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Decisione

80.2016.63

Procedura: ricorso, tempestività, ricorrente che sostiene di aver inviato il ricorso nei termini ma all’indirizzo errato, onere della prova

2 maggio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- nel periodo fiscale in

esame RI 1, coniugato con RI 2, era ancora domiciliato a __________;

- il contribuente

dichiarava, fra l’altro, di possedere tre immobili a __________ (__________, __________),

in relazione ai quali esponeva i seguenti redditi:

redditi spese

__________ fr.

29'812.– fr. 5'082.–

__________ fr.

10'647.– fr. 11'866.–

__________ fr.

19'520.– fr. 6'723.–

- notificandogli la

tassazione IC/IFD, con decisione del 4 febbraio 2015, l’Ufficio di tassazione

di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 567'500.– (quello

determinante per l’aliquota in fr. 742'500.–) per l’IC ed in fr. 709'000.–

(quello determinante per l’aliquota in fr.767'800.–) per l’IFD;

- nell’allegato riparto, il

reddito immobiliare degli __________ veniva accettato in fr. 59'979.–, così

come le spese di manutenzione venivano confermate in fr. 23'671.–;

- con reclamo del 28

febbraio 2015, RI 1 chiedeva di ammettere, in relazione agli immobili degli __________,

una perdita di USD 12'500.–, allegando al gravame il formulario “U.S.

Nonresident Alien Income Tax Return”;

- l’autorità di tassazione,

con decisione del 17 febbraio 2016, negava la richiesta, con la seguente motivazione:

(…) non è possibile accettare

la contestazione e applicare pedissequamente la perdita conteggiata nel modulo

“Nonresident Alien Income Tax Return”. L’autorità fiscale si rifà ai

moduli 7 prodotti in 3 esemplari, ciascuno per un singolo oggetto a __________

(__________; nei moduli prodotti sono chiaramente indicati redditi e costi,

importi che sono stati accettati in modo completo dall’autorità fiscale. Non è

dato invece a sapere in quale modo le autorità statunitensi calcolano la

redditività immobiliare, ma in ogni caso lo fanno applicando il loro diritto

interno che non necessariamente corrisponde alle modalit previste dalla legislazione

elvetica;

- RI 1 ha presentato ricorso

alla Camera di diritto tributario il 22 marzo 2016, limitandosi a sostenere che

“il reddito dichiarato negli __________ è nettamente inferiore a quanto

riportato da me per errore in Svizzera”;

- il ricorrente ha inoltre

premesso di “aver aperto la lettera il 24 marzo (recte: febbraio)”;

- questa Camera, con scritto

del 23 marzo 2016, si è rivolta ai contribuenti, attribuendogli un termine di

dieci giorni per giustificare i motivi del tardivo inoltro del ricorso, dopo

avergli spiegato che determinante non è il giorno in cui si prende conoscenza

della decisione di tassazione, bensì il giorno nel quale la stessa entra nella

sfera di potere del destinatario;

- l’insorgente ha replicato,

con scritto del 4 aprile 2016, confermando di avere aperto e visionato la

decisione alcuni giorni dopo “la data che avete indicato”, aggiungendo poi di

essersi opposto subito alla decisione “ma all’indirizzo sbagliato, direttamente

presso il Cantone”;

- con ulteriore scritto del

5 aprile 2016 è invece entrato nel merito delle censure, ribadendo di avere indicato

erroneamente dei valori diversi rispetto a quelli dichiarati negli __________;

- il ricorrente si è infine

rivolto a questa Camera con nuovo scritto del 13 aprile 2016, nel quale afferma

di ritirare il gravame “se come inteso è legale non applicare il metodo di

calcolo oneri come per il reddito immobiliare degli oggetti dichiarati negli __________”;

- l’autorità di tassazione

ha presentato le proprie osservazioni il 21 aprile 2016.

Diritto

- quale autorità di ricorso

in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, questa

Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il

gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

Considerandi

- l’art. 227

cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la

decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

- tale

termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT);

- è prevista

una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,

vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- la legge

sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e

3, prevede delle disposizioni analoghe;

- nella

fattispecie, come visto, i ricorrenti non contestano la tempestiva intimazione

della decisione su reclamo del 17 febbraio 2016, sostenendo nondimeno di avere

aperto la busta “alcuni giorni dopo” la data indicata (cfr. scritto del 4

aprile 2016);

- per intimazione o

notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p.

581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.);

- la tassazione si considera

notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui

il contribuente ne prende atto;

- come anticipato nello

scritto di questa Camera del 23 marzo 2016, determinante è infatti che la

tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario

(Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

- il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

- dalle chiare affermazioni contenute nello scritto di risposta del 4

aprile 2016, i ricorrenti hanno ricevuto la decisione contestata alla data

indicata sulla stessa o al più tardi nei giorni appena seguenti, ma l’hanno

“aperta e visionata alcuni giorni dopo”;

- in simili

circostanze, il ricorso del 22 marzo 2016 va considerato irricevibile, essendo

stato interposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni;

- l’ulteriore tesi

dei ricorrenti, secondo cui si sarebbero in realtà opposti prima alla decisione

“ma all’indirizzo sbagliato, direttamente presso il Cantone”, non trova

invece riscontro negli atti dell’autorità di tassazione;

- secondo una

consolidata giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed

il momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,

Basilea 2008, n. 41 ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 24 ad art. 124

LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata), ma anche di ogni altro atto indirizzato

all’autorità di tassazione o giudiziaria;

- spettava

quindi ai ricorrenti dimostrare l’invio di un precedente ricorso a un’autorità cantonale

incompetente, che avrebbe dovuto a sua volta trasmetterlo

senza indugio a questa Camera;

- la sola

affermazione contenuta nello scritto di risposta del 4 aprile 2016 non basta

evidentemente ad adempiere l’onere della prova richiesto agli

insorgenti;

- si aggiunga,

a titolo abbondanziale, che il ricorso andrebbe respinto anche nel merito;

- l’autorità

di tassazione, nella decisione impugnata, non ha fatto altro che confermare i

redditi immobiliari e le spese di gestione e manutenzione esposti nella

dichiarazione fiscale;

- i ricorrenti

non possono pretendere ora, senza venire

contra factum proprium, di avere indicato erroneamente

dei valori diversi rispetto a quelli dichiarati negli __________;

- come ancora sottolineato

dall’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni del 21 aprile 2016, i

contribuenti non hanno del resto mai messo in discussione la correttezza dei dati

esposti “nei 3 moduli 7 compilati in base alle norme svizzere e inviati con la

dichiarazione d’imposta”, chiedendo piuttosto di adeguarsi ai parametri di

calcolo presi in considerazione dalle autorità __________, che tuttavia

applicano una legislazione diversa;

- visto lo

scritto del 13 aprile 2016, con cui il ricorrente sembra preannunciare il ritiro

del gravame (in una forma peraltro inammissibilmente condizionata), si rinuncia

a porre a suo carico tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: