80.2016.82
Condono: presupposti, stato di bisogno, debiti d’imposta di meno di 3'000 franchi con redditi sopra i 100'000, debiti pregressi per oltre 120'000 franchi
13 dicembre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.82
80.2016.83
Lugano
13 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 aprile 2016 contro la decisione del 14 marzo 2016 in materia di condono
dell’ICantonale ed dell’IComunale per il periodo fiscale 2013.
Fatti
A. RI 1, classe 1955, è coniugato
e padre di due figli, nati rispettivamente nel 1990 e nel 1992, entrambi
studenti durante il periodo fiscale di cui chiede il condono.
Con domanda 18/19.9.2015
egli richiedeva il condono per le imposte cantonali, comunali e federali per il
periodo fiscale 2013. Il contribuente specificava di vivere grazie al salario
della moglie di fr. 4'439.55 netti mensili, di essere senza occupazione dal
01.03.2014 e di non percepire alcuna indennità di disoccupazione.
B. L’UEC con decisione 18.12.2015
respingeva la domanda di condono presentata dal contribuente in relazione
all’imposta comunale e cantonale 2013. In particolare l’autorità indicava come
il ricorrente avesse beneficiato a più riprese di un condono delle imposte:
l’ultima decisione risaliva al 20.6.2014, con la quale gli era stato concesso
un condono totale per le imposte 2010-2011, con lo scopo di risanare la
posizione debitoria nei confronti del fisco. L’autorità spiegava anche che nel
2013 era stato imposto un reddito di fr. 113'462.- (media mensile di fr.
9'455.--). I pubblici tributi scoperti esclusi interessi e/o spese ammontavano
a fr. 1'632.65 (imposta cantonale 2013) e fr. 1'318.75 (imposta comunale 2013).
L’autorità rilevava come le entrate mensili attuali fossero di fr. 4'809.-
compresa la tredicesima mensilità e che l’onere per i figli agli studi
superiori non potesse essere ammesso in quanto maggiorenni. L’UEC riteneva che
le spese ricorrenti mensili fossero di fr. 4'310.-. La disponibilità mensile
era pari a fr. 499.- mensili. L’autorità indicava inoltre come risultassero, a
carico del contribuente attestati carenza beni ed esecuzioni per pretese di
diritto privato e pubblico per complessivi fr. 122'564.70. Secondo l’autorità,
vista situazione debitoria di RI 1, l’accoglimento della domanda di condono non
risolverebbe la sua già pregiudicata situazione.
C. Con reclamo
4/7.1.2016 RI 1 impugnava la decisione 18.12.2015 relativa all’istanza di condono
per il periodo fiscale 2013. L’insorgente contestava la portata dell’estratto
delle esecuzioni e carenza beni, sostenendo la facilità con la quale si possono
spiccare precetti esecutivi fantasiosi anche laddove non esistono situazioni
debitorie e riteneva che il condono richiesto fosse assolutamente
indispensabile vista la situazione finanziaria della sua famiglia, con un solo
stipendio e con due figli agli studi. Il contribuente riteneva che l’importo
dovuto fosse sproporzionato per rapporto alla sua capacità finanziaria e che egli
versava in una situazione di bisogno.
D. Con decisione
14.3.2016 l’UEC respingeva il reclamo RI 1 e si riconfermava nella precedente
decisione. In particolare tenuto conto dell’insieme dell’indebitamento, della
disponibilità mensile accertata e dei redditi percepiti nell’anno dell’imposta
oggetto del condono, l’istanza non poteva essere accolta.
E. Con ricorso
9/11.4.2016 RI 1 impugna la decisione su reclamo. Egli ritiene che
ingiustificatamente l’UEC non avesse preso in considerazione nelle spese mensili
l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, come anche che
la moglie era pendolare ed esercitava la sua attività lavorativa all’80% a __________,
motivo per cui vi erano anche delle spese di doppia economia domestica da
tenere in considerazione. Sostiene che l’avvio di una procedura esecutiva per
il periodo fiscale per il quale è stato richiesto il condono potrebbe avere
delle conseguenze gravose sulla famiglia, ed in particolare sulla solvibilità
della moglie. Contesta l’esistenza dei debiti rilevata dall’UEC, indicando come
alcuni di questi avrebbero dovuto essere imputati alla società di cui era
direttore e che era fallita nel 1997. Il ricorrente ritiene inoltre che l’UEC
abbia omesso di rilevare, per il 2013, che a fronte di un reddito di fr.
113'642.-, i coniugi avrebbero dovuto pagare la retta scolastica della figlia
che studiava a __________ di fr. 19'000.- ed anche gli studi del figlio,
iscritto all’Università di __________, alla facoltà di diritto. Contesta pertanto
la decisione su reclamo dell’UEC anche per rapporto al calcolo della
disponibilità mensile.
Diritto
1. 1.1.
A far tempo dal 1.1.2016 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).
Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della
competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.
Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano
gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti
l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune
disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state
inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle
disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che
attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo
art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così
come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del
diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
La decisione relativa
all’istanza tesa al condono del debito d’imposta per il periodo fiscale 2013 è
stata emanata dall’autorità preposta prima del 1°.1.2016. Secondo l’art. 205e
cpv. 2 LIFD (applicabile per analogia anche in materia di imposte cantonali e
comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18
ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dal 1.1.2016), la
procedura di reclamo e la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate
prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal
diritto anteriore.
Alla procedura di condono
è quindi applicabile il vecchio diritto.
1.3.
L’autorità competente a
statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.
1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali
dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza
federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale
diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e
condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue
decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta
per l’imposta federale diretta).
1.4.
Dalla decisione 18.12.2015
risulta che i pubblici tributi scoperti per il 2013 risultano essere unicamente
l’imposta cantonale e comunale per rispettivi fr. 1'632.65 e fr. 1'318.75. Non
è stata emanata alcuna decisione per quanto attiene all’imposta federale
diretta.
La decisione su reclamo
impugnata riguarda unicamente il condono per l’imposta cantonale e comunale. La
Camera analizzerà pertanto unicamente la richiesta di condono per l’imposta
cantonale e comunale 2013.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD (di egual tenore all’attuale art. 167 cpv. 1
LIFD), al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento
dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo
gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente
condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,
Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca
l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno
essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue
difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente
tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono
l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,
socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si
ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto
possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Il condono non va tuttavia
confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di
garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad
art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito
fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (gli stessi sono
attualmente regolati all’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza, RS 642.121).
3.
3.1.
Giusta l’art. 9
dell’Ordinanza federale (attuale art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza), esiste una
situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla
capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in
particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del
tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale; v.
art. 2 cpv. 2 dell’attuale Ordinanza), non può essere estinto completamente
entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento
dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non
sia possibile (Curchod,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo
mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l’art. 10
cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio (v. attuale art. 3 cpv. 1
dell’Ordinanza):
·
un peggioramento essenziale
della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto
dell’istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di
elevati oneri familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a
spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale
dell’istante e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite
commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le
persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di
malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano
cagionare per il contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è
soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167
LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente
l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della
situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma
tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende
in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità
(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono
ad una situazione di bisogno: un lungo
periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia
oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23
aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.3
La decisione di condono
deve prendere in considerazione l’insieme della situazione
economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo luogo la
situazione al momento della decisione, l’evoluzione intervenuta dopo la tassazione,
cui l’istanza si riferisce, e le prospettive future (art.
3.
cpv. 1 dell’Ordinanza federale; v. anche attuale art. 10 dell’Ordinanza), ma
anche l’eventuale volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o
elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale; v. anche
attuale art. 10 dell’Ordinanza).
4.
4.1.
Il ricorrente ritiene di
trovarsi in una situazione di bisogno e
lamenta il calcolo della
disponibilità mensile operato dall’UEC, che non ha tenuto in considerazione,
nella commisurazione della disponibilità mensile dei costi di sostentamento dei
figli dei quali si sarebbe fatto a carico nel 2013.
4.2
Va preliminarmente
osservato dalla decisione di tassazione per il periodo 2013 come il totale dei
redditi dei coniugi si attestasse a fr. 113'462.-.
Sempre per il 2013, dalla
lettura dei dati fiscali emerge come, oltre alla deduzione per figli a carico, RI
1.
e la coniuge non avessero avuto diritto alla deduzione per figli agli studi
stante la verosimile concessione di una borsa di studio (cfr. decisione
25.4.2014
per l’IC 2013, p. 2).
Il ricorrente, non ha del
resto comprovato le spese da lui effettivamente assunte per il mantenimento dei
figli per il 2013, come avrebbe imposto l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza.
Ora, visti i redditi
percepiti dai coniugi RI 1 nel 2013, nel 2014 ed anche quelli del 2015,
raffrontati al debito fiscale di cui viene chiesto il condono, non appare data
la situazione di bisogno. In effetti le imposte insolute non appaiono sproporzionate
alla capacità finanziaria attuale dei contribuenti, tenuto anche conto
dell’evoluzione delle loro entrate dal periodo fiscale 2013. Il debito fiscale
è inoltre estinguibile in un tempo ragionevole.
4.3
Ora, le imposte rimaste
insolute per il 2013 esclusi interessi e/o spese ammontano a fr. 1'632.65
(imposta cantonale 2013) e fr. 1'318.75 (imposta comunale 2013), per
complessivi fr. 2'951.40. Anche qualora si fosse considerato RI 1 come versante
in una situazione di bisogno, non sarebbe ancora adempiuta la situazione del
“grave rigore” esatta dalla legislazione. In effetti, a fronte di un importante
reddito per il 2013, il contribuente e la coniuge non hanno provveduto ad
accantonare quanto necessario per far fronte al debito fiscale. Del resto anche
il reddito complessivo dei coniugi per il 2014, accertato dal fisco in fr.
73'062.- fa propendere per il medesimo giudizio.
Per tale ragione, rilevata
anche dall’UEC, non può essere concesso il condono postulato dal ricorrente.
5.
5.1.
Il condono non avrebbe
potuto essere concesso anche per un altro motivo, intrinseco proprio allo scopo
di questo istituto giuridico.
5.2
5.2.1
Dall’estratto del registro
delle esecuzioni emerge una situazione debitoria molto compromessa (stato
estratto al 16.11.2015), con esecuzioni pendenti per un totale di fr.
102'441.50 di esecuzioni e fr. 20'123.20 di attestati carenza beni.
5.2.2
Secondo il previgente art.
1.
cpv. 1 dell’Ordinanza del DFF concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta (applicabile al caso di specie per applicazione
dell’art. 205e LIFD e dell’art. 22 RLT), che ha comunque medesimo tenore del
vigente art. 167 cpv. 2 LIFD (applicabile anche al condono dell’imposta
cantonale per rinvio dell’art. 22 RLT), il condono dell’imposta ha lo scopo di
contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente.
Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
5.3
Ora, come giustamente
rilevato dall’UEC il condono dell’imposta richiesto non contribuirebbe in alcun
caso a risanare in maniera duratura la situazione economica del contribuente,
tenuto conto degli importanti debiti pregressi accumulati, di oltre fr. 120'000.-
6.
6.1.
Il ricorso è respinto. La
tassa di giustizia e le spese vista la particolare situazione in cui versa il
contribuente non vengono prelevate, anche per permettergli di far fronte al
pagamento del debito fiscale.
6.2
Con la Legge federale
concernente la nuova disciplina del condono d’imposta (RU 2015 9) è stata
parimenti aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale
(prima del 1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale). Tuttavia secondo l’art. 83 lit. m della Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) il ricorso in
materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni
concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o
comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente
importante (in merito si veda anche Vorpe,
op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p.
521.
ed anche Messaggio condono dell’imposta, p. 7248).
L’art. 132a LTF, in vigore
dal 1.1.2016, prevede che la procedura di ricorso contro le decisioni
pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sia
retta dal diritto anteriore.
Ora, ritenuto come la
decisione relativa al caso di specie venga pronunciata da questa Camera dopo il
1.1
, alla procedura di ricorso al Tribunale federale si applica il nuovo
art. 83 lett. m LTF (cfr. anche Messaggio concernente la Legge sul
condono dell’imposta, in FF 2013 7239, p. 7249).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è
ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante
(art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: