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Decisione

80.2016.80

Assoggettamento limitato: proprietà di immobili, determinazione dell’aliquota, considerazione di redditi e sostanza del coniuge, stima in mancanza di dati precisi

17 ottobre 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliata in __________

ad __________, è limitatamente imponibile nel Cantone Ticino a partire dal

periodo fiscale 2014, avendo ereditato per successione (in comunione ereditaria

con __________) __________ e la PPP __________ fondo base __________ RFD __________.

Con decisione di

tassazione 12.8.2015 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT)

quantificava il reddito imponibile e la sostanza imponibile per l’IC, rispettivamente,

in fr. 9'000.- e in fr. 191'000.-. Il reddito e la sostanza determinanti per

l’aliquota (pari all’11.6091%) venivano commisurati, rispettivamente, in fr.

309'800.- il reddito e in fr. 3'134'000.- la sostanza. Per l’IFD il reddito

imponibile veniva stabilito in fr. 8'900.- ed il reddito determinante per

l’aliquota (pari all’8.6257%) in fr. 307'200.-.

B. Con reclamo

17/18.8.2016 RI 1, assistita da un legale, impugnava la decisione di

tassazione. In particolare l’insorgente contestava l’accertamento del reddito e

della sostanza esteri, operato dall’UT ai fini della determinazione delle aliquote

e postulava una modifica della decisione, nel senso di definire un reddito

estero di fr. 125'000.- ed una sostanza immobiliare estera pari a fr.

750'000.-. A tale riguardo, nel gravame veniva specificato: “Questi dati non sono

veritieri in quanto la contribuente ha un reddito estero pari a CHF 125'000.- e

una sostanza estera pari a CHF 750'000.–“. Nell’impugnativa la reclamante

specificava anche di voler mettere a disposizione, appena possibile, la sua

decisione di tassazione __________ relativa al periodo fiscale sub judice.

C. Con scritto 22.2.2016

l’UT richiedeva alla rappresentante della contribuente di voler trasmettere la

documentazione aggiuntiva entro il 14.3.2016. In particolare veniva richiesta

la copia completa della decisione di tassazione 2014, emessa dall’autorità fiscale

__________ e relativa alla contribuente ed al coniuge. Inoltre veniva anche domandata

la distinta dettagliata della sostanza (mobiliare ed immobiliare in Svizzera ed

all’estero) posseduta globalmente (situazione al 31.12.2014 della reclamante e

del marito).

D. Con scritto 29.3.2016

veniva inviata all’UT copia della decisione dell’autorità fiscale __________

per il periodo 2014.

E. Con risposta tramite

e-mail del 30.3.2016, l’UT si rivolgeva alla rappresentante della contribuente

per informarla che la decisione su reclamo era già stata elaborata dal sistema

informatico la settimana precedente e che il termine per l’inoltro della

documentazione era scaduto, motivo per cui il gravame era stato evaso sulla

base dei dati già agli atti. Ad ogni modo, in merito alla documentazione trasmessa

il 29.3.2016, l’UT faceva rimarcare l’imposizione separata del reddito dei

capitali (€ 45'000.-) ed anche la prassi __________ diversa in merito alle deduzioni

dal reddito immobiliare (più generosa dal punto di vista del contribuente)

secondo cui sarebbe prevista una “tripla deduzione” (ammortamento lineare,

spese effettive di manutenzione e interessi passivi), particolarità non

prevista dalla Legge tributaria. Inoltre, secondo il diritto __________ non

viene imposto il valore locativo delle abitazioni primarie, a differenza del

diritto fiscale elvetico. Motivo per cui, secondo l’UT, l’apprezzamento effettuato

per poter determinare i dati e applicare l’aliquota, non si discostava dalla reale

situazione della contribuente.

F. Con decisione su

reclamo 7.4.2016 l’UT si riconfermava nella sua precedente decisione per quanto

concerne l’IC/IFD 2014. In particolare l’Autorità spiegava di aver richiesto

alla contribuente della documentazione al fine di evadere il reclamo

presentato. Rimasta inevasa la richiesta (documentazione parzialmente pervenuta

dopo la scadenza del termine assegnato) il fisco aveva proceduto ad emanare la

decisione su reclamo basandosi sui dati già in suo possesso. In particolare

l’UT stabiliva:

(...). La signora RI 1 è limitatamente imponibile nel

Cantone Ticino in virtù della sua appartenenza economica (art. 4 LT). Le

persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza

nel Cantone Ticino devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone

all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro

sostanza (art. 6 LT). Nel caso in esame, né al momento dell’inoltro della

dichiarazione d’imposta, né al momento della presentazione del reclamo, né

tantomeno in seguito alla richiesta di informazioni è stata comprovata

l’effettiva situazione economica/patrimoniale della signora RI 1 e di suo

marito. Ne consegue che non rimane che confermare la valutazione primitiva

degli elementi esteri (__________), importi validi unicamente ed esclusivamente

per la determinazione dell’aliquota d’imposta.

G. Mediante tempestivo

ricorso del 7/8.4.2016, RI 1 impugna la decisione su reclamo dell’UT

contestando l’operato dell’autorità laddove avrebbe impartito un lasso di tempo

troppo breve per la produzione della decisione fiscale __________ e l’altra documentazione

richiesta, a fronte di un periodo di 5 mesi in cui l’erario avrebbe “fatto i

suoi comodi”. Secondo la ricorrente sarebbe inspiegabile la decisione presa su

reclamo senza neppure prendere in considerazione la documentazione fiscale __________

presentata.

Nell’impugnativa viene fatto

presente come il reddito della ricorrente fosse – per il 2014 – di € 35'115.- e

non di fr. 300'000.-. Secondo la ricorrente, nemmeno il reddito globale di

marito e moglie raggiunge la soglia di € 300'000.-. Inoltre, secondo RI 1 non

vi sarebbero basi legali per tassarla in base al reddito estero di moglie e

marito come anche per la sostanza globale (spettanze sue e di suo marito). Viene

inoltre contestata la somma di fr. 3'000'000.- a titolo di sostanza estera. I

dati accertati da parte del fisco sarebbero quindi fantasiosi.

Diritto

1. 1.1.

L’assoggettamento

in Svizzera, rispettivamente nel Cantone Ticino, avviene per appartenenza

personale (art. 3 LIFD; art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 4 LIFD;

art. 3 LT).

Nel

primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno

domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le

persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono

assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie

di fondi in Svizzera/nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali

o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 4

cpv. 1 lett. c LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

1.2.

Contrariamente

all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato

(art. 6 cpv. 1 LIFD; art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù

dell’appartenenza economica è limitato alle parti di reddito e di sostanza per

le quali sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone (art. 6 cpv. 2 LIFD;

art. 5 cpv. 2 LT).

Secondo

l’art. 7 cpv. 1 LIFD, tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate

all’imposta sul reddito in Svizzera devono l’imposta sugli elementi imponibili

in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi. Nello

stesso senso si esprime anche l’art. 6 cpv. 1 LT, secondo cui le persone

fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel

Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

Considerandi

2.

2.1.

In primo luogo,

l’insorgente contesta che l’autorità fiscale possa tener conto degli elementi

imponibili del suo coniuge, per stabilire il reddito e la sostanza determinanti

per la definizione delle aliquote applicabili per calcolare l’imposta da lei dovuta.

2.2

Dottrina e giurisprudenza

sono unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità

di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica.

A tale proposito, il

Tribunale federale ha chiarito che la capacità contributiva dei coniugi si

misura, in linea di massima, in base al loro reddito globale: i coniugi sono

pertanto tassati congiuntamente, cioè sulla base del cumulo dei fattori imponibili

(Lanz-Baur, Das Ehepaar im

Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey,

L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung

der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 8;

DTF 110 Ia 17).

2.3

Come già ricordato, gli

articoli 6 cpv. 1 LT e 7 cpv. 1 LIFD prevedono che, in caso di assoggettamento

parziale, le imposte siano calcolate con l’aliquota corrispondente alla

totalità dei redditi e della sostanza del contribuente.

In virtù del combinato

disposto di questo articolo e del principio dell’unità fiscale della famiglia,

la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all’interno e

l’altro all’estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).

In una sentenza del 1949,

relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha stabilito che la moglie

che abita all'estero (nella fattispecie a San Remo) ed è imponibile in Svizzera

per il reddito derivante da una proprietà immobiliare, deve pagare l'imposta

calcolata con un'aliquota applicabile al reddito complessivo di lei e di suo

marito (ASA 19 p. 22 = DTF 75 I 385). Tale soluzione è giustificata

dall'incremento della capacità contributiva risultante dal fatto che, in

costanza di matrimonio, sostanza e reddito di ambedue i coniugi concorrono alle

spese dell'economia domestica, senza che rilevi il fatto che ambedue i coniugi

o solo la moglie siano soggetti all'imposta o che essa colpisca la totalità o solo

una parte dei loro beni e redditi. Il Tribunale federale ha sottolineato che,

in tal modo, il fisco svizzero non colpisce i fattori non tassabili del marito,

ma questi ultimi entrano in considerazione solo «per ragguagliare il tributo

della moglie alla sua effettiva capacità contributiva».

Questa giurisprudenza è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale,

anche dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e delle nuove legislazioni

sulle imposte dirette (cfr. p. es. la sentenza del 5 febbraio 2008, in rf 63/2008, p. 364 consid. 2.2; la sentenza dell’11 maggio 2001, in RDAF 2001 II p. 267; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 37 ad art. 9 LIFD,

p. 104).

Anche questa Camera ha confermato il principio per cui, nel caso in cui uno

solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in

Svizzera, l'aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si

commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile

1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338; CDT __________ del 9.7.2012; CDT __________

del 21.10.2015).

2.4

D’altronde, l’art. 24

paragrafo 2 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica

federale di __________ per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune

altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI__________; RS __________), prevede una riserva espressa, che consente alla Svizzera di

“applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intera sostanza,

senza tener conto dell’esenzione”. Certo, tale disposizione, ricalcata

sull’art. 23A paragrafo 3 del modello di Convenzione fiscale dell’OCSE, è

indirizzata allo Stato di residenza. Come ammesso dal relativo commentario e

dalla dottrina più recente, essa va tuttavia interpretata nel senso che anche

lo Stato della fonte o lo Stato di situazione di un bene può far capo al

cosiddetto principio della progressione dell’aliquota (de Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal International,

Berna 2012, p. 246; v. anche OCSE, Modèle de Convention fiscale concernant le

revenu et la fortune – version abrégée, Parigi 2010, n. 56 ad art. 23A).

Tuttavia, il contestato

calcolo dell’imposta si imporrebbe già per effetto dell’art. 7 cpv. 1 LIFD e

della corrispondente disposizione della legge tributaria cantonale (art. 6 cpv.

1.

LT). Come ha affermato lo stesso Tribunale federale, anche se la convenzione

applicabile nei rapporti bilaterali non contenesse una esplicita riserva della

progressione dell’aliquota, tale principio si imporrebbe in ogni caso in base

all’art. 7 cpv. 1 LIFD. Infatti, la regola dell’aliquota progressiva è un

aspetto che concerne il calcolo dell’imposta ed è come tale disciplinato dal

diritto interno. In considerazione del carattere negativo del diritto delle

convenzioni di doppia imposizione, quest’ultimo potrebbe tutt’al più escludere

o limitare gli effetti di una simile disposizione, non invece prevederla (cfr.

decisione TF n.2C_558/2007 del 6 marzo 2008, consid. 2.3, con riferimento a: Locher, Einführung in das internationale

Steuerrecht der Schweiz, 3a ediz., p. 95).

2.5

Ne consegue come la tesi

della ricorrente, secondo cui non vi sarebbe una base legale che consenta

all’autorità fiscale di considerare anche il reddito e la sostanza di suo

marito, ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare al calcolo

delle imposte, sia infondata.

L’UT ha quindi

correttamente preso in considerazione i redditi globali e la sostanza totale

della ricorrente e del di lei marito per determinare l’aliquota.

3.

3.1.

Assodati

i principi svizzeri della progressione delle aliquote e della tassazione

congiunta dei coniugi, restano ora da esaminare gli importi di,

rispettivamente, fr. 300'000.– e fr. 3'000'000.–

stimati dall’autorità di tassazione a titolo di reddito e di sostanza esteri.

3.2

Secondo

gli art. 123 cpv. 1 LIFD e 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione

completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 LIFD;

art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera

esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in:

StR 61 p.442). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di

reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo

ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di

più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla

loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n.8 ad art. 7 LIFD,

p.86), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette

l’utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, decisione TF n.

2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n.2A.457/2005 del 12 maggio

2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).

3.3

Mediante

reclamo 17.8.2015 la rappresentante della contribuente ha fatto presente di

voler mettere a disposizione - appena possibile - la decisione di tassazione __________

per il periodo fiscale 2014. Dagli atti emerge come la surriferita decisione di

tassazione __________ sia datata 2.9.2015.

Orbene,

tale decisione non è stata trasmessa spontaneamente all’UT, ma lo stesso ha

dovuto richiederla alla rappresentante della contribuente il 22.2.2016 (ossia

più di sei mesi dopo il reclamo).

Va

ricordato come di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova sia

ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di

elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del

contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il

debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B

13.1

n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia

spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA

67.

p. 435). Una prima eccezione è data

quando il contribuente tralascia, in maniera colpevole e in violazione dei

propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento

degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica

invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la

prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo

prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n.

29.

ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In

definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

Se è vero che al momento della prima decisione

di tassazione del 17.8.2015, la decisione __________ non era ancora stata adottata,

nondimeno spettava alla contribuente far pervenire a stretto giro di posta tale

documento, necessario al fine di poter determinare l’aliquota da applicare per

la decisione di tassazione a livello svizzero.

Contrariamente

a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può rimproverare un’inoperosità all’UT,

che si è adoperato a raccogliere gli elementi necessari all’accertamento degli

elementi imponibili.

In effetti alla contribuente incombono gli obblighi

di collaborazione ed in particolare quelli di compilare il modulo di tassazione

in modo completo e veritiero e di corredarlo dei necessari allegati (art. 198

cpv. 2 LT).

3.4

Come

visto, la contribuente ha presentato la decisione di tassazione __________ solo

il 29.3.2016. L’UT ha basato la sua decisione su reclamo sugli atti in suo

possesso fino a quel momento, senza far capo a tale decisione, giunta dopo il

termine impartito per la presentazione dei documenti.

Ad

ogni modo, con e-mail del 30.9.2016, ha illustrato alla rappresentante della

contribuente le ragioni secondo cui, anche alla luce di tale decisione, le

proprie conclusioni in merito all’accertamento del reddito e della sostanza

totali da tenere in considerazione per l’aliquota sarebbero comunque state le medesime.

3.5

3.5.1

La

Camera di diritto tributario nell’esame del ricorso ha le medesime attribuzioni

dell’autorità di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT).

Secondo

l’art. 230 cpv. 2 LT la Camera di diritto tributario prende la sua decisione

fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 230 cpv. 2 LT).

3.5.2

Dagli

accertamenti esperiti da questa Camera e sulla base dei documenti e dalle

dichiarazioni della contribuente (per il tramite della sua rappresentante) si

ha quanto segue:

·

in sede di reclamo la ricorrente ha dichiarato di avere (solo

lei) un reddito estero pari a fr. 125'000.- ed una sostanza immobiliare estera

di fr. 750'000.-;

·

dalla decisione di tassazione __________ emerge un reddito dei

coniugi di € 139'648.- al quale deve essere addizionato un importo di eur

43'754 a titolo di provento da capitali (sempre per entrambi);

·

come rettamente ritenuto dall’UT

il fisco __________ non impone – quale reddito – il valore locativo

dell’abitazione;

·

la ricorrente non ha mai dato

seguito alla richiesta dell’UT di presentare una distinta dettagliata della

sostanza (mobiliare ed immobiliare in Svizzera ed all’estero) posseduta

globalmente (situazione al 31.12.2014 dei coniugi).

3.6

3.6.1

Il fisco ha ritenuto come,

secondo i dati in possesso ed anche alla luce della decisione di tassazione __________,

il reddito estero dei coniugi potesse essere determinato in fr. 300'000.- per

il 2014.

Ora,

anche solo tenendo conto della decisione di tassazione germanica, risultano redditi

di € 183'402 per il 2014. Già solo questa somma, al cambio vigente al

31.12.2014

(ossia di 1 eur = 1,202350 fr, cfr. sito internet https://www.ictax.admin.ch/extern/it.html#/ratelist/2014,

consultato il 4.10.2016) determina un reddito in franchi svizzeri pari a

220'513.395. In aggiunta a ciò si deve rilevare come la stessa contribuente,

per il periodo fiscale 2014 (v. reclamo 17/18.8.2015) ha dichiarato di aver

percepito un reddito estero di fr. 125'000.-. Se si tiene conto del fatto che

dalla decisione di tassazione __________ il suo reddito risulta di molto

inferiore (€ 35'115.- per il 2014), è ipotizzabile – in assenza di ulteriori

spiegazioni – un’ulteriore fonte di reddito estero.

A

ciò si aggiunga che la contribuente ha dichiarato, nelle more della procedura,

di possedere una sostanza immobiliare estera pari a fr. 750'000.-. Il valore

locativo della stessa non è preso in considerazione in __________, mentre in __________

costituisce un elemento imponibile.

Tutto

ben ponderato ed in assenza di una documentazione completa fornita dalla contribuente

(in merito si veda lo scritto 22.2.2016 a cui è stato dato unicamente parziale

riscontro), il reddito estero commisurato dall’UT [necessario ai fini

dell’applicazione dell’aliquota per gli elementi imponibili in Svizzera] appare

corretto.

Medesimo discorso vale

anche per la sostanza estera determinante per l’aliquota. La richiesta di voler

presentare i dati è rimasta inevasa. Dalla tassazione __________ si evince

comunque, per il 2014, che i coniugi hanno avuto un provento di € 43'754 da

capitali. Ciò fa presumere una certa consistenza degli stessi.

A ciò si aggiunga che, la

ricorrente ha dichiarato di possedere (solo lei) sostanza immobiliare estera per

fr. 750'000.-.

Agli atti non vi sono

altri dati utili per stabilire la sostanza complessiva dei coniugi al 31.12.2014.

3.6.2

In considerazione del

fatto che la ricorrente ha soltanto parzialmente prestato collaborazione alla

determinazione del reddito e della sostanza suoi e di suo marito all’estero,

l’autorità fiscale non ha potuto fare altro che procedere ad una stima.

Se si tiene conto della

prassi precedentemente illustrata, che ammette in simili circostanze

addirittura l’applicazione delle aliquote massime, la decisione dell’autorità

fiscale ticinese appare condivisibile.

3.7

La decisione impugnata,

con la quale l’Ufficio di tassazione ha preso in considerazione, ai fini della

determinazione dell’aliquota, un reddito estero globale di fr. 300'000.– ed una

sostanza estera complessiva di fr. 3’000'000.–, si rivela pertanto

ineccepibile.

4.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria:

Assoggettamento limitato: proprietà di immobili, determinazione dell’aliquota, considerazione di redditi e sostanza del coniuge, stima in mancanza di dati precisi | Lexipedia