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Decisione

80.2016.84

Cumulo dei redditi dei coniugi: sottoscrizione di un verbale in cui il marito dichiara di essersi separato dalla moglie e trasferito all’estero, successiva ritrattazione della separazione, venire contra factum proprium

19 aprile 2021Italiano44 min

quest’ultima è casalinga, il marito svolge invece la professione di commercialista

Source ti.ch

Incarti n.

80.2016.84

80.2016.85

Lugano

19 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 aprile 2016 contro le decisioni del 23 marzo 2016 in materia di IC e

IFD 2006, 2007, 2008 e 2009.

Fatti

Fatti

A. __________, cittadino

italiano, si è trasferito in Svizzera nel 1996, poco dopo aver contratto

matrimonio con RI 1, cittadina svizzera domiciliata a Lugano. Mentre

quest’ultima è casalinga, il marito svolge invece la professione di commercialista

a __________. Il 1° novembre 2004 __________ ha annunciato la propria partenza

per __________, precisamente in via __________.

Nell’ambito della

procedura di reclamo contro la tassazione IC/IFD 2004, in data 3.5.2010, __________

e l’RS 1 hanno sottoscritto un verbale del seguente tenore:

[Il contribuente] presenta

un'ampia documentazione a comprova del suo trasferimento a __________ dal

30.10.2004; da tale data dichiara e paga le imposte come residente a tempo

pieno in Italia e precisamente a __________ in __________; dalla sua partenza

dalla Svizzera è stato stralciato dal registro degli italiani all'estero

(AIRE).

Dalla partenza vive separato

dalla moglie RI 1 e dai figli __________, __________, e __________; non versa

alimenti alla moglie ed ai figli.

Contribuisce però in parte al

loro mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese.

Documenta che dalla partenza

ha trascorso circa 80 giorni in Svizzera all'anno per la visita dei figli.

Chiede quindi che dal

1.11.2004 venga imposto in Ticino in modo limitato sulla sostanza e reddito

immobiliare con gli altri fattori di redditi e sostanza validi unicamente per

la determinazione dell'aliquota.

Dopo discussione, d'accordo le

parti, si conviene quanto segue:

La tassazione fino al 30.10.2004

viene rettificata con la riduzione dei titoli a fr.5'000'000.-;

Dal 1.11.2004 cessa l'imposizione

in quanto il comparente non ha nessuna sostanza imponibile in Svizzera.

B. a. IC/IFD 2006

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2006, RI 1 ha dichiarato una sostanza

mobiliare di fr. 1'588'076.-, pellicce e anelli per fr. 27’100.- e redditi

della sostanza mobiliare per fr. 14'108.–.

Con decisione del 16

giugno 2011 l'Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente la

tassazione IC/IFD 2006, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr.

451'400.-. Ai proventi dichiarati ha aggiunto "altri redditi" per fr.

470’000.-, spiegando trattarsi di "reddito d'altra fonte stabilito per insufficienza

di disponibilità finanziaria".

b. IC/IFD 2007

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2007, la contribuente ha dichiarato una

sostanza mobiliare di fr. 1'634'352.-, pellicce e gioielli per fr. 27’100.- e

redditi della sostanza mobiliare per fr. 18’952.-.

Sempre con decisione del

16 giugno 2011, l'UT le ha notificato la tassazione IC/IFD 2007, commisurando

il reddito imponibile in fr. 84'500.-, avendo aggiunto anche in tal caso la

voce "altri redditi" per fr. 100’000.-, con la medesima motivazione.

c.

IC/IFD 2008

Nella

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2008, la contribuente ha

dichiarato una sostanza mobiliare di fr. 1'635'316.-, pellicce e gioielli per

fr. 27’100.- e redditi della sostanza mobiliare per fr. 11’441.-.

Con decisione del 21

giugno 2011, l'autorità di tassazione ha notificato alla contribuente la

tassazione IC/IFD 2008, aggiungendo alle entrate dichiarate "altri

redditi" per fr. 115'000.- e commisurando il reddito imponibile in fr. 91’600.-,

sempre per insufficiente disponibilità finanziaria.

d. IC/IFD 2009

Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2009, la contribuente ha dichiarato una

sostanza mobiliare di fr. 1'532’829.-, pellicce e gioielli per fr. 27’000.- e

redditi della sostanza mobiliare per fr. 21’612.-, oltre a una rendita

vitalizia di fr. 36'000.-, imponibile nella misura del 40%.

Notificando alla

contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con de-cisione del 10 dicembre 2014,

l'autorità di tassazione ha aggiun-to alle entrate dichiarate “altri redditi”

per fr. 70'000.-, spiegando trattarsi di “prestazioni valutabili in denaro o

reddito d'altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

C.

a. IC/IFD 2006,

2007 e 2008

Con tre reclami

separati, tutti datati 11 luglio 2011, RI 1 ha impugnato le decisioni relative

ai periodi fiscali 2006, 2007 e 2008, contestando la voce “altri redditi”,

ritenendo “l'inserimento di tale importo del tutto illegale, arbitrario e

non corrispondente alla realtà non documentando in alcun modo tale provento né,

come una persona che non eserci-ta nessun tipo di attività possa guadagnare

simile cifra” e ag-giungendo che al suo sostentamento provvedevano il

marito e il padre, e che non conduceva un tenore di vita tale da giustificare

l'importo indicato dall'UT. A suo avviso le andava addebitata esclusivamente la

somma di fr. 36'000.- annui (per imputazione di fr. 3’000.- mensili versati dal

marito come da verbale 3 maggio 2010).

b. IC/IFD 2006

Con riferimento al periodo

fiscale 2006, in data 3 marzo 2014, la contribuente si è rivolta all’Ufficio di

tassazione, sottolineando che l’incremento “del finanziamento alla __________

Sagl”, nella misura di fr. 459'647,49 nel corso del 2006, era avvenuto “utilizzando

il denaro che [suo] marito riceveva per i propri compensi o versava lui sul

conto bancario congiunto”, mentre lei stessa non aveva “percepito nessun

reddito, oltre a quanto regolarmente dichiarato”. La stessa avrebbe

tuttavia beneficiato di una donazione di fr. 454'000.- da parte del marito, “affinché

la __________ Sagl potesse procedere al pagamento dei debiti societari”.

Con ulteriore scritto del

1° aprile 2014, sempre in relazione al periodo fiscale 2006, la contribuente ha

ribadito di non aver “percepito nessun altro reddito rispetto a quanto

regolarmente dichiarato”, spiegando in particolare che “l’appartamento

usato come [sua] abitazione è di proprietà della __________ Sagl” e che “l’importo

globale della locazione 2007 fu da [lei] regolarmente inserito nei ricavi della

società così come previsto dalla Dichiarazione Tassazione Persone Giuridiche

2006 nel Modulo 154 per CHF 78.000 (CHF 67'200 + 7'200 + 3'600)”. Ha

precisato inoltre che il pagamento della locazione per il 2006 era avvenuto

mediante compensazione tra il debito della locazione annuale e il credito

contabilizzato per i finanziamenti effettuati alla __________ Sagl.

c. IC/IFD 2007

Il 1° aprile 2014 la

contribuente contestava l’asserita insufficienza di disponibilità finanziarie,

cui aveva fatto riferimento l’autorità di tassazione, adducendo che sul suo

conto bancario (cointestato col marito) nel

2007 erano entrati unicamente versamenti “da [suo] marito e dalla società

che lui rappresentava in Italia per il pagamento di suoi compensi per un totale

di CHF 300’000”. Dallo stesso conto erano stati versati alla __________ fr.

140'000.- “a incremento del suo credito per finanziamenti nei confronti

della società stessa”.

d. IC/IFD 2008

Il 2 aprile 2014 la

contribuente contestava l’asserita insufficienza di disponibilità finanziaria,

cui aveva fatto riferimento l’autorità di tassazione, adducendo che sul suo

conto bancario (cointestato col marito) nel

2008 erano entrati unicamente versamenti “da [suo] marito e dalla società

che lui rappresentava in Italia per il pagamento di suoi compensi per il 2007 per

un totale di Euro 173'000 corrispondenti a circa CHF 263'000 al cambio del 2008”.

e. IC/IFD 2009

Il 5 gennaio 2015 la

contribuente ha reclamato altresì avverso la decisione relativa al periodo

fiscale 2009, contestando segnatamente - per quanto qui rilevante – lo stralcio

dell’importo annuale di fr. 36'000.- quale rendita vitalizia, contrariamente a

quanto concordato nel verbale suindicato. Ha ribadito di non esercitare alcuna

attività lucrativa e che l'importo inserito dall'UT nella voce "altri

redditi" era arbitrario e non comprovato. Contestava inoltre

l’assoggettamento all’imposta sulla sostanza delle azioni della __________ Inc.

D. Convocato

dall’autorità di tassazione, __________ ha presenziato a un’udienza, tenutasi

il 21 novembre 2014, nella quale ha dichiarato quanto segue:

·

La Signora RI 1 non svolge, e non

ha mai svolto, negli ultimi vent'anni, alcuna attività lucrativa indipendente o

dipendente né in Svizzera né altrove. Si occupa di fare la casalinga e mamma di

tre figli.

·

I Signori __________ e la Signora RI

1 sono separati di fatto da fine ottobre 2004.

·

Nel periodo oggetto dei reclami

esisteva un unico conto bancario cointestato dove confluivano i versamenti del

Signor __________ e la situazione protratta per alcuni anni poi risolta,

avendo, ad oggi, ognuno un suo conto corrente bancario.

·

I fondi confluiti sul conto

bancario cointestato sono stati versati dal Signor __________ o da società da

lui amministrate, come da documentazione inviata dove si documenta che il

Signor __________ è rappresentate legale delle società che operavano in Italia

e che hanno effettuato i bonifici su detto conto cointestato per il pagamento

di compensi quale rappresentate legale (tutti compensi già assoggettati a

tassazione in Italia o in Svizzera). Tali fondi sono stati poi girati al conto

bancario della __________ Sagl e come contropartita vi è stato l'aumento del

conto correntista.

·

La Signora RI 1 non effettua alcun

pagamento per l'abitazione e per l'autovettura in quanto gli stessi vengono

scalati dal conto correntista della __________ Sagl proprietaria dell'appartamento

dove abita la Signora con i figli e dell'autovettura.

·

Il Signor __________ chiede che

vengano riconosciute tutte le deduzioni per i figli, sia per il reddito che per

la sostanza, alla Signora RI 1 in quanto nel verbale di audizione del 16 ottobre

2014 relativo alla sua partita personale è stato concordato con l'Autorità di

Tassazione che venivano riconosciute alla madre.

·

Il Signor __________ riafferma che

il versamento di Fr. 36'000 versati alla moglie sia da considerare una rendita

vitalizia quindi da imporre al 40%.

·

Il Signor __________ richiama e

conferma tutti i contenuti del verbale di audizione del 3 maggio 2010 presso

l'Ufficio circondariale di Tassazione Lugano-Città.

·

Il Signor __________ conferma

integralmente il contenuto sia dei reclami sia delle successive lettere di

complemento e di tutta la relativa documentazione esibita all'autorità fiscale.

Con scritto del 28

novembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha prospettato alla reclamante una

modifica delle tassazioni a suo sfavore, aumentando gli “altri redditi” a fr.

525'500.- per il 2006, a fr. 163'760.- per il 2007 e a fr. 174'550.- per il

2008, tenendo conto dei “capitali confluiti sul conto correntista della __________”

e del “50% dei prelievi di contanti effettuati dal conto cointestato”.

Il marito della

contribuente, mediante e-mail del 17 dicembre 2014, contestava il contenuto

della lettera dell’autorità fiscale, argomentando che i redditi da lui versati

sul conto cointestato con la moglie nel 2006 costituivano una donazione a

quest’ultima. Quanto ai finanziamenti alla __________, si sarebbe trattato di “capitale

dato a credito alla società da [lui]”, sicché nessun reddito poteva essere

imputato alla moglie.

E. Al termine di

un’audizione tenutasi il 7 marzo 2016, il marito della reclamante e l’autorità

fiscale hanno sottoscritto il seguente verbale:

Durante la presente audizione

viene fornita la seguente documentazione:

-

Comprova premi __________ 2006,

2007, 2008 sul conto __________ __________ con beneficiario economico al padre

della contribuente, per l'anno 2009 è plausibile la stessa situazione

-

Copia contratto d'affitto

cointestato tra il Sig. __________ e la Sig.ra RI 1

-

Il Sig. __________ comunica che

non esiste nessuna Sentenza di divorzio né convenzione di divorzio né

separazione legale.

Dai calcoli sul dispendio

viene stralciata la posizione della cassa malati in quanto pagata dal padre

della contribuente.

I contribuenti chiedono di

rivalutare il calcolo sul dispendio nella voce "Affitti" in quanto lo

stesso è in parte pagato dal contribuente per le sue permanenze a __________.

Su questo punto l'autorità di

tassazione si riserva di emettere una decisione.

Salvo decisione a favore del

contribuente per la fattispecie di cui sopra, redditi d'altra fonte vengono rettificati

come segue:

2006: Fr. 60'000

2007: Fr.

160'000

2008: Fr. 140'000

2009: Fr.

60'000

Per tutti gli anni vengono rettificate le aliquote

(coniugati), e aggiunta la deduzione per premi cassa malattia.

F. Con quattro decisioni

del 23 marzo 2016 l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha evaso

i reclami, conformemente a quanto indicato nel verbale del 7 marzo 2016,

rettificando cioè i redditi d'altra fonte come segue:

anno 2006 fr.

60'000.-

anno 2007 fr. 160’000.-

anno 2008 fr.

140'000.-

anno 2009 fr.

60'000.-

Inoltre, “per tutti gli

anni sono state rettificate le aliquote (coniu-gati), e aggiunta la deduzione

per premi cassa malattia”. Per quel che riguarda la posizione “affitto”,

nella quale i contribuenti avevano chiesto fosse fatto rientrare il dispendio

in quanto lo stesso sarebbe pagato dal marito per le sue permanenze a __________,

l'Ufficio di tassazione ha ritenuto “tale posizione ininfluente, in quanto

fiscalmente neutra (diminuzione a livello di dispendio, imposizione come

subaffitto)”.

G. Con unico ricorso 11

aprile 2016 RI 1 impugna le decisioni su reclamo.

In via principale, la

ricorrente chiede di accertare che lei e il marito vivono “in comunione

domestica ancorché uno domiciliato in Svizzera e l’altro in Italia”. Non

sarebbero infatti “né separati legalmente o di fatto né divorziati”, ma

il marito si sarebbe semplicemente trasferito “per motivi di lavoro” in

Italia, dove sarebbe assoggettato alle imposte sul reddito dal 4 novembre 2004.

Egli rientrerebbe tuttavia “regolarmente a __________ i weekend” e

contribuirebbe “al mantenimento della famiglia con i suoi redditi e il suo

patrimonio”. Solo il 3 maggio 2010 l’Ufficio di tassazione avrebbe dato “il

nulla osta al cambio di domicilio” del marito, “dopo ampia dimostrazione

documentale nonché concordare un versamento a [lei] da [suo] marito Franchi

3'000 mensili”.

L’insorgente contesta

inoltre l’imposizione di “altri redditi”, in base al preteso dispendio. In

primo luogo, le sarebbe stato attribuito l’intero costo della pigione, mentre

andrebbe dimezzato, per il fatto che suo marito “quando viene a __________

usa tale abitazione”. In secondo luogo, “il tenore di vita è assicurato

da [suo] marito, i cui redditi, conseguiti in Italia”, sarebbero “già

regolarmente assoggettati a tassazione in Italia”.

H. Nelle proprie

osservazioni del 21 aprile 2016, l'Ufficio di tassa-zione propone di respingere

il ricorso. Ricordato che per il periodo fiscale 2003 i coniugi __________

erano stati imposti su un reddito del fr. 777'600.- e una sostanza di fr.

6'473'000.-, rileva che la tassazione separata è intervenuta a partire dal

1.11.2004. Nel 2004 e nel 2005, la ricorrente avrebbe accettato di essere

imposta sulla rendita versatale dal marito. Dal 2006, il marito è divenuto

contribuente per appartenenza economica, avendo acquistato un immobile. Ha

allora dichiarato redditi conseguiti in Italia per fr. 73'000.- nel 2006, fr.

92'000.- nel 2007 e fr. 23'000.- nel 2008 e nessuna sostanza se non una

partecipazione sociale.

Secondo l’autorità di

tassazione, la documentazione bancaria prodotta nella procedura di reclamo

sarebbe “inconcludente non essendo chiaro quanto sia stato prelevato

effettivamente dalla moglie per il mantenimento di sé stessa e dei figli e

quanto invece destinato alla società del contribuente (__________ Sagl)”.

Il fisco sottolinea inoltre come il marito dell’insorgente, dopo il

trasferimento all’estero, “non [abbia] più le cospicue entrate che risultano

dalle dichiarazioni precedenti”, ma “possied[a] soltanto crediti verso

le società __________ Sagl e __________ Sagl, crediti che non generano utili”.

Per quanto concerne il

calcolo del dispendio della ricorrente, l’ammanco di liquidità ammonterebbe a

fr. 63'156.- nel 2006, fr. 165’416.- nel 2007, fr. 147'624.- nel 2008 e fr. 68'620.-

nel 2009. Per il marito, “in base ai pochi dati a disposizione”,

l’ammanco sarebbe di fr. 556'945.- nel 2007, fr. 489'608.- nel 2008 e fr. 58'658.-

nel 2009, mentre per il 2006 non sarebbero disponibili dati completi.

L'UT conclude che “come

evidenziato dai dispendi allegati le entrate della ricorrente e del sig. __________

non sono assolutamente sufficienti a coprire le spese, sembrerebbe piuttosto

che iI reddito sia rimasto invariato negli anni (cfr forti discrepanze nei

dispendi 2007 e 2008, l'anno 2009 non avendo dati precisi è considerato solo

indicativo)”. L’autorità fiscale avrebbe “assecondato le richieste del

sig. __________ nell’ammettere la partenza e la disgiunzione delle partite

fiscali” solo “dopo lunga discussione”, ma lo stesso non

accetterebbe le conseguenze di tale situazione e renderebbe complesso ogni accertamento

“creando un intricato gioco di scatole cinesi e fornendo molta

documentazione”.

I. Con scritto 25

maggio 2016, l’insorgente ha preso posizione sul-la risposta dell’autorità

fiscale, sostanzialmente ribadendo quan-to già sostenuto nelle precedenti sedi.

Per quanto concerne il trasferimento in Italia del marito, sostiene che la

frase “separazione di fatto dei coniugi” sarebbe in contrasto con la

realtà e sarebbe stata “scritta nel verbale dal sig. __________”. La __________

Sagl le sarebbe stata donata dal marito, il quale vantava un credito nei

confronti della società stessa. __________ avrebbe conseguito redditi per un

totale di fr. 1'706'630.- tra il 1999 e il 2003 e con il patrimonio accumulato

avrebbe finanziato la __________. In seguito non avrebbe più avuto redditi così

elevati. Sia la casa d’abitazione sia i veicoli appartengono del resto alle

società.

L. All’udienza del 18

maggio 2017 la ricorrente e il marito hanno ribadito di non essersi mai

separati, contrariamente a quanto risulta dal verbale di audizione del

3.5.2010, che sarebbe frutto della “pressione” fatta dal funzionario __________.

Il marito avrebbe trasferito la residenza in Italia in seguito al “venir

meno dei redditi della sua attività professionale, che aveva conseguito negli

anni immediatamente precedenti”. In seguito, “ci sarebbe stata una

ripresa delle sue entrate, da attività di natura diversa (amministrazione

immobiliare)”. L’UT ha invece ribadito che sono stati i contribuenti stessi

a chiedere la tassazione separata e ha sottolineato come dai conti della __________

non risulterebbe neppure la compensazione fra crediti e debiti, legata al

pagamento della pigione dell’appartamento. Ha inoltre fatto notare che il conto

correntista della __________ sarebbe aumentato di valore negli anni dal 2006 al

2008.

M. In data 6 giugno 2017

la ricorrente ha prodotto scambi di corrispondenza con autorità svizzere e

italiane in merito alla questione della residenza del marito.

Il 14 novembre 2017,

l’insorgente ha prodotto una dichiarazione di __________, custode del

condominio in cui ella abita con la famiglia, secondo cui i coniugi hanno

sempre “abitato insieme”, il marito “pur rimanendo fuori per lunghi

periodi a causa del lavoro da lui svolto, ritorna periodicamente alla casa di

famiglia a __________” e “i coniugi dormono nella stessa camera”.

Diritto

I. Domicilio e separazione

dei coniugi

1. 1.1.

Si

pone anzitutto la questione della situazione personale e familiare della

ricorrente, per quanto concerne i suoi rapporti con il marito.

1.2.

Come ricordato in

narrativa, nell’ambito della procedura di reclamo contro la tassazione IC/IFD

2004, in data 3.5.2010, __________ e l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

hanno sottoscritto un verbale, secondo cui il contribuente si sarebbe

trasferito a __________ dal 30.10.2004, data a partire dalla quale “vive

separato dalla moglie RI 1 e dai figli __________, __________, e __________”.

Pur non versando “alimenti alla moglie ed ai figli”, “contribuisce

però in parte al loro mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese”.

Sulla base di quanto

precede, l’autorità fiscale ha deciso che “dal 1.11.2004 cessa l’imposizione

in quanto il comparente non ha nessuna sostanza imponibile in Svizzera”.

Le tassazioni per i

periodi fiscali 2004 e 2005 della moglie si sono quindi basate sul presupposto

che la stessa fosse separata di fatto, mentre il marito non è stato imposto in

Svizzera.

Nei periodi fiscali

litigiosi, l’autorità di tassazione ha constatato che la contribuente non aveva

redditi e sostanza sufficienti per coprire il fabbisogno finanziario necessario

per garantire il mantenimento proprio e dei figli. Ha così proceduto

all’imposizione dei redditi d’altra fonte, determinati sulla base del calcolo

delle entrate e delle uscite.

Solo con il ricorso in

esame, la contribuente ha invece negato che vi sia mai stata una separazione di

fatto e chiede di accertare che lei e il marito vivono “in comunione

domestica ancorché uno domiciliato in Svizzera e l’altro in Italia”.

1.3.

Prima di confrontarsi con

il merito delle tassazioni contestate, deve pertanto essere chiarita la portata

del verbale citato, che affronta due temi fondamentali, indipendenti fra loro

ma nel contempo legati l’uno all’altro. La questione della partenza per

l’estero del marito della ricorrente, da cui dipende la cessazione del suo

assoggettamento alle imposte in Svizzera, è infatti stata esaminata congiuntamente

a quella della separazione dei coniugi.

2. 2.1.

Le Convenzioni di doppia

imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono un’imposizione

stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso istituire una

forma di imposizione non prevista dal diritto svizzero (STF 2C_625/2008 del 30

gennaio 2009; in: RDAF 2001 II 269; STF 117 Ib 366). La dottrina parla a tal

proposito di effetto negativo delle CDI, nel senso che esse si limitano a

prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto

interno, senza sancire positivamente il diritto di imporre, che deve rimanere

fondato sul diritto interno (Oberson,

Précis de droit fiscal international, 4a ed., Berna 2014, p. 49).

Ne consegue che una

fattispecie a carattere internazionale va giudicata, dapprima, alla luce del

diritto tributario interno. Solo in un secondo momento, le regole contenute

nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare la portata di una norma

di diritto interno.

2.2.

2.2.1

Il diritto fiscale

svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il

contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo,

segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT,

la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

2.2.2.

Una persona ha il domicilio

fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,

quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente o quando il

diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo la giurisprudenza,

una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione

di rimanervi stabilmente, cioè quando sono realizzati cumulativamente, i due

seguenti elementi:

·

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

·

l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal fine, non è

determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta

esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi

interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze

oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (STF

132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

2.2.3.

Secondo l'art. 3 cpv. 2

LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece

quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni

esercitandovi un'attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni senza

esercitare un'attività lucrativa.

2.2.4.

__________,

cittadino italiano, si è trasferito in Svizzera nel 1996, poco dopo il

matrimonio con RI 1. Nel 1997 è nata la prima figlia, __________, nel 1999 il

figlio __________, e nel 2004 la figlia __________.

Nel momento in cui ha

sostenuto di essersi trasferito all’estero, il marito della ricorrente aveva

dunque una famiglia in Svizzera, con tre figli minorenni, e era socio e gerente

della __________ di __________, società costituita solo nel 2003. Poco dopo il

preteso trasferimento all’estero, cioè il 19.4.2005, avrebbe costituito,

insieme alla moglie, la __________ Sagl, con lo scopo di “acquistare i

seguenti beni immobili comproprietà del fondo base particella __________ del

Comune di Lugano RFD: PPP no. __________; PPP no. __________; PPP no. __________

limitatamente alle seguenti quote: quota di 1/20 corrispondente al posto auto

contrassegnato con la lettera I2; quota di 1/20 corrispondente al posto auto

contrassegnato con la lettera J2; quota di 1/20 corrispondente al posto auto

contrassegnato con la lettera H2; quota di 1/20 corrispondente al posto auto

contrassegnato con la lettera T2; per il prezzo massimo di CHF 3'480'000.-“.

Uno dei due appartamenti in questione sarebbe divenuto abitazione della

famiglia della ricorrente, in base a un contratto di locazione con la società

in questione.

È difficile escludere che

il marito della ricorrente potesse non essere considerato assoggettato alle

imposte per appartenenza personale nel Canton Ticino, in considerazione dei

legami personali e economici esistenti.

2.3.

2.3.1.

Come anticipato, una volta

stabilito l’assoggettamento secondo il diritto interno, resta ancora da

verificare se a questa conclusione non si opponga il diritto internazionale

applicabile.

2.3.2.

Ai fini della Convenzione

del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per

evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia

di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), l’espressione

«residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della

legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a

motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o

di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non

comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il

reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio

che posseggono in detto Stato (art. 4 par. 1 CDI-I).

La residenza secondo la

convenzione si definisce dunque mediante rinvio al diritto interno; non si

tratta cioè di una nozione convenzionale (cfr. anche De Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal international,

Berna 2012, n. 246, p. 84; Oberson,

Précis de droit fiscal international, 4a ed., Berna 2014, p. 106, n.

331).

Quando, in base alle

disposizioni dell’art. 4 par. 1 CDI-I, una persona fisica è considerata

residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in

applicazione delle regole contenute all’art. 4 par. 2 CDI-I, che danno la

preponderanza ai legami di un contribuente con l’uno piuttosto che con l’altro

Stato (cosiddette “tie breaker rules”). La prima delle regole in

questione prevede che la persona considerata residente di entrambi gli Stati

contraenti sia considerata residente dello Stato contraente nel quale ha

un’abitazione permanente e che, quando essa dispone di un’abitazione permanente

in ciascuno degli Stati contraenti, sia considerata residente dello Stato

contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro

degli interessi vitali; art. 4 par. 2 lett. a CDI-I).

2.3.3.

Il coniuge della

ricorrente ha trasferito la propria residenza da __________ a __________ il 4

novembre 2004 (cfr. in particolare il certificato di residenza del Comune di __________

dell’11.2005). Anche ammettendo che svolgesse la sua attività professionale

esclusivamente in Italia, pare difficile escludere che possa essere considerato

perlomeno residente di entrambi gli Stati contraenti, secondo l’art. 4 par. 2 CDI-I.

Ora, applicando le regole previste dall’art. 4 par. 2 lett. a CDI-I, si

dovrebbe concludere che __________ fosse rimasto comunque imponibile in

Svizzera, dove aveva un’abitazione permanente. Ammettendo poi che ne avesse una

anche a __________, non si vede quali legami personali più stretti potesse

avere rispetto a quelli con la sua famiglia, residente a __________. Ovviamente,

a quest’ultimo riguardo, un ruolo determinante lo assume il mantenimento dei

rapporti con la moglie e i figli. Se fosse intervenuta una separazione legale o

di fatto, la sussistenza delle relazioni personali poteva effettivamente

risultare ridimensionata.

Per pronunciarsi in merito

all’assoggettamento personale del marito dell’insorgente, appare decisiva

pertanto la situazione personale e familiare dei coniugi.

3. 3.1.

Secondo

gli articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e, per l’imposta

cantonale, la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto è

cumulato, qualunque sia il regime dei beni.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, perché sia ammessa una separazione di fatto, deve

essere venuta meno la comunione domestica e i mezzi finanziari non devono più

essere gestiti in comune. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione

secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone pertanto che i coniugi abbiano

rinunciato alla vita in comune. Invece, finantoché ogni coniuge ha il proprio

domicilio pur mantenendo la comunione coniugale, non si verifica una

separazione (sentenza n. 2C_632/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 4.2 e

giurisprudenza citata).

Sempre secondo la

giurisprudenza della Suprema Corte, nei rapporti internazionali, diversamente

da quanto avviene nei rapporti intercantonali, l’art. 9 LIFD non permette

un’imposizione comune dei coniugi. Di conseguenza, il contribuente assoggettato

alle imposte in Svizzera (illimitatamente o anche solo limitatamente) è imposto

esclusivamente sull’insieme dei suoi propri elementi imponibili, con l’aliquota

corrispondente tuttavia all’insieme dei redditi (e della sostanza, per

l’imposta cantonale) di entrambi i coniugi (sentenza n. 2C_632/2019 del 10

gennaio 2020 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

3.2.

Nel controverso verbale

del 3 maggio 2010, si legge che __________ “dalla partenza vive separato

dalla moglie RI 1 e dai figli __________, __________, e __________”, che “non

versa alimenti alla moglie ed ai figli” e che “contribuisce però in

parte al loro mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese”. L’interessato

avrebbe anche documentato “che dalla partenza ha trascorso circa 80 giorni

in Svizzera all'anno per la visita dei figli”.

Ancora il 1° settembre

2014 __________ si rivolgeva all’Ufficio di tassazione, mediante e-mail,

sollecitando l’evasione dei reclami contro le tassazioni della moglie e

affermando quanto segue:

1.

Come risulta dal Verbale di

Audizione firmato il 03.05.2010 tra il sottoscritto ed il vostro funzionario

Sig. __________ (citato ed allegato a tutti i Reclami presentati) e che viene

anche qui richiamato integralmente, tra me e mia moglie c'è una separazione di

fatto che era ovviamente presente anche negli anni 2006, 2007 e 2008 oggetti

dei Reclami;

2.

Conseguentemente essendo una

separazione di fatto, non esiste nessuna separazione legale né, ovviamente, una

sentenza di divorzio;

3.

Per quanto riguarda il pagamento

dei CHF 3.000,00 la maggioranza delle volte li ho corrisposti in contanti e

qualche volta con bonifici bancari: mi faccia sapere se ha bisogno di copia dei

bonifici esistenti. In ogni caso non comprendo i motivi della sua richiesta non

essendoci nessun obbligo di corrispondere tali importi per Bonifici;

Nel verbale di audizione

del 21 novembre 2014, poi, il marito della ricorrente sosteneva che lui e la

moglie “sono separati di fatto da fine ottobre 2004” e che egli versava

alla moglie una rendita di fr. 36'000.-, “da considerare una rendita vitalizia

quindi da imporre al 40%”.

3.3.

La tassazione separata dei

coniugi presuppone che sia venuta meno la disponibilità in comune dei mezzi di

sussistenza, in particolare per quanto attiene alle spese per l’abitazione e

per l’economia domestica; in altri termini, l’assistenza di un coniuge da parte

dell’altro si riduce a sussidi di un determinato importo (sentenza del TF n.

2C_567/2016 e 2C_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.1 e giurisprudenza

citata).

Il marito della ricorrente

ha ripetutamente sostenuto di essersi separato dalla moglie e di contribuire al

mantenimento di quest’ultima e dei figli con un contributo mensile di fr. 3'000.–.

Una simile configurazione dei rapporti economici all’interno della famiglia è

chiaramente indice di una intervenuta separazione di fatto e non della semplice

esistenza di due domicili separati. Addirittura, il marito della ricorrente ha

qualificato la prestazione versata come “rendita vitalizia”, pretendendo

pertanto che fosse imposta nella misura del 40%. Se un marito versa alla moglie

una rendita vitalizia per contribuire al mantenimento suo e dei figli, dimostra

di ritenere che la comunione coniugale sia venuta meno.

3.4.

Per la prima volta con il

ricorso dell’11 aprile 2016 alla Camera di diritto tributario l’insorgente ha

invocato la Circolare n. 30 del 21.12.2010 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni (AFC), sostenendo che nessuno dei criteri per ritenere

intervenuta una separazione di fatto era adempiuto e che i coniugi, che avevano

l’onere di provare la separazione, non lo avevano mai fatto. Nel corso

dell’udienza del 18 maggio 2017 addirittura __________ ha lamentato

“pressioni”, cui sarebbe stato sottoposto da parte di un funzionario

dell’Ufficio di tassazione, per ottenere la separazione delle partite fiscali.

Se sono vere le

affermazioni contenute nel ricorso, si deve ritenere che quanto precedentemente

sostenuto dalla ricorrente e dal marito, soprattutto in merito al contributo

pecuniario versato mensilmente da quest’ultimo, fosse falso.

4. 4.1.

Alla luce della nuova

versione dei fatti, fornita con il ricorso, la ricorrente vorrebbe che le sue

imposte fossero calcolate sulla base dei suoi soli redditi dichiarati,

considerando i redditi del marito ai fini dell’aliquota.

4.2.

L’insorgente riconosce che

suo marito ha avuto una lunga controversia con il fisco, in merito alla sua

pretesa partenza per l’estero. Lo stesso marito della ricorrente riconosce di

aver insistito con l’autorità fiscale cantonale per ottenere il proprio stralcio

dal registro dei contribuenti, avendo intrapreso anche passi procedurali nei

confronti del Ministero dell’economia e delle finanze della Repubblica

Italiana, per lamentare una doppia imposizione.

Nelle circostanze

descritte, la resistenza che l’Ufficio di tassazione avrebbe manifestato,

quando __________ ha chiesto di essere stralciato dal registro dei

contribuenti, è più che comprensibile.

4.3.

Il verbale del 3.5.2010

deve dunque essere letto tenendo conto del contesto in cui è nato. L’autorità di

tassazione ticinese ha, da parte sua, riconosciuto il trasferimento di

domicilio all’estero di __________ dal 30.10.2004, alla luce della “ampia

documentazione” e del suo stralcio dal registro degli italiani all'estero

(AIRE). Contestualmente, il contribuente ha affermato di vivere “separato

dalla moglie __________ e dai figli __________, __________, e __________”,

ai quali “non versa alimenti”, ma “contribuisce… in parte al loro

mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese”. Nello stesso tempo, “documenta

che dalla partenza ha trascorso circa 80 giorni in Svizzera all'anno per la

visita dei figli”.

Fra il momento della

pretesa partenza per l’estero e quello in cui è stato sottoscritto il verbale

sono trascorsi oltre cinque anni, durante i quali il fisco cantonale ha preteso

dai contribuenti la prova dell’effettiva cessazione dell’assoggettamento del

marito. Sebbene dal tenore dello scritto non risulti, non è difficile

immaginare che l’autorità cantonale avesse manifestato la propria opposizione a

stralciare dal registro un contribuente, che aveva strette relazioni personali

ed economiche nel Canton Ticino. Non si può allora escludere che, per uscire

dalla situazione di stallo che si protraeva da anni, il contribuente abbia

finito per dichiarare che i legami personali più importanti erano venuti meno

o, se non altro, avevano acquisito un minor rilievo, in seguito alla

separazione dalla moglie.

4.4.

La nuova versione dei

fatti, presentata nel ricorso, non mette in discussione dunque solo la situazione

familiare della ricorrente, ma getta una nuova luce sulla questione stessa

dell’assoggettamento del marito alle imposte cantonali e federali.

Ci si domanda cioè se, qualora

non si sia mai separato dalla moglie, __________ abbia effettivamente

trasferito il domicilio all’estero. Se così non fosse, egli stesso avrebbe

dovuto essere assoggettato alle imposte non solo nei periodi fiscali litigiosi,

ma anche in quelli precedenti, per i quali non ha presentato alcuna dichiarazione.

5. 5.1.

A questo punto, la

questione da risolvere è come tener conto della circostanza che i fatti,

esposti al fisco dall’insorgente e dal marito a partire dalla presentazione del

ricorso alla Camera di diritto tributario, sono diversi rispetto a quelli

addotti in precedenza.

Da un lato, la Camera di

diritto tributario potrebbe senz’altro rivedere l’accertamento dei fatti, alla

base delle decisioni impugnate, e mettere in discussione anche il trasferimento

del domicilio fiscale del marito della ricorrente.

Dall’altro, non si può

tuttavia ignorare che l’atteggiamento processuale della ricorrente e del

marito, consistente nel presentare una nuova versione dei fatti con il ricorso,

è perlomeno problematico, nella prospettiva del principio della buona fede.

5.2.

5.2.1.

Va ricordato, a tale

riguardo, che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di

trasferimento all’estero, il contribuente deve continuare a pagare l’imposta

federale diretta fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio

fiscale all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di

una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento)

sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel

luogo o ne sia esentato. Come ancora recentemente ricordato dall’Alta Corte, un

diverso approccio comporterebbe dei grossi rischi di abuso. Basandosi sulla

norma civilistica dell’art. 24 cpv. 1 CC, per contro, si ottiene una disciplina

semplice e prevedibile (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 =

RDAF 2013 II p. 92).

In quest’ultima decisione,

i giudici federali hanno inoltre posto l’accento sull’onere della prova. In

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Di principio, la prova del

domicilio fiscale spetta quindi all’autorità di tassazione, trattandosi di un

elemento costitutivo dell’imposta (art. 123 cpv. 1 LIFD). Il contribuente ha

tuttavia un dovere di collaborazione (art. 124 segg. LIFD), che gli impone in

particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A tal fine non deve

solo comprovare il definitivo scioglimento dei legami con il precedente

domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato alla

costituzione di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4 = ASA 81

p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92).

5.2.2.

Il fatto stesso che siano trascorsi

oltre cinque anni, prima che il fisco cantonale accettasse il trasferimento di

domicilio del marito della ricorrente, indica che non riteneva sufficientemente

comprovata la costituzione di un nuovo domicilio o perlomeno il definitivo

scioglimento dei legami con il domicilio ticinese. Di fronte all’insistenza del

contribuente, la redazione del verbale rappresenta anzitutto una constatazione

della situazione fattuale, dalla quale devono essere tratte importanti

conclusioni legali. Il fisco prendeva atto che il contribuente aveva provato la

costituzione di un domicilio all’estero e, nel contempo, il contribuente

attestava di aver sciolto i legami con la Svizzera, separandosi dalla moglie.

Si può allora affermare

che l’autorità fiscale cantonale non avrebbe accettato di stralciare dal

registro il contribuente, se quest’ultimo non avesse provato non solo di aver

costituito un nuovo domicilio fiscale all’estero, ma anche di aver sciolto i

legami con quello esistente.

Con il controverso

verbale, le parti in causa si sono date reciprocamente atto che, da un lato, __________

non adempiva più i presupposti per essere assoggettato alle imposte nel Canton

Ticino per appartenenza personale e, dall’altro, aveva interrotto la comunione

coniugale e contribuiva al mantenimento della moglie e dei figli mediante

versamento di un importo di 3'000 franchi al mese.

5.3.

5.3.1.

Secondo l’art. 9 Cost. gli

organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost. organi dello Stato, autorità

e privati devono agire secondo il principio della buona fede. Entrambe le

disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale dell’abuso di

diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori giuridici. Un caso di

abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello della condotta

contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale principio è

violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna la

controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica

(sentenza n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e

giurisprudenza citata).

5.3.2.

Tornando alla fattispecie

in esame, appare significativo che, nella replica del 25 maggio 2016, la

ricorrente sottolinei che “sia nella tassazione 2004 che in quella del 2005

furono accettati CHF 3000 al mese []a me dati da mio marito così come accettati

dall’Ufficio di tassazione nel verbale del 03.05.2010”, cosa che

dimostrerebbe “l’incongruenza successiva dell’ufficio di tassazione che dal

2006 ha modificato i criteri della tassazione”. In altre parole, il

riconoscimento dell’intervenuta separazione dei coniugi nel 2004, con

conseguente versamento di un contributo mensile di fr. 3'000.- da parte del

marito, era funzionale all’ottenimento di una tassazione della ricorrente

limitata all’imposizione di un reddito mensile lordo di fr. 3'000.-. Nel

momento in cui l’Ufficio di tassazione, resosi conto che il tenore di vita

della ricorrente e dei figli non poteva essere sostenuto con il contributo

versato dal marito, ha aggiunto ai redditi delle tassazioni successive degli

importi stabiliti in base al dispendio, l’insorgente e il marito hanno ritenuto

di dover rimettere in discussione i fatti stessi, sui quali sono basate le

decisioni contestate.

5.3.3.

Ne consegue che le

informazioni, fornite dalla ricorrente e dal marito all’autorità di tassazione,

sono chiaramente contraddittorie e rivelano la sola preoccupazione di

rappresentare la situazione familiare più vantaggiosa dal profilo fiscale. Non

si spiega altrimenti la ripetuta affermazione di essere “separati di fatto” e

del versamento di un contributo di mantenimento di 3'000 franchi al mese da

parte del marito, fintantoché i contribuenti non si sono resi conto che la

situazione descritta sollevava un problema di carenza di disponibilità

finanziaria per la moglie, con conseguente imposizione di un reddito presunto.

L’atteggiamento

processuale della ricorrente e del marito è inconciliabile con il principio

della buona fede. Si deve peraltro supporre che __________, che esercita la

professione di commercialista e che amministra numerose società, in diversi

Stati, conosca il significato della nozione di “separazione di fatto” e anche

le sue implicazioni fiscali.

5.4.

Ora, dallo svolgimento dei

fatti che devono essere accertati sono trascorsi ben più di dieci anni. La

pretesa partenza per l’estero del marito risale al 2004, così come la

separazione di fatto, ora rimessa in discussione. Le tassazioni dei periodi

fiscali 2004 e 2005, da tempo passate in giudicato, si sono fondate sui fatti

descritti. Il marito della ricorrente non è stato del tutto sottoposto a

tassazione, sul presupposto della sua partenza per l’estero.

La situazione personale e

famigliare dell’insorgente, determinante per le tassazioni litigiose, è quella

degli anni dal 2006 al 2009. Non è chiaramente agevole una verifica di fatti

tanto risalenti nel tempo, dopo oltre dieci anni, anche in considerazione del

fatto che, nel frattempo, due figli sono divenuti maggiorenni e hanno a loro

volta trasferito il domicilio a __________.

L’unica soluzione

compatibile con il principio della buona fede consiste pertanto nel ritenere

che, nei periodi fiscali dal 2006 al 2009, __________ non avesse il proprio

domicilio in Svizzera e che fosse separato di fatto dalla moglie, alla quale

versava un contributo di mantenimento per sé e per i figli minorenni.

Su questo aspetto, il

ricorso è conseguentemente respinto

Considerandi

II. Reddito imponibile

della contribuente

6.

Per quanto concerne

la definizione del reddito imponibile della contribuente, quest’ultima contesta

l’aggiunta, ai proventi dichiarati, di “altri redditi”, nella misura di fr.

60'000.- per i periodi fiscali 2006 e 2009, di fr. 160'000.- per il periodo

fiscale 2007 e di fr. 140'000.- per il periodo fiscale 2008. L’autorità di

tassazione ha giustificato la propria decisione, qualificando tali importi come

“reddito d'altra fonte stabilito per insufficienza di disponibilità

finanziaria".

Secondo la ricorrente, il

calcolo delle entrate e delle uscite, dai quali emerge l’ammanco di liquidità

in questione, sarebbe viziato dal fatto che considera quale uscita il canone di

locazione per l’appartamento in cui ella abita con i figli. Da un lato, tale

importo dovrebbe essere diviso a metà, per tener conto del fatto che suo marito

“quando viene a __________ usa tale abitazione”; dall’altro, la pigione

non sarebbe stata pagata, “in quanto il canone della locazione è stato

detratto dal credito che [suo] marito ha nei confronti della società”.

Inoltre, l’imposizione dei redditi in questione comporterebbe una violazione

della CDI-I, per il fatto che “il tenore di vita è assicurato da [suo]

marito”, i cui “redditi conseguiti in Italia [sono] già regolarmente

assoggettati a tassazione in Italia”.

7.

7.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al

proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio

di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005

del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).

7.2

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente

tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che

fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il

contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto

che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una

collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti

privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130

cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad

art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)

8.

8.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione

coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi

obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della

prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione,

bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

8.2

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF n. 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130

LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130

LIFD, p. 1407; contra Berger,

op. cit., p. 197).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza

professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono

sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo

scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,

il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad

art. 130 LIFD, p. 2249).

9.

9.1.

La sproporzione fra i

redditi della ricorrente e il suo tenore di vita è evidente. I soli proventi

dichiarati nei periodi litigiosi consistono nei redditi dei capitali,

ammontanti a fr. 14'057.- nel 2006, fr. 18'940.- nel 2007, fr. 11'420.- nel

2008.

e fr. 21'612.- nel 2009. L’autorità fiscale ha inoltre tenuto conto, quali

entrate, del consumo di sostanza risultante dall’evoluzione dei capitali della

ricorrente. Ciò spiega la differenza dei redditi aggiunti nei diversi periodi

fiscali. Fra le uscite si distinguono in particolare la pigione per la casa

d’abitazione (fr. 78'000.- all’anno) e quelle per il tenore di vita (fr.

70'000.- negli anni dal 2006 al 2008 e fr. 100'000.- nel 2009).

9.2

Si è già accennato al

fatto che la ricorrente risiede con i figli in un appartamento in un condominio

nel centro di __________, che è stato acquistato da una società, appositamente

costituita nel 2005, che lo ha poi ceduto in locazione ai coniugi __________. La

__________ Sagl percepisce dagli inquilini una pigione di fr. 78'000.- all’anno,

ma si assume le spese condominiali, gli interessi ipotecari, le spese per gli

autoveicoli ecc.

Non si giustifica lo

stralcio della pigione dal calcolo delle entrate e delle uscite, come vorrebbe

la ricorrente. Per quanto concerne l’argomento secondo cui il canone di

locazione dovrebbe essere dimezzato, per tener conto dell’uso da parte del

marito, quando viene a trovare i figli, come indicato dall’Ufficio di

tassazione si tratta di un aspetto irrilevante. Infatti, se così fosse,

dovrebbe essere registrata una sublocazione, con un’entrata che compenserebbe

l’uscita in questione.

Neppure si giustifica lo

stralcio della pigione per il solo fatto che la stessa non sarebbe pagata in

contanti bensì compensata con crediti vantati dalla ricorrente nei confronti

della società. Come ha rilevato l’autorità fiscale nell’udienza del 18 maggio

2017, dai conti della __________ non emerge alcuna compensazione legata alla

pigione dell’appartamento. Inoltre, il conto correntista della società è

addirittura aumentato di valore nei periodi fiscali litigiosi. Il finanziamento

__________ era infatti iscritto a bilancio al valore di fr. 1'570'000.- al

31.12.2006, di fr. 1'862’0118.45 al 31.12.2007, di fr. 2'076'029.80 al

31.12.2008

e di fr. 2'055'793.75 al 31.12.2009. Negli anni in cui si sarebbe

verificata la compensazione delle pigioni, il credito di __________ nei

confronti della società è dunque aumentato di quasi mezzo milione di franchi.

9.3

Aldilà della questione

della pigione dell’appartamento di __________, la stima dei redditi intrapresa

dall’autorità di tassazione appare persino prudenziale.

La ricorrente e il marito

hanno costituito, oltre alla già citata __________ Sagl, altre due società: la __________

Sagl, costituita nel 2003 e messa in liquidazione nel 2020, e la __________

Sagl, costituita nel 2012 e a sua volta messa in liquidazione nel 2020.

Tutte le società hanno

immatricolato autoveicoli, anche di lusso, usati dai coniugi __________. La __________

__________, come già accennato, mette a disposizione della ricorrente

l’appartamento. Fra le varie società intercorrono anche rapporti di debito e

credito.

Ora, è evidentemente poco

trasparente la situazione fiscale di un contribuente, che giustifica il

proprio, elevato, tenore di vita, adducendo di vantare dei crediti nei

confronti di persone giuridiche. Il fisco dovrebbe infatti essere costantemente

in grado di verificare l’evoluzione dei crediti in questione e, soprattutto, la

provenienza dei fondi che il contribuente sostiene di aver immesso nelle

società. La provenienza dei finanziamenti di __________ alla __________ Sagl necessita

senz’altro dei chiarimenti, se solo si considera il fatto che egli ha

dichiarato quali redditi della sua attività professionale, svolta all’estero,

l’importo di fr. 73'000.- nel 2006, di fr. 92'000.- nel 2007, di fr. 23'000.-

nel 2008 e di fr. 34'000.- nel 2009. Ritenuto che la ricorrente è casalinga e

che la vita separata dei coniugi impone come minimo la gestione di due economie

domestiche, il fisco cantonale non può ammettere semplicemente che il tenore di

vita sia giustificato con una pretesa compensazione fra debiti e crediti nei

confronti di una società, che peraltro appare costituita precipuamente per

esigenze di natura fiscale.

Per la tassazione dei

periodi fiscali successivi, l’autorità fiscale dovrà esigere dei giustificativi

ben più convincenti, prima di ammettere l’esistenza di crediti nei confronti di

una società controllata dalla ricorrente o dai suoi familiari.

10.

L’insorgente lamenta

infine, genericamente, una violazione della CDI-I, per il fatto che “il

tenore di vita è assicurato da [suo] marito e che i suoi redditi conseguiti in

Italia [sono] già regolarmente assoggettati a tassazione in Italia”.

Non si vede – e del resto

nel ricorso non si spiega – come potrebbe verificarsi una doppia imposizione,

se le imposte concernono due soggetti diversi. Uno dei presupposti della doppia

imposizione giuridica internazionale è infatti l’identità del soggetto passivo

(Matteotti/Horn, in:

Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea

2015, Introduzione, n. 18, p. 13).

È pertanto escluso che

l’imposizione dei redditi litigiosi configuri una doppia imposizione in

contrasto con la convenzione italo-svizzera.

11.

Anche per quanto

concerne il calcolo dell’imposta, il ricorso è conseguentemente respinto.

In considerazione della

sua soccombenza, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 8’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 8’500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: