80.2016.61
Riscossione: prescrizione del credito, rilascio di ACB nei confronti del marito, decadenza responsabilità solidale della moglie
9 febbraio 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.61
80.2016.62
Lugano
9 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretari
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 marzo 2016 contro la decisione del 4 marzo 2016 in materia di condono delle
imposte cantonali e comunali e dell’imposta federale diretta dei periodi
fiscali dal 1999 al 2002.
Fatti
A. RI 1, nata nel __________,
divorziata, è attualmente alle dipendenze della __________ e per il periodo
fiscale 2014 ha conseguito un reddito annuo di fr. 41'643.-. Il 15.5.2015
l’Ufficio esazioni e condoni (UEC) si è rivolto a RI 1 relativamente agli attestati
di carenza beni delle imposte cantonali e federali dirette 1997-98 con lo scopo
di regolarizzare la sua posizione e valutare una proposta di pagamento degli
scoperti. Il 15.9.2015 l’UT di __________ trasmetteva alla contribuente il
riparto tra coniugi per i periodi fiscali dal 1999 al 2002. Con diffida di
pagamento 18.10.2015 l’UEC impartiva alla contribuente un termine di 10 giorni
entro il quale pagare l’insieme delle imposte cantonali e federali 1999 – 2002
per un ammontare complessivo di fr. 37'806.05.
Con domanda 12.11.2015 la
contribuente ha postulato il condono delle imposte comunali, cantonali e
federali dal 1997 al 2002, che venivano da lei cifrate complessivamente in fr.
84'396.25. La contribuente, vista la sua disponibilità finanziaria mensile si
riteneva impossibilitata nel far fronte ad un così importante debito fiscale
arretrato.
B. Con decisioni
10.12.2015 l’UEC respingeva la domanda di condono presentata da RI 1. Dopo aver
ricapitolato che le imposte dovute erano la quota parte degli importi relativi
a periodi fiscali in cui era ancora sposata, l’UEC ha precisato che le
procedure d’incasso nei confronti dell’ex marito erano sfociate in attestati di
carenza beni. L’autorità indicava l’attuale situazione finanziaria della
contribuente, rilevando come le entrate fossero di fr. 3'499.- e le spese
fossero di fr. 3'094.- sicché la disponibilità mensile era pari a fr. 405.-. A
suo nome risultava pure immatricolata un’autovettura __________ del 2009. L’UEC
stabiliva come, vista la situazione presa nel suo insieme, tenuto pure conto
della disponibilità mensile e considerati i redditi stabiliti nei periodi fiscali
di cui veniva chiesto il condono, non si ravvisassero nel caso concreto le
condizioni previste dal legislatore per la concessione del condono.
C. Il 30.12.2015 RI 1
presentava reclamo avverso le decisioni 10.12.2015, con le quali era stata
respinta la sua domanda di condono per la sua quota parte delle imposte
cantonali, comunali e per l’imposta federale diretta per i periodi 1999-2002.
La reclamante, patrocinata dall’avv. RA 1 contestava la disponibilità mensile
di fr. 405.-, ritenendo il ragionamento operato dall’UEC errato, arbitrario nonché
contrario al diritto federale e cantonale. Specificava che al momento del divorzio
il marito si era assunto, in sede civile, l’onere di corrispondere tutte le imposte
rimaste insolute. La reclamante, richiamando la giurisprudenza di questa
Camera, riteneva che nel suo caso esistesse una situazione di bisogno e che vi
fossero delle conseguenze oltremodo gravose legate al pagamento del debito fiscale.
RI 1 riteneva che il debito fiscale non potesse essere estinto entro un termine
ragionevole. Motivo per cui, oltre alla situazione di bisogno riteneva anche
sussistere quella del grave rigore. Secondo l’insorgente, per far fronte al
debito fiscale, con una disponibilità mensile di fr. 405.- occorrerebbero 17
anni.
D. Con decisioni
4.3.2016 l’UEC respingeva il reclamo presentato da RI 1. L’autorità riconosceva
che la disponibilità mensile fosse insufficiente per far fronte al debito
d’imposta in un tempo ragionevole, tuttavia la decisione era stata adottata valutando
la situazione nel suo insieme.
In particolare l’autorità
riteneva:
“Al momento della sottoscrizione della convenzione di
separazione la signora RI 1 ha accettato che il marito si assumesse il
pagamento dell’intero debito d’imposta, ben sapendo che il marito era
nullatenente e che ella era debitrice limitatamente alle imposte a suo carico. Infatti
nel 2002 erano già stati allestiti i riparti quote coniugi per gli anni
1997/1998, proprio perché le procedure avviate nei confronti del marito erano
risultate infruttuose. Per tali imposte la contribuente ha subito le procedure
esecutive che si sono concluse con il rilascio degli attestati di carenza beni”.
L’UEC precisava anche come
le convenzioni concluse tra privati non fossero opponibili all’autorità
fiscale. Motivo per cui in applicazione degli art. 12 LT e 13 LIFD RI 1 rimaneva
debitrice delle imposte non pagate.
L’autorità precisava
inoltre che, dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni di __________, risultavano
attestati carenza beni per complessivi fr. 33'870.60. L’istanza di condono veniva
respinta poiché il condono delle sole imposte 1999/2002 non avrebbe risanato
comunque la situazione debitoria complessiva.
E. Con ricorso
17/18.3.2016 RI 1 impugna la decisione su reclamo dell’UEC relativa alla sua
istanza di condono. La ricorrente fa valere come dell’ammontare di fr.
33'870.60 in attestati carenza beni, ben fr. 29'358.10 siano relativi a tasse
federali, cantonali e comunali arretrate. Con il condono d’imposta richiesto,
secondo la ricorrente, la sua situazione debitoria si troverebbe sicuramente
risanata.
La ricorrente, precisa anche,
in merito al riparto quote:
“Prima
di tutto nell’ambito della domanda di condono agli atti (allegata alla
raccomandata 12 novembre 2015, doc richiamati), veniva espressamente richiesto
il condono delle imposte comunali/cantonali/federali per gli anni dal 1997 al
2002. L’ufficio esazione e condoni invece si ostina a trattare unicamente gli
anni 1999/2002, quando la domanda è omnicomprensiva anche degli anni
precedenti. Oltre a ciò, poi l’ufficio omette di indicare che alla signora RI 1
è stata intimata la ripartizione delle quote coniugi unicamente per il periodo
1997-1998 a suo tempo, e come meglio emerge dal doc. E (...). Mentre il riparto
per gli anni 1999-2000 e 2001-2002 è stato intimato alla ricorrente in data 15
settembre 2015, ossia ben 16 anni dopo il primo periodo d’imposta considerato
(1999-2000) e 14 anni dopo il secondo periodo d’imposta considerato (2001-2002)”.
Per il resto la
contribuente si riconferma nelle tesi ricorsuali già espresse in sede di
reclamo e ritiene come le condizioni per riconoscerle il condono d’imposta siano
date nel caso concreto.
F. Con scritto
23.11.2016 la Camera di diritto tributario richiede all’UEC se per il debito
d’imposta relativo al periodo 1999 – 2002 siano state avviate delle procedure
esecutive nei confronti di RI 1. Nel medesimo scritto di richiesta di
complemento viene parimenti postulato l’ottenimento dell’indicazione della data
di crescita in giudicato delle decisioni relative ai periodi fiscali indicati,
e sulla base dei quali sono stati allestiti i riparti tra marito e moglie
intimati il 15.9.2015.
G. Con risposta
25.11/1.12.2016 l’UEC precisa che per le imposte cantonali e federali 1999/2002
erano state avviate delle procedure esecutive nei confronti non di RI 1, bensì
del marito, sfociate in otto attestati di carenza beni a nome di quest’ultimo.
Le date di crescita in
giudicato delle decisioni erano le seguenti:
- per le imposte
1999/2000: la decisione di tassazione era del 31.1.2000 [cresciuta in giudicato
il 2.3.2000];
- per le imposte 2001/2002:
la decisione di tassazione era del 15.7.2002 [cresciuta in giudicato il 15.7(8).2002].
Diritto
1. 1.1.
A far tempo dal 1.1.2016 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).
Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della
competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.
Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano
gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti
l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune
disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state
inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle
disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che
attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo
art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così
come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del
diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
L’autorità competente a
statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.
1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali
dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza
federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale
diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e
condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in
virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.
fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv.
3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta
federale diretta per l’imposta federale diretta).
1.3.
La domanda tesa al condono
dei debiti d’imposta per i periodi fiscali 1997 – 2002 è stata presentata
all’autorità preposta prima del 1° gennaio 2016. La prima decisione in merito
all’istanza di condono è datata 10.12.2015 ed è stata impugnata dalla contribuente
con reclamo all’UEC.
Secondo l’art. 205e cpv. 2
LIFD (applicabile per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali
secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre
1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016), la procedura
di reclamo e la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima
dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal diritto
anteriore.
Alla procedura di condono
è pertanto applicabile il vecchio diritto.
Considerandi
2.
2.1.
Va preliminarmente rilevato
che la contribuente ha richiesto il condono delle imposte per il periodo 1997 –
2002.
L’UEC si è espresso unicamente per le imposte 1999 – 2002. Ne deriva che
non sussiste alcuna decisione di condono in merito al periodo 1997-1998.
La Camera esaminerà
unicamente i periodi oggetto delle decisioni di condono, sui quali l’UEC si è
espresso.
2.2
D’acchito si rileva come
per tutti i periodi per i quali è stato richiesto il condono e oggetto della
decisione impugnata, ossia dal 1999 al 2002, sono stati emessi degli attestati
carenza beni nei confronti dell’ex marito, come si evince dagli atti
all’incarto.
Nei confronti della moglie
non è invece stata avviata alcuna procedura esecutiva.
Bisogna pertanto
analizzare se la procedura esecutiva nei confronti del marito abbia sortito
effetti giuridici anche per la posizione della moglie nei confronti del fisco,
in particolare per quanto attiene alla prescrizione della riscossione dei crediti
fiscali.
2.3
L’art. 12 cpv. 1 LT e
l’art. 13 LIFD stabiliscono che i coniugi non separati legalmente o di fatto
rispondono solidalmente dell’imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge
risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è
insolvibile (oppure, solo per il diritto cantonale, ne fa richiesta scritta,
all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione).
Inoltre i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta
complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli.
Il capoverso 2 degli
articoli 12 LT e 13 LIFD prevede che la responsabilità solidale dei coniugi
separati legalmente o di fatto decada anche per tutti gli ammontari di imposta
ancora dovuti.
Per il capoverso 5
dell’art. 12 LT, in caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi
le singole quote d’imposta sono determinate secondo le norme procedurali
relative alla tassazione ed al riparto intercomunale. Sono pure dati i rimedi
giuridici degli articoli da 206 a 208 e da 227 a 231.
Dal profilo procedurale,
secondo l’art. 186 cpv. 1 LT e l’art. 113 cpv. 1 LIFD, i coniugi non separati
legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali
spettanti al contribuente secondo la legge.
2.4
2.4.1
Il Tribunale federale ha
avuto modo di esprimersi in una sentenza non pubblicata (n.2C_58/2015 del
23.10
, in RF 71/2016 p. 365) in merito alla responsabilità solidale dei
coniugi per il pagamento delle imposte ed anche agli effetti di attestati di
carenza beni spiccati unicamente nei confronti di uno di essi.
2.4.2
La Suprema Corte ha
indicato, nell’ambito dell’imposta federale diretta, che il reddito di coniugi
non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni
(art. 9 LIFD). In tale situazione, i coniugi esercitano in comune i diritti e i
doveri procedurali spettanti al contribuente (art. 113 LIFD). Secondo l’art. 13
cpv. 1 prima frase LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono
solidalmente dell’imposta complessiva. La LIFD non regola espressamente gli effetti
di questa solidarietà tra coniugi. Per tale ragione bisogna applicare le regole
generali del diritto delle obbligazioni.
I coniugi devono essere
considerati come debitori solidali passivi, poiché entrambi, per effetto della
legge, sono personalmente debitori nei confronti dello Stato. Rispondono ognuno
per l’intero debito fiscale. Di conseguenza il creditore può, a sua scelta, esigere
da entrambi oppure da uno di loro l’esecuzione integrale oppure parziale
dell’obbligazione.
La solidarietà prende fine
ex lege o quando i coniugi si separano legalmente o di fatto (art. 13
cpv. 2 LIFD) o quando uno dei due è insolvibile (art. 13 cpv. 1 seconda frase
LIFD). Nei casi di separazione, il momento della separazione o del divorzio
determina il momento dell’estinzione della solidarietà. L’insolvibilità deve
essere riconosciuta dal momento in cui sono stabiliti degli elementi che
attestano l’incapacità durevole del debitore di adempiere i propri obblighi
finanziari, per esempio un sovraindebitamento completo, l’esistenza di attestati
di carenza beni, l’apertura del fallimento oppure la conclusione di un
concordato con abbandono dell’attivo.
2.4.3
Nel caso esaminato dal
Tribunale federale, erano stati rilasciati, a carico del marito della
ricorrente, degli attestati di carenza beni che facevano riferimento all’art.
115.
LEF e menzionavano che presso il debitore non erano stati ritrovati beni pignorabili.
Gli stessi valevano come attestati di carenza beni definitivi (art. 115 cpv. 1
e 149 LEF) e come tali erano stati riconosciuti sufficienti per riconoscere
l’insolvibilità del marito della ricorrente ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LIFD.
L’Alta Corte ha quindi indicato che il fisco aveva saputo di tale circostanza –
ossia dell’insolvibilità del marito – dal momento della ricezione degli attestati
di carenza beni. A tale momento era venuta meno la solidarietà fiscale dei coniugi.
Nella fattispecie oggetto
della decisione 2C_58/2015, la ricorrente aveva censurato dinanzi al TF la
violazione dell’art. 149a LEF, nella misura in cui i giudici cantonali avevano
stabilito che il termine di prescrizione di 20 anni di un credito constatato da
un attestato di carenza beni si applicasse anche ad un debitore solidale. La
ricorrente sosteneva invece che fosse intervenuta la prescrizione ex
art. 121 LIFD.
La Suprema Corte svizzera
ha ricordato che, secondo l’art. 149a LEF, il credito accertato mediante un
attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal suo rilascio. Nel
caso di specie, il rilascio degli attestati di carenza beni definitivi aveva
messo fine alla solidarietà tra coniugi, conformemente alla disposizione di cui
all’art. 13 cpv. 1 LIFD. I Giudici federali hanno stabilito che il rilascio
degli ACB nei confronti del marito (unico debitore escusso) non poteva far
decorrere un termine di prescrizione di 20 anni anche nei confronti di
quest’ultima, che non era la debitrice escussa. I giudici federali hanno quindi
ritenuto come non si potesse applicare il termine di prescrizione di cui all’art.
149a cpv. 1 LEF anche nei confronti della moglie. Sono quindi i termini di
prescrizione ordinari indicati nella LIFD a rimanere applicabili (sentenza n.
2C_58/2015 del 23.10.2015 consid. 6.1).
2.4.4
In materia di IFD la
prescrizione del diritto di riscossione è previsto all’art. 121 LIFD. Secondo
l’art. 121 cpv. 1 LIFD, i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla
crescita in giudicato della tassazione (prescrizione relativa). A norma
dell’art. 121 cpv. 3 LIFD, il diritto di riscossione si prescrive, in ogni
caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in
giudicato (prescrizione assoluta). La prescrizione è sospesa oppure interrotta
alle condizioni previste agli artt. 120 cpv. 2 e cpv. 3 LIFD (art. 121 cpv. 2
LIFD). Un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere con ogni atto
ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato
al contribuente o al corresponsabile dell’imposta. Fintantoché la solidarietà fiscale
dura, ogni misura del diritto esecutivo diretta contro un debitore fa scattare
un nuovo termine di prescrizione anche nei confronti della persona solidalmente
responsabile (cfr. l’art. 121 cpv. 2 LIFD che rinvia all’art. 120 cpv. 3 lit. a
LIFD). Lo stesso ACB costituisce uno di questi atti, sebbene metta fine, per il
futuro, alla solidarietà fra i coniugi (sentenza n.2C_58/2015 del 23.10.2015
consid. 6.2).
L’Alta Corte ha parimenti
stabilito che dopo il rilascio dell’attestato di carenza beni, unicamente gli
atti diretti contro la ricorrente dovevano essere presi in considerazione per
la prescrizione dei debiti fiscali della ricorrente (sentenza TF 2C_58/2015 del
23.10.2015
consid. 6.3).
3.
3.1.
Dagli atti risulta che
l’UEC ha scritto alla qui ricorrente il 15.5.2015 indicando come risultassero
per le imposte cantonali e federali dirette 1997/1998 due attestati di carenza
beni emessi il 28.11.2002, numerati 912899 e 912900, per rispettivi fr.
11'805.10 e 5'166.70. L’UEC richiedeva il pagamento degli importi in questione
entro 30 giorni. In caso di mancato pagamento, indicava alla ricorrente di non
escludere la riattivazione delle procedure d’incasso tramite la via esecutiva.
3.2
Il 15.9.2015 l’UT di __________
ha intimato il riparto tra marito e moglie per le imposte cantonali e federali
dirette per gli anni 1999 – 2002.
Il 29.10.2015 il Comune di
__________ ha per sua parte trasmesso a RI 1 il riparto tra marito e moglie per
le imposte comunali 1999 – 2002.
3.3
Per le imposte 1999 –
2002, questa Camera ha richiesto all’UEC informazioni in merito all’avvio di
procedure esecutive nei confronti della qui ricorrente.
Mediante scritto
25.11.2016
agli atti, l’UEC ha indicato come per le imposte cantonali e
federali dirette per il periodo 1999 – 2002 nei confronti di RI 1 non fossero
state avviate procedure esecutive. Le procedure esecutive si erano svolte nei
confronti dell’ex coniuge, __________.
In allegato alla missiva,
l’UEC inviava parimenti gli attestati di carenza beni rilasciati nei confronti
dell’ex marito.
3.4
Come visto, nella citata
sentenza del Tribunale federale (n.2C_58/2015 del 23.10.2015, in RF 71/2016 p.
365), viene indicato che la solidarietà fra coniugi viene meno dal momento in
cui viene rilasciato nei confronti di uno di essi un attestato di carenza beni.
Ora, il primo attestato
carenza beni emesso nei confronti del marito è del 12.12.2001 (per l’imposta
cantonale 2000), i secondi (in ordine di rilascio) sono del 22.2.2002 (imposta
federale ed imposta cantonale 1999).
Negli ACB rilasciati viene
espressamente indicato:
“L’Ufficio
non ha accertato presso il debitore beni pignorabili e non ha potuto procedere
ad un pignoramento di salario”.
3.5
Ora, seguendo il
ragionamento proposto dal Tribunale federale, questa Camera ritiene che al
12.12
, ossia il giorno dell’emissione del primo attestato carenza beni nei
confronti del marito, fosse venuta meno la solidarietà tra coniugi. Gli
attestati di carenza beni emessi solo nei confronti del marito non fanno
decorrere un termine di prescrizione di 20 anni anche nei confronti della
moglie, che non era la debitrice escussa. In altri termini, non è applicabile
il termine di prescrizione di cui all’art. 149a LEF, ma quelli ordinari di cui
alla LIFD e alla LT.
3.6
La decisione relativa alle
imposte 1999/2000 è cresciuta in giudicato il 2.3.2000, quella inerente il
periodo 2001/2002 è cresciuta in giudicato il 15.7(8).2002.
Il riparto tra coniugi per
le imposte 1999 – 2002 è stato intimato loro il 15.9.2015.
Nessuna procedura
esecutiva è stata intrapresa nei confronti della qui ricorrente. Non sono stati
emessi degli attestati carenza beni nei suoi confronti per il periodo fiscale
1999.
– 2002.
3.7
In applicazione dell’art.
121.
cpv. 3 LIFD, il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci
anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
Di egual tenore l’art.194
cpv. 3 LT.
3.8
Nel caso che qui ci
riguarda, che si riferisce alla posizione della qui ricorrente, per le imposte
1999.
- 2002 risulta pacifico come sia intervenuta la prescrizione assoluta del
diritto di riscossione.
Come indicato dall’UEC le
decisioni di tassazione sono cresciute in giudicato rispettivamente il 2.3.2000
ed il 15.7(8).2002.
Per le imposte 1999/2000
la prescrizione assoluta del diritto di riscossione è intervenuta a fine 2010.
Per le imposte 2001/2002 la prescrizione assoluta del diritto di riscossione è
intervenuta a fine 2012.
3.9
Stando così le cose, la
decisione emessa dall’UEC in merito alla domanda di condono per le imposte
cantonali, federali dirette, e comunali per il periodo 1999 – 2002 deve essere
annullata per intervenuta prescrizione del diritto di riscossione.
3.10
In relazione al periodo
fiscale 1997 – 1998 l’UEC dovrà emettere una decisione, ritenuto come,
nonostante l’istanza di condono indicasse parimenti tale periodo, l’autorità
non si è espressa nel merito. Va comunque ricordato che, per tale periodo, nei
confronti della ricorrente sono stati emessi degli attestati di carenza beni
(cfr. scritto 15.5.2015 dell’UEC).
4.
Il ricorso è
accolto. La decisione su reclamo dell’UEC del 4.3.2016 è annullata. Per i
periodi fiscali 1999, 2000, 2001 e 2002 è intervenuta la prescrizione del diritto
di riscossione per le imposte cantonali, federali dirette e comunali.
Non si prelevano tasse di
giustizia e spese. Alla ricorrente, patrocinata, verranno attribuite congrue
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo 4.3.2016 dell’UEC è annullata. Per i
periodi fiscali 1999, 2000, 2001 e 2002 è intervenuta la prescrizione del
diritto di riscossione per le imposte cantonali, federali dirette e comunali. Gli
atti sono ritornati all’UEC affinché proceda nei propri incombenti.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Alla ricorrente, lo Stato della Repubblica e
Cantone Ticino verserà fr. 500.- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
4. Contro il presente giudizio
il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è
ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante
(art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).
5. Intimazione a:
-
(per sé e per RI 1);
-;
-;
-;
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: