80.2016.66
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: responsabilità solidale del liquidatore, liquidazione di fatto, cessione del goodwill, estensione della responsabilità solidale
24 maggio 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.66
80.2016.67
Lugano
24 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini e Flavio Amadò, giudice supplente
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 marzo 2016 contro la decisione del 23 febbraio 2016 in materia di responsabilità
solidale per il pagamento dell'IC e dell’IFD dovuta dalla __________ Sagl in
liquidazione.
Fatti
A. La __________ Sagl, __________,
è stata costituita nel 1996 da RI 1 e __________. La sua ragione sociale è
stata modificata, nel 1998, in __________ Sagl e, nel 2009, in __________ Sagl.
In occasione di quest’ultima modifica degli statuti, alla società è stato
attribuito lo scopo di distribuire bevande analcooliche e altri alimentari e di
gestire esercizi pubblici. Inoltre, al posto dei soci precedenti, con una quota
di fr. 10'000.– ciascuno, è stato iscritto quale nuovo socio __________, con
venti quote da fr. 1'000.–.
B. Con decisione del 29
luglio 2014, l’RS 1 RS 1 ha notificato a RI 1, quale amministratrice (socia e
gerente) della società, di ritenerla responsabile del pagamento integrale delle
imposte federali, cantonali e comunali dovute dalla __________ Sagl a partire
dal periodo fiscale 2003.
La debitrice ha impugnato
la suddetta decisione, con reclamo del 26 agosto 2014, nel quale ha contestato
l’adempimento dei requisiti per imputare a lei il mancato pagamento delle
imposte 2003-2012 della società ed ha sottolineato di aver venduto la società
nel luglio 2009, data a partire dalla quale non sarebbe “più stata gerente
della società ma neppure socia della medesima”.
C. L’RS 1 ha respinto il
reclamo, con decisione del 23 febbraio 2016. Secondo l’autorità di tassazione, nel
periodo fiscale 2007 la __________ Sagl sarebbe stata liquidata di fatto, “ritenuto
che l’attività della stessa è stata trasferita all’allora neocostituita società
__________ Sagl (società fondata dalla reclamante, quale socia e gerente, il 27
dicembre 2007, di cui tutt’oggi è socia senza diritto di firma) senza che la
società fosse liquidata formalmente”. Da quel momento, “la società __________
in liquidazione non è più stata operativa ed è stata svuotata di fatto, tanto
che non era più in grado di svolgere alcuna attività” e, nel 2009, sarebbe
stata infine venduta a __________. In seguito, non avrebbe più presentato i
conti e sarebbe entrata formalmente in liquidazione. La liquidazione di fatto
sarebbe provata, oltre che dalla drastica diminuzione della cifra d’affari,
passata dal 2007 al 2008 da fr. 641'982.65 a fr. 92'685.60, anche dalla
cessione del goodwill alla nuova società. A quest’ultimo riguardo,
l’autorità fiscale ha fatto riferimento ad un accordo transattivo, sottoscritto
fra i tre soci, da una parte, e lo stesso UTPG, dall’altra, con il quale era
stato definito il valore della cessione del goodwill. Avendo dunque la
reclamante agito da liquidatrice della società, senza peraltro provvedere al
pagamento delle imposte scoperte, sarebbe responsabile per i tributi rimasti
scoperti.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di poter essere
chiamata a rispondere dei debiti fiscali della __________ Sagl in liquidazione.
Per quanto attiene all’accordo transattivo sottoscritto con l’UTPG il 4 luglio
2012, l’insorgente sostiene che esso si riferirebbe “unicamente ed essenzialmente
al riconoscimento ed all’accettazione di un inserimento di benefici finanziari
pari a CHF 100'000.00 nella personale partita fiscale”. La ricorrente nega poi di
aver partecipato all’amministrazione della società, dopo la sua cessione. Argomenta
quindi di non aver più avuto accesso ai dati contabili della __________ Sagl
dal 30 settembre 2013, gestita unicamente da __________. A suo avviso,
peraltro, responsabile solidale per i debiti fiscali della __________ Sagl in
liquidazione dovrebbero essere la __________ Sagl, che ne ha acquistato il goodwill,
e la __________ SA, che avrebbe assunto __________, “prestandolo” tuttavia alla
prima società.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
gli art. 55 LIFD e 64 LT, in caso di cessazione dell’assoggettamento di una
persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e
liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona
giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in
cui la persona giuridica trasferisce all’estero la sede o l’amministrazione
effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica.
Tale responsabilità decade se det-te persone provano di aver usato la diligenza
richiesta dalle cir-costanze.
La
disciplina prevista dagli art. 55 LIFD e 64 LT ha come princi-pale scopo quello
di indurre gli organi di una persona giuridica in liquidazione a soddisfare
tempestivamente le obbligazioni fiscali. Le disposizioni in discussione non
istituiscono un’obbligazione fiscale solidale (“Steuersolidarität”), ma
creano una semplice responsabilità solidale (“solidarische Mithaftung”):
il liquidatore non è partecipe del rapporto giuridico che vincola la società
allo Stato dal profilo fiscale, ma diviene invece responsabile del pagamento
dell’imposta, accanto alla società contribuente, quando i presupposti degli
art. 55 LIFD e 64 LT sono adempiuti (Béguin/Stoyanov,
La créance d’impôt, in: OREF, Les procédures en droit fiscal, 2ª ediz.,
Berna/Stoccarda/Vienna 2005, p. 823).
1.2.
Liquidatori
ai sensi degli art. 55 LIFD e 64 LT sono sia le perso-ne chiamate a questo
compito da una disposizione legale o sta-tutaria, sia coloro che, di fatto,
liquidano la società. Per quanto più di interesse in questa sede, il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare che anche gli organi in senso formale,
come i membri del consiglio di amministrazione, sono generalmente da
considerarsi quali liquidatori con responsabilità solidale per il pagamento
delle imposte arretrate (DTF 115 Ib 283; ASA 47 p. 552; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar
zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 12 ad art. 55
LIFD, p. 848; Paschoud/gani, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 55 LIFD, p. 997).
1.3.
La
responsabilità solidale decade solo se il liquidatore comprova di aver adempiuto
i suoi obblighi secondo scienza e coscienza, usando la diligenza richiesta
dalle circostanze. Su questo punto, la legge istituisce quindi un’eccezione e
conferisce al liquidatore la possibilità di fornire a suo discarico una prova
liberatoria.
A
differenza di quanto disposto dall’art. 15 cpv. 2 LIP, che impo-ne al
liquidatore di fare tutto quanto ci si può attendere da lui non solo per
stabilire l’estensione dell’obbligo fiscale, ma anche per giungere al suo
adempimento, nell’ambito degli art. 55 LIFD e 64 LT la prova liberatoria
sottostà alle condizioni ed esigenze meno severe stabilite dal diritto civile,
ed in particolare dagli art. 55 cpv. 1 e 56 cpv. 1 CO (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 18 ad art. 55
LIFD, p. 848 s.; Müller, Die
solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 158). A tale riguardo sono quindi determinanti,
nell’ambito della valutazione della prova liberatoria ex art. 55 cpv. 1
LIFD, i principi civilistici inerenti alla diligenza richiesta dalle
circostanze, di cui all’art. 55 CO e relativa giurisprudenza (Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 9 ad art. 55 LIFD, p. 1101).
Considerandi
2.
2.1.
Come
accennato in narrativa, nella fattispecie la ricorrente è stata chiamata a rispondere
solidalmente delle imposte dovute dalla __________ Sagl in liquidazione, sul
presupposto che quest’ultima società sia stata liquidata di fatto nel corso del
periodo fiscale 2007, quando ha ceduto il goodwill ad un’altra società.
2.2
Secondo giurisprudenza
costante, vi è una liquidazione non solo quando la società viene formalmente
sciolta conformemente alle disposizioni del codice delle obbligazioni, ma anche
quando viene liquidata di fatto, mediante rinuncia ai suoi attivi. Una società
viene liquidata di fatto, se i suoi attivi vengono ceduti o realizzati e il
ricavo non viene reinvestito bensì ripartito. Ciò si verifica non solo quando
alla società vengono sottratti tutti i suoi attivi ma anche quando le vengono
sì lasciati alcuni attivi (p. es. averi bancari, mezzi liquidi, crediti
contabili nei confronti dei suoi azionisti ecc.), ma viene comunque privata
della sua sostanza economica (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
del 14 settembre 2016 n.2C_472/2015 consid. 3.3.1 con riferimenti).
2.3
Nella tassazione del
periodo fiscale 2007, l’UTPG ha imposto il valore della cessione del goodwill
da parte della __________ Sagl alla __________ Sagl, attribuendole un valore di
fr. 200'000.–. In seguito al reclamo della società contribuente, il 4 luglio
2012.
si è tenuta un’udienza dinanzi all’autorità fiscale, al termine della
quale è stato sottoscritto un verbale nel quale si legge in particolare quanto
segue:
La contribuente è stata
sentita in data odierna in merito ai reclami interposti in data 31 maggio 2012
contro le notifiche di tassazione IC/IFD 2007 e 2008.
La contribuente ha ampiamente
ribadito quanto già esposto nell'istanza di reclamo. Per contro l'Autorità
fiscale espone i motivi che hanno portato all'imposizione del goodwill e
ritiene ancora che vi sia stato un passaggio di attività dalla contribuente
alla società __________ SAGL.
Alla contribuente sono state
spiegate le calcolazioni che sono alla base delle riprese effettuate. Inoltre
il rappresentante ha potuto prendere visione delle valutazioni e relative
calcolazioni. In particolare la contribuente prende atto che il valore di CHF
200'000 esposto dall'Autorità fiscale in sede di tassazione IC/IFD 2007 è stato
determinato secondo il metodo per la valutazione dei titoli non quotati
descritto nella circolare 28 della Conferenza Fiscale Svizzera e che questo
importo rappresenta un valore prudenziale, inferiore al risultato delle
valutazioni stesse, che già contemplano – a titolo prudenziale – dei fattori di
riduzione per rischi. La contribuente prende atto che qualora l'Autorità fiscale
dovesse emettere la decisione su reclamo potrà avvalersi della reformatio in
peius e rivedere l'importo di tale prestazione anche a svantaggio della
contribuente fino al valore massimo di valutazione di CHF 509'814, ai sensi
degli artt. 208 LT e 135 LIFD, senza ulteriore preavviso alla contribuente.
In via transattiva, tenuto
conto delle spiegazioni e della documentazione parzialmente fornita, viene
quantificato di comune accordo un goodwill di fr. 50'000 da esporre alla
contribuente nell'anno 2007 alle seguenti condizioni cumulative:
Ø
che venga effettuato entro e
non oltre il 31 luglio 2012 un versamento anticipato delle imposte
dovute per IC/IFD 2007 dalla contribuente (le polizze di versamento per
IC e IFD 2007 verranno inviate al rappresentante scaduto il termine del 15
luglio 2012, di cui più sotto. La contribuente si impegna a effettuare il
versamento del dovuto per l'imposta comunale entro il 31 luglio 2012);
Ø
il goodwill di fr. 50000,
unitamente ai vantaggi di fr. 50'000, per un totale complessivo di fr. 100'000,
vengono esposti nella partita fiscale dei coniugi __________ e RI 1 per l'anno
2007, i quali – per definizione di legge e mediante firma del presente verbale –
rispondono solidalmente per il pagamento delle imposte. I coniugi con la
controfirma del presente verbale accettano questi importi nella loro tassazione
personale.
Ø
La società __________ SAGL
rinuncia alla riattivazione nel bilancio civilistico e in quello fiscale
dell'importo tassato a titolo di goodwill presso la __________ SAGL in
liquidazione.
Per questi ultimi due motivi
esposti il presente verbale è firmato anche dai coniugi __________, già soci di
__________ SAGL in liquidazione.
2.4
Come emerge dalla
decisione impugnata e dagli atti relativi alla tassazione della __________ Sagl
in liquidazione, l’attività di quest’ultima è stata effettivamente trasferita
ad un’altra società, la __________ Sagl, costituita il 21 dicembre 2007 con un
capitale sociale di fr. 20'000.–, sottoscritto per metà ciascuno da RI 1 e dal
marito __________. Dal verbale di audizione già menzionato si evince che, proprio
nel corso del periodo fiscale 2007, si è verificata la cessione del goodwill
dalla prima alla seconda società. Gli effetti sono evidenti alla luce del
semplice confronto della cifra d’affari prima e dopo tale trasferimento: il
fatturato è passato da fr. 641'982.65 (2007) a fr. 92'685.60 (2008). Ma anche
gli eventi successivi conducono incontrovertibilmente a ritenere che nel 2007
si sia verificata una liquidazione di fatto della società. Dal periodo fiscale
2009.
in poi la __________ Sagl non ha più presentato né la dichiarazione
d’imposta né i conti. Proprio nel 2009, __________ e __________ hanno venduto
la società a __________, che poco dopo l’ha messa in liquidazione.
Del resto, sottoscrivendo
il verbale di audizione del 4 luglio 2012, l’insorgente ha riconosciuto
l’avvenuto passaggio di attività da una società all’altra ed il vantaggio
conseguito con la cessione del goodwill.
Nel corso del periodo
fiscale 2007 si è pertanto verificata la liquidazione di fatto della __________
Sagl.
2.5
La ricorrente è stata
socia e gerente con firma individuale della __________ Sagl fino al 3 luglio
2009, quando la società è stata ceduta a __________. Quale liquidatrice di
fatto, insieme al marito __________ (da cui è separata dal 2011), è
responsabile solidale delle imposte dovute dalla società stessa. Che la ricorrente
non abbia partecipato, dal momento della cessione delle quote sociali,
all’amministrazione della __________ Sagl, come sottolineato nel ricorso, è del
tutto irrilevante, alla luce della circostanza che la liquidazione di fatto è
avvenuta quando lei e il marito erano soci e gerenti.
In questa prospettiva, è
pure ininfluente il fatto che, “a far data dal 30.09.2013 non ha avuto alcun
accesso ai dati della __________ Sagl anche se socia e gerente”, per il fatto
che l’ex marito __________ non le avrebbe consentito di partecipare
all’amministrazione di questa società. In discussione è infatti la responsabilità
solidale dell’insorgente non per i debiti fiscali della __________ Sagl bensì
per quelli della __________ Sagl in liquidazione.
Per le stesse ragioni, non
meritano approfondimento le ulteriori considerazioni proposte nel ricorso, in
merito alla situazione professionale dell’ex marito, che sarebbe ora alle dipendenze
di un’altra società (__________SA), la quale lo avrebbe “prestato” alla __________
Sagl, concretizzando un “nuovo ed ennesimo trapasso di goodwill”. Se
fosse confermata la tesi della ricorrente, potrebbe tutt’al più essersi
verificata una ulteriore liquidazione di fatto, della __________ Sagl, che
potrebbe avere conseguenze fiscali per quest’ultima società e, eventualmente,
per i suoi liquidatori.
2.6
Contrariamente a quanto
sostenuto nel ricorso, dal tenore della decisione impugnata non risulta che
l’UTPG, “basandosi sul fatto che la [ricorrente] ha firmato un accordo nel
quale si definivano le tassazioni della __________ Sagl in liquidazione” abbia
ritenuto che la stessa si sia dichiarata “implicitamente” solidalmente
responsabile. La responsabilità solidale, come già indicato, è prevista dalla
legge e non potrebbe pertanto in nessun caso discendere da un accordo più o
meno implicito con l’autorità fiscale.
2.7
La ricorrente contesta poi
l’affermazione dell’autorità di tassazione, secondo cui, avendo preso parte
all’accordo del 4 luglio 2012 che ha definito le tassazioni 2007 e 2008, ella
avrebbe continuato ad agire quale amministratore di fatto della __________
Sagl. A suo avviso, il tenore del verbale non consentirebbe di giungere a questa
conclusione, per il fatto che la sua firma non avrebbe “nulla a che fare con la
partecipazione all’amministrazione della __________ Sagl in liquidazione, tanto
è vero che non ha partecipato alle trattative per la soluzione del reclamo su
tassazioni 2007 e 2008”.
La
contestata argomentazione dell’UTPG sembra finalizzata a giustificare
l’estensione della responsabilità solidale anche ai periodi fiscali successivi
alla cessione della società da parte della ricorrente e dell’ex marito.
Infatti, nella decisione impugnata sono considerati anche i debiti d’imposta
dei periodi 2009, 2010, 2011 e 2012.
Se
da una parte la responsabilità degli amministratori potenzialmente si estende
anche a periodi fiscali diversi da quelli in cui essi hanno occupato concretamente
la carica, come ad esempio è il caso per rapporto a oneri fiscali insorti prima
dell’assunzione della stessa (Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad art. 55 LIFD, p. 1100; Paschoud/Gani, op. cit., n. 13 ad art.
55.
LIFD, p. 998 s.), nella fattispecie l’autorità fiscale vorrebbe tuttavia
rendere responsabile la ricorrente per debiti fiscali successivi alla cessione,
da parte sua, delle quote sociali e alla sua conseguente rinuncia ad ogni
carica in seno alla società.
Certo,
non si può escludere che l’insorgente abbia ancora esercitato di fatto delle
funzioni amministrative, ma ciò non può essere comprovato con il semplice riferimento
alla sottoscrizione del più volte evocato verbale di audizione. In effetti,
l’accordo transattivo intervenuto il 4 luglio 2012 con l’UTPG ha sì coinvolto anche
i coniugi RI 1 e __________, ma contiene anche la seguente precisazione:
Per
questi ultimi due motivi esposti il presente verbale è firmato anche dai
coniugi __________, già soci di __________ SAGL in liquidazione e attualmente
soci di __________ SAGL.
Con questa frase, si è
voluto indicare che il verbale è stato da loro firmato in quanto il controverso
goodwill di fr. 50'000.– sarebbe stato esposto anche nella loro partita
fiscale personale e per il fatto che la società __________ Sagl si impegnava a rinunciare
“alla riattivazione nel bilancio civilistico e in quello fiscale dell'importo
tassato a titolo di goodwill presso la __________ SAGL in liquidazione”.
Poiché la __________ Sagl
in liquidazione era in quel momento gestita dal nuovo socio __________ ed è
stata rappresentata, nella stessa udienza, dall’avv. __________, non vi sono
elementi sufficienti per concludere che la ricorrente fosse ancora coinvolta
nell’amministrazione della società in questione.
Ne consegue che la
responsabilità solidale della ricorrente non può essere estesa alle imposte dei
periodi fiscali dal 2009 in avanti.
2.8
Accertata la responsabilità
solidale dell’ex gerente sino al periodo fiscale 2008, occorre ora stabilire la
misura di tale responsabilità, tenuto conto del fatto che gli articoli
55.
cpv. 1 LIFD e 64 cpv. 1 LT ne limitano l’estensione al ricavo della liquidazione.
A tale riguardo, si rileva
che il Tribunale Federale ha ritenuto che per la concreta definizione del
limite della responsabilità ex art. 55 cpv. 1 LIFD, può essere fatto
riferimento alla giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 15 cpv. 1 LIP in
caso di liquidazione di fatto di una società. Oltre all’identico tenore
letterale per rapporto alla limitazione della responsabilità solidale al ricavo
della liquidazione, entrambe le norme perseguono lo scopo di assicurare che i
liquidatori si adoperino per la copertura degli oneri fiscali da parte della
società. Questo anche nei casi in cui si proceda a ridurre anzitempo il
sostrato economico della stessa con atti di disposizione atti a generare, oltre
che una liquidazione di fatto, anche perdite fiscali dal profilo dell’imposta
federale diretta (sentenza del Tribunale federale del 14 settembre 2016 n.
2C_472/2015 consid. 3.3.2 con riferimenti). Nell’ambito di una liquidazione, il
ricavo consiste nel patrimonio della società, dedotti i costi di liquidazione
ed i debiti. Dati normalmente ricavabili dal bilancio di liquidazione, che
tuttavia di regola non è disponibile in liquidazioni di fatto. In tali casi
occorre quindi basarsi sull’ultimo bilancio, inoltrato alle Autorità fiscali
prima della liquidazione di fatto, e procedere per il rimanente ad una
valutazione degli elementi rilevanti per determinare il ricavo della liquidazione
di fatto (sentenza del Tribunale federale del 14 settembre 2016 n.2C_472/2015
consid. 3.3.4.2 con riferimenti).
Nella presente fattispecie
la liquidazione di fatto della società è avvenuta nell’anno fiscale 2007 con la
cessione del proprio goodwill. La società, nei propri bilanci fiscali
2006.
e 2007, ha indicato quali attivi il solo capitale sociale di fr. 20'000.–
nonché perdite riportate di fr. 184'671.– al 31.12.2007. Nel citato verbale di
audizione del 4 luglio 2012, le Autorita fiscali, la società ed i relativi soci
hanno quindi individuato nel goodwill un attivo da considerare
nell’ambito della quantificazione dei vantaggi percepiti dai soci in sede di
liquidazione. Tale valore è stato fissato prudenzialmente in fr. 50'000.–.
Oltre al goodwill la società ed i soci hanno inoltre contestualmente
concordato con l’UTPG una ripresa di fr. 50'000.– quali vantaggi per l’anno
2007.
e di fr. 34'018.– per l’anno fiscale 2008.
Nel calcolo del ricavo di
liquidazione, oltre al goodwill in parola, devono essere quindi
considerati anche le prestazioni valutabili in denaro, concesse ai soci e
riprese per i periodi fiscali 2007 e 2008 (sentenza del Tribunale federale del
14.
settembre 2016 n.2C_472/2015 consid. 3.3.4), attivi che sarebbero stati a
disposizione della società qualora non fossero stati trasferiti ai soci sotto
forma di vantaggi mascherati.
L’utile conseguito con la
liquidazione di fatto, intervenuta nel corso del 2007, è pertanto di fr
138'018.–.
3.
Il ricorso è
pertanto parzialmente accolto, nel senso che la responsabilità solidale della
ricorrente è limitata alle imposte della __________ Sagl in liquidazione dei
periodi fiscali fino al 2008 e comunque fino a concorrenza del ricavo della
liquidazione di fatto intervenuta nel 2007.
Visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono solo parzialmente a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 febbraio 2016 è riformata nel senso
che la responsabilità solidale della ricorrente è limitata alle imposte della __________
Sagl in liquidazione dei periodi fiscali fino al 2008 e comunque fino a
concorrenza del ricavo della liquidazione di fatto intervenuta nel 2007.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 550.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: