80.2016.58
Assoggettamento illimitato: rapporti intercantonali, dirigente di due società in due cantoni, legami della stessa intensità, domicilio fiscale alternato
10 agosto 2017Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.58
Lugano
10 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 marzo 2016 contro la decisione del 16 febbraio 2016 in materia di assoggettamento
IC.
Fatti
A. RI 1, cittadino __________,
dal 2000 a metà del 2012 è stato dipendente di __________ AG, __________,
società della quale era anche presidente del Consiglio di amministrazione. La __________
AG era detenuta in maniera integrale (100%) dalla __________ AG (nel 2017 è
avvenuta la fusione di queste due persone giuridiche). Nel 2010 la__________
era detenuta nella misura del 29% da __________.
La __________ AG e la __________
AG avevano le proprie sedi legali ed operative a __________ sino al mese di
maggio del 2013, di seguito trasferite nel Canton __________. Le due società facevano
entrambe parte del gruppo internazionale “__________”.
Nella sua veste di
dipendente di __________ AG, RI 1 si occupava della direzione della __________
ed era membro del consiglio di amministrazione __________ (membro dal 2002;
presidente dal 2003 a maggio 2011), __________ (membro 2007 – 2008; vice –
presidente 2008 -2009; delegato 2009 -2012; 2012 – 2013 vice – presidente), __________
(membro 2002 – maggio 2011), __________ (vice – presidente 2002 – 2010), __________
(amministratore delegato, 2010 – 2011), __________ (membro 2008 – 2012).
B. Il ricorrente è sposato
dal 2011 con __________. Ha risieduto nel Canton __________ unitamente alla
moglie dal 2000 sino al 30 maggio 2015: dapprima (sino al 2010) nell’appartamento
di loro proprietà (5.5 locali) in __________, __________, in seguito (dopo la
vendita dell’immobile) in un’abitazione di 4.5 locali sempre a __________, in __________.
Dal 2012 sino a maggio 2015 hanno vissuto in un altro appartamento in affitto
di 4.5 locali, sempre a __________, in __________.
Da giugno 2015 il
ricorrente è residente a __________, negli __________. Per quanto concerne il __________,
il ricorrente ha acquistato nel 2008 un appartamento di vacanza, di 3.5 locali (fondi
__________, PPP __________, comprato per un valore di fr. 1'449'000.- e venduto
nel mese di aprile 2017, composto da atrio, cucina, sala da pranzo,
soggiorno, 2 camere, bagno, doccia, wc, balcone).
Il ricorrente è
limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in ragione della sua appartenenza
economica (la proprietà immobiliare) dal 2008.
C. Con decisione di
assoggettamento del 3.8.2012 l’Ufficio di tassazione di __________ (che ha
annullato la precedente decisione di tassazione per l’IC 2010, emessa il
25.7.2012) ha comunicato ad RI 1 di averlo iscritto nel registro dei
contribuenti del Canton Ticino ed in quello del Comune di __________, riconoscendo
un assoggettamento illimitato del contribuente.
Nella decisione veniva
in particolare indicato che secondo il diritto federale di doppia imposizione
intercantonale, il domicilio fiscale primario di un contribuente corrisponde al
luogo con il quale quest’ultimo ha le relazioni più strette, vale a dire il
centro degli interessi vitali. Tale centro viene determinato ponderando gli interessi
ideali (parenti, cerchia di conoscenti e di amici) e gli interessi materiali
(professionali). Nella ponderazione degli interessi ideali e materiali, gli
elementi formali (deposito dei documenti di legittimazione, esercizio di voto,
ecc) non sono determinanti: decisivo è l’insieme delle circostanze di fatto.
L’UT riteneva determinanti, per l’assoggettamento illimitato nel __________, il
fatto che il contribuente disponeva di un appartamento a __________ nel quale questi
risiedeva. Inoltre RI 1 risultava essere il direttore del __________ ed essere
anche amministratore delegato di tale società (CEO). Egli sarebbe inoltre
Presidente del CdA della __________ di __________ “([... ]. società che si
occupa della gestione di casinò e dalla quale percepisce lo stipendio per
l’attività svolta in qualità di direttore del __________. Risulta inoltre che
l’indennità percepita nel 2009 come membro delegato nel Cda del __________ è
aumentata da fr. 54'500.- a fr. 312'700.-“).
D. Con reclamo
26.7.2012/30.8.2012 il ricorrente censurava la decisione di assoggettamento
illimitato nel Canton Ticino, contestando di aver mai ricoperto la carica di
direttore della __________. Nel gravame veniva precisato come dal mese di
agosto del 2001 egli era impiegato presso la __________. Questa società era a
sua volta controllata al 100% dalla “__________” di __________. Quest’ultima
società rappresenta la holding operativa per tutti gli interessi commerciali
del gruppo __________ in Svizzera. Il contratto di lavoro con la società __________
comprendeva pure la direzione del gruppo __________ nella funzione di CEO,
nonché altre attività internazionali nell’ambito del gruppo __________. In tale
contesto rientrava anche la sua presenza nel Consiglio di amministrazione della
__________ (società affiliata di __________ – partecipazione del 29%). Nella __________,
RI 1 avrebbe svolto il ruolo di membro del consiglio di amministrazione
dall’ottobre 2007 e di amministratore delegato dall’aprile 2009 al 30 giugno
2012. Dal 1°.7.2012 egli svolgeva la funzione di vice-presidente del CdA della __________.
L’insorgente precisava come, per l’esercizio delle sue funzioni nell’ambito
della __________, rispettivamente della __________ (come anche l’espletamento
dei mandati di consigliere d’amministrazione ad esse correlate), la sede di lavoro
era la sede della __________, con sede nella __________ a __________. In merito
all’attività svolta a __________, nel reclamo veniva anche indicato: “(...)
Per quanto concerne l’attività del signor RI 1 a __________ non si è trattato
della carica di direttore a pieno titolo, come erroneamente supposto, bensì di
un mandato a titolo di carica secondaria e a tempo determinato, valido per il periodo
di transizione durante la ristrutturazione dell’azienda fino al reclutamento di
un direttore a pieno titolo (avvenuto il 1° luglio 2012). In tale funzione di
amministratore delegato il signor RI 1 ha svolto il ruolo di anello di collegamento
tra il consiglio di amministrazione e la direzione della __________”. In
tale periodo la sua presenza a __________ sarebbe stata limitata a non più di
2-3 giorni alla settimana. Il suo centro degli interessi personali era nel
Canton __________, dove conviveva nella medesima economia domestica con la
moglie __________, la quale lavorava anch’essa nel Canton __________.
In merito all’onorario
percepito nel 2010 da parte della __________, maggiorato a circa fr. 312'000.-.
la somma sarebbe stata proporzionata all’impegno di tempo superiore rispetto
alla normale funzione di membro del CdA e avrebbe inoltre compreso tutte le
spese relative all’attività svolta a __________, nonché un premio straordinario
concesso dal __________ per i risultati raggiunti. Nel reclamo veniva comunque
precisato che tale “onorario allargato come consigliere di amministrazione” non
rappresentava il reddito principale del reclamante, percepito dalla __________
e che nel 2010 era stato ben superiore all’onorario di consigliere di
amministrazione percepito dalla __________. In merito all’immobile di sua
proprietà a __________ acquistato nel 2009, lo stesso serviva a lui e alla
moglie come investimento patrimoniale e come seconda casa. L’appartamento (di
3.5 locali) sarebbe inoltre stato utilizzato durante la sua presenza a __________
per svolgere la propria attività di consigliere di amministrazione. Nel 2010
indicava di avere la propria residenza personale a __________ __________
(Canton __________), dove abitava dal 2003 con la coniuge in un appartamento di
5.5 locali di sua proprietà.
E. Con decisione del
16.2.2016 l’UT di __________ respingeva il reclamo presentato da RI 1. L’autorità
fiscale, dopo aver citato la giurisprudenza e le basi legali che riteneva
applicabili alla fattispecie, riepilogava le funzioni svolte dal ricorrente in
seno alla __________. In particolare che dal 19.10.2007 al 14.7.2008 era stato
membro del CdA dal 14.7.2008 al 17.4.2009 vicepresidente di tale organo
societario, dal 17.4.2009 all’11.7.2012 delegato e dall’11.7.2012 al 13.9.2013
nuovamente vicepresidente. Secondo l’UT dal 2009 al 2012 egli avrebbe avuto
ruolo da direttore della __________. In un articolo apparso sul “Corriere del
Ticino dell’11.3.2009” era stata riportata la notizia secondo cui il contribuente
avrebbe ricoperto le “veci del direttore” e la stampa (cfr. siti __________ e __________)
avrebbe poi riferito ancora del momento in cui il reclamante aveva invece
cessato quest’attività.
In merito a __________,
sottolineava che il reclamante era il presidente del CdA. Secondo l’UT la __________
avrebbe versato uno stipendio per l’attività svolta dal contribuente presso la __________
e per tale ragione sarebbe stata riconosciuta un’indennità forfettaria per la
messa a disposizione del CEO. Secondo l’autorità fiscale, nel 2010, RI 1
avrebbe ricoperto una funzione dirigenziale. Da ultimo l’UT indicava
l’esistenza di un immobile di proprietà del reclamante – acquistato nel 2008 – (foglio
PPP n. __________ di cui al fondo base part. n. __________ __________), mentre
che per quanto attiene al Canton __________, RI 1 avrebbe indicato di essere
stato proprietario di un appartamento ad __________ solo fino a dicembre 2010 e
da dicembre 2010 di avere un appartamento in locazione a __________. Inoltre, a
far propendere per una presenza ininterrotta di RI 1 nel Canton Ticino, vi
sarebbero pure i dati relativi al consumo di elettricità rilevato nel “Rapporto
di consumo di elettricità dell’__________” del 9.7.2013.
F. Con tempestivo
ricorso del 17.3.2016 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo e contesta
l’assoggettamento illimitato nel __________ per il periodo fiscale 2010.
L’insorgente ribadisce gli argomenti già esposti in sede di reclamo, sottolineando
che non esisteva alcun rapporto di lavoro con la __________, ma di aver
percepito degli emolumenti collegabili alla sua attività quale membro del CdA.
In particolare indicava come, per l’anno 2010, il salario/emolumento percepito
da __________ era stato di fr. 303'961.-, al quale è stata aggiunta la somma di
fr. 302'955.- quale bonus, per complessivi fr. 606'916.-. Nel 2010, dalla __________
egli aveva percepito un salario/emolumento di fr. 330'658.-.
G. Con scritto 13.7.2017
la Camera di diritto tributario si è rivolta ai rappresentanti del ricorrente
onde ottenere informazioni supplementari. In particolare è stato richiesto di
voler trasmettere il certificato di domicilio di __________ (che unicamente dal
periodo fiscale successivo risultava essere coniugata all’insorgente), nonché
di voler spiegare in concreto le mansioni da lui svolte in seno a __________ ed
alla __________ (in particolare responsabilità, numero di personale
subordinato, ecc.).
H. Con scritto
20/21.7.2017, il ricorrente ha trasmesso il certificato di domicilio di __________
(attuale coniuge). Per quanto riguarda la richiesta di ulteriori spiegazioni
circa l’attività svolta dal ricorrente, veniva indicato che l’”holding
privilege regime” vigente nel Canton __________ non permetteva alla __________
di assumere del personale alle dipendenze della società madre svizzera. Per
tale ragione RI 1 era stato assunto da __________ per svolgere funzioni di
coordinamento a favore dell’intero gruppo societario al vertice del quale si
trovava la __________. Nello scritto di risposta venivano in particolare esposti
tutti i ruoli e le mansioni ricoperte dal ricorrente (esecuzione di compiti
operativi, supervisione delle partecipazioni di __________ in __________ e in __________,
coordinamento di affari operativi e strategici, reporting ai direttori e
partner locali delle varie società controllarte di __________,...). Veniva
ulteriormente ribadito come il ricorrente non avesse poteri decisionali
esclusivi per il __________, limitandosi a svolgere funzioni di attività
strategica e di rappresentanza. Egli non ha mai concluso un contratto di lavoro
con la __________, né ha mai avuto potere di gestirne il personale: avrebbe
svolto unicamente funzioni di coordinamento dell’attività operativa e si
interfacciava (unicamente nella fase di ristrutturazione della società) con i direttori
locali del __________.
Diritto
1. 1.1.
Il
diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di
principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in
un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art.
3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è di
conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva
residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione
di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito
intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di
una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei
suoi interessi (decisione TF n.2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza
citata).
A
tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì
la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il
centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme
delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue
dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.
2b).
1.2.
Secondo
l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino
è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
·
almeno 30 giorni esercitandovi un’attività
lucrativa;
·
almeno 90 giorni senza esercitare un’attività
lucrativa.
La dimora
fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno
l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata
qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza
interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta
alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per
appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di
interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere
ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre
superare il periodo stesso di permanenza (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,
p. 27).
1.3.
Se i
presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente
in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce
quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni
più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali
(Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che
materiale (Locher, op. cit., p. 27
s.; Höhn/Athanas, Interkantonales
Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).
Come nel
diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza
rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale
principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso
dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale
federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro,
soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti
(sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento
al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346
segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la
personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente
predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari
(Locher, op. cit., p. 31). Il
contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale
separato da quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una
funzione dirigenziale, deve disporre di un’abitazione privata al luogo di
lavoro o almeno di un alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di
servizio a libera disposizione (DTF 132 I 29). Eccezionalmente possono
sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi.
In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario,
prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“alternierende
Wohnsitz”; cfr. Locher, op.
cit., p. 33).
Considerandi
2.
2.1.
Di principio, in applicazione
analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura
fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è
tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono
ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Incombe dunque alle autorità fiscali, le
quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità,
determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora)
fiscale (art. 123 cpv. 1 LIFD; art. 196 seg. LT) e quindi provarne l’esistenza,
mentre il contribuente ha l’obbligo di collaborare, deve cioè fornire delle
informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo
assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT).
2.2
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342
e riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel,
op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur
l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). In
presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie
stabilita dall’autorità, si giustifica così di attribuire al contribuente
l’onere di confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa autorità
(ASA 44 p. 621; decisione TF n.2C_484/2009 del 30 settembre 2010 e TF n.2C_770/2008
del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher,
Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p.
104.
s.).
3.
3.1.
Nella presente fattispecie
è controverso, per il periodo fiscale in disamina, se il domicilio fiscale del ricorrente
sia nel Canton __________, dove ha sede la società di cui è alle dipendenze (la
__________) e dove risiede anche la moglie (al tempo non erano ancora
coniugati), oppure nel Canton __________, luogo in cui ha acquistato nel 2008
un appartamento e nel quale, nel 2010, ha svolto la funzione di anello di
collegamento tra il Cda della __________ e la direzione della medesima società.
Il ricorrente indica di
aver trascorso pochi giorni alla settimana a __________ (2) e per il resto di
essere rimasto a __________. Contesta di aver svolto una funzione dirigenziale
in seno alla __________. In sede ricorsuale si specifica: “Il ricorrente ha
svolto la sua attività in qualità di delegato del CdA della __________ soltanto
durante la riorganizzazione del casinò (infatti era iscritto nel registro di
commercio quale delegato dal 10.4.2009 al 6.7.2012). Durante tale periodo, la direzione
era composta da 3-4 persone (...) che si occupavano della gestione quotidiana
(...)” (ricorso pag. 3).
Per sua parte, l’UT ritiene
che gli indizi emersi nella fase di accertamento facciano propendere per
ritenere un domicilio fiscale nel luogo di lavoro nel Canton __________, dove
ha sede la __________.
Si tratta innanzitutto di
verificare la situazione professionale del ricorrente, per comprendere se lo
stesso abbia o meno una funzione dirigenziale per l’occupazione da lui svolta
nel Canton Ticino nel 2010.
3.2
Funzione dirigente
3.2.1
Nel caso di soggiorno
alternato in due luoghi diversi (quando il luogo di lavoro non coincide con
quello di residenza abituale), il domicilio fiscale si trova nel luogo in cui
la persona assoggettata all’imposta ha il centro dei suoi interessi personali.
Quest’ultimo si determina in funzione dell’insieme delle circostanze oggettive
e non in funzione delle dichiarazioni di questa persona. Il domicilio fiscale
dei contribuenti che esercitano un’attività lucrativa dipendente si trova in
linea di principio nel luogo del loro posto di lavoro. Secondo costante
giurisprudenza, viene fatta eccezione a questa regola per i contribuenti
sposati, che ritornano regolarmente al proprio domicilio il fine settimana. I
legami creati dai rapporti personali e famigliari sono considerati più forti
rispetto a quelli stabiliti presso il luogo di lavoro. Questo principio non
trova applicazione – in linea di principio – quando il contribuente esercita
una funzione dirigente in seno ad un’impresa economicamente importante, ciò che
presuppone un’assunzione di una responsabilità particolare e la presenza di un
personale subordinato numeroso (cfr. RF 56/2001 p. 342-323; De Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a. ed., Berna 2013, p. 79; Locher
K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, Parte III, Vol. 2,
Basilea 2017, §3, IB, 1b n. 12).
3.2.2
Secondo dottrina e
giurisprudenza vengono considerate come come funzioni dirigenti: il
direttore di una fabbrica di macchine come anche il supplente dell’ingegnere
capo di una miniera di carbone. Il direttore di un’impresa mineraria che ha
talvolta più di 400 persone ai suoi ordini occupa anch’egli una posizione dirigente.
Lo stesso dicasi per il direttore tecnico (che non è comunque incaricato
dell’alta direzione dell’impresa) che conta dai 130 ai 140 impiegati sotto la
sua responsabilità. Il Presidente della direzione generale delle FFS occupa a
sua volta una funzione dirigente (De
Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, op. cit., p. 79).
Non si può per contro
ritenere una funzione dirigente per i membri del Tribunale federale delle
assicurazioni, di un capo della Sezione dell’amministrazione cantonale oppure
di un manager del “Medical Service” di un’impresa farmaceutica straniera.
L’azionista maggioritario,
Presidente del CdA e delegato del CdA che si occupa della clientela esterna, ma
che consacra unicamente due giorni alla supervisione di un’impresa che occupa
una quarantina di persone – considerata come un’impresa familiare di medie dimensioni
– non esercita una funzione dirigente ai sensi della giurisprudenza del
Tribunale federale (De Vries Reilingh,
La double imposition intercantonale, op. cit., p. 80 – 81; Locher K. /Locher P., Interkantonale
Doppelbesteuerung, op. cit., §3, IB, 1b n. 16).
Per posizione dirigente ai
sensi della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia
imposizione intercantonale può unicamente essere intesa un’attività quale
direttore oppure quale capo con responsabilità in una determinata impresa (Locher K. /Locher P., Interkantonale
Doppelbesteuerung, op. cit., §3, IB, 1b n. 17).
3.2.3
Nel 2010 RI 1 ha percepito
dalla __________ un salario di fr. 303'961.- ai quali si aggiungono fr. 42'127.-
di bonus (fr. netti complessivi fr. 288'109.-). Da parte della __________ egli
ha percepito un’indennità quale membro del Consiglio di amministrazione pari a
fr. 330'658.- (fr. 312'700.- netti). Egli ha poi anche percepito fr. 39'928.-
da parte della __________ e fr. 23'488.- dalla __________ (quali indennità come
membro del CdA).
Con la __________ egli
era, nel periodo fiscale in questione, legato da un contratto di lavoro come
dipendente. Nel contratto veniva specificato come egli avesse il ruolo di
Presidente del Consiglio di amministrazione di questa società e che nell’ambito
di tale funzione avrebbe dovuto dirigere la rappresentata della “__________” (__________)
in Svizzera ed in __________, adempiere ruoli dirigenziali nelle società figlie
della Gruppo della “__________”, tutelare e rappresentare gli interessi della __________
in Svizzera ed in __________ nei confronti di potenziali partners, come anche
di autorità, elaborare nuovi progetti in Svizzera ed in __________.
Nel ricorso si specificava
come RI 1, quale dipendente della __________, si occupava anche della direzione
della __________ [società holding del gruppo CAI per il mercato svizzero] ed
era membro anche di società figlie (Casinò di __________, Casinò di __________,
Grand Casinò Kursaal di __________, Grand Casinò di __________, __________).
3.2.4
Di fatto per la __________,
nel 2010 RI 1 ha svolto la funzione di delegato del consiglio di amministrazione.
Consultando il registro di
commercio della __________, in merito alla posizione di “direttore”, la stessa
è stata assicurata da __________ dall’8.7.2008 al 10.4.2009. Da quest’ultima
data sino al 6.7.2012 è subentrato RI 1 quale delegato del CdA. Dal 6.7.2012 la
direzione è stata affidata a __________, che aveva già assunto la funzione di
vicedirettore il 14.2.2012.
Di fatto il qui ricorrente
ha assunto una funzione direttiva della casa da gioco __________, tra il vero e
proprio direttore precedessore e la nomina di quello nuovo (funzione di
“amministratore delegato CEO”, cfr. allegato 12 al ricorso). Verosimilmente la
presenza di un membro del CdA alla testa del Casinò potrebbe essere
riconducibile temporalmente ad una truffa alla stessa casa da gioco per il “__________”
truccato, a seguito della quale erano stati arrestati anche dei dipendenti
(cfr. __________, articolo del 29.1.2013 “Rinviato il processo “__________”; __________,
articolo del 16.3.2010 “Casinò di __________, una truffa da 500'000 franchi).
In generale, secondo
l’art. 716a CO, il CdA di una società anonima ha tra le altre, anche le
seguenti competenze inalienabili ed intrasmissibili: esercitare l’alta direzione
della società, avere il potere di dare le istruzioni, definire
l’organizzazione.
L’art. 716b CO prevede la
facoltà di delegare la gestione della società: il capoverso 1 di questa norma disciplina
infatti che lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare
integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi,
conformemente al regolamento d’organizzazione.
3.2.5
Ora, come visto in
precedenza, viene ritenuta una posizione dirigenziale nel caso in cui il
contribuente conduca un’impresa economicamente importante, ciò che presuppone l’assunzione
di una responsabilità particolare e la presenza di personale subordinato
numeroso.
Nel caso di specie si può
affermare che RI 1 occupasse per il 2010 una posizione dirigenziale in seno alla
__________: adempiuti sono sia il requisito della responsabilità particolare
assunta dal ricorrente, sia la presenza di un numeroso personale ausiliario
subordinato (oltre 170 dipendenti, cfr. www.rsi.ch, articolo
del 30.1.2015 “__________, cura dimagrante”; cfr. anche ricorso p. 4, tra i 168
ed i 205 dipendenti negli anni 2009 - 2011).
3.2.6
La conclusione in merito
alla posizione dirigenziale da lui assunta nel 2010 non viene inficiata neppure
dalle sue conclusioni ricorsuali laddove sostiene di aver semplicemente __________,
__________, __________, __________, ____________________ che durante il periodo
in cui lui era delegato del CdA avevano assunto in tandem la direzione della casa
da gioco. De facto questi non figuravano a Registro di commercio nella
posizione di “direttori” o “vicedirettori”, nonostante avessero comunque
facoltà di firma a due: l’unico designato da Registro di commercio con una
posizione dirigenziale è il qui ricorrente. L’UT ha ragione laddove indica che
anche i mezzi stampa hanno riportato la notizia che fosse lui il nuovo
direttore del Casinò di __________ (cfr. anche in merito www.tio.ch, articolo del 10.3.2009 “RI 1
direttore generale del __________”, in cui veniva fatto riferimento anche ad un
comunicato della medesima casa da gioco).
L’importanza delle
mansioni da lui svolte nel 2010 per la __________ è del resto confermata anche
dall’indennità percepita quale membro del CdA, superiore ai fr. 300'000.-. In
effetti nel 2008 egli aveva percepito unicamente fr. 54'500.-. Per quanto attiene
al 2009 egli aveva assunto la funzione di CEO (dal mese di aprile): in quel
periodo fiscale l’indennità era infatti stata più cospicua: fr. 211'187.-.
3.2.7
Resta tuttavia ancora da
chiarire se, non ci si trovi confrontati a quello che è un “domicilio fiscale
alternato”, posto come RI 1 nel 2010, ricopriva un ruolo di spicco anche per la
__________ (con sede nel Canton __________) ed anche per la __________ e sua
moglie (convivente all’epoca) risiedeva nel Canton __________, al suo medesimo
indirizzo.
4.
4.1. Domicilio
fiscale alternato
Il domicilio alternato
viene ritenuto in via eccezionale quando il contribuente trasferisce il centro
delle sue relazioni vitali ad intervalli regolari da un luogo a un altro e
viceversa. Ciò accade quando le relazioni con entrambi i luoghi sono più o meno
della medesima intensità, il contribuente risulta attivo professionalmente in
entrambi i luoghi, i suoi famigliari lo seguono e la durata del soggiorno nei
luoghi è più o meno della medesima durata. Da provare sono le relazioni famigliari
e professionali del contribuente come anche la durata della permanenza in
entrambi i luoghi; da ultimo bisogna tenere in considerazione l’insieme delle
circostanze. Se dev’essere ritenuta l’esistenza di un domicilio alternato,
allora, le imposte vanno di regola suddivise a metà, a meno che non vi siano
motivi per giungere ad una diversa conclusione. Il Tribunale federale ha
concluso per l’esistenza di un domicilio alternato, nel caso di un contribuente
che risiedeva da inizio marzo sino alla fine del mese di settembre nel Canton
Ticino senza pressoché mai rientrare nel Canton Zurigo, luogo in cui risiedeva
per il resto dell’anno. Anche per quanto riguardava i legami famigliari gli
stessi erano pressoché della medesima intensità: nel Canton Zurigo abitava in
un appartamento di cinque locali di sua proprietà ed aveva anche sempre
mantenuto una cerchia di amicizie. Anche nel Canton Ticino il contribuente, il
quale veniva accompagnato dalla moglie, aveva molte amicizie anche perché
parlava dialetto ticinese, sosteneva generosamente le associazioni locali ed
aveva immatricolato la propria autovettura. I giudici avevano ritenuto che il
contribuente trasferisse e cambiasse regolarmente il centro dei suoi interessi
da Dübendorf a San Nazzaro. Anche dal punto di vista lavorativo, nonostante il
Canton Zurigo sostenesse che il contribuente fosse lì illimitatamente
imponibile, l’Alta Corte ha ritenuto che egli, che svolgeva il ruolo di
presidente del Consiglio di amministrazione della propria impresa di
costruzioni, potesse svolgere comunque la mansione di supervisore della società
anche dal Canton Ticino, dove si recavano regolarmente figlio e nuora per ricevere
consigli sul come dirigere la società. L’Alta corte aveva pertanto concluso per
un domicilio alternato di medesima intensità con la conseguenza che la sostanza
mobiliare, i proventi di quest’ultima come anche il reddito dall’attività
lavorativa dovevano essere divisi a metà (Locher
K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, op. cit., §3, 1A, 3 n. 7;
DTF 100 Ia 243 consid. 2).
4.2
4.2.1
Venendo al caso in
disamina, per il periodo fiscale 2010, il ricorrente risulta essere stato alle
dipendenze della __________ con sede a __________, nella posizione di
Presidente del CdA di quest’ultima con tutta una serie di competenze di tipo
dirigenziale (cfr. consid. 3.2.3.).
Come visto, dalla __________
egli aveva percepito, nel 2010, un salario di fr. 303'961.- ai quali si
aggiungono fr. 42'127.- di bonus (fr. netti complessivi fr. 288'109.-). Lo
stipendio prendeva ad esempio in conto la funzione di “Leitung der Repräsentanz
von __________ in der __________ und in __________”. La __________ corrisponde
alla __________ (nominativo cambiato nel 2002).
Per il 2010 egli risiedeva
a __________ con la compagna (ora moglie) __________, dapprima ad __________ [casa
di proprietà] e poi a __________, in __________, dove avevano preso in
locazione un appartamento (contratto con inizio dal 1°.5.2010).
4.2.2
Nel Canton __________
l’insorgente lavorava alle dipendenze di __________, percependo un salario
superiore ai fr. 300'000.-, aveva prima in proprietà ed in seguito in locazione
una casa e poi un appartamento, unitamente alla convivente, con la quale si è
coniugato il periodo fiscale successivo.
4.3
4.3.1
Analizzando l’insieme
delle circostanze, questa Camera deve ritenere che il qui ricorrente, nel 2010,
aveva un domicilio alternato tra il Ticino ed il Canton __________: in effetti
i rapporti di RI 1 con i due luoghi di residenza appaiono più o meno della
medesima intensità.
Egli esercitava nei due
luoghi un’attività professionale (di tipo dirigenziale nel __________) che gli
aveva procurato un compenso equivalente. Nel Canton __________ risiedeva la
convivente, nell’appartamento anche da lui condiviso, mentre che a __________
aveva acquistato un appartamento di proprietà di 3.5 locali di un certo valore
(di oltre fr. 1 milione).
La permanenza nel Canton
Ticino era di 2-3 giorni la settimana (cfr. ricorso pag. 3).
4.3.2
Se ne deve pertanto
concludere che va riconosciuto il domicilio alternato. Dovrà pertanto essere
allestito un riparto che tenga debitamente in considerazione la suddivisione a
metà della sostanza mobiliare, dei proventi di quest’ultima come anche del
reddito da attività lavorativa.
5.
Il ricorso è parzialmente
accolto. Di conseguenza, la decisione su reclamo contro la decisione di
assoggettamento del 16.2.2016 è annullata. Per il periodo fiscale 2010 viene
riconosciuto il domicilio alternato del ricorrente tra il Canton __________ ed
il Canton Ticino.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo contro la decisione di assoggettamento del
16.2.2016 è annullata. Per il periodo fiscale 2010 viene riconosciuto il
domicilio alternato del ricorrente tra il Canton __________ ed il Canton
Ticino.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del
ricorrente in ragione di 1/2.
3. Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 600.- per ripetibili.
4. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
5. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: