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Decisione

80.2016.65

Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione, tempestività del reclamo, certificato medico ignorato dall’autorità fiscale, annullamento e rinvio degli atti

13 luglio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- nel termine, stabilito

dall’autorità al 30 aprile 2015, RI 1 non ha inoltrato la dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2014;

- dopo aver inviato al

contribuente un richiamo (19 maggio 2015) e una diffida (16 giugno 2015), con

decisione del 15 luglio 2015 l’RS 1 gli ha inflitto una multa disciplinare di

fr. 400.– per violazione degli obblighi di procedura;

- il 12 gennaio 2016 RI 1 ha

inviato all’Ufficio di tassazione una lettera, con la quale ha chiesto il

“condono” della multa disciplinare, sostenendo di uscire “da un periodo

difficile a livello emotivo e psicologico che [gli] ha impedito di affrontare

questa e altre situazioni con il dovuto impegno e la dovuta attenzione”;

- il contribuente ha

aggiunto di essere a carico dell’aiuto sociale e di aver accumulato molti

debiti;

- considerando lo scritto in

questione come un reclamo contro la decisione del 15 luglio 2015, l’Ufficio di

tassazione ha invitato il contribuente, con lettera del 14 gennaio 2016, a

produrre un certificato medico “a comprova dei problemi di salute citati nello

scritto del 12.1.2016”;

- il 28 gennaio 2016 il

reclamante ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato medico del

dott. med. __________, dal quale risulta che il contribuente vive “una

situazione precaria, che gli pesa abbattendone il morale e frenandolo nella ricerca

di nuove soluzioni”, situazione che il medico riconduce sia ai problemi di

alcolismo della madre sia alla difficoltà di trovare un impiego stabile;

- con decisione del 15

febbraio 2016 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che,

nel termine assegnatogli con la diffida del 16 giugno 2015, il reclamante non

aveva né presentato la dichiarazione d’imposta né chiesto una proroga del

termine;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della multa

disciplinare e lamenta il fatto che, nella sua decisione, l’autorità di

tassazione non abbia minimamente preso in considerazione il certificato medico

inviato;

- il ricorrente sottolinea

la situazione economica difficile in cui si trova, con molti debiti e a carico

dell’assistenza;

- nelle sue osservazioni del

1° aprile 2016 l’Ufficio di tassazione propone di respingere il ricorso,

rilevando che il certificato medico gli era stato richiesto “per l’eventuale

restituzione dei termini e verificare le affermazioni del ricorrente”, ma che

“la documentazione presentata attesta unicamente le difficoltà economiche del

signor __________”;

- l’insorgente ha replicato

con scritto del 24 aprile 2016, nel quale ha osservato che ci sono argomenti,

contenuti nel certificato medico, che a suo avviso non sono stati presi in

considerazione (in particolare i problemi con la madre e la difficoltà in cui

si è ritrovato nel momento in cui quest’ultima è stata ricoverata in casa per

anziani).

Diritto

- con la decisione

impugnata, l’Ufficio di tassazione è entrato nel merito del reclamo del

contribuente, respingendolo per il fatto che quest’ultimo non aveva adempiuto i

suoi obblighi procedurali;

- il reclamo era tuttavia

stato interposto solo il 12 gennaio 2016, contro la decisione con cui era stata

inflitta al contribuente la multa disciplinare, notificata il 15 luglio 2015;

- l’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta

cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli obblighi

procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per

l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione

degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che

contro la decisione dell’Ufficio di tassazione il contribuente può reclamare

per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni

dalla notifica;

- gli art. 192 cpv. 5 LT e

133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

Considerandi

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante;

- neppure nella lettera del

14.

gennaio 2016, con cui l’Ufficio di tassazione ha chiesto al reclamante di

produrre un “certificato medico a comprova dei problemi di salute citati nello

scritto del 12.1.2016” si accenna ad un problema di tempestività del reclamo e

si menziona la restituzione dei termini;

- dalle osservazioni al

ricorso si apprende che lo scopo della richiesta del certificato medico era

anche quello di valutare i presupposti per una restituzione dei termini di

reclamo, ma né la motivazione della decisione impugnata – che si limita a

ribadire l’inadempimento degli obblighi procedurali – né il suo dispositivo –

“il reclamo è respinto e la multa è confermata” – fanno il minimo accenno alla

malattia come motivo di restituzione del termine di reclamo;

- come lamentato

dall’insorgente nel suo gravame, la decisione impugnata ha dunque del tutto

omesso di confrontarsi con gli argomenti contenuti nel reclamo e nel

certificato medico;

- adita dal contribuente con

reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima

frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135

cpv. 2 prima frase LIFD);

- per giurisprudenza costante,

il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua

violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato

se quest’ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF

119.

Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109

con relativi riferimenti);

- in queste circostanze, si

giustificano l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione;

- nel merito, la decisione

con cui è stata inflitta al ricorrente la multa per violazione degli obblighi

procedurali solleva comunque qualche dubbio;

- chiunque, nonostante

diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe

giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste

ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,

viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di

inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o

di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché l'autorità fiscale

possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte

condizioni:

• l'una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;

Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996

p. 483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche

se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli

(RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- la sanzione per la

contravvenzione in discussione deve essere commisurata tenendo conto, fra

l’altro, della colpevolezza dell’autore come pure delle sue condizioni

patrimoniali (cfr. p. es. Sieber,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 34 ad art. 174 LIFD, p. 718);

- nel caso in esame, la

decisione con cui il ricorrente è stato sanzionato non fornisce alcuna

indicazione in merito ai criteri di commisurazione della multa;

- ci si domanda in primo

luogo se, alla luce della situazione personale descritta nel ricorso e

confermata dal medico, la colpevolezza dell’omissione rimproverata al

ricorrente sia di tale gravità da giustificare una sanzione di 400 franchi;

- inoltre, andrebbe

verificata la compatibilità della misura della multa inflitta all’insorgente

con la sua situazione patrimoniale, alla luce del fatto che risulta avere

numerosi debiti (per parte dei quali sono già stati rilasciati ai creditori

degli attestati di carenza di beni) ed essere al beneficio di prestazioni

assistenziali;

- qualora dovesse entrare

nel merito del reclamo contro la decisione di multa, l’autorità di tassazione

dovrà motivare la decisione tenendo conto di questi aspetti;

- visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

15 febbraio 2016 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

per una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: