80.2016.87
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sistemazione di un sentiero che conduce a un rustico
10 aprile 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.87
Lugano
10 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 aprile 2016 contro la decisione del 13 aprile 2016 in materia di IC
2015.
Fatti
- RI 1, domiciliato a __________
(__________), è limitatamente assoggettato alle imposte nel Canton Ticino,
quale proprietario di un rustico a __________ (Comune di __________);
- nella dichiarazione
d’imposta 2015, il contribuente ha attribuito al rustico un valore locativo di
fr. 3'325.– ed ha fatto valere spese di manutenzione per fr. 1'491.–,
costituite dai costi per la “sistemazione” del sentiero (fr. 848.35) e dal
premio per l’assicurazione dello stabile (fr. 641.45);
- notificandogli la
tassazione IC 2015, con decisione del 23 marzo 2016, l’RS 1 ha commisurato il
reddito imponibile in fr. 2'500.– e quello determinante per l’aliquota in fr.
157'100.–, determinando l’imposta in fr. 264.80;
- rispetto alla
dichiarazione presentata, l’autorità fiscale ha ammesso unicamente la deduzione
forfetaria delle spese di manutenzione dell’immobile, nella misura del 20% del
reddito della sostanza (fr. 665.–);
- il contribuente ha
interposto reclamo in data 23 marzo 2016, contestando la mancata deduzione dei
costi effettivi;
- l’autorità di tassazione
ha respinto il reclamo, con decisione del 13 aprile 2016, nella quale ha affermato
che “il valore locativo è calcolato senza prendere in considerazione il
giardino e/o il terreno adiacente all’immobile”, ragione per cui “i lavori di
manutenzione del giardino ed in questo specifico caso della sistemazione del
sentiero non sono deducibili”;
- tenuto conto del fatto che
il solo premio dell’assicurazione era inferiore alla deduzione forfetaria, ha
ammesso quest’ultima;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle
spese effettive, argomentando di aver costruito il sentiero nel 2007, per
garantire un accesso normale al rustico, ma di averlo dovuto poi riparare, nel
2015, a causa di danni provocati dall’acqua;
- l’Ufficio di tassazione
non ha presentato osservazioni al ricorso.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente
che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi di assicurazione e le
spese di amministrazione da parte di terzi;
analoga
disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non
disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione
(la Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire
la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra
la nuova Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011);
Considerandi
- sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. p. es. le sentenze CDT
n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re
A.D.R.);
- per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994);
- la
deduzione complessiva ammonta:
• al
10% del reddito lordo (pigioni o valore locativo), se, alla fine del periodo
fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
• al
20% del reddito lordo (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo
fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella
versione in vigore dal 1°.1.2014);
- nel
caso in esame, il contribuente ha attribuito al rustico di cui è proprietario
un valore locativo di fr. 3'325.– all’anno, valore che è stato ripreso
dall’autorità fiscale per il calcolo dell’imposta sul reddito;
- l’Ufficio
di tassazione ha negato la deduzione dei costi per la riparazione del sentiero
che conduce al rustico, argomentando che il terreno circostante l’edificio, ed
in particolar modo il sentiero in questione, non sarebbero stati considerati
nel calcolo del valore locativo;
- in
effetti, secondo una giurisprudenza consolidata e incontestata, trattandosi di
spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di manutenzione
immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva
dell’immobile, sul quale viene intrapresa la manutenzione, è stata considerata
nel calcolo del valore locativo (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
del 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d);
- nella
fattispecie, tuttavia, dagli atti non emerge alcuna indicazione in merito alle
modalità di calcolo del valore locativo né l’autorità di tassazione ha fornito
spiegazioni al riguardo nella decisione impugnata o prendendo posizione sul
ricorso;
- non
vi è pertanto alcun elemento che supporti l’affermazione dell’Ufficio di tassazione,
che rappresenta peraltro l’unico motivo per cui la deduzione è stata negata;
- in
simili circostanze, si giustificherebbero l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione per una nuova
decisione;
- eccezionalmente,
si può tuttavia rinunciare all’annullamento della decisione, anzitutto per
economia di giudizio: l’accoglimento del ricorso ha per effetto una riduzione
dell’imposta cantonale nella misura di un centinaio di franchi;
- d’altronde,
appare perlomeno plausibile che la manutenzione del sentiero litigioso sia
necessaria per il conseguimento del reddito della sostanza, in considerazione
dell’ubicazione dell’edificio;
- il
ricorrente ha del resto dimostrato di non aver chiesto la deduzione delle spese
sostenute nel 2007 per la realizzazione del sentiero, da lui stesso considerate
costi di investimento non deducibili;
- ne
consegue che il ricorso è accolto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 aprile 2016 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione dal reddito imponibile di spese di manutenzione
immobiliare nella misura di fr. 1'491.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: