80.2016.96
Procedura: reclamo, tassazione d’ufficio, tardività, restituzione dei termini, non pretesa depressione
31 agosto 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.96
80.2016.97
Lugano
31 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 aprile 2016 contro la decisione del 23 marzo 2016 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
A. In seguito ad un
infruttuoso richiamo e una diffida altrettanto inefficace, l’Ufficio di
tassazione di Mendrisio, con decisione del 15 luglio 2015, ha inflitto alla contribuente
RI 1 una multa disciplinare di fr. 800.– per la mancata consegna della
dichiarazione fiscale 2014. In concomitanza con la sanzione, le è stato attribuito
un ulteriore termine di 20 giorni per presentare i documenti precitati, con la
relativa avvertenza che in caso di inadempimento del termine, la tassazione
sarebbe stata effettuata d’ufficio.
B. In data 23 settembre
2015, vista la persistente inattività della contribuente, l’autorità fiscale ha
sottoposto la contribuente ad una tassazione d’ufficio per l’imposta cantonale
e l’IFD 2014.
C. La contribuente, con
scritto del 23 marzo 2016, ha presentato la dichiarazione fiscale, chiedendo in
uno scritto allegato di concederle una “revisione” della tassazione del 23
settembre 2015, che sovrastimerebbe le sue effettive possibilità economiche. A
titolo di reddito da attività lucrativa dipendente, stimato dall’autorità
fiscale in fr. 50'000.–, la contribuente espone un importo di fr. 18'030.–. Giustifica
infine il ritardo nell’inoltro della dichiarazione con motivi di carattere
personale e familiare, quali una lunga situazione di disoccupazione, che
perdura ancora oggi, una parziale dipendenza economica dalla madre pensionata e
una condizione di malessere generale.
D. L’Ufficio
circondariale di Mendrisio, con decisione di medesima data, ha considerato lo
scritto del 23 marzo 2016 quale reclamo contro la decisione di tassazione del
23 settembre 2015, dichiarandolo irricevibile in quanto tardivo ed in mancanza
di elementi giustificanti una restituzione dei termini.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 precisa che la sua era una
richiesta di revisione della tassazione operata d’ufficio. La ricorrente
giustifica nuovamente l’inoltro tardivo della dichiarazione con motivi di
carattere personale e familiare, sottolineando infine di pagarsi la pigione
lavorando come custode, di guadagnare all’incirca 800 franchi al mese come custode
al __________ e “ancora qualcosa saltuariamente facendo lavori di pulizia”. Sottolinea
infine che l’anno precedente si era verificata una situazione analoga, in occasione
della quale il reclamo, da lei presentato, era stato accolto.
F. Nelle proprie
osservazioni del 2 maggio 2016, l’autorità di tassazione propone di respingere
il reclamo, ponendo l’accento sulle argomentazioni della ricorrente, che
seppure condivisibili dal punto di vista umano, non sono tali da giustificare
una restituzione del termine di reclamo.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione
per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la
decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso di specie,
l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha dichiarato irricevibile lo scritto del 23
marzo 2016, considerandolo quale reclamo tradivo contro la tassazione d’ufficio
del 23 settembre 2015. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia
legittima la decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare
nel merito della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di
coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
2.2
L’art. 206 LT e l’art. 132
LIFD, inoltre, offrono la possibilità di presentare un reclamo contro una
decisione di tassazione entro 30 giorni dalla presa di quest’ultima. Nel caso
di una tassazione operata d’ufficio le condizioni di ammissibilità di un
reclamo sono tuttavia più restrittive. Un’esigenza posta per accettare un reclamo
di questo genere è l’inesattezza manifeste della tassazione operata d’ufficio;
inoltre, ne consegue anche un’inversione dell’onere della prova; con questo
tipo di reclamo, spetta infatti al contribuente motivarlo e apportare tutti i
mezzi di prova necessari (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD). Per
quanto riguarda il termine di azione di 30 giorni invece, resta invariato.
2.3
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
L’art. 192 cpv. 5 LT, rispettivamente l’art.133 cpv. 3 LIFD, precisano che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri
gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. In linea di
principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il
contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che
non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente
o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 =
RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).
2.4
Nel caso in esame, la ricorrente
è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha inoltrato la
dichiarazione d’imposta 2014, nonostante una diffida e una multa disciplinare. Con
scritto del 23 marzo 2016, RI 1 ha finalmente presentato la dichiarazione
d’imposta, esponendo un reddito da attività dipendente di fr. 18'030.– e
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di fr. 2'193.–. Dalla
documentazione allegata risulta che il reddito dichiarato corrisponde alla
remunerazione quale custode dello stabile in cui vive, mentre non vi è traccia
dell’asserita attività di custode del __________ e dei saltuari lavori di pulizia.
Come anticipato sopra, a
questa Camera spetta unicamente il compito di verificare se sia legittima la
decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito
della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente e dell’adempimento del
suo obbligo di apportare i mezzi di prova necessari a dimostrare l’inesattezza
manifesta della decisione discussa. Come visto, lo scritto del 23 marzo 2016 è stato
inoltrato all’autorità competente solamente sei mesi dopo la tassazione operata
d’ufficio; questo implica un manifesto problema di tempestività. La
contribuente giustifica questa sua mancanza rendendo nota la sua difficile situazione,
tanto sul piano personale quanto su quello economico. Dichiara infatti, di aver
sofferto di depressione a causa della perdita del padre, avvenuta nel 2010, del
successivo licenziamento del 2012 e dell’impossibilità, tutt’oggi attuale, di
trovare un impiego a tempo pieno.
2.5
La situazione descritta
dalla ricorrente, per quanto comprensibilmente difficile, non rispetta le
condizioni necessarie ad accordare una restituzione del termine nel senso degli
art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.
A questo proposito la
ricorrente sostiene di soffrire/aver sofferto di depressione. Tuttavia, secondo
costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per
motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile
sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un
rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata). Tali condizioni di gravità non sono
manifestamente documentate nella fattispecie. Nemmeno gli ulteriori argomenti
sollevati dalla ricorrente possono essere considerati tali da averle impedito
di presentare in tempo utile la dichiarazione d’imposta 2014, ove si pensi
appena che il padre è morto nel 2010 e il licenziamento è avvenuto nel 2012.
2.6
Per quanto riguarda il
reclamo relativo alla tassazione 2013, l’argomento fatto valere dalla
ricorrente non è in alcun modo pertinente. Infatti, come già spiegato
dall’Ufficio circondariale di Mendrisio, il precedente reclamo, al contrario
della situazione attuale, era stato presentato in maniera tempestiva e nel
rispetto di tutte le condizioni necessarie.
2.7
Alla luce di quanto
precede, si deve concludere che l’Ufficio di tassazione di Mendrisio ha a
giusta ragione dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in quanto
i motivi da lei invocati non giustificano la restituzione dei termini conformemente
agli art. 195 cpv. 5 LT e133 cpv. 3 LIFD. Per questo motivo questa Camera non
può entrare nel merito del reclamo della contribuente, tenendo conto della dichiarazione
d’imposta nel frattempo presentata.
3.
L’esito non
cambierebbe anche se si volesse considerare lo scritto del 23 marzo 2016 quale
richiesta di revisione della decisione di tassazione stessa. Infatti, gli art. 233
LT e 148 LIFD prevedono un termine di 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione. Essendo trascorsi 6 mesi tra la decisione di tassazione operata
d’ufficio e il relativo “reclamo”, tale condizione, non è pacificamente rispettata.
Senza dimenticare inoltre che la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse
usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD).
L’accesso ad un’eventuale
revisione è quindi da considerarsi escluso.
4.
Le argomentazioni
sollevate nel ricorso, ed in particolare la dichiarata impossibilità nel
sostenere l’ammontare del debito verso l’erario, potrebbero tutt’al più rappresentare
dei motivi di condono delle imposte, previsti dagli art. 246 LT e all’art. 167
LIFD. Ai termini di queste disposizioni, infatti, al contribuente caduto nel bisogno,
per il quale il pagamento dell’imposta, interesse o della multa per contravvenzione
tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o
parzialmente condonati.
Va comunque rilevato che
l’istituto del condono non può servire a correggere le tassazioni d’ufficio,
ormai passate in giudicato. Esso non va inoltre confuso con un “atto di grazia”
al di sopra della legge: nel rispetto della parità di trattamento di tutti i
contribuenti, esso deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in
presenza di presupposti precisi (Beusch,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale
nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della
Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Nonostante l’esito del ricorso, per tener conto delle difficoltà economiche della
ricorrente, si rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: