80.2016.65
Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, tempestività del reclamo, certificato medico ignorato dall’autorità fiscale, annullamento e rinvio degli atti
13 luglio 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.65
Lugano
13 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 marzo 2016 contro la decisione del 15 febbraio 2016 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- nel termine, stabilito
dall’autorità al 30 aprile 2015, RI 1 non ha inoltrato la dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2014;
- dopo aver inviato al
contribuente un richiamo (19 maggio 2015) e una diffida (16 giugno 2015), con
decisione del 15 luglio 2015 l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di
fr. 400.– per violazione degli obblighi di procedura;
- il 12 gennaio 2016 RI 1 ha
inviato all’Ufficio di tassazione una lettera, con la quale ha chiesto il
“condono” della multa disciplinare, sostenendo di uscire “da un periodo
difficile a livello emotivo e psicologico che [gli] ha impedito di affrontare
questa e altre situazioni con il dovuto impegno e la dovuta attenzione”;
- il contribuente ha
aggiunto di essere a carico dell’aiuto sociale e di aver accumulato molti
debiti;
- considerando lo scritto in
questione come un reclamo contro la decisione del 15 luglio 2015, l’Ufficio di
tassazione ha invitato il contribuente, con lettera del 14 gennaio 2016, a
produrre un certificato medico “a comprova dei problemi di salute citati nello
scritto del 12.1.2016”;
- il 28 gennaio 2016 il
reclamante ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato medico del
dott. med. __________, dal quale risulta che il contribuente vive “una
situazione precaria, che gli pesa abbattendone il morale e frenandolo nella ricerca
di nuove soluzioni”, situazione che il medico riconduce sia ai problemi di
alcolismo della madre sia alla difficoltà di trovare un impiego stabile;
- con decisione del 15
febbraio 2016 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che,
nel termine assegnatogli con la diffida del 16 giugno 2015, il reclamante non
aveva né presentato la dichiarazione d’imposta né chiesto una proroga del
termine;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della multa
disciplinare e lamenta il fatto che, nella sua decisione, l’autorità di
tassazione non abbia minimamente preso in considerazione il certificato medico
inviato;
- il ricorrente sottolinea
la situazione economica difficile in cui si trova, con molti debiti e a carico
dell’assistenza;
- nelle sue osservazioni del
1° aprile 2016 l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso,
rilevando che il certificato medico gli era stato richiesto “per l’eventuale
restituzione dei termini e verificare le affermazioni del ricorrente”, ma che
“la documentazione presentata attesta unicamente le difficoltà economiche del
signor __________”;
- l’insorgente ha replicato
con scritto del 24 aprile 2016, nel quale ha osservato che ci sono argomenti,
contenuti nel certificato medico, che a suo avviso non sono stati presi in
considerazione (in particolare i problemi con la madre e la difficoltà in cui
si è ritrovato nel momento in cui quest’ultima è stata ricoverata in casa per
anziani).
Diritto
- con la decisione
impugnata, l’Ufficio di tassazione è entrato nel merito del reclamo del
contribuente, respingendolo per il fatto che quest’ultimo non aveva adempiuto i
suoi obblighi procedurali;
- il reclamo era tuttavia
stato interposto solo il 12 gennaio 2016, contro la decisione con cui era stata
inflitta al contribuente la multa disciplinare, notificata il 15 luglio 2015;
- l’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta
cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi
procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per
l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione
degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che
contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare
per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica;
- gli art. 192 cpv. 5 LT e
133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
Considerandi
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante;
- neppure nella lettera del
14.
gennaio 2016, con cui l’Ufficio di tassazione ha chiesto al reclamante di
produrre un “certificato medico a comprova dei problemi di salute citati nello
scritto del 12.1.2016” si accenna ad un problema di tempestività del reclamo e
si menziona la restituzione dei termini;
- dalle osservazioni al
ricorso si apprende che lo scopo della richiesta del certificato medico era
anche quello di valutare i presupposti per una restituzione dei termini di
reclamo, ma né la motivazione della decisione impugnata – che si limita a
ribadire l’inadempimento degli obblighi procedurali – né il suo dispositivo –
“il reclamo è respinto e la multa è confermata” – fanno il minimo accenno alla
malattia come motivo di restituzione del termine di reclamo;
- come lamentato
dall’insorgente nel suo gravame, la decisione impugnata ha dunque del tutto
omesso di confrontarsi con gli argomenti contenuti nel reclamo e nel
certificato medico;
- adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima
frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135
cpv. 2 prima frase LIFD);
- per giurisprudenza costante,
il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua
violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato
se quest’ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF
119.
Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109
con relativi riferimenti);
- in queste circostanze, si
giustificano l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione;
- nel merito, la decisione
con cui è stata inflitta al ricorrente la multa per violazione degli obblighi
procedurali solleva comunque qualche dubbio;
- chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché l'autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte
condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli
(RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- la sanzione per la
contravvenzione in discussione deve essere commisurata tenendo conto, fra
l’altro, della colpevolezza dell’autore come pure delle sue condizioni
patrimoniali (cfr. p. es. Sieber,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 174 LIFD, p. 718);
- nel caso in esame, la
decisione con cui il ricorrente è stato sanzionato non fornisce alcuna
indicazione in merito ai criteri di commisurazione della multa;
- ci si domanda in primo
luogo se, alla luce della situazione personale descritta nel ricorso e
confermata dal medico, la colpevolezza dell’omissione rimproverata al
ricorrente sia di tale gravità da giustificare una sanzione di 400 franchi;
- inoltre, andrebbe
verificata la compatibilità della misura della multa inflitta all’insorgente
con la sua situazione patrimoniale, alla luce del fatto che risulta avere
numerosi debiti (per parte dei quali sono già stati rilasciati ai creditori
degli attestati di carenza di beni) ed essere al beneficio di prestazioni
assistenziali;
- qualora dovesse entrare
nel merito del reclamo contro la decisione di multa, l’autorità di tassazione
dovrà motivare la decisione tenendo conto di questi aspetti;
- visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
15 febbraio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: