80.2016.59
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, moglie che abita in casa per metà appartenente all’ex marito, spese pagate da quest’ultimo non deducibili
6 aprile 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.59
80.2016.60
Lugano
6 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1,
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 marzo 2016 contro la decisione del 17 febbraio 2016 in materia di IC/IFD
2014.
Fatti
A. Con decisione IC/IFD
2014 del 29.7.2015 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT),
commisurava per l’IC 2014, il reddito imponibile in fr. 106'100.- e in fr.
972'000.- la sostanza imponibile (i valori determinanti per l’aliquota erano i
medesimi sia per il reddito, sia per la sostanza). Per l’IFD 2014 il reddito
imponibile veniva accertato in fr. 110'200.-. L’autorità di tassazione si
scostava dai dati dichiarati dalla contribuente per le spese di manutenzione
dell’immobile: dalla deduzione fatta valere di fr. 43'271.- venivano
riconosciuti fr. 8'600.-. L’autorità motivava la decurtazione della deduzione
indicando:
“Deduzione ammessa nella misura del 20% (spese di
manutenzione effettive in parte non ammesse e in parte supportate dal signor __________,
__________)”.
B. Con reclamo 25.8.2015
RI 1 impugnava le decisioni IC/IFD 2014, contestando la decurtazione operata
dall’UT in merito alle spese di manutenzione dell’immobile di __________. In
particolare veniva specificato come la reclamante fosse comproprietaria in
ragione di ½ dell’immobile di __________. L’altro comproprietario era l’ex
marito (da cui è divorziata dal 17.8.2011). L’insorgente precisava che nel
periodo fiscale in questione aveva sopportato costi di manutenzione per fr.
32'865.60 e che, in veste di proprietaria aveva il diritto di dedurre i costi
di manutenzione optando per la deduzione forfettaria oppure per i costi effettivi.
C. Con scritto 14.12.2015
l’UT trasmetteva una richiesta di documentazione supplementare ai
rappresentanti della reclamante. In particolare veniva richiesto l’invio della
sentenza di divorzio e la relativa convenzione (tradotte in italiano), veniva
inoltre richiesto di voler spiegare a cosa si riferisse l’importo di fr.
13'000.- ricevuti dall’ex marito il 31.7.2014. Nella missiva veniva inoltre
aggiunto:
“Dalla documentazione presentata risulta che le spese
di manutenzione per l’immobile di __________, mappale __________ [recte __________]
non sono state sostenute dalla contribuente bensì integralmente dall’ex marito
ragione per cui non potranno essere considerate in deduzione nella partita fiscale
della Sig.ra __________”.
D. Con scritto di
risposta del 29.1.2016 venivano trasmessi i documenti richiesti dall’UT. La
rappresentante dell’insorgente precisava come si potesse evincere dalla
convenzione di separazione legale omologata dalla Pretura di __________ (risalente
al 2002) alla cifra 11, che la moglie fosse tenuta al pagamento degli interessi
ipotecari e delle spese di manutenzione della proprietà. Tramite sentenza del
Tribunale distrettuale del Canton Zurigo del 16.5.2011 il matrimonio tra RI 1 e
__________ veniva sciolto tramite divorzio. Nella decisione in questione veniva
stabilito che nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale il marito
dovesse anticipare i costi di manutenzione della proprietà sino alla vendita
della stessa.
In merito al versamento di
fr. 13'000.- effettuato da parte del marito il 31.7.2014, l’importo era stato
versato dal marito, in costanza della sentenza di divorzio (nel senso di un
anticipo). Nello scritto veniva ricordato come, dalla separazione coniugale, la
reclamante avesse pagato le imposte sull’intera proprietà in qualità di
titolare di diritti di godimento e avesse indicato nei redditi il valore
locativo dell’immobile da lei abitato. In questo senso ella avrebbe tutti i
diritti nel poter dedurre le spese di manutenzione. L’importo di fr. 32'865.-
relativo alle spese di manutenzione della proprietà è stato debitamente
comprovato tramite le fatture dei lavori, allegate al reclamo.
E. Con decisione su
reclamo del 17.2.2016 per l’IC/IFD 2014 l’UT si riconfermava nelle precedenti
decisioni, non modificando l’importo a titolo di deduzione per le spese di
gestione e di manutenzione di immobili, ed accordando a questo titolo unicamente
fr. 8'600.-. Nella decisione veniva indicato:
“Con lettera del 24.8.2015 viene contestata la
tassazione 2014 nei termini di legge. Nel merito vengono chieste in deduzione
le spese di manutenzione effettive per il fondo __________ di __________.
Dall’esame della documentazione emerge che tali costi sono stati anticipati
dall’ex marito, come da sentenza di divorzio del Canton __________ del
16.5.2011, e che la metà di tali costi dovrà essere ripagata all’ex marito in
caso di vendita della proprietà (e unicamente in tale caso); la nascita del
debito è pertanto relazionata e posticipata al momento di un’eventuale vendita.
In considerazione di quanto sopra e che la contribuente non ha effettivamente
sostenuto la spesa non può quindi dedurla nella propria partita fiscale. In
caso di vendita verranno valutati gli estremi per un’eventuale revisione. In
considerazione di quanto sopra l’autorità fiscale si vede costretta a
riconfermarsi nella decisione di prima istanza”.
F. Con ricorso
17/18.3.2016 RI 1 impugna le decisioni per l’IC/IFD 2014 in merito alla
questione della deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile. In
particolare, la ricorrente, tramite la nuova rappresentante, la RA 1, indica
che, secondo la sentenza di divorzio del 16.5.2011 emessa dal Tribunale
distrettuale di __________, l’ex marito si obbligava ad assumere – nel senso di
un anticipo – i costi totali di manutenzione dell’immobile di __________. In
caso di vendita del medesimo, la metà dei costi anticipati, rispettivamente
anticipati a favore della ricorrente e relativi alla manutenzione della
proprietà dovranno essere considerati a favore dell’ex marito e a lui ripagati
al momento della ripartizione del ricavo della vendita (unicamente in questo
caso). Motivo per cui viene postulata la deduzione di complessivi fr. 43'271.--
a titolo di spese di manutenzione. In aggiunta, i rappresentanti precisano come
i soldi versati dall’ex marito non devono essere qualificati come “contributo”,
bensì come un anticipo da scontare al momento della vendita. Si sarebbe in
presenza di un “debito-finanziamento” che la contribuente avrebbe dovuto evidenziare
nell’apposito modulo fiscale. Veniva da ultimo precisato come l’ex coniuge non
aveva mai dedotto nella dichiarazione dei redditi tali importi.
Diritto
1. 1.1.
L’art. 25 LIFD (di egual
tenore l’art. 24 LT) prevede come il reddi-to netto corrisponde ai proventi
lordi imponibili meno le spese d’acquisizione e le deduzioni generali di cui
agli articoli 26 – 33 LIFD (art. 25 - 34 LT).
1.2.
Nella LIFD sussistono tre
tipologie di deduzioni: le deduzioni di natura organica (spese di acquisizione
del reddito, artt. 26-32 LIFD), le deduzioni di tipo generale (art. 33 e 33a
LIFD) e le de-duzioni sociali (art. 35 LIFD) (cfr. analogamente a livello
canto-nale gli art. 25 – 34 LT).
In relazione alle prime,
si parla di deduzioni organiche, in consi-derazione del fatto che i redditi ad
esse associati non avrebbero potuto essere realizzati senza le relative spese.
Tra le deduzioni cosiddette organiche si trovano parimenti le deduzioni legate
al rendimento della sostanza mobiliare o immobiliare (Noël, in: Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire
romand – Impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, art. 25
LIFD n. 5 ss.).
Per spese di acquisizione
del reddito bisogna intendere tutte le spese sostenute dal contribuente durante
il periodo fiscale preso in considerazione e che sono necessarie
all’acquisizione del reddito. Il requisito della necessità deve essere interpretato
in maniera ampia; non è necessario che il contribuente non possa acquisire il
reddito senza la relativa spesa, oppure che esista un dovere giuridico
nell’effettuare tale spesa. È sufficiente che dal punto di vista economico la
spesa sia necessaria all’ottenimento del reddito, e che non si possa esigere che
il contribuente vi rinunci (Oberson,
Droit fiscal suisse, 3a ed., p. 138 – 139).
Quali costi di
conseguimento del reddito, possono unicamente essere riconosciute le spese, che
conducono ad una definitiva riduzione del patrimonio netto determinante per
l’imposta sul reddito (Funk, Der
Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
edizione, Coira/Zurigo 1991, p. 189).
1.3.
1.3.1.
Secondo l'art. 32 cpv. 2
LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il
contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei pre-mi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio
federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta
cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:
·
al 10% per l’IFD e per l’IC del reddito lordo delle pigioni e/o
del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al
massimo a 10 anni prima;
·
al 20% per l’IFD e per l’IC del reddito lordo delle pigioni e/o
del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10
anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 del
regolamento della legge tributaria del 18 ot-tobre 1994; art. 2 cpv. 2
dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del
patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
1.3.2.
Nel caso in cui venga
scelta la deduzione complessiva secondo i parametri fissati dal Consiglio di
Stato per l’IC e dall’Ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di
immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, il
contribuente non deve presentare i giustificativi di spesa (cfr. Circolare
7/2010 della Divisione delle contribuzioni, pto. 5 “Deduzione effettiva o
forfettaria”).
1.4.
Per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
• le
spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais
d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire
la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/Frei/Kauf-mann/ Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 518; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],
Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 51 ad art. 32 LIFD, p. 490; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil
2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787);
• le
spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”),
ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la
redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 518; Merlino,
loc. cit; Locher, loc. cit.);
• le
spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût
de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono
infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua
durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata.
Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire
l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle
esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili,
a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di
quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si
verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o
divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima
funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n.
4t).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso di specie,
la ricorrente è proprietaria in ragione di ½ dell’immobile mapp. __________ RFD
__________, unitamente all’ex marito __________ (dal quale è divorziata dal
2011.
e dal quale è separata legalmente dal 2002).
Nell’immobile vive
unicamente la ricorrente, che ne dichiara, nei redditi, il valore locativo complessivo
pari a fr. 43'000.-.
2.2
Con la convenzione di
separazione del 23/24.12.2002 gli allora coniugi __________ avevano stabilito
che nell’abitazione coniugale (l’immobile part. __________ RFD __________),
avrebbero abitato la moglie e la figlia. Sempre nella stessa convenzione veniva
stabilito che l’abitazione di __________ rimanesse intestata ai coniugi in
ragione di ½ ciascuno. In merito agli interessi ipotecari ed alle spese di
manutenzione, gli stessi sarebbero stati pagati dalla moglie fintantoché
avrebbe avuto l’uso ed il godimento dell’abitazione coniugale.
Con la sentenza pretorile
di divorzio del 16.5.2011, la contribuente e l’ex marito hanno chiesto di
omologare la convenzione del 31.3.2011 sugli effetti del divorzio. Nel
preambolo di tale Convenzione veniva fatto riferimento alla convenzione di separazione
del 2002.
In merito all’immobile di __________
veniva precisato:
“Ulteriori contributi / bene immobile di __________
in comune (comproprietà di ognuno al 50%). __________ si obbliga inoltre ad
assumersi (nel senso di un anticipo) i costi totali della manutenzione della
proprietà immobiliare in comune, parcella nr. __________ [ndr.__________] __________
(comproprietà di ognuno al 50%). Nel caso di vendita della proprietà
immobiliare la metà dei costi sostenuti rispettivamente anticipati a favore di
DL relativi alla manutenzione della proprietà dovranno essere considerati a
favore di __________ e ripagati a __________ al momento della ripartizione del
ricavo della vendita (unicamente in questo caso)”.
2.3
2.3.1
Nel caso di comproprietari
che vivono insieme nell’immobile di loro proprietà, il Tribunale federale ha stabilito
(sentenza TF 2C_427/2014 del 13.4.2015, in RDAF 2016 II p. 99) come il contribuente
possa far valere, a titolo di spese di acquisizione del reddito, unicamente la
deduzione per le spese di manutenzione per la quota parte dell’immobile che gli
appartiene e della quale egli indica il rispettivo importo nei redditi come
valore locativo. Nel caso giudicato dall’Alta Corte, i giudici di Mon Repos hanno
stabilito che, nel caso di due comproprietari, che abitavano congiuntamente
nell’immobile di cui detenevano ciascuno una quota di comproprietà di ½, ognuno
aveva diritto alla deduzione a titolo di spese di manutenzione della metà delle
stesse, senza che si dovesse tener conto di un contratto di società semplice
secondo cui uno dei comproprietari si impegnava ad assumersi una parte più
importante delle spese.
La dottrina ritiene che
accordi, che derogano al principio secondo cui si possono dedurre le spese di
manutenzione proporzionalmente alla propria quota parte, non sono opponibili al
fisco (Locher, op. cit., n. 21 ad
art. 32 LIFD, p. 786). Va comunque precisato che, in caso di usufrutto, anche
l’usufruttuario che sopporta in maniera effettiva dei costi di manutenzione ex
art. 765 CC ha diritto alla deduzione di tali spese (Locher, op. cit., n. 21 ad art. 32 LIFD, p. 786).
2.3.2
La ricorrente può essere
considerata usufruttuaria, per la quota di comproprietà dell’immobile di
pertinenza dell’ex marito.
Stando al testo di legge,
l’usufrutto su immobili è considerato tale – in ambito di diritto privato -
quando lo stesso viene iscritto a registro fondiario (art. 746 cpv. 1 CC).
Tuttavia in materia fiscale si ammette per prassi, che l’usufrutto possa esistere
anche senza iscrizione a registro fondiario (cfr. Circolare n. 1/2003 “Usufrutto
e diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria”, valida anche per
il periodo fiscale 2014, pto. 1, p. 2).
2.3.3
Nel caso in disamina la
ricorrente ha indicato correttamente la totalità del valore locativo
dell’abitazione, nella quale vive da sola e della quale per ½ è proprietaria e
per l’altra metà gode di un usufrutto a titolo gratuito. Si tratta ora di
vedere se l’insorgente ha diritto a richiedere la deduzione effettiva delle
spese di manutenzione dell’immobile, che sono state pagate dall’ex coniuge.
3.
3.1.
La contribuente
dichiara come reddito il valore locativo fr. 43'000.- per il periodo fiscale
2014.
ed ha richiesto la deduzione di spese di manutenzione per fr. 43'271.-
(poi ridotte in sede di reclamo a fr. 32'865.- e nuovamente portate a fr.
43'271.- in sede di ricorso).
Alla dichiarazione di
tassazione la ricorrente ha allegato tutta una serie di fatture relative a
opere da pittore per l’esterno dell’abitazione (ditta __________, per
complessivi fr. 23'465.60), per “sistemazione pavimento abitazione a __________”
(ditta __________ per fr. 9'400.-), per “sistemazione pavimento causa
infiltrazione d’acqua dalla finestra” (ditta __________, per fr. 2'300.-), per
“opere di falegnameria” (ditta __________, per fr. 1'630.25), per opere da
giardiniere (ditta __________, per fr. 2'655.60), per opere di pulizia (ditta __________,
per fr. 2'818.80), per assicurazione (per fr. 1'000.-). Le fatture erano intestate
in alcuni casi unicamente all’insorgente, ed in altri a questa ed al di lei ex
marito.
3.2
Dagli estratti bancari
agli atti si può notare come dal conto di __________ aperto presso la __________
siano stati versati, sul conto di pertinenza della ricorrente aperto sempre
presso la __________ fr. 32'865.50 con la causale “Renovation Haus” [data
accredito 30.12.2014]. Dal conto della ricorrente si può accertare come la
stessa abbia proceduto a saldare, con versamento 30.12.2014, fatture per fr.
23'465.60 (ditta __________) e per fr. 9'400.- (__________), per complessivi
fr. 32'865.50.
3.3
Va precisato che alcune
fatture risultano pagate nel corso del 2015 e già per tale ragione non
potrebbero essere prese in considerazione per il periodo fiscale in disamina,
stante il principio della periodicità. Tale aspetto non ha peraltro alcun
influsso sulla decisione, in quanto le spese in discussione non possono comunque
essere ammesse in deduzione.
Come visto, la
contribuente ha infatti pagato le fatture in questione tramite il denaro
accreditato sul suo conto da parte dell’ex marito, conformemente alle pattuizioni
contenute nella convenzione di divorzio.
In definitiva non vi è
stato – dal punto di vista della ricorrente – una diminuzione del suo
patrimonio netto, che potrebbe giustificare il riconoscimento di costi per il
conseguimento del reddito (reddito da sostanza immobiliare). In altri termini, dal
momento che l’ex marito ha provveduto a saldare i costi dei lavori effettuati
sull’immobile, la ricorrente non ha personalmente dovuto sopportare alcuna spese
effettiva, tale da ridurre la sua capacità contributiva.
Ritenuto come le spese di
acquisizione del reddito presuppongano che il contribuente stesso si faccia
carico delle spese che sono correlate al conseguimento del reddito (in casu
del valore locativo dell’abitazione di __________), non possono essere dedotte
le spese fatte valere dalla ricorrente, senza neppure che metta conto
verificare se si tratti effettivamente di spese di manutenzione.
3.4
Visto quanto sopra, l’UT
ha preso correttamente in considerazione la seconda possibilità offerta dalla
legge, ossia la deduzione delle spese di manutenzione secondo il forfait,
quantificato in fr. 8'600.- sia per l’IFD che per l’IC 2014.
3.5
In sede ricorsuale, l’insorgente
ha avanzato la tesi secondo cui avrebbe beneficiato di “un debito–finanziamento
che… correttamente, avrebbe dovuto evidenziare nell’apposito modulo fiscale”. Con
queste parole, la contribuente riconosce tuttavia di non aver mai dichiarato
l’esistenza di un debito nei confronti dell’ex coniuge. D’altronde, dalla
sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT). Dalla
formulazione della convenzione di divorzio è chiaro che la ricorrente non ha
attualmente alcun debito nei confronti dell’ex marito, ma che dovrà “ripagare”
a quest’ultimo la metà dei costi sostenuti solo in caso di vendita della casa.
Per il fatto che le spese
di manutenzione sono state pagate dall’ex marito sulla base della convenzione
di divorzio, i versamenti fatti alla ricorrente, per far fronte a costi di
manutenzione dell’immobile in comproprietà, potrebbero semmai essere qualificati
come alimenti. Come tali, costituirebbero reddito imponibile (cfr. art. 23 lit.
f LIFD, art. 22 lit. f LT).
Ora, seguendo questo
ragionamento, l’esito del ricorso, per l’insorgente, non muterebbe, a
condizione che tutti i costi fatti valere fossero effettivamente costi di
manutenzione deducibili. Infatti, aggiungendo la somma ricevuta dall’ex coniuge
ai redditi dichiarati e deducendola poi nella determinazione del reddito imponibile,
i due importi si compenserebbero, senza alcuna ripercussione sulla situazione
fiscale della ricorrente per il periodo fiscale in disamina.
Se tuttavia una parte
delle spese sostenute non fossero qualificabili come costi di manutenzione, trattandosi
per esempio di spese di miglioria o di spese per il mantenimento della contribuente,
ne potrebbe anche scaturire una situazione più sfavorevole alla ricorrente, la
quale avrebbe dovuto inserire nei redditi tutto quanto ricevuto dall’ex marito
e si sarebbe magari vista riconoscere una deduzione di minor importo, giungendo
così ad un reddito imponibile più elevato, con conseguente aumento dell’imposta
sul reddito.
Tuttavia, ai fini della
presente vertenza, si deve ritenere che l’insorgente non abbia sopportato
alcuna spesa effettiva di manutenzione e che pertanto possa far valere
unicamente il forfait, che non abbisogna di giustificativi di spesa.
4.
Il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono posti carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: