80.2016.84
Cumulo dei redditi dei coniugi: sottoscrizione di un verbale in cui il marito dichiara di essersi separato dalla moglie e trasferito all’estero, successiva ritrattazione della separazione, venire contra factum proprium
19 aprile 2021Italiano44 min
quest’ultima è casalinga, il marito svolge invece la professione di commercialista
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.84
80.2016.85
Lugano
19 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 aprile 2016 contro le decisioni del 23 marzo 2016 in materia di IC e
IFD 2006, 2007, 2008 e 2009.
Fatti
Fatti
A. __________, cittadino
italiano, si è trasferito in Svizzera nel 1996, poco dopo aver contratto
matrimonio con RI 1, cittadina svizzera domiciliata a Lugano. Mentre
quest’ultima è casalinga, il marito svolge invece la professione di commercialista
a __________. Il 1° novembre 2004 __________ ha annunciato la propria partenza
per __________, precisamente in via __________.
Nell’ambito della
procedura di reclamo contro la tassazione IC/IFD 2004, in data 3.5.2010, __________
e l’RS 1 hanno sottoscritto un verbale del seguente tenore:
[Il contribuente] presenta
un'ampia documentazione a comprova del suo trasferimento a __________ dal
30.10.2004; da tale data dichiara e paga le imposte come residente a tempo
pieno in Italia e precisamente a __________ in __________; dalla sua partenza
dalla Svizzera è stato stralciato dal registro degli italiani all'estero
(AIRE).
Dalla partenza vive separato
dalla moglie RI 1 e dai figli __________, __________, e __________; non versa
alimenti alla moglie ed ai figli.
Contribuisce però in parte al
loro mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese.
Documenta che dalla partenza
ha trascorso circa 80 giorni in Svizzera all'anno per la visita dei figli.
Chiede quindi che dal
1.11.2004 venga imposto in Ticino in modo limitato sulla sostanza e reddito
immobiliare con gli altri fattori di redditi e sostanza validi unicamente per
la determinazione dell'aliquota.
Dopo discussione, d'accordo le
parti, si conviene quanto segue:
•
La tassazione fino al 30.10.2004
viene rettificata con la riduzione dei titoli a fr.5'000'000.-;
•
Dal 1.11.2004 cessa l'imposizione
in quanto il comparente non ha nessuna sostanza imponibile in Svizzera.
B. a. IC/IFD 2006
Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2006, RI 1 ha dichiarato una sostanza
mobiliare di fr. 1'588'076.-, pellicce e anelli per fr. 27’100.- e redditi
della sostanza mobiliare per fr. 14'108.–.
Con decisione del 16
giugno 2011 l'Ufficio di tassazione ha notificato alla contribuente la
tassazione IC/IFD 2006, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr.
451'400.-. Ai proventi dichiarati ha aggiunto "altri redditi" per fr.
470’000.-, spiegando trattarsi di "reddito d'altra fonte stabilito per insufficienza
di disponibilità finanziaria".
b. IC/IFD 2007
Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2007, la contribuente ha dichiarato una
sostanza mobiliare di fr. 1'634'352.-, pellicce e gioielli per fr. 27’100.- e
redditi della sostanza mobiliare per fr. 18’952.-.
Sempre con decisione del
16 giugno 2011, l'UT le ha notificato la tassazione IC/IFD 2007, commisurando
il reddito imponibile in fr. 84'500.-, avendo aggiunto anche in tal caso la
voce "altri redditi" per fr. 100’000.-, con la medesima motivazione.
c.
IC/IFD 2008
Nella
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2008, la contribuente ha
dichiarato una sostanza mobiliare di fr. 1'635'316.-, pellicce e gioielli per
fr. 27’100.- e redditi della sostanza mobiliare per fr. 11’441.-.
Con decisione del 21
giugno 2011, l'autorità di tassazione ha notificato alla contribuente la
tassazione IC/IFD 2008, aggiungendo alle entrate dichiarate "altri
redditi" per fr. 115'000.- e commisurando il reddito imponibile in fr. 91’600.-,
sempre per insufficiente disponibilità finanziaria.
d. IC/IFD 2009
Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2009, la contribuente ha dichiarato una
sostanza mobiliare di fr. 1'532’829.-, pellicce e gioielli per fr. 27’000.- e
redditi della sostanza mobiliare per fr. 21’612.-, oltre a una rendita
vitalizia di fr. 36'000.-, imponibile nella misura del 40%.
Notificando alla
contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con de-cisione del 10 dicembre 2014,
l'autorità di tassazione ha aggiun-to alle entrate dichiarate “altri redditi”
per fr. 70'000.-, spiegando trattarsi di “prestazioni valutabili in denaro o
reddito d'altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C.
a. IC/IFD 2006,
2007 e 2008
Con tre reclami
separati, tutti datati 11 luglio 2011, RI 1 ha impugnato le decisioni relative
ai periodi fiscali 2006, 2007 e 2008, contestando la voce “altri redditi”,
ritenendo “l'inserimento di tale importo del tutto illegale, arbitrario e
non corrispondente alla realtà non documentando in alcun modo tale provento né,
come una persona che non eserci-ta nessun tipo di attività possa guadagnare
simile cifra” e ag-giungendo che al suo sostentamento provvedevano il
marito e il padre, e che non conduceva un tenore di vita tale da giustificare
l'importo indicato dall'UT. A suo avviso le andava addebitata esclusivamente la
somma di fr. 36'000.- annui (per imputazione di fr. 3’000.- mensili versati dal
marito come da verbale 3 maggio 2010).
b. IC/IFD 2006
Con riferimento al periodo
fiscale 2006, in data 3 marzo 2014, la contribuente si è rivolta all’Ufficio di
tassazione, sottolineando che l’incremento “del finanziamento alla __________
Sagl”, nella misura di fr. 459'647,49 nel corso del 2006, era avvenuto “utilizzando
il denaro che [suo] marito riceveva per i propri compensi o versava lui sul
conto bancario congiunto”, mentre lei stessa non aveva “percepito nessun
reddito, oltre a quanto regolarmente dichiarato”. La stessa avrebbe
tuttavia beneficiato di una donazione di fr. 454'000.- da parte del marito, “affinché
la __________ Sagl potesse procedere al pagamento dei debiti societari”.
Con ulteriore scritto del
1° aprile 2014, sempre in relazione al periodo fiscale 2006, la contribuente ha
ribadito di non aver “percepito nessun altro reddito rispetto a quanto
regolarmente dichiarato”, spiegando in particolare che “l’appartamento
usato come [sua] abitazione è di proprietà della __________ Sagl” e che “l’importo
globale della locazione 2007 fu da [lei] regolarmente inserito nei ricavi della
società così come previsto dalla Dichiarazione Tassazione Persone Giuridiche
2006 nel Modulo 154 per CHF 78.000 (CHF 67'200 + 7'200 + 3'600)”. Ha
precisato inoltre che il pagamento della locazione per il 2006 era avvenuto
mediante compensazione tra il debito della locazione annuale e il credito
contabilizzato per i finanziamenti effettuati alla __________ Sagl.
c. IC/IFD 2007
Il 1° aprile 2014 la
contribuente contestava l’asserita insufficienza di disponibilità finanziarie,
cui aveva fatto riferimento l’autorità di tassazione, adducendo che sul suo
conto bancario (cointestato col marito) nel
2007 erano entrati unicamente versamenti “da [suo] marito e dalla società
che lui rappresentava in Italia per il pagamento di suoi compensi per un totale
di CHF 300’000”. Dallo stesso conto erano stati versati alla __________ fr.
140'000.- “a incremento del suo credito per finanziamenti nei confronti
della società stessa”.
d. IC/IFD 2008
Il 2 aprile 2014 la
contribuente contestava l’asserita insufficienza di disponibilità finanziaria,
cui aveva fatto riferimento l’autorità di tassazione, adducendo che sul suo
conto bancario (cointestato col marito) nel
2008 erano entrati unicamente versamenti “da [suo] marito e dalla società
che lui rappresentava in Italia per il pagamento di suoi compensi per il 2007 per
un totale di Euro 173'000 corrispondenti a circa CHF 263'000 al cambio del 2008”.
e. IC/IFD 2009
Il 5 gennaio 2015 la
contribuente ha reclamato altresì avverso la decisione relativa al periodo
fiscale 2009, contestando segnatamente - per quanto qui rilevante – lo stralcio
dell’importo annuale di fr. 36'000.- quale rendita vitalizia, contrariamente a
quanto concordato nel verbale suindicato. Ha ribadito di non esercitare alcuna
attività lucrativa e che l'importo inserito dall'UT nella voce "altri
redditi" era arbitrario e non comprovato. Contestava inoltre
l’assoggettamento all’imposta sulla sostanza delle azioni della __________ Inc.
D. Convocato
dall’autorità di tassazione, __________ ha presenziato a un’udienza, tenutasi
il 21 novembre 2014, nella quale ha dichiarato quanto segue:
·
La Signora RI 1 non svolge, e non
ha mai svolto, negli ultimi vent'anni, alcuna attività lucrativa indipendente o
dipendente né in Svizzera né altrove. Si occupa di fare la casalinga e mamma di
tre figli.
·
I Signori __________ e la Signora RI
1 sono separati di fatto da fine ottobre 2004.
·
Nel periodo oggetto dei reclami
esisteva un unico conto bancario cointestato dove confluivano i versamenti del
Signor __________ e la situazione protratta per alcuni anni poi risolta,
avendo, ad oggi, ognuno un suo conto corrente bancario.
·
I fondi confluiti sul conto
bancario cointestato sono stati versati dal Signor __________ o da società da
lui amministrate, come da documentazione inviata dove si documenta che il
Signor __________ è rappresentate legale delle società che operavano in Italia
e che hanno effettuato i bonifici su detto conto cointestato per il pagamento
di compensi quale rappresentate legale (tutti compensi già assoggettati a
tassazione in Italia o in Svizzera). Tali fondi sono stati poi girati al conto
bancario della __________ Sagl e come contropartita vi è stato l'aumento del
conto correntista.
·
La Signora RI 1 non effettua alcun
pagamento per l'abitazione e per l'autovettura in quanto gli stessi vengono
scalati dal conto correntista della __________ Sagl proprietaria dell'appartamento
dove abita la Signora con i figli e dell'autovettura.
·
Il Signor __________ chiede che
vengano riconosciute tutte le deduzioni per i figli, sia per il reddito che per
la sostanza, alla Signora RI 1 in quanto nel verbale di audizione del 16 ottobre
2014 relativo alla sua partita personale è stato concordato con l'Autorità di
Tassazione che venivano riconosciute alla madre.
·
Il Signor __________ riafferma che
il versamento di Fr. 36'000 versati alla moglie sia da considerare una rendita
vitalizia quindi da imporre al 40%.
·
Il Signor __________ richiama e
conferma tutti i contenuti del verbale di audizione del 3 maggio 2010 presso
l'Ufficio circondariale di Tassazione Lugano-Città.
·
Il Signor __________ conferma
integralmente il contenuto sia dei reclami sia delle successive lettere di
complemento e di tutta la relativa documentazione esibita all'autorità fiscale.
Con scritto del 28
novembre 2014, l’Ufficio di tassazione ha prospettato alla reclamante una
modifica delle tassazioni a suo sfavore, aumentando gli “altri redditi” a fr.
525'500.- per il 2006, a fr. 163'760.- per il 2007 e a fr. 174'550.- per il
2008, tenendo conto dei “capitali confluiti sul conto correntista della __________”
e del “50% dei prelievi di contanti effettuati dal conto cointestato”.
Il marito della
contribuente, mediante e-mail del 17 dicembre 2014, contestava il contenuto
della lettera dell’autorità fiscale, argomentando che i redditi da lui versati
sul conto cointestato con la moglie nel 2006 costituivano una donazione a
quest’ultima. Quanto ai finanziamenti alla __________, si sarebbe trattato di “capitale
dato a credito alla società da [lui]”, sicché nessun reddito poteva essere
imputato alla moglie.
E. Al termine di
un’audizione tenutasi il 7 marzo 2016, il marito della reclamante e l’autorità
fiscale hanno sottoscritto il seguente verbale:
Durante la presente audizione
viene fornita la seguente documentazione:
-
Comprova premi __________ 2006,
2007, 2008 sul conto __________ __________ con beneficiario economico al padre
della contribuente, per l'anno 2009 è plausibile la stessa situazione
-
Copia contratto d'affitto
cointestato tra il Sig. __________ e la Sig.ra RI 1
-
Il Sig. __________ comunica che
non esiste nessuna Sentenza di divorzio né convenzione di divorzio né
separazione legale.
Dai calcoli sul dispendio
viene stralciata la posizione della cassa malati in quanto pagata dal padre
della contribuente.
I contribuenti chiedono di
rivalutare il calcolo sul dispendio nella voce "Affitti" in quanto lo
stesso è in parte pagato dal contribuente per le sue permanenze a __________.
Su questo punto l'autorità di
tassazione si riserva di emettere una decisione.
Salvo decisione a favore del
contribuente per la fattispecie di cui sopra, redditi d'altra fonte vengono rettificati
come segue:
2006: Fr. 60'000
2007: Fr.
160'000
2008: Fr. 140'000
2009: Fr.
60'000
Per tutti gli anni vengono rettificate le aliquote
(coniugati), e aggiunta la deduzione per premi cassa malattia.
F. Con quattro decisioni
del 23 marzo 2016 l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha evaso
i reclami, conformemente a quanto indicato nel verbale del 7 marzo 2016,
rettificando cioè i redditi d'altra fonte come segue:
anno 2006 fr.
60'000.-
anno 2007 fr. 160’000.-
anno 2008 fr.
140'000.-
anno 2009 fr.
60'000.-
Inoltre, “per tutti gli
anni sono state rettificate le aliquote (coniu-gati), e aggiunta la deduzione
per premi cassa malattia”. Per quel che riguarda la posizione “affitto”,
nella quale i contribuenti avevano chiesto fosse fatto rientrare il dispendio
in quanto lo stesso sarebbe pagato dal marito per le sue permanenze a __________,
l'Ufficio di tassazione ha ritenuto “tale posizione ininfluente, in quanto
fiscalmente neutra (diminuzione a livello di dispendio, imposizione come
subaffitto)”.
G. Con unico ricorso 11
aprile 2016 RI 1 impugna le decisioni su reclamo.
In via principale, la
ricorrente chiede di accertare che lei e il marito vivono “in comunione
domestica ancorché uno domiciliato in Svizzera e l’altro in Italia”. Non
sarebbero infatti “né separati legalmente o di fatto né divorziati”, ma
il marito si sarebbe semplicemente trasferito “per motivi di lavoro” in
Italia, dove sarebbe assoggettato alle imposte sul reddito dal 4 novembre 2004.
Egli rientrerebbe tuttavia “regolarmente a __________ i weekend” e
contribuirebbe “al mantenimento della famiglia con i suoi redditi e il suo
patrimonio”. Solo il 3 maggio 2010 l’Ufficio di tassazione avrebbe dato “il
nulla osta al cambio di domicilio” del marito, “dopo ampia dimostrazione
documentale nonché concordare un versamento a [lei] da [suo] marito Franchi
3'000 mensili”.
L’insorgente contesta
inoltre l’imposizione di “altri redditi”, in base al preteso dispendio. In
primo luogo, le sarebbe stato attribuito l’intero costo della pigione, mentre
andrebbe dimezzato, per il fatto che suo marito “quando viene a __________
usa tale abitazione”. In secondo luogo, “il tenore di vita è assicurato
da [suo] marito, i cui redditi, conseguiti in Italia”, sarebbero “già
regolarmente assoggettati a tassazione in Italia”.
H. Nelle proprie
osservazioni del 21 aprile 2016, l'Ufficio di tassa-zione propone di respingere
il ricorso. Ricordato che per il periodo fiscale 2003 i coniugi __________
erano stati imposti su un reddito del fr. 777'600.- e una sostanza di fr.
6'473'000.-, rileva che la tassazione separata è intervenuta a partire dal
1.11.2004. Nel 2004 e nel 2005, la ricorrente avrebbe accettato di essere
imposta sulla rendita versatale dal marito. Dal 2006, il marito è divenuto
contribuente per appartenenza economica, avendo acquistato un immobile. Ha
allora dichiarato redditi conseguiti in Italia per fr. 73'000.- nel 2006, fr.
92'000.- nel 2007 e fr. 23'000.- nel 2008 e nessuna sostanza se non una
partecipazione sociale.
Secondo l’autorità di
tassazione, la documentazione bancaria prodotta nella procedura di reclamo
sarebbe “inconcludente non essendo chiaro quanto sia stato prelevato
effettivamente dalla moglie per il mantenimento di sé stessa e dei figli e
quanto invece destinato alla società del contribuente (__________ Sagl)”.
Il fisco sottolinea inoltre come il marito dell’insorgente, dopo il
trasferimento all’estero, “non [abbia] più le cospicue entrate che risultano
dalle dichiarazioni precedenti”, ma “possied[a] soltanto crediti verso
le società __________ Sagl e __________ Sagl, crediti che non generano utili”.
Per quanto concerne il
calcolo del dispendio della ricorrente, l’ammanco di liquidità ammonterebbe a
fr. 63'156.- nel 2006, fr. 165’416.- nel 2007, fr. 147'624.- nel 2008 e fr. 68'620.-
nel 2009. Per il marito, “in base ai pochi dati a disposizione”,
l’ammanco sarebbe di fr. 556'945.- nel 2007, fr. 489'608.- nel 2008 e fr. 58'658.-
nel 2009, mentre per il 2006 non sarebbero disponibili dati completi.
L'UT conclude che “come
evidenziato dai dispendi allegati le entrate della ricorrente e del sig. __________
non sono assolutamente sufficienti a coprire le spese, sembrerebbe piuttosto
che iI reddito sia rimasto invariato negli anni (cfr forti discrepanze nei
dispendi 2007 e 2008, l'anno 2009 non avendo dati precisi è considerato solo
indicativo)”. L’autorità fiscale avrebbe “assecondato le richieste del
sig. __________ nell’ammettere la partenza e la disgiunzione delle partite
fiscali” solo “dopo lunga discussione”, ma lo stesso non
accetterebbe le conseguenze di tale situazione e renderebbe complesso ogni accertamento
“creando un intricato gioco di scatole cinesi e fornendo molta
documentazione”.
I. Con scritto 25
maggio 2016, l’insorgente ha preso posizione sul-la risposta dell’autorità
fiscale, sostanzialmente ribadendo quan-to già sostenuto nelle precedenti sedi.
Per quanto concerne il trasferimento in Italia del marito, sostiene che la
frase “separazione di fatto dei coniugi” sarebbe in contrasto con la
realtà e sarebbe stata “scritta nel verbale dal sig. __________”. La __________
Sagl le sarebbe stata donata dal marito, il quale vantava un credito nei
confronti della società stessa. __________ avrebbe conseguito redditi per un
totale di fr. 1'706'630.- tra il 1999 e il 2003 e con il patrimonio accumulato
avrebbe finanziato la __________. In seguito non avrebbe più avuto redditi così
elevati. Sia la casa d’abitazione sia i veicoli appartengono del resto alle
società.
L. All’udienza del 18
maggio 2017 la ricorrente e il marito hanno ribadito di non essersi mai
separati, contrariamente a quanto risulta dal verbale di audizione del
3.5.2010, che sarebbe frutto della “pressione” fatta dal funzionario __________.
Il marito avrebbe trasferito la residenza in Italia in seguito al “venir
meno dei redditi della sua attività professionale, che aveva conseguito negli
anni immediatamente precedenti”. In seguito, “ci sarebbe stata una
ripresa delle sue entrate, da attività di natura diversa (amministrazione
immobiliare)”. L’UT ha invece ribadito che sono stati i contribuenti stessi
a chiedere la tassazione separata e ha sottolineato come dai conti della __________
non risulterebbe neppure la compensazione fra crediti e debiti, legata al
pagamento della pigione dell’appartamento. Ha inoltre fatto notare che il conto
correntista della __________ sarebbe aumentato di valore negli anni dal 2006 al
2008.
M. In data 6 giugno 2017
la ricorrente ha prodotto scambi di corrispondenza con autorità svizzere e
italiane in merito alla questione della residenza del marito.
Il 14 novembre 2017,
l’insorgente ha prodotto una dichiarazione di __________, custode del
condominio in cui ella abita con la famiglia, secondo cui i coniugi hanno
sempre “abitato insieme”, il marito “pur rimanendo fuori per lunghi
periodi a causa del lavoro da lui svolto, ritorna periodicamente alla casa di
famiglia a __________” e “i coniugi dormono nella stessa camera”.
Diritto
I. Domicilio e separazione
dei coniugi
1. 1.1.
Si
pone anzitutto la questione della situazione personale e familiare della
ricorrente, per quanto concerne i suoi rapporti con il marito.
1.2.
Come ricordato in
narrativa, nell’ambito della procedura di reclamo contro la tassazione IC/IFD
2004, in data 3.5.2010, __________ e l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
hanno sottoscritto un verbale, secondo cui il contribuente si sarebbe
trasferito a __________ dal 30.10.2004, data a partire dalla quale “vive
separato dalla moglie RI 1 e dai figli __________, __________, e __________”.
Pur non versando “alimenti alla moglie ed ai figli”, “contribuisce
però in parte al loro mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese”.
Sulla base di quanto
precede, l’autorità fiscale ha deciso che “dal 1.11.2004 cessa l’imposizione
in quanto il comparente non ha nessuna sostanza imponibile in Svizzera”.
Le tassazioni per i
periodi fiscali 2004 e 2005 della moglie si sono quindi basate sul presupposto
che la stessa fosse separata di fatto, mentre il marito non è stato imposto in
Svizzera.
Nei periodi fiscali
litigiosi, l’autorità di tassazione ha constatato che la contribuente non aveva
redditi e sostanza sufficienti per coprire il fabbisogno finanziario necessario
per garantire il mantenimento proprio e dei figli. Ha così proceduto
all’imposizione dei redditi d’altra fonte, determinati sulla base del calcolo
delle entrate e delle uscite.
Solo con il ricorso in
esame, la contribuente ha invece negato che vi sia mai stata una separazione di
fatto e chiede di accertare che lei e il marito vivono “in comunione
domestica ancorché uno domiciliato in Svizzera e l’altro in Italia”.
1.3.
Prima di confrontarsi con
il merito delle tassazioni contestate, deve pertanto essere chiarita la portata
del verbale citato, che affronta due temi fondamentali, indipendenti fra loro
ma nel contempo legati l’uno all’altro. La questione della partenza per
l’estero del marito della ricorrente, da cui dipende la cessazione del suo
assoggettamento alle imposte in Svizzera, è infatti stata esaminata congiuntamente
a quella della separazione dei coniugi.
2. 2.1.
Le Convenzioni di doppia
imposizione (CDI), per definizione, limitano o escludono un’imposizione
stabilita dal diritto interno, ma non possono in nessun caso istituire una
forma di imposizione non prevista dal diritto svizzero (STF 2C_625/2008 del 30
gennaio 2009; in: RDAF 2001 II 269; STF 117 Ib 366). La dottrina parla a tal
proposito di effetto negativo delle CDI, nel senso che esse si limitano a
prevenire una doppia imposizione dovuta alla collisione di norme di diritto
interno, senza sancire positivamente il diritto di imporre, che deve rimanere
fondato sul diritto interno (Oberson,
Précis de droit fiscal international, 4a ed., Berna 2014, p. 49).
Ne consegue che una
fattispecie a carattere internazionale va giudicata, dapprima, alla luce del
diritto tributario interno. Solo in un secondo momento, le regole contenute
nelle CDI permetteranno, se necessario, di delimitare la portata di una norma
di diritto interno.
2.2.
2.2.1
Il diritto fiscale
svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il
contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo,
segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT,
la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
2.2.2.
Una persona ha il domicilio
fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,
quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente o quando il
diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza,
una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione
di rimanervi stabilmente, cioè quando sono realizzati cumulativamente, i due
seguenti elementi:
·
l’effettiva residenza in un determinato luogo;
·
l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è
determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta
esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi
interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze
oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (STF
132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
2.2.3.
Secondo l'art. 3 cpv. 2
LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece
quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni
esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni senza
esercitare un'attività lucrativa.
2.2.4.
__________,
cittadino italiano, si è trasferito in Svizzera nel 1996, poco dopo il
matrimonio con RI 1. Nel 1997 è nata la prima figlia, __________, nel 1999 il
figlio __________, e nel 2004 la figlia __________.
Nel momento in cui ha
sostenuto di essersi trasferito all’estero, il marito della ricorrente aveva
dunque una famiglia in Svizzera, con tre figli minorenni, e era socio e gerente
della __________ di __________, società costituita solo nel 2003. Poco dopo il
preteso trasferimento all’estero, cioè il 19.4.2005, avrebbe costituito,
insieme alla moglie, la __________ Sagl, con lo scopo di “acquistare i
seguenti beni immobili comproprietà del fondo base particella __________ del
Comune di Lugano RFD: PPP no. __________; PPP no. __________; PPP no. __________
limitatamente alle seguenti quote: quota di 1/20 corrispondente al posto auto
contrassegnato con la lettera I2; quota di 1/20 corrispondente al posto auto
contrassegnato con la lettera J2; quota di 1/20 corrispondente al posto auto
contrassegnato con la lettera H2; quota di 1/20 corrispondente al posto auto
contrassegnato con la lettera T2; per il prezzo massimo di CHF 3'480'000.-“.
Uno dei due appartamenti in questione sarebbe divenuto abitazione della
famiglia della ricorrente, in base a un contratto di locazione con la società
in questione.
È difficile escludere che
il marito della ricorrente potesse non essere considerato assoggettato alle
imposte per appartenenza personale nel Canton Ticino, in considerazione dei
legami personali e economici esistenti.
2.3.
2.3.1.
Come anticipato, una volta
stabilito l’assoggettamento secondo il diritto interno, resta ancora da
verificare se a questa conclusione non si opponga il diritto internazionale
applicabile.
2.3.2.
Ai fini della Convenzione
del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41), l’espressione
«residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della
legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a
motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o
di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non
comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il
reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio
che posseggono in detto Stato (art. 4 par. 1 CDI-I).
La residenza secondo la
convenzione si definisce dunque mediante rinvio al diritto interno; non si
tratta cioè di una nozione convenzionale (cfr. anche De Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal international,
Berna 2012, n. 246, p. 84; Oberson,
Précis de droit fiscal international, 4a ed., Berna 2014, p. 106, n.
331).
Quando, in base alle
disposizioni dell’art. 4 par. 1 CDI-I, una persona fisica è considerata
residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in
applicazione delle regole contenute all’art. 4 par. 2 CDI-I, che danno la
preponderanza ai legami di un contribuente con l’uno piuttosto che con l’altro
Stato (cosiddette “tie breaker rules”). La prima delle regole in
questione prevede che la persona considerata residente di entrambi gli Stati
contraenti sia considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un’abitazione permanente e che, quando essa dispone di un’abitazione permanente
in ciascuno degli Stati contraenti, sia considerata residente dello Stato
contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro
degli interessi vitali; art. 4 par. 2 lett. a CDI-I).
2.3.3.
Il coniuge della
ricorrente ha trasferito la propria residenza da __________ a __________ il 4
novembre 2004 (cfr. in particolare il certificato di residenza del Comune di __________
dell’11.2005). Anche ammettendo che svolgesse la sua attività professionale
esclusivamente in Italia, pare difficile escludere che possa essere considerato
perlomeno residente di entrambi gli Stati contraenti, secondo l’art. 4 par. 2 CDI-I.
Ora, applicando le regole previste dall’art. 4 par. 2 lett. a CDI-I, si
dovrebbe concludere che __________ fosse rimasto comunque imponibile in
Svizzera, dove aveva un’abitazione permanente. Ammettendo poi che ne avesse una
anche a __________, non si vede quali legami personali più stretti potesse
avere rispetto a quelli con la sua famiglia, residente a __________. Ovviamente,
a quest’ultimo riguardo, un ruolo determinante lo assume il mantenimento dei
rapporti con la moglie e i figli. Se fosse intervenuta una separazione legale o
di fatto, la sussistenza delle relazioni personali poteva effettivamente
risultare ridimensionata.
Per pronunciarsi in merito
all’assoggettamento personale del marito dell’insorgente, appare decisiva
pertanto la situazione personale e familiare dei coniugi.
3. 3.1.
Secondo
gli articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e, per l’imposta
cantonale, la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto è
cumulato, qualunque sia il regime dei beni.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, perché sia ammessa una separazione di fatto, deve
essere venuta meno la comunione domestica e i mezzi finanziari non devono più
essere gestiti in comune. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione
secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone pertanto che i coniugi abbiano
rinunciato alla vita in comune. Invece, finantoché ogni coniuge ha il proprio
domicilio pur mantenendo la comunione coniugale, non si verifica una
separazione (sentenza n. 2C_632/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 4.2 e
giurisprudenza citata).
Sempre secondo la
giurisprudenza della Suprema Corte, nei rapporti internazionali, diversamente
da quanto avviene nei rapporti intercantonali, l’art. 9 LIFD non permette
un’imposizione comune dei coniugi. Di conseguenza, il contribuente assoggettato
alle imposte in Svizzera (illimitatamente o anche solo limitatamente) è imposto
esclusivamente sull’insieme dei suoi propri elementi imponibili, con l’aliquota
corrispondente tuttavia all’insieme dei redditi (e della sostanza, per
l’imposta cantonale) di entrambi i coniugi (sentenza n. 2C_632/2019 del 10
gennaio 2020 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
3.2.
Nel controverso verbale
del 3 maggio 2010, si legge che __________ “dalla partenza vive separato
dalla moglie RI 1 e dai figli __________, __________, e __________”, che “non
versa alimenti alla moglie ed ai figli” e che “contribuisce però in
parte al loro mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese”. L’interessato
avrebbe anche documentato “che dalla partenza ha trascorso circa 80 giorni
in Svizzera all'anno per la visita dei figli”.
Ancora il 1° settembre
2014 __________ si rivolgeva all’Ufficio di tassazione, mediante e-mail,
sollecitando l’evasione dei reclami contro le tassazioni della moglie e
affermando quanto segue:
1.
Come risulta dal Verbale di
Audizione firmato il 03.05.2010 tra il sottoscritto ed il vostro funzionario
Sig. __________ (citato ed allegato a tutti i Reclami presentati) e che viene
anche qui richiamato integralmente, tra me e mia moglie c'è una separazione di
fatto che era ovviamente presente anche negli anni 2006, 2007 e 2008 oggetti
dei Reclami;
2.
Conseguentemente essendo una
separazione di fatto, non esiste nessuna separazione legale né, ovviamente, una
sentenza di divorzio;
3.
Per quanto riguarda il pagamento
dei CHF 3.000,00 la maggioranza delle volte li ho corrisposti in contanti e
qualche volta con bonifici bancari: mi faccia sapere se ha bisogno di copia dei
bonifici esistenti. In ogni caso non comprendo i motivi della sua richiesta non
essendoci nessun obbligo di corrispondere tali importi per Bonifici;
Nel verbale di audizione
del 21 novembre 2014, poi, il marito della ricorrente sosteneva che lui e la
moglie “sono separati di fatto da fine ottobre 2004” e che egli versava
alla moglie una rendita di fr. 36'000.-, “da considerare una rendita vitalizia
quindi da imporre al 40%”.
3.3.
La tassazione separata dei
coniugi presuppone che sia venuta meno la disponibilità in comune dei mezzi di
sussistenza, in particolare per quanto attiene alle spese per l’abitazione e
per l’economia domestica; in altri termini, l’assistenza di un coniuge da parte
dell’altro si riduce a sussidi di un determinato importo (sentenza del TF n.
2C_567/2016 e 2C_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.1 e giurisprudenza
citata).
Il marito della ricorrente
ha ripetutamente sostenuto di essersi separato dalla moglie e di contribuire al
mantenimento di quest’ultima e dei figli con un contributo mensile di fr. 3'000.–.
Una simile configurazione dei rapporti economici all’interno della famiglia è
chiaramente indice di una intervenuta separazione di fatto e non della semplice
esistenza di due domicili separati. Addirittura, il marito della ricorrente ha
qualificato la prestazione versata come “rendita vitalizia”, pretendendo
pertanto che fosse imposta nella misura del 40%. Se un marito versa alla moglie
una rendita vitalizia per contribuire al mantenimento suo e dei figli, dimostra
di ritenere che la comunione coniugale sia venuta meno.
3.4.
Per la prima volta con il
ricorso dell’11 aprile 2016 alla Camera di diritto tributario l’insorgente ha
invocato la Circolare n. 30 del 21.12.2010 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC), sostenendo che nessuno dei criteri per ritenere
intervenuta una separazione di fatto era adempiuto e che i coniugi, che avevano
l’onere di provare la separazione, non lo avevano mai fatto. Nel corso
dell’udienza del 18 maggio 2017 addirittura __________ ha lamentato
“pressioni”, cui sarebbe stato sottoposto da parte di un funzionario
dell’Ufficio di tassazione, per ottenere la separazione delle partite fiscali.
Se sono vere le
affermazioni contenute nel ricorso, si deve ritenere che quanto precedentemente
sostenuto dalla ricorrente e dal marito, soprattutto in merito al contributo
pecuniario versato mensilmente da quest’ultimo, fosse falso.
4. 4.1.
Alla luce della nuova
versione dei fatti, fornita con il ricorso, la ricorrente vorrebbe che le sue
imposte fossero calcolate sulla base dei suoi soli redditi dichiarati,
considerando i redditi del marito ai fini dell’aliquota.
4.2.
L’insorgente riconosce che
suo marito ha avuto una lunga controversia con il fisco, in merito alla sua
pretesa partenza per l’estero. Lo stesso marito della ricorrente riconosce di
aver insistito con l’autorità fiscale cantonale per ottenere il proprio stralcio
dal registro dei contribuenti, avendo intrapreso anche passi procedurali nei
confronti del Ministero dell’economia e delle finanze della Repubblica
Italiana, per lamentare una doppia imposizione.
Nelle circostanze
descritte, la resistenza che l’Ufficio di tassazione avrebbe manifestato,
quando __________ ha chiesto di essere stralciato dal registro dei
contribuenti, è più che comprensibile.
4.3.
Il verbale del 3.5.2010
deve dunque essere letto tenendo conto del contesto in cui è nato. L’autorità di
tassazione ticinese ha, da parte sua, riconosciuto il trasferimento di
domicilio all’estero di __________ dal 30.10.2004, alla luce della “ampia
documentazione” e del suo stralcio dal registro degli italiani all'estero
(AIRE). Contestualmente, il contribuente ha affermato di vivere “separato
dalla moglie __________ e dai figli __________, __________, e __________”,
ai quali “non versa alimenti”, ma “contribuisce… in parte al loro
mantenimento versando circa 3000.- fr. al mese”. Nello stesso tempo, “documenta
che dalla partenza ha trascorso circa 80 giorni in Svizzera all'anno per la
visita dei figli”.
Fra il momento della
pretesa partenza per l’estero e quello in cui è stato sottoscritto il verbale
sono trascorsi oltre cinque anni, durante i quali il fisco cantonale ha preteso
dai contribuenti la prova dell’effettiva cessazione dell’assoggettamento del
marito. Sebbene dal tenore dello scritto non risulti, non è difficile
immaginare che l’autorità cantonale avesse manifestato la propria opposizione a
stralciare dal registro un contribuente, che aveva strette relazioni personali
ed economiche nel Canton Ticino. Non si può allora escludere che, per uscire
dalla situazione di stallo che si protraeva da anni, il contribuente abbia
finito per dichiarare che i legami personali più importanti erano venuti meno
o, se non altro, avevano acquisito un minor rilievo, in seguito alla
separazione dalla moglie.
4.4.
La nuova versione dei
fatti, presentata nel ricorso, non mette in discussione dunque solo la situazione
familiare della ricorrente, ma getta una nuova luce sulla questione stessa
dell’assoggettamento del marito alle imposte cantonali e federali.
Ci si domanda cioè se, qualora
non si sia mai separato dalla moglie, __________ abbia effettivamente
trasferito il domicilio all’estero. Se così non fosse, egli stesso avrebbe
dovuto essere assoggettato alle imposte non solo nei periodi fiscali litigiosi,
ma anche in quelli precedenti, per i quali non ha presentato alcuna dichiarazione.
5. 5.1.
A questo punto, la
questione da risolvere è come tener conto della circostanza che i fatti,
esposti al fisco dall’insorgente e dal marito a partire dalla presentazione del
ricorso alla Camera di diritto tributario, sono diversi rispetto a quelli
addotti in precedenza.
Da un lato, la Camera di
diritto tributario potrebbe senz’altro rivedere l’accertamento dei fatti, alla
base delle decisioni impugnate, e mettere in discussione anche il trasferimento
del domicilio fiscale del marito della ricorrente.
Dall’altro, non si può
tuttavia ignorare che l’atteggiamento processuale della ricorrente e del
marito, consistente nel presentare una nuova versione dei fatti con il ricorso,
è perlomeno problematico, nella prospettiva del principio della buona fede.
5.2.
5.2.1.
Va ricordato, a tale
riguardo, che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di
trasferimento all’estero, il contribuente deve continuare a pagare l’imposta
federale diretta fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio
fiscale all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di
una dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento)
sarà ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel
luogo o ne sia esentato. Come ancora recentemente ricordato dall’Alta Corte, un
diverso approccio comporterebbe dei grossi rischi di abuso. Basandosi sulla
norma civilistica dell’art. 24 cpv. 1 CC, per contro, si ottiene una disciplina
semplice e prevedibile (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 =
RDAF 2013 II p. 92).
In quest’ultima decisione,
i giudici federali hanno inoltre posto l’accento sull’onere della prova. In
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Di principio, la prova del
domicilio fiscale spetta quindi all’autorità di tassazione, trattandosi di un
elemento costitutivo dell’imposta (art. 123 cpv. 1 LIFD). Il contribuente ha
tuttavia un dovere di collaborazione (art. 124 segg. LIFD), che gli impone in
particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A tal fine non deve
solo comprovare il definitivo scioglimento dei legami con il precedente
domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato alla
costituzione di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4 = ASA 81
p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92).
5.2.2.
Il fatto stesso che siano trascorsi
oltre cinque anni, prima che il fisco cantonale accettasse il trasferimento di
domicilio del marito della ricorrente, indica che non riteneva sufficientemente
comprovata la costituzione di un nuovo domicilio o perlomeno il definitivo
scioglimento dei legami con il domicilio ticinese. Di fronte all’insistenza del
contribuente, la redazione del verbale rappresenta anzitutto una constatazione
della situazione fattuale, dalla quale devono essere tratte importanti
conclusioni legali. Il fisco prendeva atto che il contribuente aveva provato la
costituzione di un domicilio all’estero e, nel contempo, il contribuente
attestava di aver sciolto i legami con la Svizzera, separandosi dalla moglie.
Si può allora affermare
che l’autorità fiscale cantonale non avrebbe accettato di stralciare dal
registro il contribuente, se quest’ultimo non avesse provato non solo di aver
costituito un nuovo domicilio fiscale all’estero, ma anche di aver sciolto i
legami con quello esistente.
Con il controverso
verbale, le parti in causa si sono date reciprocamente atto che, da un lato, __________
non adempiva più i presupposti per essere assoggettato alle imposte nel Canton
Ticino per appartenenza personale e, dall’altro, aveva interrotto la comunione
coniugale e contribuiva al mantenimento della moglie e dei figli mediante
versamento di un importo di 3'000 franchi al mese.
5.3.
5.3.1.
Secondo l’art. 9 Cost. gli
organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost. organi dello Stato, autorità
e privati devono agire secondo il principio della buona fede. Entrambe le
disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale dell’abuso di
diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori giuridici. Un caso di
abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello della condotta
contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale principio è
violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna la
controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica
(sentenza n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e
giurisprudenza citata).
5.3.2.
Tornando alla fattispecie
in esame, appare significativo che, nella replica del 25 maggio 2016, la
ricorrente sottolinei che “sia nella tassazione 2004 che in quella del 2005
furono accettati CHF 3000 al mese []a me dati da mio marito così come accettati
dall’Ufficio di tassazione nel verbale del 03.05.2010”, cosa che
dimostrerebbe “l’incongruenza successiva dell’ufficio di tassazione che dal
2006 ha modificato i criteri della tassazione”. In altre parole, il
riconoscimento dell’intervenuta separazione dei coniugi nel 2004, con
conseguente versamento di un contributo mensile di fr. 3'000.- da parte del
marito, era funzionale all’ottenimento di una tassazione della ricorrente
limitata all’imposizione di un reddito mensile lordo di fr. 3'000.-. Nel
momento in cui l’Ufficio di tassazione, resosi conto che il tenore di vita
della ricorrente e dei figli non poteva essere sostenuto con il contributo
versato dal marito, ha aggiunto ai redditi delle tassazioni successive degli
importi stabiliti in base al dispendio, l’insorgente e il marito hanno ritenuto
di dover rimettere in discussione i fatti stessi, sui quali sono basate le
decisioni contestate.
5.3.3.
Ne consegue che le
informazioni, fornite dalla ricorrente e dal marito all’autorità di tassazione,
sono chiaramente contraddittorie e rivelano la sola preoccupazione di
rappresentare la situazione familiare più vantaggiosa dal profilo fiscale. Non
si spiega altrimenti la ripetuta affermazione di essere “separati di fatto” e
del versamento di un contributo di mantenimento di 3'000 franchi al mese da
parte del marito, fintantoché i contribuenti non si sono resi conto che la
situazione descritta sollevava un problema di carenza di disponibilità
finanziaria per la moglie, con conseguente imposizione di un reddito presunto.
L’atteggiamento
processuale della ricorrente e del marito è inconciliabile con il principio
della buona fede. Si deve peraltro supporre che __________, che esercita la
professione di commercialista e che amministra numerose società, in diversi
Stati, conosca il significato della nozione di “separazione di fatto” e anche
le sue implicazioni fiscali.
5.4.
Ora, dallo svolgimento dei
fatti che devono essere accertati sono trascorsi ben più di dieci anni. La
pretesa partenza per l’estero del marito risale al 2004, così come la
separazione di fatto, ora rimessa in discussione. Le tassazioni dei periodi
fiscali 2004 e 2005, da tempo passate in giudicato, si sono fondate sui fatti
descritti. Il marito della ricorrente non è stato del tutto sottoposto a
tassazione, sul presupposto della sua partenza per l’estero.
La situazione personale e
famigliare dell’insorgente, determinante per le tassazioni litigiose, è quella
degli anni dal 2006 al 2009. Non è chiaramente agevole una verifica di fatti
tanto risalenti nel tempo, dopo oltre dieci anni, anche in considerazione del
fatto che, nel frattempo, due figli sono divenuti maggiorenni e hanno a loro
volta trasferito il domicilio a __________.
L’unica soluzione
compatibile con il principio della buona fede consiste pertanto nel ritenere
che, nei periodi fiscali dal 2006 al 2009, __________ non avesse il proprio
domicilio in Svizzera e che fosse separato di fatto dalla moglie, alla quale
versava un contributo di mantenimento per sé e per i figli minorenni.
Su questo aspetto, il
ricorso è conseguentemente respinto
Considerandi
II. Reddito imponibile
della contribuente
6.
Per quanto concerne
la definizione del reddito imponibile della contribuente, quest’ultima contesta
l’aggiunta, ai proventi dichiarati, di “altri redditi”, nella misura di fr.
60'000.- per i periodi fiscali 2006 e 2009, di fr. 160'000.- per il periodo
fiscale 2007 e di fr. 140'000.- per il periodo fiscale 2008. L’autorità di
tassazione ha giustificato la propria decisione, qualificando tali importi come
“reddito d'altra fonte stabilito per insufficienza di disponibilità
finanziaria".
Secondo la ricorrente, il
calcolo delle entrate e delle uscite, dai quali emerge l’ammanco di liquidità
in questione, sarebbe viziato dal fatto che considera quale uscita il canone di
locazione per l’appartamento in cui ella abita con i figli. Da un lato, tale
importo dovrebbe essere diviso a metà, per tener conto del fatto che suo marito
“quando viene a __________ usa tale abitazione”; dall’altro, la pigione
non sarebbe stata pagata, “in quanto il canone della locazione è stato
detratto dal credito che [suo] marito ha nei confronti della società”.
Inoltre, l’imposizione dei redditi in questione comporterebbe una violazione
della CDI-I, per il fatto che “il tenore di vita è assicurato da [suo]
marito”, i cui “redditi conseguiti in Italia [sono] già regolarmente
assoggettati a tassazione in Italia”.
7.
7.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al
proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75
p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio
di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di
fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione
TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005
del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).
7.2
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente
tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che
fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il
contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto
che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una
collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti
privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130
cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad
art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)
8.
8.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione
coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della
prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione,
bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
8.2
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF n. 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130
LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130
LIFD, p. 1407; contra Berger,
op. cit., p. 197).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza
professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono
sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo
scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,
il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad
art. 130 LIFD, p. 2249).
9.
9.1.
La sproporzione fra i
redditi della ricorrente e il suo tenore di vita è evidente. I soli proventi
dichiarati nei periodi litigiosi consistono nei redditi dei capitali,
ammontanti a fr. 14'057.- nel 2006, fr. 18'940.- nel 2007, fr. 11'420.- nel
2008.
e fr. 21'612.- nel 2009. L’autorità fiscale ha inoltre tenuto conto, quali
entrate, del consumo di sostanza risultante dall’evoluzione dei capitali della
ricorrente. Ciò spiega la differenza dei redditi aggiunti nei diversi periodi
fiscali. Fra le uscite si distinguono in particolare la pigione per la casa
d’abitazione (fr. 78'000.- all’anno) e quelle per il tenore di vita (fr.
70'000.- negli anni dal 2006 al 2008 e fr. 100'000.- nel 2009).
9.2
Si è già accennato al
fatto che la ricorrente risiede con i figli in un appartamento in un condominio
nel centro di __________, che è stato acquistato da una società, appositamente
costituita nel 2005, che lo ha poi ceduto in locazione ai coniugi __________. La
__________ Sagl percepisce dagli inquilini una pigione di fr. 78'000.- all’anno,
ma si assume le spese condominiali, gli interessi ipotecari, le spese per gli
autoveicoli ecc.
Non si giustifica lo
stralcio della pigione dal calcolo delle entrate e delle uscite, come vorrebbe
la ricorrente. Per quanto concerne l’argomento secondo cui il canone di
locazione dovrebbe essere dimezzato, per tener conto dell’uso da parte del
marito, quando viene a trovare i figli, come indicato dall’Ufficio di
tassazione si tratta di un aspetto irrilevante. Infatti, se così fosse,
dovrebbe essere registrata una sublocazione, con un’entrata che compenserebbe
l’uscita in questione.
Neppure si giustifica lo
stralcio della pigione per il solo fatto che la stessa non sarebbe pagata in
contanti bensì compensata con crediti vantati dalla ricorrente nei confronti
della società. Come ha rilevato l’autorità fiscale nell’udienza del 18 maggio
2017, dai conti della __________ non emerge alcuna compensazione legata alla
pigione dell’appartamento. Inoltre, il conto correntista della società è
addirittura aumentato di valore nei periodi fiscali litigiosi. Il finanziamento
__________ era infatti iscritto a bilancio al valore di fr. 1'570'000.- al
31.12.2006, di fr. 1'862’0118.45 al 31.12.2007, di fr. 2'076'029.80 al
31.12.2008
e di fr. 2'055'793.75 al 31.12.2009. Negli anni in cui si sarebbe
verificata la compensazione delle pigioni, il credito di __________ nei
confronti della società è dunque aumentato di quasi mezzo milione di franchi.
9.3
Aldilà della questione
della pigione dell’appartamento di __________, la stima dei redditi intrapresa
dall’autorità di tassazione appare persino prudenziale.
La ricorrente e il marito
hanno costituito, oltre alla già citata __________ Sagl, altre due società: la __________
Sagl, costituita nel 2003 e messa in liquidazione nel 2020, e la __________
Sagl, costituita nel 2012 e a sua volta messa in liquidazione nel 2020.
Tutte le società hanno
immatricolato autoveicoli, anche di lusso, usati dai coniugi __________. La __________
__________, come già accennato, mette a disposizione della ricorrente
l’appartamento. Fra le varie società intercorrono anche rapporti di debito e
credito.
Ora, è evidentemente poco
trasparente la situazione fiscale di un contribuente, che giustifica il
proprio, elevato, tenore di vita, adducendo di vantare dei crediti nei
confronti di persone giuridiche. Il fisco dovrebbe infatti essere costantemente
in grado di verificare l’evoluzione dei crediti in questione e, soprattutto, la
provenienza dei fondi che il contribuente sostiene di aver immesso nelle
società. La provenienza dei finanziamenti di __________ alla __________ Sagl necessita
senz’altro dei chiarimenti, se solo si considera il fatto che egli ha
dichiarato quali redditi della sua attività professionale, svolta all’estero,
l’importo di fr. 73'000.- nel 2006, di fr. 92'000.- nel 2007, di fr. 23'000.-
nel 2008 e di fr. 34'000.- nel 2009. Ritenuto che la ricorrente è casalinga e
che la vita separata dei coniugi impone come minimo la gestione di due economie
domestiche, il fisco cantonale non può ammettere semplicemente che il tenore di
vita sia giustificato con una pretesa compensazione fra debiti e crediti nei
confronti di una società, che peraltro appare costituita precipuamente per
esigenze di natura fiscale.
Per la tassazione dei
periodi fiscali successivi, l’autorità fiscale dovrà esigere dei giustificativi
ben più convincenti, prima di ammettere l’esistenza di crediti nei confronti di
una società controllata dalla ricorrente o dai suoi familiari.
10.
L’insorgente lamenta
infine, genericamente, una violazione della CDI-I, per il fatto che “il
tenore di vita è assicurato da [suo] marito e che i suoi redditi conseguiti in
Italia [sono] già regolarmente assoggettati a tassazione in Italia”.
Non si vede – e del resto
nel ricorso non si spiega – come potrebbe verificarsi una doppia imposizione,
se le imposte concernono due soggetti diversi. Uno dei presupposti della doppia
imposizione giuridica internazionale è infatti l’identità del soggetto passivo
(Matteotti/Horn, in:
Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea
2015, Introduzione, n. 18, p. 13).
È pertanto escluso che
l’imposizione dei redditi litigiosi configuri una doppia imposizione in
contrasto con la convenzione italo-svizzera.
11.
Anche per quanto
concerne il calcolo dell’imposta, il ricorso è conseguentemente respinto.
In considerazione della
sua soccombenza, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 8’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 8’500.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: