80.2016.98
Deduzioni: spese professionali, rappresentanza, spese forfetarie solo se previste da regolamento delle spese approvato dall’autorità fiscale, onere della prova, buona fede
13 luglio 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2016.98
80.2016.99
Lugano
13 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 aprile 2016 contro la decisione del 23 marzo 2016 in materia di IC e IFD
2010.
Fatti
A. Nel periodo fiscale
2010, RI 1 lavorava alle dipendenze della __________ AG di __________, quale Migration
& Modernisation Director. Dal certificato di salario rilasciatogli dal
datore di lavoro risulta che nel 2010 ha percepito uno stipendio lordo di fr.
184'800.– e un bonus di fr. 571'698.–. Inoltre, gli sono state rimborsate le
spese di viaggio, vitto e alloggio effettive e gli è stata erogata un’indennità
per spese forfetarie per l’automobile di fr. 24'000.–.
Nella dichiarazione
d’imposta 2010, il contribuente ha fatto valere spese professionali per
complessivi fr. 36'127.–, così composte:
spese di trasporto dal
domicilio al luogo di lavoro fr. 5'000.–
spese supplementari per
doppia economia domestica fr. 3'200.–
altre spese professionali
(effettive) fr. 27'927.–
Ha inoltre chiesto la
deduzione di spese mediche per fr. 2'500.–.
B. Notificando
tassazione IC/IFD 2010 al contribuente e alla moglie RI 2, con decisione del 28
marzo 2012, l’autorità fiscale ha riconosciuto spese professionali nella misura
complessiva di fr. 7'127.–. Oltre alla deduzione forfetaria di fr. 3'200.– per
doppia economia domestica, ha ammesso altre spese professionali per fr. 3'927.–
per l’uso professionale di un locale della propria abitazione. Ha inoltre
negato la deduzione delle spese mediche.
I contribuenti hanno
interposto reclamo, in data 27 aprile 2012, chiedendo il riconoscimento di
tutte le spese chieste in deduzione nella dichiarazione.
L’Ufficio di tassazione ha
convocato i reclamanti ad un’audizione, con lettera del 12 novembre 2015,
invitandoli a voler produrre anche copia del contratto di lavoro e pattuizioni
accessorie, i giustificativi delle rivendicate “altre spese professionali” e i
giustificativi delle spese mediche.
All’udienza dell’11
dicembre 2015, il contribuente ha prodotto dapprima un “certificato medico
comprovante la sensibilizzazione allergica sintomatica alle proteine di latte
vaccino della figlia __________”. Ha inoltre presentato copia del contratto di
lavoro, del Travel & Expense Remboursement Policy e dell’agenda di
lavoro, “a comprova degli impegni di lavoro fuori domicilio”. L’autorità
fiscale ha spiegato al reclamante che “da certificato di salario prodotto sono
indicate la rifusione di spese effettive per viaggi, vitto e alloggio senza
indicazione di importo rifuso e rifusione spese forfettaria per costi
dell’autoveicolo in ragione di CHF 24'000.–“. Ha altresì affermato che il
codice delle obbligazioni impone al datore di lavoro di “rimborsare al
lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato
fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza”. Ha poi ribadito la
necessità di comprovare i costi effettivamente sopportati, invitando il
contribuente a “presentare dichiarazione del datore di lavoro indicante gli
importi delle rifusioni spese per il periodo 2010 ed il genere delle stesse
come pure conferma della non esistenza di un regolamento spese aziendale”. Il reclamante,
da parte sua, ha confermato le sue richieste. L’autorità di tassazione gli ha
attribuito un termine fino al 15 gennaio 2016 per produrre la documentazione
richiesta, avvertendolo che altrimenti avrebbe evaso il reclamo senza ulteriori
comunicazioni.
Con osservazioni dell’8
gennaio 2016, il rappresentante del reclamante ha lamentato il fatto che
l’autorità fiscale non gli avesse consegnato “una copia della dichiarazione,
della notifica di tassazione, del reclamo e della decisione su reclamo
2001-2002, 2003A e 2003B”, che era a suo avviso “essenziale” ai fini della
“ricostruzione della motivazione che ha portato a veri e propri accordi
precedenti, che l’autorità ha dapprima accettato per diversi anni e poi
stralciato senza motivazione”. Il contribuente ha quindi spiegato che il
“datore di lavoro economico” è una multinazionale inglese e che “l’entità che
controlla spese dei dipendenti invece si trova in Irlanda”. In questo contesto,
definiva “estremamente formalistico” il “rimando al CO”, che non terrebbe conto
della realtà economica quotidiana. Si domanda poi se l’autorità fiscale sia
solita procedere ad un “controllo dei cedolini” dei consiglieri di Stato e dei
Consiglieri federali, che beneficiano di rimborsi forfetari di spese di rappresentanza.
C. L’Ufficio di
tassazione ha respinto il reclamo dei contribuenti con decisione del 23 marzo
2016. Per quanto attiene alle spese di malattia, ha argomentato che, nonostante
il certificato medico presentato, non era adempiuto il requisito della
necessità vitale, ma che comunque l’eventuale riconoscimento della spesa non
aveva alcun influsso sul calcolo del reddito imponibile, per il fatto che non
eccedeva il 5% del reddito netto intermedio. In relazione alle spese
professionali, l’Ufficio di tassazione ha ribadito che non si giustificava la
deduzione di spese di trasporto, alla luce del rimborso forfetario di fr.
24'000.–, e che, fra le altre spese professionali, era ammessa solo quella per
l’uso di un locale professionale al proprio domicilio, “non essendo apportata
la prova dei maggiori costi effettivi sopportati rispetto a quanto rifuso per
spese professionali effettive dal datore di lavoro”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano, in
via principale, il riconoscimento di una deduzione di fr. 24'000.– per spese di
rappresentanza e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione
“al fine di trovare un accordo sul riconoscimento delle spese di rappresentanza
e di viaggio supplementari”. I ricorrenti lamentano “almeno dalla tassazione
2003B delle procedure di tassazione perlomeno vessatorie e contrarie al nostro
stato di diritto” e ritengono che il semplice fatto che l’Ufficio di tassazione
non abbia comunicato il nome dei funzionari che si sono occupati della loro
tassazione basti a giustificare l’annullamento della decisione impugnata. A
loro avviso, il compromesso raggiunto fra le parti nei periodi fiscali
precedenti, nei quali è stata ammessa la deduzione di spese di rappresentanza
forfetarie nella misura di fr. 8'000.– e di spese di trasporto per fr. 5'000.–
dovrebbe essere esteso anche al periodo fiscale litigioso, per rispettare il
principio della buona fede. Gli insorgenti ritengono inoltre che la prassi
dell’autorità di tassazione, che rinuncia a riprendere le indennità per spese
di rappresentanza, versate ai membri di direzione di banche e società
fiduciarie e finanziarie, dovrebbe imporre di concedere una deduzione della
stessa misura in mancanza di un rimborso spese forfetario. Trattandosi di una
deduzione forfetaria, inoltre, l’autorità fiscale non potrebbe pretendere la
presentazione di giustificativi di spesa.
E. Nel suo scritto del
31 maggio 2016, l’Ufficio di tassazione ha rinunciato a presentare osservazioni
al ricorso, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
All’udienza del 9 marzo
2017, il rappresentante dei ricorrenti ha prodotto una lettera con allegati. A
suo avviso, il 16 aprile 2007 il contribuente e l’autorità fiscale avrebbero
raggiunto un accordo in merito al riconoscimento delle spese forfetarie. Ha
chiesto inoltre un indennizzo di fr. 16'000.– per violazione del principio di
celerità. Si è poi impegnato a produrre una dichiarazione del datore di lavoro
o altra documentazione a comprova del fatto che ha come suoi subordinati 270 persone
circa.
L’Ufficio di tassazione ha
contestato che vi sia stato un accordo, sottolineando che nel frattempo il
ricorrente ha addirittura cambiato datore di lavoro. Ha quindi fatto notare che
è già stato riconosciuto integralmente come rifusione di spese l’importo di fr.
24'000.– versato dal datore di lavoro per l’uso dell’automobile. L’autorità
fiscale ha poi rilevato che nessuna prova delle spese di rappresentanza è stata
portata.
Il 3 aprile 2017, l’insorgente
ha prodotto una dichiarazione della __________, secondo cui RI 1 è responsabile
per oltre 270 impiegati e per un budget di oltre 40 milioni di dollari.
Come si era impegnata a
fare nel corso dell’udienza, l’autorità fiscale, con scritto del 12 giugno
2017, ha trasmesso alla Camera di diritto tributario i nominativi dei
funzionari che si sono occupati delle procedure di tassazione dei ricorrenti a
partire dal periodo fiscale 2003B. La lettera in questione è stata trasmessa al
rappresentante dei ricorrenti l’indomani.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel periodo
fiscale litigioso, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere a–c sono stabilite deduzioni complessive; per le
spese di cui al capoverso 1 lettere a e c il contribuente può giustificare
spese più elevate (art. 26 cpv. 2 LIFD). Per l’imposta cantonale, Per le spese
professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 2 LT).
1.2.
Le spese professionali
sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2010 qui in esame è del 9
dicembre 2009), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le
spese di trasporto, di doppia economia domestica, di alloggio, di lavoro a
turno o notturno, di perfezionamento e riqualifica professionale. Analoghe
deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6, 8 e 9) e dalla
relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo e l’art. 1 dell’Ordinanza
federale, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle
necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo
stesso. E contrario, non sono invece deducibili le spese che eccedono il
necessario e che non sono direttamente connesse con il conseguimento del relativo
reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, come
già ricordato, RI 1 lavora alle dipendenze della __________ AG di __________
dal 1° marzo 2009 in qualità di “Migration & Modernisation Director”.
Il suo luogo di lavoro è l’Home Office di __________. Dal contratto di
lavoro del 26.1.2009 risulta che il dipendente ha uno stipendio fisso di fr.
180'000.– all’anno, cui si aggiunge una componente variabile, a dipendenza dei
risultati. Inoltre possono essere corrisposti gratifiche o bonus. Il datore di
lavoro è anche tenuto ad indennizzare il dipendente per i viaggi d’affari. Il
dipendente ha poi a disposizione un autoveicolo aziendale, che può usare sia
per le trasferte di lavoro sia per quelle private. Se rinuncia all’automobile
aziendale, gli spetta un indennizzo forfetario di fr. 2'000.– al mese. Per
trasferte di servizio nel corso del 2010, il contribuente ha ottenuto un
rimborso di fr. 18'514.76, per trasporto, alloggio, vitto, in caso di trasferte
internazionali (cfr. dichiarazione del datore di lavoro del 16 febbraio 2016).
L’Ufficio di tassazione ha
ammesso in deduzione quali spese professionali la quota parte del valore
locativo della sua abitazione (Home Office) e le spese per il pasto
principale fuori casa, per un totale di fr. 7'127.–, sia per l’IC sia per
l’IFD.
Con il ricorso, i
contribuenti chiedono in via principale che al marito sia riconosciuta
un’ulteriore deduzione di fr. 24'000.– per spese di rappresentanza.
2.2
Nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili
dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del
contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.
4.1
in fine).
2.3
Nell’ambito della
compilazione del certificato di salario, alle cifre 13.1 e 13.2, il datore di
lavoro deve indicare gli importi che considera quali rimborsi delle spese che
non fanno parte del salario lordo secondo la cifra 8 del citato certificato
(cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp.
dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate
dalla CFS e dall’AFC, p. 11; Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 88,
90, 98). Sono considerati “rimborsi delle spese” tutte le indennità accordate
dal datore di lavoro per le spese che ne derivano al dipendente nell’ambito
della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di viaggi di
lavoro. Non rientrano nel rimborso delle spese le indennità del datore di
lavoro a copertura delle spese sostenute al di fuori dell’orario di lavoro
effettivo. Queste indennità per spese professionali sono, ad esempio, le spese
di trasporto (tragitto verso il luogo di lavoro), come pure le spese per
l’utilizzazione di locali privati per l’attività professionale o quale
deposito. Simili indennità sono sempre da aggiungere al salario lordo (cfr.
cifre da 1 a 7 del certificato di salario). Il dipendente può eventualmente
dedurle, quali spese professionali, nella dichiarazione d’imposta. Il rimborso
delle spese viene suddiviso in tre categorie: il rimborso delle spese effettive
(sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait come, ad
esempio, fr. 30.-- per pasto esterno), il rimborso forfetario delle spese per
un determinato periodo (ad esempio, spese auto o di rappresentanza mensili), il
rimborso delle spese nell’ambito di un regolamento spese approvato. L’ammontare
del rimborso forfetario delle spese (escluso quello che si fonda su singoli
forfait) è da indicare nel certificato di salario, anche in presenza di un regolamento
delle spese approvato. I rimborsi delle spese forfetarie devono corrispondere
all’incirca alle spese effettive. I datori di lavoro che dispongono di una
regolamentazione delle spese hanno la facoltà di presentare all’autorità
fiscale del Cantone della propria sede un’istanza per ottenere l’approvazione
del regolamento delle spese, che riguarda sia il rimborso delle spese effettive,
sia il rimborso delle spese forfetarie. Alla presenza di un regolamento delle
spese approvato, nel certificato di salario occorre indicare soltanto le spese
forfetarie (cfr. cifra 13.2 del certificato). Nell’ambito della tassazione del
dipendente si esamina unicamente la corrispondenza dell’ammontare del rimborso
spese riconosciuto con quello del relativo forfait approvato. Il regolamento
spese approvato dal Cantone di sede è di principio riconosciuto da tutti i
cantoni. I datori di lavoro che hanno un proprio regolamento delle spese
approvato devono indicare, alla cifra 15, quanto segue: “Regolamento delle
spese approvato dal Cantone x, il (inserire data)“ [cfr. Istruzioni per la
compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite
(Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate dalla CFS e dall’AFC, p. 11 e 12].
Giova al proposito ricordare che, dal periodo fiscale 2007, si applica un nuovo
modello di certificato di salario (Form. 11), che consente di verificare meglio la natura delle prestazioni del datore di lavoro e in particolar modo delle prestazioni accessorie (“fringe benefits”). In tal modo è anche semplificato il controllo dei
rimborsi di spese, per il fatto che le autorità fiscali cantonali riconoscono
reciprocamente i regolamenti spese approvati dall’autorità fiscale del Cantone
di sede dell’azienda, a condizione che i regolamenti siano allestiti
conformemente al modello di regolamento spese per le imprese, nonché al modello
di regolamento spese complementare per il personale dirigente preparati dalla
Conferenza fiscale svizzera (cfr. circolare n. 25 del 18 gennaio 2008 della Conferenza fiscale svizzera).
2.4
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se il contribuente non dimostra che il regolamento
delle spese è stato approvato dalle autorità fiscali cantonali, le spese
forfetarie non possono essere riconosciute fiscalmente, a meno che non siano
riconosciute come giustificate commercialmente (cfr. la sentenza 2C_30/2010 del
19.5
, in RDAF 2011 II 53, consid. 3.2). Non possono essere ammesse in
deduzione spese forfetarie, che non si fondano su un regolamento delle spese
approvato e che non sono riconosciute commercialmente giustificate; l’onere
della prova è a carico del contribuente (cfr. la sentenza 2C_112/2014 del 15.9.2014
consid. 6.1 con riferimenti).
2.5
Tornando al caso in esame,
l’autorità fiscale è già stata estremamente generosa con il contribuente.
In primo luogo, infatti,
ha considerato rifusione di spese l’intero ammontare dell’indennizzo per l’uso
dell’automobile (fr. 2'000.– al mese), sebbene non risulti che tale versamento
sia fondato su un regolamento delle spese approvato dall’autorità fiscale del
cantone di sede del datore di lavoro. D’altra parte, l’indennizzo in questione,
secondo il contratto di lavoro, compensa la rinuncia, da parte del dipendente,
all’uso di un autoveicolo aziendale anche per scopi privati (“auch zur
privaten Nutzung”). È pertanto più che verosimile che l’importo versato dal
datore di lavoro abbia almeno in parte il carattere di salario. In ogni caso,
il ricorrente non ha provato l’ammontare delle spese di trasferta effettivamente
sostenute.
In secondo luogo, ha
ammesso in deduzione le spese forfetarie per un pasto principale fuori casa,
pur lavorando il ricorrente al proprio domicilio (Home Office).
In questa sede, non vi è
comunque ragione di rimettere in discussione questi aspetti, non contestati
neppure dall’autorità di tassazione.
2.6
Per quanto concerne le
pretese “spese di rappresentanza”, che secondo l’insorgente dovrebbero essere
stimate in fr. 24'000.–, si è già sottolineato come il relativo onere della
prova sia a carico del contribuente. Quest’ultimo, nel suo ricorso, si limita a
sostenere che non può che essere “verosimile, sulla base di fatti notori e/o
esperienza di vita, che il signor RI 1 abbia delle spese di rappresentanza”, in
considerazione della sua attività, responsabilità e remunerazione.
Ora, è evidente che il
contribuente non ha apportato alcuna prova delle spese che avrebbe sostenuto per
“l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti”. In tal modo, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale già evocata, è esclusa ogni deduzione
di spese forfetarie.
A tale proposito, la
stessa Alta Corte ha già anche avuto modo di escludere che, in mancanza di una
prova delle spese effettive, l’autorità fiscale sia tenuta a procedere ad una
valutazione. Ribadito che la mancata prova delle spese deducibili comporta il
loro mancato riconoscimento, in virtù delle norme sulla ripartizione dell’onere
della prova, il Tribunale federale ha sottolineato che una stima potrebbe
entrare in considerazione solo nel caso in cui fosse accertato che delle spese
professionali sono effettivamente state sostenute, ma non ne è conosciuta la misura
(cfr. la già citata sentenza 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 6.3.1 e dottrina
citata).
2.7
Il riferimento alla prassi
della Divisione delle contribuzioni (direttiva del 14 febbraio 2001 sul
“rimborso spese forfetario”) e dell’Istituto delle assicurazioni sociali
(gennaio 2016), in merito al riconoscimento delle spese di rappresentanza, non
è pertinente. Infatti, lo scopo di queste direttive è di stabilire un tetto
massimo all’ammontare degli indennizzi forfetari che il datore di lavoro può
versare al dipendente, con funzioni di dirigente, senza che tale importo sia
riqualificato come stipendio. La direttiva della Divisione delle contribuzioni
allegata al ricorso risale peraltro a prima dell’entrata in vigore del nuovo
certificato di salario, con il quale, come già ricordato, è stata introdotta la
procedura di approvazione del regolamento delle spese (v. supra, consid
2.
). Dal 2007, pertanto, è determinante unicamente l’approvazione preventiva
del regolamento da parte dell’autorità fiscale di sede del datore di lavoro.
In ogni caso, il
ricorrente ha già beneficiato di un rimborso spese forfetario, proprio di fr.
24'000.–, per le spese dell’automobile, che non è stato incluso nel calcolo del
reddito imponibile.
È quindi escluso che dalle
direttive in questione il ricorrente possa trarre la pretesa alla deduzione
dallo stipendio di un importo corrispondente a pretese spese di rappresentanza.
Non si vede comunque come
possa entrare in questione il divieto del cosiddetto dualismo di metodo.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, l’autorità fiscale incorre
nell’arbitrio se, nella stessa fattispecie, si fonda una volta sulla forma
giuridica esterna di un’impresa e un’altra volta sulla realtà economica, in
base al proprio interesse (DTF 103 Ia 20). A parte il fatto che qui non è in
discussione il trattamento fiscale di una società come soggetto fiscale
distinto rispetto al socio, non è neppure in discussione l’applicazione di un
diverso approccio metodologico ad una stessa fattispecie. Il ricorrente non
pretende infatti che nei suoi confronti il fisco abbia applicato le direttive
che stabiliscono un tetto massimo per il riconoscimento del rimborso spese
forfetario. Anzi, si è già constatato che ha ammesso l’intero indennizzo
forfetario per le spese dell’automobile senza la minima discussione.
3.
3.1.
Gli insorgenti ritengono
che la deduzione rivendicata dovrebbe essergli riconosciuta nel rispetto del
principio della buona fede e, in particolare, alla luce dell’accordo
intervenuto con l’autorità fiscale il 16 aprile 2007, che a loro avviso
costituirebbe un ruling.
3.2
I ricorrenti confondono il
ruling con l’accordo transattivo (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_123/2014
del 30.9.2015, in RDAF 2015 II p. 563 = RF 70/2015 p. 971, consid. 7.1 e 7.2).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella
sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i
contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto
all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni
legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa
regola:
·
in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e
l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se
avesse regolamentato il caso specifico;
·
in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di
tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni
elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi
considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche
in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria
al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e
2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II
p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid.
7b/aa; v. anche Locher,
“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in
particolare p. 267).
Questi accordi devono
essere distinti dal ruling, che può invece essere definito come
l’approvazione anticipata, da parte dell’autorità fiscale competente, delle
conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad
un’operazione prevista. In effetti, tenuto conto della complessità del diritto
tributario e di determinate fattispecie, il contribuente, prima di porre in essere
un’operazione, può rivolgersi al fisco mediante una domanda di ruling,
al fine di determinare il modo in cui questa operazione sarà trattata
fiscalmente. Il fisco conferma allora che l’operazione prospettata sarà imposta
nel modo descritto nella domanda di ruling. Trattandosi di una procedura
informale (non disciplinata dalla legge), può assumere diverse forme; nella
maggior parte dei casi, il contribuente sottopone all’autorità competente un documento,
che descrive l’operazione prevista in modo circostanziato e indica le
conseguenze fiscali che ne dovrebbero scaturire; il fisco sottoscrive questo
documento «per accordo», se ritiene che il trattamento fiscale richiesto corrisponda
al diritto applicabile I ruling non costituiscono delle decisioni; non
sono pertanto impugnabili con reclamo o ricorso. Possono tuttavia avere conseguenze
giuridiche in virtù dei principi della buona fede e della tutela
dell’affidamento (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_123/2014,
2C_124/2014 del 30 settembre 2015 consid. 7.2 e riferimenti).
3.3
Nella fattispecie, il 16
aprile 2007 l’Ufficio di tassazione, da una parte, e l’allora rappresentante
dei contribuenti, dall’altra, hanno sottoscritto un verbale di audizione,
nell’ambito della procedura di reclamo contro la decisione di tassazione relativa
al periodo fiscale 2003B. Questo il tenore del verbale:
Dopo discussione, di comune
accordo si decide:
̶
sono ammesse le deduzioni IC/IFD
per figli minorenni a carico (IC fr. 10400.-; IFD fr. 5600.-);
̶
considerato il caso particolare, è
ammessa una deduzione di fr. 18000.- per l'uso del mezzo di trasporto privato
nel tragitto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro, da aggiungere alla deduzione
di fr. 3000.- (uso del mezzo di trasporto pubblico disponibile) già concessa in
sede di tassazione;
̶
la deduzione della spesa per
l'alloggio al luogo di lavoro è ammessa in fr. 15600.- come richiesto dal
contribuente in sede di dichiarazione;
̶
le altre contestazioni riguardanti
lo stralcio della deduzione assicurazione infortuni non professionali, lo
stralcio della deduzione per le spese di amministrazione titoli, deduzione
supplementare per spese forfetarie, sono ritirate dal comparente.
Con le modifiche sopraindicate
il reddito imponibile IC è rettificato in fr. 196'300.- e la sostanza
imponibile è rettificata in fr. 254'000.-.
Il
reddito imponibile IFD è rettificato in fr. 206'100.-.
Sia per il contesto in cui
è intervenuto l’accordo (procedura di reclamo) sia per il suo contenuto
(definizione dell’ammontare di deduzioni contestate dal reclamante), è
immediatamente evidente che non si tratta di un ruling bensì di un
accordo transattivo di carattere procedurale, con lo scopo di porre fine ad un
contenzioso in merito alla tassazione per periodo fiscale 2003B.
Peraltro, come ha
sottolineato l’Ufficio di tassazione nel corso dell’udienza del 9 marzo 2017,
nel periodo fiscale per il quale l’accordo è stato sottoscritto, il ricorrente
aveva addirittura un altro datore di lavoro. Inoltre, l’accordo si riferisce al
riconoscimento di spese di trasporto e non menziona neppure le spese di rappresentanza.
Non si comprende pertanto come possa il ricorrente invocare la buona fede con
riferimento ad un simile verbale.
3.4
Se anche l’Ufficio di
tassazione dovesse aver ammesso nei periodi fiscali precedenti una deduzione
forfetaria per spese di rappresentanza, i ricorrenti non potrebbero comunque
invocare la buona fede per ottenere la stessa deduzione.
Va al proposito ricordato
che la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un
ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole
appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il
diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le
regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano
in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1;
118.
Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è
tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale
conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni
adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non
implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori
(cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid.
4.
; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid.
6.
; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid.
5.
; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
3.5
La censura ricorsuale
fondata sul principio della buona fede si rivela dunque del tutto infondata.
4.
4.1.
Per la prima volta durante
l’udienza del 9 marzo 2017, gli insorgenti hanno infine lamentato la violazione
dell’art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e segnatamente
del principio di celerità, chiedendo che l’autorità di tassazione sia
condannata versargli un indennizzo di fr. 16'000.–.
4.2
Nella misura in cui i
ricorrenti invocano una violazione dell’art. 6 CEDU, la loro censura è
irricevibile, per il fatto che questa disposizione non trova applicazione nelle
procedure fiscali che non hanno carattere penale (cfr. p. es. DTF 140 I 68
consid. 9.2 con riferimenti; DTF 132 I 140 consid. 2.1).
4.3
Anche l’art. 29 cpv. 1
Cost. prevede peraltro che, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o
amministrative, ognuno abbia diritto ad essere giudicato entro un termine
ragionevole. L'autorità viola questa garanzia costituzionale quando non prende
una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine
che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno
apparire ragionevole. Il carattere ragionevole della durata della procedura dev’essere
valutato sulla base delle circostanze concrete, considerando in particolare la
complessità dell'affare e il comportamento dell'autorità e dell'interessato.
Spetta a quest'ultimo di intraprendere quanto è in suo potere affinché
l'autorità faccia prova della necessaria diligenza, invitandola ad accelerare
la procedura o, se del caso, proponendo un ricorso per ritardata giustizia. Questa
regola scaturisce dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.), cui
devono conformarsi i rapporti fra organi dello Stato e privati. Sarebbe infatti
contrario a questo principio se un cittadino potesse validamente sollevare
questa censura davanti all’autorità di ricorso, quando non ha intrapreso alcun
passo dinanzi all’autorità precedente, per rimediare a questa situazione (DTF 125
V 373 consid. 2b/aa; sentenza del TF 2C_89/2014 del 26.11.2014 consid. 5.1; sentenza
2C_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid. 7.1).
4.4
Come già rilevato, gli
insorgenti hanno invocato il principio di celerità per la prima volta nel corso
della procedura ricorsuale. La censura deve pertanto essere respinta, per
contrasto con il principio della buona fede.
5.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’200.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: