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Decisione

80.2016.54

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, restituzione dei termini, non per generici “motivi familiari” che avrebbero impedito al contribuente di inoltrare la dichiarazione

13 luglio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- non avendo RI 1 inoltrato

la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2014, l’RS 1 le ha dapprima

inviato un richiamo (18 maggio 2015), poi una diffida (17 giugno 2015) e infine

le ha inflitto una multa disciplinare (16 luglio 2015), avvertendola che,

decorso infruttuoso un ulteriore termine di venti giorni, avrebbe potuto

procedere ad una tassazione d’ufficio;

- con decisione del 23

settembre 2015, l’Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente la

tassazione IC/IFD 2014, elaborata d’ufficio a causa della sua mancata

collaborazione, commisurando il reddito imponibile in fr. 45'000.–;

- con scritto del 4 marzo

2016, la contribuente ha trasmesso all’autorità di tassazione la dichiarazione

d’imposta 2014, affermando che “purtroppo, per motivi familiari” non era “mai

stata inviata” e che la tassazione d’ufficio, da lei ricevuta, non rispecchiava

la sua “vera condizione economica”;

- l’Ufficio di tassazione ha

dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 9 marzo 2016, nella quale

ha rilevato che non era stato addotto alcun motivo per il quale la legge

prevede la restituzione dei termini;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di aver potuto inviare la

dichiarazione solo ora “per motivi familiari”, aggiungendo di essere riuscita

fino a questo momento “bene o male, a far fronte al pagamento delle innumerevoli

e altissime tasse comunali, federali, cantonali”, ma di non riuscirci più;

- la ricorrente sostiene di

essersi appoggiata, per la compilazione della dichiarazione, “ad una persona

non molto competente”, con il risultato “che sono venuta a sapere che non le

compilava correttamente (sebbene venisse remunerata) o addirittura non le inviasse”;

- nelle sue osservazioni del

23 marzo 2016, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso,

sottolineando che la ricorrente è stata tassata d’ufficio per mancato inoltro

della dichiarazione dall’anno 2009 fino al 2014.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della

Considerandi

contribuente, in considerazione del fatto che non ha rispettato il termine di

trenta giorni per contestare la decisione di tassazione;

- contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD);

- il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

- gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione

in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello

stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza

dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante;

- in linea di

principio, si può entrare nel merito di un reclamo tardivo solo se il contribuente

è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era

prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del

suo rappresentante esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p.

630.

= RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173);

- la ricorrente non ha

fornito alcuna giustificazione per l’inosservanza del termine di reclamo contro

la decisione di tassazione d’ufficio, limitandosi ad affermare che non meglio

precisati “motivi familiari” non le avrebbero consentito di inoltrare una

dichiarazione d’imposta in precedenza;

- in simili circostanze, non

vi sono i presupposti perché questa Camera possa annullare la decisione

impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché entri nel

merito del reclamo, tenendo conto della dichiarazione d’imposta allegata a

quest’ultimo;

- nel momento in cui la

contribuente ha inviato la sua dichiarazione d’imposta, la decisione di

tassazione, che le era stata notificata il 23 settembre 2015, era ormai passata

in giudicato;

- d’altronde, la negligenza

della ricorrente è difficilmente negabile: come rilevato dall’Ufficio di

tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, fin dal periodo fiscale 2009 la

contribuente viene regolarmente sottoposta a tassazione d’ufficio a causa della

violazione degli obblighi di collaborazione;

- anche l’eventuale

responsabilità di un consulente che, sebbene remunerato, non avrebbe compilato

le dichiarazioni, non basterebbe a giustificare una diversa soluzione;

- in primo luogo, va infatti

ricordato alla ricorrente che la legge obbliga il contribuente a compilare il

modulo in modo completo e veritiero e a “firmarlo personalmente” (articoli 198

cpv. 2 LT e 124 cpv. 2 LIFD), con la conseguenza che deve firmarlo anche chi si

è avvalso di un consulente per la sua compilazione;

- in secondo luogo, la

contribuente non poteva non accorgersi che il suo fantomatico consulente fosse

poco scrupoloso nell’adempimento delle sue mansioni, vedendosi recapitare regolarmente

dall’autorità di tassazione multe per violazione degli obblighi procedurali e

tassazioni d’ufficio;

- nonostante l’esito del

ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico della ricorrente la tassa

di giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: