80.2016.54
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, restituzione dei termini, non per generici “motivi familiari” che avrebbero impedito al contribuente di inoltrare la dichiarazione
13 luglio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.54
80.2016.55
Lugano
13 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 marzo 2016 contro la decisione del 9 marzo 2016 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
- non avendo RI 1 inoltrato
la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, l’RS 1 le ha dapprima
inviato un richiamo (18 maggio 2015), poi una diffida (17 giugno 2015) e infine
le ha inflitto una multa disciplinare (16 luglio 2015), avvertendola che,
decorso infruttuoso un ulteriore termine di venti giorni, avrebbe potuto
procedere ad una tassazione d’ufficio;
- con decisione del 23
settembre 2015, l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente la
tassazione IC/IFD 2014, elaborata d’ufficio a causa della sua mancata
collaborazione, commisurando il reddito imponibile in fr. 45'000.–;
- con scritto del 4 marzo
2016, la contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione la dichiarazione
d’imposta 2014, affermando che “purtroppo, per motivi familiari” non era “mai
stata inviata” e che la tassazione d’ufficio, da lei ricevuta, non rispecchiava
la sua “vera condizione economica”;
- l’Ufficio di tassazione ha
dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 9 marzo 2016, nella quale
ha rilevato che non era stato addotto alcun motivo per il quale la legge
prevede la restituzione dei termini;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di aver potuto inviare la
dichiarazione solo ora “per motivi familiari”, aggiungendo di essere riuscita
fino a questo momento “bene o male, a far fronte al pagamento delle innumerevoli
e altissime tasse comunali, federali, cantonali”, ma di non riuscirci più;
- la ricorrente sostiene di
essersi appoggiata, per la compilazione della dichiarazione, “ad una persona
non molto competente”, con il risultato “che sono venuta a sapere che non le
compilava correttamente (sebbene venisse remunerata) o addirittura non le inviasse”;
- nelle sue osservazioni del
23 marzo 2016, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso,
sottolineando che la ricorrente è stata tassata d’ufficio per mancato inoltro
della dichiarazione dall’anno 2009 fino al 2014.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della
Considerandi
contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il termine di
trenta giorni per contestare la decisione di tassazione;
- contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD);
- il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione
in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello
stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza
dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante;
- in linea di
principio, si può entrare nel merito di un reclamo tardivo solo se il contribuente
è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era
prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del
suo rappresentante esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p.
630.
= RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);
- la ricorrente non ha
fornito alcuna giustificazione per l’inosservanza del termine di reclamo contro
la decisione di tassazione d’ufficio, limitandosi ad affermare che non meglio
precisati “motivi familiari” non le avrebbero consentito di inoltrare una
dichiarazione d’imposta in precedenza;
- in simili circostanze, non
vi sono i presupposti perché questa Camera possa annullare la decisione
impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché entri nel
merito del reclamo, tenendo conto della dichiarazione d’imposta allegata a
quest’ultimo;
- nel momento in cui la
contribuente ha inviato la sua dichiarazione d’imposta, la decisione di
tassazione, che le era stata notificata il 23 settembre 2015, era ormai passata
in giudicato;
- d’altronde, la negligenza
della ricorrente è difficilmente negabile: come rilevato dall’Ufficio di
tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, fin dal periodo fiscale 2009 la
contribuente viene regolarmente sottoposta a tassazione d’ufficio a causa della
violazione degli obblighi di collaborazione;
- anche l’eventuale
responsabilità di un consulente che, sebbene remunerato, non avrebbe compilato
le dichiarazioni, non basterebbe a giustificare una diversa soluzione;
- in primo luogo, va infatti
ricordato alla ricorrente che la legge obbliga il contribuente a compilare il
modulo in modo completo e veritiero e a “firmarlo personalmente” (articoli 198
cpv. 2 LT e 124 cpv. 2 LIFD), con la conseguenza che deve firmarlo anche chi si
è avvalso di un consulente per la sua compilazione;
- in secondo luogo, la
contribuente non poteva non accorgersi che il suo fantomatico consulente fosse
poco scrupoloso nell’adempimento delle sue mansioni, vedendosi recapitare regolarmente
dall’autorità di tassazione multe per violazione degli obblighi procedurali e
tassazioni d’ufficio;
- nonostante l’esito del
ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico della ricorrente la tassa
di giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: