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Decisione

80.2016.96

Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, tardività, restituzione dei termini, non pretesa depressione

31 agosto 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. In seguito ad un

infruttuoso richiamo e una diffida altrettanto inefficace, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio, con decisione del 15 luglio 2015, ha inflitto alla contribuente

RI 1 una multa disciplinare di fr. 800.– per la mancata consegna della

dichiarazione fiscale 2014. In concomitanza con la sanzione, le è stato attribuito

un ulteriore termine di 20 giorni per presentare i documenti precitati, con la

relativa avvertenza che in caso di inadempimento del termine, la tassazione

sarebbe stata effettuata d’ufficio.

B. In data 23 settembre

2015, vista la persistente inattività della contribuente, l’autorità fiscale ha

sottoposto la contribuente ad una tassazione d’ufficio per l’imposta cantonale

e l’IFD 2014.

C. La contribuente, con

scritto del 23 marzo 2016, ha presentato la dichiarazione fiscale, chiedendo in

uno scritto allegato di concederle una “revisione” della tassazione del 23

settembre 2015, che sovrastimerebbe le sue effettive possibilità economiche. A

titolo di reddito da attività lucrativa dipendente, stimato dall’autorità

fiscale in fr. 50'000.–, la contribuente espone un importo di fr. 18'030.–. Giustifica

infine il ritardo nell’inoltro della dichiarazione con motivi di carattere

personale e familiare, quali una lunga situazione di disoccupazione, che

perdura ancora oggi, una parziale dipendenza economica dalla madre pensionata e

una condizione di malessere generale.

D. L’Ufficio

circondariale di Mendrisio, con decisione di medesima data, ha considerato lo

scritto del 23 marzo 2016 quale reclamo contro la decisione di tassazione del

23 settembre 2015, dichiarandolo irricevibile in quanto tardivo ed in mancanza

di elementi giustificanti una restituzione dei termini.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 precisa che la sua era una

richiesta di revisione della tassazione operata d’ufficio. La ricorrente

giustifica nuovamente l’inoltro tardivo della dichiarazione con motivi di

carattere personale e familiare, sottolineando infine di pagarsi la pigione

lavorando come custode, di guadagnare all’incirca 800 franchi al mese come custode

al __________ e “ancora qualcosa saltuariamente facendo lavori di pulizia”. Sottolinea

infine che l’anno precedente si era verificata una situazione analoga, in occasione

della quale il reclamo, da lei presentato, era stato accolto.

F. Nelle proprie

osservazioni del 2 maggio 2016, l’autorità di tassazione propone di respingere

il reclamo, ponendo l’accento sulle argomentazioni della ricorrente, che

seppure condivisibili dal punto di vista umano, non sono tali da giustificare

una restituzione del termine di reclamo.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata

pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione

per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la

decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso di specie,

l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha dichiarato irricevibile lo scritto del 23

marzo 2016, considerandolo quale reclamo tradivo contro la tassazione d’ufficio

del 23 settembre 2015. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia

legittima la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare

nel merito della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,

nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente.

2.2

L’art. 206 LT e l’art. 132

LIFD, inoltre, offrono la possibilità di presentare un reclamo contro una

decisione di tassazione entro 30 giorni dalla presa di quest’ultima. Nel caso

di una tassazione operata d’ufficio le condizioni di ammissibilità di un

reclamo sono tuttavia più restrittive. Un’esigenza posta per accettare un reclamo

di questo genere è l’inesattezza manifeste della tassazione operata d’ufficio;

inoltre, ne consegue anche un’inversione dell’onere della prova; con questo

tipo di reclamo, spetta infatti al contribuente motivarlo e apportare tutti i

mezzi di prova necessari (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD). Per

quanto riguarda il termine di azione di 30 giorni invece, resta invariato.

2.3

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

L’art. 192 cpv. 5 LT, rispettivamente l’art.133 cpv. 3 LIFD, precisano che tale

termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo

quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire

quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri

gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. In linea di

principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il

contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che

non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente

o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 =

RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

2.4

Nel caso in esame, la ricorrente

è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha inoltrato la

dichiarazione d’imposta 2014, nonostante una diffida e una multa disciplinare. Con

scritto del 23 marzo 2016, RI 1 ha finalmente presentato la dichiarazione

d’imposta, esponendo un reddito da attività dipendente di fr. 18'030.– e

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di fr. 2'193.–. Dalla

documentazione allegata risulta che il reddito dichiarato corrisponde alla

remunerazione quale custode dello stabile in cui vive, mentre non vi è traccia

dell’asserita attività di custode del __________ e dei saltuari lavori di pulizia.

Come anticipato sopra, a

questa Camera spetta unicamente il compito di verificare se sia legittima la

decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito

della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente e dell’adempimento del

suo obbligo di apportare i mezzi di prova necessari a dimostrare l’inesattezza

manifesta della decisione discussa. Come visto, lo scritto del 23 marzo 2016 è stato

inoltrato all’autorità competente solamente sei mesi dopo la tassazione operata

d’ufficio; questo implica un manifesto problema di tempestività. La

contribuente giustifica questa sua mancanza rendendo nota la sua difficile situazione,

tanto sul piano personale quanto su quello economico. Dichiara infatti, di aver

sofferto di depressione a causa della perdita del padre, avvenuta nel 2010, del

successivo licenziamento del 2012 e dell’impossibilità, tutt’oggi attuale, di

trovare un impiego a tempo pieno.

2.5

La situazione descritta

dalla ricorrente, per quanto comprensibilmente difficile, non rispetta le

condizioni necessarie ad accordare una restituzione del termine nel senso degli

art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.

A questo proposito la

ricorrente sostiene di soffrire/aver sofferto di depressione. Tuttavia, secondo

costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per

motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile

sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un

rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Tali condizioni di gravità non sono

manifestamente documentate nella fattispecie. Nemmeno gli ulteriori argomenti

sollevati dalla ricorrente possono essere considerati tali da averle impedito

di presentare in tempo utile la dichiarazione d’imposta 2014, ove si pensi

appena che il padre è morto nel 2010 e il licenziamento è avvenuto nel 2012.

2.6

Per quanto riguarda il

reclamo relativo alla tassazione 2013, l’argomento fatto valere dalla

ricorrente non è in alcun modo pertinente. Infatti, come già spiegato

dall’Ufficio circondariale di Mendrisio, il precedente reclamo, al contrario

della situazione attuale, era stato presentato in maniera tempestiva e nel

rispetto di tutte le condizioni necessarie.

2.7

Alla luce di quanto

precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha a

giusta ragione dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in quanto

i motivi da lei invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente

agli art. 195 cpv. 5 LT e133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo questa Camera non

può entrare nel merito del reclamo della contribuente, tenendo conto della dichiarazione

d’imposta nel frattempo presentata.

3.

L’esito non

cambierebbe anche se si volesse considerare lo scritto del 23 marzo 2016 quale

richiesta di revisione della decisione di tassazione stessa. Infatti, gli art. 233

LT e 148 LIFD prevedono un termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione. Essendo trascorsi 6 mesi tra la decisione di tassazione operata

d’ufficio e il relativo “reclamo”, tale condizione, non è pacificamente rispettata.

Senza dimenticare inoltre che la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse

usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe

potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di

revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD).

L’accesso ad un’eventuale

revisione è quindi da considerarsi escluso.

4.

Le argomentazioni

sollevate nel ricorso, ed in particolare la dichiarata impossibilità nel

sostenere l’ammontare del debito verso l’erario, potrebbero tutt’al più rappresentare

dei motivi di condono delle imposte, previsti dagli art. 246 LT e all’art. 167

LIFD. Ai termini di queste disposizioni, infatti, al contribuente caduto nel bisogno,

per il quale il pagamento dell’imposta, interesse o della multa per contravvenzione

tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o

parzialmente condonati.

Va comunque rilevato che

l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni d’ufficio,

ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia”

al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i

contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in

presenza di presupposti precisi (Beusch,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale

nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della

Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Nonostante l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della

ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: