Lexipedia

Decisione

80.2016.90

Revisione: presupposti, doppia imposizione intercantonale, non per semplici differenze nella commisurazione del reddito e delle spese di manutenzione

1 settembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. I coniugi RI 1 e __________,

domiciliati nel Cantone __________, sono limitatamente imponibili nel Cantone

Ticino quali proprietari di sostanza immobiliare nel comune di __________.

Con scritto del 22

settembre 2015, i contribuenti trasmettevano all’Ufficio di tassazione di

Mendrisio una copia della dichiarazione fiscale presentata il 26 giugno 2015 alle

autorità __________, nella quale esponevano un reddito immobiliare lordo

complessivo di fr. 46'650.–.

B. Notificando ai

coniugi la tassazione IC 2014, con decisione del 31 dicembre 2015, l’autorità

fiscale ticinese confermava il reddito immobiliare dichiarato di fr. 46'650.–.

Dalla decisione di riparto allegata risulta che la stessa ha attribuito

all’immobile di __________ il valore di fr. 24'939.– e all’immobile __________

il saldo rimanente di fr. 21'711.–.

C. Nel frattempo, con

decisione del 30 marzo 2016, l’autorità fiscale del Cantone __________

notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, commisurando il reddito immobiliare

lordo in fr. 34'230.–. Oltre a considerare un reddito inferiore, le

autorità __________ sono state più generose anche nel calcolare le spese di

manutenzione deducibili: 15'038 franchi rispetto ai 9'331 franchi ritenuti dal Cantone

Ticino.

D. In seguito alla

suddetta decisione, con scritto del 16 aprile 2016, RI 1 si rivolgeva alle

autorità fiscali ticinesi, chiedendo di “rivedere” la tassazione sulla base di

quanto deciso dalle autorità fiscali del Cantone di domicilio.

L’Ufficio di tassazione di

Mendrisio, con decisione del 21 aprile 2016, dichiarava irricevibile lo scritto

del 16 aprile 2016, considerandolo un reclamo tardivo contro la decisione di

tassazione del 31 dicembre 2015.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione

dell’Ufficio circondariale di tassazione, chiedendo che la stessa venga

riconsiderata. Il ricorrente pone l’accento sulla tempistica della decisione di

tassazione del Cantone Ginevra, notificatagli unicamente il 30 marzo 2016.

F. Nelle proprie

osservazioni del 29 aprile 2016, l’autorità di tassazione conferma

l’irricevibilità del reclamo in quanto tardivo, aggiungendo poi che anche

volendo considerare lo scritto del 16 aprile 2016 quale domanda di revisione,

la stessa andrebbe comunque respinta.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile lo scritto del 16

aprile 2016, con il quale il ricorrente chiedeva di “rivedere” la tassazione ticinese

del 31 dicembre 2015 sulla base di quanto deciso successivamente dalle autorità

fiscali del cantone di domicilio, considerandolo quale reclamo tardivo.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). A

tale proposito, l’art. 192 cpv. 5 LT precisa che il termine di trenta giorni,

stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando

esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è

provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA

61.

p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF

106.

II 173). La semplice ignoranza di norme giuridiche (in particolare di

carattere procedurale) come pure un errore sulla loro portata non giustifica

una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da

un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale dell’11

maggio 2006 n.2A.175/2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata).

2.3

La decisione contestata,

nella misura in cui considera lo scritto del 16 aprile 2016 quale reclamo tardivo

contro la decisione di tassazione del 31 dicembre 2015, è ineccepibile. La via

del reclamo era indubbiamente esclusa, non avendo i contribuenti rispettato il

termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 206 LT e non avendo d’altra

parte invocato nessun valido motivo di restituzione del termine di reclamo.

A questo punto occorre però

chiedersi se l’esito non cambierebbe se si volesse considerare lo scritto del

16.

aprile 2016 quale richiesta di revisione della decisione di tassazione

stessa, basata sulla successiva decisione di tassazione delle autorità fiscali

del cantone di domicilio.

3.

3.1.

Secondo l’art. 232 cpv. 1

LT, sono quattro i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una

decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;

d) i

conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale. Ciò

che si verifica quando l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che,

secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre

3.2

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura

ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2

LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari

e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib

89.

s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.

43, p. 265, IVc; Haesler, Die

Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl

62.

p. 121 s.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV.,

Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher

Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

Di

conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,

cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari

elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe

potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando

la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

4.

4.1.

Tornando alla fattispecie

in esame, il ricorrente non spiega chiaramente quale sia il motivo di revisione

invocato. Con lo scritto del 16 aprile 2016, egli si è limitato a produrre la

decisione di tassazione del cantone di domicilio, che commisura il reddito

immobiliare lordo in fr. 34'230.– e le spese di manutenzione in fr. 15'038.–,

chiedendo di “rivedere” la tassazione ticinese, che per contro stabilisce in

fr. 46'650.– il reddito immobiliare lordo ed in fr. 9'331.– le spese di

gestione e manutenzione deducibili.

4.2

Contrariamente a quanto

sembrerebbe sottintendere il ricorrente, il semplice fatto che le decisioni di

tassazione ticinese e __________ non coincidono in merito alla commisurazione

del reddito immobiliare lordo e delle spese di manutenzione deducibili non

costituisce ancora un conflitto in materia di doppia imposizione intercantonale.

La norma dell’art. 127

cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come

conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un

altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi

applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene

al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a

ediz., Berna 1993, p. 529 ss.). L’autonomia dei cantoni nell’ambito della

determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che non vi sia

un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante quanti sono i

fori fiscali (cfr. de Vries Reilingh,

La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p. 147).

Una doppia imposizione

contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. si realizza quando un contribuente è

tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di

tempo (doppia imposizione attuale) oppure quando un cantone eccede i limiti

della propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano i casi di

conflitto, preleva un’imposta che compete ad un altro cantone (doppia imposizione

virtuale), ciò che di tutta evidenza non si verifica nella fattispecie. Il

diritto del Cantone Ticino di imporre la sostanza immobiliare di __________ ed

i relativi redditi è infatti pacifico (DTF 119 Ia 46 consid. 3; 116 Ia 127

consid. 2b; 111 Ia 120 consid. 2a), mentre la diversa valutazione del reddito immobiliare

lordo e delle spese di manutenzione deducibili è dovuta all’applicazione di due

diverse leggi fiscali. Nel caso di specie, inoltre, a destare più di una perplessità

è proprio la decisione di tassazione allestita dalle autorità fiscali del

cantone di domicilio, che nel determinare l’aliquota applicabile non prende in

considerazione il reddito proveniente dall’immobile di __________. Tanto è vero

che il reddito immobiliare imponibile di fr. 34'230.– (Montants admis)

corrisponde al reddito determinante per l’aliquota di fr. 34'230.– (Montants

pour le taux).

4.3

La decisione di tassazione

del cantone di domicilio non può d’altra parte costituire un nuovo fatto

rilevante nel senso dell’art. 232 cpv. 1 lett. a LT.

In linea di principio, si

considerano fatti rilevanti che giustificano una revisione solo quelli che

vengono scoperti dopo ma non anche quelli che si verificano dopo. In dottrina

si parla, a tale riguardo, di fatti “nuovi vecchi” (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz., vol. I/2b, Basilea 2008,

n. 10 ad art. 147 LIFD, p. 453). Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, se fatti nuovi importanti sono posteriori alla decisione di cui si

chiede la revisione, essa è ammessa unicamente nella misura in cui

retroagiscono al giorno della decisione e fanno apparire errata la valutazione

dei fatti allora intrapresa (Tribunale federale, 14 ottobre 1998, in RF 1999 p. 196 = RDAF 55/1999 p. 233).

Già per questa ragione la

decisione delle autorità fiscali del Cantone __________ non costituisce un

fatto nuovo nel senso inteso dalla legge. Essa è infatti stata adottata in un

momento successivo a quello dell’accertamento intrapreso dall’Ufficio di

tassazione di Mendrisio. Né si può affermare che sia la decisione stessa a fare

apparire errata la valutazione dei fatti intrapresa dalle autorità fiscali

ticinese, le quali – già lo si è detto – applicano una diversa legge fiscale.

4.4

Infine, come già

precedentemente ricordato, la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse

usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe

potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione

invocato (art. 232 cpv. 2 LT). Se effettivamente il ricorrente ritiene errata

la decisione di tassazione delle autorità fiscali ticinesi, non si comprende per

quale ragione ha dichiarato lui stesso un reddito immobiliare lordo complessivo

di fr. 46'650.–, senza dimenticare infine che la revisione è esclusa, secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, quando il ricorrente fa valere un

errore di diritto o la sua ignoranza giuridica nell’ambito della procedura di

tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib 251 in fine).

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: