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Decisione

80.2016.98

Deduzioni: spese professionali, rappresentanza, spese forfetarie solo se previste da regolamento delle spese approvato dall’autorità fiscale, onere della prova, buona fede

13 luglio 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel periodo fiscale

2010, RI 1 lavorava alle dipendenze della __________ AG di __________, quale Migration

& Modernisation Director. Dal certificato di salario rilasciatogli dal

datore di lavoro risulta che nel 2010 ha percepito uno stipendio lordo di fr.

184'800.– e un bonus di fr. 571'698.–. Inoltre, gli sono state rimborsate le

spese di viaggio, vitto e alloggio effettive e gli è stata erogata un’indennità

per spese forfetarie per l’automobile di fr. 24'000.–.

Nella dichiarazione

d’imposta 2010, il contribuente ha fatto valere spese professionali per

complessivi fr. 36'127.–, così composte:

spese di trasporto dal

domicilio al luogo di lavoro fr. 5'000.–

spese supplementari per

doppia economia domestica fr. 3'200.–

altre spese professionali

(effettive) fr. 27'927.–

Ha inoltre chiesto la

deduzione di spese mediche per fr. 2'500.–.

B. Notificando

tassazione IC/IFD 2010 al contribuente e alla moglie RI 2, con decisione del 28

marzo 2012, l’autorità fiscale ha riconosciuto spese professionali nella misura

complessiva di fr. 7'127.–. Oltre alla deduzione forfetaria di fr. 3'200.– per

doppia economia domestica, ha ammesso altre spese professionali per fr. 3'927.–

per l’uso professionale di un locale della propria abitazione. Ha inoltre

negato la deduzione delle spese mediche.

I contribuenti hanno

interposto reclamo, in data 27 aprile 2012, chiedendo il riconoscimento di

tutte le spese chieste in deduzione nella dichiarazione.

L’Ufficio di tassazione ha

convocato i reclamanti ad un’audizione, con lettera del 12 novembre 2015,

invitandoli a voler produrre anche copia del contratto di lavoro e pattuizioni

accessorie, i giustificativi delle rivendicate “altre spese professionali” e i

giustificativi delle spese mediche.

All’udienza dell’11

dicembre 2015, il contribuente ha prodotto dapprima un “certificato medico

comprovante la sensibilizzazione allergica sintomatica alle proteine di latte

vaccino della figlia __________”. Ha inoltre presentato copia del contratto di

lavoro, del Travel & Expense Remboursement Policy e dell’agenda di

lavoro, “a comprova degli impegni di lavoro fuori domicilio”. L’autorità

fiscale ha spiegato al reclamante che “da certificato di salario prodotto sono

indicate la rifusione di spese effettive per viaggi, vitto e alloggio senza

indicazione di importo rifuso e rifusione spese forfettaria per costi

dell’autoveicolo in ragione di CHF 24'000.–“. Ha altresì affermato che il

codice delle obbligazioni impone al datore di lavoro di “rimborsare al

lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato

fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza”. Ha poi ribadito la

necessità di comprovare i costi effettivamente sopportati, invitando il

contribuente a “presentare dichiarazione del datore di lavoro indicante gli

importi delle rifusioni spese per il periodo 2010 ed il genere delle stesse

come pure conferma della non esistenza di un regolamento spese aziendale”. Il reclamante,

da parte sua, ha confermato le sue richieste. L’autorità di tassazione gli ha

attribuito un termine fino al 15 gennaio 2016 per produrre la documentazione

richiesta, avvertendolo che altrimenti avrebbe evaso il reclamo senza ulteriori

comunicazioni.

Con osservazioni dell’8

gennaio 2016, il rappresentante del reclamante ha lamentato il fatto che

l’autorità fiscale non gli avesse consegnato “una copia della dichiarazione,

della notifica di tassazione, del reclamo e della decisione su reclamo

2001-2002, 2003A e 2003B”, che era a suo avviso “essenziale” ai fini della

“ricostruzione della motivazione che ha portato a veri e propri accordi

precedenti, che l’autorità ha dapprima accettato per diversi anni e poi

stralciato senza motivazione”. Il contribuente ha quindi spiegato che il

“datore di lavoro economico” è una multinazionale inglese e che “l’entità che

controlla spese dei dipendenti invece si trova in Irlanda”. In questo contesto,

definiva “estremamente formalistico” il “rimando al CO”, che non terrebbe conto

della realtà economica quotidiana. Si domanda poi se l’autorità fiscale sia

solita procedere ad un “controllo dei cedolini” dei consiglieri di Stato e dei

Consiglieri federali, che beneficiano di rimborsi forfetari di spese di rappresentanza.

C. L’Ufficio di

tassazione ha respinto il reclamo dei contribuenti con decisione del 23 marzo

2016. Per quanto attiene alle spese di malattia, ha argomentato che, nonostante

il certificato medico presentato, non era adempiuto il requisito della

necessità vitale, ma che comunque l’eventuale riconoscimento della spesa non

aveva alcun influsso sul calcolo del reddito imponibile, per il fatto che non

eccedeva il 5% del reddito netto intermedio. In relazione alle spese

professionali, l’Ufficio di tassazione ha ribadito che non si giustificava la

deduzione di spese di trasporto, alla luce del rimborso forfetario di fr.

24'000.–, e che, fra le altre spese professionali, era ammessa solo quella per

l’uso di un locale professionale al proprio domicilio, “non essendo apportata

la prova dei maggiori costi effettivi sopportati rispetto a quanto rifuso per

spese professionali effettive dal datore di lavoro”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano, in

via principale, il riconoscimento di una deduzione di fr. 24'000.– per spese di

rappresentanza e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione

“al fine di trovare un accordo sul riconoscimento delle spese di rappresentanza

e di viaggio supplementari”. I ricorrenti lamentano “almeno dalla tassazione

2003B delle procedure di tassazione perlomeno vessatorie e contrarie al nostro

stato di diritto” e ritengono che il semplice fatto che l’Ufficio di tassazione

non abbia comunicato il nome dei funzionari che si sono occupati della loro

tassazione basti a giustificare l’annullamento della decisione impugnata. A

loro avviso, il compromesso raggiunto fra le parti nei periodi fiscali

precedenti, nei quali è stata ammessa la deduzione di spese di rappresentanza

forfetarie nella misura di fr. 8'000.– e di spese di trasporto per fr. 5'000.–

dovrebbe essere esteso anche al periodo fiscale litigioso, per rispettare il

principio della buona fede. Gli insorgenti ritengono inoltre che la prassi

dell’autorità di tassazione, che rinuncia a riprendere le indennità per spese

di rappresentanza, versate ai membri di direzione di banche e società

fiduciarie e finanziarie, dovrebbe imporre di concedere una deduzione della

stessa misura in mancanza di un rimborso spese forfetario. Trattandosi di una

deduzione forfetaria, inoltre, l’autorità fiscale non potrebbe pretendere la

presentazione di giustificativi di spesa.

E. Nel suo scritto del

31 maggio 2016, l’Ufficio di tassazione ha rinunciato a presentare osservazioni

al ricorso, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

All’udienza del 9 marzo

2017, il rappresentante dei ricorrenti ha prodotto una lettera con allegati. A

suo avviso, il 16 aprile 2007 il contribuente e l’autorità fiscale avrebbero

raggiunto un accordo in merito al riconoscimento delle spese forfetarie. Ha

chiesto inoltre un indennizzo di fr. 16'000.– per violazione del principio di

celerità. Si è poi impegnato a produrre una dichiarazione del datore di lavoro

o altra documentazione a comprova del fatto che ha come suoi subordinati 270 persone

circa.

L’Ufficio di tassazione ha

contestato che vi sia stato un accordo, sottolineando che nel frattempo il

ricorrente ha addirittura cambiato datore di lavoro. Ha quindi fatto notare che

è già stato riconosciuto integralmente come rifusione di spese l’importo di fr.

24'000.– versato dal datore di lavoro per l’uso dell’automobile. L’autorità

fiscale ha poi rilevato che nessuna prova delle spese di rappresentanza è stata

portata.

Il 3 aprile 2017, l’insorgente

ha prodotto una dichiarazione della __________, secondo cui RI 1 è responsabile

per oltre 270 impiegati e per un budget di oltre 40 milioni di dollari.

Come si era impegnata a

fare nel corso dell’udienza, l’autorità fiscale, con scritto del 12 giugno

2017, ha trasmesso alla Camera di diritto tributario i nominativi dei

funzionari che si sono occupati delle procedure di tassazione dei ricorrenti a

partire dal periodo fiscale 2003B. La lettera in questione è stata trasmessa al

rappresentante dei ricorrenti l’indomani.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel periodo

fiscale litigioso, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a–c sono stabilite deduzioni complessive; per le

spese di cui al capoverso 1 lettere a e c il contribuente può giustificare

spese più elevate (art. 26 cpv. 2 LIFD). Per l’imposta cantonale, Per le spese

professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni

complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 2 LT).

1.2.

Le spese professionali

sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2010 qui in esame è del 9

dicembre 2009), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le

spese di trasporto, di doppia economia domestica, di alloggio, di lavoro a

turno o notturno, di perfezionamento e riqualifica professionale. Analoghe

deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6, 8 e 9) e dalla

relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come precisano

ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo e l’art. 1 dell’Ordinanza

federale, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle

necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo

stesso. E contrario, non sono invece deducibili le spese che eccedono il

necessario e che non sono direttamente connesse con il conseguimento del relativo

reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie, come

già ricordato, RI 1 lavora alle dipendenze della __________ AG di __________

dal 1° marzo 2009 in qualità di “Migration & Modernisation Director”.

Il suo luogo di lavoro è l’Home Office di __________. Dal contratto di

lavoro del 26.1.2009 risulta che il dipendente ha uno stipendio fisso di fr.

180'000.– all’anno, cui si aggiunge una componente variabile, a dipendenza dei

risultati. Inoltre possono essere corrisposti gratifiche o bonus. Il datore di

lavoro è anche tenuto ad indennizzare il dipendente per i viaggi d’affari. Il

dipendente ha poi a disposizione un autoveicolo aziendale, che può usare sia

per le trasferte di lavoro sia per quelle private. Se rinuncia all’automobile

aziendale, gli spetta un indennizzo forfetario di fr. 2'000.– al mese. Per

trasferte di servizio nel corso del 2010, il contribuente ha ottenuto un

rimborso di fr. 18'514.76, per trasporto, alloggio, vitto, in caso di trasferte

internazionali (cfr. dichiarazione del datore di lavoro del 16 febbraio 2016).

L’Ufficio di tassazione ha

ammesso in deduzione quali spese professionali la quota parte del valore

locativo della sua abitazione (Home Office) e le spese per il pasto

principale fuori casa, per un totale di fr. 7'127.–, sia per l’IC sia per

l’IFD.

Con il ricorso, i

contribuenti chiedono in via principale che al marito sia riconosciuta

un’ulteriore deduzione di fr. 24'000.– per spese di rappresentanza.

2.2

Nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili

dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del

contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.

4.1

in fine).

2.3

Nell’ambito della

compilazione del certificato di salario, alle cifre 13.1 e 13.2, il datore di

lavoro deve indicare gli importi che considera quali rimborsi delle spese che

non fanno parte del salario lordo secondo la cifra 8 del citato certificato

(cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp.

dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate

dalla CFS e dall’AFC, p. 11; Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 88,

90, 98). Sono considerati “rimborsi delle spese” tutte le indennità accordate

dal datore di lavoro per le spese che ne derivano al dipendente nell’ambito

della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di viaggi di

lavoro. Non rientrano nel rimborso delle spese le indennità del datore di

lavoro a copertura delle spese sostenute al di fuori dell’orario di lavoro

effettivo. Queste indennità per spese professionali sono, ad esempio, le spese

di trasporto (tragitto verso il luogo di lavoro), come pure le spese per

l’utilizzazione di locali privati per l’attività professionale o quale

deposito. Simili indennità sono sempre da aggiungere al salario lordo (cfr.

cifre da 1 a 7 del certificato di salario). Il dipendente può eventualmente

dedurle, quali spese professionali, nella dichiarazione d’imposta. Il rimborso

delle spese viene suddiviso in tre categorie: il rimborso delle spese effettive

(sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait come, ad

esempio, fr. 30.-- per pasto esterno), il rimborso forfetario delle spese per

un determinato periodo (ad esempio, spese auto o di rappresentanza mensili), il

rimborso delle spese nell’ambito di un regolamento spese approvato. L’ammontare

del rimborso forfetario delle spese (escluso quello che si fonda su singoli

forfait) è da indicare nel certificato di salario, anche in presenza di un regolamento

delle spese approvato. I rimborsi delle spese forfetarie devono corrispondere

all’incirca alle spese effettive. I datori di lavoro che dispongono di una

regolamentazione delle spese hanno la facoltà di presentare all’autorità

fiscale del Cantone della propria sede un’istanza per ottenere l’approvazione

del regolamento delle spese, che riguarda sia il rimborso delle spese effettive,

sia il rimborso delle spese forfetarie. Alla presenza di un regolamento delle

spese approvato, nel certificato di salario occorre indicare soltanto le spese

forfetarie (cfr. cifra 13.2 del certificato). Nell’ambito della tassazione del

dipendente si esamina unicamente la corrispondenza dell’ammontare del rimborso

spese riconosciuto con quello del relativo forfait approvato. Il regolamento

spese approvato dal Cantone di sede è di principio riconosciuto da tutti i

cantoni. I datori di lavoro che hanno un proprio regolamento delle spese

approvato devono indicare, alla cifra 15, quanto segue: “Regolamento delle

spese approvato dal Cantone x, il (inserire data)“ [cfr. Istruzioni per la

compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite

(Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate dalla CFS e dall’AFC, p. 11 e 12].

Giova al proposito ricordare che, dal periodo fiscale 2007, si applica un nuovo

modello di certificato di salario (Form. 11), che consente di verificare meglio la natura delle prestazioni del datore di lavoro e in particolar modo delle prestazioni accessorie (“fringe benefits”). In tal modo è anche semplificato il controllo dei

rimborsi di spese, per il fatto che le autorità fiscali cantonali riconoscono

reciprocamente i regolamenti spese approvati dall’autorità fiscale del Cantone

di sede dell’azienda, a condizione che i regolamenti siano allestiti

conformemente al modello di regolamento spese per le imprese, nonché al modello

di regolamento spese complementare per il personale dirigente preparati dalla

Conferenza fiscale svizzera (cfr. circolare n. 25 del 18 gennaio 2008 della Conferenza fiscale svizzera).

2.4

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se il contribuente non dimostra che il regolamento

delle spese è stato approvato dalle autorità fiscali cantonali, le spese

forfetarie non possono essere riconosciute fiscalmente, a meno che non siano

riconosciute come giustificate commercialmente (cfr. la sentenza 2C_30/2010 del

19.5

, in RDAF 2011 II 53, consid. 3.2). Non possono essere ammesse in

deduzione spese forfetarie, che non si fondano su un regolamento delle spese

approvato e che non sono riconosciute commercialmente giustificate; l’onere

della prova è a carico del contribuente (cfr. la sentenza 2C_112/2014 del 15.9.2014

consid. 6.1 con riferimenti).

2.5

Tornando al caso in esame,

l’autorità fiscale è già stata estremamente generosa con il contribuente.

In primo luogo, infatti,

ha considerato rifusione di spese l’intero ammontare dell’indennizzo per l’uso

dell’automobile (fr. 2'000.– al mese), sebbene non risulti che tale versamento

sia fondato su un regolamento delle spese approvato dall’autorità fiscale del

cantone di sede del datore di lavoro. D’altra parte, l’indennizzo in questione,

secondo il contratto di lavoro, compensa la rinuncia, da parte del dipendente,

all’uso di un autoveicolo aziendale anche per scopi privati (“auch zur

privaten Nutzung”). È pertanto più che verosimile che l’importo versato dal

datore di lavoro abbia almeno in parte il carattere di salario. In ogni caso,

il ricorrente non ha provato l’ammontare delle spese di trasferta effettivamente

sostenute.

In secondo luogo, ha

ammesso in deduzione le spese forfetarie per un pasto principale fuori casa,

pur lavorando il ricorrente al proprio domicilio (Home Office).

In questa sede, non vi è

comunque ragione di rimettere in discussione questi aspetti, non contestati

neppure dall’autorità di tassazione.

2.6

Per quanto concerne le

pretese “spese di rappresentanza”, che secondo l’insorgente dovrebbero essere

stimate in fr. 24'000.–, si è già sottolineato come il relativo onere della

prova sia a carico del contribuente. Quest’ultimo, nel suo ricorso, si limita a

sostenere che non può che essere “verosimile, sulla base di fatti notori e/o

esperienza di vita, che il signor RI 1 abbia delle spese di rappresentanza”, in

considerazione della sua attività, responsabilità e remunerazione.

Ora, è evidente che il

contribuente non ha apportato alcuna prova delle spese che avrebbe sostenuto per

“l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti”. In tal modo, secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale già evocata, è esclusa ogni deduzione

di spese forfetarie.

A tale proposito, la

stessa Alta Corte ha già anche avuto modo di escludere che, in mancanza di una

prova delle spese effettive, l’autorità fiscale sia tenuta a procedere ad una

valutazione. Ribadito che la mancata prova delle spese deducibili comporta il

loro mancato riconoscimento, in virtù delle norme sulla ripartizione dell’onere

della prova, il Tribunale federale ha sottolineato che una stima potrebbe

entrare in considerazione solo nel caso in cui fosse accertato che delle spese

professionali sono effettivamente state sostenute, ma non ne è conosciuta la misura

(cfr. la già citata sentenza 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 6.3.1 e dottrina

citata).

2.7

Il riferimento alla prassi

della Divisione delle contribuzioni (direttiva del 14 febbraio 2001 sul

“rimborso spese forfetario”) e dell’Istituto delle assicurazioni sociali

(gennaio 2016), in merito al riconoscimento delle spese di rappresentanza, non

è pertinente. Infatti, lo scopo di queste direttive è di stabilire un tetto

massimo all’ammontare degli indennizzi forfetari che il datore di lavoro può

versare al dipendente, con funzioni di dirigente, senza che tale importo sia

riqualificato come stipendio. La direttiva della Divisione delle contribuzioni

allegata al ricorso risale peraltro a prima dell’entrata in vigore del nuovo

certificato di salario, con il quale, come già ricordato, è stata introdotta la

procedura di approvazione del regolamento delle spese (v. supra, consid

2.

). Dal 2007, pertanto, è determinante unicamente l’approvazione preventiva

del regolamento da parte dell’autorità fiscale di sede del datore di lavoro.

In ogni caso, il

ricorrente ha già beneficiato di un rimborso spese forfetario, proprio di fr.

24'000.–, per le spese dell’automobile, che non è stato incluso nel calcolo del

reddito imponibile.

È quindi escluso che dalle

direttive in questione il ricorrente possa trarre la pretesa alla deduzione

dallo stipendio di un importo corrispondente a pretese spese di rappresentanza.

Non si vede comunque come

possa entrare in questione il divieto del cosiddetto dualismo di metodo.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, l’autorità fiscale incorre

nell’arbitrio se, nella stessa fattispecie, si fonda una volta sulla forma

giuridica esterna di un’impresa e un’altra volta sulla realtà economica, in

base al proprio interesse (DTF 103 Ia 20). A parte il fatto che qui non è in

discussione il trattamento fiscale di una società come soggetto fiscale

distinto rispetto al socio, non è neppure in discussione l’applicazione di un

diverso approccio metodologico ad una stessa fattispecie. Il ricorrente non

pretende infatti che nei suoi confronti il fisco abbia applicato le direttive

che stabiliscono un tetto massimo per il riconoscimento del rimborso spese

forfetario. Anzi, si è già constatato che ha ammesso l’intero indennizzo

forfetario per le spese dell’automobile senza la minima discussione.

3.

3.1.

Gli insorgenti ritengono

che la deduzione rivendicata dovrebbe essergli riconosciuta nel rispetto del

principio della buona fede e, in particolare, alla luce dell’accordo

intervenuto con l’autorità fiscale il 16 aprile 2007, che a loro avviso

costituirebbe un ruling.

3.2

I ricorrenti confondono il

ruling con l’accordo transattivo (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_123/2014

del 30.9.2015, in RDAF 2015 II p. 563 = RF 70/2015 p. 971, consid. 7.1 e 7.2).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella

sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i

contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto

all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni

legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa

regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e

l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se

avesse regolamentato il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di

tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni

elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi

considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche

in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria

al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e

2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II

p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid.

7b/aa; v. anche Locher,

“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in

particolare p. 267).

Questi accordi devono

essere distinti dal ruling, che può invece essere definito come

l’approvazione anticipata, da parte dell’autorità fiscale competente, delle

conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad

un’operazione prevista. In effetti, tenuto conto della complessità del diritto

tributario e di determinate fattispecie, il contribuente, prima di porre in essere

un’operazione, può rivolgersi al fisco mediante una domanda di ruling,

al fine di determinare il modo in cui questa operazione sarà trattata

fiscalmente. Il fisco conferma allora che l’operazione prospettata sarà imposta

nel modo descritto nella domanda di ruling. Trattandosi di una procedura

informale (non disciplinata dalla legge), può assumere diverse forme; nella

maggior parte dei casi, il contribuente sottopone all’autorità competente un documento,

che descrive l’operazione prevista in modo circostanziato e indica le

conseguenze fiscali che ne dovrebbero scaturire; il fisco sottoscrive questo

documento «per accordo», se ritiene che il trattamento fiscale richiesto corrisponda

al diritto applicabile I ruling non costituiscono delle decisioni; non

sono pertanto impugnabili con reclamo o ricorso. Possono tuttavia avere conseguenze

giuridiche in virtù dei principi della buona fede e della tutela

dell’affidamento (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_123/2014,

2C_124/2014 del 30 settembre 2015 consid. 7.2 e riferimenti).

3.3

Nella fattispecie, il 16

aprile 2007 l’Ufficio di tassazione, da una parte, e l’allora rappresentante

dei contribuenti, dall’altra, hanno sottoscritto un verbale di audizione,

nell’ambito della procedura di reclamo contro la decisione di tassazione relativa

al periodo fiscale 2003B. Questo il tenore del verbale:

Dopo discussione, di comune

accordo si decide:

̶

sono ammesse le deduzioni IC/IFD

per figli minorenni a carico (IC fr. 10400.-; IFD fr. 5600.-);

̶

considerato il caso particolare, è

ammessa una deduzione di fr. 18000.- per l'uso del mezzo di trasporto privato

nel tragitto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro, da aggiungere alla deduzione

di fr. 3000.- (uso del mezzo di trasporto pubblico disponibile) già concessa in

sede di tassazione;

̶

la deduzione della spesa per

l'alloggio al luogo di lavoro è ammessa in fr. 15600.- come richiesto dal

contribuente in sede di dichiarazione;

̶

le altre contestazioni riguardanti

lo stralcio della deduzione assicurazione infortuni non professionali, lo

stralcio della deduzione per le spese di amministrazione titoli, deduzione

supplementare per spese forfetarie, sono ritirate dal comparente.

Con le modifiche sopraindicate

il reddito imponibile IC è rettificato in fr. 196'300.- e la sostanza

imponibile è rettificata in fr. 254'000.-.

Il

reddito imponibile IFD è rettificato in fr. 206'100.-.

Sia per il contesto in cui

è intervenuto l’accordo (procedura di reclamo) sia per il suo contenuto

(definizione dell’ammontare di deduzioni contestate dal reclamante), è

immediatamente evidente che non si tratta di un ruling bensì di un

accordo transattivo di carattere procedurale, con lo scopo di porre fine ad un

contenzioso in merito alla tassazione per periodo fiscale 2003B.

Peraltro, come ha

sottolineato l’Ufficio di tassazione nel corso dell’udienza del 9 marzo 2017,

nel periodo fiscale per il quale l’accordo è stato sottoscritto, il ricorrente

aveva addirittura un altro datore di lavoro. Inoltre, l’accordo si riferisce al

riconoscimento di spese di trasporto e non menziona neppure le spese di rappresentanza.

Non si comprende pertanto come possa il ricorrente invocare la buona fede con

riferimento ad un simile verbale.

3.4

Se anche l’Ufficio di

tassazione dovesse aver ammesso nei periodi fiscali precedenti una deduzione

forfetaria per spese di rappresentanza, i ricorrenti non potrebbero comunque

invocare la buona fede per ottenere la stessa deduzione.

Va al proposito ricordato

che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un

ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole

appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il

diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le

regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano

in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1;

118.

Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è

tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale

conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni

adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non

implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori

(cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid.

4.

; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid.

6.

; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid.

5.

; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

3.5

La censura ricorsuale

fondata sul principio della buona fede si rivela dunque del tutto infondata.

4.

4.1.

Per la prima volta durante

l’udienza del 9 marzo 2017, gli insorgenti hanno infine lamentato la violazione

dell’art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e segnatamente

del principio di celerità, chiedendo che l’autorità di tassazione sia

condannata versargli un indennizzo di fr. 16'000.–.

4.2

Nella misura in cui i

ricorrenti invocano una violazione dell’art. 6 CEDU, la loro censura è

irricevibile, per il fatto che questa disposizione non trova applicazione nelle

procedure fiscali che non hanno carattere penale (cfr. p. es. DTF 140 I 68

consid. 9.2 con riferimenti; DTF 132 I 140 consid. 2.1).

4.3

Anche l’art. 29 cpv. 1

Cost. prevede peraltro che, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o

amministrative, ognuno abbia diritto ad essere giudicato entro un termine

ragionevole. L'autorità viola questa garanzia costituzionale quando non prende

una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine

che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno

apparire ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura dev’essere

valutato sulla base delle circostanze concrete, considerando in particolare la

complessità dell'affare e il comportamento dell'autorità e dell'interessato.

Spetta a quest'ultimo di intraprendere quanto è in suo potere affinché

l'autorità faccia prova della necessaria diligenza, invitandola ad accelerare

la procedura o, se del caso, proponendo un ricorso per ritardata giustizia. Questa

regola scaturisce dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), cui

devono conformarsi i rapporti fra organi dello Stato e privati. Sarebbe infatti

contrario a questo principio se un cittadino potesse validamente sollevare

questa censura davanti all’autorità di ricorso, quando non ha intrapreso alcun

passo dinanzi all’autorità precedente, per rimediare a questa situazione (DTF 125

V 373 consid. 2b/aa; sentenza del TF 2C_89/2014 del 26.11.2014 consid. 5.1; sentenza

2C_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid. 7.1).

4.4

Come già rilevato, gli

insorgenti hanno invocato il principio di celerità per la prima volta nel corso

della procedura ricorsuale. La censura deve pertanto essere respinta, per

contrasto con il principio della buona fede.

5.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia

e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di giustizia

di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’200.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: