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Decisione

80.2016.87

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sistemazione di un sentiero che conduce a un rustico

10 aprile 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, domiciliato a __________

(__________), è limitatamente assoggettato alle imposte nel Canton Ticino,

quale proprietario di un rustico a __________ (Comune di __________);

- nella dichiarazione

d’imposta 2015, il contribuente ha attribuito al rustico un valore locativo di

fr. 3'325.– ed ha fatto valere spese di manutenzione per fr. 1'491.–,

costituite dai costi per la “sistemazione” del sentiero (fr. 848.35) e dal

premio per l’assicurazione dello stabile (fr. 641.45);

- notificandogli la

tassazione IC 2015, con decisione del 23 marzo 2016, l’RS 1 ha commisurato il

reddito imponibile in fr. 2'500.– e quello determinante per l’aliquota in fr.

157'100.–, determinando l’imposta in fr. 264.80;

- rispetto alla

dichiarazione presentata, l’autorità fiscale ha ammesso unicamente la deduzione

forfetaria delle spese di manutenzione dell’immobile, nella misura del 20% del

reddito della sostanza (fr. 665.–);

- il contribuente ha

interposto reclamo in data 23 marzo 2016, contestando la mancata deduzione dei

costi effettivi;

- l’autorità di tassazione

ha respinto il reclamo, con decisione del 13 aprile 2016, nella quale ha affermato

che “il valore locativo è calcolato senza prendere in considerazione il

giardino e/o il terreno adiacente all’immobile”, ragione per cui “i lavori di

manutenzione del giardino ed in questo specifico caso della sistemazione del

sentiero non sono deducibili”;

- tenuto conto del fatto che

il solo premio dell’assicurazione era inferiore alla deduzione forfetaria, ha

ammesso quest’ultima;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle

spese effettive, argomentando di aver costruito il sentiero nel 2007, per

garantire un accesso normale al rustico, ma di averlo dovuto poi riparare, nel

2015, a causa di danni provocati dall’acqua;

- l’Ufficio di tassazione

non ha presentato osservazioni al ricorso.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente

che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di

riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi di assicurazione e le

spese di amministrazione da parte di terzi;

analoga

disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non

disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione

(la Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire

la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra

la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011);

Considerandi

- sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. p. es. le sentenze CDT

n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re

A.D.R.);

- per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,

stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994);

- la

deduzione complessiva ammonta:

• al

10% del reddito lordo (pigioni o valore locativo), se, alla fine del periodo

fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;

• al

20% del reddito lordo (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo

fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella

versione in vigore dal 1°.1.2014);

- nel

caso in esame, il contribuente ha attribuito al rustico di cui è proprietario

un valore locativo di fr. 3'325.– all’anno, valore che è stato ripreso

dall’autorità fiscale per il calcolo dell’imposta sul reddito;

- l’Ufficio

di tassazione ha negato la deduzione dei costi per la riparazione del sentiero

che conduce al rustico, argomentando che il terreno circostante l’edificio, ed

in particolar modo il sentiero in questione, non sarebbero stati considerati

nel calcolo del valore locativo;

- in

effetti, secondo una giurisprudenza consolidata e incontestata, trattandosi di

spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di manutenzione

immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva

dell’immobile, sul quale viene intrapresa la manutenzione, è stata considerata

nel calcolo del valore locativo (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale

del 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d);

- nella

fattispecie, tuttavia, dagli atti non emerge alcuna indicazione in merito alle

modalità di calcolo del valore locativo né l’autorità di tassazione ha fornito

spiegazioni al riguardo nella decisione impugnata o prendendo posizione sul

ricorso;

- non

vi è pertanto alcun elemento che supporti l’affermazione dell’Ufficio di tassazione,

che rappresenta peraltro l’unico motivo per cui la deduzione è stata negata;

- in

simili circostanze, si giustificherebbero l’annullamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova

decisione;

- eccezionalmente,

si può tuttavia rinunciare all’annullamento della decisione, anzitutto per

economia di giudizio: l’accoglimento del ricorso ha per effetto una riduzione

dell’imposta cantonale nella misura di un centinaio di franchi;

- d’altronde,

appare perlomeno plausibile che la manutenzione del sentiero litigioso sia

necessaria per il conseguimento del reddito della sostanza, in considerazione

dell’ubicazione dell’edificio;

- il

ricorrente ha del resto dimostrato di non aver chiesto la deduzione delle spese

sostenute nel 2007 per la realizzazione del sentiero, da lui stesso considerate

costi di investimento non deducibili;

- ne

consegue che il ricorso è accolto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 13 aprile 2016 è riformata nel senso

che è ammessa la deduzione dal reddito imponibile di spese di manutenzione

immobiliare nella misura di fr. 1'491.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: