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Decisione

80.2016.59

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, moglie che abita in casa per metà appartenente all’ex marito, spese pagate da quest’ultimo non deducibili

6 aprile 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione IC/IFD

2014 del 29.7.2015 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT),

commisurava per l’IC 2014, il reddito imponibile in fr. 106'100.- e in fr.

972'000.- la sostanza imponibile (i valori determinanti per l’aliquota erano i

medesimi sia per il reddito, sia per la sostanza). Per l’IFD 2014 il reddito

imponibile veniva accertato in fr. 110'200.-. L’autorità di tassazione si

scostava dai dati dichiarati dalla contribuente per le spese di manutenzione

dell’immobile: dalla deduzione fatta valere di fr. 43'271.- venivano

riconosciuti fr. 8'600.-. L’autorità motivava la decurtazione della deduzione

indicando:

“Deduzione ammessa nella misura del 20% (spese di

manutenzione effettive in parte non ammesse e in parte supportate dal signor __________,

__________)”.

B. Con reclamo 25.8.2015

RI 1 impugnava le decisioni IC/IFD 2014, contestando la decurtazione operata

dall’UT in merito alle spese di manutenzione dell’immobile di __________. In

particolare veniva specificato come la reclamante fosse comproprietaria in

ragione di ½ dell’immobile di __________. L’altro comproprietario era l’ex

marito (da cui è divorziata dal 17.8.2011). L’insorgente precisava che nel

periodo fiscale in questione aveva sopportato costi di manutenzione per fr.

32'865.60 e che, in veste di proprietaria aveva il diritto di dedurre i costi

di manutenzione optando per la deduzione forfettaria oppure per i costi effettivi.

C. Con scritto 14.12.2015

l’UT trasmetteva una richiesta di documentazione supplementare ai

rappresentanti della reclamante. In particolare veniva richiesto l’invio della

sentenza di divorzio e la relativa convenzione (tradotte in italiano), veniva

inoltre richiesto di voler spiegare a cosa si riferisse l’importo di fr.

13'000.- ricevuti dall’ex marito il 31.7.2014. Nella missiva veniva inoltre

aggiunto:

“Dalla documentazione presentata risulta che le spese

di manutenzione per l’immobile di __________, mappale __________ [recte __________]

non sono state sostenute dalla contribuente bensì integralmente dall’ex marito

ragione per cui non potranno essere considerate in deduzione nella partita fiscale

della Sig.ra __________”.

D. Con scritto di

risposta del 29.1.2016 venivano trasmessi i documenti richiesti dall’UT. La

rappresentante dell’insorgente precisava come si potesse evincere dalla

convenzione di separazione legale omologata dalla Pretura di __________ (risalente

al 2002) alla cifra 11, che la moglie fosse tenuta al pagamento degli interessi

ipotecari e delle spese di manutenzione della proprietà. Tramite sentenza del

Tribunale distrettuale del Canton Zurigo del 16.5.2011 il matrimonio tra RI 1 e

__________ veniva sciolto tramite divorzio. Nella decisione in questione veniva

stabilito che nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale il marito

dovesse anticipare i costi di manutenzione della proprietà sino alla vendita

della stessa.

In merito al versamento di

fr. 13'000.- effettuato da parte del marito il 31.7.2014, l’importo era stato

versato dal marito, in costanza della sentenza di divorzio (nel senso di un

anticipo). Nello scritto veniva ricordato come, dalla separazione coniugale, la

reclamante avesse pagato le imposte sull’intera proprietà in qualità di

titolare di diritti di godimento e avesse indicato nei redditi il valore

locativo dell’immobile da lei abitato. In questo senso ella avrebbe tutti i

diritti nel poter dedurre le spese di manutenzione. L’importo di fr. 32'865.-

relativo alle spese di manutenzione della proprietà è stato debitamente

comprovato tramite le fatture dei lavori, allegate al reclamo.

E. Con decisione su

reclamo del 17.2.2016 per l’IC/IFD 2014 l’UT si riconfermava nelle precedenti

decisioni, non modificando l’importo a titolo di deduzione per le spese di

gestione e di manutenzione di immobili, ed accordando a questo titolo unicamente

fr. 8'600.-. Nella decisione veniva indicato:

“Con lettera del 24.8.2015 viene contestata la

tassazione 2014 nei termini di legge. Nel merito vengono chieste in deduzione

le spese di manutenzione effettive per il fondo __________ di __________.

Dall’esame della documentazione emerge che tali costi sono stati anticipati

dall’ex marito, come da sentenza di divorzio del Canton __________ del

16.5.2011, e che la metà di tali costi dovrà essere ripagata all’ex marito in

caso di vendita della proprietà (e unicamente in tale caso); la nascita del

debito è pertanto relazionata e posticipata al momento di un’eventuale vendita.

In considerazione di quanto sopra e che la contribuente non ha effettivamente

sostenuto la spesa non può quindi dedurla nella propria partita fiscale. In

caso di vendita verranno valutati gli estremi per un’eventuale revisione. In

considerazione di quanto sopra l’autorità fiscale si vede costretta a

riconfermarsi nella decisione di prima istanza”.

F. Con ricorso

17/18.3.2016 RI 1 impugna le decisioni per l’IC/IFD 2014 in merito alla

questione della deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile. In

particolare, la ricorrente, tramite la nuova rappresentante, la RA 1, indica

che, secondo la sentenza di divorzio del 16.5.2011 emessa dal Tribunale

distrettuale di __________, l’ex marito si obbligava ad assumere – nel senso di

un anticipo – i costi totali di manutenzione dell’immobile di __________. In

caso di vendita del medesimo, la metà dei costi anticipati, rispettivamente

anticipati a favore della ricorrente e relativi alla manutenzione della

proprietà dovranno essere considerati a favore dell’ex marito e a lui ripagati

al momento della ripartizione del ricavo della vendita (unicamente in questo

caso). Motivo per cui viene postulata la deduzione di complessivi fr. 43'271.--

a titolo di spese di manutenzione. In aggiunta, i rappresentanti precisano come

i soldi versati dall’ex marito non devono essere qualificati come “contributo”,

bensì come un anticipo da scontare al momento della vendita. Si sarebbe in

presenza di un “debito-finanziamento” che la contribuente avrebbe dovuto evidenziare

nell’apposito modulo fiscale. Veniva da ultimo precisato come l’ex coniuge non

aveva mai dedotto nella dichiarazione dei redditi tali importi.

Diritto

1. 1.1.

L’art. 25 LIFD (di egual

tenore l’art. 24 LT) prevede come il reddi-to netto corrisponde ai proventi

lordi imponibili meno le spese d’acquisizione e le deduzioni generali di cui

agli articoli 26 – 33 LIFD (art. 25 - 34 LT).

1.2.

Nella LIFD sussistono tre

tipologie di deduzioni: le deduzioni di natura organica (spese di acquisizione

del reddito, artt. 26-32 LIFD), le deduzioni di tipo generale (art. 33 e 33a

LIFD) e le de-duzioni sociali (art. 35 LIFD) (cfr. analogamente a livello

canto-nale gli art. 25 – 34 LT).

In relazione alle prime,

si parla di deduzioni organiche, in consi-derazione del fatto che i redditi ad

esse associati non avrebbero potuto essere realizzati senza le relative spese.

Tra le deduzioni cosiddette organiche si trovano parimenti le deduzioni legate

al rendimento della sostanza mobiliare o immobiliare (Noël, in: Noël/Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire

romand – Impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, art. 25

LIFD n. 5 ss.).

Per spese di acquisizione

del reddito bisogna intendere tutte le spese sostenute dal contribuente durante

il periodo fiscale preso in considerazione e che sono necessarie

all’acquisizione del reddito. Il requisito della necessità deve essere interpretato

in maniera ampia; non è necessario che il contribuente non possa acquisire il

reddito senza la relativa spesa, oppure che esista un dovere giuridico

nell’effettuare tale spesa. È sufficiente che dal punto di vista economico la

spesa sia necessaria all’ottenimento del reddito, e che non si possa esigere che

il contribuente vi rinunci (Oberson,

Droit fiscal suisse, 3a ed., p. 138 – 139).

Quali costi di

conseguimento del reddito, possono unicamente essere riconosciute le spese, che

conducono ad una definitiva riduzione del patrimonio netto determinante per

l’imposta sul reddito (Funk, Der

Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a

edizione, Coira/Zurigo 1991, p. 189).

1.3.

1.3.1.

Secondo l'art. 32 cpv. 2

LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il

contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,

i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.

Per facilitare il lavoro

sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma

effettiva delle spese e dei pre-mi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio

federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta

cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:

·

al 10% per l’IFD e per l’IC del reddito lordo delle pigioni e/o

del valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al

massimo a 10 anni prima;

·

al 20% per l’IFD e per l’IC del reddito lordo delle pigioni e/o

del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10

anni

(cfr. art. 2 cpv. 1 del

regolamento della legge tributaria del 18 ot-tobre 1994; art. 2 cpv. 2

dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del

patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

1.3.2.

Nel caso in cui venga

scelta la deduzione complessiva secondo i parametri fissati dal Consiglio di

Stato per l’IC e dall’Ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di

immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, il

contribuente non deve presentare i giustificativi di spesa (cfr. Circolare

7/2010 della Divisione delle contribuzioni, pto. 5 “Deduzione effettiva o

forfettaria”).

1.4.

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise

in tre distinte categorie:

• le

spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais

d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire

la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/Frei/Kauf-mann/ Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 518; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],

Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 51 ad art. 32 LIFD, p. 490; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil

2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787);

• le

spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”),

ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la

redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 518; Merlino,

loc. cit; Locher, loc. cit.);

• le

spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût

de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono

infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua

durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata.

Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire

l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle

esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili,

a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di

quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si

verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o

divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima

funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n.

4t).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso di specie,

la ricorrente è proprietaria in ragione di ½ dell’immobile mapp. __________ RFD

__________, unitamente all’ex marito __________ (dal quale è divorziata dal

2011.

e dal quale è separata legalmente dal 2002).

Nell’immobile vive

unicamente la ricorrente, che ne dichiara, nei redditi, il valore locativo complessivo

pari a fr. 43'000.-.

2.2

Con la convenzione di

separazione del 23/24.12.2002 gli allora coniugi __________ avevano stabilito

che nell’abitazione coniugale (l’immobile part. __________ RFD __________),

avrebbero abitato la moglie e la figlia. Sempre nella stessa convenzione veniva

stabilito che l’abitazione di __________ rimanesse intestata ai coniugi in

ragione di ½ ciascuno. In merito agli interessi ipotecari ed alle spese di

manutenzione, gli stessi sarebbero stati pagati dalla moglie fintantoché

avrebbe avuto l’uso ed il godimento dell’abitazione coniugale.

Con la sentenza pretorile

di divorzio del 16.5.2011, la contribuente e l’ex marito hanno chiesto di

omologare la convenzione del 31.3.2011 sugli effetti del divorzio. Nel

preambolo di tale Convenzione veniva fatto riferimento alla convenzione di separazione

del 2002.

In merito all’immobile di __________

veniva precisato:

“Ulteriori contributi / bene immobile di __________

in comune (comproprietà di ognuno al 50%). __________ si obbliga inoltre ad

assumersi (nel senso di un anticipo) i costi totali della manutenzione della

proprietà immobiliare in comune, parcella nr. __________ [ndr.__________] __________

(comproprietà di ognuno al 50%). Nel caso di vendita della proprietà

immobiliare la metà dei costi sostenuti rispettivamente anticipati a favore di

DL relativi alla manutenzione della proprietà dovranno essere considerati a

favore di __________ e ripagati a __________ al momento della ripartizione del

ricavo della vendita (unicamente in questo caso)”.

2.3

2.3.1

Nel caso di comproprietari

che vivono insieme nell’immobile di loro proprietà, il Tribunale federale ha stabilito

(sentenza TF 2C_427/2014 del 13.4.2015, in RDAF 2016 II p. 99) come il contribuente

possa far valere, a titolo di spese di acquisizione del reddito, unicamente la

deduzione per le spese di manutenzione per la quota parte dell’immobile che gli

appartiene e della quale egli indica il rispettivo importo nei redditi come

valore locativo. Nel caso giudicato dall’Alta Corte, i giudici di Mon Repos hanno

stabilito che, nel caso di due comproprietari, che abitavano congiuntamente

nell’immobile di cui detenevano ciascuno una quota di comproprietà di ½, ognuno

aveva diritto alla deduzione a titolo di spese di manutenzione della metà delle

stesse, senza che si dovesse tener conto di un contratto di società semplice

secondo cui uno dei comproprietari si impegnava ad assumersi una parte più

importante delle spese.

La dottrina ritiene che

accordi, che derogano al principio secondo cui si possono dedurre le spese di

manutenzione proporzionalmente alla propria quota parte, non sono opponibili al

fisco (Locher, op. cit., n. 21 ad

art. 32 LIFD, p. 786). Va comunque precisato che, in caso di usufrutto, anche

l’usufruttuario che sopporta in maniera effettiva dei costi di manutenzione ex

art. 765 CC ha diritto alla deduzione di tali spese (Locher, op. cit., n. 21 ad art. 32 LIFD, p. 786).

2.3.2

La ricorrente può essere

considerata usufruttuaria, per la quota di comproprietà dell’immobile di

pertinenza dell’ex marito.

Stando al testo di legge,

l’usufrutto su immobili è considerato tale – in ambito di diritto privato -

quando lo stesso viene iscritto a registro fondiario (art. 746 cpv. 1 CC).

Tuttavia in materia fiscale si ammette per prassi, che l’usufrutto possa esistere

anche senza iscrizione a registro fondiario (cfr. Circolare n. 1/2003 “Usufrutto

e diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria”, valida anche per

il periodo fiscale 2014, pto. 1, p. 2).

2.3.3

Nel caso in disamina la

ricorrente ha indicato correttamente la totalità del valore locativo

dell’abitazione, nella quale vive da sola e della quale per ½ è proprietaria e

per l’altra metà gode di un usufrutto a titolo gratuito. Si tratta ora di

vedere se l’insorgente ha diritto a richiedere la deduzione effettiva delle

spese di manutenzione dell’immobile, che sono state pagate dall’ex coniuge.

3.

3.1.

La contribuente

dichiara come reddito il valore locativo fr. 43'000.- per il periodo fiscale

2014.

ed ha richiesto la deduzione di spese di manutenzione per fr. 43'271.-

(poi ridotte in sede di reclamo a fr. 32'865.- e nuovamente portate a fr.

43'271.- in sede di ricorso).

Alla dichiarazione di

tassazione la ricorrente ha allegato tutta una serie di fatture relative a

opere da pittore per l’esterno dell’abitazione (ditta __________, per

complessivi fr. 23'465.60), per “sistemazione pavimento abitazione a __________”

(ditta __________ per fr. 9'400.-), per “sistemazione pavimento causa

infiltrazione d’acqua dalla finestra” (ditta __________, per fr. 2'300.-), per

“opere di falegnameria” (ditta __________, per fr. 1'630.25), per opere da

giardiniere (ditta __________, per fr. 2'655.60), per opere di pulizia (ditta __________,

per fr. 2'818.80), per assicurazione (per fr. 1'000.-). Le fatture erano intestate

in alcuni casi unicamente all’insorgente, ed in altri a questa ed al di lei ex

marito.

3.2

Dagli estratti bancari

agli atti si può notare come dal conto di __________ aperto presso la __________

siano stati versati, sul conto di pertinenza della ricorrente aperto sempre

presso la __________ fr. 32'865.50 con la causale “Renovation Haus” [data

accredito 30.12.2014]. Dal conto della ricorrente si può accertare come la

stessa abbia proceduto a saldare, con versamento 30.12.2014, fatture per fr.

23'465.60 (ditta __________) e per fr. 9'400.- (__________), per complessivi

fr. 32'865.50.

3.3

Va precisato che alcune

fatture risultano pagate nel corso del 2015 e già per tale ragione non

potrebbero essere prese in considerazione per il periodo fiscale in disamina,

stante il principio della periodicità. Tale aspetto non ha peraltro alcun

influsso sulla decisione, in quanto le spese in discussione non possono comunque

essere ammesse in deduzione.

Come visto, la

contribuente ha infatti pagato le fatture in questione tramite il denaro

accreditato sul suo conto da parte dell’ex marito, conformemente alle pattuizioni

contenute nella convenzione di divorzio.

In definitiva non vi è

stato – dal punto di vista della ricorrente – una diminuzione del suo

patrimonio netto, che potrebbe giustificare il riconoscimento di costi per il

conseguimento del reddito (reddito da sostanza immobiliare). In altri termini, dal

momento che l’ex marito ha provveduto a saldare i costi dei lavori effettuati

sull’immobile, la ricorrente non ha personalmente dovuto sopportare alcuna spese

effettiva, tale da ridurre la sua capacità contributiva.

Ritenuto come le spese di

acquisizione del reddito presuppongano che il contribuente stesso si faccia

carico delle spese che sono correlate al conseguimento del reddito (in casu

del valore locativo dell’abitazione di __________), non possono essere dedotte

le spese fatte valere dalla ricorrente, senza neppure che metta conto

verificare se si tratti effettivamente di spese di manutenzione.

3.4

Visto quanto sopra, l’UT

ha preso correttamente in considerazione la seconda possibilità offerta dalla

legge, ossia la deduzione delle spese di manutenzione secondo il forfait,

quantificato in fr. 8'600.- sia per l’IFD che per l’IC 2014.

3.5

In sede ricorsuale, l’insorgente

ha avanzato la tesi secondo cui avrebbe beneficiato di “un debito–finanziamento

che… correttamente, avrebbe dovuto evidenziare nell’apposito modulo fiscale”. Con

queste parole, la contribuente riconosce tuttavia di non aver mai dichiarato

l’esistenza di un debito nei confronti dell’ex coniuge. D’altronde, dalla

sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT). Dalla

formulazione della convenzione di divorzio è chiaro che la ricorrente non ha

attualmente alcun debito nei confronti dell’ex marito, ma che dovrà “ripagare”

a quest’ultimo la metà dei costi sostenuti solo in caso di vendita della casa.

Per il fatto che le spese

di manutenzione sono state pagate dall’ex marito sulla base della convenzione

di divorzio, i versamenti fatti alla ricorrente, per far fronte a costi di

manutenzione dell’immobile in comproprietà, potrebbero semmai essere qualificati

come alimenti. Come tali, costituirebbero reddito imponibile (cfr. art. 23 lit.

f LIFD, art. 22 lit. f LT).

Ora, seguendo questo

ragionamento, l’esito del ricorso, per l’insorgente, non muterebbe, a

condizione che tutti i costi fatti valere fossero effettivamente costi di

manutenzione deducibili. Infatti, aggiungendo la somma ricevuta dall’ex coniuge

ai redditi dichiarati e deducendola poi nella determinazione del reddito imponibile,

i due importi si compenserebbero, senza alcuna ripercussione sulla situazione

fiscale della ricorrente per il periodo fiscale in disamina.

Se tuttavia una parte

delle spese sostenute non fossero qualificabili come costi di manutenzione, trattandosi

per esempio di spese di miglioria o di spese per il mantenimento della contribuente,

ne potrebbe anche scaturire una situazione più sfavorevole alla ricorrente, la

quale avrebbe dovuto inserire nei redditi tutto quanto ricevuto dall’ex marito

e si sarebbe magari vista riconoscere una deduzione di minor importo, giungendo

così ad un reddito imponibile più elevato, con conseguente aumento dell’imposta

sul reddito.

Tuttavia, ai fini della

presente vertenza, si deve ritenere che l’insorgente non abbia sopportato

alcuna spesa effettiva di manutenzione e che pertanto possa far valere

unicamente il forfait, che non abbisogna di giustificativi di spesa.

4.

Il ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono posti carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: