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Decisione

80.2016.93

Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, ponderazione del valore di reddito e del valore di sostanza, eccezione per società dipendenti dalla prestazione di una sola persona, presupposti

21 giugno 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’ing. RI 1 deteneva

alla fine del periodo fiscale 2012 856 azioni della __________ SA di __________,

il cui capitale azionario ammontava a fr. 1'000'000 ed era suddiviso in 1'000

azioni nominative del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna. Di queste azioni

700 erano gravate da usufrutto a favore dei genitori dell’azionista

maggioritario.

Nel corso del 2013, RI 1

ha acquistato altre 100 azioni, pagandole fr. 8'000.– ciascuna.

Nella dichiarazione

d’imposta 2012, il contribuente e la moglie RI 2 hanno attribuito alle 156

azioni di cui non avevano solo la nuda proprietà il valore complessivo di fr.

1'248'000.–, corrispondente ad un importo di fr. 8'000.– per azione.

B. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC 2012, con decisione del 27 novembre 2013, l’RS 1

ha commisurato il valore venale delle 156 azioni della __________ SA in fr.

2'449’200.–, pari a fr. 15'700.– ciascuna.

I contribuenti hanno

interposto reclamo contro tale decisione il 2 dicembre 2013, contestando il

valore dei titoli in discussione, che a loro avviso “non corrisponde al valore

corretto (valore di acquisto di un pacchetto azionario)”.

C. L’Ufficio di tassazione

ha respinto il reclamo con decisione del 28 gennaio 2015. Nella motivazione

della decisione, l’autorità fiscale ha spiegato di aver stabilito il valore

delle azioni “applicando le istruzioni emanate dalla Conferenza fiscale

svizzera (circolare no. 28 del 28 agosto 2008 concernente la valutazione dei titoli

non quotati, consultabile al sito www.steuerkonferenz.ch)

in vigore dal 1° gennaio 2008, sulla base dei dati fiscalmente accertati degli

anni 2011 e 2012”. L’Ufficio di tassazione ha anche precisato di non aver

potuto tener conto del “prezzo di compravendita delle azioni __________ SA (con

acquirente sempre il contribuente) per un totale del 10% del pacchetto

azionario”, in quanto non poteva essere considerato “rappresentativo”.

D. Con ricorso del 24

febbraio 2015 alla Camera di diritto tributario, i contribuenti hanno postulato

nuovamente la riduzione del valore delle azioni della __________ SA da loro

detenute a fr. 8'000.– ciascuna.

In primo luogo, i

ricorrenti hanno sostenuto che il valore risultante dalle compravendite del

2013 dovrebbe essere considerato “prezzo di acquisto risultante da una libera

contrattazione” e come tale fare stato “come valore di mercato” secondo la

circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte.

In secondo luogo, hanno

rilevato che “l’autorità che effettua la valutazione in base alla circ. 28 può

tenere conto della dipendenza della creazione del valore dell’impresa dalla

persona dell’azionista maggioritario applicando, su richiesta del contribuente,

una ponderazione semplice sia per il valore di reddito (in sostituzione della

ponderazione doppia) sia per il valore di sostanza”. Nella fattispecie, il

valore di reddito “sarebbe difficilmente alienabile… essendo l’utile delle

imprese facenti capo del gruppo __________ e dunque il successo del gruppo __________

legato primariamente alla famiglia __________ risp. alla persona dell’ing. RI 1”.

Infine, i contribuenti hanno

lamentato il fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo

del valore delle azioni ammonti al 7,5% mentre quello utilizzato dalle società

quotate in borsa sarebbe del 9,8%.

E. Con sentenza del 4

novembre 2015, la Camera di diritto tribuario ha annullato la decisione su

reclamo del 28 gennaio 2015 e rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione per

una nuova decisione, limitatamente alla richiesta dei ricorrenti di ponderare

una sola volta anziché due il valore di reddito delle società partecipate.

Questa Corte ha infatti ritenuto che la motivazione della decisione impugnata,

su questo aspetto, avesse violato il diritto di essere sentito dei

contribuenti, nella misura in cui aveva fatto riferimento ad una “direttiva interna”,

con la quale la Divisione delle contribuzioni aveva definito dei parametri di

confronto al fine di stabilire se ci siano i presupposti per una decisione

positiva in tal senso”, ed aveva concluso che “nella fattispecie le condizioni

non sono rispettate”. Il modo di agire dell’autorità fiscale, oltre a mettere gli

insorgenti nella condizione di non poter tutelare adeguatamente i propri

interessi, non permetteva neppure a questa Camera di verificare la correttezza

della decisione e più in generale le aveva impedito di verificare la legalità

della decisione impugnata.

Per il resto, il ricorso

era respinto.

F. Il 9 marzo 2016 si è

tenuta un’audizione davanti all’Ufficio di tassazione. L’autorità di tassazione

ha sottoposto ai ricorrenti le osservazioni e le conclusioni dell’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche (UTPG) ed i contribuenti hanno dichiarato

di mantenere la contestazione.

Nelle sue osservazioni,

l’UTPG ha illustrato i “parametri di confronto al fine di stabilire se ci siano

i presupposti” per procedere ad una ponderazione semplice del valore di reddito

e del valore di sostanza, secondo la direttiva interna della Divisione delle

contribuzioni. Si tratta di verificare tre condizioni, che devono essere

adempiute cumulativamente: l’azionista deve avere oltre il 50% dei diritti di voto,

il suo reddito (stipendio + quota di utile deve superare i 2/3 del reddito determinante

della società e non deve essere pagato alcuno stipendio eccedente il 50% di

quello dell’azionista (con un limite massimo assoluto di fr. 200'000.–).

L’autorità di tassazione ha sottolineato che nella fattispecie nessuna delle condizioni

menzionate era adempiuta. Il ricorrente deteneva infatti 856 azioni su 1000, ma

700 erano gravate da usufrutto a favore dei genitori, con la conseguenza che

egli risultava azionista di minoranza dal punto di vista decisionale. Inoltre RI

1 era retribuito solo da una delle partecipate della __________ SA e il suo

reddito non raggiungeva i 2/3 del redduto totale. Nella __________ SA ben quattro

dipendenti percepivano uno stipendio eccedente la soglia del 50% dello

stipendio dell’azionista. L’UTPG ha inoltre rilevato che nel gruppo __________

lavorano circa 150 dipendenti.

Con decisione del 23 marzo

2016, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, ribadendo che il valore della

singola azione __________ SA al 31 dicembre 2012 ammontava fr. 15'700.–. Per il

resto, rinviava alle osservazioni dell’UTPG, consegnate ai contribuenti durante

l’udienza.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano

nuovamente il valore attibuito alle azioni __________ SA dall’Ufficio di

tassazione. Per quanto attiene al requisito della maggioranza dei diritti di

voto, previsto dalla direttiva interna, ritengono che non trovi riscontro nel

commentario della Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte e

sottolineano che comunque l’insorgente ed il padre ing. __________ “hanno

sempre preso le decisioni in modo uniforme”. Anche il “peso reddituale

richiesto dalla direttiva interna”, secondo gli insorgenti, non troverebbe

riscontro nel suddetto commentario. A tale riguardo, essi ritengono tuttavia

che allo stipendio percepito da RI 1 dovrebbero essere aggiunti i compensi

quale membro del consiglio di amministrazione ed i dividendi, per un totale di

fr. 359'994.–. Secondo i ricorrenti, la direttiva interna della Divisione delle

contribuzioni sarebbe “chiaramente disegnata per società piccole (società con

azionista unico)”, requisito che non sarebbe previsto dalla circolare della

Conferenza svizzera delle imposte. I contribuenti concludono pertanto che la

direttiva interna in discussione si deve ritenere “illecita, perché postula in

modo arbitrario dei criteri più restrittivi di quelli contenuti nella marginale

no. 5 del commentario alla circ. 28 in merito all’applicazione di un metodo di

calcolo con ponderazione una sola volta del valore di reddito”.

H. Nelle sue

osservazioni del 2 maggio 2016, l’UTPG propone di respingere il ricorso. A suo

avviso, le indicazioni della direttiva interna non comporterebbero “criteri più

restrittivi” rispetto alla circolare n. 28, ma, al contrario, permetterebbero

di “applicare con un maggiore margine di manovra, nell’interesse dei

contribuenti, la categorica affermazione del Commentario alla cifra marginale

5”. Secondo l’autorità di tassazione, in ogni caso, lo spirito della circolare

n. 28 e del relativo commentario non sarebbe certamente “quello di prendere in

considerazione società con quasi 9 milioni di retribuzioni notificate all’AVS

relative a circa 150 persone, che hanno una somma di bilancio di oltre 13

milioni di franchi e che realizzano più di 26 milioni di franchi di ricavi

(all’anno)”. Altrimenti, l’applicazione di questo criterio di calcolo non

sarebbe più l’eccezione bensì la regola.

Diritto

1. 1.1.

In seguito al rinvio degli

atti all’Ufficio di tassazione, deciso da questa Camera con la sentenza del 4

novembre 2015, l’autorità fiscale si è nuovamente pronunciata sulla questione

dell’applicabilità di un metodo di calcolo, previsto dalle citate istruzioni

della Conferenza svizzera delle imposte, per le società difficilmente alienabili,

per il fatto che dipendono dal lavoro di un unico impiegato.

Questo è l’unico aspetto

litigioso in questa sede, essendosi la Camera di diritto già pronunciata sugli

altri.

1.2.

Il metodo di calcolo invocato

dai ricorrenti prevede che si ponderi una volta sola il valore di reddito

anziché due, come invece solitamente si effettua in base al modello di metodo

di valutazione adottato dal Canton Ticino (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n.

7-8; Commentario 2015, Circolare n. 28, n. 7-8). L’eccezione in questione è

prevista solo dal commentario della circolare. Secondo la Conferenza svizzera

delle imposte, un’impresa può essere inalienabile o difficilmente alienabile al

valore di reddito, se il rendimento della società dipende esclusivamente o quasi

esclusivamente dalla prestazione di un’unica persona, che detiene la totalità o

la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione (partecipazioni > 50%). Se

la creazione di valore dell’impresa è ottenuta unicamente dal detentore di una

partecipazione maggioritaria e l’impresa non ha altri impiegati, se non qualche

persona che si occupa di amministrazione e di logistica, su richiesta dell’impresa

è possibile tener conto di questa situazione, ponderando un’unica volta – e non

due – il valore di reddito della società (cfr. Commentario 2015, Circolare n.

28, n. 5 p. 9).

Considerandi

2.

2.1.

Come già rilevato, la

Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha adottato una “direttiva

interna”, con lo scopo di circoscrivere il campo di applicazione dell’eccezione

prevista dal commentario della circolare n. 28. La direttiva ha definito le tre

seguenti condizioni, che devono essere cumulativamente adempiute, perché

l’eccezione possa essere ammessa:

1.

diritti di

voto dell’azionista alla data determinante > 50% dei voti totali (controllo

diretto o indiretto);

2.

reddito

dell’azionista > 2/3 del reddito determinante della società;

3.

a parte

quello dell’azionista, nessun altro singolo stipendio > al 50% rispetto a

quello dell’azionista, ritenuto uno stipendio massimo singolo di fr. 200'000.–.

I ricorrenti contestano la

legittimità dei suddetti requisiti, argomentando che essi sarebbero più

restrittivi di quelli stabiliti dal commentario della circolare n. 28 della

Conferenza svizzera delle imposte.

2.2

Mediante direttive,

l'amministrazione esplicita l'interpretazione che attribuisce a determinate

disposizioni legali, al fine di favorirne un’applicazione uniforme. Le

direttive non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i

tribunali e nemmeno la stessa amministrazione. Esse non dispensano quindi quest'ultima

dal pronunciarsi in rapporto alle circostanze del caso specifico. Data la loro

portata, esse non possono comunque esulare dal contesto fissato dalla norma che

dovrebbero concretizzare e, in assenza di lacune, non possono quindi prevedere

altro che quanto deriva dalla legislazione o dalla giurisprudenza. Le istanze

di ricorso verificano se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge

e ne possono tener conto nella misura in cui propongono un'interpretazione

corretta ed adeguata al caso specifico (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale

federale 2A_683/2006 del 4 settembre 2007 consid. 6.3 con riferimenti).

2.3

Le condizioni previste

dalla direttiva interna della Divisione delle contribuzioni non sono

manifestamente in contrasto con il tenore del commentario della circolare n.

28.

Al contrario, sembrano limitarsi a meglio precisare la portata

dell’eccezione stabilita dal commentario stesso della Conferenza svizzera delle

imposte. Si pensi alla prima condizione, che esige che l’azionista abbia più

della metà dei diritti di voto; non si vede – e del resto i ricorrenti non lo

spiegano – perché tale requisito sia in contraddizione con il commentario, che

richiede che il socio detenga “la totalità o la maggioranza dei diritti di

partecipazione”.

In ogni caso, la questione

non necessita di essere definitivamente risolta in questa sede, alla luce del

fatto che l’insorgente non adempie chiaramente i presupposti per l’applicazione

dell’eccezione in discussione, così come sono definiti dallo stesso

commentario.

Tutt’al più ci si domanda

per quale ragione la Divisione delle contribuzioni, che avrebbe redatto la

direttiva interna nell’intento di “garantire la parità di trattamento…

limitando il margine di valutazione soggettiva ma contemporaneamente concedendo

un congruo margine di apprezzamento complessivo per il giudizio finale” (cfr.

osservazioni dell’UTPG allegate alla decisione su reclamo), non abbia

provveduto a pubblicarla, in modo tale da renderla accessibile ai contribuenti.

3.

Anche senza

considerare i presupposti definiti dalla direttiva interna dell’amministrazione

fiscale cantonale, il caso in esame non può esser fatto rientrare nel campo di

applicazione del regime eccezionale previsto dal commentario della Conferenza

svizzera delle imposte.

Con tutta evidenza, il

gruppo che fa capo alla __________ SA non può essere considerato una società il

cui rendimento dipende esclusivamente o quasi escusivamente dalla prestazione

di un’unica persona. Basti pensare alla circostanza, indicata nelle

osservazioni dell’UTPG allegate alla decisione su reclamo e non contestata dai

ricorrenti, secondo cui il gruppo conterebbe 150 dipendenti, di cui 125 per una

sola società (la __________ SA). Altro aspetto significativo è il fatto che fra

i dipendenti della __________ SA ve ne siano ben quattro che percepiscono stipendi

fra i 150'000 (precisamente, fr. 149'247.–) e i 200'000 franchi fr. 198'258.–).

È ben difficile far rientrare la situazione descritta nel circoscritto campo di

applicazione del regime eccezionale previsto dal commentario, che ammette il

contributo di “qualche persona che si occupa di amministrazione e di logistica”

nell’impresa, il cui rendimento “dipende esclusivamente o quasi escusivamente

dalla prestazione di un’unica persona”.

Sebbene non si tratti di

un aspetto decisivo, è anche vero che, come sottolinea ancora l’UTPG nelle sue

osservazioni allegate alla decisione impugnata, il fatto stesso che ben 700

azioni, fra le 856 detenute dal ricorrente, siano gravate da usufrutto a favore

dei genitori, fa perlomeno sorgere dei dubbi in merito alla sua posizione

dominante in seno al gruppo. Non è certo sufficiente, per dimostrare il

contrario, sostenere che il ricorrente ed il padre “hanno sempre preso le

decisioni in modo uniforme” (cfr. ricorso). Non si comprende infatti come una

simile situazione possa indurre alla conclusione che il rendimento della

società “dipende esclusivamente o quasi escusivamente dalla prestazione di

un’unica persona”.

4.

Il ricorso è

pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: