80.2016.90
Revisione: presupposti, doppia imposizione intercantonale, non per semplici differenze nella commisurazione del reddito e delle spese di manutenzione
1 settembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2016.90
Lugano
1 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 aprile 2016 contro la decisione del 21 aprile 2016 in materia di IC
2014.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e __________,
domiciliati nel Cantone __________, sono limitatamente imponibili nel Cantone
Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare nel comune di __________.
Con scritto del 22
settembre 2015, i contribuenti trasmettevano all’Ufficio di tassazione di
Mendrisio una copia della dichiarazione fiscale presentata il 26 giugno 2015 alle
autorità __________, nella quale esponevano un reddito immobiliare lordo
complessivo di fr. 46'650.–.
B. Notificando ai
coniugi la tassazione IC 2014, con decisione del 31 dicembre 2015, l’autorità
fiscale ticinese confermava il reddito immobiliare dichiarato di fr. 46'650.–.
Dalla decisione di riparto allegata risulta che la stessa ha attribuito
all’immobile di __________ il valore di fr. 24'939.– e all’immobile __________
il saldo rimanente di fr. 21'711.–.
C. Nel frattempo, con
decisione del 30 marzo 2016, l’autorità fiscale del Cantone __________
notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, commisurando il reddito immobiliare
lordo in fr. 34'230.–. Oltre a considerare un reddito inferiore, le
autorità __________ sono state più generose anche nel calcolare le spese di
manutenzione deducibili: 15'038 franchi rispetto ai 9'331 franchi ritenuti dal Cantone
Ticino.
D. In seguito alla
suddetta decisione, con scritto del 16 aprile 2016, RI 1 si rivolgeva alle
autorità fiscali ticinesi, chiedendo di “rivedere” la tassazione sulla base di
quanto deciso dalle autorità fiscali del Cantone di domicilio.
L’Ufficio di tassazione di
Mendrisio, con decisione del 21 aprile 2016, dichiarava irricevibile lo scritto
del 16 aprile 2016, considerandolo un reclamo tardivo contro la decisione di
tassazione del 31 dicembre 2015.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione
dell’Ufficio circondariale di tassazione, chiedendo che la stessa venga
riconsiderata. Il ricorrente pone l’accento sulla tempistica della decisione di
tassazione del Cantone Ginevra, notificatagli unicamente il 30 marzo 2016.
F. Nelle proprie
osservazioni del 29 aprile 2016, l’autorità di tassazione conferma
l’irricevibilità del reclamo in quanto tardivo, aggiungendo poi che anche
volendo considerare lo scritto del 16 aprile 2016 quale domanda di revisione,
la stessa andrebbe comunque respinta.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 16
aprile 2016, con il quale il ricorrente chiedeva di “rivedere” la tassazione ticinese
del 31 dicembre 2015 sulla base di quanto deciso successivamente dalle autorità
fiscali del cantone di domicilio, considerandolo quale reclamo tardivo.
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). A
tale proposito, l’art. 192 cpv. 5 LT precisa che il termine di trenta giorni,
stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando
esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è
provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
In linea di principio, si
può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato
impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA
61.
p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante
esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF
106.
II 173). La semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di
carattere procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica
una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da
un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11
maggio 2006 n.2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).
2.3
La decisione contestata,
nella misura in cui considera lo scritto del 16 aprile 2016 quale reclamo tardivo
contro la decisione di tassazione del 31 dicembre 2015, è ineccepibile. La via
del reclamo era indubbiamente esclusa, non avendo i contribuenti rispettato il
termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 206 LT e non avendo d’altra
parte invocato nessun valido motivo di restituzione del termine di reclamo.
A questo punto occorre però
chiedersi se l’esito non cambierebbe se si volesse considerare lo scritto del
16.
aprile 2016 quale richiesta di revisione della decisione di tassazione
stessa, basata sulla successiva decisione di tassazione delle autorità fiscali
del cantone di domicilio.
3.
3.1.
Secondo l’art. 232 cpv. 1
LT, sono quattro i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una
decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) i
conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale. Ciò
che si verifica quando l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che,
secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre
3.2
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura
ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2
LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari
e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib
89.
s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.
43, p. 265, IVc; Haesler, Die
Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl
62.
p. 121 s.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando
la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
4.
4.1.
Tornando alla fattispecie
in esame, il ricorrente non spiega chiaramente quale sia il motivo di revisione
invocato. Con lo scritto del 16 aprile 2016, egli si è limitato a produrre la
decisione di tassazione del cantone di domicilio, che commisura il reddito
immobiliare lordo in fr. 34'230.– e le spese di manutenzione in fr. 15'038.–,
chiedendo di “rivedere” la tassazione ticinese, che per contro stabilisce in
fr. 46'650.– il reddito immobiliare lordo ed in fr. 9'331.– le spese di
gestione e manutenzione deducibili.
4.2
Contrariamente a quanto
sembrerebbe sottintendere il ricorrente, il semplice fatto che le decisioni di
tassazione ticinese e __________ non coincidono in merito alla commisurazione
del reddito immobiliare lordo e delle spese di manutenzione deducibili non
costituisce ancora un conflitto in materia di doppia imposizione intercantonale.
La norma dell’art. 127
cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come
conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un
altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi
applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene
al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a
ediz., Berna 1993, p. 529 ss.). L’autonomia dei cantoni nell’ambito della
determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che non vi sia
un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante quanti sono i
fori fiscali (cfr. de Vries Reilingh,
La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p. 147).
Una doppia imposizione
contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. si realizza quando un contribuente è
tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di
tempo (doppia imposizione attuale) oppure quando un cantone eccede i limiti
della propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano i casi di
conflitto, preleva un’imposta che compete ad un altro cantone (doppia imposizione
virtuale), ciò che di tutta evidenza non si verifica nella fattispecie. Il
diritto del Cantone Ticino di imporre la sostanza immobiliare di __________ ed
i relativi redditi è infatti pacifico (DTF 119 Ia 46 consid. 3; 116 Ia 127
consid. 2b; 111 Ia 120 consid. 2a), mentre la diversa valutazione del reddito immobiliare
lordo e delle spese di manutenzione deducibili è dovuta all’applicazione di due
diverse leggi fiscali. Nel caso di specie, inoltre, a destare più di una perplessità
è proprio la decisione di tassazione allestita dalle autorità fiscali del
cantone di domicilio, che nel determinare l’aliquota applicabile non prende in
considerazione il reddito proveniente dall’immobile di __________. Tanto è vero
che il reddito immobiliare imponibile di fr. 34'230.– (Montants admis)
corrisponde al reddito determinante per l’aliquota di fr. 34'230.– (Montants
pour le taux).
4.3
La decisione di tassazione
del cantone di domicilio non può d’altra parte costituire un nuovo fatto
rilevante nel senso dell’art. 232 cpv. 1 lett. a LT.
In linea di principio, si
considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che
vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina
si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., vol. I/2b, Basilea 2008,
n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla decisione di cui si
chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui
retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione
dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).
Già per questa ragione la
decisione delle autorità fiscali del Cantone __________ non costituisce un
fatto nuovo nel senso inteso dalla legge. Essa è infatti stata adottata in un
momento successivo a quello dell’accertamento intrapreso dall’Ufficio di
tassazione di Mendrisio. Né si può affermare che sia la decisione stessa a fare
apparire errata la valutazione dei fatti intrapresa dalle autorità fiscali
ticinese, le quali – già lo si è detto – applicano una diversa legge fiscale.
4.4
Infine, come già
precedentemente ricordato, la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse
usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione
invocato (art. 232 cpv. 2 LT). Se effettivamente il ricorrente ritiene errata
la decisione di tassazione delle autorità fiscali ticinesi, non si comprende per
quale ragione ha dichiarato lui stesso un reddito immobiliare lordo complessivo
di fr. 46'650.–, senza dimenticare infine che la revisione è esclusa, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quando il ricorrente fa valere un
errore di diritto o la sua ignoranza giuridica nell’ambito della procedura di
tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine).
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: