di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza
del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3
Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio
di diritto: l’interessato, a conoscenza del fatto che l’amministrazione ha
emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza
dev’essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli
venga – nuovamente – notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio
contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione
che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del
Tribunale federale n.5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n.
5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n.2P.163/1995 del 13 giugno 1996
consid. 5a, in RDAT I-1997 p. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre
rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere,
anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha
effettivamente avuto conoscenza della decisione (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130
IV 43 consid. 1.3).
2.8
Alla luce dei principi
enunciati, al più tardi all’inizio del mese di novembre 2011, il ricorrente
doveva presumere che l’Ufficio di tassazione avesse emanato una decisione che
lo concerneva e quindi, secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3
Cost.), avrebbe dovuto agire in modo tempestivo e domandare in tempo utile una
nuova intimazione. L’attesa di oltre quattro anni prima di intraprendere
alcunché è da considerarsi assolutamente eccessiva.
L’obiezione del ricorrente,
secondo cui le bollette per il pagamento non sono impugnabili, ma lo è solo la
decisione di tassazione su cui si fondano, trascura la portata del principio
della buona fede, che non consente certo al contribuente di lasciar trascorrere
il tempo, dopo aver avuto conoscenza dell’avvenuta intimazione di una
decisione. A maggior ragione, il contribuente che non avesse ricevuto la
decisione di tassazione dovrebbe rivolgersi all’autorità fiscale, se ha
addirittura già pagato il debito d’imposta che contesta.
Del resto –
sia detto per inciso – si deve ritenere altamente inverosimile che
l’insorgente abbia ricevuto la tassazione del periodo fiscale 2011 (come da lui
stesso ammesso) – successivo dunque a quello litigioso – e non si sia perlomeno
posto la domanda se la tassazione del periodo fiscale 2010 non gli fosse già
stata notificata.
3.
3.1.
L’insorgente sostiene poi di
aver interposto reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2011 del 13
aprile 2012, circostanza peraltro sollevata in maniera chiara soltanto durante
l’udienza tenutasi il 13 ottobre 2015 dinanzi all’RS 1. In quell’occasione ha
prodotto copia di una lettera datata 30 aprile 2012, che egli avrebbe spedito
per posta A al predetto ufficio, da cui emerge che egli contesta integralmente
la summenzionata decisione. A dire del ricorrente, il reclamo sarebbe stato
inviato, per conoscenza, anche all’allora sindaco di __________, fatto che
sarebbe comprovato dalla risposta di quest’ultimo, con lettera del 3 maggio
2006.
(recte 2012) (cfr., al proposito, doc. 1c allegato al presente
ricorso). L’RS 1, dal canto, suo afferma di non aver ricevuto alcun reclamo da
parte del contribuente, il quale non è stato in grado di dimostrare la sua
effettiva spedizione.
3.2
La prova dell’interposizione
tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente
(DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in
linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre
2008.
consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può
costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato
può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante
testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del
fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente
(cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).
3.3
La copia dello scritto 30
aprile 2012, a valere quale reclamo e prodotto dal ricorrente in sede di
udienza del 13 ottobre 2015, non è sufficiente per dimostrare la sua effettiva
spedizione e ricezione. D’altronde, l’insorgente non è riuscito a comprovare di
averlo inviato, essendosi servito della posta A. La spedizione con la posta
normale, in effetti, non consente in genere di stabilire se la comunicazione
sia pervenuta al destinatario. Se il ricorrente avesse, per contro, scelto la
trasmissione, mediante posta raccomandata oppure Posta A plus, sarebbe stato
possibile verificare il recapito dell’invio. È ben vero che non sussiste
l’obbligo dell’invio secondo queste modalità: spetta tuttavia al singolo contribuente
valutare in quale misura cautelarsi contro il rischio di non poter provare ad
aver adempiuto i propri obblighi.
3.4
L’insorgente pretenderebbe
tuttavia di provare l’invio del reclamo, producendo copia di una lettera che
l’allora sindaco di Lugano gli avrebbe indirizzato, dopo aver ricevuto in copia
il reclamo inviato all’Ufficio di tassazione.
In fondo alla lettera, con
cui il ricorrente avrebbe interposto reclamo, risulta la dicitura “copia:
__________, presidente della città di __________”. Tuttavia il ricorrente non
ha potuto dimostrare la spedizione di questa seconda lettera (inviata per
conoscenza tramite posta semplice), per gli stessi motivi di cui sopra. Neppure
la risposta del 3 maggio 2006 (recte 3 maggio 2012), prodotta in copia
dall’insorgente, è atta a dimostrare indirettamente che il reclamo del 30
aprile 2012 sia stato inviato perlomeno all’allora sindaco di __________.
Anzitutto poiché dal suo contenuto non emerge alcun riferimento al reclamo del
30.
aprile 2012 e non si comprende chiaramente a cosa si riferisca. In secondo
luogo, appare piuttosto che l’allora sindaco abbia risposto al contribuente in
relazione ad un altro scritto di medesima data intitolato “Costrizioni
registrate sin dal 2006” (cfr., nel dettaglio, doc. 1c annesso al presente
ricorso).
3.5
Non avendo
sufficientemente comprovato l’invio dello scritto del 30 aprile 2012 a valere
quale reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2011 del 13 aprile 2012,
l’insorgente deve sopportarne le conseguenze giuridiche. In queste circostanze,
la trasmissione dello scritto in questione deve essere considerata come non
avvenuta. Non va infine dimenticato che l’Ufficio di tassazione di regola invia
uno scritto al contribuente, mediante il quale conferma di aver ricevuto il reclamo
inoltrato avverso la decisione di tassazione. Ciò che in casu non è avvenuto.
4.
4.1.
Va poi esaminata la
censura sollevata dal ricorrente secondo la quale egli non avrebbe neppure
ricevuto la decisione di tassazione IC/IFD 2012. A comprova della sua tesi ha
prodotto il verbale di audizione del 13 ottobre 2015, in cui è stato in
particolare precisato che “La decisione di tassazione 2012 è stata ritornata
all’ufficio di Tassazione”.
Dagli atti risulta che la
decisione di tassazione IC/IFD 2012 del 5 giugno 2013 è stata spedita il
medesimo giorno al contribuente all’indirizzo indicato sulla dichiarazione
d’imposta 2012, sottoscritta da quest’ultimo il 26 marzo 2013 (__________;
cfr., al proposito, l’incarto fiscale agli atti). La busta è stata ritornata al
mittente con la menzione “La cassetta delle lettere/la casella postale non
viene più vuotata”. La decisione è stata rispedita, per lettera semplice, il 6
agosto 2013, al medesimo indirizzo, non avendo l’Ufficio di tassazione reperito
un altro recapito.
4.2
Dal sistema informatico
relativo alla banca dati MOVPOP (che gestisce l’anagrafe della popolazione del
Cantone Ticino) risulta, in effetti, che RI 1 ha annunciato la sua partenza per
__________ il 6 settembre 2013. Dall’elenco storico degli indirizzi agli atti
emerge inoltre che il suo nuovo recapito (__________, __________) è stato
modificato soltanto il 31 dicembre 2014, mentre il suo nuovo domicilio è stato
addirittura cambiato il 26 agosto 2015, con effetto retroattivo dal 6 settembre
2013.
(cfr. elenco storico degli indirizzi agli atti). A ciò va aggiunto che il
recapito di __________ appare sia sulla dichiarazione d’imposta 2012, sia su
tutti i documenti prodotti dal contribuente unitamente alla stessa.
Se, quando
gli è stata notificata la decisione di tassazione, egli si era effettivamente
già trasferito in un altro cantone, spettava quindi al ricorrente – il quale peraltro per sua manifesta negligenza
non ha vuotato la casella postale –
comunicare tempestivamente qualsivoglia cambiamento d’indirizzo e di domicilio
all’RS 1.
4.3
Va comunque
rilevato ancora che, indipendentemente dall’eventuale mancato recapito della
decisione di tassazione, il ricorrente risulta aver ricevuto le bollette per il
pagamento del conguaglio dell’imposta cantonale. Il pagamento è infatti stato
da lui eseguito il 20 agosto 2013. Valgono, a tale riguardo, le considerazioni
già proposte in merito alla decisione relativa al periodo fiscale 2010 (v. supra,
consid. 2).
5.
5.1.
Accertato che, per le
ragioni esposte, le decisioni di tassazione erano regolarmente passate in
giudicato, quando il ricorrente, il 20 ottobre 2015, ne ha chiesto la
revisione, resta da verificare l’esistenza di un motivo che possa eventualmente
giustificare la loro revisione.
5.2
Sono tre i motivi di revisione,
a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in
giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale,
l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme
applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il
proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
5.3
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art.
147.
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari
e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib
89.
s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.
43, p. 265, IVc; Haesler, Die
Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl
62.
p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/
Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
5.4
L’insorgente, con
riferimento a tutte e tre le decisioni di tassazione IC/IFD 2010, 2011 e 2012,
sostiene che la revisione sarebbe giustificata alla luce della successiva
decisione, intervenuta nel 2012, di concedergli delle rendite AI con effetto
retroattivo. A suo dire i dati accertati (da lui stimati per il 2010 e il 2012
non essendo a suo dire in possesso delle relative decisioni) dall’RS 1 non
sarebbero corretti e dunque l’autorità di tassazione non avrebbe preso in
considerazione “fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi”. Sostiene, tra
l’altro, che “(…) una percezione di qualsiasi guadagno lucrativo di fonte
professionale primaria sarebbe esclusa“, richiamando un rapporto medico e uno
scritto dell’Ufficio AI, e che sarebbe “(…) dunque accertato che almeno dal
2009, (…) non ha più potuto e non ha percepito un qualsiasi guadagno fuori dai
CHF 6'000.00 annui permessi provenienti da fonti esclusivamente secondarie (…)”.
5.5
Il contribuente, in questa
sede, ha prodotto copia di uno scritto del 19 dicembre 2011 dell’Ufficio AI intitolato
“Progetto d’assegnazione di rendita Attribuzione di una rendita d’invalidità”,
da cui risulta anzitutto che già il 23 luglio 2008 egli aveva inoltrato una
domanda per ottenere una rendita d’invalidità. L’Ufficio AI, nella medesima
lettera, ha in particolare accertato quanto segue:
Da aprile 2008 (inizio
dell’anno d’attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
Secondo la documentazione
medica esaminata dal servizio medico regionale dell’AI si determina che
l’attività abituale quale informatico è proponibile in misura nulla dal
01.04.2008
mentre in una professione adeguata e rispettosa delle limitazioni
presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica è nulla
dal 01.04.2008 e del 50% dal 21.09.2010.
(…)
Nella sua attività di
informatico indipendente, per l’anno 2010, lei avrebbe potuto percepire un salario
annuo di CHF 29'956.– (…). Si può però ipotizzare un inserimento in ambito
protetto, con un salario annuo che potrebbe raggiungere i CHF 6'000.-- (…),
stimando un grado d’invalidità nella misura dell’80%.
Con decisione del 2 marzo
2012.
l’Ufficio AI ha stabilito che RI 1 ha diritto, con effetto retroattivo dal
1° aprile 2009 al 31 dicembre 2010, ad un versamento di rendite AI di
complessivi fr. 31'017.– (21 mesi a fr. 1'477.– mensili), avendo accertato un
grado d’invalidità nella misura del 100%. Il versamento è stato eseguito nell’anno
fiscale 2012, in cui il relativo importo è stato anche accertato dall’Ufficio
di tassazione e tassato (cfr. decisione di tassazione IC 2012 del 5 giugno 2013
“Liquidazioni in capitale prest. ricorrenti”).
Con altra decisione di
medesima data (2 marzo 2012) l’Ufficio AI ha stabilito che, con effetto
retroattivo dal 1° gennaio 2011, RI 1 ha diritto ad una rendita AI e un
versamento di fr. 18'024.– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (12 mesi a
fr. 1'502.– mensili). Detto importo è stato accertato dall’Ufficio di
tassazione e tassato nell’anno fiscale 2011 (cfr. decisione di tassazione del
IC 2011 del 13 aprile 2012).
5.6
In queste circostanze, l’istanza
di revisione, inoltrata all’Ufficio di tassazione il 20 ottobre 2015, deve
essere dunque considerata tardiva poiché presentata ben oltre il termine di
novanta giorni dalla scoperta del (presunto) motivo di revisione (art. 233 LT).
Infatti, il ricorrente fonda la sua istanza sul progetto d’assegnazione di
rendita del 19 dicembre 2011. La situazione non muterebbe del resto neppure
considerando determinante la data delle due decisioni dell’Ufficio AI, relative
alle rendite, rispettivamente, dal 1.4.2009 al 31.12.2010 e dal 1.1.2011 al
31.12.2011
Ma, anche volendo ignorare
la tardività nell’inoltro della domanda di revisione, quest’ultima dovrebbe
comunque essere respinta, per il fatto che l’istante, ove avesse usato la
diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far
valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato
(art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD). In effetti, già allorquando aveva
compilato la dichiarazione d’imposta dell’anno fiscale 2010 (il 12 agosto 2011),
RI 1 sapeva di aver presentato una domanda per ottenere una rendita AI. A
maggior ragione, non poteva non esserne a conoscenza quando ha inoltrato le
dichiarazioni per i periodi fiscali 2011 (21 marzo 2012) e 2012 (26 marzo
2013), avendo nel frattempo già addirittura ottenuto le decisioni con cui gli
veniva riconosciuto il diritto alla rendita.
6.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito del gravame,
tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: