80.2016.80
Assoggettamento limitato: proprietà di immobili, determinazione dell’aliquota, considerazione di redditi e sostanza del coniuge, stima in mancanza di dati precisi
17 ottobre 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.80
80.2016.81
Lugano
17 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in
sostituzione di Raffaele Guffi, assente),
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 aprile 2016 contro la decisione del 7 aprile 2016 in materia di IC e
IFD 2014.
Fatti
A. RI 1, domiciliata in __________
ad __________, è limitatamente imponibile nel Cantone Ticino a partire dal
periodo fiscale 2014, avendo ereditato per successione (in comunione ereditaria
con __________) __________ e la PPP __________ fondo base __________ RFD __________.
Con decisione di
tassazione 12.8.2015 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT)
quantificava il reddito imponibile e la sostanza imponibile per l’IC, rispettivamente,
in fr. 9'000.- e in fr. 191'000.-. Il reddito e la sostanza determinanti per
l’aliquota (pari all’11.6091%) venivano commisurati, rispettivamente, in fr.
309'800.- il reddito e in fr. 3'134'000.- la sostanza. Per l’IFD il reddito
imponibile veniva stabilito in fr. 8'900.- ed il reddito determinante per
l’aliquota (pari all’8.6257%) in fr. 307'200.-.
B. Con reclamo
17/18.8.2016 RI 1, assistita da un legale, impugnava la decisione di
tassazione. In particolare l’insorgente contestava l’accertamento del reddito e
della sostanza esteri, operato dall’UT ai fini della determinazione delle aliquote
e postulava una modifica della decisione, nel senso di definire un reddito
estero di fr. 125'000.- ed una sostanza immobiliare estera pari a fr.
750'000.-. A tale riguardo, nel gravame veniva specificato: “Questi dati non sono
veritieri in quanto la contribuente ha un reddito estero pari a CHF 125'000.- e
una sostanza estera pari a CHF 750'000.–“. Nell’impugnativa la reclamante
specificava anche di voler mettere a disposizione, appena possibile, la sua
decisione di tassazione __________ relativa al periodo fiscale sub judice.
C. Con scritto 22.2.2016
l’UT richiedeva alla rappresentante della contribuente di voler trasmettere la
documentazione aggiuntiva entro il 14.3.2016. In particolare veniva richiesta
la copia completa della decisione di tassazione 2014, emessa dall’autorità fiscale
__________ e relativa alla contribuente ed al coniuge. Inoltre veniva anche domandata
la distinta dettagliata della sostanza (mobiliare ed immobiliare in Svizzera ed
all’estero) posseduta globalmente (situazione al 31.12.2014 della reclamante e
del marito).
D. Con scritto 29.3.2016
veniva inviata all’UT copia della decisione dell’autorità fiscale __________
per il periodo 2014.
E. Con risposta tramite
e-mail del 30.3.2016, l’UT si rivolgeva alla rappresentante della contribuente
per informarla che la decisione su reclamo era già stata elaborata dal sistema
informatico la settimana precedente e che il termine per l’inoltro della
documentazione era scaduto, motivo per cui il gravame era stato evaso sulla
base dei dati già agli atti. Ad ogni modo, in merito alla documentazione trasmessa
il 29.3.2016, l’UT faceva rimarcare l’imposizione separata del reddito dei
capitali (€ 45'000.-) ed anche la prassi __________ diversa in merito alle deduzioni
dal reddito immobiliare (più generosa dal punto di vista del contribuente)
secondo cui sarebbe prevista una “tripla deduzione” (ammortamento lineare,
spese effettive di manutenzione e interessi passivi), particolarità non
prevista dalla Legge tributaria. Inoltre, secondo il diritto __________ non
viene imposto il valore locativo delle abitazioni primarie, a differenza del
diritto fiscale elvetico. Motivo per cui, secondo l’UT, l’apprezzamento effettuato
per poter determinare i dati e applicare l’aliquota, non si discostava dalla reale
situazione della contribuente.
F. Con decisione su
reclamo 7.4.2016 l’UT si riconfermava nella sua precedente decisione per quanto
concerne l’IC/IFD 2014. In particolare l’Autorità spiegava di aver richiesto
alla contribuente della documentazione al fine di evadere il reclamo
presentato. Rimasta inevasa la richiesta (documentazione parzialmente pervenuta
dopo la scadenza del termine assegnato) il fisco aveva proceduto ad emanare la
decisione su reclamo basandosi sui dati già in suo possesso. In particolare
l’UT stabiliva:
(...). La signora RI 1 è limitatamente imponibile nel
Cantone Ticino in virtù della sua appartenenza economica (art. 4 LT). Le
persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza
nel Cantone Ticino devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone
all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro
sostanza (art. 6 LT). Nel caso in esame, né al momento dell’inoltro della
dichiarazione d’imposta, né al momento della presentazione del reclamo, né
tantomeno in seguito alla richiesta di informazioni è stata comprovata
l’effettiva situazione economica/patrimoniale della signora RI 1 e di suo
marito. Ne consegue che non rimane che confermare la valutazione primitiva
degli elementi esteri (__________), importi validi unicamente ed esclusivamente
per la determinazione dell’aliquota d’imposta.
G. Mediante tempestivo
ricorso del 7/8.4.2016, RI 1 impugna la decisione su reclamo dell’UT
contestando l’operato dell’autorità laddove avrebbe impartito un lasso di tempo
troppo breve per la produzione della decisione fiscale __________ e l’altra documentazione
richiesta, a fronte di un periodo di 5 mesi in cui l’erario avrebbe “fatto i
suoi comodi”. Secondo la ricorrente sarebbe inspiegabile la decisione presa su
reclamo senza neppure prendere in considerazione la documentazione fiscale __________
presentata.
Nell’impugnativa viene fatto
presente come il reddito della ricorrente fosse – per il 2014 – di € 35'115.- e
non di fr. 300'000.-. Secondo la ricorrente, nemmeno il reddito globale di
marito e moglie raggiunge la soglia di € 300'000.-. Inoltre, secondo RI 1 non
vi sarebbero basi legali per tassarla in base al reddito estero di moglie e
marito come anche per la sostanza globale (spettanze sue e di suo marito). Viene
inoltre contestata la somma di fr. 3'000'000.- a titolo di sostanza estera. I
dati accertati da parte del fisco sarebbero quindi fantasiosi.
Diritto
1. 1.1.
L’assoggettamento
in Svizzera, rispettivamente nel Cantone Ticino, avviene per appartenenza
personale (art. 3 LIFD; art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 4 LIFD;
art. 3 LT).
Nel
primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno
domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le
persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie
di fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali
o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 4
cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
1.2.
Contrariamente
all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato
(art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù
dell’appartenenza economica è limitato alle parti di reddito e di sostanza per
le quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone (art. 6 cpv. 2 LIFD;
art. 5 cpv. 2 LT).
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate
all’imposta sul reddito in Svizzera devono l’imposta sugli elementi imponibili
in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello
stesso senso si esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone
fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel
Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
Considerandi
2.
2.1.
In primo luogo,
l’insorgente contesta che l’autorità fiscale possa tener conto degli elementi
imponibili del suo coniuge, per stabilire il reddito e la sostanza determinanti
per la definizione delle aliquote applicabili per calcolare l’imposta da lei dovuta.
2.2
Dottrina e giurisprudenza
sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità
di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica.
A tale proposito, il
Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si
misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono
pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori imponibili
(Lanz-Baur, Das Ehepaar im
Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey,
L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung
der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8;
DTF 110 Ia 17).
2.3
Come già ricordato, gli
articoli 6 cpv. 1 LT e 7 cpv. 1 LIFD prevedono che, in caso di assoggettamento
parziale, le imposte siano calcolate con l’aliquota corrispondente alla
totalità dei redditi e della sostanza del contribuente.
In virtù del combinato
disposto di questo articolo e del principio dell’unità fiscale della famiglia,
la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all’interno e
l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).
In una sentenza del 1949,
relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha stabilito che la moglie
che abita all'estero (nella fattispecie a San Remo) ed è imponibile in Svizzera
per il reddito derivante da una proprietà immobiliare, deve pagare l'imposta
calcolata con un'aliquota applicabile al reddito complessivo di lei e di suo
marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Tale soluzione è giustificata
dall'incremento della capacità contributiva risultante dal fatto che, in
costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i coniugi concorrono alle
spese dell'economia domestica, senza che rilevi il fatto che ambedue i coniugi
o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che essa colpisca la totalità o solo
una parte dei loro beni e redditi. Il Tribunale federale ha sottolineato che,
in tal modo, il fisco svizzero non colpisce i fattori non tassabili del marito,
ma questi ultimi entrano in considerazione solo «per ragguagliare il tributo
della moglie alla sua effettiva capacità contributiva».
Questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale,
anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e delle nuove legislazioni
sulle imposte dirette (cfr. p. es. la sentenza del 5 febbraio 2008, in rf 63/2008, p. 364 consid. 2.2; la sentenza dell’11 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 267; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 37 ad art. 9 LIFD,
p. 104).
Anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno
solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in
Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si
commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile
1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338; CDT __________ del 9.7.2012; CDT __________
del 21.10.2015).
2.4
D’altronde, l’art. 24
paragrafo 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
federale di __________ per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI__________; RS __________), prevede una riserva espressa, che consente alla Svizzera di
“applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intera sostanza,
senza tener conto dell’esenzione”. Certo, tale disposizione, ricalcata
sull’art. 23A paragrafo 3 del modello di Convenzione fiscale dell’OCSE, è
indirizzata allo Stato di residenza. Come ammesso dal relativo commentario e
dalla dottrina più recente, essa va tuttavia interpretata nel senso che anche
lo Stato della fonte o lo Stato di situazione di un bene può far capo al
cosiddetto principio della progressione dell’aliquota (de Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal International,
Berna 2012, p. 246; v. anche OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le
revenu et la fortune – version abrégée, Parigi 2010, n. 56 ad art. 23A).
Tuttavia, il contestato
calcolo dell’imposta si imporrebbe già per effetto dell’art. 7 cpv. 1 LIFD e
della corrispondente disposizione della legge tributaria cantonale (art. 6 cpv.
1.
LT). Come ha affermato lo stesso Tribunale federale, anche se la convenzione
applicabile nei rapporti bilaterali non contenesse una esplicita riserva della
progressione dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base
all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un
aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal
diritto interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle
convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere
o limitare gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr.
decisione TF n.2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con riferimento a: Locher, Einführung in das internationale
Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).
2.5
Ne consegue come la tesi
della ricorrente, secondo cui non vi sarebbe una base legale che consenta
all’autorità fiscale di considerare anche il reddito e la sostanza di suo
marito, ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare al calcolo
delle imposte, sia infondata.
L’UT ha quindi
correttamente preso in considerazione i redditi globali e la sostanza totale
della ricorrente e del di lei marito per determinare l’aliquota.
3.
3.1.
Assodati
i principi svizzeri della progressione delle aliquote e della tassazione
congiunta dei coniugi, restano ora da esaminare gli importi di,
rispettivamente, fr. 300'000.– e fr. 3'000'000.–
stimati dall’autorità di tassazione a titolo di reddito e di sostanza esteri.
3.2
Secondo
gli art. 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione
completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il
necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD;
art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera
esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in:
StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di
reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo
ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di
più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla
loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,
p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette
l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n.
2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n.2A.457/2005 del 12 maggio
2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).
3.3
Mediante
reclamo 17.8.2015 la rappresentante della contribuente ha fatto presente di
voler mettere a disposizione - appena possibile - la decisione di tassazione __________
per il periodo fiscale 2014. Dagli atti emerge come la surriferita decisione di
tassazione __________ sia datata 2.9.2015.
Orbene,
tale decisione non è stata trasmessa spontaneamente all’UT, ma lo stesso ha
dovuto richiederla alla rappresentante della contribuente il 22.2.2016 (ossia
più di sei mesi dopo il reclamo).
Va
ricordato come di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova sia
ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di
elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del
contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B
13.1
n. 8).
La
descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia
spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA
67.
p. 435). Una prima eccezione è data
quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole e in violazione dei
propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento
degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica
invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la
prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo
prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n.
29.
ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In
definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).
Se è vero che al momento della prima decisione
di tassazione del 17.8.2015, la decisione __________ non era ancora stata adottata,
nondimeno spettava alla contribuente far pervenire a stretto giro di posta tale
documento, necessario al fine di poter determinare l’aliquota da applicare per
la decisione di tassazione a livello svizzero.
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può rimproverare un’inoperosità all’UT,
che si è adoperato a raccogliere gli elementi necessari all’accertamento degli
elementi imponibili.
In effetti alla contribuente incombono gli obblighi
di collaborazione ed in particolare quelli di compilare il modulo di tassazione
in modo completo e veritiero e di corredarlo dei necessari allegati (art. 198
cpv. 2 LT).
3.4
Come
visto, la contribuente ha presentato la decisione di tassazione __________ solo
il 29.3.2016. L’UT ha basato la sua decisione su reclamo sugli atti in suo
possesso fino a quel momento, senza far capo a tale decisione, giunta dopo il
termine impartito per la presentazione dei documenti.
Ad
ogni modo, con e-mail del 30.9.2016, ha illustrato alla rappresentante della
contribuente le ragioni secondo cui, anche alla luce di tale decisione, le
proprie conclusioni in merito all’accertamento del reddito e della sostanza
totali da tenere in considerazione per l’aliquota sarebbero comunque state le medesime.
3.5
3.5.1
La
Camera di diritto tributario nell’esame del ricorso ha le medesime attribuzioni
dell’autorità di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT).
Secondo
l’art. 230 cpv. 2 LT la Camera di diritto tributario prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 230 cpv. 2 LT).
3.5.2
Dagli
accertamenti esperiti da questa Camera e sulla base dei documenti e dalle
dichiarazioni della contribuente (per il tramite della sua rappresentante) si
ha quanto segue:
·
in sede di reclamo la ricorrente ha dichiarato di avere (solo
lei) un reddito estero pari a fr. 125'000.- ed una sostanza immobiliare estera
di fr. 750'000.-;
·
dalla decisione di tassazione __________ emerge un reddito dei
coniugi di € 139'648.- al quale deve essere addizionato un importo di eur
43'754 a titolo di provento da capitali (sempre per entrambi);
·
come rettamente ritenuto dall’UT
il fisco __________ non impone – quale reddito – il valore locativo
dell’abitazione;
·
la ricorrente non ha mai dato
seguito alla richiesta dell’UT di presentare una distinta dettagliata della
sostanza (mobiliare ed immobiliare in Svizzera ed all’estero) posseduta
globalmente (situazione al 31.12.2014 dei coniugi).
3.6
3.6.1
Il fisco ha ritenuto come,
secondo i dati in possesso ed anche alla luce della decisione di tassazione __________,
il reddito estero dei coniugi potesse essere determinato in fr. 300'000.- per
il 2014.
Ora,
anche solo tenendo conto della decisione di tassazione germanica, risultano redditi
di € 183'402 per il 2014. Già solo questa somma, al cambio vigente al
31.12.2014
(ossia di 1 eur = 1,202350 fr, cfr. sito internet https://www.ictax.admin.ch/extern/it.html#/ratelist/2014,
consultato il 4.10.2016) determina un reddito in franchi svizzeri pari a
220'513.395. In aggiunta a ciò si deve rilevare come la stessa contribuente,
per il periodo fiscale 2014 (v. reclamo 17/18.8.2015) ha dichiarato di aver
percepito un reddito estero di fr. 125'000.-. Se si tiene conto del fatto che
dalla decisione di tassazione __________ il suo reddito risulta di molto
inferiore (€ 35'115.- per il 2014), è ipotizzabile – in assenza di ulteriori
spiegazioni – un’ulteriore fonte di reddito estero.
A
ciò si aggiunga che la contribuente ha dichiarato, nelle more della procedura,
di possedere una sostanza immobiliare estera pari a fr. 750'000.-. Il valore
locativo della stessa non è preso in considerazione in __________, mentre in __________
costituisce un elemento imponibile.
Tutto
ben ponderato ed in assenza di una documentazione completa fornita dalla contribuente
(in merito si veda lo scritto 22.2.2016 a cui è stato dato unicamente parziale
riscontro), il reddito estero commisurato dall’UT [necessario ai fini
dell’applicazione dell’aliquota per gli elementi imponibili in Svizzera] appare
corretto.
Medesimo discorso vale
anche per la sostanza estera determinante per l’aliquota. La richiesta di voler
presentare i dati è rimasta inevasa. Dalla tassazione __________ si evince
comunque, per il 2014, che i coniugi hanno avuto un provento di € 43'754 da
capitali. Ciò fa presumere una certa consistenza degli stessi.
A ciò si aggiunga che, la
ricorrente ha dichiarato di possedere (solo lei) sostanza immobiliare estera per
fr. 750'000.-.
Agli atti non vi sono
altri dati utili per stabilire la sostanza complessiva dei coniugi al 31.12.2014.
3.6.2
In considerazione del
fatto che la ricorrente ha soltanto parzialmente prestato collaborazione alla
determinazione del reddito e della sostanza suoi e di suo marito all’estero,
l’autorità fiscale non ha potuto fare altro che procedere ad una stima.
Se si tiene conto della
prassi precedentemente illustrata, che ammette in simili circostanze
addirittura l’applicazione delle aliquote massime, la decisione dell’autorità
fiscale ticinese appare condivisibile.
3.7
La decisione impugnata,
con la quale l’Ufficio di tassazione ha preso in considerazione, ai fini della
determinazione dell’aliquota, un reddito estero globale di fr. 300'000.– ed una
sostanza estera complessiva di fr. 3’000'000.–, si rivela pertanto
ineccepibile.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: