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Decisione

80.2016.58

Assoggettamento illimitato: rapporti intercantonali, dirigente di due società in due cantoni, legami della stessa intensità, domicilio fiscale alternato

10 agosto 2017Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, cittadino __________,

dal 2000 a metà del 2012 è stato dipendente di __________ AG, __________,

società della quale era anche presidente del Consiglio di amministrazione. La __________

AG era detenuta in maniera integrale (100%) dalla __________ AG (nel 2017 è

avvenuta la fusione di queste due persone giuridiche). Nel 2010 la__________

era detenuta nella misura del 29% da __________.

La __________ AG e la __________

AG avevano le proprie sedi legali ed operative a __________ sino al mese di

maggio del 2013, di seguito trasferite nel Canton __________. Le due società facevano

entrambe parte del gruppo internazionale “__________”.

Nella sua veste di

dipendente di __________ AG, RI 1 si occupava della direzione della __________

ed era membro del consiglio di amministrazione __________ (membro dal 2002;

presidente dal 2003 a maggio 2011), __________ (membro 2007 – 2008; vice –

presidente 2008 -2009; delegato 2009 -2012; 2012 – 2013 vice – presidente), __________

(membro 2002 – maggio 2011), __________ (vice – presidente 2002 – 2010), __________

(amministratore delegato, 2010 – 2011), __________ (membro 2008 – 2012).

B. Il ricorrente è sposato

dal 2011 con __________. Ha risieduto nel Canton __________ unitamente alla

moglie dal 2000 sino al 30 maggio 2015: dapprima (sino al 2010) nell’appartamento

di loro proprietà (5.5 locali) in __________, __________, in seguito (dopo la

vendita dell’immobile) in un’abitazione di 4.5 locali sempre a __________, in __________.

Dal 2012 sino a maggio 2015 hanno vissuto in un altro appartamento in affitto

di 4.5 locali, sempre a __________, in __________.

Da giugno 2015 il

ricorrente è residente a __________, negli __________. Per quanto concerne il __________,

il ricorrente ha acquistato nel 2008 un appartamento di vacanza, di 3.5 locali (fondi

__________, PPP __________, comprato per un valore di fr. 1'449'000.- e venduto

nel mese di aprile 2017, composto da atrio, cucina, sala da pranzo,

soggiorno, 2 camere, bagno, doccia, wc, balcone).

Il ricorrente è

limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in ragione della sua appartenenza

economica (la proprietà immobiliare) dal 2008.

C. Con decisione di

assoggettamento del 3.8.2012 l’Ufficio di tassazione di __________ (che ha

annullato la precedente decisione di tassazione per l’IC 2010, emessa il

25.7.2012) ha comunicato ad RI 1 di averlo iscritto nel registro dei

contribuenti del Canton Ticino ed in quello del Comune di __________, riconoscendo

un assoggettamento illimitato del contribuente.

Nella decisione veniva

in particolare indicato che secondo il diritto federale di doppia imposizione

intercantonale, il domicilio fiscale primario di un contribuente corrisponde al

luogo con il quale quest’ultimo ha le relazioni più strette, vale a dire il

centro degli interessi vitali. Tale centro viene determinato ponderando gli interessi

ideali (parenti, cerchia di conoscenti e di amici) e gli interessi materiali

(professionali). Nella ponderazione degli interessi ideali e materiali, gli

elementi formali (deposito dei documenti di legittimazione, esercizio di voto,

ecc) non sono determinanti: decisivo è l’insieme delle circostanze di fatto.

L’UT riteneva determinanti, per l’assoggettamento illimitato nel __________, il

fatto che il contribuente disponeva di un appartamento a __________ nel quale questi

risiedeva. Inoltre RI 1 risultava essere il direttore del __________ ed essere

anche amministratore delegato di tale società (CEO). Egli sarebbe inoltre

Presidente del CdA della __________ di __________ “([... ]. società che si

occupa della gestione di casinò e dalla quale percepisce lo stipendio per

l’attività svolta in qualità di direttore del __________. Risulta inoltre che

l’indennità percepita nel 2009 come membro delegato nel Cda del __________ è

aumentata da fr. 54'500.- a fr. 312'700.-“).

D. Con reclamo

26.7.2012/30.8.2012 il ricorrente censurava la decisione di assoggettamento

illimitato nel Canton Ticino, contestando di aver mai ricoperto la carica di

direttore della __________. Nel gravame veniva precisato come dal mese di

agosto del 2001 egli era impiegato presso la __________. Questa società era a

sua volta controllata al 100% dalla “__________” di __________. Quest’ultima

società rappresenta la holding operativa per tutti gli interessi commerciali

del gruppo __________ in Svizzera. Il contratto di lavoro con la società __________

comprendeva pure la direzione del gruppo __________ nella funzione di CEO,

nonché altre attività internazionali nell’ambito del gruppo __________. In tale

contesto rientrava anche la sua presenza nel Consiglio di amministrazione della

__________ (società affiliata di __________ – partecipazione del 29%). Nella __________,

RI 1 avrebbe svolto il ruolo di membro del consiglio di amministrazione

dall’ottobre 2007 e di amministratore delegato dall’aprile 2009 al 30 giugno

2012. Dal 1°.7.2012 egli svolgeva la funzione di vice-presidente del CdA della __________.

L’insorgente precisava come, per l’esercizio delle sue funzioni nell’ambito

della __________, rispettivamente della __________ (come anche l’espletamento

dei mandati di consigliere d’amministrazione ad esse correlate), la sede di lavoro

era la sede della __________, con sede nella __________ a __________. In merito

all’attività svolta a __________, nel reclamo veniva anche indicato: “(...)

Per quanto concerne l’attività del signor RI 1 a __________ non si è trattato

della carica di direttore a pieno titolo, come erroneamente supposto, bensì di

un mandato a titolo di carica secondaria e a tempo determinato, valido per il periodo

di transizione durante la ristrutturazione dell’azienda fino al reclutamento di

un direttore a pieno titolo (avvenuto il 1° luglio 2012). In tale funzione di

amministratore delegato il signor RI 1 ha svolto il ruolo di anello di collegamento

tra il consiglio di amministrazione e la direzione della __________”. In

tale periodo la sua presenza a __________ sarebbe stata limitata a non più di

2-3 giorni alla settimana. Il suo centro degli interessi personali era nel

Canton __________, dove conviveva nella medesima economia domestica con la

moglie __________, la quale lavorava anch’essa nel Canton __________.

In merito all’onorario

percepito nel 2010 da parte della __________, maggiorato a circa fr. 312'000.-.

la somma sarebbe stata proporzionata all’impegno di tempo superiore rispetto

alla normale funzione di membro del CdA e avrebbe inoltre compreso tutte le

spese relative all’attività svolta a __________, nonché un premio straordinario

concesso dal __________ per i risultati raggiunti. Nel reclamo veniva comunque

precisato che tale “onorario allargato come consigliere di amministrazione” non

rappresentava il reddito principale del reclamante, percepito dalla __________

e che nel 2010 era stato ben superiore all’onorario di consigliere di

amministrazione percepito dalla __________. In merito all’immobile di sua

proprietà a __________ acquistato nel 2009, lo stesso serviva a lui e alla

moglie come investimento patrimoniale e come seconda casa. L’appartamento (di

3.5 locali) sarebbe inoltre stato utilizzato durante la sua presenza a __________

per svolgere la propria attività di consigliere di amministrazione. Nel 2010

indicava di avere la propria residenza personale a __________ __________

(Canton __________), dove abitava dal 2003 con la coniuge in un appartamento di

5.5 locali di sua proprietà.

E. Con decisione del

16.2.2016 l’UT di __________ respingeva il reclamo presentato da RI 1. L’autorità

fiscale, dopo aver citato la giurisprudenza e le basi legali che riteneva

applicabili alla fattispecie, riepilogava le funzioni svolte dal ricorrente in

seno alla __________. In particolare che dal 19.10.2007 al 14.7.2008 era stato

membro del CdA dal 14.7.2008 al 17.4.2009 vicepresidente di tale organo

societario, dal 17.4.2009 all’11.7.2012 delegato e dall’11.7.2012 al 13.9.2013

nuovamente vicepresidente. Secondo l’UT dal 2009 al 2012 egli avrebbe avuto

ruolo da direttore della __________. In un articolo apparso sul “Corriere del

Ticino dell’11.3.2009” era stata riportata la notizia secondo cui il contribuente

avrebbe ricoperto le “veci del direttore” e la stampa (cfr. siti __________ e __________)

avrebbe poi riferito ancora del momento in cui il reclamante aveva invece

cessato quest’attività.

In merito a __________,

sottolineava che il reclamante era il presidente del CdA. Secondo l’UT la __________

avrebbe versato uno stipendio per l’attività svolta dal contribuente presso la __________

e per tale ragione sarebbe stata riconosciuta un’indennità forfettaria per la

messa a disposizione del CEO. Secondo l’autorità fiscale, nel 2010, RI 1

avrebbe ricoperto una funzione dirigenziale. Da ultimo l’UT indicava

l’esistenza di un immobile di proprietà del reclamante – acquistato nel 2008 – (foglio

PPP n. __________ di cui al fondo base part. n. __________ __________), mentre

che per quanto attiene al Canton __________, RI 1 avrebbe indicato di essere

stato proprietario di un appartamento ad __________ solo fino a dicembre 2010 e

da dicembre 2010 di avere un appartamento in locazione a __________. Inoltre, a

far propendere per una presenza ininterrotta di RI 1 nel Canton Ticino, vi

sarebbero pure i dati relativi al consumo di elettricità rilevato nel “Rapporto

di consumo di elettricità dell’__________” del 9.7.2013.

F. Con tempestivo

ricorso del 17.3.2016 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo e contesta

l’assoggettamento illimitato nel __________ per il periodo fiscale 2010.

L’insorgente ribadisce gli argomenti già esposti in sede di reclamo, sottolineando

che non esisteva alcun rapporto di lavoro con la __________, ma di aver

percepito degli emolumenti collegabili alla sua attività quale membro del CdA.

In particolare indicava come, per l’anno 2010, il salario/emolumento percepito

da __________ era stato di fr. 303'961.-, al quale è stata aggiunta la somma di

fr. 302'955.- quale bonus, per complessivi fr. 606'916.-. Nel 2010, dalla __________

egli aveva percepito un salario/emolumento di fr. 330'658.-.

G. Con scritto 13.7.2017

la Camera di diritto tributario si è rivolta ai rappresentanti del ricorrente

onde ottenere informazioni supplementari. In particolare è stato richiesto di

voler trasmettere il certificato di domicilio di __________ (che unicamente dal

periodo fiscale successivo risultava essere coniugata all’insorgente), nonché

di voler spiegare in concreto le mansioni da lui svolte in seno a __________ ed

alla __________ (in particolare responsabilità, numero di personale

subordinato, ecc.).

H. Con scritto

20/21.7.2017, il ricorrente ha trasmesso il certificato di domicilio di __________

(attuale coniuge). Per quanto riguarda la richiesta di ulteriori spiegazioni

circa l’attività svolta dal ricorrente, veniva indicato che l’”holding

privilege regime” vigente nel Canton __________ non permetteva alla __________

di assumere del personale alle dipendenze della società madre svizzera. Per

tale ragione RI 1 era stato assunto da __________ per svolgere funzioni di

coordinamento a favore dell’intero gruppo societario al vertice del quale si

trovava la __________. Nello scritto di risposta venivano in particolare esposti

tutti i ruoli e le mansioni ricoperte dal ricorrente (esecuzione di compiti

operativi, supervisione delle partecipazioni di __________ in __________ e in __________,

coordinamento di affari operativi e strategici, reporting ai direttori e

partner locali delle varie società controllarte di __________,...). Veniva

ulteriormente ribadito come il ricorrente non avesse poteri decisionali

esclusivi per il __________, limitandosi a svolgere funzioni di attività

strategica e di rappresentanza. Egli non ha mai concluso un contratto di lavoro

con la __________, né ha mai avuto potere di gestirne il personale: avrebbe

svolto unicamente funzioni di coordinamento dell’attività operativa e si

interfacciava (unicamente nella fase di ristrutturazione della società) con i direttori

locali del __________.

Diritto

1. 1.1.

Il

diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di

principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in

un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.

3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di

conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva

residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione

di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito

intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di

una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei

suoi interessi (decisione TF n.2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza

citata).

A

tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il

centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme

delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

1.2.

Secondo

l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino

è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

·

almeno 30 giorni esercitandovi un’attività

lucrativa;

·

almeno 90 giorni senza esercitare un’attività

lucrativa.

La dimora

fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno

l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata

qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza

interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta

alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per

appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di

interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere

ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre

superare il periodo stesso di permanenza (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,

p. 27).

1.3.

Se i

presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente

in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce

quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni

più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali

(Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che

materiale (Locher, op. cit., p. 27

s.; Höhn/Athanas, Interkantonales

Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

Come nel

diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza

rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale

principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso

dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale

federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro,

soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti

(sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento

al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346

segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la

personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente

predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari

(Locher, op. cit., p. 31). Il

contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale

separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una

funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di

lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di

servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono

sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi.

In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario,

prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“alternierende

Wohnsitz”; cfr. Locher, op.

cit., p. 33).

Considerandi

2.

2.1.

Di principio, in applicazione

analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura

fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è

tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono

ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Incombe dunque alle autorità fiscali, le

quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità,

determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora)

fiscale (art. 123 cpv. 1 LIFD; art. 196 seg. LT) e quindi provarne l’esistenza,

mentre il contribuente ha l’obbligo di collaborare, deve cioè fornire delle

informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo

assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT).

2.2

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342

e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur

l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). In

presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie

stabilita dall’autorità, si giustifica così di attribuire al contribuente

l’onere di confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa autorità

(ASA 44 p. 621; decisione TF n.2C_484/2009 del 30 settembre 2010 e TF n.2C_770/2008

del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher,

Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p.

104.

s.).

3.

3.1.

Nella presente fattispecie

è controverso, per il periodo fiscale in disamina, se il domicilio fiscale del ricorrente

sia nel Canton __________, dove ha sede la società di cui è alle dipendenze (la

__________) e dove risiede anche la moglie (al tempo non erano ancora

coniugati), oppure nel Canton __________, luogo in cui ha acquistato nel 2008

un appartamento e nel quale, nel 2010, ha svolto la funzione di anello di

collegamento tra il Cda della __________ e la direzione della medesima società.

Il ricorrente indica di

aver trascorso pochi giorni alla settimana a __________ (2) e per il resto di

essere rimasto a __________. Contesta di aver svolto una funzione dirigenziale

in seno alla __________. In sede ricorsuale si specifica: “Il ricorrente ha

svolto la sua attività in qualità di delegato del CdA della __________ soltanto

durante la riorganizzazione del casinò (infatti era iscritto nel registro di

commercio quale delegato dal 10.4.2009 al 6.7.2012). Durante tale periodo, la direzione

era composta da 3-4 persone (...) che si occupavano della gestione quotidiana

(...)” (ricorso pag. 3).

Per sua parte, l’UT ritiene

che gli indizi emersi nella fase di accertamento facciano propendere per

ritenere un domicilio fiscale nel luogo di lavoro nel Canton __________, dove

ha sede la __________.

Si tratta innanzitutto di

verificare la situazione professionale del ricorrente, per comprendere se lo

stesso abbia o meno una funzione dirigenziale per l’occupazione da lui svolta

nel Canton Ticino nel 2010.

3.2

Funzione dirigente

3.2.1

Nel caso di soggiorno

alternato in due luoghi diversi (quando il luogo di lavoro non coincide con

quello di residenza abituale), il domicilio fiscale si trova nel luogo in cui

la persona assoggettata all’imposta ha il centro dei suoi interessi personali.

Quest’ultimo si determina in funzione dell’insieme delle circostanze oggettive

e non in funzione delle dichiarazioni di questa persona. Il domicilio fiscale

dei contribuenti che esercitano un’attività lucrativa dipendente si trova in

linea di principio nel luogo del loro posto di lavoro. Secondo costante

giurisprudenza, viene fatta eccezione a questa regola per i contribuenti

sposati, che ritornano regolarmente al proprio domicilio il fine settimana. I

legami creati dai rapporti personali e famigliari sono considerati più forti

rispetto a quelli stabiliti presso il luogo di lavoro. Questo principio non

trova applicazione – in linea di principio – quando il contribuente esercita

una funzione dirigente in seno ad un’impresa economicamente importante, ciò che

presuppone un’assunzione di una responsabilità particolare e la presenza di un

personale subordinato numeroso (cfr. RF 56/2001 p. 342-323; De Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a. ed., Berna 2013, p. 79; Locher

K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, Parte III, Vol. 2,

Basilea 2017, §3, IB, 1b n. 12).

3.2.2

Secondo dottrina e

giurisprudenza vengono considerate come come funzioni dirigenti: il

direttore di una fabbrica di macchine come anche il supplente dell’ingegnere

capo di una miniera di carbone. Il direttore di un’impresa mineraria che ha

talvolta più di 400 persone ai suoi ordini occupa anch’egli una posizione dirigente.

Lo stesso dicasi per il direttore tecnico (che non è comunque incaricato

dell’alta direzione dell’impresa) che conta dai 130 ai 140 impiegati sotto la

sua responsabilità. Il Presidente della direzione generale delle FFS occupa a

sua volta una funzione dirigente (De

Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, op. cit., p. 79).

Non si può per contro

ritenere una funzione dirigente per i membri del Tribunale federale delle

assicurazioni, di un capo della Sezione dell’amministrazione cantonale oppure

di un manager del “Medical Service” di un’impresa farmaceutica straniera.

L’azionista maggioritario,

Presidente del CdA e delegato del CdA che si occupa della clientela esterna, ma

che consacra unicamente due giorni alla supervisione di un’impresa che occupa

una quarantina di persone – considerata come un’impresa familiare di medie dimensioni

– non esercita una funzione dirigente ai sensi della giurisprudenza del

Tribunale federale (De Vries Reilingh,

La double imposition intercantonale, op. cit., p. 80 – 81; Locher K. /Locher P., Interkantonale

Doppelbesteuerung, op. cit., §3, IB, 1b n. 16).

Per posizione dirigente ai

sensi della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia

imposizione intercantonale può unicamente essere intesa un’attività quale

direttore oppure quale capo con responsabilità in una determinata impresa (Locher K. /Locher P., Interkantonale

Doppelbesteuerung, op. cit., §3, IB, 1b n. 17).

3.2.3

Nel 2010 RI 1 ha percepito

dalla __________ un salario di fr. 303'961.- ai quali si aggiungono fr. 42'127.-

di bonus (fr. netti complessivi fr. 288'109.-). Da parte della __________ egli

ha percepito un’indennità quale membro del Consiglio di amministrazione pari a

fr. 330'658.- (fr. 312'700.- netti). Egli ha poi anche percepito fr. 39'928.-

da parte della __________ e fr. 23'488.- dalla __________ (quali indennità come

membro del CdA).

Con la __________ egli

era, nel periodo fiscale in questione, legato da un contratto di lavoro come

dipendente. Nel contratto veniva specificato come egli avesse il ruolo di

Presidente del Consiglio di amministrazione di questa società e che nell’ambito

di tale funzione avrebbe dovuto dirigere la rappresentata della “__________” (__________)

in Svizzera ed in __________, adempiere ruoli dirigenziali nelle società figlie

della Gruppo della “__________”, tutelare e rappresentare gli interessi della __________

in Svizzera ed in __________ nei confronti di potenziali partners, come anche

di autorità, elaborare nuovi progetti in Svizzera ed in __________.

Nel ricorso si specificava

come RI 1, quale dipendente della __________, si occupava anche della direzione

della __________ [società holding del gruppo CAI per il mercato svizzero] ed

era membro anche di società figlie (Casinò di __________, Casinò di __________,

Grand Casinò Kursaal di __________, Grand Casinò di __________, __________).

3.2.4

Di fatto per la __________,

nel 2010 RI 1 ha svolto la funzione di delegato del consiglio di amministrazione.

Consultando il registro di

commercio della __________, in merito alla posizione di “direttore”, la stessa

è stata assicurata da __________ dall’8.7.2008 al 10.4.2009. Da quest’ultima

data sino al 6.7.2012 è subentrato RI 1 quale delegato del CdA. Dal 6.7.2012 la

direzione è stata affidata a __________, che aveva già assunto la funzione di

vicedirettore il 14.2.2012.

Di fatto il qui ricorrente

ha assunto una funzione direttiva della casa da gioco __________, tra il vero e

proprio direttore precedessore e la nomina di quello nuovo (funzione di

“amministratore delegato CEO”, cfr. allegato 12 al ricorso). Verosimilmente la

presenza di un membro del CdA alla testa del Casinò potrebbe essere

riconducibile temporalmente ad una truffa alla stessa casa da gioco per il “__________”

truccato, a seguito della quale erano stati arrestati anche dei dipendenti

(cfr. __________, articolo del 29.1.2013 “Rinviato il processo “__________”; __________,

articolo del 16.3.2010 “Casinò di __________, una truffa da 500'000 franchi).

In generale, secondo

l’art. 716a CO, il CdA di una società anonima ha tra le altre, anche le

seguenti competenze inalienabili ed intrasmissibili: esercitare l’alta direzione

della società, avere il potere di dare le istruzioni, definire

l’organizzazione.

L’art. 716b CO prevede la

facoltà di delegare la gestione della società: il capoverso 1 di questa norma disciplina

infatti che lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare

integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi,

conformemente al regolamento d’organizzazione.

3.2.5

Ora, come visto in

precedenza, viene ritenuta una posizione dirigenziale nel caso in cui il

contribuente conduca un’impresa economicamente importante, ciò che presuppone l’assunzione

di una responsabilità particolare e la presenza di personale subordinato

numeroso.

Nel caso di specie si può

affermare che RI 1 occupasse per il 2010 una posizione dirigenziale in seno alla

__________: adempiuti sono sia il requisito della responsabilità particolare

assunta dal ricorrente, sia la presenza di un numeroso personale ausiliario

subordinato (oltre 170 dipendenti, cfr. www.rsi.ch, articolo

del 30.1.2015 “__________, cura dimagrante”; cfr. anche ricorso p. 4, tra i 168

ed i 205 dipendenti negli anni 2009 - 2011).

3.2.6

La conclusione in merito

alla posizione dirigenziale da lui assunta nel 2010 non viene inficiata neppure

dalle sue conclusioni ricorsuali laddove sostiene di aver semplicemente __________,

__________, __________, __________, ____________________ che durante il periodo

in cui lui era delegato del CdA avevano assunto in tandem la direzione della casa

da gioco. De facto questi non figuravano a Registro di commercio nella

posizione di “direttori” o “vicedirettori”, nonostante avessero comunque

facoltà di firma a due: l’unico designato da Registro di commercio con una

posizione dirigenziale è il qui ricorrente. L’UT ha ragione laddove indica che

anche i mezzi stampa hanno riportato la notizia che fosse lui il nuovo

direttore del Casinò di __________ (cfr. anche in merito www.tio.ch, articolo del 10.3.2009 “RI 1

direttore generale del __________”, in cui veniva fatto riferimento anche ad un

comunicato della medesima casa da gioco).

L’importanza delle

mansioni da lui svolte nel 2010 per la __________ è del resto confermata anche

dall’indennità percepita quale membro del CdA, superiore ai fr. 300'000.-. In

effetti nel 2008 egli aveva percepito unicamente fr. 54'500.-. Per quanto attiene

al 2009 egli aveva assunto la funzione di CEO (dal mese di aprile): in quel

periodo fiscale l’indennità era infatti stata più cospicua: fr. 211'187.-.

3.2.7

Resta tuttavia ancora da

chiarire se, non ci si trovi confrontati a quello che è un “domicilio fiscale

alternato”, posto come RI 1 nel 2010, ricopriva un ruolo di spicco anche per la

__________ (con sede nel Canton __________) ed anche per la __________ e sua

moglie (convivente all’epoca) risiedeva nel Canton __________, al suo medesimo

indirizzo.

4.

4.1. Domicilio

fiscale alternato

Il domicilio alternato

viene ritenuto in via eccezionale quando il contribuente trasferisce il centro

delle sue relazioni vitali ad intervalli regolari da un luogo a un altro e

viceversa. Ciò accade quando le relazioni con entrambi i luoghi sono più o meno

della medesima intensità, il contribuente risulta attivo professionalmente in

entrambi i luoghi, i suoi famigliari lo seguono e la durata del soggiorno nei

luoghi è più o meno della medesima durata. Da provare sono le relazioni famigliari

e professionali del contribuente come anche la durata della permanenza in

entrambi i luoghi; da ultimo bisogna tenere in considerazione l’insieme delle

circostanze. Se dev’essere ritenuta l’esistenza di un domicilio alternato,

allora, le imposte vanno di regola suddivise a metà, a meno che non vi siano

motivi per giungere ad una diversa conclusione. Il Tribunale federale ha

concluso per l’esistenza di un domicilio alternato, nel caso di un contribuente

che risiedeva da inizio marzo sino alla fine del mese di settembre nel Canton

Ticino senza pressoché mai rientrare nel Canton Zurigo, luogo in cui risiedeva

per il resto dell’anno. Anche per quanto riguardava i legami famigliari gli

stessi erano pressoché della medesima intensità: nel Canton Zurigo abitava in

un appartamento di cinque locali di sua proprietà ed aveva anche sempre

mantenuto una cerchia di amicizie. Anche nel Canton Ticino il contribuente, il

quale veniva accompagnato dalla moglie, aveva molte amicizie anche perché

parlava dialetto ticinese, sosteneva generosamente le associazioni locali ed

aveva immatricolato la propria autovettura. I giudici avevano ritenuto che il

contribuente trasferisse e cambiasse regolarmente il centro dei suoi interessi

da Dübendorf a San Nazzaro. Anche dal punto di vista lavorativo, nonostante il

Canton Zurigo sostenesse che il contribuente fosse lì illimitatamente

imponibile, l’Alta Corte ha ritenuto che egli, che svolgeva il ruolo di

presidente del Consiglio di amministrazione della propria impresa di

costruzioni, potesse svolgere comunque la mansione di supervisore della società

anche dal Canton Ticino, dove si recavano regolarmente figlio e nuora per ricevere

consigli sul come dirigere la società. L’Alta corte aveva pertanto concluso per

un domicilio alternato di medesima intensità con la conseguenza che la sostanza

mobiliare, i proventi di quest’ultima come anche il reddito dall’attività

lavorativa dovevano essere divisi a metà (Locher

K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, op. cit., §3, 1A, 3 n. 7;

DTF 100 Ia 243 consid. 2).

4.2

4.2.1

Venendo al caso in

disamina, per il periodo fiscale 2010, il ricorrente risulta essere stato alle

dipendenze della __________ con sede a __________, nella posizione di

Presidente del CdA di quest’ultima con tutta una serie di competenze di tipo

dirigenziale (cfr. consid. 3.2.3.).

Come visto, dalla __________

egli aveva percepito, nel 2010, un salario di fr. 303'961.- ai quali si

aggiungono fr. 42'127.- di bonus (fr. netti complessivi fr. 288'109.-). Lo

stipendio prendeva ad esempio in conto la funzione di “Leitung der Repräsentanz

von __________ in der __________ und in __________”. La __________ corrisponde

alla __________ (nominativo cambiato nel 2002).

Per il 2010 egli risiedeva

a __________ con la compagna (ora moglie) __________, dapprima ad __________ [casa

di proprietà] e poi a __________, in __________, dove avevano preso in

locazione un appartamento (contratto con inizio dal 1°.5.2010).

4.2.2

Nel Canton __________

l’insorgente lavorava alle dipendenze di __________, percependo un salario

superiore ai fr. 300'000.-, aveva prima in proprietà ed in seguito in locazione

una casa e poi un appartamento, unitamente alla convivente, con la quale si è

coniugato il periodo fiscale successivo.

4.3

4.3.1

Analizzando l’insieme

delle circostanze, questa Camera deve ritenere che il qui ricorrente, nel 2010,

aveva un domicilio alternato tra il Ticino ed il Canton __________: in effetti

i rapporti di RI 1 con i due luoghi di residenza appaiono più o meno della

medesima intensità.

Egli esercitava nei due

luoghi un’attività professionale (di tipo dirigenziale nel __________) che gli

aveva procurato un compenso equivalente. Nel Canton __________ risiedeva la

convivente, nell’appartamento anche da lui condiviso, mentre che a __________

aveva acquistato un appartamento di proprietà di 3.5 locali di un certo valore

(di oltre fr. 1 milione).

La permanenza nel Canton

Ticino era di 2-3 giorni la settimana (cfr. ricorso pag. 3).

4.3.2

Se ne deve pertanto

concludere che va riconosciuto il domicilio alternato. Dovrà pertanto essere

allestito un riparto che tenga debitamente in considerazione la suddivisione a

metà della sostanza mobiliare, dei proventi di quest’ultima come anche del

reddito da attività lavorativa.

5.

Il ricorso è parzialmente

accolto. Di conseguenza, la decisione su reclamo contro la decisione di

assoggettamento del 16.2.2016 è annullata. Per il periodo fiscale 2010 viene

riconosciuto il domicilio alternato del ricorrente tra il Canton __________ ed

il Canton Ticino.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo contro la decisione di assoggettamento del

16.2.2016 è annullata. Per il periodo fiscale 2010 viene riconosciuto il

domicilio alternato del ricorrente tra il Canton __________ ed il Canton

Ticino.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico del

ricorrente in ragione di 1/2.

3. Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 600.- per ripetibili.

4. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

5. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: