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Decisione

80.2016.82

Condono: presupposti, stato di bisogno, debiti d’imposta di meno di 3'000 franchi con redditi sopra i 100'000, debiti pregressi per oltre 120'000 franchi

13 dicembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe 1955, è coniugato

e padre di due figli, nati rispettivamente nel 1990 e nel 1992, entrambi

studenti durante il periodo fiscale di cui chiede il condono.

Con domanda 18/19.9.2015

egli richiedeva il condono per le imposte cantonali, comunali e federali per il

periodo fiscale 2013. Il contribuente specificava di vivere grazie al salario

della moglie di fr. 4'439.55 netti mensili, di essere senza occupazione dal

01.03.2014 e di non percepire alcuna indennità di disoccupazione.

B. L’UEC con decisione 18.12.2015

respingeva la domanda di condono presentata dal contribuente in relazione

all’imposta comunale e cantonale 2013. In particolare l’autorità indicava come

il ricorrente avesse beneficiato a più riprese di un condono delle imposte:

l’ultima decisione risaliva al 20.6.2014, con la quale gli era stato concesso

un condono totale per le imposte 2010-2011, con lo scopo di risanare la

posizione debitoria nei confronti del fisco. L’autorità spiegava anche che nel

2013 era stato imposto un reddito di fr. 113'462.- (media mensile di fr.

9'455.--). I pubblici tributi scoperti esclusi interessi e/o spese ammontavano

a fr. 1'632.65 (imposta cantonale 2013) e fr. 1'318.75 (imposta comunale 2013).

L’autorità rilevava come le entrate mensili attuali fossero di fr. 4'809.-

compresa la tredicesima mensilità e che l’onere per i figli agli studi

superiori non potesse essere ammesso in quanto maggiorenni. L’UEC riteneva che

le spese ricorrenti mensili fossero di fr. 4'310.-. La disponibilità mensile

era pari a fr. 499.- mensili. L’autorità indicava inoltre come risultassero, a

carico del contribuente attestati carenza beni ed esecuzioni per pretese di

diritto privato e pubblico per complessivi fr. 122'564.70. Secondo l’autorità,

vista situazione debitoria di RI 1, l’accoglimento della domanda di condono non

risolverebbe la sua già pregiudicata situazione.

C. Con reclamo

4/7.1.2016 RI 1 impugnava la decisione 18.12.2015 relativa all’istanza di condono

per il periodo fiscale 2013. L’insorgente contestava la portata dell’estratto

delle esecuzioni e carenza beni, sostenendo la facilità con la quale si possono

spiccare precetti esecutivi fantasiosi anche laddove non esistono situazioni

debitorie e riteneva che il condono richiesto fosse assolutamente

indispensabile vista la situazione finanziaria della sua famiglia, con un solo

stipendio e con due figli agli studi. Il contribuente riteneva che l’importo

dovuto fosse sproporzionato per rapporto alla sua capacità finanziaria e che egli

versava in una situazione di bisogno.

D. Con decisione

14.3.2016 l’UEC respingeva il reclamo RI 1 e si riconfermava nella precedente

decisione. In particolare tenuto conto dell’insieme dell’indebitamento, della

disponibilità mensile accertata e dei redditi percepiti nell’anno dell’imposta

oggetto del condono, l’istanza non poteva essere accolta.

E. Con ricorso

9/11.4.2016 RI 1 impugna la decisione su reclamo. Egli ritiene che

ingiustificatamente l’UEC non avesse preso in considerazione nelle spese mensili

l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, come anche che

la moglie era pendolare ed esercitava la sua attività lavorativa all’80% a __________,

motivo per cui vi erano anche delle spese di doppia economia domestica da

tenere in considerazione. Sostiene che l’avvio di una procedura esecutiva per

il periodo fiscale per il quale è stato richiesto il condono potrebbe avere

delle conseguenze gravose sulla famiglia, ed in particolare sulla solvibilità

della moglie. Contesta l’esistenza dei debiti rilevata dall’UEC, indicando come

alcuni di questi avrebbero dovuto essere imputati alla società di cui era

direttore e che era fallita nel 1997. Il ricorrente ritiene inoltre che l’UEC

abbia omesso di rilevare, per il 2013, che a fronte di un reddito di fr.

113'642.-, i coniugi avrebbero dovuto pagare la retta scolastica della figlia

che studiava a __________ di fr. 19'000.- ed anche gli studi del figlio,

iscritto all’Università di __________, alla facoltà di diritto. Contesta pertanto

la decisione su reclamo dell’UEC anche per rapporto al calcolo della

disponibilità mensile.

Diritto

1. 1.1.

A far tempo dal 1.1.2016 è

entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).

Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della

competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.

Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano

gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti

l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune

disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state

inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle

disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che

attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo

art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così

come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del

diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

La decisione relativa

all’istanza tesa al condono del debito d’imposta per il periodo fiscale 2013 è

stata emanata dall’autorità preposta prima del 1°.1.2016. Secondo l’art. 205e

cpv. 2 LIFD (applicabile per analogia anche in materia di imposte cantonali e

comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18

ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016), la

procedura di reclamo e la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate

prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal

diritto anteriore.

Alla procedura di condono

è quindi applicabile il vecchio diritto.

1.3.

L’autorità competente a

statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.

1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali

dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza

federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale

diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e

condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue

decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del

Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta

per l’imposta federale diretta).

1.4.

Dalla decisione 18.12.2015

risulta che i pubblici tributi scoperti per il 2013 risultano essere unicamente

l’imposta cantonale e comunale per rispettivi fr. 1'632.65 e fr. 1'318.75. Non

è stata emanata alcuna decisione per quanto attiene all’imposta federale

diretta.

La decisione su reclamo

impugnata riguarda unicamente il condono per l’imposta cantonale e comunale. La

Camera analizzerà pertanto unicamente la richiesta di condono per l’imposta

cantonale e comunale 2013.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD (di egual tenore all’attuale art. 167 cpv. 1

LIFD), al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento

dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo

gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente

condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,

Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca

l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno

essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue

difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente

tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono

l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,

socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si

ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto

possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Il condono non va tuttavia

confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di

garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad

art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito

fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (gli stessi sono

attualmente regolati all’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza, RS 642.121).

3.

3.1.

Giusta l’art. 9

dell’Ordinanza federale (attuale art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza), esiste una

situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla

capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in

particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del

tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale; v.

art. 2 cpv. 2 dell’attuale Ordinanza), non può essere estinto completamente

entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento

dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non

sia possibile (Curchod,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Una

situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di

reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo

mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10

cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio (v. attuale art. 3 cpv. 1

dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale

della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto

dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di

elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·

un forte indebitamento dovuto a

spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale

dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·

considerevoli perdite

commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le

persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica

dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato

alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad

una parte delle loro pretese (lett. c);

·

oppure ancora forti spese di

malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano

cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

3.2

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è

soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167

LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente

l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della

situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma

tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende

in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità

(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono

ad una situazione di bisogno: un lungo

periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia

oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23

aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.3

La decisione di condono

deve prendere in considerazione l’insieme della situazione

economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo luogo la

situazione al momento della decisione, l’evoluzione intervenuta dopo la tassazione,

cui l’istanza si riferisce, e le prospettive future (art.

3.

cpv. 1 dell’Ordinanza federale; v. anche attuale art. 10 dell’Ordinanza), ma

anche l’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o

elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale; v. anche

attuale art. 10 dell’Ordinanza).

4.

4.1.

Il ricorrente ritiene di

trovarsi in una situazione di bisogno e

lamenta il calcolo della

disponibilità mensile operato dall’UEC, che non ha tenuto in considerazione,

nella commisurazione della disponibilità mensile dei costi di sostentamento dei

figli dei quali si sarebbe fatto a carico nel 2013.

4.2

Va preliminarmente

osservato dalla decisione di tassazione per il periodo 2013 come il totale dei

redditi dei coniugi si attestasse a fr. 113'462.-.

Sempre per il 2013, dalla

lettura dei dati fiscali emerge come, oltre alla deduzione per figli a carico, RI

1.

e la coniuge non avessero avuto diritto alla deduzione per figli agli studi

stante la verosimile concessione di una borsa di studio (cfr. decisione

25.4.2014

per l’IC 2013, p. 2).

Il ricorrente, non ha del

resto comprovato le spese da lui effettivamente assunte per il mantenimento dei

figli per il 2013, come avrebbe imposto l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza.

Ora, visti i redditi

percepiti dai coniugi RI 1 nel 2013, nel 2014 ed anche quelli del 2015,

raffrontati al debito fiscale di cui viene chiesto il condono, non appare data

la situazione di bisogno. In effetti le imposte insolute non appaiono sproporzionate

alla capacità finanziaria attuale dei contribuenti, tenuto anche conto

dell’evoluzione delle loro entrate dal periodo fiscale 2013. Il debito fiscale

è inoltre estinguibile in un tempo ragionevole.

4.3

Ora, le imposte rimaste

insolute per il 2013 esclusi interessi e/o spese ammontano a fr. 1'632.65

(imposta cantonale 2013) e fr. 1'318.75 (imposta comunale 2013), per

complessivi fr. 2'951.40. Anche qualora si fosse considerato RI 1 come versante

in una situazione di bisogno, non sarebbe ancora adempiuta la situazione del

“grave rigore” esatta dalla legislazione. In effetti, a fronte di un importante

reddito per il 2013, il contribuente e la coniuge non hanno provveduto ad

accantonare quanto necessario per far fronte al debito fiscale. Del resto anche

il reddito complessivo dei coniugi per il 2014, accertato dal fisco in fr.

73'062.- fa propendere per il medesimo giudizio.

Per tale ragione, rilevata

anche dall’UEC, non può essere concesso il condono postulato dal ricorrente.

5.

5.1.

Il condono non avrebbe

potuto essere concesso anche per un altro motivo, intrinseco proprio allo scopo

di questo istituto giuridico.

5.2

5.2.1

Dall’estratto del registro

delle esecuzioni emerge una situazione debitoria molto compromessa (stato

estratto al 16.11.2015), con esecuzioni pendenti per un totale di fr.

102'441.50 di esecuzioni e fr. 20'123.20 di attestati carenza beni.

5.2.2

Secondo il previgente art.

1.

cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta (applicabile al caso di specie per applicazione

dell’art. 205e LIFD e dell’art. 22 RLT), che ha comunque medesimo tenore del

vigente art. 167 cpv. 2 LIFD (applicabile anche al condono dell’imposta

cantonale per rinvio dell’art. 22 RLT), il condono dell’imposta ha lo scopo di

contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente.

Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

5.3

Ora, come giustamente

rilevato dall’UEC il condono dell’imposta richiesto non contribuirebbe in alcun

caso a risanare in maniera duratura la situazione economica del contribuente,

tenuto conto degli importanti debiti pregressi accumulati, di oltre fr. 120'000.-

6.

6.1.

Il ricorso è respinto. La

tassa di giustizia e le spese vista la particolare situazione in cui versa il

contribuente non vengono prelevate, anche per permettergli di far fronte al

pagamento del debito fiscale.

6.2

Con la Legge federale

concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata

parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale

(prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m della Legge

del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) il ricorso in

materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni

concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o

comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente

importante (in merito si veda anche Vorpe,

op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p.

521.

ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).

L’art. 132a LTF, in vigore

dal 1.1.2016, prevede che la procedura di ricorso contro le decisioni

pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sia

retta dal diritto anteriore.

Ora, ritenuto come la

decisione relativa al caso di specie venga pronunciata da questa Camera dopo il

1.1

, alla procedura di ricorso al Tribunale federale si applica il nuovo

art. 83 lett. m LTF (cfr. anche Messaggio concernente la Legge sul

condono dell’imposta, in FF 2013 7239, p. 7249).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è

ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante

(art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: